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Sentenza 1 luglio 2024
Sentenza 1 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 01/07/2024, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2024 |
Testo completo
R.G. N.185/20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr.ssa Silvia BURELLI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 6 marzo 2020 da
C.F. e P.IVA Parte_1 P.IVA_1
, in persona del Presidente del legale rappresentante P.IVA_2
p.t., rappresentata ed assistita come da mandato allegato all'atto di appello dall'Avv. Riccardo Cinti, con domicilio digitale pec:
; Email_1
-appellante-
Contro
C.F. , Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli Avv.i Giuseppe Frigotto e Alberto
Frigotto giusto mandato allegato alla memoria di costituzione in appello, con domicilio digitale PEC
1 Email_2
Email_3
- appellato-
P. IVA , Controparte_2 P.IVA_3
in persona del Presidente legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa giusto mandato allegato alla memoria di costituzione in appello dall'avv. Andrea Grigoli, con domicilio digitale pec:
Email_4
- appellata-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 32/2020 del Tribunale di
Verona -sezione Lavoro
In punto: differenze retributive
Causa trattata all'udienza del 8 maggio 2024
Conclusioni parte appellante: “Nel merito: In parziale riforma della sentenza n. 32/2020 pubblicata in data 21.01.2020, pronunciata nella causa n. 2213/2016 R.G. dal Tribunale di Verona, Sezione
Lavoro, Giudice del Lavoro Dott. Alessandro Gasperini, rigettarsi tutte le domande formulate dal Sig. in quanto Controparte_1
infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte. In via subordinata: Per la non creduta ipotesi in cui si ritenessero dovute al lavoratore delle differenze retributive, rideterminarsi le differenze retributive asseritamente spettanti al Sig. con Controparte_1
applicazione del C.C.N.L. Autotrasporto Merci e logistica sulla base dell'orario di lavoro in concreto osservato dall'appellato e risultante dalle buste paga d allo stesso prodotte .”
Conclusioni per l'appellato: “A) Rigettarsi l'appello proposto da
e, a conferma della sentenza n. 32/2020 del Parte_1
2 Tribunale di Verona pubbl. il 21.01.2020: 1. Accertare e dichiarare
l'illegittimità, inefficacia ed inapplicabilità al rapporto di lavoro tra
e degli accordi aziendali 28.01.14 Controparte_1 Parte_1
(doc. 33 fascicolo primo grado) e 09.09.15 (doc. 37 fascicolo primo grado), sottoscritti da e dalle O.O.S.S. per i motivi Parte_1
indicati nel ricorso 414 cpc e nella presente memoria difensiva. 2.
Accertare e dichiarare l'illegittimità della unilaterale riduzione dell'orario di lavoro e/o della unilaterale sospensione del lavoro e della retribuzione, effettuata ogni mese, nel periodo dal 14.12.2011 al 29.02.2016, da nei confronti del lavoratore Parte_1 CP_1
, e per l'effetto accertare il diritto di
[...] Controparte_1
alla corresponsione dell'intera retribuzione mensile minima ed inderogabile dovuta per l'orario contrattuale di lavoro, corrispondente a 40 ore settimanali e 173 ore mensili in base al ccnl per i lavoratori dell'industria alimentare e al ccnl per i lavoratori dipendenti da aziende cooperative di trasformazione di prodotto agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari ovvero 39 ore settimanali e 168 ore mensili in base al ccnl autotrasporto merci e logistica.
3. Accertarsi e dichiararsi l'applicazione al rapporto di lavoro tra e del trattamento Controparte_1 Parte_1
normativo ed economico previsto dal ccnl per i lavoratori dipendenti da aziende cooperative di trasformazione di prodotto agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari, descritto nella parte in diritto del ricorso ex art. 414 cpc, nella presente memoria difensiva e risultante dal conteggio allegato Parte_2
al doc. 56 fascicolo di parte di primo grado, richiamato nella parte in diritto del ricorso ex art. 414 cpc e della presente memoria difensiva;
per l'effetto condannare Parte_3
in persona dei legali rappresentanti pro-temporibus, per le causali di cui al ricorso e della presente memoria difensiva, al pagamento, in via tra loro solidale, in favore di delle Controparte_1
3 differenze retributive maturate, pari ad € 43.596,67 o a quella diversa somma ritenuta di giustizia, al lordo delle ritenute fiscali e trattenute previdenziali, oltre accessori ex art. 429 cpc. B) Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, vengono riproposte le seguente domande formulate in subordine nel giudizio di primo grado e rimaste assorbite dall'accoglimento della domanda di accertamento e applicazione del CCNL cooperative alimentari: 4.
Laddove ritenuto non applicabile il ccnl per i lavoratori dipendenti da aziende cooperative di trasformazione di prodotto agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari, accertarsi e dichiararsi
l'applicazione al rapporto di lavoro tra e Controparte_1
del trattamento normativo ed economico previsto dal Parte_1
ccnl Autotrasporto merci e logistica, descritto nella parte in diritto del ricorso ex art. 414 cpc, nella presente memoria difensiva e risultante dal conteggio allegato al al doc. 57 fascicolo Parte_2
di parte primo grado, richiamato nella parte in diritto del ricorso
414 cpc e nella presente memoria difensiva;
per l'effetto condannare in persona dei legali Parte_3
rappresentanti pro-temporibus, per le causali di cui al ricorso 414 cpc e della presente memoria difensiva, al pagamento, in solido tra loro, in favore di delle differenze retributive Controparte_1
maturate, pari ad € 29.484,70 o a quella diversa somma ritenuta di giustizia, al lordo delle ritenute fiscali e trattenute previdenziali, oltre accessori ex art. 429 cpc. In subordine, qualora il Giudice ritenga corretto l'inquadramento del lavoratore CP_1
a far data dal 01.03.12 nel livello 6J, accertarsi e
[...]
dichiararsi l'applicazione al rapporto di lavoro tra CP_1
e del trattamento normativo ed economico
[...] Parte_1
previsto dal ccnl Autotrasporto merci e logistica, descritto nella parte in diritto del ricorso 414 cpc, nella presente memoria difensiva e risultante dal conteggio allegato al doc. 59 Parte_2
4 fascicolo di parte primo grado e per l'effetto condannare
in persona dei legali rappresentanti Parte_3
pro-temporibus, per le causali di cui al ricorso 414 cpc e della presente memoria difensiva, al pagamento, in solido tra loro, in favore di delle differenze retributive maturate, Controparte_1
pari ad € 27.389,59, o a quella diversa somma ritenuta di giustizia, al lordo delle ritenute fiscali e trattenute previdenziali, oltre accessori ex art. 429 cpc.
5. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A., come per legge, di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore dei sottoscritti difensori antistatari Avv. Giuseppe Frigotto e Avv. Alberto
Frigotto.”
Conclusioni per l'appellata: “Voglia codesta Ecc.ma Corte di
Appello, contrariis reiectis, fermo il resto: accogliere integralmente
i motivi di impugnazione svolti da in sede di Parte_1
appello e, in parziale riforma della sentenza n. 32/2020 pubblicata dal Tribunale di Verona (R.G. n. 2213/16 G.L. dott. Alessandro
Gasparini), rigettare le domande svolte dal signor CP_1
per le ragioni e causali più sopra illustrate. Spese e
[...]
competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, interamente rifusi.”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 6 marzo 2020
[...]
ha impugnato la sentenza n. 32/2020 del Parte_4
giudice del lavoro del Tribunale di Verona.
