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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/03/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
n. rg. 8070/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8070 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
nata a [...] il [...] C.F. rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. GARGANESE CLAUDIA presso il quale elettivamente domicilia
E
nato a [...] il [...] C.F. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. TOMMASO MUSELLA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03/05/2024 e – premesso di Parte_1 Controparte_1
aver contratto matrimonio in NAPOLI il 06/05/2002 e che dalla loro unione sono nati i figli Per_1
Per_ (04.07.2004), (27.05.2006) e (27.09.2011) – esponevano: Per_3
che la figlia ha conseguito il diploma nel luglio del 2023 ed è in cerca di lavoro, Per_1
Per_ che la figlia è diventata madre nel dicembre del 2023 ed ha costituito un proprio nucleo familiare e che il minore è affetto da lieve invalidità. Per_3 Rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc.
All'udienza del 02.01.2025 comparivano le parti le quali, ribadendo la volontà di separarsi, integravano gli accordi di cui al ricorso cosi come di seguito specificati. Previa acquisizione del parere del Pm, il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
1) l'unità immobiliare adibita a domicilio coniugale, sita in Napoli alla Via V Plebiscito a Piscinola
n. 26, verrà abitata dalla SI.ra e dai figli e;
Parte_1 Per_1 Persona_4
2) il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre;
quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il SI. potrà Controparte_1 vedere e tenere con sé il figlio minore due weekend al mese alternati dal pomeriggio del venerdì sino alla domenica sera alle ore 20:00 ed un pomeriggio alla settimana in un giorno da concordarsi anche
a mezzo comunicazione telefonica e/o di messaggistica dalle ore 15.00 alle ore 20.00, in rapporto alle esigenze scolastiche del minore;
durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé il figlio ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre ovvero dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni il minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive il figlio minori trascorrerà con il padre almeno due settimane consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno di compleanno del figlio minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
3) la SI.ra rinuncia al suo mantenimento e, pertanto, il SI. non Parte_1 Controparte_1 assumerà alcun onere verso il separando coniuge;
4) il sig. si impegna a versare alla sig.ra , a titolo di mantenimento Controparte_1 Parte_1 dei figli e , la somma complessiva mensile di € 500,00 entro e non oltre il Per_1 Persona_4 giorno 30 di ogni mese oltre gli adeguamenti ISTAT come per legge, suddivisi in € 200,00 per
ed € 300,00 per Per_1 Per_3
5) le spese straordinarie che si renderanno necessarie per l'educazione, la crescita e la salute dei figli minori (libri scolastici ed altri strumenti di studio;
attività didattiche individuali pomeridiane a titolo oneroso;
apparecchi per la salute;
attività ludico sportive;
spese e visite mediche specialistiche non coperte dal SSN) sono poste a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% e saranno preventivamente concordate con esonero dell'onere di documentazione per il coniuge che le anticipa;
6) l'assegno unico per sarà percepito nella misura del 50% da entrambi i genitori;
Per_3
7) i coniugi danno atto di aver già provveduto alla divisione dei beni mobili contenuti nella casa coniugale e il SI. ha prelevato i suoi oggetti ed effetti personali;
Controparte_1
8) i coniugi SIg.ri e si impegnano sin d'ora a comunicarsi le Parte_1 Controparte_1 rispettive variazioni di residenza e domicilio.
9) I coniugi si concedono sin da ora il reciproco consenso per il rilascio del passaporto, con l'obbligo anche per brevi viaggi all'estero- di darsi comunicazione della nazione dove ognuno di essi si recherà”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
(atto n.19, parte I, S., reg. Atti Matrimonio anno 2002);
[...]
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese. Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 10/01/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino