Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 10/06/2025, n. 11311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11311 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 11311/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06741/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6741 del 2021, proposto da
Sun Energy di Bukshtynava Aksana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Crisci, Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Stefano Crisci in Roma, piazza Verdi n. 9;
Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero della Transizione Ecologica, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento prot. GSE/P20210011936 del 22.04.2021, recante in oggetto “istanza di applicazione dell'art. 42, comma 3, D.Lgs. 28/2011, come modificato dall'art. 56, commi 7 e 8, del D.L. 76/2020, convertito in legge n. 120 dell'11 settembre 2020. Impianti fotovoltaici n. 845 e 846, di potenza rispettivamente pari a 47,60 kW e 49,90 kW, siti in via Fornace, snc, località Casalvelino Scalo, nel Comune di Castelnuovo Cilento (SA). Soggetto Responsabile: Sun Energy di Bukshtynava Aksana - Comunicazione di esito”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 maggio 2025 la dott.ssa Francesca Dello Sbarba e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 21 giugno 2021 e depositato in data 7 luglio 2021, parte ricorrente impugna il provvedimento prot. GSE/P20210011936 del 22 aprile 2021, avente ad oggetto “ istanza di applicazione dell’art. 42, comma 3, D.Lgs. 28/2011, come modificato dall’art. 56, commi 7 e 8, del D.L. 76/2020, convertito in legge n. 120 dell’11 settembre 2020. Impianti fotovoltaici n. 845 e 846, di potenza rispettivamente pari a 47,60 kW e 49,90 kW, siti in via Fornace, snc, località Casalvelino Scalo, nel Comune di Castelnuovo Cilento (SA). Soggetto Responsabile: Sun Energy di Bukshtynava Aksana - Comunicazione di esito ”.
1.1 La parte ricorrente espone di essere titolare di due piccoli impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare, in relazione ai quali il GSE, con provvedimenti del 9 giugno 2017, prot. GSE/P20170046703 e prot. GSE/P20170046705 ha disposto la decadenza dagli incentivi previsti dal d.m. 28 luglio 2005 ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. n. 28/2011. Tali provvedimenti sono stati giudizialmente impugnati.
1.2 Nelle more del giudizio il legislatore, con il D.L. n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120/2020 (“ D.L. Semplificazioni ”) ha previsto (modificando l’art. 42, comma 3, del D.lgs. n. 28/2011) che il GSE può esercitare il proprio potere sanzionatorio solo “ in presenza dei presupposti di cui all’articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 ”. Alla luce di tali previsioni, il ricorrente ha presentato istanza di riesame al GSE chiedendo l’annullamento dei provvedimenti di decadenza. Con il gravato provvedimento prot. n. GSE/P20210011936 del 22 aprile 2021, il Gestore ha respinto l’istanza di riesame, deducendo che il D.L. Semplificazioni non avrebbe portata retroattiva.
2. In data 14 luglio 2021 si è costituito in giudizio il GSE con atto formale.
3. In vista della trattazione di merito le parti hanno depositato scritti difensivi.
4. All’udienza del 16 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di diritto.
- “ I. Sulla portata retroattiva e sulla applicabilità al caso di specie del DL Semplificazioni. Violazione dell’art. 21-nonies, l. n. 241 del 1990. Violazione dell’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011. Violazione e falsa applicazione dell’art. 56 del d.l. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020. Violazione dei principi di buona fede, certezza del diritto e legittimo affidamento ex artt. 3, 97 e 117, comma 1, cost., in relazione all’art. 1, 1° protocollo addizionale alla CEDU. Violazione del principio di proporzionalità e del principio di ragionevolezza. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Sviamento di potere ”.
Il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo nella parte in cui il GSE ha affermato l’inapplicabilità al caso di specie del D.L. Semplificazioni, in quanto le disposizioni da questo introdotte avrebbero portata retroattiva alla luce della natura di disposizione di interpretazione autentica dell’art. 56, comma 7, lett. a).
Anche laddove si volesse ritenere che l’art. 56, comma 7, lett. a) del D.L. Semplificazioni abbia natura innovativa e non interpretativa, la portata retroattiva della riforma discenderebbe in ogni caso dall’art. 56, comma 8, del predetto D.L., che fa riferimento integrale al comma 7 (senza limitare il rimando alla lettera a), che modifica in via generale i poteri del GSE, ovvero alle lettere b) e c) (riguardanti, queste ultime, i progetti di efficienza energetica).
L’art. 56 del D.L. Semplificazioni sarebbe, quindi, immediatamente applicabile anche ai provvedimenti ancora sub iudice.
- “ II. Sulla illegittimità del Provvedimento di Rigetto alla luce del D.L. Semplificazioni e dei principi dell’autotutela amministrativa. Violazione dell’art. 21-nonies, l. n. 241 del 1990. Violazione dell’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011. Violazione e falsa applicazione dell’art. 56 del d.l. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020. Violazione dei principi di buona fede, certezza del diritto e legittimo affidamento ex artt. 3, 97 e 117, comma 1, cost., in relazione all’art. 1, 1° protocollo addizionale alla CEDU. Violazione del principio di proporzionalità e del principio di ragionevolezza. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Sviamento di potere ”.
Il GSE avrebbe dovuto annullare in autotutela i provvedimenti di decadenza dagli incentivi per tutti i vizi già rubricati nei precedenti giudizi che inficerebbero per illegittimità derivata anche il provvedimento odiernamente gravato e che pertanto sono stati come di seguito ribaditi.
- “ II.1. Sulla incompetenza del GSE a sindacare l’esistenza e la validità del titolo autorizzativo e sul manifesto deficit istruttorio ”.
Il Gestore ha disposto la decadenza dalle tariffe incentivanti partendo dal presupposto che l’impianto dell’odierno ricorrente debba considerarsi in modo unitario con un altro impianto nella sua titolarità, così effettuando un indebito sindacato sul titolo autorizzativo.
- “ II.2. Sulla illegittima applicazione retroattiva dell’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011 e del d.m. 31.1.2014 ”.
L’assunto su cui si basano i provvedimenti di decadenza, per cui il potere di decadenza attribuito dall’art. 42, D.Lgs. n. 28 del 2011 si applicherebbe a tutti i rapporti convenzionali in essere al momento della sua entrata in vigore si scontrerebbe con il dato testuale della norma.
- “ II.3. Sulla insussistenza delle violazioni rilevanti censurate dal GSE ”.
- “ II.3.a. Sulla asserita elusione degli adempimenti previsti dal I Conto e sul sito di realizzazione dell’impianto ”.
Al momento dei fatti non esisteva nell’ordinamento una fictio legis di unicità degli impianti, con la conseguenza per cui il proponente non era posto nelle condizioni di valutare ex ante gli effetti delle proprie condotte. Peraltro, anche a voler ritenere, che detta fictio legis potesse essere rinvenuta nell’art. 3 della delibera AEEG n. 188/05, la dichiarazione richiesta da tale norma aveva un ambito temporale limitato alla domanda di incentivazione, non contenendo alcuna previsione per le ipotesi di subentro nella titolarità degli incentivi. Il GSE avrebbe, dunque, illegittimamente disposto la decadenza unicamente sulla base del fatto gli impianti si trovano nel medesimo sito.
- “ II.3.b. Sulle asserite false dichiarazioni ”.
Con i provvedimenti di decadenza il GSE ha contestato la non veridicità delle dichiarazioni rese dal ricorrente e dal suo dante causa, ma le dichiarazioni contestate sarebbero del tutto veritiere, dovendo essere valutate tenendo in considerazione lo stato di fatto e di diritto del momento in cui sono state rese.
- “ II.3.c. Sulla localizzazione dell’impianto ”.
La traslazione dalla p.lla 48 alla p.lla 47 (o meglio sulla p.lla 1178, originata dal frazionamento della originaria p.lla 47) si è resa necessaria al fine di ottimizzare l’impiego dell’appezzamento del terreno, come comunicato al GSE con nota del 9 luglio 2008.
Inoltre, sebbene una DIA presentata facesse riferimento alla P.lla 48 del Foglio 15, la dichiarazione di fine lavori presentata al Comune nel maggio 2008 ha, comunque, fotografato quanto era stato realizzato con allegazione della progettazione esecutiva dell’opera.
- “ II.3.d. Sulla asserita carenza dell’Autorizzazione unica ”.
Sarebbe infondato l’assunto del GSE secondo cui l’impianto (unitario) avrebbe dovuto essere assentito con AU invece che con DIA.
- “ II.4. Sul mancato rispetto dei presupposti che legittimano il ricorso all’autotutela e sull’intervenuto decorso del termine di 18 mesi e sulla piena conoscibilità di tutti gli elementi rilevanti della fattispecie da parte del GSE ”.
I provvedimenti risulterebbero in via assorbente illegittimi in quanto adottati oltre il termine di 18 mesi previsto dall’art. 21 nonies della legge n. 241/1990.
- “ II.5. Sulla illegittimità della motivazione resa dal GSE nel Provvedimento di rigetto con riferimento alla comparazione degli interessi coinvolti ”.
Il provvedimento di rigetto difetterebbe di motivazione in ordine alla valutazione comparativa tra l’interesse pubblico all’adozione dell’atto di decadenza e l’interesse del ricorrente, specie in ragione del legittimo affidamento maturato da quest’ultimo nella spettanza degli incentivi.
- “ IV. In via subordinata: sui profili di illegittimità costituzionale ed euro-unitaria della normativa di riferimento ”.
Nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere che l’art. 42 del D.Lgs. n. 28/2011, come modificato dall’art. 56, commi 7 e 8, del D.L. Semplificazioni, non trovi applicazione al caso di specie, dovrà ritenersi rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle citate disposizioni. Si profilerebbe, in particolare, il contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione (per illogicità e irragionevolezza dell’intervento), con la Direttiva 2009/28/CE che impone agli Stati membri di tutelare l’affidamento di tutti gli investitori e con l’art. 41 della Costituzione in quanto l’intervento finisce per comprimere irragionevolmente l’iniziativa economica solo di alcuni investitori.
6. Il GSE ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità, per violazione dei principi del giudicato e del ne bis in idem , dei motivi del ricorso con i quali parte ricorrente avrebbe surrettiziamente riproposto le questioni afferenti agli originari provvedimenti di decadenza dagli incentivi disposti dal GSE, già oggetto di giudizio.
6.1 Con riferimento agli altri motivi di ricorso, esso sarebbe comunque inammissibile e infondato. Il ricorrente denuncia l’illegittimità del provvedimento di decadenza adottato dal GSE, sostenendo l'applicabilità retroattiva delle modifiche introdotte dal D.L. Semplificazioni (D.L. n. 76/2020), laddove, invece, la norma invocata, in virtù del principio di irretroattività, non sarebbe applicabile ratione temporis al caso di specie, che concerne un provvedimento di decadenza adottato in data ben precedente all’entrata in vigore del D.L. n. 76/2020.
Infondata sarebbe anche la tesi della natura di interpretazione autentica attribuita dal ricorrente all’art. 56, comma 7, lett. a), del D.L. Semplificazioni.
7. Come sopra sintetizzate le posizioni delle parti processuali, il Collegio ritiene il ricorso infondato e non meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
7.1 Sono inammissibili, per violazione del principio del ne bis in idem , i motivi di ricorso volti a riproporre le stesse censure già formulate nei precedenti gravami ai fini dell’annullamento degli originari provvedimenti di decadenza.
Con sentenze nn. 18102/2023 e 18103/2023, questo TAR Lazio ha rigettato i ricorsi promossi dalla società avverso i provvedimenti del GSE del 9 giugno 2017 (prott. GSE/P20170046703 e GSE/P20170046705) e di tutti gli atti connessi e/o consequenziali.
7.2 Con riferimento agli altri motivi di ricorso, essi sono infondati in quanto non è condivisibile la tesi sostenuta dal ricorrente circa l'applicabilità retroattiva delle modifiche introdotte dal D.L. Semplificazioni.
L'art. 56 del D.L. 76/2020 ha modificato l'art. 42, stabilendo che la valutazione dei presupposti di cui all'art. 21 novies della Legge 241/1990 si applica alle fonti rinnovabili solo con riferimento ai procedimenti avviati successivamente al 17 luglio 2020, data di entrata in vigore del predetto Decreto. Dalla lettura dell'art. 56, comma 7, lett. a) del D.L. 76/2020, non emergono elementi tali da giustificare un'applicazione retroattiva della modifica introdotta all'art. 42, comma 3, primo periodo, del D.lgs. 28/2011.
Con riguardo all’efficacia temporale dell’art. 56, comma 7, del D.L. n. 76/2020, la giurisprudenza consolidata di questo TAR, ha già chiarito che l’art. 56, comma 7, del D.L. n. 76/2020 non ha “ incidenza sul regime che disciplina il provvedimento impugnato, che rimane assoggettato ratione temporis alla disciplina vigente al momento della sua adozione, né può esplicare alcun effetto retroattivo ” (TAR Lazio, Roma, Sez. III ter , sent. n. 17135/2022).
