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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/06/2025, n. 2436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2436 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 1119/2021, tra
, Via Annunziata n.73, in Marano di Napoli (NA), in Parte_1 persona dell'Amm.re pro-tempore Avv. Raffaele Chianese, Cod. Fisc. P.IVA_1 rapp.to e difeso dal medesimo Avv. Raffaele Chianese ), il C.F._1 quale ha eletto domicilio digitale presso l'indirizzo PEC indicato in atti
ATTORE
e in persona del l.r.p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Palmieri ), il quale CodiceFiscale_2 ha eletto domicilio digitale presso l'indirizzo PEC indicato in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il in Parte_2
Marano (NA), conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli Nord la
[...]
in persona del l.r.p.t., sentire accogliere le seguenti Controparte_2 conclusioni:
1) Accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per la rottura accidentale della tubazione fecale posta a servizio della scala C del Parte_1 fabbricato sito in Marano (NA), Via Annunziata n. 73. 2)Accertare e dichiarare che dal suddetto evento sono derivati danni da spargimento di acque alla facciata
ed alle unità immobiliari ubicati nella scala C aventi int. 1-2-4-7-10-13- CP_3
16 per complessivi euro 42.665.85, così come meglio specificati nella perizia tecnica e di quantificazione dei danni innanzi richiamata. ovvero nella somma ritenuta di Giustizia;
3) Accertare l'inadempimento contrattuale perpetrato dalla convenuta ai danni del in virtù delle obbligazioni assunte dalla medesima convenuta Parte_1 nel contatto di assicurazione. 4)Condannare, per lo effetto, essa convenuta
[...] in persona del l.r.p.t., al risarcimento dei danni subiti per le causali CP_4 innanzi precisate nella complessiva somma di euro 42.665.85, giusta quantificazione dei danni come in atti ovvero nella somma ritenuta di Giustizia;
5) Emettere ogni altro provvedimento del caso. 6)-Condannare, pur sempre, la convenuta Compagnia di Assicurazione, in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese e competenze del giudizio”.
2. In punto di premessa, il rileva che, in data 5.6.2020, all'interno Parte_1 della scala C del fabbricato, si verificava la rottura accidentale della tubazione fecale;
tale sinistro veniva tempestivamente alle con la quale Controparte_2 il stesso era assicurato in virtù di polizza globale fabbricati n. 292528398 Parte_1 in corso di validità e copertura.
3. A seguito del suddetto sinistro derivavano danni da spargimento di acqua alla facciata del fabbricato della scala C e negli appartamenti ubicati nella medesima scala C aventi int. 1-2-4-7-10-13- 16.
4. Il Condominio ha osservato che, non ritenendo congrua la stima dei danni effettuata dal fiduciario della Compagnia, provvedeva a far redigere dall'Ing.
[...]
una relazione tecnica con la stima dei danni, quantificati in € 42.665.85. Parte_3
5. Si costituiva in data 29.4.2021, la società la Controparte_2 quale preliminarmente eccepiva l'improcedibilità della domanda attorea poiché non era stata preceduta dalla obbligatoria procedura di mediazione nonché l'inammissibilità di ogni domanda formulata dall'amministrazione condominiale attrice per difetto di legittimazione attiva per quanto concerne presunti danni subiti dalle unità immobiliari dei singoli condomini.
Nel merito, in ogni caso eccepiva che, sia dall'esame delle fatture prodotte dall'amministrazione condominiale, sia dai rilievi fotografici si evinceva che l'evento dannoso denunciato non fu provocato dalla rottura accidentale della tubazione fecale, bensì, da una semplice occlusione, evento quest'ultimo espressamente escluso dalle garanzie di polizza, clausola G155, con conseguente esclusione della stessa, come espressamente previsto alla sezione C – Danni da acqua – art. 1 di 1 che limita la garanzia da spargimento d'acqua soltanto “a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato assicurato”.
Pertanto, ribadiva l'irrisarcibilità di tutti i danni denunciati dal istante, così Parte_1 concludendo: “rigettare ogni domanda formulata dal del Parte_1 fabbricato sito in Marano di Napoli, alla Via Annunziata n. 73, in persona dell'amministratore pro tempore, nei confronti della concludente società assicuratrice siccome improcedibile, inammissibile e, comunque, integralmente destituita di fondamento nel merito, anche, in relazione alle condizioni generali e particolari di assicurazione. Con vittoria, in tutti i casi, di spese e competenze di lite”.
6. Con ordinanza del 20.5.2021, il GI, sospendeva il processo, assegnando alle parti il termine di 15 giorni per l'esperimento del procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
7. Venivano assegnati alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., ammessa ed espletata la prova testimoniale e nominato quale CTU l'Ing. ai fini Persona_1 dell'accertamento e quantificazione dei danni.
8. Sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note depositate per la trattazione cartolare dell'udienza del 6.3.2025, la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
9. La domanda va accolta nei limiti e per le ragioni che si vanno a dire.
10. Va rigettata la preliminare eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva del sulla richiesta dei presunti danni alle unità abitative dei singoli Parte_1 condomini, in quanto in relazione alla domanda rivolta al conseguimento dell'indennizzo derivante da contratto di assicurazione stipulato dal Condominio, sussiste la legittimazione dell'amministratore di ad agire giudizialmente, Parte_1 ai sensi degli artt. 1130, comma 1, n. 4) e 1131 c.c. senza necessità di preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea dei Condomini” (Cass. n. 5832/2017) risultando, altresì, provato per tabulas la stipula tra le parti di polizza assicurativa denominata “Assicurazione Globale Fabbricati Civili”, recante il numero 292528398 che prevede quale garanzia “Danni da acqua Sez. C1” con una franchigia di € 500,00.
11. Risulta agli atti la richiesta di indennizzo ante causam indirizzata alla compagnia assicurativa dell'11.6.2020, in ottemperanza alle norme contrattuali il Condominio trasmetteva alla compagnia denuncia di sinistro, Controparte_5 in cui veniva indicato luogo, data ed orario dell'evento.
12. Come si anticipava, la domanda attorea è fondata nei limiti e per le ragioni che si vanno ad esporre.
13. Nella vicenda in esame la domanda avanzata dal è qualificabile Parte_1 come azione di adempimento contrattuale diretta al conseguimento dell'indennizzo previsto dalle condizioni di polizza per il verificarsi dell'evento concretizzante il rischio oggetto della copertura assicurativa.
A fronte di ciò l'Assicurazione convenuta, al fine di escludere l'operatività dell'obbligazione indennitaria azionata, eccepiva l'esclusione della garanzia assicurativa in ragione della mancata rottura accidentale della tubazione fecale, prova del fatto storico generatore del pregiudizio subito dall'assicurato. Va rilevato sul punto che, in ottemperanza alle norme contrattuali l'attore aveva trasmesso alla compagnia denuncia dell'evento dedotto in lite in cui indicava Controparte_6 luogo, data e orario.
Ciò posto, non appare ultroneo rammentare che in punto di riparto degli oneri probatori, ai sensi dell'art. 1218 c.c., si può innanzitutto richiamare il principio espresso dalla Suprema Corte, a Sezioni Unite, sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533 che ha chiarito che il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi dell'altrui pretesa. Con riguardo alla ripartizione dell'onere probatorio nell'ambito dei contratti di assicurazione, è opportuno premettere che secondo i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, come da ultimo riaffermati con la pronuncia della Suprema Corte n. 1558 del 2018, nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore, e avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo, è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientri nei “rischi inclusi”, ovvero nella categoria generale di rischi oggetto di copertura assicurativa.
Se il contratto contiene clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), la sussistenza dei presupposti di fatto per l'applicazione di tali clausole costituisce un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall'assicuratore (cfr. anche Cass. n. 30656/2017; n. 6548/2013).
Sulla base di tale assunto la giurisprudenza ha avuto quindi modo di precisare che
“il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, con la conseguenza che ai sensi dell'art. 2967 c.c. spetta all'assicurato-danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro” (Cass. 30656/2017); analogo onere probatorio incombendo sull'assicurato con riferimento agli elementi temporali e spaziali della garanzia (v. Cass., 8/1/1987, n. 17; Cass., 4/3/1978, n. 1081); mentre, sull'assicuratore grava l'onere di provare la causa impeditiva o estintiva del diritto all'indennizzo (Cass. 7242/2005, 19734/ 2011).
In definitiva, l'assicurato ha l'onere di dimostrare che si sia verificato il fatto dedotto in polizza, il rischio coperto dalla garanzia, e che lo stesso sia dipeso dalle cause previste in contratto. Una volta fornita la prova che si sia verificato uno dei rischi inclusi nella polizza, grava sull'assicuratore l'onere di provare un fatto impeditivo della pretesa attorea che come tale, rappresentando il fatto costitutivo dell'eccezione sollevata, rientra nel suo onere probatorio.
14. Nella fattispecie in esame, costituisce circostanza pacifica tra le parti, dedotta e documentata dal , in Marano di Napoli (NA), Parte_4 che questi abbia stipulato in data 18.10.2019 con la compagnia convenuta, la polizza
“Assicurazione Globale Fabbricati Civili”, n. 292528398 avente ad oggetto, tra le altre, quale garanzia espressamente prevista, quella dei danni da “Danni da spargimento d'acqua”; dunque altresì provata l'operatività della polizza al momento del verificarsi del rischio garantito (11.6.2020).
L'assicurato, quindi, nell'agire in giudizio deve provare che l'evento dannoso, le sue cause ed i suoi effetti corrispondano a quelli previsti nel contratto assicurativo. In altre parole, l'assicurato deve provare il verificarsi di un c.d. 'rischio incluso' per il quale il contratto accorda all'assicurato il pagamento dell'indennizzo. I contratti assicurativi, tuttavia, contengono solitamente clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali). Di conseguenza, se l'assicuratore convenuto eccepisce che il rischio rientra fra quelli esclusi, sarà suo onere provare la sussistenza dei presupposti di fatto per l'applicazione dell'esclusione di polizza ed il rigetto dell'indennizzo. Spetta infatti all'impresa fissare i criteri di classificazione dei rischi (per natura e gravità) individuando i rischi eccessivi che non intende assicurare. Si è pertanto ritenuto che, mentre nessun obbligo grava sull'assicuratore di informare l'assicurato dei rischi derivanti dalla sua attività (cfr. Cass. 502/2002), l'assicurato ha invece un obbligo di cooperazione dovendo fornire tutte le informazioni necessarie per garantire un'esatta e completa conoscenza delle circostanze determinanti del consenso (cfr. Cass. 3743/1987), mentre l'assicuratore non è tenuto a controllare la veridicità delle dichiarazioni rese dall'interessato cosicché una sua eventuale indagine di fatto sulla situazione di rischio non esonera l'assicurato dall'obbligo suddetto (cfr. Cass. 4326/1980).
L'obbligo dell'assicurato peraltro viene circoscritto dalla giurisprudenza;
in particolare si è sottolineata la necessità che l'assicuratore, proprio in ossequio alle regole di correttezza, appresti un quadro di riferimento delle circostanze che intende conoscere per valutare il rischio da assicurare, al fine di ridurre congruamente gli spazi di indeterminatezza circa i fatti, riguardanti persone o cose, sui quali si innesca il rischio (cfr. Cass. 3501/1991).
La Suprema Corte ha mantenuto un orientamento pressoché costante nell'affermare che presupposti necessari per l'operare della norma sono: l'inesattezza e la reticenza delle dichiarazioni rese dall'assicurato; l'essenzialità delle dichiarazioni stesse in ordine alla formazione del consenso dell'assicuratore; il dolo o la colpa grave (cfr. Cass. 2740/2002; Cass. 5770/1998). Invero, affinché le dichiarazioni suddette siano rilevanti ai fini dell'annullamento del contratto è necessario che, se l'assicuratore avesse conosciuto il vero stato delle cose, non lo avrebbe concluso o lo avrebbe concluso a condizioni diverse, devono essere quindi determinanti del consenso così come prestato dall'assicuratore. In sostanza è necessario che sussista un collegamento oggettivo tale per cui la situazione reale celata dia luogo ad una maggiore probabilità di verificazione dell'evento assicurato;
è necessaria un'alterazione del rischio reale rispetto a quello dichiarato incidente sulla prestazione del consenso o sulle condizioni di questo da parte dell'assicurato (cfr. Cass. 7418/1986).
L'onere probatorio sulla sussistenza di tali condizioni è a carico dell'assicuratore (cfr. Cass. Ord. n. 11115/2020), mentre è compito del giudice di merito valutare l'incidenza delle circostanze taciute sulla prestazione del consenso (cfr. Cass. 6039/1997; v. pure Cass. 7456/1990).
15. Tanto premesso in punto di diritto, nella vicenda in esame la compagnia assicurativa, se da un lato ha eccepito la mancanza di prova della garanzia assicurativa e della sua operatività, dall'altro lato non ha dedotto alcunché al fine di dimostrare che l'evento dedotto non si frutto di una rottura accidentale della tubazione della fecale, bensì ad una occlusione della stessa.
16. Nel caso di specie deve pertanto ritenersi che parte attrice abbia assolto l'onere probatorio posto a suo carico, provando il verificarsi dell'evento e dei danni, depositando in atti computi metrici, rilievi fotografici, fatture relative alle spese sostenute per la riparazione dei danni ed il ripristino dello status quo ante, mentre deve ritenersi che la Compagnia assicurativa non abbia provato la sussistenza dei presupposti di fatto per l'esclusione della copertura. 17. Dalle condizioni di polizza si desume che, oltre alle garanzie in essa descritte, era stata attivata anche la garanzia per i “Danni da spargimento d' acqua” dove alla Sottosezione C1 si legge: “La società risponde, fino alla somma indicata in polizza per il fabbricato, dei danni diretti e materiali al fabbricato stesso derivanti da spargimento di acqua avvenuto a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di condizionamento a servizio del fabbricato assicurato o del maggior fabbricato del quale forma eventualmente parte. La presente garanzia opera con applicazione, per ciascun sinistro, della franchigia applicata in polizza”.
18. Ed invero, il verificarsi dell'evento in questione, ossia la rottura della tubazione fecale della scala C del fabbricato risulta essere documentalmente provato dalla produzione attorea e dalle dichiarazioni dei testi escussi, oltre che riscontrato dai successivi accertamenti effettuati dall'ausiliario del giudicante.
19. Alla luce delle citate riflessioni anche l'attività istruttoria orale esperita ha contribuito a confermare il nesso eziologico tra l'evento dedotto e i danni lamentati, infatti le dichiarazioni dei testi escussi, sulla cui attendibilità intrinseca non sono emersi motivi di dubitare, confermano in maniera precisa e circostanziata quanto descritto nell'atto introduttivo.
In particolare il teste , escusso all'udienza del 07.07.22, dichiarava: Testimone_1
“ho abitato in un appartamento che fa parte del condominio di via Annunziata n. 73 fino al 2016 quando poi è subentrato mio figlio;
adr: mio marito è Controparte_7 proprietario dell'appartamento; preciso che io sono separata dal giugno del 2021; adr: ricordo che alla fine del mese di maggio del 2020 cominciammo a vedere delle gocce d'acqua che scendevano dal soffitto che si trova in prossimità della colonna fecale;
ricordo che all'epoca l'appartamento era vuoto ma venni avvisata dalla proprietaria dell'appartamento sottostante al mio; adr: ricordo che il problema riguardava tutti gli appartamenti e quindi avvisammo l'amministratore del condominio il quale chiamo un tecnico il quale attraverso una sonda verificò che non c'era una otturazione ma solo delle crepe nella colonna fecale;
adr: io ero presente quando venne questo tecnico e ricordo che questi riferì che non c'erano otturazioni; adr: non ricordo il nome del tecnico ma era la stessa ditta che si occupa dell'espurgo; adr: ricordo che il tecnico riferì che le crepe erano situate proprio all'altezza dell'appartamento di proprietà di mio marito;
adr: ho assistito alla videoispezione e ricordo che misero una sonda dal gabinetto;
adr: successivamente l'amministratore del condominio chiamò una ditta per sostituire la colonna fecale del mio appartamento e ricordo che l'operaio mi mostrò il tubo spaccato”.
Alla stessa udienza veniva escussa anche la teste , la quale Testimone_2 riferiva: “ conduco in locazione un appartamento sito nel condominio di via Annunziata n. 73 in Marano;
l'appartamento è di proprietà del e si trova Parte_1 al piano terra alla scala B;
adr: ricordo alla fine del mese di maggio del 2020 si sono verificate delle infiltrazioni che hanno interessato anche l'appartamento di proprietà di mia madre che si trova nella scala C al quarto piano sottostante a Persona_2 quello di proprietà del sig. ; a quella data io vivevo in quell'appartamento CP_7 insieme al mio compagno e a mia figlia oltre che mia madre;
adr: ricordo che le infiltrazioni sono partite dal soffitto del bagno in prossimità della colonna fecale ma poi hanno interessato anche la camera da letto che confina col bagno; adr: venne contattato l'amministratore e venne effettuata una video ispezione dalla quale risultò che si era verificata una rottura della colonna fecale e quindi venne poi sostituito il tratto della colonna che si trovava nell'appartamento del;
adr: CP_7 ero presente quando venne effettuata la video ispezione e il tecnico riferì che la tubazione non era ostruita ma risultava rotta nell'appartamento del sig. ; adr: ho assistito anche ai lavori di sostituzione della colonna fecale e ricordo CP_7 di aver visto che toglievano il tubo bucato e lo sostituivano con uno nuovo.
All'esito di detta udienza parte attrice chiedeva di assumere, quale teste di riferimento, la testimonianza del tecnico che ebbe ad eseguire la video ispezione della colonna fecale del condominio di via Annunziata n. 73 al quale si erano riferiti i testi indicati da parte attrice che veniva ammesso dal GI con ordinanza del 127.2022.
Il teste , pertanto, riferiva: “effettivamente ho svolto un intervento Testimone_3 presso il condominio di via Annunziata 73 in Marano a fine maggio inizio giugno del 2020; adr: ricordo che l'amministratore del condominio, con il quale collaboro anche per altri condomini, mi chiamò per effettuare una video ispezione della colonna fecale tra il sesto e il quinto piano della scala c, se non erro. Adr: prima di effettuare la video ispezione ho proceduto, come faccio sempre, ad una pulizia della tubazione tramite una pompa idroget;
successivamente ho proceduto alla video ispezione tramite una telecamera installata su di un flessibile che ho inserito nel water del sesto piano per scendere al quinto;
adr: dalle immagini rilevate dalla video ispezione ho rilevato al presenza di una fenditura nella tubazione tra il sesto e il quinto piano situata poco prima del solaio del quinto piano;
adr: le immagini sono immediatamente visibili durante la video ispezione e ricordo che oltre l'amministratore erano presenti anche altri due condomini di cui non ricordo i nomi ai quali riferii l'esito dell'accertamento; sicuramente uno dei condomini era il proprietario dell'appartamento sito al sesto piano”.
Dette testimonianze devono reputarsi attendibili, riportando in maniera puntuale accadimenti fattuali di cui i testi riferiscono per aver contezza diretta e che appaiono ancorate a precisi dati di fatto, né sono emerse circostanze che inducono a dubitare della citata attendibilità.
Tanto acclarato in fatto, va osservato che, in considerazione dell'attività istruttoria svolta e delle condizioni di assicurazione contrattualmente previste, non vi è dubbio che l'evento dannoso dedotto sia incluso nell'ambito del rischio assicurativo corrispondente a quello descritto nella polizza sottoscritta dal Condominio istante e che, la società convenuta, all'esito del giudizio, non ha provato l'esistenza di alcun fatto impeditivo o estintivo del diritto all'indennizzo azionato da parte attrice, potendo ritenersi del tutto irrilevanti ai fini del presente giudizio le sollevate eccezioni. Occorre pertanto pervenire a quantificare l'indennizzo dovuto dalla convenuta compagnia in considerazione della stima dei danni e dei lavori da effettuare, e dei limiti di indennizzo.
A tal fine si ritengono condivisibili le conclusioni cui è giunto il CTU poiché esenti da vizi ed errori logici, fondate su un rigoroso criterio scientifico e del tutto coerenti con la documentazione versata in atti e che confermano, anche sotto il profilo tecnico, la compatibilità fattuale tra evento e danno. Nel caso in esame il CTU Ing. che in data 27.1.2023 dava inizio alle Persona_1 operazioni peritali, mediante un primo accesso presso i luoghi di causa, effettuando dettagliati rilievi fotografici e relazionava: “ dalla valutazione degli atti di causa, da diretta ispezione presso le unità immobiliari oggetto di valutazione, nonché da attenta valutazione delle dichiarazioni testimoniali emerge in maniera evidente che le infiltrazioni siano state determinate dalla rottura della colonna fecale per logoramento e/o usura;
in merito alla possibile ostruzione della colonna fecale che avrebbe poi determinato il successivo trafilamento dei liquami con eventuale successiva rottura della verticale discendente, la sottoscritta ritiene tale possibilità alquanto remota, poiché sarebbero state evidenti, negli immobili interessati, le seguenti condizioni: intenso odore di liquame diffuso nell'ambiente; rigurgito di acqua nel water;
- Scarichi rumorosi o gorgoglianti;
- Allagamenti improvvisi causati dai liquami risalenti gli scarichi. Non si ravvede dalle testimonianze in atti, alcuna delle condizioni sopra descritte. Pertanto, si ritiene assolutamente provato il nesso di causalità fra le problematiche elencate ai precedenti quesiti e la rottura di tratto di tubazione scendente verticale, né tantomeno si ritiene che tali problematiche possano essere riferibili alla ostruzione di detta scendente.
Allega, pertanto, computo metrico estimativo con analitica descrizione delle opere a farsi, per ripristinare le condizioni di corretta fruibilità degli immobili, effettuato a mezzo Listino Prezzi LL.PP. Regione Campania anno 2022, si evince una stima di costo complessiva, riferita a tutte le unità immobiliari oggetto di C.T.U., pari ad € 25.281,84 cui vanno aggiunti tutti gli altri oneri occorrenti, per un totale complessivo di euro 29.074,12.
Occorre tener conto della circostanza che, secondo le condizioni generali di polizza, l'indennizzo va liquidato tenendo conto della franchigia di euro 500,00.
In conclusione, la somma che deve essere riconosciuta in favore di parte attrice, a titolo di indennizzo, ammonta ad euro 28.574,12.
20. Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale, posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla pubblicazione della sentenza (cfr., in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
21. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico della parte convenuta.
Letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss.mm., nonché le allegate tabelle, tenuto conto dello scaglione di riferimento e dell'attività effettivamente compiuta ed applicata la riduzione del 30% (ex art. 4, comma 1, d.m. cit.) in ragione del carattere non complesso degli accertamenti compiuti, le stesse sono quantificate in complessivi euro 5.331,20.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 1119/2021, così provvede:
A) ACCOGLIE la domanda di parte attrice e per l'effetto CONDANNA la
[...]
al pagamento, in favore della controparte, della somma Controparte_2 di euro 28.574,12, oltre interessi da determinare come in parte motiva (par. 20);
B) CONDANNA al pagamento, in favore della Controparte_2 controparte, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 5.331,30, oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. RAFFAELE CHIANESE, per anticipo fattone;
C) PONE definitivamente a carico della soccombente parte convenuta le spese di CTU, come liquidate con decreto del 6.5.2023.
Così deciso in Aversa, 20.6.2025
Il Giudice
dott. Alessandro Auletta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 1119/2021, tra
, Via Annunziata n.73, in Marano di Napoli (NA), in Parte_1 persona dell'Amm.re pro-tempore Avv. Raffaele Chianese, Cod. Fisc. P.IVA_1 rapp.to e difeso dal medesimo Avv. Raffaele Chianese ), il C.F._1 quale ha eletto domicilio digitale presso l'indirizzo PEC indicato in atti
ATTORE
e in persona del l.r.p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Palmieri ), il quale CodiceFiscale_2 ha eletto domicilio digitale presso l'indirizzo PEC indicato in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il in Parte_2
Marano (NA), conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli Nord la
[...]
in persona del l.r.p.t., sentire accogliere le seguenti Controparte_2 conclusioni:
1) Accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per la rottura accidentale della tubazione fecale posta a servizio della scala C del Parte_1 fabbricato sito in Marano (NA), Via Annunziata n. 73. 2)Accertare e dichiarare che dal suddetto evento sono derivati danni da spargimento di acque alla facciata
ed alle unità immobiliari ubicati nella scala C aventi int. 1-2-4-7-10-13- CP_3
16 per complessivi euro 42.665.85, così come meglio specificati nella perizia tecnica e di quantificazione dei danni innanzi richiamata. ovvero nella somma ritenuta di Giustizia;
3) Accertare l'inadempimento contrattuale perpetrato dalla convenuta ai danni del in virtù delle obbligazioni assunte dalla medesima convenuta Parte_1 nel contatto di assicurazione. 4)Condannare, per lo effetto, essa convenuta
[...] in persona del l.r.p.t., al risarcimento dei danni subiti per le causali CP_4 innanzi precisate nella complessiva somma di euro 42.665.85, giusta quantificazione dei danni come in atti ovvero nella somma ritenuta di Giustizia;
5) Emettere ogni altro provvedimento del caso. 6)-Condannare, pur sempre, la convenuta Compagnia di Assicurazione, in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese e competenze del giudizio”.
2. In punto di premessa, il rileva che, in data 5.6.2020, all'interno Parte_1 della scala C del fabbricato, si verificava la rottura accidentale della tubazione fecale;
tale sinistro veniva tempestivamente alle con la quale Controparte_2 il stesso era assicurato in virtù di polizza globale fabbricati n. 292528398 Parte_1 in corso di validità e copertura.
3. A seguito del suddetto sinistro derivavano danni da spargimento di acqua alla facciata del fabbricato della scala C e negli appartamenti ubicati nella medesima scala C aventi int. 1-2-4-7-10-13- 16.
4. Il Condominio ha osservato che, non ritenendo congrua la stima dei danni effettuata dal fiduciario della Compagnia, provvedeva a far redigere dall'Ing.
[...]
una relazione tecnica con la stima dei danni, quantificati in € 42.665.85. Parte_3
5. Si costituiva in data 29.4.2021, la società la Controparte_2 quale preliminarmente eccepiva l'improcedibilità della domanda attorea poiché non era stata preceduta dalla obbligatoria procedura di mediazione nonché l'inammissibilità di ogni domanda formulata dall'amministrazione condominiale attrice per difetto di legittimazione attiva per quanto concerne presunti danni subiti dalle unità immobiliari dei singoli condomini.
Nel merito, in ogni caso eccepiva che, sia dall'esame delle fatture prodotte dall'amministrazione condominiale, sia dai rilievi fotografici si evinceva che l'evento dannoso denunciato non fu provocato dalla rottura accidentale della tubazione fecale, bensì, da una semplice occlusione, evento quest'ultimo espressamente escluso dalle garanzie di polizza, clausola G155, con conseguente esclusione della stessa, come espressamente previsto alla sezione C – Danni da acqua – art. 1 di 1 che limita la garanzia da spargimento d'acqua soltanto “a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato assicurato”.
Pertanto, ribadiva l'irrisarcibilità di tutti i danni denunciati dal istante, così Parte_1 concludendo: “rigettare ogni domanda formulata dal del Parte_1 fabbricato sito in Marano di Napoli, alla Via Annunziata n. 73, in persona dell'amministratore pro tempore, nei confronti della concludente società assicuratrice siccome improcedibile, inammissibile e, comunque, integralmente destituita di fondamento nel merito, anche, in relazione alle condizioni generali e particolari di assicurazione. Con vittoria, in tutti i casi, di spese e competenze di lite”.
6. Con ordinanza del 20.5.2021, il GI, sospendeva il processo, assegnando alle parti il termine di 15 giorni per l'esperimento del procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
7. Venivano assegnati alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., ammessa ed espletata la prova testimoniale e nominato quale CTU l'Ing. ai fini Persona_1 dell'accertamento e quantificazione dei danni.
8. Sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note depositate per la trattazione cartolare dell'udienza del 6.3.2025, la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
9. La domanda va accolta nei limiti e per le ragioni che si vanno a dire.
10. Va rigettata la preliminare eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva del sulla richiesta dei presunti danni alle unità abitative dei singoli Parte_1 condomini, in quanto in relazione alla domanda rivolta al conseguimento dell'indennizzo derivante da contratto di assicurazione stipulato dal Condominio, sussiste la legittimazione dell'amministratore di ad agire giudizialmente, Parte_1 ai sensi degli artt. 1130, comma 1, n. 4) e 1131 c.c. senza necessità di preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea dei Condomini” (Cass. n. 5832/2017) risultando, altresì, provato per tabulas la stipula tra le parti di polizza assicurativa denominata “Assicurazione Globale Fabbricati Civili”, recante il numero 292528398 che prevede quale garanzia “Danni da acqua Sez. C1” con una franchigia di € 500,00.
11. Risulta agli atti la richiesta di indennizzo ante causam indirizzata alla compagnia assicurativa dell'11.6.2020, in ottemperanza alle norme contrattuali il Condominio trasmetteva alla compagnia denuncia di sinistro, Controparte_5 in cui veniva indicato luogo, data ed orario dell'evento.
12. Come si anticipava, la domanda attorea è fondata nei limiti e per le ragioni che si vanno ad esporre.
13. Nella vicenda in esame la domanda avanzata dal è qualificabile Parte_1 come azione di adempimento contrattuale diretta al conseguimento dell'indennizzo previsto dalle condizioni di polizza per il verificarsi dell'evento concretizzante il rischio oggetto della copertura assicurativa.
A fronte di ciò l'Assicurazione convenuta, al fine di escludere l'operatività dell'obbligazione indennitaria azionata, eccepiva l'esclusione della garanzia assicurativa in ragione della mancata rottura accidentale della tubazione fecale, prova del fatto storico generatore del pregiudizio subito dall'assicurato. Va rilevato sul punto che, in ottemperanza alle norme contrattuali l'attore aveva trasmesso alla compagnia denuncia dell'evento dedotto in lite in cui indicava Controparte_6 luogo, data e orario.
Ciò posto, non appare ultroneo rammentare che in punto di riparto degli oneri probatori, ai sensi dell'art. 1218 c.c., si può innanzitutto richiamare il principio espresso dalla Suprema Corte, a Sezioni Unite, sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533 che ha chiarito che il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi dell'altrui pretesa. Con riguardo alla ripartizione dell'onere probatorio nell'ambito dei contratti di assicurazione, è opportuno premettere che secondo i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità, come da ultimo riaffermati con la pronuncia della Suprema Corte n. 1558 del 2018, nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore, e avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo, è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientri nei “rischi inclusi”, ovvero nella categoria generale di rischi oggetto di copertura assicurativa.
Se il contratto contiene clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), la sussistenza dei presupposti di fatto per l'applicazione di tali clausole costituisce un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall'assicuratore (cfr. anche Cass. n. 30656/2017; n. 6548/2013).
Sulla base di tale assunto la giurisprudenza ha avuto quindi modo di precisare che
“il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, con la conseguenza che ai sensi dell'art. 2967 c.c. spetta all'assicurato-danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro” (Cass. 30656/2017); analogo onere probatorio incombendo sull'assicurato con riferimento agli elementi temporali e spaziali della garanzia (v. Cass., 8/1/1987, n. 17; Cass., 4/3/1978, n. 1081); mentre, sull'assicuratore grava l'onere di provare la causa impeditiva o estintiva del diritto all'indennizzo (Cass. 7242/2005, 19734/ 2011).
In definitiva, l'assicurato ha l'onere di dimostrare che si sia verificato il fatto dedotto in polizza, il rischio coperto dalla garanzia, e che lo stesso sia dipeso dalle cause previste in contratto. Una volta fornita la prova che si sia verificato uno dei rischi inclusi nella polizza, grava sull'assicuratore l'onere di provare un fatto impeditivo della pretesa attorea che come tale, rappresentando il fatto costitutivo dell'eccezione sollevata, rientra nel suo onere probatorio.
14. Nella fattispecie in esame, costituisce circostanza pacifica tra le parti, dedotta e documentata dal , in Marano di Napoli (NA), Parte_4 che questi abbia stipulato in data 18.10.2019 con la compagnia convenuta, la polizza
“Assicurazione Globale Fabbricati Civili”, n. 292528398 avente ad oggetto, tra le altre, quale garanzia espressamente prevista, quella dei danni da “Danni da spargimento d'acqua”; dunque altresì provata l'operatività della polizza al momento del verificarsi del rischio garantito (11.6.2020).
L'assicurato, quindi, nell'agire in giudizio deve provare che l'evento dannoso, le sue cause ed i suoi effetti corrispondano a quelli previsti nel contratto assicurativo. In altre parole, l'assicurato deve provare il verificarsi di un c.d. 'rischio incluso' per il quale il contratto accorda all'assicurato il pagamento dell'indennizzo. I contratti assicurativi, tuttavia, contengono solitamente clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali). Di conseguenza, se l'assicuratore convenuto eccepisce che il rischio rientra fra quelli esclusi, sarà suo onere provare la sussistenza dei presupposti di fatto per l'applicazione dell'esclusione di polizza ed il rigetto dell'indennizzo. Spetta infatti all'impresa fissare i criteri di classificazione dei rischi (per natura e gravità) individuando i rischi eccessivi che non intende assicurare. Si è pertanto ritenuto che, mentre nessun obbligo grava sull'assicuratore di informare l'assicurato dei rischi derivanti dalla sua attività (cfr. Cass. 502/2002), l'assicurato ha invece un obbligo di cooperazione dovendo fornire tutte le informazioni necessarie per garantire un'esatta e completa conoscenza delle circostanze determinanti del consenso (cfr. Cass. 3743/1987), mentre l'assicuratore non è tenuto a controllare la veridicità delle dichiarazioni rese dall'interessato cosicché una sua eventuale indagine di fatto sulla situazione di rischio non esonera l'assicurato dall'obbligo suddetto (cfr. Cass. 4326/1980).
L'obbligo dell'assicurato peraltro viene circoscritto dalla giurisprudenza;
in particolare si è sottolineata la necessità che l'assicuratore, proprio in ossequio alle regole di correttezza, appresti un quadro di riferimento delle circostanze che intende conoscere per valutare il rischio da assicurare, al fine di ridurre congruamente gli spazi di indeterminatezza circa i fatti, riguardanti persone o cose, sui quali si innesca il rischio (cfr. Cass. 3501/1991).
La Suprema Corte ha mantenuto un orientamento pressoché costante nell'affermare che presupposti necessari per l'operare della norma sono: l'inesattezza e la reticenza delle dichiarazioni rese dall'assicurato; l'essenzialità delle dichiarazioni stesse in ordine alla formazione del consenso dell'assicuratore; il dolo o la colpa grave (cfr. Cass. 2740/2002; Cass. 5770/1998). Invero, affinché le dichiarazioni suddette siano rilevanti ai fini dell'annullamento del contratto è necessario che, se l'assicuratore avesse conosciuto il vero stato delle cose, non lo avrebbe concluso o lo avrebbe concluso a condizioni diverse, devono essere quindi determinanti del consenso così come prestato dall'assicuratore. In sostanza è necessario che sussista un collegamento oggettivo tale per cui la situazione reale celata dia luogo ad una maggiore probabilità di verificazione dell'evento assicurato;
è necessaria un'alterazione del rischio reale rispetto a quello dichiarato incidente sulla prestazione del consenso o sulle condizioni di questo da parte dell'assicurato (cfr. Cass. 7418/1986).
L'onere probatorio sulla sussistenza di tali condizioni è a carico dell'assicuratore (cfr. Cass. Ord. n. 11115/2020), mentre è compito del giudice di merito valutare l'incidenza delle circostanze taciute sulla prestazione del consenso (cfr. Cass. 6039/1997; v. pure Cass. 7456/1990).
15. Tanto premesso in punto di diritto, nella vicenda in esame la compagnia assicurativa, se da un lato ha eccepito la mancanza di prova della garanzia assicurativa e della sua operatività, dall'altro lato non ha dedotto alcunché al fine di dimostrare che l'evento dedotto non si frutto di una rottura accidentale della tubazione della fecale, bensì ad una occlusione della stessa.
16. Nel caso di specie deve pertanto ritenersi che parte attrice abbia assolto l'onere probatorio posto a suo carico, provando il verificarsi dell'evento e dei danni, depositando in atti computi metrici, rilievi fotografici, fatture relative alle spese sostenute per la riparazione dei danni ed il ripristino dello status quo ante, mentre deve ritenersi che la Compagnia assicurativa non abbia provato la sussistenza dei presupposti di fatto per l'esclusione della copertura. 17. Dalle condizioni di polizza si desume che, oltre alle garanzie in essa descritte, era stata attivata anche la garanzia per i “Danni da spargimento d' acqua” dove alla Sottosezione C1 si legge: “La società risponde, fino alla somma indicata in polizza per il fabbricato, dei danni diretti e materiali al fabbricato stesso derivanti da spargimento di acqua avvenuto a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di condizionamento a servizio del fabbricato assicurato o del maggior fabbricato del quale forma eventualmente parte. La presente garanzia opera con applicazione, per ciascun sinistro, della franchigia applicata in polizza”.
18. Ed invero, il verificarsi dell'evento in questione, ossia la rottura della tubazione fecale della scala C del fabbricato risulta essere documentalmente provato dalla produzione attorea e dalle dichiarazioni dei testi escussi, oltre che riscontrato dai successivi accertamenti effettuati dall'ausiliario del giudicante.
19. Alla luce delle citate riflessioni anche l'attività istruttoria orale esperita ha contribuito a confermare il nesso eziologico tra l'evento dedotto e i danni lamentati, infatti le dichiarazioni dei testi escussi, sulla cui attendibilità intrinseca non sono emersi motivi di dubitare, confermano in maniera precisa e circostanziata quanto descritto nell'atto introduttivo.
In particolare il teste , escusso all'udienza del 07.07.22, dichiarava: Testimone_1
“ho abitato in un appartamento che fa parte del condominio di via Annunziata n. 73 fino al 2016 quando poi è subentrato mio figlio;
adr: mio marito è Controparte_7 proprietario dell'appartamento; preciso che io sono separata dal giugno del 2021; adr: ricordo che alla fine del mese di maggio del 2020 cominciammo a vedere delle gocce d'acqua che scendevano dal soffitto che si trova in prossimità della colonna fecale;
ricordo che all'epoca l'appartamento era vuoto ma venni avvisata dalla proprietaria dell'appartamento sottostante al mio; adr: ricordo che il problema riguardava tutti gli appartamenti e quindi avvisammo l'amministratore del condominio il quale chiamo un tecnico il quale attraverso una sonda verificò che non c'era una otturazione ma solo delle crepe nella colonna fecale;
adr: io ero presente quando venne questo tecnico e ricordo che questi riferì che non c'erano otturazioni; adr: non ricordo il nome del tecnico ma era la stessa ditta che si occupa dell'espurgo; adr: ricordo che il tecnico riferì che le crepe erano situate proprio all'altezza dell'appartamento di proprietà di mio marito;
adr: ho assistito alla videoispezione e ricordo che misero una sonda dal gabinetto;
adr: successivamente l'amministratore del condominio chiamò una ditta per sostituire la colonna fecale del mio appartamento e ricordo che l'operaio mi mostrò il tubo spaccato”.
Alla stessa udienza veniva escussa anche la teste , la quale Testimone_2 riferiva: “ conduco in locazione un appartamento sito nel condominio di via Annunziata n. 73 in Marano;
l'appartamento è di proprietà del e si trova Parte_1 al piano terra alla scala B;
adr: ricordo alla fine del mese di maggio del 2020 si sono verificate delle infiltrazioni che hanno interessato anche l'appartamento di proprietà di mia madre che si trova nella scala C al quarto piano sottostante a Persona_2 quello di proprietà del sig. ; a quella data io vivevo in quell'appartamento CP_7 insieme al mio compagno e a mia figlia oltre che mia madre;
adr: ricordo che le infiltrazioni sono partite dal soffitto del bagno in prossimità della colonna fecale ma poi hanno interessato anche la camera da letto che confina col bagno; adr: venne contattato l'amministratore e venne effettuata una video ispezione dalla quale risultò che si era verificata una rottura della colonna fecale e quindi venne poi sostituito il tratto della colonna che si trovava nell'appartamento del;
adr: CP_7 ero presente quando venne effettuata la video ispezione e il tecnico riferì che la tubazione non era ostruita ma risultava rotta nell'appartamento del sig. ; adr: ho assistito anche ai lavori di sostituzione della colonna fecale e ricordo CP_7 di aver visto che toglievano il tubo bucato e lo sostituivano con uno nuovo.
All'esito di detta udienza parte attrice chiedeva di assumere, quale teste di riferimento, la testimonianza del tecnico che ebbe ad eseguire la video ispezione della colonna fecale del condominio di via Annunziata n. 73 al quale si erano riferiti i testi indicati da parte attrice che veniva ammesso dal GI con ordinanza del 127.2022.
Il teste , pertanto, riferiva: “effettivamente ho svolto un intervento Testimone_3 presso il condominio di via Annunziata 73 in Marano a fine maggio inizio giugno del 2020; adr: ricordo che l'amministratore del condominio, con il quale collaboro anche per altri condomini, mi chiamò per effettuare una video ispezione della colonna fecale tra il sesto e il quinto piano della scala c, se non erro. Adr: prima di effettuare la video ispezione ho proceduto, come faccio sempre, ad una pulizia della tubazione tramite una pompa idroget;
successivamente ho proceduto alla video ispezione tramite una telecamera installata su di un flessibile che ho inserito nel water del sesto piano per scendere al quinto;
adr: dalle immagini rilevate dalla video ispezione ho rilevato al presenza di una fenditura nella tubazione tra il sesto e il quinto piano situata poco prima del solaio del quinto piano;
adr: le immagini sono immediatamente visibili durante la video ispezione e ricordo che oltre l'amministratore erano presenti anche altri due condomini di cui non ricordo i nomi ai quali riferii l'esito dell'accertamento; sicuramente uno dei condomini era il proprietario dell'appartamento sito al sesto piano”.
Dette testimonianze devono reputarsi attendibili, riportando in maniera puntuale accadimenti fattuali di cui i testi riferiscono per aver contezza diretta e che appaiono ancorate a precisi dati di fatto, né sono emerse circostanze che inducono a dubitare della citata attendibilità.
Tanto acclarato in fatto, va osservato che, in considerazione dell'attività istruttoria svolta e delle condizioni di assicurazione contrattualmente previste, non vi è dubbio che l'evento dannoso dedotto sia incluso nell'ambito del rischio assicurativo corrispondente a quello descritto nella polizza sottoscritta dal Condominio istante e che, la società convenuta, all'esito del giudizio, non ha provato l'esistenza di alcun fatto impeditivo o estintivo del diritto all'indennizzo azionato da parte attrice, potendo ritenersi del tutto irrilevanti ai fini del presente giudizio le sollevate eccezioni. Occorre pertanto pervenire a quantificare l'indennizzo dovuto dalla convenuta compagnia in considerazione della stima dei danni e dei lavori da effettuare, e dei limiti di indennizzo.
A tal fine si ritengono condivisibili le conclusioni cui è giunto il CTU poiché esenti da vizi ed errori logici, fondate su un rigoroso criterio scientifico e del tutto coerenti con la documentazione versata in atti e che confermano, anche sotto il profilo tecnico, la compatibilità fattuale tra evento e danno. Nel caso in esame il CTU Ing. che in data 27.1.2023 dava inizio alle Persona_1 operazioni peritali, mediante un primo accesso presso i luoghi di causa, effettuando dettagliati rilievi fotografici e relazionava: “ dalla valutazione degli atti di causa, da diretta ispezione presso le unità immobiliari oggetto di valutazione, nonché da attenta valutazione delle dichiarazioni testimoniali emerge in maniera evidente che le infiltrazioni siano state determinate dalla rottura della colonna fecale per logoramento e/o usura;
in merito alla possibile ostruzione della colonna fecale che avrebbe poi determinato il successivo trafilamento dei liquami con eventuale successiva rottura della verticale discendente, la sottoscritta ritiene tale possibilità alquanto remota, poiché sarebbero state evidenti, negli immobili interessati, le seguenti condizioni: intenso odore di liquame diffuso nell'ambiente; rigurgito di acqua nel water;
- Scarichi rumorosi o gorgoglianti;
- Allagamenti improvvisi causati dai liquami risalenti gli scarichi. Non si ravvede dalle testimonianze in atti, alcuna delle condizioni sopra descritte. Pertanto, si ritiene assolutamente provato il nesso di causalità fra le problematiche elencate ai precedenti quesiti e la rottura di tratto di tubazione scendente verticale, né tantomeno si ritiene che tali problematiche possano essere riferibili alla ostruzione di detta scendente.
Allega, pertanto, computo metrico estimativo con analitica descrizione delle opere a farsi, per ripristinare le condizioni di corretta fruibilità degli immobili, effettuato a mezzo Listino Prezzi LL.PP. Regione Campania anno 2022, si evince una stima di costo complessiva, riferita a tutte le unità immobiliari oggetto di C.T.U., pari ad € 25.281,84 cui vanno aggiunti tutti gli altri oneri occorrenti, per un totale complessivo di euro 29.074,12.
Occorre tener conto della circostanza che, secondo le condizioni generali di polizza, l'indennizzo va liquidato tenendo conto della franchigia di euro 500,00.
In conclusione, la somma che deve essere riconosciuta in favore di parte attrice, a titolo di indennizzo, ammonta ad euro 28.574,12.
20. Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale, posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla pubblicazione della sentenza (cfr., in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
21. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico della parte convenuta.
Letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss.mm., nonché le allegate tabelle, tenuto conto dello scaglione di riferimento e dell'attività effettivamente compiuta ed applicata la riduzione del 30% (ex art. 4, comma 1, d.m. cit.) in ragione del carattere non complesso degli accertamenti compiuti, le stesse sono quantificate in complessivi euro 5.331,20.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 1119/2021, così provvede:
A) ACCOGLIE la domanda di parte attrice e per l'effetto CONDANNA la
[...]
al pagamento, in favore della controparte, della somma Controparte_2 di euro 28.574,12, oltre interessi da determinare come in parte motiva (par. 20);
B) CONDANNA al pagamento, in favore della Controparte_2 controparte, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 5.331,30, oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. RAFFAELE CHIANESE, per anticipo fattone;
C) PONE definitivamente a carico della soccombente parte convenuta le spese di CTU, come liquidate con decreto del 6.5.2023.
Così deciso in Aversa, 20.6.2025
Il Giudice
dott. Alessandro Auletta