Con memoria deposita il 28 maggio 2021 si è costituito il signor chiedendo il rigetto dell'appello svolto da Controparte_1
. Parte_1
Con memoria depositata il 31 maggio 2021 si è costituita
[...]
Parte_5
5 La causa, a seguito di un rinvio fuori udienza per riequilibrio del ruolo e un successivo rinvio per assenza giustificata del relatore, in accoglimento dell'istanza di anticipazione è stata trattata all'udienza del 2 novembre 2022 e in quella sede rinviata al fine di verificare un ipotesi conciliativa, ciò in considerazione del deposito di “sentenze non definitive” della Corte in controversie analoghe ove sono stati indicati dei criteri di computo per la quantificazione del credito controverso;
a scioglimento della riserva presa alla successiva udienza del 4 ottobre, con ordinanza depositata il 30 ottobre 2023 il
Collegio autorizzava le note depositate dalle parti contenenti i conteggi da loro elaborati, concedendo termini per eventuale conciliazione o, in caso negativo, per note illustrative di detti conteggi. Depositate le note autorizzate, all'odierna udienza la causa
è stata discussa e sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate decisa, con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) Il giudice di primo grado, in parziale accoglimento del ricorso dell'odierno appellato, socio lavoratore di dal 14 Parte_1
dicembre 2011 al29 febbraio 2016 e adibito all'appalto avente ad oggetto (prevalentemente) l'attività di appendimento di polli e tacchini presso la committente Parte_3
a) ha accertato il diritto del ricorrente all'inquadramento sin dall'assunzione nel 6° livello e, dopo 6 mesi, nel 5° livello del
CCNL Cooperative Alimentari e al trattamento retributivo corrispondente, in luogo di quanto previsto dal CCNL Trasporto
Merce e Logistica (successivamente anche “TML”) applicato da
; Parte_1
b) ha accertato l'illegittimità e la conseguente inefficacia dell'accordo di prossimità del 28.1.2014 e dell'accordo aziendale
9.9.2015 (che prevedevano, per quanto qui rileva, l'inquadramento dei lavoratori addetti ad “attività di carattere manuale all'interno 6 degli stabilimenti nel 6° livello J CCNL Parte_3
Logistica Trasporti e poi nel 6° livello dopo 30 mesi di “servizio ininterrotto”, successivamente ridotti dall'accordo 9.9.2015 per gli addetti alle “attività di appendimento”);
c) ha condannato, in solido, , datrice di lavoro, e Parte_1 Parte_3
appaltatrice, a pagare in favore del ricorrente somma lorda
[...]
di €43.596,67 (a titolo di differenze retributive tra CCNL Alimentari
e CCNL TML) oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo effettivo, riconoscendo in favore di Parte_6
il beneficio della preventiva escussione;
[...]
d) ha dichiarato compensate nella misura di un terzo le spese di lite, liquidate e ha condannato le società convenute, in solido, al pagamento della quota residua in favore del ricorrente, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
1.1. In particolare, il giudice di primo grado, accertato che il lavoratore era stato adibito in via prevalente al reparto appendimento polli e tacchini nell'ambito dell'appalto commissionato da richiamati precedenti in Parte_3
termini del medesimo Tribunale, ha ritenuto che tale attività deve ritenersi operazione correlata e prodromica alla macellazione degli animali.
Sicché il giudice, richiamato il Regolamento Vierrecoop, ritenuto che l'attività svolta dal lavoratore deve essere ricondotta al CCNL
Alimentari e, in particolare, nel sesto livello di tale C.C.N.L. per i primi sei mesi dall'assunzione e successivamente nel quinto livello per effetto della mobilità automatica, ha accertato che al lavoratore competono le relative differenze retributive, sulla base dei conteggi da lui prodotti, asseritamente non contestati.
Il giudice ha ritenuto che tale conclusione non è preclusa dall'accordo aziendale di prossimità del 28 gennaio 2014 e dall'accordo aziendale del 9 settembre 2015, in quanto illegittimi. 7 In tale prospettiva, il giudice ha ritenuto significativa la circostanza che la società abbia concluso con alcuni lavoratori un verbale di conciliazione ex art. 411 c.p.c. che recepisce il predetto accordo di prossimità del 2014.
Analoghe considerazioni il giudice ha ritenuto possano essere svolte con riferimento al successivo accordo aziendale del 9 settembre
2015, rilevante per il solo settore appendimento.
Il giudice ha, inoltre, ritenuto che devono essere retribuite al lavoratore le ore contrattualmente previste dal C.C.N.L. Alimentari, ovvero 173 ore mensili. Ha ritenuto fondata anche la pretesa al pagamento di ferie non godute.
2. Per la riforma della predetta sentenza ha proposto appello sulla base di cinque motivi. Parte_1
2.1. Con il primo motivo di appello la società appellante ha sostenuto l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice ha affermato il diritto del lavoratore all'applicazione del C.C.N.L.
Cooperative Alimentari.
2.2. Con il secondo motivo di appello la società appellante ha sostenuto l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice ha sostenuto l'illegittimità del contratto aziendale di prossimità del 28 gennaio 2014, sottoscritto ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 138 del 2011.
2.3. Con il terzo motivo la società appellante ha contestato il difetto di motivazione della sentenza con riferimento all'accordo del 9 settembre 2015 in quanto il giudice si è limitato a richiamare genericamente le motivazioni relative al precedente accordo di prossimità, senza considerare che l'accordo del 2015 ha previsto il passaggio al sesto livello in anticipo rispetto a quanto previsto dall'accordo del 2014, ha previsto un aumento della retribuzione ed
è stato sottoscritto anche dal sindacato di appartenenza del lavoratore. Quindi tale accordo è vincolante anche per lui. 8 2.5. Con il quarto motivo, in via subordinata, la società appellante ha sostenuto l'errata quantificazione delle ore da retribuire. Sempre in via subordinata, la società appellante ha evidenziato di aver contestato nella memoria di costituzione di primo grado puntualmente in maniera specifica i conteggi di controparte, sicché tali conteggi non avrebbero potuto essere posti a fondamento della sentenza. Ha contestato anche il riconoscimento delle ferie non godute e ha chiesto l'ammissione di una c.t.u. contabile. Ha riproposto le questioni asseritamente rimaste assorbite in primo grado.
3. Si è costituito l'appellato con memoria chiedendone il rigetto, difendendo la correttezza della sentenza impugnata in relazione ai motivi di appello principale formulati dalla predetta società.
Ha riproposto le domande asseritamente rimaste assorbite in primo grado, evidenziando la sussistenza di differenze retributive anche laddove si ritenesse applicabile il CCNL Trasporto Merci Logistica.
4. Si è costituita e ha ribadito che il settore in cui Parte_3
opera è quello della logistica;
anche l'attività oggetto di Parte_1
appalto integrava, in realtà, attività di logistica e non attività di lavorazione di alimenti;
quindi, la contrattazione del settore in cui opera è quella del C.C.N.L. TML. Parte_1
Ha sostenuto la fondatezza dell'appello principale di . Parte_1
5. Le ragioni della decisione
6. In ordine all'an delle pretese azionate, questo collegio ritiene:
- fondato il primo motivo di appello principale (relativo alla prescrizione ed il secondo riguardante l'individuazione del CCNL applicabile);
- parzialmente fondato il terzo motivo di appello (relativo alla asserita validità dell'accordo aziendale di prossimità del 2014) nei termini che seguono;
9 - fondato il quarto motivo di appello principale (relativo alla asserita validità dell'accordo aziendale del 9.9.2015).
