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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 27/02/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 69/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Venezia in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Ivana
Morandin, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 70 comma 7 CCII, nel procedimento iscritto
DA
(C.F. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv.
Vittoria Romaniello
debitore ricorrente
Visto il ricorso per l'apertura di una procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e segg. CCII, depositato da in data 7.05.2024; Parte_1
visto il decreto di apertura della procedura ex art. 70 commi 1 e 4 CCII del 11.06.2024; vista la relazione dell'OCC ex art. 70 comma 6 CCII del 12.07.2024, nella quale si dà atto delle osservazioni presentate in data 8.07.2024 da NA , secondo cui il CP_1
ricorrente: non avrebbe dimostrato di aver assunto le obbligazioni con la ragionevole prospettiva di poterle adempiere e, comunque, di non aver colposamente determinato il sovraindebitamento, per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie
1 capacità patrimoniali, né avrebbe dimostrato fatti sopravvenuti imprevedibili tali da giustificare l'ammissione alla procedura;
avrebbe, inoltre, proposto un piano inferiore alle proprie effettive capacità patrimoniali, senza fornire garanzie ai creditori e prevedendo una soddisfazione dei creditori in misura del tutto irrisoria;
ritenuta l'inammissibilità delle osservazioni del creditore in quanto Controparte_2
trasmesse all'OCC dopo la scadenza del termine di venti giorni previsto ex lege ed indicato altresì nel decreto di data 11.06.2024, peraltro documentalmente inviato in data 12.06.2024; ritenuta, in ogni caso, l'infondatezza delle predette osservazioni, tenuto conto che, in base a quanto accertato dal Gestore, all'epoca della concessione del prestito con cessione del quinto il Sig. non possedeva i requisiti richiesti dal merito creditizio, per cui è Parte_1
ragionevole ritenere che il creditore si sia limitato a far compilare un foglio prestampato su carta intestata della finanziaria stessa (ALL. 5), facendosi autorizzare ad estinguere i precedenti impegni presi dal Sig. e gravanti sul cedolino pensione, operazione Pt_1
necessaria al fine di erogare una nuova cessione, senza compiere alcuna valutazione sul merito creditizio;
ritenuto, peraltro, che neppure si ravvisa la non convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, posto che il ricorrente – unico percettore di reddito nel nucleo familiare - non ha proprietà immobiliari, vive in un appartamento messo a disposizione dal
Comune di Venezia e possiede un'autovettura Fiat Qubo, acquistata nel 2013 ed in proprietà al 50% con la moglie, la cui eventuale collocazione sul mercato non offre sufficienti garanzie in termini di ritorno economico;
ritenute quindi l'ammissibilità e la fattibilità del piano così come originariamente proposto dal ricorrente;
visto l'art. 70 comma 7 CCII;
P. Q. M.
omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da Pt_1
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente in
[...] C.F._1
Venezia in via Del Lavoratore (Marghera) n.30; dichiara chiusa la procedura;
2 dispone che la presente sentenza sia trascritta, ove necessario, negli appositi registri e comunicata a tutti i creditori, a cura dell'OCC; dispone che la presente sentenza sia pubblicata entro due giorni nell'apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia.
Venezia, 11.02.2025
Il Giudice
Dott. Ivana Morandin
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Venezia in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Ivana
Morandin, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 70 comma 7 CCII, nel procedimento iscritto
DA
(C.F. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv.
Vittoria Romaniello
debitore ricorrente
Visto il ricorso per l'apertura di una procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e segg. CCII, depositato da in data 7.05.2024; Parte_1
visto il decreto di apertura della procedura ex art. 70 commi 1 e 4 CCII del 11.06.2024; vista la relazione dell'OCC ex art. 70 comma 6 CCII del 12.07.2024, nella quale si dà atto delle osservazioni presentate in data 8.07.2024 da NA , secondo cui il CP_1
ricorrente: non avrebbe dimostrato di aver assunto le obbligazioni con la ragionevole prospettiva di poterle adempiere e, comunque, di non aver colposamente determinato il sovraindebitamento, per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie
1 capacità patrimoniali, né avrebbe dimostrato fatti sopravvenuti imprevedibili tali da giustificare l'ammissione alla procedura;
avrebbe, inoltre, proposto un piano inferiore alle proprie effettive capacità patrimoniali, senza fornire garanzie ai creditori e prevedendo una soddisfazione dei creditori in misura del tutto irrisoria;
ritenuta l'inammissibilità delle osservazioni del creditore in quanto Controparte_2
trasmesse all'OCC dopo la scadenza del termine di venti giorni previsto ex lege ed indicato altresì nel decreto di data 11.06.2024, peraltro documentalmente inviato in data 12.06.2024; ritenuta, in ogni caso, l'infondatezza delle predette osservazioni, tenuto conto che, in base a quanto accertato dal Gestore, all'epoca della concessione del prestito con cessione del quinto il Sig. non possedeva i requisiti richiesti dal merito creditizio, per cui è Parte_1
ragionevole ritenere che il creditore si sia limitato a far compilare un foglio prestampato su carta intestata della finanziaria stessa (ALL. 5), facendosi autorizzare ad estinguere i precedenti impegni presi dal Sig. e gravanti sul cedolino pensione, operazione Pt_1
necessaria al fine di erogare una nuova cessione, senza compiere alcuna valutazione sul merito creditizio;
ritenuto, peraltro, che neppure si ravvisa la non convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, posto che il ricorrente – unico percettore di reddito nel nucleo familiare - non ha proprietà immobiliari, vive in un appartamento messo a disposizione dal
Comune di Venezia e possiede un'autovettura Fiat Qubo, acquistata nel 2013 ed in proprietà al 50% con la moglie, la cui eventuale collocazione sul mercato non offre sufficienti garanzie in termini di ritorno economico;
ritenute quindi l'ammissibilità e la fattibilità del piano così come originariamente proposto dal ricorrente;
visto l'art. 70 comma 7 CCII;
P. Q. M.
omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da Pt_1
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente in
[...] C.F._1
Venezia in via Del Lavoratore (Marghera) n.30; dichiara chiusa la procedura;
2 dispone che la presente sentenza sia trascritta, ove necessario, negli appositi registri e comunicata a tutti i creditori, a cura dell'OCC; dispone che la presente sentenza sia pubblicata entro due giorni nell'apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia.
Venezia, 11.02.2025
Il Giudice
Dott. Ivana Morandin
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