Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 3098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3098 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
n. 4599/2022 r.g.a.c.
n. 4599/ 2022 rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott. Giuseppe ORSO - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4599 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
(CF ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
San Giorgio a Cremano alla Via Matteotti n. 19, presso lo studio dell'avv.
Eugenio Memola, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F.: ), elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliata in Napoli alla Via S. Lucia n. 107, presso lo studio dell'avv.
Gianluca Actis, che la rappresenta e difende come da procura in atti pagina 1 di 17
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai propri atti.
Il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi confermando i provvedimenti assunti nelle more del processo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, il ricorrente in epigrafe generalizzato, premesso di essere sposato con la resistente, madre dei loro due figli ( nato il [...] e nato il [...]), ha chiesto pronunciarsi la Per_2
separazione personale dei coniugi;
affidarsi i figli minori ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso il padre e regime di visita madre- figli;
assegnarsi la casa coniugale al ricorrente, e porsi a carico della resistente un assegno mensile per il mantenimento dei figli minori, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva la resistente chiedendo adottarsi provvedimenti di affido condiviso dei minori con residenza privilegiata degli stessi presso la madre, con assegnazione alla stessa della casa coniugale sita in S. Giorgio a Cremano piazza G. Bruno e contributo a carico del padre al mantenimento dei due figli della coppia.
All'udienza presidenziale del 13.06.2022 veniva disposto l'affido condiviso del secondogenito, ancora minorenne, con regolare regime di visite, meglio pagina 2 di 17 descritto in atti, la assegnazione della casa coniugale alla resistente con un contributo a carico del resistente per il mantenimento di entrambi i figli pari ad euro 700,00 mensili, oltre aggiornamento Istat e 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Napoli del 2018.
Quindi rimetteva le parti davanti al Giudice istruttore. Non ammessa la prova per testi, veniva tuttavia, a istanza del ricorrente, disposta l'audizione dei figli della coppia, i quali all'udienza del 14.12.2023 hanno entrambi dichiarato di avere un rapporto maggiormente sereno con il padre esprimendo liberamente la volontà di vivere con il predetto con regolare regime di visita con la madre.
Il Giudice, con provvedimento del 19.12.2023, nulla disponendo sul figlio maggiorenne, seppur ascoltato, modificava la disciplina in atto collocando il figlio minore, di anni 16, presso il padre, cui poi assegnava di conseguenza la casa coniugale, e disponendo un contributo al mantenimento dei ragazzi a carico della madre pari ad euro 400,00 mensili.
Sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
• Sulla domanda di separazione personale.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta di separazione. In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza ad ogni pagina 3 di 17 sollecitazione verso una riconciliazione e la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che provano il venire meno, tra i coniugi, di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Per quanto concerne la domanda di addebito della separazione proposta dalla resistente, si evidenzia che la pronuncia invocata presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: uno o più comportamenti, posti in essere da parte dell'uno o dell'altro coniuge, volontariamente e consapevolmente contrario e/o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio
(sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra le dette violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il o i comportamenti posti in essere da parte di ciascun coniuge in violazione dei citati doveri “sia o siano stati la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex plurimis Cass. Sez. I n. 18618 del
12.09.2011).
A giudizio del Collegio la domanda de qua non ha trovato adeguato sostegno probatorio e pertanto va rigettata.
Ed invero la resistente ha dedotto a carico del marito la violazione degli obblighi di assistenza materiale e morale con l'abbandono della casa coniugale annunciato nel mese di luglio del 2022 per poi essere attuato di lì poco, a seguito del quale il ricorrente chiese di procedere con una separazione consensuale che ha avuto esito negativo.
Dal canto suo, il ricorrente ha attribuito l'insorgenza della crisi coniugale alla fine della comunione materiale spirituale tra i coniugi per insanabili contrasti che li conducevano a trattative di separazione consensuale (circostanza pagina 4 di 17 questa non contestata dalla resistente) nel corso delle quali lui si allontanava dalla casa coniugale prendendo in locazione un'altra abitazione.
Pertanto, la circostanza dell'allontanamento è stata sì riconosciuta dal ricorrente ma come avvenuta sulla base di un accordo nella coppia, ove gli insanabili contrasti erano già in atto.
