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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 27/03/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 5466 / 2023 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La TT.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 6.3.25 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. MUROLO MARCELLO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
rapp e dif dall'Avv DI MAURO RAFFAELLA Controparte_1
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 04/12/2023 parte ricorrente ha evidenziato di esser stato dipendente del
Comune Convenuto dal 1 novembre 2019 al 31 gennaio 2021, di esser stato inquadrato con profilo di
Istruttore Direttivo di Vigilanza (livello economico D 1) e di essere stato nominato con decreto del Sindaco di n° 12 del 28/1/2020 Responsabile dell'Area di Polizia Municipale < Controparte_1 impedimento del Responsabile>> sig. ; evidenziava che in seguito al collocamento in Persona_1 quiescenza del TT. , il Comune di aveva approvato una convenzione con il Per_1 Controparte_1
Comune di Roccapiemonte per l'utilizzo a “scavalco condiviso” del TT. per 18 ore Parte_2 settimanali per lo svolgimento delle funzioni di Comandante della Polizia Locale/Responsabile dell'Area
Polizia Municipale e deduceva di aver diritto per il periodo compreso tra il 1 agosto 2020 (data di efficacia della convenzione per l'utilizzo del TT. ed il 31 gennaio 2021 (data in cui era transitato presso Pt_2 altra amministrazione) all'indennità di posizione per la quota oraria non coperta dallo scavalco condiviso che aveva interessato il TT. (ovvero per 18 ore settimanali) domandando per la suddetta causale Pt_2
l'importo di euro 4.743,36; evidenziava inoltre di non aver ricevuto, per il suddetto periodo, neanche la retribuzione di risultato e domandava a titolo risarcitorio da perdita di chance l'importo di euro 1.087,49 per il periodo agosto- dicembre 2020 e di euro 219,98 per il mese di gennaio 2021 quantificando gli importi a suo avviso spettanti tenendo conto dell'indennità di risultato corrisposta nei suddetti periodi al TT.
sosteneva inoltre che l'assegnazione delle funzioni di responsabile dell'Area Polizia Municipale al Pt_2 TT. aveva violato le regole della buona fede e della correttezza in quanto l'amministrazione non Pt_2 aveva posto in essere procedure comparative e non aveva comunque esplicitato le ragioni per le quali aveva ritenuto di conferire l'incarico ad un soggetto estraneo all'amministrazione stessa e deduceva inoltre che, qualora una procedura comparativa fosse stata posta in essere, la scelta sarebbe ricaduta su lui considerando la professionalità ed i titoli posseduti (e che l'amministrazione non poteva non conoscere in quanto erano stati indicati nel curriculum allegato alla domanda finalizzata alla costituzione del rapporto di lavoro); sosteneva pertanto di aver diritto al risarcimento della lesione del proprio interesse legittimo alla partecipazione ad una procedura selettiva che quantificava in misura pari all'importo che avrebbe percepito a titolo di retribuzione di posizione e di risultato qualora l'incarico di posizione organizzativa gli fosse stato attribuito che quantificava in euro 9.487,07; evidenziava infine che l'incarico temporaneo conferito al TT -previsto inizialmente sino al 31.12.2020- era stato prorogato diverse volte e che Pt_2 per tale ragione aveva visto frustrate le sue legittime aspettative di crescita professionale ed aveva deciso di trasferirsi presso altra amministrazione -così perdendo la professionalità acquisita ed il patrimonio di conoscenze accumulato in oltre 18 anni di lavoro- domandando l'importo di euro 57.232,08 a titolo di risarcimento per danno alla professionalità e al suo naturale sviluppo;
instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la parte convenuta per contestare la domanda e chiederne il rigetto;
concessi termini per note la causa veniva trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ed è stata decisa oggi in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La retribuzione di posizione organizzativa costituisce un trattamento accessorio collegato al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione;
giurisprudenza costante ritiene che lo svolgimento di fatto di mansioni dirigenziali, anche in virtù dell'art 36 della Costituzione e dell'esigenza di assicurare al lavoratore una retribuzione proporzionata al lavoro prestato, fa sorgere il diritto al corrispondente trattamento economico;