E’ stata quindi affermata l’irretroattività delle modifiche introdotte all’art. 42, comma 3, del D.Lgs. n. 28/2011, dall’art. 56, commi 7 e 8, del D.L. n. 76/2020, e del termine di cui all’art. 21 nonies , della legge n. 241/1990.
A tal proposito, infatti, il Consiglio di Stato ha chiarito, a partire dall’Adunanza Plenaria n. 18/2020 che non trova applicazione la descritta novella in quanto, “ stante il suo univoco tenore letterale, è applicabile ratione temporis, solo in relazione a provvedimenti emanati dal Gestore successivamente alla sua entrata in vigore ”.
I giudici amministrativi hanno precisato che “ Il limite temporale per l’esercizio del potere di decadenza cui, alla stregua della normativa vigente è sottoposto il potere di decadenza del GSE, può quindi operare solo con riferimento a procedimenti di verifica da concludersi sotto la vigenza della nuova disciplina, ma non è applicabile ai procedimenti di riesame avviati ai sensi dell’art. 56, comma 8, d.l. n. 76 del 2020 con riferimento a procedimenti già conclusi ed oggetto di procedimenti giurisdizionali ancora pendenti, altrimenti introducendosi in via retroattiva una norma che opera invece, per la sua portata innovativa, solo per il futuro, e sottoponendosi a decadenze temporali un potere di controllo che, all’epoca del suo esercizio, non era invece soggetto a limiti, in violazione del principio tempus regit actum ” (cfr., tra le tante, Cons. Stato, Sez. II, sent. n. 2087/2025).
Inoltre è stato rilevato come “ il comma 3-bis dell’art. 42 del d.lgs. n. 28 del 2011 non possa essere teleologicamente orientato a garantire la conservazione degli incentivi (indebitamente percepiti) a soggetti che – nel corso del procedimento amministrativo e finanche in fase conteziosa – non abbiano mai dimostrato l’effettiva sussistenza dei requisiti che consentono l’accesso agli incentivi. Nel caso in esame, pertanto, è evidente che la sanzione del recupero integrale degli incentivi (prevista per il caso di dichiarazioni false e/o mendaci) debba necessariamente essere estesa anche alla mancata produzione della documentazione attestante il possesso dei requisiti, atteso che la sua ratio è chiaramente quella di escludere dal novero dei beneficiari delle erogazioni pubbliche i soggetti che in concreto non soddisfino i requisiti all’uopo necessari per la relativa spettanza” (TAR Lazio, Roma, V-Stralcio n. 18994/2024 cit.) ” (TAR Lazio, Roma, sent. n. 3195/2025).
Da ultimo, questo TAR, con la sentenza n. 4821/2025 che qui si richiama anche ai sensi dell’art. 88, comma 2, lettera d), c.p.a., ha affermato che:
- “ L’art. 56, comma 7, del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, è una disposizione innovativa dell’ordinamento. Gli orientamenti giurisprudenziali che si sono formati sulla natura del potere del Gestore, riconducendolo al paradigma della decadenza ovvero dell’autotutela, presentano dei profili differenziali collegati all’articolazione dei controlli e all’oggetto delle verifiche svolte nel caso concreto. L’art. 42 nella sua versione originaria qualificava il potere di verifica e controllo del Gestore come pura e semplice decadenza. A seguito della novella del comma 3, tale potere non ha cambiato natura, in quanto viene accomunato a quello di autotutela limitatamente ai presupposti per il suo legittimo esercizio (Consiglio di Stato, Sez. II, n. 11757/2020; TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, n. 3703/2023). Non sono configurabili alcun affidamento legittimo e alcun atto di autotutela quando ad essere vagliati dall’amministrazione pubblica sono semplicemente, a posteriori, i requisiti di accesso al meccanismo incentivante, in quanto la verifica ha “ad oggetto non il riesame di requisiti e presupposti già esaminati in fase di vaglio di ammissibilità della domanda, ma il controllo per la prima volta della veridicità delle dichiarazioni rese” (Cons. Stato, sez. II, n. 660/2023; n. 2501/2022; TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, n. 17518/2022; n. 5481/2022). L’evoluzione giurisprudenziale ha portato ad affermare che il potere esercitato dal Gestore, nel suo concreto atteggiarsi, è riconducibile all’autotutela qualora si traduca nel riesame dei medesimi elementi già oggetto di controllo con esito positivo da parte dell’amministrazione e, pertanto, in tal caso esso deve soggiacere ai presupposti previsti dall’art. 21-nonies della L. 241/1990 (Cons. Stato, sez. II, n. 10007/2023; n. 4983/2022). Gli indici dell’esercizio del potere di autotutela sono il perimetro dell’oggetto del controllo, l’identità tra gli elementi accertati ovvero accertabili e quelli sottoposti al riesame, l’avvenuto superamento della verifica con esito positivo. Quanto al perimetro dell’oggetto del controllo, va