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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/10/2025, n. 3900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3900 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 3085/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 15.10.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3085/2024 R.G. LAVORO
TRA
, nato a [...] il [...] C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Pier Paolo Zambardino e Florida Iervolino, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F. n. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'Avv. Antonio Brancaccio
RESISTENTE
OGGETTO: indebito previdenza
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07/03/2024 il ricorrente indicato in epigrafe, ha dedotto che con comunicazione elaborata il 24/08/2023 l' di Giugliano, lo aveva informato dell'esistenza di un CP_1 debito pensionistico pari ad € 2.427,80 e con la seguente motivazione: "è stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge", per il periodo dal 01/03/2017 al 30/11/2019 sulla pensione cat. VOCOM n. 36911021 e con l'avvertenza che l'importo sarebbe stato recuperato in 42 rate mensili "a partire dalla prima data utile"; che il cedolino relativo al mese di ottobre/23 riportava un "recupero crediti" di € 79,99, mentre la mensilità di settembre dello stesso anno non recava alcuna trattenuta;
che l'avviso di addebito inviato nel 2023 traeva origine da una precedente comunicazione di rideterminazione della pensione operata il 24 ottobre 2019 per motivi reddituali, sul presupposto che il reddito coniugale percepito passava da € 5.439,95 nel 2017 ad € 10.342,00 nel 2018 ed €
11.610,00 nel 2019 e mai notificata;
che il provvedimento era carente di motivazione e che comunque le somme richieste erano irripetibili ai sensi dell'art. 52 della Legge n. 88/89 per assenza di dolo del pensionato;
che l' resistente era decaduto dalla possibilità di richiedere la prestazione laddove CP_1 per la verifica dei redditi degli anni 2017, 2018 e 2019 avrebbe dovuto operare i dovuti riscontri entro il 31/12/2020, mentre nessuna comunicazione era stata inviata prima della notifica della comunicazione di indebito;
di aver proposto ricorso amministrativo, rimasto senza esito.
Tanto premesso ha chiesto “in via principale, accertare e dichiarare - quale illegittimo l'indebito pari ad € 2.427,80 a carico del ricorrente ed ordinare all'Ente convenuto di revocare il provvedimento del
24 agosto 2023 n. 15350945; - in via parimenti principale, accertare e dichiarare - quale illegittimo l'indebito pari ad € 2.427,80 a carico del ricorrente ed ordinare all'Ente convenuto di rimborsare le trattenute operate sulla pensione cat. VOCOM n. 36911021”, con vittoria delle spese di lite.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Dall'esame della nota del 24.08.2023 risulta che l'indebito contestato è derivato dalla riscossione sulla pensione cat. VOCOM n. 36911021 per il periodo dal 01/03/2017 al 30/11/2019, di un pagamento non dovuto per un importo complessivo di euro 2.427,80 per i seguenti motivi: “È stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”.
Come è noto “In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore,
l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli, senza che assuma rilievo
l'inosservanza, da parte dell' dell'obbligo ex art. 13, comma 2, legge n. 412 del 1991, di CP_1 verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell'art.
13, comma 1, legge n. 412 del 1991, dei relativi fatti da parte dell'inte ressato”. Cass. S.U. n.
18046/2010, nonché Cass. n. 1228/2011, Cass. Sez. un. n.18046 del 4.8.2012. Pertanto, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, è a suo carico.
Con riguardo all'attribuzione delle maggiorazioni le fonti normative che regolano tale beneficio sono molteplici, ed in particolare l'art. 1 della legge 544/1988 integrato successivamente dall'articolo 70, comma 6 della legge 388/2000 e poi l'articolo 38, legge 448/2001 con cui il legislatore ha previsto un particolare incremento delle maggiorazioni (il cd. Incremento al milione) in favore dei soggetti cd. ultra 70enni.
L'art.1 della legge 544/1988 dispone che la maggiorazione sociale spetta, in presenza delle condizioni richieste, ai titolari di pensione “a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti;
della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere;
delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali;
delle forme esclusive
e sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria”. Le maggiorazioni sociali spettano, quindi al ricorrere dei requisiti, a tutti i titolari di pensione, diretta (vecchiaia, pensione anticipata, assegno ordinario di invalidità o pensione di inabilità) o ai superstiti, anche a prescindere dalla concessione dell'integrazione al trattamento minimo, a condizione che non siano superati determinati limiti di reddito.