è stato però anche ritenuto che un provvedimento di affidamento di incarico di funzione può non essere sufficiente al fine del riconoscimento delle conseguenti indennità qualora il dipendente non dimostri anche l'effettivo svolgimento di mansioni e attività collegate al superiore livello di responsabilità (cfr. in particolare Cass Civ 9328 2007);
Il Dott. , con decreto sindacale n. 12 del 28.01.2020 , veniva nominato Sostituto Responsabile Parte_1 dell'Area di Polizia Municipale, in caso di assenza e/o impedimento del Responsabile, “al fine di non interrompere le attività di servizio e di garantire il corretto ed efficiente funzionamento in assenza e/o impedimento del Responsabile dell'Area”; nel decreto di nomina veniva precisato che l'incarico comportava ed implicava …”esclusività delle funzioni aventi rilevanza esterna previste dall'art 107 del Dlgs 267/2000 ed il raggiungimento degli obiettivi “individuati e comunicati con successivo atto”;
Con riferimento al trattamento accessorio veniva disposto che la retribuzione di risultato sarebbe stata erogata nel rispetto dell'art 15 del CCNL 21.5.2018 subordinatamente alla verifica effettuata dal Nucleo di valutazione del pieno raggiungimento degli obiettivi assegnati;
Il regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del prevede, Controparte_1 all'art 7 che gli incarichi di posizione organizzativa vadano conferiti dal sindaco con atto scritto e motivato e che venga altresì individuata la figura del sostituto nell'ipotesi di impedimento temporaneo e/o assenza superiore a trenta giorni;
l'art 9 rubricato “sostituzioni dei responsabili di area e servizio omogeneo dispone inoltre che “ ..In caso di assenza per una durata superiore a trenta giorni e non dovuta a ferie e fatti salvi i casi in cui la legge o il CCNL provvede diversamente viene sospesa la retribuzione di posizione del responsabile assente ed assegnata al sostituto” e che, nell'ipotesi di conservazione dell'indennità di posizione in capo al responsabile, al sostituto possa essere comunque riconosciuta la retribuzione di risultato;
La normativa regolamentare applicabile alla fattispecie prevede pertanto, in modo espresso, che l'indennità di posizione possa essere riconosciuta al sostituto soltanto quando il titolare della posizione organizzativa si assenti per periodi superiori a 30 giorni (ad esclusione delle ferie e dei casi in cui la legge o il CCNL prevedano diversamente) e che quella di risultato possa essergli riconosciuta anche quando non sussista in diritto alla retribuzione di posizione sempre che gli siano stato assegnati obiettivi specifici poi valutati da parte del Nucleo di valutazione;
Nella fattispecie il TT , che riceveva un mero incarico di sostituzione “nelle ipotesi di assenza o Pt_1 impedimento” del titolare, non ha dimostrato di aver effettivamente svolto le attività collegate alla posizione organizzativa (prevista soltanto in sostituzione) omettendo qualsivoglia allegazione in proposito e limitandosi a dedurre di aver diritto al compenso accessorio in quanto al TT era stata affidata la Pt_2 posizione organizzativa soltanto per 18 ore;
Dalla documentazione esibita dal convenuto -che non è stata oggetto di alcuna specifica CP_1 contestazione da parte del ricorrente cfr verbali di causa- risulta che tutte le determinazioni, le proposte agli organi collegiali e le ordinanze in materia di viabilità del periodo 1 agosto 2020 31 gennaio 2021 sono state aTTate e firmate dal Responsabile p.t. TT che, nel suddetto periodo, lo stesso Parte_2 non è mai stato assente né ha mai formalizzato impedimenti;
Considerato pertanto che tutti gli atti aventi rilevanza esterna (che competono al titolare della posizione organizzativa) sono stati compiti dal TT a nulla rileva che lo stesso abbia ricevuto incarico per Pt_2 sole 18 ore settimanali non avendo il ricorrente dimostrato a sua volta di aver effettivamente svolto un incarico di posizione organizzativa per le residue 18 ore o in sostituzione;
CP_ Va ancora osservato che tanto il quanto il regolamento comunale consentono al Sindaco di affidare, nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e nei limiti delle risorse di bilancio e delle previsioni statutarie e regolamentari, incarichi dirigenziali “a scavalco” a dipendenti di altre amministrazioni e che, nella fattispecie, la scelta del di affidare l'incarico di Responsabile dell'Area Polizia Controparte_1
