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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/11/2025, n. 6914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6914 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. Michele Cataldi Presidente rel.
- dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
- dott.ssa Matilde Carpinella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(artt. 352, comma 6, e 281 -sexies, co. 3, c.p.c.)
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5459 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, con l'Avv. Marco Porcelli Parte_1 C.F._1
) che la rappresenta e difende come da procura in atti CodiceFiscale_2
- APPELLANTE – E
), con l'Avv. Domenico Vizzone CP_1 P.IVA_1
), giusta procura in atti C.F._3
- APPELLATA ED APPELLANTE INCIDENTALE-
NONCHÉ
), con gli avv.ti Edoardo Controparte_2 C.F._4
CC ) e TE CC ), che, C.F._5 C.F._6 congiuntamente e disgiuntamente, la rappresentano e difendono come da procura in atti
- APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 394/2021 del Tribunale di Velletri, pubblicata in data 02.03.2021.
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'udienza di discussione del 20.11.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione convenne in giudizio innanzi il Controparte_2
Tribunale di Velletri il geom. e la per sentire accogliere Parte_1 CP_1 le seguenti conclusioni: “[…] accertare e dichiarare l'inadempimento della
[...] rispetto alle obbligazioni dalla medesima assunte nell'ambito del contratto CP_1 preliminare di permuta immobiliare, con particolare riferimento al contratto di appalto ad esso connesso e collegato, sottoscritto con la sig.ra
[...]
in data 2.4.2016, per le ragioni descritte in premessa del presente CP_2 atto e, per l'effetto, b) dichiarare la risoluzione del contratto succitato e di ogni
2 annesso e connesso contratto per grave fatto e colpa della società convenuta;
c) accertare e dichiarare l'inadempimento del geom. rispetto alle Parte_1 obbligazioni dal medesimo assunte nell'ambito dell'incarico conferitogli in relazione al cantiere sito in via Napoli n. 64 – Ardea (RM), meglio descritti in premessa del presente atto e, per l'effetto, d) condannare i convenuti, in via solidale ovvero concorrente, ciascuno nella misura di propria spettanza, al pagamento in favore della sig.ra della somma Controparte_2 indicativamente quantificata in € 200.000,00 (duecentomila/00) a titolo di risarcimento dei danni tutti, subiti e sudendi, in conseguenza dei predetti inadempimenti, per i motivi esposti nella narrativa del presente atto, ovvero in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, comunque comprensiva del danno emergente e del lucro cessante e di ogni voce di danno accertata ed accertanda, che potrà, ove ritenuto, essere liquidata anche in via equitativa, sulla scorta delle allegazioni e documentazione versata, nonché attraverso CTU che sin d'ora si richiede. Il tutto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo […]”.
A sostegno della domanda l'allora attrice dedusse di essere proprietaria (in virtù di atto a rogito del notaio dell'1.4.2011; rep.26818) della porzione Persona_1 immobiliare sita in Ardea (RM) alla via Napoli n. 64, distinta al foglio 45, particella n. 247 al sub.501 (per quanto attiene l'abitazione, la corte e il locale ripostiglio) e al sub 503 - già sub 502 – (per quanto attiene all'originaria autorimessa); di aver eseguito il frazionamento del fabbricato, realizzando n. 6 unità immobiliari, censite ai subalterni nn. 505, 506, 507, 508, 509 e 510, e della corte di esclusiva pertinenza del predetto fabbricato, censita al subalterno n. 504; che con scrittura privata del 2.4.2016, denominata “contratto preliminare di permuta immobiliare”, a fronte dell'esecuzione di lavori di ristrutturazione straordinaria, ossia della realizzazione di n. 3 villini (entro il
25.09.2016) da parte di cui conferiva contestualmente incarico, si Controparte_1 era impegnata a cederle un'unità immobiliare sita in Ardea alla via Napoli n. 64, al foglio n. 45, particella n. 2457, al momento della sottoscrizione identificata
3 nella DIA presentata al comune di Ardea in data 24.1.2014 alla lettera B dell'elaborato grafico allegato;
che, in relazione all'obbligazione principale assunta dalla società convenuta, le parti facevano riferimento, sotto il profilo tecnico, al capitolato dei lavori allegato e ai progetti presentati presso il Comune di Ardea dal tecnico geom. con la DIA del 24.1.2014, mentre, sotto Parte_1 il profilo contrattuale, alle norme dettate in tema di appalto (cfr. art. 10 contratto atipico), pur ribadendo la natura atipica del contratto di cui alla predetta scrittura privata e in ogni caso l'invariabilità del corrispettivo pattuito per l'esecuzione delle opere appaltata;
che, in seguito a sopralluogo dell'autorità comunale in cui veniva disposta con ordinanza la sospensione dei lavori per riscontrate difformità tra le opere realizzande e quelle oggetto della documentazione ostesa all'amministrazione comunale, la società appaltatrice sospendeva i lavori;
che in data 30 maggio 2017, a seguito di accertamento compiuto da tecnico appositamente incaricato (Ing. ) si riscontravano difformità e vizi Persona_2 nelle opere commissionate, tanto in relazione agli elementi strutturali, quanto alla copertura, nonché alla violazione di norme tecniche specifiche, nonché altresì in difformità dal progetto approvato;
che a causa delle riscontrate difformità l'ing. formulava ipotesi di interventi da eseguire al fine di Per_2 regolarizzare le costruzioni medesime;
che i costi degli interventi di adeguamento strutturale e di completamento sarebbe ammontato ad un prezzo superiore al valore delle opere inizialmente commissionate;
che in data 25-
28/07/2017 la committente denunciava i vizi e le difformità riscontrate, tali da rendere le opere inadatte all'uso, ovvero in ogni caso da richiedere costi di adeguamento di importo superiore a quello dei costi di costruzione, con ciò manifestando la volontà di risolvere il contratto per il grave inadempimento dell'appaltatrice, salvo il risarcimento del danno;
a fronte della denuncia dei vizi da parte della committente, l'appaltatrice ometteva qualsivoglia riscontro, senza neppure offrire la rimozione dei vizi denunciati a proprie spese;
che la stessa committente provvedeva a denunciare tempestivamente i vizi e le difformità riscontrate anche al geom. in ragione dell'inadempimento da parte di sua Pt_1
4 delle obbligazioni assunte con l'incarico di progettista e di direttore di lavori per conto della committenza, nonché le ulteriori cui si era specificamente obbligato in forza del contratto concluso con la committente.
2. Nel giudizio instaurato da si costituirono i convenuti, Controparte_2 il geom. e la società appaltatrice, chiedendo il rigetto della domanda Pt_1 attorea;
in particolare la società appaltatrice propose domanda riconvenzionale con cui chiese, in via pregiudiziale, alla luce del riconoscimento di debito contenuto nel contratto preliminare del 4.2.2016, ricorrendone i presupposti, di pronunciare ai sensi dell'art. 186 bis o 186 ter c.p.c., ordinanza provvisoriamente esecutiva con la quale ingiungere alla stessa il pagamento della CP_2 somma di € 18.500,00, oltre IVA, maggiorata di interessi commerciali, maturati, maturandi e della rivalutazione monetaria dal 9.10.2014 fino all'effettivo soddisfo;
in via principale, accertato il grave inadempimento della medesima agli obblighi nascenti dal contratto del 4.2.2016, condannare la CP_2 stessa al pagamento alla società appaltatrice della somma di € 98.500, 00 oltre
IVA, oltre ad € 73.495,57 oltre IVA a titolo di spese sostenute per il villino oggetto di permuta non cedibile, maturata di interessi commerciali, maturati e maturandi, e delle rivalutazione monetaria dal 9.10.2014 fino all'effettivo soddisfo, con condanna della debitrice al risarcimento dei danni patrimoniali e non ad esso conseguenti, ivi compreso il danno da mancato guadagno, il danno da esposizione finanziaria, e il relativo danno all'immagine, il danno esistenziale, quantificati in € 50.000,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia, nonché al pagamento dell'ulteriore somma di € 18.500,00 oltre IVA, maggiorata di interessi commerciali, maturati e maturandi, e della rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese e competenze di causa.
A sostegno delle proprie domande riconvenzionali, dedusse che con CP_1
l'attrice erano stati conclusi due contratti: dal primo, relativo alla ristrutturazione di altre unità immobiliari, era residuato un debito di euro 18.500,00 oltre IVA, che la stessa committente aveva riconosciuto nel successivo contratto, ovvero in quello per cui è causa;
con un successivo contratto di permuta la stessa aveva
5 incaricato ancora una volta di realizzare tre villini sulle unità CP_1 immobiliari dapprima catastalmente modificate e, a fronte di ciò, si era impegnata, a titolo di corrispettivo, a cedere alla società appaltatrice la proprietà di uno dei villini realizzati;
che in data 21.7.2016, , a seguito di sopralluogo congiunto dell'Ufficio tecnico Comunale con il corpo della Polizia Locale, sul lotto di terreno sito in via Napoli 64, distinto in catasto al foglio 45 particella 2457, erano in corso opere edili, parti delle quali in difformità alle pratiche edilizie presentate presso gli uffici competenti del Comune di Ardea, per cui ne veniva disposta la sospensione;
che a quella data, nonostante avesse quasi CP_1 del tutto completato le opere commissionate, senza che le fosse denunciato alcun vizio e/o difformità, la committente sarebbe rimasta inadempiente alle obbligazioni contrattuali, altresì contravvenendo la previsione contrattuale (art. 5 contratto di permuta) che specificamente le imporrebbe il pagamento del corrispettivo anche nell'eventualità che i lavori non fossero ultimati per causa non imputabile all'appaltatore.
La diversa ricostruzione fattuale, ove è contestato il grave inadempimento dell'attrice, a fronte dell'adempimento della convenuta, è stata assunta a fondamento della pretesa di quest'ultima, azionata in riconvenzionale, chiedendo la condanna dell'attrice: al pagamento, a fronte delle opere eseguite, del corrispettivo pattuito nel preliminare di permuta;
nonché del corrispettivo ancora dovuto in forza del precedente contratto di appalto ed oggetto di riconoscimento da parte della debitrice nel successivo preliminare di permuta CP_2 dedotto in giudizio;
nonché al risarcimento dei danni da inadempimento sofferti da in specie nelle voci del: danno da mancato guadagno, da CP_1 esposizione finanziaria, all'immagine, esistenziale;
anche tenendo conto dell'incidenza economica positiva nel patrimonio dell'attrice del mancato pagamento del prezzo).