Ciò detto, ritiene il Collegio che a fronte di puntuale contestazione della controparte, la istante non abbia dimostrato l'abbandono improvviso del marito, né che l'abbandono della casa coniugale del marito sia dipeso da una relazione extraconiugale e dunque ad essa eziologicamente riconducibile.
In assenza di prove ulteriori, le sole deduzioni della parte appena analizzate devono considerarsi insufficienti ai fini dell'invocato accoglimento della domanda de qua che va, pertanto, rigettata.
• Sull'affido dei due figli
Va premesso che, essendo durante il giudizio divenuto maggiorenne il primo figlio della coppia ( , ogni istanza e/o provvedimento in ordine all'affido dello stesso deve ritenersi tacitamente caducato.
In relazione al regime di affido del secondo figlio della coppia, oggi di Per_2
16 anni d'età, si è poi proceduto all'audizione del minore, all'esito della quale è stata modificata la disciplina del collocamento dello stesso, preferendo, anche tenendo in considerazione la volontà espressa dal ragazzo, il domicilio del padre, cui è stata altresì assegnata la casa familiare, mantenendo fermo l'affido condiviso ad entrambi i genitori.
Sul punto, anche in ragione della richiesta di conferma dei provvedimenti esistenti proveniente da entrambe le parti, attesa altresì la mancanza di deduzione di profili controversi, va dunque disposto l'affido condiviso di pagina 5 di 17 di anni 16, ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso Per_2
il domicilio del padre, cui pertanto va assegnata la casa coniugale sita in San
Giorgio a Cremano piazza G. Bruno nr 2.
Quanto al diritto-dovere della madre di frequentare il minore, ritiene il
Tribunale che vada adottato il calendario già dato con provvedimento del
19.12.2023, in particolare la madre potrà vedere il figlio minore salvo Per_2
diverso accordo tra le parti, e tenuto conto delle esigenze del ragazzo, due pomeriggi a settimana (martedì e giovedì), dall'uscita di scuola fino al giorno dopo per andare a scuola, con pernotto, e i fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì mattina, nonché ad anni alterni l'intera giornata del
24 e 25 dicembre ovvero del 31 dicembre e di Capodanno;
ed inoltre il giorno di Pasqua o Lunedì in Albis ad anni alterni;
il giorno dell'onomastico, del compleanno e della festa della mamma, e 15 giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare con il padre entro il 30 maggio di ogni anno.
• Sull'assegno di mantenimento per i figli.
Va evidenziato che in virtù dell'art.337 septies c.c., “Il Giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”, ed è pacifico in giurisprudenza che il Giudice non possa prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base pagina 6 di 17 (soltanto) del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trarne profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera
(ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli;
ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa.
Nella giurisprudenza della Suprema Corte risultano già affermati una serie di principi che questo Collegio ritiene di condividere, che portano ad un'evoluzione del diritto vivente, con riguardo alla ritenuta autonomia del figlio, che tiene conto del mutamento dei tempi e sempre più richiama il principio dell'autoresponsabilità, (richiamati nella recente sentenza Cassazione civile sez. I, 14/08/2020).
Si è, anzitutto, precisato come la valutazione delle circostanze, che giustificano il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o no con i genitori o con uno d'essi, vada effettuata dal giudice del merito caso per caso (Cass. 22 giugno 2016, n. 12952; Cass. 6 aprile 1993 n.
4108), e come il relativo accertamento non possa che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle occupazioni ed al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il medesimo abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (Cass.
26 gennaio 2011, n. 1830).
E' stato puntualizzato, inoltre, come la valutazione debba necessariamente essere condotta con "rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età
pagina 7 di 17 dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura"
(Cass. 22 giugno 2016, n. 12952; Cass. 7 luglio 2004, n. 12477) e che, oltre tali
"ragionevoli limiti", l'assistenza economica protratta ad infinitum "potrebbe finire col risolversi in forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani" (Cass. 6 aprile 1993 n. 4108, Cass.
22 giugno 2016, n. 12952).
La Suprema Corte, ha operato un'interpretazione del sistema normativo nella direzione di una stretta e necessaria correlazione tra diritto-dovere all'istruzione ed all'educazione e diritto al mantenimento: sussiste "il diritto del figlio all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, "tenendo conto" delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, com'è reso palese dal collegamento inscindibile tra gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione". Inoltre, è stato ormai chiarito che il progetto educativo ed il percorso di formazione prescelto dal figlio, se deve essere rispettoso delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, deve tuttavia essere "compatibile con le condizioni economiche dei genitori" (Cass. 20 agosto 2014, n. 18076; Cass. 11 aprile 2019, n. 10207).