Municipale al TT per 18 ore, in via temporanea, neanche appare aver leso, in concreto, legittime Pt_2 aspettative del ricorrente anche perché non risulta che il ricorrente, qualora fosse stata esperita una procedura comparativa, avrebbe ottenuto la posizione organizzativa;
Sul punto si evidenzia che, tenendo conto dei criteri generali previsti dal regolamento comunale per l'affidamento delle posizioni organizzative (art 7 regolamento) ed analogicamente di quelli previsti per la valutazione dei titoli nel caso di espletamento di procedure concorsuali (cfr art 96 e ss) appare del tutto improbabile che il ricorrente avrebbe potuto ottenere l'incarico di posizione organizzativa in quanto i requisiti professionali e le esperienze di lavoro pregresse del TT -quali risultano dal curriculum Pt_2 allegato in giudizio- erano assai più significative di quelle del TT considerando che il primo, sin Pt_1 dall'anno 2005, aveva ricoperto incarichi “dirigenziali” mentre il secondo aveva ricoperto incarico di responsabile di settore soltanto dal 25.5.2016 al 25.4.2019; d'altro canto neanche risulta che il Comune di fosse a conoscenza di questa specifica esperienza pregressa del TT che non Controparte_1 Pt_1 veniva indicata nel suo curriculum vitae (di cui l'amministrazione era in possesso) ed è stata evidenziata soltanto con il ricorso introduttivo di lite a cui è stato allegato attestato di servizio (difatti richiesto dopo la cessazione del rapporto di lavoro con l'amministrazione convenuta ovvero in data 4.7.22 cfr prod ricorrente)
Considerato pertanto che l'affidamento della posizione organizzativa al TT non appare aver leso Pt_2 legittime aspettative del ricorrente e che il ricorrente sceglieva di transitare presso altra amministrazione dopo soli 7 mesi dall'affidamento dell'incarico al TT. rilevata inoltre la brevità del rapporto di Pt_2 lavoro intercorso tra le parti (dal 1 novembre 2019 al 31 gennaio 2021) la domanda va respinta anche nella parte in cui è stato richiesto il risarcimento del danno patito per “perdita di professionalità” in quanto la scelta del TT di transitare presso altra amministrazione appare legata a ragioni personali e non Pt_1 dipendenti da fatto dell'amministrazione convenuta;
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti considerando in ogni caso la particolarità della questione trattata
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 5466 /2023
Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti
Nocera Inferiore 25/03/2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La TT.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 6.3.25 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. MUROLO MARCELLO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
rapp e dif dall'Avv DI MAURO RAFFAELLA Controparte_1
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 04/12/2023 parte ricorrente ha evidenziato di esser stato dipendente del
Comune Convenuto dal 1 novembre 2019 al 31 gennaio 2021, di esser stato inquadrato con profilo di
Istruttore Direttivo di Vigilanza (livello economico D 1) e di essere stato nominato con decreto del Sindaco di n° 12 del 28/1/2020 Responsabile dell'Area di Polizia Municipale < Controparte_1 impedimento del Responsabile>> sig. ; evidenziava che in seguito al collocamento in Persona_1 quiescenza del TT. , il Comune di aveva approvato una convenzione con il Per_1 Controparte_1
Comune di Roccapiemonte per l'utilizzo a “scavalco condiviso” del TT. per 18 ore Parte_2 settimanali per lo svolgimento delle funzioni di Comandante della Polizia Locale/Responsabile dell'Area
Polizia Municipale e deduceva di aver diritto per il periodo compreso tra il 1 agosto 2020 (data di efficacia della convenzione per l'utilizzo del TT. ed il 31 gennaio 2021 (data in cui era transitato presso Pt_2 altra amministrazione) all'indennità di posizione per la quota oraria non coperta dallo scavalco condiviso che aveva interessato il TT. (ovvero per 18 ore settimanali) domandando per la suddetta causale Pt_2
l'importo di euro 4.743,36; evidenziava inoltre di non aver ricevuto, per il suddetto periodo, neanche la retribuzione di risultato e domandava a titolo risarcitorio da perdita di chance l'importo di euro 1.087,49 per il periodo agosto- dicembre 2020 e di euro 219,98 per il mese di gennaio 2021 quantificando gli importi a suo avviso spettanti tenendo conto dell'indennità di risultato corrisposta nei suddetti periodi al TT.