7. Nell'ordine logico di esamina la questione dell'individuazione del
CCNL applicabile.
7.1. Il collegio ritiene innanzitutto fondato, nei termini che seguono, il primo motivo di appello principale relativo all'erronea applicazione, da parte del primo giudice, al rapporto di lavoro per cui è causa del CCNL Alimentari in luogo del CCNL Trasporto
Merci e Logistica (TML) applicato da . Parte_1
Giova premettere che, in base ai principi generali enucleati dalla costante elaborazione giurisprudenziale (Cass. 10002/2000; Cass.
5596/2001; Cass. 1813/2010) a cui questo Collegio aderisce, l'art. 2070 c.c., che prevede l'applicazione del contratto collettivo relativo all'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore, non si applica alla contrattazione collettiva di diritto comune. Nel sistema post corporativo, invero, il datore di lavoro applica il CCNL dell'associazione di categoria a cui è iscritto ovvero quello a cui ha prestato, anche implicitamente, adesione.
In altri termini, in base al c.d. principio volontaristico è legittima anche l'applicazione di un CCNL di un settore non corrispondente a quello dell'attività svolta e il lavoratore può invocare l'applicazione di un diverso CCNL (ai limitati fini del c.d. minimo costituzionale) solo richiamandolo come termine di riferimento ex art. 36 Cost., deducendo la mancata conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto dal CCNL applicato al rapporto.
In particolare, la dottrina ha sottolineato che è coerente con l'attuale assetto normativo che, in assenza di un salario minimo legale,
CCNL di diverse aree merceologiche possano individuare una diversa retribuzione minima comunque legittima ex art. 36 Cost.: tali differenze non fondano, per ciò solo, il diritto del lavoratore all'applicazione di un diverso CCNL, quantunque maggiormente 10 rispondente all'attività in concreto svolta, con retribuzione minima più elevata.
La garanzia dell'art. 36 Cost., del resto, va letta non con riferimento ai singoli elementi retributivi ma con riferimento al trattamento complessivo, prendendo tuttavia a riferimento solo gli istituti che costituiscono, come detto, il c.d. minimo costituzionale, con esclusione degli emolumenti retributivi legati all'autonomia contrattuale, come ad esempio la quattordicesima mensilità.
Si tratta di principi già applicati da CdA Venezia, si vedano ex multis, le sentenze n. 25, 26 e 28 del 2021.
7.2. In applicazione di tali principi generali il collegio ritiene che
, in difetto di vincoli derivanti da appartenenza sindacale Parte_1
(non allegati, né provati) ha legittimamente applicato il CCNL TML,
a cui ha (quantomeno implicitamente) prestato adesione. Del resto, è pacifico che il core business dell'attività aziendale riguarda il settore della logistica (come emerge dalla circostanza che opera Parte_1
in appalto anche per altre imprese, sempre per lo svolgimento di attività inerente alla logistica), sicché, in definitiva, il CCNL applicato da è anche quello corrispondente all'attività in Parte_1
concreto svolta.
Del resto, il lavoratore non ha allegato in modo specifico che la retribuzione prevista dal CCNL TML non è sufficiente a garantire una esistenza libera e dignitosa, o non sia proporzionata alla qualità
e alla quantità del lavoro prestato e che, quindi, non soddisfi il c.d. minimo costituzionale ex art. 36 Cost., come sopra individuato. Il lavoratore si è limitato ad allegare solo il diverso e più favorevole trattamento previsto dal CCNL Alimentari (applicato dalla committente rispetto al CCNL TML (applicato Parte_3
da ). Parte_1
7.3. Le conclusioni che precedono non sono scalfite dal richiamo operato dal lavoratore all'art. 3 della L. 142/2001, secondo il quale 11 al socio lavoratore subordinato spetta la corresponsione di un trattamento economico complessivo (ossia concernente la retribuzione base e le altre voci retributive) comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine (Cass.
19832/13; Cass. 17583/2014; Cass. 5189/2019).
Va invero considerato che la giurisprudenza di legittimità, interpretando la disciplina dettata sul trattamento economico dei soci lavoratori di cooperativa (art. 3 L. 142/20012; art. 6, comma 2,
L. 142/20013; art. 7, comma 4, D.L. n. 248 del 2007, convertito in
L. n. 31 del 2008), ha chiarito che “L'art. 7 in esame, al pari dell'art.
3, L. n. 142 del 2001, richiama i trattamenti economici complessivi minimi previsti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, quale parametro esterno e indiretto di commisurazione del trattamento economico complessivo ai criteri di proporzionalità e sufficienza della retribuzione, previsti dall'art. 36 Cost., di cui si impone
l'osservanza anche al lavoro dei soci di cooperative.
L'art. 7, L. n. 31 del 2008 presuppone un concorso tra contratti collettivi nazionali applicabili in un medesimo ambito ("in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria") e attribuisce riconoscimento legale ai trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria e quindi presumibilmente capaci di realizzare assetti degli interessi collettivi più coerenti col criterio di cui all'art. 36 Cost., rispetto ai contratti conclusi da associazioni comparativamente minoritarie nella categoria. 24. Come si legge nella sentenza della Corte Cost. n. 51 del 2015, "nell'effettuare un rinvio alla fonte collettiva che, meglio di altre, recepisce l'andamento delle dinamiche retributive nei 12 settori in cui operano le società cooperative, l'articolo censurato
(art. 7, D.L. n. 248 del 2007, ndr.) si propone di contrastare forme di competizione salariale al ribasso, in linea con l'indirizzo giurisprudenziale che, da tempo, ritiene conforme ai requisiti della proporzionalità e della sufficienza (art. 36 Cost.) la retribuzione concordata nei contratti collettivi di lavoro firmati da associazioni comparativamente più rappresentative", (in tal senso anche Cass. n.
17583 del 2014; n. 19832 del 2013). 25. Dall'assetto come ricostruito non deriva alcun rischio di lesione del principio di libertà sindacale e del pluralismo sindacale. La scelta legislativa di dare attuazione all'art. 36 Cost., fissando standard minimi inderogabili validi sul territorio nazionale, a tal fine generalizzando
l'obbligo di rispettare i trattamenti minimi fissati dai contratti collettivi conclusi dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria, non fa venir meno il diritto delle organizzazioni minoritarie di esercitare la libertà sindacale attraverso la stipula di contratti collettivi, ma limita nei contenuti tale libertà, dovendo essere comunque garantiti livelli retributivi almeno uguali a quelli minimi normativamente imposti. Parimenti, le singole società cooperative potranno scegliere il contratto collettivo da applicare ma non potranno riservare ai soci lavoratori un trattamento economico complessivo inferiore a quello che il legislatore ha ritenuto idoneo a soddisfare i requisiti di sufficienza e proporzionalità della retribuzione” (Cass.
5189/19).
Quindi, da un lato, l'art. 3 L. 142/2001 non impone alla Cooperativa di adottare il CCNL relativo al settore merceologico dell'attività svolta (e va ribadito che, in ogni caso, la società appellante pacificamente svolge attività di facchinaggio e carico e scarico delle merci rientrante nell'ambito di attività del CCNL TML), bensì impone alla Cooperativa di corrispondere ai lavoratori subordinati 13 un trattamento economico “complessivo” “non inferiore” ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine.
Il lavoratore, nel caso concreto, non ha né allegato né provato che il trattamento economico complessivo percepito in applicazione del
CCNL TML sia inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore trasporto merci o di altra categoria affine.
Il collegio ritiene, del resto, non solo che il core business dell'attività di attiene all'attività di facchinaggio e carico Parte_1
e scarico delle merci ma anche che l'attività svolta dal lavoratore nell'ambito dell'appalto di sia relativo alla Parte_3
predetta attività.
Ed invero, è pacifico che il lavoratore appellato fosse prevalentemente addetto all'attività di c.d. appendimento di polli e tacchini. Tale attività è, secondo la descrizione che emerge dalle allegazioni non contestate, antecedente e meramente preparatoria rispetto alla macellazione degli animali e quindi non rientra nell'attività alimentare propriamente intesa (in quanto non ha ad oggetto la produzione di alimenti) ma è qualificabile come attività inerente al trasporto di merci/logistica in quanto ha ad oggetto, per l'appunto, la movimentazione degli animali nella fase antecedente alla loro macellazione. Sulla qualificazione di tale attività
(movimentazione di merci), basata sulla sua natura intrinseca, non è suscettibile di incidere la circostanza che i lavoratori abbiano frequentato dei corsi inerenti al benessere animale.
In altri termini, l'attività svolta dal lavoratore appellato nel reparto c.d. appendimento non rientra nell'attività alimentare propriamente intesa (in quanto non ha ad oggetto la produzione di alimenti) ma è qualificabile come attività inerente al trasporto di merci/logistica in quanto ha ad oggetto, per l'appunto, la movimentazione delle 14 materie prime nella fase antecedente al loro impiego nel processo produttivo alimentare.
Analoghe considerazioni sono suscettibili di essere svolte con riferimento all'attività svolta, in via comunque non prevalente, dal lavoratore nel “settore wurstel”: si trattava pacificamente di prendere il prodotto già confezionato negli involucri di plastica e posizionarlo nelle scatole, previo controllo dell'integrità delle confezioni. Anche in questo caso, dunque, si trattava di attività inerente alla movimentazione di merci.
Sicché, anche in tale angolo visuale, non trova applicazione il trattamento economico previsto dal CCNL Alimentari.
7.4. Del resto, nemmeno il citato art. 7 DL 248/2007 impone alle cooperative l'adozione di un determinato CCNL.
Tale articolo, invero, nell'ipotesi in cui vi sia “una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria” impone alle cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria, di applicare ai propri soci lavoratori i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria medesima.
In altri termini, l'art. 7 è disposizione che detta un criterio di selezione (rappresentatività comparativamente maggiore a livello nazionale) tra i trattamenti economici complessivi previsti da una pluralità di CCNL che disciplinano una medesima categoria merceologica.
Ipotesi nemmeno allegata nel caso di specie, ove il contrasto tra le parti non attiene all'individuazione del trattamento economico complessivo applicabile nell'ambito di quelli previsti da una pluralità di contratti collettivi del medesimo settore merceologico, bensì all'applicabilità tout court (secondo il tenore della domanda), 15 al singolo rapporto di lavoro, di un contratto collettivo diverso (il
CCNL Alimentari) da quello applicato dal datore di lavoro (CCNL
TML).
7.5. In ogni caso, ad abundantiam, il collegio ritiene che, anche nella prospettiva in cui l'attività oggetto di appalto sia suscettibile di rientrare astrattamente in quella disciplinata dal CCNL Alimentari,
, che legittimamente applica il CCNL TML, risulterebbe Parte_1
tenuta, in forza delle disposizioni sopra richiamate, ad assicurare che il trattamento economico complessivo dei lavoratori addetti all'appalto di non sia inferiore ai minimi Parte_3
retributivi del CCNL Alimentari, che costituiscono parametro esterno ex art. 36 Cost., non all'applicazione tout court del CCNL
Alimentari medesimo, come richiesto.
In altri termini, la domanda per come formulata nel caso di specie è comunque infondata, posto che non è stato specificamente allegato in primo grado che il trattamento economico complessivo del CCNL
TML è inferiore ai minimi del CCNL Alimentari, ma è stata richiesta l'applicabilità tout court del CCNL Alimentari sulla base della mera
(asserita) riconducibilità dell'attività oggetto dell'appalto al settore alimentari. Il lavoratore ha omesso di effettuare la specifica comparazione tra il trattamento economico complessivo previsto dal
CCNL TML e i minimi previsti dal CCNL Alimentari. Dunque, non sono stati introdotti in giudizio gli elementi per stabilire se il primo sia o meno inferiore ai secondi.
7.6. Quanto al Regolamento interno di , il Collegio rileva Parte_1
che esso prevede, al punto B1, che “Qualora venissero avviate significative aree di intervento che comportino lo svolgimento da parte dei soci di attività diverse da quelle di movimentazione merci, verranno applicati quali trattamenti economici i minimi tabellari dei
16 ccnl che regolamentano il lavoro dipendente in quelle aree” (doc. 4
). Parte_1
Ebbene, da un lato, per quanto precede, deve ritenersi che tutte le attività svolte dal lavoratore nell'ambito dell'appalto Parte_3
rientrano nell'ambito della movimentazione merci.
[...]
Dall'altro lato, in ogni caso, tale clausola non prevede, tout court, come richiesto dal lavoratore, l'applicazione del CCNL che disciplina il diverso settore di intervento, bensì l'applicazione dei
“trattamenti economici i minimi tabellari dei ccnl che regolamentano il lavoro dipendente in quelle aree”. Tuttavia, come già emerso, nel caso di specie il lavoratore non ha specificamente allegato e provato, in primo grado, che il trattamento economico complessivamente ricevuto sia inferiore al predetto trattamento minimo previsto dal CCNL del diverso settore di attività.
7.7. Quanto agli accordi sottoscritti da con le Parte_3
organizzazioni sindacali, il collegio osserva che del tutto genericamente il lavoratore ha allegato che “la stessa ha Pt_3
riconosciuto l'applicazione del CCNL Cooperative Alimentari ai lavoratori occupati nelle attività affidate in appalto” (pag. 19 ss. della memoria di costituzione del lavoratore in appello).
Ebbene, per il generale principio della relatività degli effetti del contratto (art. 1372 c.c.), in assenza di diverse e più specifiche allegazioni (non si deduce nemmeno che l'applicazione CCNL
Alimentari fosse prevista nel contratto di appalto tra Parte_3
e ), l'impegno in ipotesi assunto da
[...] Parte_1 Parte_3
con le organizzazioni sindacali di applicare il CCNL
[...]
Alimentari non è suscettibile di vincolare , estranea a tali Parte_1
accordi, ad applicare il medesimo CCNL.
7.8. Le argomentazioni che precedono sono avvalorate dall'ulteriore considerazione secondo la quale l'attività di trasporto merci e logistica è, per sua natura, funzionale alla commercializzazione 17 delle merci movimentate o al loro impiego nel processo produttivo che porta alla produzione di altre merci, cionondimeno essa conserva la sua autonomia concettuale e giuridica ai fini della individuazione del settore di riferimento e non si confonde con la categoria merceologica delle merci movimentate.
