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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/01/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
Dott. Maurizio Manzi Giudice
Dott. Paolo Goggi Giudice relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 19017 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, rimessa per la decisione al Collegio a seguito dell'udienza cartolare dell'11.6.2024 e vertente
T R A
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Formia, Via F. Lavanga n. 34, presso lo C.F._2
studio legale dell'Avv.to Sergio Costantini, che li rappresenta e difende in virtù di delega in calce all'atto di citazione
ATTORI
E
Controparte_1
(C.F. , in persona del l.r.p.t. Avv. Edgardo Bellezza, elettivamente
[...] P.IVA_1 domiciliata in Latina, Viale Petrarca n. 15, presso lo studio legale dell'Avv.to Giuseppe
Avvisati, che la rappresenta e difende in virtù di delega allegata alla comparsa di costituzione
CONVENUTA
OGGETTO: recesso soci cooperativa CP_1
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti così concludevano:
1 Per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, Sezione Specializzata in materia
d'Impresa, adito, contrariis rejectis, accertare e dichiarare preliminarmente: l'avvenuto recesso degli odierni istanti dalla qualità di soci dalla Controparte_1
.F. , con sede legale in VIA DELLE CAVE SNC 04023
[...] P.IVA_1
FORMIA LT, sempre in via preliminare concedere provvedimento ex art. 186 bis c.p.c.
(ordinanza per somme non contestate) e/o ex art. 186 ter c.p.c. (istanza di ingiunzione provvisoriamente esecutiva), stante la concreta esistenza dell'elemento richiesto, ossia il
“fumus boni iuris”. Accertato l'intervenuto recesso dei soci ricorrenti, nonché
l'inadempimento di parte convenuta dei propri obblighi contrattuali, dichiarare che tutte le somme versate dagli istanti sono state indirizzate per il conseguimento dei singoli beni o
servizi prodotti dalla cooperativa, di conseguenza, ex artt. 2532 (recesso del socio), 2526
(soci finanziatori ed altri sottoscrittori di titoli di debito), 2518 (responsabilità per le
obbligazioni sociali), 2437 (diritto di recesso),1359 (avveramento della condizione) s.e.&.o. del c.c., e/o altra norma che l'ill.mo Giudicante voglia individuare applicabile al caso di specie, condannare la C.F. Controparte_1
in persona del l.r.p.t. Avv. Edgardo Bellezza, con sede legale in VIA DELLE P.IVA_1
CAVE SNC 04023 FORMIA LT alla integrale restituzione delle somme versate dagli istanti pari a € 57.197,39 a favore della Sig.ra ed € 52.194,00 in favore del Sig. Parte_1
, nonché la restituzione di quanto pagato per la mediazione pari a € 48,80, Parte_2 rimborsabile nell'odierno giudizio, come da orientamento della Cass. Sez. III civ.,
14.055.2019 n. 12712, oltre al risarcimento del danno patrimoniale ex art. 1223 del c.c. e non
patrimoniale ex art. 2059 del c.c., in capo agli istanti in virtù di tutta la vicenda descritta in narrativa che si quantifica in euro 20.000,00 per parte ossia alla € 20.000,00 Parte_1 ed a € 20.000,00, per un totale di euro 40.000,00, questo ultima voce da Parte_3
liquidarsi anche in via equitativa, o in quella minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia,
oltre interessi moratori ex D.lgs 231/02, al saldo dal dì del versamento al soddisfo nonché la
rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, il tutto entro i limiti di euro 260.000,00.
Stante il contenuto della comparsa di costituzione formulata da parte convenuta, fondata su
deduzioni completamente destituite di fondamento, dato atto che controparte ha agito e continua ad agire, con colpa grave, per tale motivo si formula istanza di condanna ex art. 96
c.p.c., 1^ comma, per responsabilità aggravata (lite temeraria) al risarcimento dei danni a favore degli odierni attori, nella somma che voglia determinare o ritenere di giustizia il
Giudice adito, e/o con liquidazione equitativa. Con vittoria di competenze e spese di causa”.
pag. 2/11 Per parte convenuta: “In via preliminare dichiarare l'improcedibilità della domanda innanzi al giudice ordinario ai sensi dell'art. 40 dello statuto societario come in atti meglio
dedotto ed eccepito;
- sempre in via preliminare e qualora la causa non venisse trattenuta in
decisione si insiste nella opposizione alla richiesta di concessione del provvedimento ex art.