sosteneva inoltre che l'assegnazione delle funzioni di responsabile dell'Area Polizia Municipale al Pt_2 TT. aveva violato le regole della buona fede e della correttezza in quanto l'amministrazione non Pt_2 aveva posto in essere procedure comparative e non aveva comunque esplicitato le ragioni per le quali aveva ritenuto di conferire l'incarico ad un soggetto estraneo all'amministrazione stessa e deduceva inoltre che, qualora una procedura comparativa fosse stata posta in essere, la scelta sarebbe ricaduta su lui considerando la professionalità ed i titoli posseduti (e che l'amministrazione non poteva non conoscere in quanto erano stati indicati nel curriculum allegato alla domanda finalizzata alla costituzione del rapporto di lavoro); sosteneva pertanto di aver diritto al risarcimento della lesione del proprio interesse legittimo alla partecipazione ad una procedura selettiva che quantificava in misura pari all'importo che avrebbe percepito a titolo di retribuzione di posizione e di risultato qualora l'incarico di posizione organizzativa gli fosse stato attribuito che quantificava in euro 9.487,07; evidenziava infine che l'incarico temporaneo conferito al TT -previsto inizialmente sino al 31.12.2020- era stato prorogato diverse volte e che Pt_2 per tale ragione aveva visto frustrate le sue legittime aspettative di crescita professionale ed aveva deciso di trasferirsi presso altra amministrazione -così perdendo la professionalità acquisita ed il patrimonio di conoscenze accumulato in oltre 18 anni di lavoro- domandando l'importo di euro 57.232,08 a titolo di risarcimento per danno alla professionalità e al suo naturale sviluppo;
instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la parte convenuta per contestare la domanda e chiederne il rigetto;
concessi termini per note la causa veniva trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ed è stata decisa oggi in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La retribuzione di posizione organizzativa costituisce un trattamento accessorio collegato al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione;
giurisprudenza costante ritiene che lo svolgimento di fatto di mansioni dirigenziali, anche in virtù dell'art 36 della Costituzione e dell'esigenza di assicurare al lavoratore una retribuzione proporzionata al lavoro prestato, fa sorgere il diritto al corrispondente trattamento economico;
è stato però anche ritenuto che un provvedimento di affidamento di incarico di funzione può non essere sufficiente al fine del riconoscimento delle conseguenti indennità qualora il dipendente non dimostri anche l'effettivo svolgimento di mansioni e attività collegate al superiore livello di responsabilità (cfr. in particolare Cass Civ 9328 2007);
Il Dott. , con decreto sindacale n. 12 del 28.01.2020 , veniva nominato Sostituto Responsabile Parte_1 dell'Area di Polizia Municipale, in caso di assenza e/o impedimento del Responsabile, “al fine di non interrompere le attività di servizio e di garantire il corretto ed efficiente funzionamento in assenza e/o impedimento del Responsabile dell'Area”; nel decreto di nomina veniva precisato che l'incarico comportava ed implicava …”esclusività delle funzioni aventi rilevanza esterna previste dall'art 107 del Dlgs 267/2000 ed il raggiungimento degli obiettivi “individuati e comunicati con successivo atto”;
Con riferimento al trattamento accessorio veniva disposto che la retribuzione di risultato sarebbe stata erogata nel rispetto dell'art 15 del CCNL 21.5.2018 subordinatamente alla verifica effettuata dal Nucleo di valutazione del pieno raggiungimento degli obiettivi assegnati;
Il regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del prevede, Controparte_1 all'art 7 che gli incarichi di posizione organizzativa vadano conferiti dal sindaco con atto scritto e motivato e che venga altresì individuata la figura del sostituto nell'ipotesi di impedimento temporaneo e/o assenza superiore a trenta giorni;
l'art 9 rubricato “sostituzioni dei responsabili di area e servizio omogeneo dispone inoltre che “ ..In caso di assenza per una durata superiore a trenta giorni e non dovuta a ferie e fatti salvi i casi in cui la legge o il CCNL provvede diversamente viene sospesa la retribuzione di posizione del responsabile assente ed assegnata al sostituto” e che, nell'ipotesi di conservazione dell'indennità di posizione in capo al responsabile, al sostituto possa essere comunque riconosciuta la retribuzione di risultato;