Nella fattispecie in esame il ricorrente, a fronte delle specifiche allegazioni circa il possesso di redditi incidenti sulla misura della pensione negli anni dal 2017 al 2019, nulla ha specificamente contestato e comunque dalla documentazione depositata risulta che con atto di riliquidazione modello TE08 e richiesta di pagamento d'indebito del 24.10.2019, ritualmente comunicato in data 11.12.2019, l' CP_1 aveva rideterminato l'importo della pensione, a decorrere dal 1 marzo 2017, per motivi reddituali e sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2017; che dal ricalcolo era derivata la revoca della maggiorazione sociale e della maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge 448/2001, finanziaria 2002 (aumento al milione), per superamento del limite reddituale previsto per legge ai fini della percezione della prestazione.
Da ciò ne consegue che in assenza di specifica deduzione e prova della sussistenza dei requisiti di legge circa la spettanza della prestazione nella misura liquidata, comprensiva della maggiorazione sociale, deve ritenersi la natura indebita delle somme erogate.
In ordine poi all'invocata sanatoria occorre anzitutto rilevare che l'indebito previdenziale è disciplinato dalle seguenti disposizioni: a) l'art. 52 L. n. 86/1989 intitolato "Prestazioni indebite" che al comma 1 prevede che "Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione" ed al comma 2 che
"Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato...";
b) l'art. 13 L. n. 412/1991 (intitolato "Norme di interpretazione autentica") che ha testualmente disposto al 1° comma che: "Le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2 della L. 9 marzo 1989 n. 86, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dall'interessato. L'omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetizione delle somme indebitamente percepite" e al 2° comma che "L procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati CP_1 incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza" .
Secondo il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione n. 18551 del
26.07.2017) “La L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, al comma 2, dispone che l' procede CP_1 annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza. Non viene quindi richiamata a tale proposito (ratei corrisposti in eccesso rispetto al reddito) la necessità che le somme siano corrisposte "in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato" come avviene per l'eccezione alla ripetibilità prevista dalla L. n. 88 del 1989, art. 52, comma 2, ivi autenticamente interpretato, ma, alla luce del principio enunciato con la sentenza della Corte Costituzionale n.
166/96 (che ha ritenuto costituire principio direttivo del sistema dell'indebito previdenziale quello secondo il quale la ripetibilità cessa laddove l'ente previdenziale abbia continuato il pagamento dell'integrazione al minimo pur avendo la disponibilità delle informazioni necessarie per
l'accertamento del reddito del pensionato) il termine indicato al citato comma 2 viene assunto come riferimento per stabilire i limiti entro cui può essere consentito il recupero delle somme indebitamente erogate anche a causa della mancata o erronea valutazione di redditi di cui l' ha avuto CP_1 conoscenza successivamente al provvedimento di liquidazione o riliquidazione. Se in conseguenza della verifica annuale della situazione reddituale venga accertato un indebito pensionistico, l' CP_1 deve notificare, entro l'anno successivo a quello nel quale è stata resa la dichiarazione reddituale,
l'indebita erogazione delle somme non spettanti nei periodi ai quali si riferisce la dichiarazione reddituale. Qualora la notifica dell'indebito non sia effettuata nel termine di cui sopra, le somme erogate indebitamente non sono ripetibili. Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito in L. 4 aprile 2012, n. 35, all'art. 16, comma 8, ha mitigato la rigidità della scadenza annuale mediante l'inserimento di un comma 2 bis all'art. 13,
a mente del quale: "Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le fattispecie e i termini entro i quali, su proposta del Presidente dell' motivata da obiettive ragioni di carattere organizzativo e CP_1 funzionale anche relative alla tempistica di acquisizione delle necessarie informazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria, il termine del recupero di cui al comma 2 è prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a quello della verifica".
Occorre poi ribadire (richiamando Cass. 24/01/2012 n. 953) che la materia relativa all'onere di comunicazione dei dati reddituali incidenti sul diritto a sulla misura delle prestazioni previdenziali ed assistenziali, è stata più volte di recente modificata dal legislatore (si tratta delle disposizioni di cui al D.L. n. 207 del 2008, art. 35, comma 8, convertito in L. n. 14 del 2009, i cui commi 11, 12 e 13 sono stati poi abrogati dal primo gennaio 2010 dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito in L. n. 102 del 2009; la materia è stata ancora parzialmente modificata dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, comma
6, convertito in L. n. 122 del 2010). E però sempre rimasto in vigore, nonostante i mutamenti delle modalità di comunicazioni reddituali, l'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica e di CP_1 provvedere al recupero, entro l'anno successivo, di quanto pagato in eccedenza. A fronte della comunicazione fatta dal pensionato si impongono complessi oneri di calcolo a carico dell' , per CP_1 accertare se effettivamente l'eccedenza si sia verificata ed in quale misura, perché solo all'esito di queste operazioni il recupero è consentito e reso possibile.