186 bis c.p.c. (ordinanza per somme non contestate) e/o ex art. 186 ter c.p.c. (istanza di ingiunzione provvisoriamente esecutiva) stante la palese insussistenza del “fumus boni iuris”, per la integrale contestazione nel merito della (infondata) pretesa creditoria nonché per le
pregiudiziali ragioni di giurisdizione come in atti tempestivamente eccepite - comunque, per mero scrupolo difensivo senza che ciò comporti adesione alla giurisdizione ordinaria, nel
merito: --rigettare integralmente la domanda di ripetizione delle somme tutte indicate nell'atto
di citazione, ivi comprese quelle relative agli interessi ed alla rivalutazione monetaria, per palese infondatezza, per insussistenza del credito nonché', ulteriormente ed eventualmente per
inesigibilità ed illiquidità dello stesso;
--in via meramente subordinata e nel caso di accoglimento della domanda avversa rideterminare il quantum debeatur nella somma
effettivamente dovuta in restituzione dalla Cooperativa opponente da computarsi in quella somma inferiore a quella richiesta e derivante dalla detrazione delle somme a carico del socio
in virtu' della sua partecipazione all'ente mutualistico così come emergenti dal bilancio di esercizio a prodursi;
ciò anche in compensazione tra i rispettivi crediti così come esposto ed
eccepito in atti;
--rigettare ogni domanda relativa all'imputabilità di una presunta
responsabilità per inadempimento alla convenuta cooperativa siccome infondata in fatto ed in diritto ed ogni connessa domanda di risarcimento del danno poiché' infondata e non provata;
(…) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa e con espressa riserva di azionare in questa od in altra sede ogni altra voce di danno qualora qui non espressamente indicata”.
PREMESSO IN FATTO CHE:
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio la esponendo che: Controparte_2
- il 14 febbraio 2009 si erano iscritti alla graduatoria per un programma di realizzazione di villette tramite la cooperativa Unione, versando € 671,39 in contanti;
- successivamente, la cooperativa Unione era confluita nella Controparte_2
con l'obiettivo di realizzare undici alloggi nella zona di Maranola;
[...]
- il piano finanziario di previsione era stato firmato dalla cooperativa;
- il 4 marzo 2013 erano stati ammessi come soci della , come confermato CP_1
da una raccomandata a.r. del 4 marzo 2013;
pag. 3/11 - era stato richiesto loro di versare € 35.026,00 entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione, somma che era stata regolarmente versata: tramite bonifico Parte_1
postale del 20 aprile 2013 e tramite bonifico bancario del 18 aprile 2013. A Parte_2
era stata rilasciata fattura n. 2 del 24 marzo 2013 come acconto sul prezzo di assegnazione di un alloggio a Formia, zona Maranola;
- il 29 luglio 2014, la cooperativa aveva richiesto un ulteriore versamento di € 6.500,00, che era stato regolarmente effettuato: tramite bonifico postale dell'8 agosto Parte_1
2014 e tramite bonifico bancario del 7 agosto 2014; Parte_2
- il 29 novembre 2016 era stato richiesto un ulteriore versamento di € 15.000,00 a che era stato regolarmente effettuato il 5 dicembre 2016 tramite il banco Parte_1 posta. , previo accordo verbale, aveva versato € 10.000,00 il 3 aprile 2017; Parte_2
- il 18 aprile 2017 aveva sottoscritto un verbale di prenotazione di Parte_1
alloggio. Il 14 settembre 2017, e successivamente, aveva ricevuto richieste di documenti per la pratica di mutuo da stipulare con Intesa Sanpaolo, che erano stati regolarmente forniti. La
cooperativa aveva precisato che si trattava dell'ultima operazione prima dell'inizio della costruzione effettiva degli alloggi;
- tuttavia, si erano verificati ritardi significativi nel disbrigo delle pratiche amministrative e nel conseguente inizio dei lavori per la realizzazione degli alloggi;
- essi attori avevano più volte espresso la volontà di recedere dalla qualità di soci;
- il 9 gennaio 2018, la cooperativa aveva inviato una raccomandata a.r. alla sola
[...]