A ciò, si aggiunge coerentemente che il matrimonio o, comunque, la formazione di un autonomo nucleo familiare escludono l'esistenza dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne: posto che il matrimonio, come la convivenza, sono espressione di una raggiunta maturità affettiva e personale, implicando di regola che nessun obbligo di mantenimento possa sopravvivere
(Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830; Cass. 17 novembre 2006, n. 24498).
pagina 8 di 17 Dunque, ormai è acquisita la "funzione educativa del mantenimento", in una col "principio di autoresponsabilità", anche tenendo conto, di contro, dei doveri gravanti sui figli adulti.
Si è anche osservato come il riconoscimento d'un diritto al mantenimento protratto oltre tali i limiti in favore dei figli conviventi e sedicenti non autonomi finirebbe per determinare una "disparità di trattamento ingiustificata ed ingiustificabile" nei confronti dei figli coetanei che, essendosi in precedenza resi autosufficienti, abbiano in seguito perduto tale condizione: solo i primi, infatti, si gioverebbero della normativa sul mantenimento, più favorevole, mentre per gli altri varrebbe solo il diritto agi alimenti (Cass. 7 luglio 2004, n.
12477). Nell'individuazione delle situazioni che sicuramente escludono il diritto al mantenimento, la Corte ne ha individuate diverse.
Si è, così, affermato che l'obbligo dei genitori non possa protrarsi sine die e che, pertanto - a parte le situazioni di minorazione fisica o psichica altrimenti tutelate dall'ordinamento - esso trovi il suo limite logico e naturale: allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica;
quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurar loro di che sopperire alle normali esigenze di vita;
od ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne;
o, comunque, quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi;
infine, vi sono le ipotesi, che inducono alle medesime conclusioni, nelle quali il figlio si sia inserito in un diverso nucleo familiare o di pagina 9 di 17 vita comune, in tal modo interrompendo il legame e la dipendenza morali e materiali con la famiglia d'origine (cfr. Cass. 7 luglio 2004, n. 12477).
In sostanza, è esigibile l'utile attivazione del figlio nella ricerca comunque di un lavoro, al fine di assicurarsi il sostentamento autonomo, in attesa dell'auspicato reperimento di un impiego più aderente alle proprie soggettive aspirazioni;
non potendo egli, di converso, pretendere che a qualsiasi lavoro sia adatti soltanto, in vece sua, il genitore.
Il principio di "autoresponsabilità" è spesso richiamato, nei settori più diversi:
a delimitare il diritto soggettivo secondo ragionevolezza, alla stregua delle clausole generali della diligenza e della buona fede, man mano che l'evoluzione dei tempi induce ad accentuare i legami tra la pretesa dei diritti e l'adempimento dei doveri, indissolubilmente legati già nell'art. 2 Cost..
Nel concetto di "indipendenza economica" questa Corte ha condivisibilmente ricondotto quanto occorre per soddisfare le primarie esigenze di vita, secondo nozione ricavabile dall'art. 36 Cost., dunque in presenza della idoneità della retribuzione a consentire un'esistenza dignitosa (Cass. 11 gennaio 2007, n.
407). La legge, quindi, fonda l'estinzione dell'obbligo di contribuzione dei genitori nei confronti dei figli maggiorenni, in concomitanza all'acquisto della capacità di agire e della libertà di autodeterminazione, che si conseguono al raggiungimento della maggiore età.
La raggiunta età matura del figlio, in ragione dello stretto collegamento tra doveri educativi e di istruzione, da un lato, ed obbligo di mantenimento, dall'altro lato, assume rilievo in sé (i primi non potendo che cessare ad un certo punto dell'evoluzione umana): l'età maggiore, pertanto, tanto più quando
è matura - perché sia raggiunta, secondo l'id quod plerumque accidit, quell'età
pagina 10 di 17 in cui si cessa di essere ragazzi e di accettare istruzioni ed indicazioni parentali per le proprie scelte di vita, anche minuta e quotidiana, e si diventa uomini e donne - implica l'insussistenza del diritto al mantenimento.
Con particolare riguardo all'attività di studio, occorre osservare come sia del tutto corretto che tale opportunità venga dai genitori offerta alla prole, atteso che l'ordinamento giuridico tutela le esigenze formative e culturali (artt.