E' sulla base di tali considerazioni che la Suprema Corte, nel richiamato arresto n. 953 del 2012, ha affermato che l'obbligo di effettuare la procedura di verifica scatti solo in presenza di dati reddituali certi, con riferimento al periodo temporale preso in esame.
Ciò posto, con riferimento alla verifica dei redditi da parte dell' deve tenersi conto delle novità CP_1 normative introdotte con la legge 122/2010 che prevede che nel valutare i redditi rilevanti ai fini del riconoscimento del diritto e della misura delle prestazioni collegate al reddito già in pagamento, si deve tener conto relativamente ai redditi di pensione di quelli conseguiti nello stesso anno, mentre relativamente ai redditi diversi da quelli di pensione di quelli conseguiti nell'anno precedente. Pertanto, venendo alla fattispecie in esame, si osserva che la ripetibilità delle somme è giustificata dal comportamento del ricorrente che ha omesso di comunicare tempestivamente la reale situazione reddituale del proprio nucleo familiare per gli anni in questione. Invero il ricorrente non ha dedotto e provato di aver comunicato all' i redditi effettivamente percepiti negli anni dal 2017 al 2019, ai CP_1 fini della determinazione della prestazione collegata al reddito. Pertanto, l' solo a seguito della CP_1 presentazione della dichiarazione dei redditi anno 2017, avvenuta nell'anno 2018 (in data 12/10/2018
e dal quale è risultato il possesso di redditi da terreni e fabbricati per euro 1.975,00), ha proceduto alla rideterminazione del trattamento in godimento, con previsione di un indebito per gli anni 2017,
2018 e 2019, comunicato tempestivamente con lettera del 24.10.2019, notificata il 11.12.2019.
Da ciò ne discende il rigetto della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede: rigetta la domanda;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' che liquida in complessivi CP_1
€ 894,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.
Aversa, 16.10.2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 15.10.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3085/2024 R.G. LAVORO
TRA
, nato a [...] il [...] C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Pier Paolo Zambardino e Florida Iervolino, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F. n. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'Avv. Antonio Brancaccio
RESISTENTE
OGGETTO: indebito previdenza
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07/03/2024 il ricorrente indicato in epigrafe, ha dedotto che con comunicazione elaborata il 24/08/2023 l' di Giugliano, lo aveva informato dell'esistenza di un CP_1 debito pensionistico pari ad € 2.427,80 e con la seguente motivazione: "è stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge", per il periodo dal 01/03/2017 al 30/11/2019 sulla pensione cat. VOCOM n. 36911021 e con l'avvertenza che l'importo sarebbe stato recuperato in 42 rate mensili "a partire dalla prima data utile"; che il cedolino relativo al mese di ottobre/23 riportava un "recupero crediti" di € 79,99, mentre la mensilità di settembre dello stesso anno non recava alcuna trattenuta;
che l'avviso di addebito inviato nel 2023 traeva origine da una precedente comunicazione di rideterminazione della pensione operata il 24 ottobre 2019 per motivi reddituali, sul presupposto che il reddito coniugale percepito passava da € 5.439,95 nel 2017 ad € 10.342,00 nel 2018 ed €
11.610,00 nel 2019 e mai notificata;
che il provvedimento era carente di motivazione e che comunque le somme richieste erano irripetibili ai sensi dell'art. 52 della Legge n. 88/89 per assenza di dolo del pensionato;
che l' resistente era decaduto dalla possibilità di richiedere la prestazione laddove CP_1 per la verifica dei redditi degli anni 2017, 2018 e 2019 avrebbe dovuto operare i dovuti riscontri entro il 31/12/2020, mentre nessuna comunicazione era stata inviata prima della notifica della comunicazione di indebito;
di aver proposto ricorso amministrativo, rimasto senza esito.
Tanto premesso ha chiesto “in via principale, accertare e dichiarare - quale illegittimo l'indebito pari ad € 2.427,80 a carico del ricorrente ed ordinare all'Ente convenuto di revocare il provvedimento del
24 agosto 2023 n. 15350945; - in via parimenti principale, accertare e dichiarare - quale illegittimo l'indebito pari ad € 2.427,80 a carico del ricorrente ed ordinare all'Ente convenuto di rimborsare le trattenute operate sulla pensione cat. VOCOM n. 36911021”, con vittoria delle spese di lite.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Dall'esame della nota del 24.08.2023 risulta che l'indebito contestato è derivato dalla riscossione sulla pensione cat. VOCOM n. 36911021 per il periodo dal 01/03/2017 al 30/11/2019, di un pagamento non dovuto per un importo complessivo di euro 2.427,80 per i seguenti motivi: “È stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”.
Come è noto “In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore,
l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli, senza che assuma rilievo
l'inosservanza, da parte dell' dell'obbligo ex art. 13, comma 2, legge n. 412 del 1991, di CP_1 verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell'art.
13, comma 1, legge n. 412 del 1991, dei relativi fatti da parte dell'inte ressato”. Cass. S.U. n.
18046/2010, nonché Cass. n. 1228/2011, Cass. Sez. un. n.18046 del 4.8.2012. Pertanto, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, è a suo carico.
Con riguardo all'attribuzione delle maggiorazioni le fonti normative che regolano tale beneficio sono molteplici, ed in particolare l'art. 1 della legge 544/1988 integrato successivamente dall'articolo 70, comma 6 della legge 388/2000 e poi l'articolo 38, legge 448/2001 con cui il legislatore ha previsto un particolare incremento delle maggiorazioni (il cd. Incremento al milione) in favore dei soggetti cd. ultra 70enni.
L'art.1 della legge 544/1988 dispone che la maggiorazione sociale spetta, in presenza delle condizioni richieste, ai titolari di pensione “a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti;
della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere;
delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali;
delle forme esclusive
e sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria”. Le maggiorazioni sociali spettano, quindi al ricorrere dei requisiti, a tutti i titolari di pensione, diretta (vecchiaia, pensione anticipata, assegno ordinario di invalidità o pensione di inabilità) o ai superstiti, anche a prescindere dalla concessione dell'integrazione al trattamento minimo, a condizione che non siano superati determinati limiti di reddito.
Nella fattispecie in esame il ricorrente, a fronte delle specifiche allegazioni circa il possesso di redditi incidenti sulla misura della pensione negli anni dal 2017 al 2019, nulla ha specificamente contestato e comunque dalla documentazione depositata risulta che con atto di riliquidazione modello TE08 e richiesta di pagamento d'indebito del 24.10.2019, ritualmente comunicato in data 11.12.2019, l' CP_1 aveva rideterminato l'importo della pensione, a decorrere dal 1 marzo 2017, per motivi reddituali e sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2017; che dal ricalcolo era derivata la revoca della maggiorazione sociale e della maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge 448/2001, finanziaria 2002 (aumento al milione), per superamento del limite reddituale previsto per legge ai fini della percezione della prestazione.
Da ciò ne consegue che in assenza di specifica deduzione e prova della sussistenza dei requisiti di legge circa la spettanza della prestazione nella misura liquidata, comprensiva della maggiorazione sociale, deve ritenersi la natura indebita delle somme erogate.
In ordine poi all'invocata sanatoria occorre anzitutto rilevare che l'indebito previdenziale è disciplinato dalle seguenti disposizioni: a) l'art. 52 L. n. 86/1989 intitolato "Prestazioni indebite" che al comma 1 prevede che "Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione" ed al comma 2 che
"Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato...";
b) l'art. 13 L. n. 412/1991 (intitolato "Norme di interpretazione autentica") che ha testualmente disposto al 1° comma che: "Le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2 della L. 9 marzo 1989 n. 86, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dall'interessato. L'omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetizione delle somme indebitamente percepite" e al 2° comma che "L procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati CP_1 incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza" .
Secondo il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione n. 18551 del
26.07.2017) “La L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, al comma 2, dispone che l' procede CP_1 annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza. Non viene quindi richiamata a tale proposito (ratei corrisposti in eccesso rispetto al reddito) la necessità che le somme siano corrisposte "in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato" come avviene per l'eccezione alla ripetibilità prevista dalla L. n. 88 del 1989, art. 52, comma 2, ivi autenticamente interpretato, ma, alla luce del principio enunciato con la sentenza della Corte Costituzionale n.
166/96 (che ha ritenuto costituire principio direttivo del sistema dell'indebito previdenziale quello secondo il quale la ripetibilità cessa laddove l'ente previdenziale abbia continuato il pagamento dell'integrazione al minimo pur avendo la disponibilità delle informazioni necessarie per
l'accertamento del reddito del pensionato) il termine indicato al citato comma 2 viene assunto come riferimento per stabilire i limiti entro cui può essere consentito il recupero delle somme indebitamente erogate anche a causa della mancata o erronea valutazione di redditi di cui l' ha avuto CP_1 conoscenza successivamente al provvedimento di liquidazione o riliquidazione. Se in conseguenza della verifica annuale della situazione reddituale venga accertato un indebito pensionistico, l' CP_1 deve notificare, entro l'anno successivo a quello nel quale è stata resa la dichiarazione reddituale,
l'indebita erogazione delle somme non spettanti nei periodi ai quali si riferisce la dichiarazione reddituale. Qualora la notifica dell'indebito non sia effettuata nel termine di cui sopra, le somme erogate indebitamente non sono ripetibili. Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito in L. 4 aprile 2012, n. 35, all'art. 16, comma 8, ha mitigato la rigidità della scadenza annuale mediante l'inserimento di un comma 2 bis all'art. 13,
a mente del quale: "Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le fattispecie e i termini entro i quali, su proposta del Presidente dell' motivata da obiettive ragioni di carattere organizzativo e CP_1 funzionale anche relative alla tempistica di acquisizione delle necessarie informazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria, il termine del recupero di cui al comma 2 è prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a quello della verifica".
Occorre poi ribadire (richiamando Cass. 24/01/2012 n. 953) che la materia relativa all'onere di comunicazione dei dati reddituali incidenti sul diritto a sulla misura delle prestazioni previdenziali ed assistenziali, è stata più volte di recente modificata dal legislatore (si tratta delle disposizioni di cui al D.L. n. 207 del 2008, art. 35, comma 8, convertito in L. n. 14 del 2009, i cui commi 11, 12 e 13 sono stati poi abrogati dal primo gennaio 2010 dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito in L. n. 102 del 2009; la materia è stata ancora parzialmente modificata dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, comma
6, convertito in L. n. 122 del 2010). E però sempre rimasto in vigore, nonostante i mutamenti delle modalità di comunicazioni reddituali, l'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica e di CP_1 provvedere al recupero, entro l'anno successivo, di quanto pagato in eccedenza. A fronte della comunicazione fatta dal pensionato si impongono complessi oneri di calcolo a carico dell' , per CP_1 accertare se effettivamente l'eccedenza si sia verificata ed in quale misura, perché solo all'esito di queste operazioni il recupero è consentito e reso possibile.
E' sulla base di tali considerazioni che la Suprema Corte, nel richiamato arresto n. 953 del 2012, ha affermato che l'obbligo di effettuare la procedura di verifica scatti solo in presenza di dati reddituali certi, con riferimento al periodo temporale preso in esame.
Ciò posto, con riferimento alla verifica dei redditi da parte dell' deve tenersi conto delle novità CP_1 normative introdotte con la legge 122/2010 che prevede che nel valutare i redditi rilevanti ai fini del riconoscimento del diritto e della misura delle prestazioni collegate al reddito già in pagamento, si deve tener conto relativamente ai redditi di pensione di quelli conseguiti nello stesso anno, mentre relativamente ai redditi diversi da quelli di pensione di quelli conseguiti nell'anno precedente. Pertanto, venendo alla fattispecie in esame, si osserva che la ripetibilità delle somme è giustificata dal comportamento del ricorrente che ha omesso di comunicare tempestivamente la reale situazione reddituale del proprio nucleo familiare per gli anni in questione. Invero il ricorrente non ha dedotto e provato di aver comunicato all' i redditi effettivamente percepiti negli anni dal 2017 al 2019, ai CP_1 fini della determinazione della prestazione collegata al reddito. Pertanto, l' solo a seguito della CP_1 presentazione della dichiarazione dei redditi anno 2017, avvenuta nell'anno 2018 (in data 12/10/2018
e dal quale è risultato il possesso di redditi da terreni e fabbricati per euro 1.975,00), ha proceduto alla rideterminazione del trattamento in godimento, con previsione di un indebito per gli anni 2017,
2018 e 2019, comunicato tempestivamente con lettera del 24.10.2019, notificata il 11.12.2019.
Da ciò ne discende il rigetto della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede: rigetta la domanda;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' che liquida in complessivi CP_1
€ 894,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.
Aversa, 16.10.2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Paesano