La causa veniva istruita con produzione documentale e ammissione di CTU, risultando superflua ogni ulteriore attività istruttoria.
6 3. Il Tribunale di Velletri, con la sentenza n. 394/2021 pubblicata il 2.3.2021 , in accoglimento della domanda proposta dall'attrice, così provvedeva: “1) dichiara la risoluzione del contratto di permuta-appalto inter partes;
2) condanna la parte convenuta Geom. e in solido al pagamento, a Parte_1 CP_1 favore di e a titolo di risarcimento del danno, della Controparte_2 complessiva somma di euro 157.455,35, ai valori del luglio del 2020, oltre all'ulteriore rivalutazione in base agli indici Istat da tale mese alla presente sentenza e agli interessi legali sulla somma così attualizzata dalla presente sentenza al saldo effettivo;
3) condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 7.800,00 per compenso ed euro
830,00 per spese, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta;
4) pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese di CTU, liquidate con separato decreto”.
4. Con atto di citazione il geom. ha proposto tempestivo appello, con Pt_1 istanza ex art. 283 c.p.c. di sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza impugnata, chiedendo la riforma integrale della sentenza impugnata.
Nei termini di cui all'art. 343 c.p.c. si sono costituiti: l'appellata, CP_2 contestando la fondatezza del gravame e instando per il suo rigetto;
CP_1 che ha impugnato la medesima sentenza in via incidentale, con contestuale istanza di inibitoria.
Con ordinanza del 3.3.2022 la Corte adita ha rigettato le istanze di inibitoria proposte dall'appellante principale e da quello incidentale.
L'appellante principale, con apposito atto, sottoscritto personalmente e notificato a tutte le parti costituite, ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., con compensazione delle spese di lite.
Le parti hanno depositato note prima dell'udienza di discussione: l'appellata ha espresso accettazione alla rinuncia agli atti del giudizio con compensazione delle spese di lite, dichiarata dall'appellante principale;
l'appellante incidentale, invece, presa conoscenza della rinuncia dell'appellante principale, insiste
7 comunque per l'accoglimento della sua impugnazione incidentale, precisandone l'autonomia rispetto alle sorti di quella proposta in via principale.
All'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, ai sensi dell'art. 281-sexies, co.3, c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa, come da verbale. Al termine, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c.
5. Preliminarmente, in ordine alla rinuncia agli atti del processo formulata ai sensi dell'art. 306 c.p.c. dall'appellante principale, giova osservare che, sebbene nel sistema processuale vigente non si rinvenga un'espressa disciplina della rinunzia agli atti nel giudizio di impugnazione, non può dubitarsi, tuttavia, che essa sia ammissibile, perché l'art. 359 c.p.c. stabilisce che nel giudizio di appello si osservano, se applicabili, le norme regolatrici del giudizio di primo grado, dunque anche quella contenuta nell'art. 306 cod. proc. civ., dovendosi escludere la sua incompatibilità con il detto mezzo di gravame.
La rinuncia agli atti del giudizio ha il limitato effetto di porre fine, per iniziativa dello stesso appellante, ad un giudizio già in corso, senza rinuncia, peraltro, anche all'azione ovvero a maggior ragione al diritto sostanziale, e comporta il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunciarsi sul merito della domanda con conseguente dovere di dichiarare l'estinzione del processo, tuttavia, solo condizionatamente all'accettazione da tutte le parti costituite. Per cui, la peculiarità della rinuncia agli atti del giudizio è in ciò: è efficace in quanto accettata dalle parti costituite o in quanto non richieda accettazione (Cass. n.
5112/2014). In questa prospettiva, al fine della produzione dell'effetto estintivo conseguente alla rinuncia agli atti del giudizio, di primo grado o di appello che sia, la giurisprudenza reputa necessaria l'accettazione delle parti costituite soltanto nel caso in cui la parte, nei cui confronti la rinunzia è diretta, abbia interesse alla prosecuzione del processo;
interesse che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile, e che presuppone la proposizione, da parte sua, di richieste il cui integrale
8 accoglimento procurerebbe ad essa una utilità maggiore di quella che consegue con l'estinzione del processo.
Ebbene, nel caso che ci occupa, la parte che ha un interesse specifico a coltivare il giudizio di impugnazione è l'appellante incidentale tardivo, che ha manifestato in modo inequivoco un interesse antitetico all'estinzione del giudizio, insistendo per la trattazione nel merito del suo appello e non prestando accettazione alla rinuncia dell'appellante regolarmente notificatagli.