7.9. Nel caso di specie, il contratto individuale di “ammissione quale socio lavoratore - dipendente della cooperativa” a decorrere dal 4 gennaio 2012 (doc. 4 fascicolo lavoratore) ha previsto l'inquadramento del lavoratore nel 6° livello del CCNL TML per lo svolgimento delle mansioni di “facchino – magazziniere”.
7.10. In conclusione, per le dirimenti ragioni che precedono, il primo motivo di appello principale deve ritenersi fondato e, accertato che al rapporto di lavoro per cui è causa trova applicazione il CCNL TML, le domande del lavoratore fondate sull'applicazione del CCNL Alimentari accolte in primo grado devono essere rigettate.
8. Questione validità del “verbale di accordo” del 28.1.2014
Il collegio ritiene che l'accertamento dell'invalidità del “verbale di acccordo” aziendale di prossimità del 28.1.2014 deve essere limitato alle clausole n. 3 e n. 4 dell'accordo medesimo.
Ed invero, va rilevato che il contenuto di tale accordo è complesso, in quanto riguarda anche il riconoscimento di aumenti contrattuali, nonché profili relativi alla salute e sicurezza dei lavoratori.
Tuttavia il contraddittorio delle parti si è sostanzialmente incentrato sulla validità o invalidità delle clausole n. 3 e n. 4 del “verbale di accordo” medesimo.
Tali clausole risultano invalide per le ragioni di seguito esposte.
Quindi, in parziale riforma della sentenza impugnata, solo in relazione a tali clausole può accertarsi l'invalidità dell'accordo di prossimità 28.1.2014.
18 8.1. Ebbene, il collegio ritiene che il predetto “verbale di accordo” sia invalido limitatamente alle clausole n. 3 e n. 4 relative all'inquadramento dei “lavoratori che svolgono attività di carattere manuale all'interno degli stabilimenti e dei Parte_3
carrellisti. Tali clausole prevedono: “3) I lavoratori che svolgono attività di carattere manuale all'interno degli stabilimenti Parte_3
verranno assunti al 6° livello J e passeranno al 6° dopo 30
[...]
mesi di servizio ininterrotto e resteranno inseriti in tale livello anche successivamente. Solo nel caso di assegnazione ad incarichi di carrellista a forche (esempio movimentazione vivo) o di capo turno
o di responsabile di servizio matureranno il diritto di essere inquadrati ai superiori livelli.4) Ai lavoratori in forza che abbiano maturato almeno 18 mesi di anzianità nello svolgimento delle funzioni di carrellista con forche, verrà assegnato il 5° livello a decorrere dal 1° gennaio 2014. In futuro verrà assegnato il 5° le funzioni di carrellista”.
8.2. Giova premettere che, come testualmente specificato, il
“verbale di accordo” del 28.1.2014 è stato stipulato dalle parti
( e le organizzazioni sindacali) “anche” ai sensi dell'art. 8 Parte_1
DL 138/2011.
La giurisprudenza, già prima dell'entrata in vigore dell'art. 8 cit., aveva chiarito che il contratto aziendale obbliga tutti i lavoratori, anche non iscritti alle OO.SS. stipulanti (salvi i lavoratori iscritti alle
OO.SS. non firmatarie di cui condividano l'esplicito dissenso) e può derogare, anche in peius, al CCNL di livello nazionale (Cass.
19351/2007; Cass. 6044/2012; Cass. 31201/2021).
In tale prospettiva, la dottrina ha individuato il novum dell'art. 8 cit. nella possibilità per il contratto stipulato, per quanto qui rileva, a livello aziendale, di derogare anche alla disciplina di fonte legale, alle condizioni ivi previste. Trattasi, in ogni caso, di disposizione che, autorizzando la fonte contrattuale, sussistendo determinate 19 condizioni, a derogare alla fonte primaria, deve ritenersi eccezionale e di stretta interpretazione (v. anche C. Cost. 221/12).
In particolare, come rilevato in dottrina, l'art. 8, nelle materie di cui al comma 2, fonda una competenza originaria della contrattazione aziendale, in presenza dei presupposti previsti dall'art. 8 medesimo,
e non è quindi necessario che vi sia delega da parte del CCNL o approvazione specifica da parte dei lavoratori o di tutte le sigle sindacali presenti in azienda.
8.3. Nel caso di specie, per quanto in questa sede rileva, le clausole n. 3 e n. 4 dell'accordo del 2014 disciplinano la materia dell'inquadramento e delle mansioni, che è certamente materia contemplata dal citato art. 8.
Tuttavia, per come formulate, le predette clausole non attengono alla ridefinizione del complesso di mansioni che determinano l'inquadramento, bensì prevedono semplicemente che: - quanto alla clausola n. 3: lo svolgimento di “mansioni di carattere manuale” nell'ambito dell'appalto di (fatta eccezione per i Parte_3
carrellisti a forche, i capi turno e i responsabili di servizio) comporta l'inquadramento iniziale al livello 6 J del CCNL TML e, dopo 30 mesi di servizio “ininterrotto”, al 6° livello, senza possibilità di ulteriore avanzamento, per esempio al 5° livello;
- quanto alla clausola n. 4: i carrellisti con forche in servizio al 1° gennaio 2014 vengono inquadrati nel 5° livello se hanno 18 mesi di anzianità; “in futuro” il 5° livello verrà assegnato ai soci che abbiano svolto per almeno 18 mesi a tempo pieno le funzioni di carrellista.
Si tratta di clausole derogatorie innanzitutto rispetto al CCNL TML
2013. Infatti, quanto ai lavoratori che svolgono attività di facchinaggio, tale CCNL prevede che i lavoratori che svolgono
“attività manuali di scarico e carico merci – facchino” anche con
“mezzi di sollevamento semplici” sono inquadrati nel 6° livello, laddove al 6° livello Junior sono inquadrati ilavoratori che svolgono 20 attività semplici che necessitano di un periodo di addestramento pratico. In ogni caso, la declaratoria del 6° J prevede che tali lavoratori, se apprendisti, saranno inquadrati al 6° livello dopo 24 mesi (e non dopo 30 mesi come prevede, per tutti i neoassunti, la clausola n. 3 dell'accordo di prossimità in esame); i non apprendisti saranno inquadrati nel 6° livello dopo 30 mesi (non si prevede l'ulteriore condizione che il servizio sia “ininterrotto”, v. clausola n.
3 in esame).
Inoltre, il CCNL non esclude, come viceversa dispone la clausola n.
3 in esame, che i lavoratori manuali possano essere inquadrati in superiori livelli ed in particolare nel 5° livello, in cui, invero, sono inquadrati anche i lavoratori che svolgono “attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva”.
Quanto ai carrellisti, la declaratoria del 5° livello CCNL TML non prevede un periodo di svolgimento minimo delle mansioni, come invece prevede la clausola n. 4 in esame. Inoltre, i carrellisti, a seconda del tipo di carrello elevatore utilizzato, sono contemplati dal CCNL TML anche in declaratorie superiori.
Il “verbale di accordo” di prossimità 2014 alle clausole n. 3 e n. 4 è, inoltre, derogatorio anche rispetto all'art. 2103 c.c., quantomeno sotto il profilo secondo il quale con l'accordo in discorso si stabilisce, nella sostanza, a parità di mansioni, un inquadramento inferiore rispetto a quello che i lavoratori avrebbero altrimenti avuto diritto di conseguire in difetto dell'accordo in discorso.