rappresentando che non era pervenuta nessuna formale richiesta di recesso e Pt_1
chiedendo di formalizzarla, oltre a richiedere nuovamente la certificazione reddituale aggiornata per la concessione di un mutuo;
- il 18 ottobre 2018, tramite il proprio procuratore, aveva chiesto il Parte_1
recesso dalla qualità di socio, rappresentando il notevole tempo trascorso e la necessità urgente di disporre dell'immobile per esigenze familiari. La richiesta era stata reiterata il 23 aprile
2019 a causa della mancata risposta;
- il 26 aprile 2019, la cooperativa aveva risposto tramite pec, negando la richiesta di recesso in quanto non rientrante nei motivi previsti dallo statuto e insistendo nella richiesta di documenti per la concessione del mutuo;
- aveva replicato con pec del 23 maggio 2019 e del 12 novembre 2019, Parte_1
affermando che la mancata risposta entro i termini previsti era stata intesa come silenzio-
assenso al recesso;
pag. 4/11 - stesso contenuto avevano le pec del 19 ottobre 2018 e del 23 aprile 2019 inviate dal procuratore per , con replica della controparte il 26 aprile 2019 ed ulteriori Parte_2
pec del 23 maggio 2019 e del 12 novembre 2019 inerenti al preavviso di inizio della mediazione;
- era stata avviata una procedura di mediazione che si era conclusa il 10 gennaio 2020
con esito negativo a causa della mancata comparizione della controparte;
- alla data dell'instaurazione del giudizio essi attori avevano rispettivamente versato
€57.197,39 ed € 52.194,00 , come da ricevute indicate e Parte_1 Parte_2
riscontrabili nella contabilità della convenuta;
- la persistente ed ingiustificata inerzia della controparte ledeva i propri diritti, costringendoli ad adire l'intestato Tribunale per tutelare le proprie ragioni;
- avevano il diritto di recedere dalla cooperativa a causa dei ritardi nella realizzazione degli alloggi e chiedevano la restituzione delle somme versate;
- il Tribunale delle Imprese era competente a giudicare la controversia, in quanto riguardava il rapporto societario e mutualistico della cooperativa;
Tanto premesso, rassegnavano le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di
Roma, Sezione Specializzata in materia d'Impresa, adito, contrariis rejectis, accertare e dichiarare preliminarmente: l'avvenuto recesso degli odierni istanti dalla qualità di soci dalla
sempre in via preliminare Controparte_1
concedere provvedimento ex art. 186 c.p.c. (ordinanza per somme non contestate) e/o ex art.
186 ter c.p.c. (istanza di ingiunzione provvisoriamente esecutiva), stante la concreta esistenza dell'elemento richiesto, ossia il “fumus boni iuris”. Accertato l'intervenuto recesso dei soci ricorrenti, nonché l'inadempimento di parte convenuta dei propri obblighi contrattuali, dichiarare che tutte le somme versate dagli istanti sono state indirizzate per il conseguimento dei singoli beni o servizi prodotti dalla cooperativa, di conseguenza, ex artt. 2532 (recesso del
socio), 2526 (soci finanziatori ed altri sottoscrittori di titoli di debito), 2518 (responsabilità
per le obbligazioni sociali), 2437 (diritto di recesso), 1359 (avveramento della condizione)
s.e.&.o. del c.c., e/o altra norma che l'ill.mo Giudicante voglia individuare applicabile al caso di specie, condannare la con Controparte_1
sede legale in VIA DELLE CAVE SNC 04023 FORMIA LT alla integrale restituzione delle somme versate dagli istanti pari a € 57.197,39 a favore della Sig.ra ed € Parte_1
52.194,00 in favore del Sig. , nonché la restituzione di quanto pagato per la Parte_2 mediazione pari a € 48,80, rimborsabile nell'odierno giudizio, come da orientamento della
pag. 5/11 Cass. Sez. III civ., 14.055.2019 n. 12712, oltre al risarcimento del danno patrimoniale ex art.