Tanto basta ad escludere, con riferimento all'appello incidentale, l'effetto estintivo di cui all'art. 306 c.p.c., senza impedire che la rinuncia dell'appellante incidentale produca comunque i suoi effetti estintivi con riferimento all'appello principale, con conseguente compensazione delle spese di questo grado, come richiesto dall'appellante principale rinunziante ed accettato dall'appellata (che ha infatti accettato la rinuncia, comprensiva della proposta compensazione delle spese, senza riserve al riguardo).
5.1. Tanto premesso, si pone comunque la questione dell'incidenza della rinuncia dell'appellante principale, con accettazione dell'appellata, sull'impugnazione incidentale tardiva, anche alla luce della disposizione di cui all'art. 334, co. 2, c.p.c., che condiziona le sorti dell'appello incidentale tardivo a quelle dell'appello principale, in particolare quando inammissibile (e, da ultimo, ex d.lgs. n. 149/2022, anche improcedibile, sebbene tale novella non sia applicabile alla fattispecie in esame).
Al riguardo, giova fare menzione della giurisprudenza di legittimità che esclude ogni efficacia caducatoria della rinuncia dell'appellante principale sull'appello incidentale tardivo (nel caso di specie, quello spiegato da . La CP_1
Cassazione ha avuto occasione di precisare che, nell'eventualità di appello incidentale tardivo ex art. 334 c.p.c., l'impugnazione tardiva non perde effetto in caso di rinunzia all'impugnazione principale, al fine di non rendere l'impugnante principale arbitro esclusivo dell'esito del giudizio (cfr. Cass. n.
27631/2022, che richiama Cass. n. 30782/2019 e Cass., S.U., n. 8925/2011).
Ciò vale purché l'appello tardivo non sia successivo alla rinuncia, perché
9 altrimenti si avallerebbe il fenomeno diametralmente opposto, ossia che l'arbitro del giudizio sia chi ha proposto appello non solo intempestivamente, ma anche dopo la rinunzia all'impugnazione principale. Pertanto, il principio di cui al secondo comma dell'art. 334 c.p.c. secondo cui, ove l'impugnazione principale sia stata dichiarata inammissibile, quella incidentale tardiva perde efficacia, non trova applicazione nell'ipotesi di rinuncia all'impugnazione principale;
tanto è in ragione del rilievo che la parte destinataria della rinuncia non avrebbe alcun potere di opporsi all'iniziativa dell'avversario, e implicando l'assimilazione di tale ipotesi a quelle dell'inammissibilità e dell'improcedibilità dell'impugnazione principale, la conclusione aberrante sarebbe quella di rimettere l'esito dell'impugnazione incidentale tardiva all'esclusiva volontà dell'impugnante principale (Cass. n.20686/2017).
Ne discende nel caso in esame che la rinuncia all'impugnazione principale non travolge con sé l'appello incidentale tardivo, che merita di essere esaminato.
5.2. Ciò posto, ancora in via preliminare, dovendo procedere all'esame dell'appello incidentale, occorre vagliarne ulteriormente l'ammissibilità, tendendo conto della posizione sostanziale e processuale dell'appellante incidentale tardivo, legato, secondo la sentenza impugnata, a quello principale da un vincolo di solidarietà passiva.
Invero, nel caso di specie, l'impugnazione di introdotta entro il CP_1 termine di costituzione di cui all'art. 343 c.p.c., risulta però proposta quando era ormai decorso il termine lungo (di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, essendone mancata la notifica) per impugnare la sentenza di primo grado, ovvero quando l'appellante incidentale era già decaduto dal potere di impugnativa in via principale.
Giova premettere che, tendenzialmente, in base al principio dell'interesse all'impugnazione, quella incidentale tardiva è ammissibile, a tutela della reale utilità della parte che la propone, tutte le volte in cui l'impugnazione principale mette in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale la parte aveva inizialmente prestato acquiescenza;
conseguentemente, è
10 ammissibile, sia quando riveste la forma della
contro
-impugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando assume le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell'impugnazione principale (Cass. n.
10477/2024); per cui l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando riveste le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale o da un'impugnazione incidentale tardiva (Cass., S.U., n. 8486/2024); per cui essa non incontra neppure limiti oggettivi, giacché “[…] può essere sollevata anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che investa un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371 c.p.c. e che occorre consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere comunque in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata” (Cass. n. 15100/2024).
Infatti (come rileva in motivazione Cass. n. 15100/2024, cit.) secondo l'indirizzo divenuto prevalente nella giurisprudenza di legittimità, a fronte di quello minoritario espresso da Cass. n. 6156/2018 e Cass. n. 27616/2019, è ammessa l'impugnazione incidentale tardiva (da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione) anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371 c.p.c.
La ratio della norma che si ricava dal sistema delle impugnazioni è quella di consentire alla parte parzialmente soccombente, che avrebbe di per sé accettato la sentenza di primo grado, di contrastare, con l'impugnazione tardiva, l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione il rapporto controverso e, quindi, l'assetto di interessi derivanti dalla pronuncia impugnata, senza subire
11 pregiudizio nell'apprezzamento delle proprie difese dalla iniziativa di controparte, la quale abbia magari impugnato la sentenza nell'ultimo giorno disponibile.
