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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 27/01/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2053/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
21.3.2024, assunto in decisione in data 23.1.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avvocato Elisabetta Sarcina ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Monza, Via Vittorio
Emanuele II, n.1;
RICORRENTE
e tra
(c.f. ), nata a [...] il [...], con l'Avvocato Controparte_1 C.F._2
Massimo Giussani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Monza, Via A. Gramsci, n. 5;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 3
CONCLUSIONI
Le parti, nelle more del procedimento, hanno raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
Voglia, Codesto Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis:
- In via principale: dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
- All'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della L. 1/12/1970, n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
- La Sig.ra attualmente residente nella casa coniugale, sita in Monza Piazza Indipendenza Controparte_1
n. 4, si obbliga ad acquistare, al prezzo concordato di € 60.000,00 (sessantamila euro) dal Sig. Parte_1
, il quale a sua volta si obbliga a vendere a favore di parte venditrice il suddetto immobile.
[...]
- A fronte della menzionata compravendita, che dovrà avvenire entro metà marzo 2025, alla data che sarà espressamente indicata dal Notaio scelto dal Sig. Notaio Dr. Emma Elefante con studio in Nova Parte_1
Milanese via Fiume 29, al fine di poter usufruire delle agevolazioni previste dall'art. 19 L.n 74/ 1987 la Sig.ra si obbliga a corrispondere al Sig. la somma complessiva di € 10.000,00 ( Controparte_1 Parte_1 diecimila euro) a titolo di acconto tramite assegno circolare.
- Entro e non oltre marzo 2027 (entro e non oltre due anni dall'atto di rogito) la Sig.ra Parte_2 dovrà saldare il prezzo di vendita concordato pari ad € 50.000,00 tramite pagamenti da effettuarsi a mezzo bonifici con date e importi da concordare tra le parti all'atto di rogito con il Notaio.
- Le parti espressamente convengono, ai sensi e agli effetti dell'art 1456 c.c che il mancato pagamento del residuo del prezzo convenuto pari ad € 50.000,00 (cinquantamila euro) nel termine essenziale previsto di due anni costituirà inadempienza contrattuale, producendo la risoluzione del contratto di compravendita.
- Le spese dell'atto notarile saranno a carico del Sig. le parti a fronte del contratto di compravendita Parte_1 relativo all'immobile, quale casa coniugale, sito in Monza Piazza Indipendenza n. 4 chiederanno espressamente l'applicazione del beneficio di esenzione dalle imposte, di cui all'art 19 della L.74 del 1987, trattandosi di trasferimenti immobiliari funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
- Il Sig. si obbliga ad accollarsi interamente le spese relative all'immobile (a titolo esemplificativo e Parte_1 non esaustivo: utenze, spese condominiali, Tari, etc…) sino a marzo 2027;
- Stabilire che il sig. verserà alla sig.ra un contributo al mantenimento di € 500,00 mensili Parte_1 CP_1 sino alla data dell'omologa della presente separazione e, dall'intervenuta omologazione, per i due anni successivi a tale data sino a marzo 2027;
- Le parti danno atto di aver definito i loro rapporti economici con l'adempimento di quanto convenuto nei punti precedenti e di non avanzare pertanto alcun'altra pretesa economica.
- Inoltre, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che le spese legali saranno interamente compensate tra di loro.
- Ordinare al competente Ufficio dello Stato Civile di provvedere all'annotazione sull'atto di matrimonio.
pagina 2 di 3 Motivi della decisione
Premesso che :
- e hanno contratto matrimonio in data 11.7.2018 a Parte_1 Controparte_1
Milano;
- Dall'unione non sono nati figli.
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 23.1.2025;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P Q M
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 21.3.2024 da
[...] nei confronti di , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o Parte_1 Controparte_1 assorbita, così dispone:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
prendendo atto delle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di
[...] cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Milano, per le annotazioni di legge (atto n.
959, parte I, anno 2018);
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 23.1.2025.
