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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. V, sentenza 18/02/2026, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 295/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CUTRONEO TI FRANCESCO IC, Presidente
CHINE' GINEVRA, Relatore
BERARDI ANTONIO MARIA, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2617/2024 depositato il 05/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2947/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 10 e pubblicata il 29/04/2024
Atti impositivi:
- INT PAGAMENTO n. 09420239001839490000 IRPEF-ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 187/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente notificato, Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 09420239001839490000 nonchè le cartelle di pagamento n.09420180021332692000, n.
09420190005589088000 tutte riferite a tributi erariali per l'importo complessivo (comprensivo di sanzioni ed interessi) pari ad € 64.993,24.
La Corte accoglieva il ricorso, attesa la contumacia del Concessionario, e condannava quest'ultimo al pagamento delle spese di lite quantificate in € 180,00 oltre accessori.
Avverso il solo capo della misura delle spese di lite- ritenute al di sotto dei limiti- interponeva appello il Ricorrente_1 .
Sicostituiva in appello ADER ed interponeva appello incidentale sul merito dell'accertamento, producendo nuovi documenti e chiedendo la riforma della sentenz, avendo provato la notifica degli atti presupposti a quello impugnato.
Non venivano depositate memorie e all'udienza del 13/2/2026 la causa veniva decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello incidentale di ADER è fondato.
In via preliminare va valutato se, alla luce della novella, è legittimo il deposito in appello della documentazione comprovante la notifica degli atti sottesi a quello impugnato.
Secondo il novellato art. 58 DLgs n.546/1992 (Nuove prove in appello). - 1. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
2. Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti, non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti impugnati.
3. Non è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 14 comma 6-bis». Dette modifiche sono in vigore per gli appelli notificati dal 5 gennaio 2024.
Nel caso di specie l'appello è stato notificato in data antecedente con conseguente ammissibilità della documentazione.
In ogni caso sul punto va richiamata la recente Sentenza n. 36 del 27 marzo 2025 della Corte costituzionale che, ha nel dichiarare incostituzionale la citata norma disposto in sintesi che il divieto di produrre nuovi documenti in appello non può essere applicato ai giudizi instaurati in secondo grado dal 5 gennaio 2024, cioè, dall'entrata in vigore del nuovo art. 58, ma solo ai giudizi d'appello il cui primo grado sia stato instaurato dopo il 5 gennaio 2024. Nel processo tributario (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2925 del 10/02/2010) è addirittura la costituzione in udienza, senza l'osservanza dei termini e dei modi indicati nell'art. 23 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, atteso che la sanzione processuale dell'inammissibilità non è prevista dalla norma e la sua applicazione impedirebbe alla parte, in violazione dell'art. 24 Cost., di partecipare alla discussione orale della causa all'udienza e di esercitare il diritto fondamentale alla difesa, confutando le ragioni della controparte e la ricorrenza delle norme da questa invocate;
-.“in tema di contenzioso tributario, la costituzione in giudizio della parte resistente deve avvenire, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs 31 dicembre 1992, n. 546, entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso, a pena di decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché, qualora tali difese non siano state concretamente esercitate, nessun altro pregiudizio può derivare al resistente, al quale va riconosciuto il diritto di negare i fatti costitutivi della pretesa attrice, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate, nonché di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del d.lgs. n. 546 del 1992; (cass.,
n.2585del30/01/2019).
Secondo la Suprema Corte, invero, :< in appello, posto dall'art. 57, comma secondo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, riguarda l'eccezione in senso tecnico, ossia lo strumento processuale con cui il contribuente, in qualità di convenuto in senso sostanziale, fa valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa o estintiva della pretesa fiscale, ma non limita la possibilità dell'Amministrazione di difendersi dalle contestazioni già dedotte in giudizio, perché le difese, le argomentazioni e le prospettazioni dirette a contestare la fondatezza di un'eccezione non costituiscono, a loro volta, eccezione in senso tecnico. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto contrastante con il disposto della citata norma la declaratoria di inammissibilità del motivo di appello con cui l'Ufficio, impugnando la sentenza di primo grado che aveva annullato una iscrizione ipotecaria per mancata notifica delle cartelle presupposte, aveva dedotto per la prima volta che tali cartelle non erano state regolarmente notificate, producendo la relativa documentazione)>>.
Orbene sulla base della normativa applicabile ratione temporis ADER ha depositato la prova della notifica delle cartelle n. 09420180021332692000 e n. 9420190005589088000 tutte ricevute in data 4.12.21. Non vi sono contestazioni sul punto.
La prova della notifica delle cartelle, sottese all'atto impugnato, determina,pertanto, la riforma della sentenza ed il rigetto dell'originario ricorso e, per l'effetto, il rigetto dell'appello del contribuente sulla misura delle spese di lite.
Le spese di lite vanno compensate per il doppio grado atteso il deposito fatto solo con l'appello, come sopra già rilevato.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello incidentale di AdER e, per l'effetto, rigetto quello principale. Compensa le spese del doppio grado.-
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CUTRONEO TI FRANCESCO IC, Presidente
CHINE' GINEVRA, Relatore
BERARDI ANTONIO MARIA, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2617/2024 depositato il 05/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2947/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 10 e pubblicata il 29/04/2024
Atti impositivi:
- INT PAGAMENTO n. 09420239001839490000 IRPEF-ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 187/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente notificato, Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 09420239001839490000 nonchè le cartelle di pagamento n.09420180021332692000, n.
09420190005589088000 tutte riferite a tributi erariali per l'importo complessivo (comprensivo di sanzioni ed interessi) pari ad € 64.993,24.
La Corte accoglieva il ricorso, attesa la contumacia del Concessionario, e condannava quest'ultimo al pagamento delle spese di lite quantificate in € 180,00 oltre accessori.
Avverso il solo capo della misura delle spese di lite- ritenute al di sotto dei limiti- interponeva appello il Ricorrente_1 .
Sicostituiva in appello ADER ed interponeva appello incidentale sul merito dell'accertamento, producendo nuovi documenti e chiedendo la riforma della sentenz, avendo provato la notifica degli atti presupposti a quello impugnato.
Non venivano depositate memorie e all'udienza del 13/2/2026 la causa veniva decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello incidentale di ADER è fondato.
In via preliminare va valutato se, alla luce della novella, è legittimo il deposito in appello della documentazione comprovante la notifica degli atti sottesi a quello impugnato.
Secondo il novellato art. 58 DLgs n.546/1992 (Nuove prove in appello). - 1. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
2. Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti, non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti impugnati.
3. Non è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 14 comma 6-bis». Dette modifiche sono in vigore per gli appelli notificati dal 5 gennaio 2024.
Nel caso di specie l'appello è stato notificato in data antecedente con conseguente ammissibilità della documentazione.
In ogni caso sul punto va richiamata la recente Sentenza n. 36 del 27 marzo 2025 della Corte costituzionale che, ha nel dichiarare incostituzionale la citata norma disposto in sintesi che il divieto di produrre nuovi documenti in appello non può essere applicato ai giudizi instaurati in secondo grado dal 5 gennaio 2024, cioè, dall'entrata in vigore del nuovo art. 58, ma solo ai giudizi d'appello il cui primo grado sia stato instaurato dopo il 5 gennaio 2024. Nel processo tributario (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2925 del 10/02/2010) è addirittura la costituzione in udienza, senza l'osservanza dei termini e dei modi indicati nell'art. 23 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, atteso che la sanzione processuale dell'inammissibilità non è prevista dalla norma e la sua applicazione impedirebbe alla parte, in violazione dell'art. 24 Cost., di partecipare alla discussione orale della causa all'udienza e di esercitare il diritto fondamentale alla difesa, confutando le ragioni della controparte e la ricorrenza delle norme da questa invocate;
-.“in tema di contenzioso tributario, la costituzione in giudizio della parte resistente deve avvenire, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs 31 dicembre 1992, n. 546, entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso, a pena di decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché, qualora tali difese non siano state concretamente esercitate, nessun altro pregiudizio può derivare al resistente, al quale va riconosciuto il diritto di negare i fatti costitutivi della pretesa attrice, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate, nonché di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del d.lgs. n. 546 del 1992; (cass.,
n.2585del30/01/2019).
Secondo la Suprema Corte, invero, :< in appello, posto dall'art. 57, comma secondo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, riguarda l'eccezione in senso tecnico, ossia lo strumento processuale con cui il contribuente, in qualità di convenuto in senso sostanziale, fa valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa o estintiva della pretesa fiscale, ma non limita la possibilità dell'Amministrazione di difendersi dalle contestazioni già dedotte in giudizio, perché le difese, le argomentazioni e le prospettazioni dirette a contestare la fondatezza di un'eccezione non costituiscono, a loro volta, eccezione in senso tecnico. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto contrastante con il disposto della citata norma la declaratoria di inammissibilità del motivo di appello con cui l'Ufficio, impugnando la sentenza di primo grado che aveva annullato una iscrizione ipotecaria per mancata notifica delle cartelle presupposte, aveva dedotto per la prima volta che tali cartelle non erano state regolarmente notificate, producendo la relativa documentazione)>>.
Orbene sulla base della normativa applicabile ratione temporis ADER ha depositato la prova della notifica delle cartelle n. 09420180021332692000 e n. 9420190005589088000 tutte ricevute in data 4.12.21. Non vi sono contestazioni sul punto.
La prova della notifica delle cartelle, sottese all'atto impugnato, determina,pertanto, la riforma della sentenza ed il rigetto dell'originario ricorso e, per l'effetto, il rigetto dell'appello del contribuente sulla misura delle spese di lite.
Le spese di lite vanno compensate per il doppio grado atteso il deposito fatto solo con l'appello, come sopra già rilevato.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello incidentale di AdER e, per l'effetto, rigetto quello principale. Compensa le spese del doppio grado.-