L'istituto della impugnazione incidentale tardiva garantisce, in attesa della decisione da cui dipende la definitiva regolamentazione degli interessi dedotti dalle parti in causa, un ragionevole bilanciamento delle facoltà processuali delle stesse ed evita l'inutile moltiplicazione dei giudizi. Deve così consentirsi alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con i principi della cd. parità delle armi tra le parti e della ragionevole durata del processo, atteso che una diversa, e più restrittiva, interpretazione indurrebbe ciascuna parte a cautelarsi proponendo un'autonoma impugnazione tempestiva sulla statuizione rispetto alla quale è rimasta soccombente, con inevitabile proliferazione dei processi di impugnazione
(Cass. n. 18415 del 2018). Tale indirizzo rinviene ulteriori ragioni di rafforzamento nel recente arresto delle Sezioni Unite (Cass., S.U., n. 8486 del
2024), che, come accennato sopra, ammette l'impugnazione incidentale tardiva anche quando rivesta le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale.
Deve inoltre considerarsi che l'arresto di Cass., S.U., n. 8486 del 2024,aveva per oggetto in particolare la fattispecie dell'impugnazione incidentale tardiva del condebitore, adesiva rispetto all'impugnazione principale di altro coobbligato: impugnazione tardiva che si è ritenuta ammissibile ex art. 334 c.p.c., sul presupposto che l'impugnazione del condebitore, essendo potenzialmente idonea ad incidere sul diritto di regresso degli altri coobbligati verso il condebitore vittorioso all' esito dell'impugnazione, legittimi i primi ad aderire tardivamente all'impugnazione proposta dal secondo.
Ed il giudice di legittimità ha ritenuto che l'ammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva rivolta contro parti diverse dall'impugnante principale va valutata in concreto e non in astratto, in base al contenuto della sentenza
12 impugnata;
pertanto, se quest'ultima pure avesse erroneamente qualificato come solidale un'obbligazione in realtà parziaria, dovrebbero applicarsi i principi giurisprudenziali in tema di solidarietà e, dunque, ritenersi ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva, proposta da uno dei condebitori qualificati come solidali nei confronti del creditore, ed adesiva all'impugnazione principale proposta da altro condebitore nei confronti del medesimo creditore (Cass. n.
20935/2024). Nel caso di specie, la sentenza di primo grado ha ritenuto condebitori solidali l'appellante principale e quello incidentale.
Alla luce della giurisprudenza di legittimità evocata, che ha progressivamente superato i limiti oggettivi e soggettivi di ammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva, nell'ottica dell'interesse della parte alla riforma delle statuizioni di primo grado ogni quale volta vi sia il rischio di una sua modifica in ragione dell'impugnazione da altri spiegata, quella in esame deve considerarsi ammessa.
6. Occorre quindi esaminare il contenuto di merito dell'appello incidentale proposto da con il quale l'appellante incidentale tardiva da un lato CP_1 aderisce, ma con le precisazioni che seguono, alle difese dell'appellante principale;
da altro lato propone due motivi di gravame in via incidentale, riproponendo quanto già dedotto in primo grado.
Quanto al primo dei profili cennati, nelle conclusioni l'appellante chiede “in via preliminare, in accoglimento del primo motivo d'appello proposto dal Geom.
, dichiarare la nullità della sentenza di primo grado stante la omessa Parte_1 pronuncia sulle eccezioni preliminari, ritualmente sollevate dallo stesso sin dalla comparsa di costituzione e risposa avanti al Tribunale, con condanna alle spese del doppio grado del giudizio”. Tali “eccezioni preliminari”, avuto riguardo al contenuto espositivo complessivo dello stesso appello incidentale, e delle sue conclusioni, riguarderebbero innanzitutto le questioni di rito relative all'assunta
“nullità della citazione in giudizio ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 163 n. 3) e 4) e 164, comma 4°, c.p.c.” e la pretesa inammissibilità della domanda attrice di primo grado, per la pendenza di altro
13 giudizio. Su nessuna di tali questioni può configurarsi un'omessa pronuncia del giudice a quo, dovendo ritenersi necessariamente implicito il loro rigetto nell'accesso del giudice a quo al merito della controversia, con la decisione qui impugnata. Infatti, il vizio di omessa pronunzia è configurabile solo nel caso di mancato esame di questioni di merito, e non anche di eccezioni pregiudiziali di rito (cfr. ex plurimis Cass. n. 10422/2019; Cass. n. 25154/2018). Pertanto, non sussiste l'omessa pronuncia denunziata dall'appellante principale con il motivo cui aderisce l'appellante incidentale. Di conseguenza, l'appellante principale non poteva limitarsi a denunziare la mancanza di una decisione sulle relative eccezioni, ma avrebbe dovuto censurarne, con adeguate e specifiche argomentazioni, l'implicito rigetto.
Lo stesso deve dirsi quanto alla “Decadenza dalla garanzia per vizi e prescrizione della relativa azione”, già eccepita, con riferimento esclusivo alla propria posizione personale, nel capo b) della comparsa di risposta di primo grado dal geom. , che successivamente, nel suo appello principale, ha censurato Pt_1 meramente l'omessa pronuncia del Tribunale anche su tale eccezione.