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
21.3.2024, assunto in decisione in data 23.1.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avvocato Elisabetta Sarcina ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Monza, Via Vittorio
Emanuele II, n.1;
RICORRENTE
e tra
(c.f. ), nata a [...] il [...], con l'Avvocato Controparte_1 C.F._2
Massimo Giussani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Monza, Via A. Gramsci, n. 5;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 3
CONCLUSIONI
Le parti, nelle more del procedimento, hanno raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
Voglia, Codesto Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis:
- In via principale: dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
- All'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della L. 1/12/1970, n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
- La Sig.ra attualmente residente nella casa coniugale, sita in Monza Piazza Indipendenza Controparte_1
n. 4, si obbliga ad acquistare, al prezzo concordato di € 60.000,00 (sessantamila euro) dal Sig. Parte_1
, il quale a sua volta si obbliga a vendere a favore di parte venditrice il suddetto immobile.
[...]
- A fronte della menzionata compravendita, che dovrà avvenire entro metà marzo 2025, alla data che sarà espressamente indicata dal Notaio scelto dal Sig. Notaio Dr. Emma Elefante con studio in Nova Parte_1
Milanese via Fiume 29, al fine di poter usufruire delle agevolazioni previste dall'art. 19 L.n 74/ 1987 la Sig.ra si obbliga a corrispondere al Sig. la somma complessiva di € 10.000,00 ( Controparte_1 Parte_1 diecimila euro) a titolo di acconto tramite assegno circolare.
- Entro e non oltre marzo 2027 (entro e non oltre due anni dall'atto di rogito) la Sig.ra Parte_2 dovrà saldare il prezzo di vendita concordato pari ad € 50.000,00 tramite pagamenti da effettuarsi a mezzo bonifici con date e importi da concordare tra le parti all'atto di rogito con il Notaio.
- Le parti espressamente convengono, ai sensi e agli effetti dell'art 1456 c.c che il mancato pagamento del residuo del prezzo convenuto pari ad € 50.000,00 (cinquantamila euro) nel termine essenziale previsto di due anni costituirà inadempienza contrattuale, producendo la risoluzione del contratto di compravendita.
- Le spese dell'atto notarile saranno a carico del Sig. le parti a fronte del contratto di compravendita Parte_1 relativo all'immobile, quale casa coniugale, sito in Monza Piazza Indipendenza n. 4 chiederanno espressamente l'applicazione del beneficio di esenzione dalle imposte, di cui all'art 19 della L.74 del 1987, trattandosi di trasferimenti immobiliari funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
- Il Sig. si obbliga ad accollarsi interamente le spese relative all'immobile (a titolo esemplificativo e Parte_1 non esaustivo: utenze, spese condominiali, Tari, etc…) sino a marzo 2027;
- Stabilire che il sig. verserà alla sig.ra un contributo al mantenimento di € 500,00 mensili Parte_1 CP_1 sino alla data dell'omologa della presente separazione e, dall'intervenuta omologazione, per i due anni successivi a tale data sino a marzo 2027;
- Le parti danno atto di aver definito i loro rapporti economici con l'adempimento di quanto convenuto nei punti precedenti e di non avanzare pertanto alcun'altra pretesa economica.
- Inoltre, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che le spese legali saranno interamente compensate tra di loro.
- Ordinare al competente Ufficio dello Stato Civile di provvedere all'annotazione sull'atto di matrimonio.
pagina 2 di 3 Motivi della decisione
Premesso che :
- e hanno contratto matrimonio in data 11.7.2018 a Parte_1 Controparte_1
Milano;
- Dall'unione non sono nati figli.
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 23.1.2025;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P Q M
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 21.3.2024 da
[...] nei confronti di , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o Parte_1 Controparte_1 assorbita, così dispone:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
prendendo atto delle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di
[...] cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Milano, per le annotazioni di legge (atto n.
959, parte I, anno 2018);
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 23.1.2025.
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
pagina 3 di 3