9,30,33 e 34 Cost.), comportando tale arricchimento personale anche un indiretto beneficio alla società.
Ciò vuol dire che, trascorso un lasso di tempo sufficiente dopo il conseguimento di un titolo di studio, non potrà più affermarsi il diritto del figlio ad essere mantenuto: il diritto non sussiste, cioè, certamente dopo che, raggiunta la maggiore età, sia altresì trascorso un ulteriore lasso di tempo, dopo il conseguimento dello specifico titolo di studio in considerazione
(diploma superiore, laurea triennale, laurea quinquennale, ecc.), che possa ritenersi idoneo a procurare un qualche lavoro, dovendo essere riconosciuto al figlio il diritto di godere di un lasso di tempo per inserirsi nel mondo del lavoro.
Tale regola vale in tutti i casi in cui il soggetto ritenga di avere concluso il proprio percorso formativo e non abbia, pertanto, l'intenzione di proseguire negli studi per un migliore approfondimento, in quanto il figlio reputi terminato il periodo di formazione ed acquisizione di competenze.
La capacità di mantenersi e l'attitudine al lavoro sussistono sempre, in sostanza, dopo una certa età, che è quella tipica della conclusione media un percorso di studio anche lungo, purché proficuamente perseguito, e con la tolleranza di un ragionevole lasso di tempo ancora per la ricerca di un lavoro.
pagina 11 di 17 Invero, occorre affermare come il diritto al mantenimento debba trovare un limite sulla base di un termine, desunto dalla durata ufficiale degli studi e dal tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché possa trovare un impiego;
salvo che il figlio non provi non solo che non sia stato possibile procurarsi il lavoro ambito per causa a lui non imputabile, ma che neppure un altro lavoro fosse conseguibile, tale da assicurargli l'auto-mantenimento.
A ciò si aggiunga che, del pari, dovrà tenersi conto dell'adeguatezza e ragionevolezza delle opzioni formative, operate dal figlio, rispetto alle condizioni della famiglia, cui non è ammesso imporre un contributo per essa eccessivamente gravoso e non rientrante nelle sue concrete possibilità economiche, tenuto conto - secondo buona fede - della non imposizione di un eccessivo sacrificio alle altrui esigenze di vita.
Quanto al tipo di impiego desiderato, non sussiste, nella dovuta ricerca dell'aspirato lavoro, un rigido vincolo alla preparazione teorica in atto, dal momento che integra, invece, un dovere del figlio la ricerca comunque dell'autosufficienza economica, secondo un principio di autoresponsabilità nel contemperare le aspirazioni di lavoro con il concreto mercato del lavoro.
Anzi, deve ritenersi che tale dovere sussista, vuoi ex ante, sin dagli esordi del corso di studi, che il figlio ha l'onere di ponderare in comparazione con le proprie effettive capacità personali, di studio e di impegno, oltre che con le concrete offerte ed opportunità di prestazioni lavorative;
vuoi ex post, quando esso si atteggia quale dovere di ricercare qualsiasi lavoro e di attivarsi in qualunque direzione sia necessario.
pagina 12 di 17 Nella concreta valutazione di tali elementi, può essere ragionevolmente operato dal giudice un proficuo riferimento ai dati statistici, da cui risulti il tempo medio, in un dato momento storico, al reperimento di una occupazione, a seconda del grado di preparazione conseguito.
Da quanto esposto deriva che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente.
L'obbligo di mantenimento legale cessa con la maggiore età del figlio;
in seguito ad essa, l'obbligo sussiste laddove stabilito dal Giudice, sulla base delle norme richiamate.
Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro.
Non è dunque il convenuto - soggetto passivo del rapporto - onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive.
Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore.
Ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile pagina 13 di 17 all'art. 24 Cost, ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità
o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa (Cass. 25 luglio 2008, n. 20484; nonché ancora Cass. 16 agosto 2016, n. 17108; Cass. 14 gennaio 2016, n. 486; Cass. 17 aprile 2012, n.
6008; Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. 25 luglio 2008, n. 20484;
Cass. 1 luglio 2009, n. 15406).
Peraltro, le concrete situazioni di vita saranno sovente ragione d'integrazione della prova presuntiva circa l'esistenza del diritto, in quanto, ad esempio, incolpevole del tutto o inesigibile sia la conquista attuale di una posizione lavorativa, che renda il figlio maggiorenne economicamente autosufficiente.