Premesso che l'appellante incidentale, aderendo all'appello principale, ha sul punto chiesto l'accoglimento del motivo proposto dal geom. , deve Pt_1 innanzitutto rilevarsi che anche in questo caso non sussiste la pretesa omessa pronuncia, in quanto tale vizio non ricorre ove la decisione comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione, da ritenersi ravvisabile quando la pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia, nel senso che la domanda o l'eccezione, pur non espressamente trattate, siano superate e travolte dalla soluzione di altra questione, il cui esame presuppone, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza (Cass. n.
25710/2024, ex plurimis). L'accoglimento della domanda attrice nei confronti del geom. comporta infatti necessariamente il rigetto dell'eccezione di Pt_1 decadenza formulata da quest'ultimo, ex art. 1667 c.c., con riferimento esclusivo alla propria responsabilità.
14 Pertanto, non sussiste l'omessa pronuncia denunziata dall'appellante principale con il motivo cui aderisce l'appellante incidentale.
Di conseguenza, l'appellante principale non poteva limitarsi a denunziare la mancanza di una decisione sulle relative eccezioni, ma avrebbe dovuto censurarne, con adeguate e specifiche argomentazioni, l'implicito rigetto.
Giova in ogni caso aggiungere che comunque, per come è stata formulata,
l'eccezione dell'appellante principale è comunque infondata, atteso che la sua responsabilità nei confronti della non deriva dal contratto di CP_2 appalto, ma dal contratto d'opera professionale con il quale la stessa gli ha conferito l'incarico di direttore dei lavori. Pertanto, CP_2 dell'inadempimento delle obbligazioni derivanti da tale titolo il geom. è Pt_1 chiamato a rispondere a prescindere dalla invocata disciplina di cui all'art. 1667
c.c.
Infine, in parte qua, l'adesione della all'appello principale appare CP_1
anche contraddittoria con il resto delle difese dell'appellante incidentale, in specie con quelle con cui si assume invece la responsabilità esclusiva proprio del geom. . Infatti, l'ipotetico accoglimento dell'eccezione di decadenza del Pt_1 geom. , limitata alla sua posizione personale, comporterebbe piuttosto la Pt_1 liberazione dell'appellante principale, condebitore in solido, con conseguente ampliamento della responsabilità della CP_3
. Proseguendo nell'esame dell'appello incidentale, deve rilevarsi che
[...] gli argomenti con i quali l'appellante incidentale intenda escludere la propria responsabilità verso l'appellata, con la conseguente pretesa responsabilità esclusiva del coobbligato solidale appellante principale, non sono affatto adesivi alle difese di quest'ultimo e non possono essere presi in considerazione se non con riferimento ai motivi dell'appello incidentale che ripropongano quanto già dedotto in primo grado, quindi nei limiti di cui al paragrafo che segue.
Non configura dunque adesione all'appello principale il riferimento alla” omessa istruttoria che, se consentita, avrebbe dimostrato la infondatezza della domanda nei confronti del Geom. ”. In realtà, con tale argomentazione, l' Parte_1
15 appellante incidentale non aderisce affatto al relativo motivo proposto con l'appello incidentale, tanto che nel corpo del medesimo motivo d'appello incidentale chiede piuttosto “il rigetto dell'appello cosi come proposto sul punto e la riforma della sentenza in senso opposto a quello richiesto dall'appellante principale, con la condanna in via esclusiva proprio del Geom.
”, e nelle conclusioni espressamente formula “opposizione Parte_1
all'ammissione della prova per testi richiesta dal Geom. ”. Pt_1
Invero, si tratta di un motivo con il quale l'appellante incidentale, riproponendo difese già esposte in primo grado, intende piuttosto insistere per l'esclusione della propria responsabilità. Pertanto, se ne tratterà infra, in coda agli ulteriori motivi d'appello incidentale, non meramente adesivi all'appello principale.
7. Quanto ai motivi di gravame autonomamente proposti in via incidentale, con il primo di essi lamenta il “Difetto di motivazione su un punto CP_1 decisivo della controversia, avendo il primo giudice affermato la risoluzione per inadempimento contrattuale della , quando invece ricorrevano i CP_1 presupposti dell'inadempimento della sig.ra . Violazione Controparte_4 della disciplina dettata dall'art. 1669 c.c.”
Sostiene l'appellante incidentale che il Tribunale avrebbe errato nel valutare la condotta esecutiva di in quanto ella sarebbe inadempiente alle CP_2 obbligazioni assunte con il contratto che lo stesso qualifica “preliminare di permuta”, sottoscritto in data 04.02.2016: in specie l'appellata sarebbe inadempiente rispetto al pagamento del corrispettivo residuo (per la ristrutturazione di quattro unità immobiliari di sua proprietà già eseguite dalla società appaltatrice in adempimento di un precedente appalto) che la stessa avrebbe riconosciuto come dovuto nel predetto preliminare per la CP_2 somma di euro 18.500,00; nonché, a fronte della realizzazione di tre villini ad opera della l'appellata sarebbe rimasta inadempiente CP_1 all'obbligazione del corrispettivo in parte pari a complessivi euro 80.000,00, oltre
IVA, in altra parte rappresentato dal trasferimento in favore della società appaltatrice della proprietà di una delle unità immobiliari commissionate.
16 Deduce inoltre l'appellante incidentale che avrebbe esattamente eseguito le opere commissionate e che alla data del 21.7.2016 esse erano quasi del tutto completate, senza che la committente avesse mai contestato alcun vizio e/o difformità; che, tuttavia, a quella stessa data, il Comune di Ardea, a seguito di sopralluogo in cui riscontrava l'esecuzione di opere edili, parti delle quali in difformità alle pratiche edilizie presentate presso gli uffici competenti, aveva disposto la sospensione dei lavori;
che, quindi, la sospensione dei lavori non consentiva il completamente delle opere;
che ciononostante l'interruzione forzata dei lavori per causa non imputabile all'appaltatrice non esonerava la committente dal pagamento integrale delle opere realizzate fino a quel momento in osservanza delle previsioni di cui al preliminare (cfr. pag. 5 del contratto preliminare di permuta); che, in conclusione, nonostante i costi dei materiali e della manodopera, le opere eseguite, all'appaltatrice non era stato corrisposto quanto dovuto: né il compenso pattuito, né il trasferimento a favore della stessa appellante incidentale dell'immobile di cui al preliminare del 2016.
Per cui l'appellante incidentale si duole che il giudice, nonostante il grave inadempimento dell'appellata, abbia accolto la domanda di quest'ultima, fondando la sua decisione sulla documentazione dalla stessa prodotta, che
[...] contesta, in quanto afferma trattarsi di documenti di parte e in ogni caso CP_1 nient'affatto probanti in ordine agli asseriti inadempimenti dell'appaltatrice, ma, ove mai, utili alla prova delle responsabilità del geom. , in quanto Pt_1 dimostrano le irregolarità degli atti progettuali e delle pratiche amministrative.
Dovendo procedere con ordine alla disamina dei profili di doglianza sollevati dall'appellante incidentale, giova innanzitutto premettere l'infondatezza della censura con la quale lamenta, come già in primo grado, che alla data CP_1 del 21.7.2016 (ovvero fino a quando il Comune di Ardea, a seguito di sopralluogo, ha disposto con ordinanza la sospensione dei lavori per le difformità delle opere edili) essa aveva completato quasi del tutto le opere pattuite con la committente, senza che le fosse mai stata contestata dalla committente alcuna irregolarità e/o difformità. Invero, tale eccezione appare irrilevante ai sensi
17 dell'art. 1667, co.2, c.c., atteso che in tema di appalto, l'obbligo di denunziare,
a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla loro scoperta, le difformità o i vizi dell'opera, ex art. 1667, comma 2, c.c., presuppone che tale scoperta sia avvenuta dopo l'accettazione dell'opera, espressa, tacita o presunta, avvenuta,
a cura del committente, al momento della consegna o della verifica (Cass. n.
18409/2025).
Nel caso di specie, l'incompletezza delle opere (dedotta dalla stessa appellante),
l'intervenuta sospensione degli ulteriori lavori e la conseguente mancanza di una accettazione espressa o tacita dell'opera da parte della committente escludono che sia decorso il termine decadenziale.
Quanto alle ulteriori censure, giova ripercorrere, poiché ineccepibili, i passaggi logici seguiti dal giudice di primo grado, che ha anzitutto atteso all'esatta qualificazione del rapporto contrattuale intercorso tra le odierne parti processuali. Nella specie, sul rilievo della prevalenza delle prestazioni di facere rispetto a quella di dare, il giudice di primo grado ha correttamente ascritto il contratto concluso tra le parti di cui è causa al tipo dell'appalto, da cui l'applicazione della relativa disciplina, nonché di quella generale in tema di inadempimento di contratti sinallagmatici (nella specie gli artt. 1453 e 1458 c.c. su risoluzione da inadempimento e conseguenti effetti).
Pertanto, essendo state spiegate contrapposte domande di risoluzione per inadempimento contrattuale, il Tribunale ha indagato gli inadempimenti reciprocamente contestati tra le parti, committente e appaltatore, onde valutare la gravità e l'imputabilità ai fini dell'effetto risolutorio richiesto, nonché della condanna al risarcimento del danno-conseguenza. La decisione impugnata è incensurabile giacché ha fatto piana applicazione alla pacifica giurisprudenza di legittimità secondo cui, al fine di stabilire se sussista l'inadempimento che legittima la risoluzione e a quale parte vada imputato: “Nel caso in cui siano proposte contrapposte domande di risoluzione per inadempimento contrattuale occorre procedere ad un giudizio di comparazione in ordine al comportamento di entrambe le parti, che terrà conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche
18 e soprattutto dei rapporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute, e della incidenza di queste sulla funzione economico-sociale del contratto” (cfr. Cass. n. 2992 del 17/02/2004; n. 26943 del 15/12/2006; n.
18932 del 27/09/2016).
