Articolo 46 della Legge 27 febbraio 1973, n. 18
Articolo 45Articolo 47
Versione
15 marzo 1973
Art. 46.
Ai sensi dell' articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , lo stanziamento del capitolo n. 1831 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1973, concernente il fondo di anticipazione per le spese urgenti del Ministero e degli uffici diplomatici e consolari, e' fissato in lire 4.000.000.000.
Entrata in vigore il 15 marzo 1973