1223 del c.c. e non patrimoniale ex art. 2059 del c.c., in capo agli istanti in virtù di tutta la
vicenda descritta in narrativa che si quantifica in euro 20.000,00 per parte ossia alla
[...]
€ 20.000,00 ed a € 20.000,00, per un totale di euro 40.000,00, Pt_1 Parte_2
questo ultima voce da liquidarsi anche in via equitativa, o in quella minore o maggiore che
sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori ex D.lgs 231/02, al saldo dal dì del versamento al soddisfo nonché la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, il tutto entro i limiti di euro 260.000,00. (…) Con vittoria di spese e competenze di causa a favore delle odierne parti attrici”.
Si costituiva la la quale preliminarmente Controparte_2
eccepiva il difetto di competenza del giudice ordinario adito, rientrando la controversia nella competenza arbitrale in virtù della clausola compromissoria contenuta all'art. 40 dello Statuto.
Nel merito, chiedeva il rigetto dell'impugnazione, stante l'infondatezza di tutti i motivi di doglianza.
Rassegnava, dunque le seguenti conclusioni: “Affinché l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e rigettate le istanze preliminari di concessione delle ordinanze di cui
all'art. 186 cpc, voglia: - in via preliminare dichiarare improcedibile la domanda per quanto sopra eccepito e dedotto sub “I” e “II”, con argomentazioni da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
comunque nel merito: - rigettare integralmente la domanda di
ripetizione delle somme tutte indicate nell'atto di citazione, ivi comprese quelle relative agli interessi ed alla rivalutazione monetaria, per palese infondatezza, per insussistenza del
credito nonché, ulteriormente ed eventualmente per inesigibilità ed illiquidità dello stesso per quanto dedotto ed eccepito in narrativa sub “IIA-B-C-D”, alle cui argomentazioni integralmente ci si riporta;
- in via meramente subordinata e nel caso di accoglimento della domanda avversa rideterminare il quantum debeatur nella somma effettivamente dovuta in
restituzione dalla opponente da computarsi in quella somma inferiore a quella CP_1
richiesta e derivante dalla detrazione delle somme a carico del socio in virtù della sua partecipazione all'ente mutualistico così come emergenti dal bilancio di esercizio a prodursi;
ciò anche in compensazione tra i rispettivi crediti così come esposto ed eccepito sopra sub
“C” - rigettare ogni domanda relativa all'imputabilità di una presunta responsabilità per inadempimento alla convenuta cooperativa siccome infondata in fatto ed in diritto ed ogni connessa domanda di risarcimento del danno poiché infondata e non provata;
Con vittoria di
pag. 6/11 spese, diritti ed onorari di causa e con espressa riserva di azionare in questa od in altra sede ogni altra voce di danno qualora qui non espressamente indicata”.
Assegnati i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa, rigettate le istanze istruttorie di parte attrice, era istruita tramite la documentazione prodotta dalle parti e, a seguito dell'udienza cartolare dell'11.6.2024, veniva rimessa al
Collegio per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
OSSERVA IN DIRITTO
L'eccezione di compromesso, tempestivamente sollevata dalla società convenuta, è fondata e va accolta nei termini che seguono.
L'art. 40 dello Statuto della 2005 prevede che: “Sono Controparte_1
devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03,
nominati con le modalità di cui al successivo art. 35, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero: a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e
Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
(…) La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche, non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.”. L'art. 41 dello Statuto prevede poi: “Gli Arbitri sono in numero di: a) uno, per le controversie di valore inferiore ad € 2.000,00. (…) b) tre, per le altre controversie. Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa dalla
In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella Controparte_3 cui circoscrizione ricade la sede. (…) Gli Arbitri decidono secondo diritto”.
Ebbene, alla luce del chiaro disposto contenuto nelle richiamate disposizioni statutarie, sono devolute alla cognizione arbitrale tutte le controversie che possono insorgere, tra l'altro, tra soci e società e, come espressamente indicato, anche quando, come nel caso di specie, in cui gli attori hanno agito in giudizio per l'accertamento della validità del recesso dai medesimi esercitato, sia oggetto di controversia la qualità di socio.
Invero, la suddetta clausola compromissoria, anche attraverso il richiamo alle controversie in cui sia controversa la qualità di socio, esprime chiaramente la volontà delle parti di attribuire alla competenza arbitrale ogni controversia avente per oggetto diritti derivanti dal rapporto sociale, ancorché contestato, ivi compreso il diritto del socio di ottenere la pag. 7/11 restituzione di tutte le somme versate per capitale sociale nonché le ulteriori versate per l'acquisto di beni e/o servizi prodotti dalla cooperativa.
D'altra parte, la stessa giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato che la clausola compromissoria, contenuta nello statuto di una società, che preveda la devoluzione ad arbitri delle controversie connesse al contratto sociale, deve ritenersi estesa alla controversia riguardante il recesso del socio dalla società, trattandosi di contenzioso che riguarda un momento di esecuzione del contratto sociale (cfr. Cass. n. 22303 del 27/09/2013) e non essendo condivisibile, nel caso di specie, il rilievo secondo cui, avendo gli attori perso la qualità di soci, non sarebbe più applicabile nei loro confronti la clausola arbitrale, in quanto è
controverso proprio l'effettivo momento di efficacia della comunicazione di recesso, ai sensi dell'art. 2532 c.c., e di definitiva cessazione della loro qualità di soci della cooperativa.
Ciò posto, il contenuto dello Statuto della società convenuta costituisce espressione della volontà delle parti, che vi hanno aderito, di sottrarsi totalmente alla tutela giurisdizionale ordinaria per affidarsi a quella arbitrale. L'arbitrato previsto da tali clausole, peraltro, deve qualificarsi come arbitrato rituale, atteso il riferimento ivi contenuto alla devoluzione alla cognizione di arbitri rituali e alla decisione, da parte degli stessi, secondo diritto.
L'operare della esaminata clausola compromissoria per arbitrato rituale in riferimento ad una controversia che, come quella di specie, attiene all'accertamento della validità del recesso da socio di cooperativa, determinando una deroga convenzionale alle attribuzioni del giudice ordinario, comporta -in presenza della relativa eccezione sollevata tempestivamente con il primo atto difensivo- che il giudice ordinario debba declinare la propria competenza a conoscere della controversia medesima in favore degli arbitri.
Peraltro, deve ritenersi che l'iniziativa giudiziaria di parte attrice afferisca a diritti disponibili relativi ai rapporti tra soci e società.
Ed invero, secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, le controversie in materia societaria possono, in linea generale, formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società che concernono la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi. A tal fine, peraltro, l'area della indisponibilità deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell'ordinamento svincolata da qualsivoglia iniziativa di parte, quali le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio
(cfr., Cass. 23 febbraio 2005, n. 3772).
pag. 8/11 Nel caso in esame, la controversia, avendo ad oggetto l'accertamento della validità ed efficacia del recesso esercitato dai soci dalla e la Controparte_1
condanna della convenuta alla restituzione di tutte le somme versate per capitale sociale nonché le ulteriori versate per l'acquisto di beni e/o servizi prodotti dalla cooperativa, afferisce a diritti individuali del tutto disponibili, essendo evidentemente disponibili i diritti derivanti dalla qualità di socio.
Nessun dubbio, poi, circa la piena validità della clausola compromissoria nella formulazione contenuta nello Statuto della società convenuta, essendo devoluta la nomina dell'arbitro ad un soggetto terzo rispetto alle parti in lite, conformemente a quanto disposto dall'art. 34 secondo comma d.lgs. 17 gennaio 2003, n.
5. Peraltro, appare legittima anche la previsione di un arbitro unico in caso di valore della controversia inferiore ad € 2.000,00, considerato che il citato articolo 34 – nello stabilire che la clausola compromissoria statutaria deve prevedere il numero degli arbitri- non pone limitazioni numeriche. Inoltre, l'art. 1, co. 4 del D.Lgs. 5/2003 stabilisce che -per quanto non diversamente disciplinato dallo stesso decreto- si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili e, di conseguenza, anche l'art. 809, co. 1 c.p.c. in base al quale gli arbitri possono essere uno o più, purché in numero dispari.
Deve, pertanto, concludersi che, nel rispetto dell'autonomia negoziale privata, le parti -
aderendo allo statuto contenente la clausola compromissoria per arbitrato rituale di cui sopra -
hanno manifestato inequivocabilmente la volontà, con effetto vincolante per le stesse, di prescindere completamente dalla tutela giurisdizionale ordinaria.
Né appare fondata l'eccezione sollevata dagli attori di nullità della clausola compromissoria sul presupposto che la stessa, in riferimento ai soci quali soggetti qualificabili come consumatori, non rispetterebbe i canoni previsti dal d.lgs. 206/2005, in quanto non oggetto di specifica trattativa con il consumatore e, comunque, in quanto mancherebbe la doppia sottoscrizione.
Ritiene il Giudice, come da consolidato orientamento dell'Ufficio, che nel caso di specie non sia applicabile la suddetta disciplina, in quanto, con riferimento al rapporto associativo che qui ci occupa, non sono ravvisabili le esigenze di tutela del “contraente debole” sottese alla disciplina invocata dagli attori.
Sul punto appare sufficiente richiamare il condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, in tema appunto di clausole vessatorie di cui agli artt. 1341 e
1342 c.c. e di contratti associativi, “lo statuto e l'atto costitutivo di un'associazione
pag. 9/11 costituiscono espressione di autonomia negoziale e sono regolati dai principi generali del negozio giuridico, salve le deroghe imposte dai particolari caratteri propri del contratto di
associazione. Ne consegue che non può configurarsi, nei rapporti associativi, la presenza di
un contraente più debole, meritevole della particolare tutela prevista per le clausole vessatorie, presupponendo, al contrario, la partecipazione ad un'associazione una comunanza
di interessi e di risorse, finalizzati al raggiungimento degli scopi previsti dall'atto costitutivo, in funzione dei quali sono utilizzati tutti i mezzi disponibili” (cfr. Cass. n. 8372/2010; Cass. n.
6167/1990).
Non può dunque giungersi all'invocata richiesta di dichiarazione di nullità della suddetta clausola, accettata dagli odierni attori per effetto della domanda di adesione, poi pacificamente accolta.
Infine, del tutto priva di pregio è la deduzione degli attori secondo cui, avendo esperito il tentativo di mediazione di cui al d.lgs. 28/2010, tale procedimento, “per sua natura è assimilabile all'arbitrato e ne consegue che è stata comunque rispettata la condizione di procedibilità dell'azione incardinata”, attesa la diversità di disciplina dei due istituti ed il diverso ambito applicativo e di operatività della mediazione, quale strumento deflattivo delle controversie, rispetto all'arbitrato rituale, destinato a concludersi con una pronuncia di rito o di merito fondata su regole sostanziali e procedimentali del codice di procedura civile.
Alla luce di quanto suesposto, con la presente sentenza va dichiarata l'incompetenza del
Tribunale, per essere devoluta la cognizione sulla odierna controversia alla competenza degli arbitri previsti dall'art. 40 dello Statuto della . Controparte_1
Devesi, altresì, tener conto che la Corte costituzionale (con la sentenza 19 luglio 2013, n.
223) ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 819 ter, comma 2 c.p.c. nella parte in cui esclude l'applicabilità, ai rapporti tra arbitrato e processo civile, di regole corrispondenti all'art. 50 c.p.c., secondo cui, nel caso in cui l'attore erri nella individuazione dell'organo munito di potestas decidendi, il processo prosegue dinanzi all'autorità competente.
Occorre, di conseguenza, fissare un termine per la riassunzione del giudizio dinanzi agli arbitri previsti dall'art. 40 dello Statuto della società convenuta.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, seguono la soccombenza degli attori.
P.Q.M.
pag. 10/11 Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, disattesa od assorbita ogni ulteriore istanza ed eccezione, così
provvede:
a) DICHIARA l'incompetenza del Tribunale per essere devoluta la cognizione sulla presente controversia agli arbitri previsti dall'art. 40 dello Statuto della Controparte_1
;
[...]
b) FISSA in 90 giorni dalla comunicazione della presente sentenza il termine per la riassunzione del giudizio;
c) CONDANNA gli attori alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta, liquidate in euro 7.052,00 per compensi, oltre rimb. spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.1.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Paolo Goggi Dr. Giuseppe Di Salvo
pag. 11/11