Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 20/05/2025, n. 964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 964 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3044/2013 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3044/2013 R.G.A.C.,
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell'atto di citazione in Parte_1 primo grado, dall'Avv. Giovanna ABBATE e dall'Avv. Domenico D'IC, del Foro di
Benevento, con elezione di domicilio nello studio dell'Avv. Alessandro SINGETTA;
ATTORE-OPPONENTE
E
rapp.ta e difesa, giusta procure a margine del ricorso monitorio ed a Controparte_1 margine della comparsa di costituzione e risposta nel subprocedimento sulla sospensione della provvisoria esecuzione, dall'Avv. Vincenzo SAVINO, nel cui studio è elett.te dom.ta;
CONVENUTA-OPPOSTA avente ad oggetto: pagamento di corrispettivo di opera professionale – opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. ingegnere, ricorreva al Tribunale di Potenza, affinché esso Controparte_1 ingiungesse a di pagare, alla stessa ricorrente, la somma di euro 6.633,00, Parte_1 oltre IVA, detratta la ritenuta d'acconto ed aggiunti euro 80,00, per diritti e spese dovuti all'Ordine degli Ingegneri di Potenza.
Si trattava (con la maggiorazione del menzionato esborso degli 80,00 euro) della quota, spettante alla , del più ampio corrispettivo che il R.T.P. costituito dall'Ing. CP_1 Pt_1 quale capogruppo, dallo stesso Ing. , dall'Ing. e dalla Geologa CP_1 CP_2
Dott.ssa , maturava nei confronti del Comune di Balvano, per i servizi di Parte_2
1
ingegneria, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase d'opera, con riguardo ai lavori di messa in sicurezza del versante roccioso sottostante il castello.
L'offerta economica, formulata dal R.T.P., era pari ad euro 14.814,00, oltre ad IVA e
Cassa.
Il con determina del Responsabile del Settore Tecnico, n. 350/2009, affidava CP_3
l'incarico al R.T.P.
Il 28 Luglio 2009, poi, veniva sottoscritta la convenzione tra le parti.
Il compenso fissato per la era quello prima indicato. CP_1
Nell'Agosto del 2011, i lavori terminavano.
L'intero importo, dovuto al R.T.P., veniva versato, dall'ente, all'Ing. Pt_1
La trasmetteva al la propria fattura n. 7/2012: ma l'Ing. CP_1 Pt_1 Pt_1 replicava che il compenso, spettante alla stessa , ammontava ad euro 2.571,65. CP_1
2. Il Tribunale, con decreto ingiuntivo n. 563/2013, provvisoriamente esecutivo,
accoglieva la domanda.
3. si opponeva. Parte_1
La somma da riconoscere alla ammontava ad euro 2.237,48 per onorario e ad CP_1 euro 334,17 per spese, ossia, complessivamente, ad euro 2.571,65.
Al giudizio dovevano partecipare, altresì, perché controinteressati quali titolari del diritto alla ripartizione (in maniera non previamente concordata) del complessivo corrispettivo,
l'Ing. D'IC e la geologa Dott.ssa . Pt_2
Al netto dell'IVA e degli oneri previdenziali, il corrispettivo versato dal CP_4
sommava euro 14.814,00 totali, e l'accoglimento delle ragioni della avrebbe
[...] CP_1 comportato che a costei fosse riconosciuta una somma eccessiva, in rapporto anche ai diritti degli altri tre professionisti (tra i quali, peraltro, il capogruppo, onerato di maggiori oneri e responsabilità, rispetto agli altri partecipi del raggruppamento).
La si era avvalsa, al fine dell'emissione del provvedimento monitorio, del CP_1 parere dell'ordine professionale, non vincolante per il Giudice.
Il direttore dei lavori, secondo la normativa della materia (art. 127, D.P.R. 554/1999), aveva svolto, anch'egli, funzioni di coordinatore della sicurezza.
Era mancato un previo accordo sulla ripartizione del corrispettivo e, dunque, occorreva commisurare il compenso all'attività concretamente svolta ed alle spese sostenute da ciascuno:
a questa stregua, la somma calcolata dal era corretta. Pt_1
3. resisteva. Controparte_1
4. L'allora G.I. sospendeva l'esecutività del decreto ingiuntivo;
rigettava l'istanza di estensione del contraddittorio all'Ing. D'IC ed alla geologa Dott.ssa ; emetteva Pt_2 ordinanza per il pagamento della somma non contestata (ordinanza in data 17 Febbraio 2015).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione è infondata.
2. Il Pt_1
2 N. 3044/2013 R.G.A.C.
- non comprova di aver posseduto, alla data di conferimento dell'incarico, tutti i titoli, che gli permettessero di svolgere, quale direttore dei lavori, la funzione di coordinatore della sicurezza: gli attestati di frequenza di corsi in materia, precedenti all'assunzione dell'incarico medesimo, infatti, non si riferiscono al d. lgs. 81/2008, che è quello che regola la materia, bensì ad altri ed anteriori provvedimenti normativi;
- non contesta, comunque, specificamente alla specifici inadempimenti dei compiti CP_1 inerenti alla funzione affidatale: e, del resto, costei sottoscriveva i documenti del caso, e, alla luce pure delle deposizioni testimoniali acquisite, eseguiva effettivamente attività corrispondenti a quelle di coordinatore della sicurezza (cfr. le deposizioni di
; Testimone_1 Parte_2 Testimone_2
- omette di dichiarare (anzi, nell'atto di citazione deduceva il contrario) che i quattro professionisti avevano sottoscritto un'offerta economica, depositata presso il Comune di
Balvano il 2 Luglio 2009), nella quale (cfr. il documento, prodotto dalla convenuta) si legge la ripartizione delle somme tra la direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza: e non contesta che da quella pattuizione la abbia esattamente ricavato CP_1 il fondamento della propria pretesa;
- rimane generico nell'enunciazione dei criteri, che conducevano al computo di onorari e spese, da lui svolto;
- eccepisce una difficoltà di remunerare adeguatamente i professionisti, diversi dalla
, con la parte del corrispettivo, che rimane a loro disposizione una volta detratta CP_1 la somma riconosciuta a quest'ultima: ma non confronta tale tesi con la circostanza che i medesimi professionisti firmavano la menzionata offerta economica, così provvedendo da se stessi a delimitare l'entità complessiva della somma loro destinata.
3. Le spese di lite (compresi esborsi per euro 22,12, pagati dall'opposta al momento dell'istanza di apposizione della formula esecutiva all'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c.) seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, con la chiesta distrazione.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 3044/2013 R.G.A.C., promossa da contro ogni diversa domanda, eccezione, richiesta Parte_1 Controparte_1 disattesa, così decide:
1. rigetta l'opposizione;
2. dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 563/2013, emesso dal Tribunale di Potenza, al lordo della somma oggetto dell'ordinanza in data 17 Febbraio 2015;
3. condanna a rifondere a altresì le spese di lite della Parte_1 Controparte_1 fase di opposizione, liquidate in euro 5.077,00 per compensi ed in euro 22,12 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla
Cassa come per legge;
con distrazione in favore dell'Avv. Vincenzo SAVINO
3 N. 3044/2013 R.G.A.C.
Potenza, 19 Maggio 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
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