precisato che la nozione di accertamento e, in particolare, quella di accertabilità è valevole con riguardo ai presupposti di accesso alla tariffa che, nel caso concreto, non sono variati nel tempo, non potendo invece applicarsi ai requisiti che, seppur già accertati, sono cambiati ovvero suscettibili di variare nel corso del periodo di incentivazione (TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, n. 19442/2024). Si condivide l’orientamento secondo cui <quando al privato è stato attribuito un “bene della vita” all’esito di uno specifico procedimento, la decadenza può riguardare tre ipotesi, quella in cui il beneficio sia stato conseguito sulla base di dichiarazioni o documenti non veri (come nel caso che aveva dato origine alla rimessione all’Adunanza Plenaria, nel quale, con riferimento all’attestazione dell’origine dei pannelli fotovoltaici, era stato presentato un documento non conforme a quello che l’Ente di controllo aveva originariamente emesso), quella dell’inadempimento alle condizioni e agli obblighi cui il beneficio è subordinato e quella della sopravvenuta carenza dei requisiti per il suo ottenimento; esorbita invece dall’ambito di applicazione dell’istituto, per ricadere in quello dell’autotutela, la fattispecie in cui l’Amministrazione, dopo aver valutato e ritenuto sussistenti, esplicitamente o implicitamente, i presupposti per la concessione dell’incentivo, così ingenerando nel privato il ragionevole convincimento della sua spettanza, riesamini la situazione e pervenga a una conclusione opposta> (Cons. Stato, sez. II, n. 7461/2024).
Il comma 7 dell’art. 56 del D.L. 76/2020, come chiarito dal successivo comma 8, riguarda tutti gli impianti che producono energia da fonti rinnovabili (TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, n. 10807/2021; n. 9861/2021; n. 10129/2019) e non ha natura di norma di interpretazione autentica essendo, come accennato, una disposizione innovativa che trova applicazione ai procedimenti conclusi prima della sua entrata in vigore non ex se ma solo a seguito della proposizione dell’istanza ex art. 56 comma 8 del d.l. 76/2020 (Cons. Stato, sez. II, n. 2747/2022; TAR Lazio, Roma, sez. V-ter, n. 470/2024). Quindi, è l’istanza dell’interessato a determinare l’avvio un procedimento autonomo, che non ha ad oggetto la legittimità del provvedimento di decadenza originario – possibile alla stregua del principio tempus regit actum – bensì la sussistenza dei (peculiari) nuovi presupposti delineati dallo ius superveniens ai fini di una diversa regolazione del rapporto sostanziale (TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, n. 9999/2023) ”;
- “ In sede di riesame dei provvedimenti di decadenza già adottati, applicando i parametri di cui all’art. 21-nonies della L. 241/1990 non è possibile dare rilievo all’intervenuto superamento, ad opera del provvedimento originario di cui viene richiesto il riesame, del limite temporale previsto per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio e ciò in quanto la novella ha portata innovativa e non meramente interpretativa o ricognitiva di un principio già presente nell’ordinamento volto a ricondurre il potere di decadenza a quello di autotutela. Il limite temporale per l’esercizio del potere di decadenza, cui alla stregua della normativa vigente è sottoposto il potere di decadenza del GSE, può quindi operare solo con riferimento a procedimenti di verifica da concludersi sotto la vigenza della nuova disciplina, ma non è applicabile ai procedimenti di riesame avviati ai sensi dell’art. 56, comma 8, del D.L. 76 del 2020 con riferimento a provvedimenti che sono oggetto di un contenzioso giurisdizionale ancora pendente ovvero definito, altrimenti introducendosi in via retroattiva una norma che opera invece, per la sua portata innovativa, solo per il futuro, e sottoponendosi a decadenze temporali un potere di controllo che, all’epoca del suo esercizio, non era invece soggetto a limiti, in violazione del principio tempus regit actum. (TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, n. 15193/2024; sez. III-s, n. 9005/2024) ”;
- “ La comparazione fra i contrapposti interessi non si è limitata a rilevare il contrasto della situazione di fatto con la normativa di settore, ma ha evidenziato il pregiudizio per l’interesse pubblico derivante dalla conservazione dell’incentivo in capo all’impianto de quo. Il Gestore, nell’esercizio del potere discrezionale attribuito dall’art. 56, comma 8, del D.L. 76/2020, ha ritenuto (nuovamente) che la carica ostativa prodotta dalla non corrispondenza al vero del dato dichiarato e, comunque, la carenza sostanziale del requisito non potessero essere neutralizzate, se non a costo di stravolgere i principi fondamentali del sistema incentivante ”.
7.3 Infine, con specifico riferimento alle questioni di legittimità costituzionale e di contrasto con il diritto unionale sollevate in via subordinata dalla ricorrente, si rileva che questo TAR ha già avuto modo di precisare quanto segue: “ Come illustrato, la novella normativa riguarda tutti i regimi di sostegno, per cui non collide con i principi costituzionali di uguaglianza, libertà di iniziativa economica e buon andamento. Inoltre, non sussiste alcun contrasto con i principi della tutela della certezza degli investimenti e dell’affidamento degli investitori di cui alla Direttiva 2009/28/CE poiché, nel rispetto delle disposizioni di diritto interno, la decadenza è collegata a condotte in relazione alle quali non può configurarsi alcun legittimo affidamento. Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea l’adozione di regimi di sostegno al fine di promuovere l’uso dell’energia da fonti rinnovabili non è imposto dalla Direttiva 2009/28 agli Stati membri, i quali hanno invece in merito un potere discrezionale, per cui sono liberi di adottare, modificare o sopprimere i sistemi di incentivazione purché siano raggiunti gli obiettivi dell’utilizzo delle fonti rinnovabili. L’esercizio del predetto potere deve rispettare il principio generale della certezza del diritto, che ha come corollario quello della tutela del legittimo affidamento, per cui le norme devono essere chiare e precise e la loro applicazione deve essere prevedibile per i soggetti dell’ordinamento, in particolare quando possono avere sugli individui e sulle imprese conseguenze sfavorevoli. “Tale principio impone che una normativa consenta agli interessati di conoscere con esattezza la portata degli obblighi che essa impone loro e che questi ultimi possano conoscere senza ambiguità i loro diritti e i loro obblighi e regolarsi di conseguenza. In particolare la tutela dell’affidamento è prevista per ogni operatore economico nei cui confronti un’autorità nazionale abbia fatto sorgere fondate aspettative, mentre qualora un operatore economico prudente ed avveduto sia in grado di prevedere l’adozione di un provvedimento idoneo a ledere i suoi interessi, esso non può invocare detto principio nel caso in cui il provvedimento venga adottato” (ex multis, Cons. Stato, sez. II, n. 226/2025, che richiama Corte di Giustizia dell’Unione Europea, 11 luglio 2019, C-180/18; 15 aprile 2021, in causa C-798/18).