La normativa regolamentare applicabile alla fattispecie prevede pertanto, in modo espresso, che l'indennità di posizione possa essere riconosciuta al sostituto soltanto quando il titolare della posizione organizzativa si assenti per periodi superiori a 30 giorni (ad esclusione delle ferie e dei casi in cui la legge o il CCNL prevedano diversamente) e che quella di risultato possa essergli riconosciuta anche quando non sussista in diritto alla retribuzione di posizione sempre che gli siano stato assegnati obiettivi specifici poi valutati da parte del Nucleo di valutazione;
Nella fattispecie il TT , che riceveva un mero incarico di sostituzione “nelle ipotesi di assenza o Pt_1 impedimento” del titolare, non ha dimostrato di aver effettivamente svolto le attività collegate alla posizione organizzativa (prevista soltanto in sostituzione) omettendo qualsivoglia allegazione in proposito e limitandosi a dedurre di aver diritto al compenso accessorio in quanto al TT era stata affidata la Pt_2 posizione organizzativa soltanto per 18 ore;
Dalla documentazione esibita dal convenuto -che non è stata oggetto di alcuna specifica CP_1 contestazione da parte del ricorrente cfr verbali di causa- risulta che tutte le determinazioni, le proposte agli organi collegiali e le ordinanze in materia di viabilità del periodo 1 agosto 2020 31 gennaio 2021 sono state aTTate e firmate dal Responsabile p.t. TT che, nel suddetto periodo, lo stesso Parte_2 non è mai stato assente né ha mai formalizzato impedimenti;
Considerato pertanto che tutti gli atti aventi rilevanza esterna (che competono al titolare della posizione organizzativa) sono stati compiti dal TT a nulla rileva che lo stesso abbia ricevuto incarico per Pt_2 sole 18 ore settimanali non avendo il ricorrente dimostrato a sua volta di aver effettivamente svolto un incarico di posizione organizzativa per le residue 18 ore o in sostituzione;
CP_ Va ancora osservato che tanto il quanto il regolamento comunale consentono al Sindaco di affidare, nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e nei limiti delle risorse di bilancio e delle previsioni statutarie e regolamentari, incarichi dirigenziali “a scavalco” a dipendenti di altre amministrazioni e che, nella fattispecie, la scelta del di affidare l'incarico di Responsabile dell'Area Polizia Controparte_1
Municipale al TT per 18 ore, in via temporanea, neanche appare aver leso, in concreto, legittime Pt_2 aspettative del ricorrente anche perché non risulta che il ricorrente, qualora fosse stata esperita una procedura comparativa, avrebbe ottenuto la posizione organizzativa;
Sul punto si evidenzia che, tenendo conto dei criteri generali previsti dal regolamento comunale per l'affidamento delle posizioni organizzative (art 7 regolamento) ed analogicamente di quelli previsti per la valutazione dei titoli nel caso di espletamento di procedure concorsuali (cfr art 96 e ss) appare del tutto improbabile che il ricorrente avrebbe potuto ottenere l'incarico di posizione organizzativa in quanto i requisiti professionali e le esperienze di lavoro pregresse del TT -quali risultano dal curriculum Pt_2 allegato in giudizio- erano assai più significative di quelle del TT considerando che il primo, sin Pt_1 dall'anno 2005, aveva ricoperto incarichi “dirigenziali” mentre il secondo aveva ricoperto incarico di responsabile di settore soltanto dal 25.5.2016 al 25.4.2019; d'altro canto neanche risulta che il Comune di fosse a conoscenza di questa specifica esperienza pregressa del TT che non Controparte_1 Pt_1 veniva indicata nel suo curriculum vitae (di cui l'amministrazione era in possesso) ed è stata evidenziata soltanto con il ricorso introduttivo di lite a cui è stato allegato attestato di servizio (difatti richiesto dopo la cessazione del rapporto di lavoro con l'amministrazione convenuta ovvero in data 4.7.22 cfr prod ricorrente)
Considerato pertanto che l'affidamento della posizione organizzativa al TT non appare aver leso Pt_2 legittime aspettative del ricorrente e che il ricorrente sceglieva di transitare presso altra amministrazione dopo soli 7 mesi dall'affidamento dell'incarico al TT. rilevata inoltre la brevità del rapporto di Pt_2 lavoro intercorso tra le parti (dal 1 novembre 2019 al 31 gennaio 2021) la domanda va respinta anche nella parte in cui è stato richiesto il risarcimento del danno patito per “perdita di professionalità” in quanto la scelta del TT di transitare presso altra amministrazione appare legata a ragioni personali e non Pt_1 dipendenti da fatto dell'amministrazione convenuta;
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti considerando in ogni caso la particolarità della questione trattata
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 5466 /2023
Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti
Nocera Inferiore 25/03/2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale