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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 13/11/2024, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 13 set- tembre 2024, iscritta al n. 2224 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdi- zione dell'anno 2024, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, C.F._1
E
nata a [...] l'[...], c.f. Parte_2
C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Viterbo, alla Via Fratelli Rosselli n. 2, presso lo studio dell'Avv. Francesca Bufalini che li rappresenta e difende per procura rila- sciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate in data 19 settembre 2024.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiun- Parte_1 Parte_2
tamente ricorso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 20 marzo 2021 hanno contratto matrimonio civile (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Monterosi (VT), parte I, n. 4); che dalla loro unione non sono nati figli;
che la prosecuzione della convivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condi- zioni inerenti i loro rapporti economici:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Il Sig corrisponderà, al solo fine di permettere alla moglie Parte_1
la transizione necessaria nella prima fase della separazione, un assegno mensile di euro 500,00 comprensivo di euro 60,00 per il mantenimento dei cani acquistati in costanza di matrimonio, solo ed esclusivamente per un anno, a far data dalla firma del presente ricorso, decorso un anno le parti si danno atto che tale contributo, tranne il contributo per i cani che durerà per tutta la vita degli animali domestici, decadrà automaticamente, impegnandosi la ricorrente a ricercare una attività lavo- rativa;
3. I due cani rimarranno esclusivamente nella detenzione e nella cura della Sig.ra ed il marito contribuirà nella misura del 50% delle spese vete- Parte_2
rinarie documentate e necessarie”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
pag. 2 di 3 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Monte- rosi (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
nella alle condizioni indicate in motivazione;
Pt_2
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 12 novembre 2024.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
pag. 3 di 3
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 13 set- tembre 2024, iscritta al n. 2224 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdi- zione dell'anno 2024, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, C.F._1
E
nata a [...] l'[...], c.f. Parte_2
C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Viterbo, alla Via Fratelli Rosselli n. 2, presso lo studio dell'Avv. Francesca Bufalini che li rappresenta e difende per procura rila- sciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate in data 19 settembre 2024.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiun- Parte_1 Parte_2
tamente ricorso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 20 marzo 2021 hanno contratto matrimonio civile (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Monterosi (VT), parte I, n. 4); che dalla loro unione non sono nati figli;
che la prosecuzione della convivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condi- zioni inerenti i loro rapporti economici:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Il Sig corrisponderà, al solo fine di permettere alla moglie Parte_1
la transizione necessaria nella prima fase della separazione, un assegno mensile di euro 500,00 comprensivo di euro 60,00 per il mantenimento dei cani acquistati in costanza di matrimonio, solo ed esclusivamente per un anno, a far data dalla firma del presente ricorso, decorso un anno le parti si danno atto che tale contributo, tranne il contributo per i cani che durerà per tutta la vita degli animali domestici, decadrà automaticamente, impegnandosi la ricorrente a ricercare una attività lavo- rativa;
3. I due cani rimarranno esclusivamente nella detenzione e nella cura della Sig.ra ed il marito contribuirà nella misura del 50% delle spese vete- Parte_2
rinarie documentate e necessarie”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
pag. 2 di 3 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Monte- rosi (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
nella alle condizioni indicate in motivazione;
Pt_2
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 12 novembre 2024.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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