La censura proposta in via ulteriormente subordinata è parimenti priva di pregio. In primo luogo, essa è articolata sulla base dell’erronea qualificazione del potere esercitato, in quanto i provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 28/2011 nella formulazione anteriore alla novella non presentavano natura sanzionatoria. La distinzione tra decadenza e sanzione è sottolineata dalla ripartizione di attribuzioni contenuta nel comma 3 dell’art. 42 in argomento, ove si stabilisce che il GSE dispone la decadenza e, successivamente, trasmette il provvedimento all’Autorità di regolazione di settore (i.e. all’ARERA) ai fini dell’eventuale irrogazione delle sanzioni. Pertanto, l’accertamento necessario ai fini della pronuncia di decadenza ha ad oggetto la sola violazione e la sua rilevanza e gravità, prescindendo dall'elemento soggettivo, che viene in evidenza soltanto nel prosieguo del procedimento sanzionatorio avanti alla competente autorità di settore (TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, n. 16007/2024). Inoltre, non si rileva l’asserita compatibilità unionale in relazione alla garanzia di stabilità per gli investitori prevista dalla Direttiva 2009/28/CE, secondo cui <l’obiettivo nazionale obbligatorio è costituito per ogni Stato membro da una quota percentuale di energia sul consumo finale lordo che deve essere necessariamente prodotta da fonti rinnovabili, nell’ambito dell’obiettivo complessivo del 20% fissato a livello comunitario. La fissazione di un obiettivo obbligatorio a livello nazionale consente “di creare la stabilità a lungo termine di cui le imprese hanno bisogno per effettuare investimenti razionali e sostenibili nel settore delle energie rinnovabili” (considerando 8). Tra le principali finalità dell’obiettivo nazionale obbligatorio vi è quella di creare certezza per gli investitori nonché stimolare lo sviluppo costante di tecnologie capaci di generare energia a partire da ogni tipo di fonte rinnovabile (considerando 14). La certezza degli investitori si realizza, quindi, mediante l’obbligatorietà della quota percentuale di energia da fonti rinnovabili che lo Stato membro è tenuto a raggiungere, obiettivo a cui sono strumentali sia le misure di sostegno erogate da G.S.E.-imperniate sul c.d. effetto incentivazione- sia il connesso potere di verifica, controllo e decadenza. La medesima direttiva (considerando 25) sancisce, infatti, che “per il corretto funzionamento dei regimi di sostegno nazionali è essenziale che gli Stati membri possano controllare gli effetti e i costi dei rispettivi regimi in funzione dei loro diversi potenziali”. Il potere di verifica e di decadenza, garantendo la distribuzione degli incentivi ai soli operatori economici in possesso dei requisiti di legge secondo la logica incentivante sopra indicata, lungi dal pregiudicare le finalità della direttiva, è invece funzionale al raggiungimento all’obiettivo nazionale obbligatorio e alla creazione di un quadro di certezza per gli investitori, come previsto dalla direttiva medesima> (Cons. Stato, sez. II, n. 640/2023). In particolare, sulla scorta del parametro dell’operatore prudente e accorto di matrice comunitaria, la giurisprudenza ha escluso la sussistenza di un affidamento rilevante rispetto all’esercizio del potere di decadenza, per come disciplinato nel testo dell’art. 42 del D.Lgs. 28/2011 anteriormente alla novella del 2020, in quanto l’ammissione all’incentivo è sempre condizionata all’esito positivo della successiva verifica dei requisiti da parte del GSE e, pertanto, fino allo svolgimento dell'attività di controllo e al suo positivo superamento non può configurarsi alcun legittimo affidamento nella parte privata in relazione alla sussistenza e alla debenza degli incentivi, tenuto conto che le verifiche hanno proprio la finalità di appurare tale situazione (Cons. Stato, sez. II, n. 947/2025; n. 226/2025; n. 10007/2023; sez. VI, n. 8719/2022; n. 9/2022). Infine, non merita condivisione l’argomentazione di parte ricorrente secondo cui l’unico profilo rilevante nel corso del rapporto di incentivazione sarebbe in sostanza il funzionamento dell’impianto o, per meglio dire, la produzione di energia da parte dell’impianto. Prestare adesione alla predetta tesi equivarrebbe ad affermare che l’erogazione degli incentivi possa avvenire anche in assenza, originaria ovvero sopravvenuta, dei requisiti di ammissione stabiliti dalla normativa di settore, con effetto di abrogazione implicita dei poteri di controllo e di verifica di cui all’art. 42 del D.Lgs. 28/2011. In altri termini, la produzione di energia è condizione necessaria ma non sufficiente ai fini dell’ottenimento degli incentivi, dovendo essa effettuarsi nel rispetto del paradigma normativo ” (TAR Lazio, Roma, Sez. III ter , sent. n. 4821/2025).
Alla luce delle considerazioni svolte, non si ravvisano i presupposti per la rimessione alla Corte Costituzionale o per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, non essendovi profili di dubbia compatibilità costituzionale o comunitaria della normativa interna che non possano essere risolti alla luce dei principi già affermati dalla giurisprudenza nazionale ed eurounitaria.
8. Conclusivamente il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto.
9. Sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis , c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente
Virginia Arata, Referendario
Francesca Dello Sbarba, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Dello Sbarba | Rosa Perna |
IL SEGRETARIO