8.4. Il Collegio ritiene che le citate clausole n. 3 e n. 4 siano invalide in quanto realizzano un mero sotto inquadramento rispetto all'inquadramento che i lavoratori avrebbero avuto diritto di ottenere in base alla disciplina legale e del CCNL TML, funzionale
21 solo a mantenere bassi i livelli retributivi e, dunque, a garantire alla società un risparmio in termini di minor costo del lavoro, a parità di mansioni (finalità non contemplata dall'art. 8 cit.).
Ed invero, il testo del “verbale di accordo” 28.1.2014 non contiene l'indicazione specifica della finalità (tra quelle normativamente indicate dall'art. 8 cit.) che il predetto sotto inquadramento consentirebbe di perseguire.
Del tutto generica e svincolata da un nesso di causalità con il predetto sotto inquadramento risulta, infatti, l'indicazione: “9)
L'obiettivo comune da perseguire è quello delle 168 ore pro capite anche attraverso l'uso della flessibilità del luogo e dell'orario di lavoro”.
In particolare, il collegio ritiene che, ancorchè l'art. 8 cit. preveda, tra le finalità che consentono la deroga alle disposizioni di legge e di
CCNL, quella della “maggiore occupazione”, comunque, con riferimento al caso concreto, non risulta esplicitato, nemmeno negli atti di causa, il nesso di causalità tra il descritto regime di deroga in peius rispetto all'inquadramento spettante ai lavoratori in base all'art. 2103 c.c. e al CCNL TML e la garanzia per tutti i soci lavoratori di poter svolgere 168 ore di lavoro pro capite al mese, secondo, del resto, quanto già previsto dal CCNL predetto.
Nel caso di specie non si è operata, a livello aziendale, una ridefinizione complessiva delle mansioni che determinano gli inquadramenti al fine di perseguire una specifica finalità ex art. 8 cit., ma si è realizzato un sostanziale sotto inquadramento che risulta
(in assenza di specifiche allegazioni) meramente funzionale ad una riduzione dei livelli retributivi (finalità non contemplata dall'art. 8).
Non vi è, invero, alcuna specifica allegazione nemmeno negli atti di causa su come il predetto sotto inquadramento consentirebbe, direttamente o indirettamente, di perseguire una finalità tra quelle indicate dall'art. 8 e che rendono legittimo il ricorso a tale istituto. 22 Come sopra evidenziato, l'art. 8 cit. detta una disciplina eccezionale e di stretta interpretazione, quindi, la mancanza di un presupposto normativamente previsto (la correlazione tra la disciplina derogatoria adottata e una specifica finalità tra quelle indicate dalla disposizione medesima) rende invalide le previsioni derogatorie di cui si discorre (sulla necessaria correlazione tra disciplina derogatoria nelle materie tassativamente indicate dall'art. 8 e finalità ivi indicate (v. Cass. 19660/2019; Cass. 33131/21). Tale ultima pronuncia, in particolare, ha confermato la sentenza della Corte territoriale che aveva ritenuto invalido un accordo ex art. 8 cit. che, da un lato, quanto all'intervento derogatorio, stabiliva in via immediata ed esclusiva un determinato regime di riduzione dei livelli retributivi e, dall'altro lato, sul piano del perseguimento delle finalità indicate dal medesimo art. 8, rinviava ad un successivo accordo con le organizzazioni sindacali la “riorganizzazione complessiva del lavoro” ai fini del superamento della situazione di crisi aziendale. Sicchè difettava, in particolare, il presupposto, indicato dall'art. 8, della (immediata) correlazione tra disciplina derogatoria nelle materie ivi indicate e perseguimento di una determinata finalità, del pari ivi indicata.
8.5. Le ulteriori questioni sollevate dalle parti relative alla validità/invalidità delle clausole in esame restano assorbire da quanto precede.
In particolare, per completezza, il collegio osserva che l'art. 8 prevede accordi di prossimità con efficacia generale a condizione di essere sottoscritti sulla base di criterio maggioritario (“associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda”), criterio non specificamente contestato in questa sede.
23 Quindi non rilevano le questioni relative all'eventuale dissenso individuale del lavoratore o di una sigla sindacale. In ogni caso, il lavoratore non ha provato il dissenso esplicito dell'organizzazione sindacale a cui aderisce.
8.6. In definitiva, per le dirimenti ragioni che precedono, deve essere accertata e dichiarata l'invalidità delle clausole n. 3 e n. 4 del
“verbale di accordo” del 28.1.2014.
9. Sulla validità del “verbale di accordo” aziendale del 9.9.2015
9.1. Il collegio ritiene fondato il terzo motivo di appello principale relativo all'impugnazione della sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice ha accertato l'invalidità anche del “verbale di accordo” aziendale del 9.9.2015.
9.2. Il collegio ritiene che il primo giudice abbia errato laddove ha invalidato anche l'accordo aziendale del 2015 per le medesime ragioni per le quali ha invalidato quello del 2014, ragioni tuttavia non estensibili anche al primo.
Ed invero, l'accordo del 9.9.2015 - il cui ambito soggettivo di applicazione coincide con i lavoratori che svolgono attività di c.d. appendini nell'ambito dell'appalto ed è stato Parte_3
sottoscritto da tutte le sigle sindacali presenti in azienda -, non è stato stipulato ai sensi del citato art. 8 e risulta migliorativo rispetto all'accordo del 28.1.2014 e, più in generale, rispetto al trattamento economico e normativo previsto dal CCNL TML.
Un tanto sia con specifico riferimento al passaggio (evidentemente per i lavoratori che al momento della sua entrata in vigore erano inquadrati nel livello 6 J) nel livello 6° dal 1° settembre 2015, in via anticipata rispetto a quanto previsto dal precedente accordo 2014
(dopo 30 mesi), sia con riferimento alla previsione di un incremento dell'indennità di appendimento corrisposta dal datore di lavoro ai lavoratori addetti alla predetta attività.
24 9.3. Per le ragioni che precedono deve essere in conclusione accertata la validità del “verbale di accordo” del 9.9.2015.
10. In ordine al quantum.
Le questioni che rimangono controverse attengono alla quantificazione di differenze retributive che il lavoratore ha allegato sussistere anche in relazione al CCNL Trasporto Merci Logistica, contratto che, per quanto precede, questo Collegio ritiene correttamente applicato da al rapporto di lavoro per cui è Parte_1
causa.
11. Acquisiti dalle parti conteggi, note critiche e note di chiarimento sui rilievi effettuati il collegio ritiene sostanzialmente corretto il conteggio da ultimo elaborato da VR e depositato il 21.2.2024.
Tale prospetto è stato elaborato tenendo conto del fatto che VR ha pacificamente applicato gli istituti differiti (permessi, rol, ex festività retribuite, 13° mensilità, 14° mensilità) secondo il meccanismo della maggiorazione oraria e della gradualità previsto dai Protocolli relativi all'applicazione del CCNL TML al settore delle cooperative. Quindi, correttamente, nella rideterminazione delle spettanze del lavoratore in tale conteggio i ratei di istituti differiti sono stati applicati in misura rapportata alle ore di lavoro svolte.
11.1. Anche il livello di inquadramento indicato nel predetto conteggio di VR è corretto, ad avviso del collegio: inizialmente il livello 6j e, successivamente, il livello 6 (6s).
Invero, il lavoratore è stato assunto successivamente all'applicazione del CCNL TML, come modificato dall'accordo
26.1.2011, che ha previsto, quale livello iniziale di inquadramento
(“livello di inserimento”) dei lavoratori in cooperativa, il livello 6j.
Tale CCNL prevedeva che i lavoratori “superato il periodo di permanenza previsto dal CCNL” in tale livello, “verranno inquadrati nel livello di inquadramento professionale in base all'effettiva 25 mansione prevalentemente svolta” (v. comunque tabella riassuntiva degli istituti contrattuali con riferimento ai soci di cooperative).
Ebbene, quanto al livello 6j, il CCNL prevede che “appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività semplici in particolare lavoratori addetti alla movimentazione delle merci che necessitano di un periodo di addestramento pratico.” (v. declaratorie riportate a pag. 39 ss. dell'appello e non specificamente contestate).
L'attività in concreto svolta dal lavoratore appellato è coerente con la predetta declaratoria, trattandosi prevalentemente di attività di
“appendimento” di animali che consisteva in operazioni manuali semplici di: movimentazione/svuotamento gabbie di animali;
trasporto animali attraverso nastro trasportatore;
appendimento degli animali ad appositi ganci (v. descrizione riportata nella sentenza, già sopra richiamata, non in contestazione). Del tutto generica risulta l'allegazione del ricorso introduttivo di primo grado sulla circostanza che, per svolgere tali mansioni, il lavoratore avrebbe seguito un “corso”; tale allegazione è, peraltro, compatibile – stante la genericità dell'indicazione del “corso” -con il “periodo di addestramento pratico” contemplato dalla declaratoria.
Sicché, in considerazione della semplicità delle mansioni svolte, tale livello di inquadramento avrebbe potuto essere mantenuto anche successivamente al decorso del periodo minimo di permanenza (30 mesi per i non apprendisti ex CCNL TML 2005-2012, come modificato dall'accordo 26.1.2011, ed ex CCNL TML 2013-2015, doc. 7 a-b fasc. lavoratore).
In ogni caso, dal 1°.9.2015, per effetto dell'accordo aziendale del
9.9.2015, non annullato sul punto da questa Corte, la società ha riconosciuto a tutti i lavoratori impegnati nelle attività di appendimento il superiore 6 livello (id est, pacificamente, 6s nel nuovo assetto contrattual-collettivo).
26 Il conteggio della società è più favorevole al lavoratore perché attribuisce il superiore livello 6 (6s) dal 2014, verosimilmente in applicazione del criterio del decorso dei 30 mesi dall'assunzione, criterio più favorevole in concreto.
11.2. Quanto all'orario di lavoro, il Collegio ritiene infondata, per come formulata, la doglianza del lavoratore secondo la quale il
CCNL TML prevede un orario mensile di 168 ore, sicchè egli avrebbe diritto alle differenze retributive relative alle ore “non lavorate” sino a concorrenza di 168 ore al mese.
Innanzitutto, il collegio rileva che, contrariamente a quanto sostenuto dal lavoratore, VR aveva contestato la pretesa retributiva per ore asseritamente non lavorate sin dal primo grado di giudizio.
Sicché le argomentazioni contenute nell'appello e fondate sulla circostanza che 168 ha natura di mero “divisore orario” integrano una mera difesa basata sul contenuto del CCNL già in atti, come tale non tardiva.
Del resto, è il lavoratore che deve provare i fatti costitutivi dell'asserito diritto a lavorare per 168 ore mensili secondo il CCNL
TML, prova che, anche a causa della genericità delle sue allegazioni, non è stata offerta.
Il collegio rileva, in primo luogo, che il CCNL TML prevede che l'orario di lavoro sia, di norma, di 39 ore a settimana (art. 9 CCNL, doc. 7 a - b lavoratore): sicché, la contrattazione non ha stabilito un orario mensile di 168 ore (e, del resto, 39 ore settimanali x 4 settimane al mese = 156 ore mensili).
Il collegio rileva, inoltre, che 168 è il divisore orario previsto dalla contrattazione per la determinazione della retribuzione oraria a partire dalla retribuzione mensile ai fini della remunerazione del lavoro straordinario, notturno, ecc. (v. artt. 12 e 13 CCNL). Pertanto, non sussiste alcun diritto del lavoratore a svolgere, di regola, 168 ore al mese di lavoro ordinario. 27 Del resto, nella nota a verbale all'art. 9 del CCNL 2005-2012 (doc.
7 a) si legge che l'accordo 26.1.2011 ha previsto, per il settore cooperative “… qualora dall'andamento delle prestazioni derivi che in una settimana venga superato l'orario di 39 ore e che in un'altra esso non venga raggiunto, non si darà luogo a compensi aggiuntivi”: anche in tale previsione, la contrattazione dimostra di prendere a riferimento l'orario settimanale, e non un asserito “monte ore mensile”, a conferma dell'erroneità dell'impostazione del lavoratore che ha basato la propria pretesa sull'asserito diritto di svolgere 168 ore mensili di lavoro ordinario.
Del resto, il lavoratore, in primo grado, ha allegato del tutto genericamente di non aver lavorato per 168 ore al mese
(prospettazione, come detto, comunque infondata), senza indicare in modo puntuale in quali settimane ha svolto (per ragioni diverse da ipotesi di sospensione della prestazione previste per legge o per contratto) un orario inferiore a quello contrattualmente previsto (di
39 ore a settimana per il personale non viaggiante, v. supra). Né ha allegato specificamente che in base all'andamento complessivo dell'orario di lavoro egli non ha mai raggiunto le 39 ore settimanali o non le ha raggiunte per decisione unilaterale del datore di lavoro non rientrante in una ipotesi prevista dalla legge o da contratto. Nel ricorso di primo grado il lavoratore fa generico riferimento ad un Contro uso “improprio” da parte del datore di lavoro dei c.d. senza indicare: - la relativa disciplina contrattuale;
- quando e sotto quale profilo sarebbe stata violata;
- per quale ragione tale violazione darebbe luogo al preteso diritto alla retribuzione come se si trattasse di ore lavorate, alla luce della pacifica applicazione del meccanismo della retribuzione degli istituti indiretti e differiti (quindi anche dei c.d. ROL) attraverso una maggiorazione della retribuzione oraria.
28 Analoghe considerazioni sono suscettibili di essere svolte per quanto riguarda la pretesa remunerazione per ore di ferie non godute, stante la genericità delle allegazioni del ricorrente sul punto.
Tale genericità non è suscettibile di essere sanata in appello.
Viceversa, ha ribadito di aver corrisposto, oltre alla Parte_1
retribuzione oraria, i ratei orari di ferie, rol, ex festività e permessi: era, dunque, onere del lavoratore allegare in modo specifico anche che le eventuali ore asseritamente non lavorate in un determinato mese non sono imputabili a tali titoli, o sono state illegittimamente imputate a tali titoli. Allegazione specifica che in primo grado è mancata, non potendo ritenersi sorto in capo al datore di lavoro, per il c.d. principio di circolarità, alcun onere di contestazione e di prova che si tratti di ipotesi di legittima sospensione dell'attività lavorativa.
11.3. Il collegio rileva, inoltre, che il conteggio di VR depositato in data 21.2.2024 tiene conto dei c.d. scatti di anzianità inseriti secondo la normale decorrenza rispetto all'assunzione (v. nota esplicativa di accompagnamento, non espressamente contestata sul punto).
11.4. VR ha, altresì, pacificamente tenuto conto dell'indennità di appendimento come da accordo 9.9.2015. Né colgono nel segno le contestazioni del lavoratore sulla sua indicazione, nei conteggi in esame, quale “superminimo”, trattandosi di quota di retribuzione che, in effetti, comporta il superamento del minimo tabellare del
CCNL TML. Il Collegio rileva, inoltre, a conferma della correttezza dei conteggi di VR sul punto, che, di regola, il superminimo è assorbibile (Cass. 10561/2021) e, del resto, nell'accordo di prossimità del 28.1.2014 (doc. 1 appellante), l'“indennità di appendimento” è espressamente qualificata come assorbibile, previsione non specificamente impugnata.
29 Quanto all'indicazione dell'indennità solo nella colonna “ricevuto”
e non nella colonna “spettante” del prospetto in atti, VR ha chiarito che trattasi di meccanismo contabile per applicare (correttamente, per quanto precede) il principio di assorbimento.
11.5. Il collegio ritiene, inoltre, generiche le allegazioni di primo grado del lavoratore in punto non corretta applicazione da parte della società del meccanismo della gradualità degli istituti differiti prevista dal Protocollo 15.7.2009 (“non sono state osservate le percentuali relative agli istituti differiti stabilite dal sopra citato
Protocollo 15.7.2009”, in testuali termini il ricorso di primo grado): trattasi di censura che non consente di individuare quali percentuali sono errate e quali avrebbero dovuto essere applicate in luogo delle prime.
11.6. Analoghe le considerazioni per la censura secondo cui “non è mai stato riconosciuto, né retribuito l'EDR” nel ricorso di primo grado.
Il ricorrente non ha specificamente indicato i presupposti costitutivi di tale elemento retributivo con riferimento al caso concreto.
11.7. Nel ricorso di primo grado del lavoratore non erano contenute specifiche allegazioni nemmeno in ordine a eventuali differenze retributive riferite a malattia/infortunio/congedo.
Nondimeno, i conteggi depositati da VR rideterminano anche la retribuzione nei giorni interessati da malattia/infortunio/congedo in applicazione di quanto disposto dalla sezione terza - cooperative del
CCNL Trasporto Merci e Logistica, che, ratione temporis, non prevedeva l'integrazione della retribuzione da parte di Parte_1
(sino alla stipula di un accordo di secondo livello sottoscritto a luglio 2019 e valido da gennaio 2020, periodo successivo a quello per cui è causa, posto che il lavoratore ha cessato di lavorare per VR nel 2016, v. appello pag. 2 nonché conteggi). Tale conclusione trova
30 riscontro nell'art. A.1., comma 6, del Regolamento VR (doc. 4 appellante), non impugnato sul punto.
Come detto, in primo grado il lavoratore non aveva formulato specifiche censure in ordine a tali poste e, dunque, il conteggio di
VR risulta comunque migliorativo per il lavoratore medesimo.
11.8. Analogamente, come già emerso, il ricorso di primo grado non conteneva specifiche allegazioni con riferimento ad eventuali differenze per indennità per ferie non godute. In ogni caso, nelle note esplicative ai conteggi la società VR ha ribadito che, fino a dicembre 2017 (momento successivo alla cessazione del rapporto di lavoro di cui si discorre), il rateo ferie veniva pagato mensilmente e non veniva accantonato per essere pagato all'effettivo godimento delle ferie. Sicché, le ferie erano pagate mensilmente anche se non ancora godute e, all'effettivo godimento delle ferie, nel cedolino veniva indicata la voce FRP (ferie/rol/ex fest. non retribuite) e non veniva prevista la corresponsione di un importo a tale titolo, in quanto già liquidato in precedenza. Circostanze non oggetto di specifica contestazione.
11.9. In primo grado, infine, il lavoratore non aveva specificamente contestato la sussistenza di differenze per titoli ulteriori rispetto a quelli sopra esaminati (es: ristorni, ecc.). Generiche, infine, le contestazioni ai conteggi in esame contenute nei punti da 5 a 11 delle note 20.3.2024 del lavoratore.
12. Per tutto quanto precede, il collegio ritiene accoglibili i conteggi depositati da VR il 21.2.2024, in quanto corretti rispetto alle previsioni del CCNL TML e rispetto alla materia del contendere.
12.1. Viceversa, i conteggi del lavoratore non sono accoglibili in quanto presuppongono il diritto del lavoratore a svolgere un orario mensile di 168 ore, per quanto sopra ritenuto insussistente. Inoltre, come contestato da VR e ammesso dallo stesso lavoratore, il 31 lavoratore, nei propri conteggi, ha previsto sempre il pagamento della retribuzione al 100% anche nei periodi di malattia/infortunio/congedo, pur in assenza di alcuna allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, in ordine alla sussistenza di differenze a tale titolo e in contrasto con le richiamate previsioni contrattuali in materia. Non risulta accoglibile, quindi, nemmeno il conteggio del lavoratore che prevede l'inquadramento al livello 6j con successivo passaggio al 6° livello e applicazione dei ratei degli istituti differiti in proporzione delle ore lavorate.
12.2. In definitiva, per quanto precede, i conteggi di VR vengono posti a base della presente sentenza, senza necessità di dare ingresso ad una CTU contabile.
13. La società VR, sulla base dei predetti condivisibili criteri, ha calcolato un differenziale retributivo negativo con riferimento alle ore lavorate, come pure quelle non lavorate.
14. Non essendo stata proposta da VR azione di ripetizione di eventuali indebiti, la differenza negativa con riferimento alle ore lavorate resta in questa sede irrilevante.
14.1. In conclusione, la domanda del lavoratore di percepire da VR differenze retributive sulla base del CCNL TML deve essere rigettata.
Resta conseguentemente esclusa la responsabilità solidale di
Parte_3
14.2. Non vi è luogo a provvedere sulla richiesta di restituzione avanzata dalla società appellante, in assenza di prova di pagamenti eseguiti sulla base della sentenza riformata. In ogni caso, la presente sentenza costituisce titolo per le predette restituzioni.
15. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vengono interamente compensate tra tutte le parti, attesa la complessità e la numerosità delle questioni trattate, i profili di soccombenza reciproca, la leale collaborazione delle parti nel corso del giudizio - 32 attraverso, in particolare, l'elaborazione di conteggi che hanno evitato il ricorso ad una CTU -, la circostanza che, infine, sono risultati sostanzialmente corretti, ad avviso di questa Corte, i conteggi della società . Parte_1
p.q.m.
La Corte, non definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza:
A) accertato che al rapporto di lavoro per cui è causa trova applicazione il CCNL Trasporti e Logistica, rigetta le domande del lavoratore fondate sull'applicazione del CCNL Alimentari accolte in primo grado;
B) accerta e dichiara la nullità del “verbale di accordo” del
28.1.2014 limitatamente alle clausole n. 3 e n. 4 relative all'inquadramento dei “lavoratori che svolgono attività di carattere manuale all'interno degli stabilimenti ; Parte_3
C) accerta e dichiara la validità del “verbale di accordo” del
9.9.2015;
2) rigetta la domanda di pagamento di differenze retributive basata sul CCNL Trasporti e Logistica;
3) rigetta l'appello incidentale.
4) compensa le spese di lite di entrambi i gradi etra tutte le parti.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 8 maggio 2024
Il Presidente est.
Gianluca Alessio
33