Se, pertanto, sussista una condotta caratterizzata da intenzionalità (ad es. uno stile di vita volutamente inconcludente e sregolato) o da colpa (come l'inconcludente ricerca di un lavoro protratta all'infinito e senza presa di coscienza sulle proprie reali competenze), certamente il figlio non avrà dimostrato di avere diritto al mantenimento.
Ne deriva che, in generale, la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate ed all'impegno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa.
pagina 14 di 17 In particolare, tale onere della prova risulterà particolarmente lieve in prossimità della maggiore età, appena compiuta, ed anche per gli immediati anni a seguire, quando il soggetto abbia intrapreso, ad esempio, un serio e non pretestuoso studio universitario: già questo integrando la prova presuntiva del compimento del giusto sforzo per meglio avanzare verso l'ingresso nel mondo del lavoro (e non solo).
Orbene ritiene il Collegio che applicando i principi giurisprudenziali al caso sub iudice, considerato che è ancora minore e considerata la giovane Per_2
età (19 anni) di deve presumersi che quest'ultimo ancora non abbia avuto modo di inserirsi efficacemente nel mondo del lavoro, dovendo essere fornita la prova che, nonostante il breve lasso temporale dal raggiungimento della maggiore età, lo stesso possa considerarsi già colposamente inerte rispetto alla ricerca di una autosufficienza economica.
Pertanto, va riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al loro mantenimento. Tenuto conto del rapporto di convivenza dei figli con il padre e, dunque, della partecipazione diretta dello stesso al mantenimento della prole, il Tribunale è chiamato, in questa sede, a determinare esclusivamente la misura dell'assegno dovuto dalla madre a titolo di concorso per il mantenimento dei figli.
Tanto premesso, quanto alla capacità economica della resistente, la stessa è impiegata e dal suo lavoro percepisce circa € 30.000,00 annui lordi, come emerge dall'ultima dichiarazione fiscale in atti, e lasciando la casa coniugale ad oggi sopporta un canone di locazione per un'altra abitazione di 600,00 euro mensili. Si è pertanto dichiarata favorevole a versare non più di €.400,00 mensili in favore dei figli. Il ricorrente invece deduce di svolgere “attività di pagina 15 di 17 servizi (visure catastali, ipotecarie, acquisizione dei relativi certificati, perizie di valutazione di immobili)” presso lo studio del proprio genitore;
di percepire redditi inferiori a quelli della resistente, e però, al di là delle emergenze formali delle dichiarazioni fiscali in atti, è titolare di nr 3 immobili in San Giorgio a
Cremano, di nr 2 autovetture, acquistate nuove, e di nr 1 motociclo, meglio descritti in atti;
tutti acquisti che dimostrano una solida capacità reddituale sicuramente più ampia delle emergenze invocate dalla parte.
Pertanto, considerate altresì le esigenze di vita dei figli, ritiene il Collegio di determinare un assegno a carico della resistente di €. 400,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei predetti, tenuto conto dell'ampio regime di visita disciplinato per la madre non collocataria, e dunque del tempo in cui la stessa è chiamata a provvedere al mantenimento diretto dei figli. Detta somma andrà corrisposta al ricorrente, entro e non oltre, il giorno 5 di ogni mese e rivalutata annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat. Va, altresì, posto a carico della resistente l'obbligo di corrispondere, nella misura del 50%, al ricorrente le spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di
Napoli e COA.
Tenuto conto della peculiare natura del giudizio, si ravvisano eccezionali motivi per dichiarare compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
-pronuncia la separazione personale dei coniugi;
pagina 16 di 17 -affida i due figli minori e ad entrambi i genitori con residenza Per_2
privilegiata presso il padre e disciplina gli incontri madre- figli nei termini di cui in parte motiva;
-pone a carico di l'obbligo di corrispondere, entro e Controparte_1
non oltre il giorno cinque di ogni mese, a a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento dei due figli e la somma mensile di Per_2
euro 400,00; detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
-pone a carico di l'obbligo di contribuire, nella Controparte_1
misura del 50%, alle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di
Napoli del 2018;
-compensa le spese di lite;
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Giorgio a
Cremano per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 50, parte I, serie, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004).
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 10/1/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
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