Il giudice di primo grado ha ampiamente motivato in ordine agli elementi probatori offerti dall'attrice a fondamento della sua pretesa, quindi, a dimostrazione del fatto costitutivo della sua domanda di risoluzione ed al risarcimento dei danni, ossia i gravi vizi e le difformità tra quanto progettato e commissionato e le opere effettivamente realizzate dalla società appaltatrice, anche in violazione di norme tecniche e regolamenti edilizi.
Le inadempienze sono state difatti provate non solo sulla scorta della documentazione prodotta (che l'appellante incidentale contesta limitandosi a negarne la valenza probatoria senza nulla in concreto aggiungere a contestazione del contenuto di essa) e, in particolare, della dettagliata relazione del perito di parte, ma altresì alla luce della c.t.u. espletata in primo grado, dalle cui risultanze è emersa senza dubbio l'incompletezza delle opere eseguite, nonché la loro inesattezza, considerato che le stesse sono risultate del tutto inadatte all'uso di destinazione.
In senso contrario alle generiche deduzioni dell'appellante incidentale deve rilevarsi che, in disparte la discrezionalità del giudice nel valutare il materiale probatorio, salvo il vizio della motivazione - che non ricorre nel caso di specie -, in ogni caso, la documentazione offerta da in primo grado è stata CP_2 scrupolosamente vagliata dal Tribunale in uno con gli altri elementi di prova, in particolare emergenti dalle risultanze dell'approfondita CTU espletata.
Il giudice di prime cure si è, difatti, avvalso dell'ausilio della consulenza tecnica d'ufficio, onde riscontrare in termini concreti e puntuali l'inadempimento allegato dall'attrice, anche con l'ausilio della consulenza di parte, quindi, al fine di valutare la sussistenza dei vizi e delle difformità denunciate dalla committente.
In particolare, il consulente tecnico d'ufficio, previo esame degli atti progettuali, con accesso ai luoghi, ha verificato le opere in concreto realizzate da CP_1
19 ed ha concluso che esse non erano state completate e che necessitavano di interventi complessi, soprattutto strutturali, essendo state eseguite in difformità del contratto, del progetto depositato presso la PA nonché senza rispetto delle regole dell'arte. In specie: “[…] gli errori di costruzione sono molteplici. Partendo dalla fondazione, fino alla realizzazione della copertura, la struttura degli stessi immobili, non è idonea per essere adibita ad abitazione” (in ordine al quesito n.
2 della CTU); “[…] i tre villini realizzati sono difformi al progetto depositato con
DIA in data 23.1.2014 e 24.1.2014, per diversa consistenza e sagoma dei due immobili […] Tali difformità rendono gli immobili inagibili”.
In specie, il CTU ha finanche analizzato e descritto la natura dei vizi riscontrati, concludendo che, sulla scorta di rilievi obiettivi eseguiti in loco e tenuto contro dell'approfondito esame delle risultanze di indagine, si è giunti alla determinazione che la costruzione dei due corpi di fabbrica riscontra i seguenti vizi: a. Il progetto depositato con le due DIA richiamate, per l'immobile A, prevedeva una sagoma e superfici diverse da quelle realizzate;
b. Il progetto delle strutture, depositato presso l'ex Genio Civile, prevedeva una struttura in cemento armato, con fondazione 40 × 60 cm, con pilasti in c.a. 30 × 30 cm e un cordolo di sommità. Nella realtà la fondazione realizzata ha le dimensioni 40
× 40, non sono stati realizzati i pilasti in c.a. 30 × 30 cm e neanche il cordolo in sommità in c.a. dim. 30 × 30 cm. Anche le travi di copertura in legno hanno luci maggiori e sono di sezione inferiore a quella di calcolo. Pertanto, i vizi riscontrati sono riconducibili alla realizzazione di una struttura completamente diversa da quelle progettata dall'Arch. I vizi riscontrati rendono CP_5 completamente inagibili i tre villini, poiché le strutture non possono essere collaudate ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. 380/2001. […] Allo stato attuale, i villini sono incommerciabili e non fruibili, ovvero non possono essere oggetto di compravendita, in quanto sugli stessi sono presenti delle irregolarità edilizie/urbanistiche che devono essere sanate, previa presentazione di
Segnalazione Certificata di Inizio Lavori a Sanatoria e devono essere eseguiti lavori di adeguamento alla normativa antisismica […]”
20 Ne discende che il giudice di primo grado ha fatto corretta applicazione delle regole di riparto dell'onere della prova in materia di inadempimento risolutorio: ha difatti accertato che la committente, che agiva per la risoluzione e il risarcimento del danno, ha fornito la prova della fonte negoziale del proprio diritto e non si è limitata all'allegazione dell'inadempimento della controparte, bensì ha offerto la prova dei vizi e delle difformità, mediante l'ampia documentazione, comprensiva degli atti progettuali e della consulenza di tecnico di parte, da cui risultano le opere commissionate e la difformità di esse rispetto a quelle eseguite e neppure completata;
nonché con richiesta di ammissione della c.t.u. sulle opere eseguite. Nella peculiare ipotesi, come quella in esame, in cui si contesta il vizio e/o difformità dell'opera è onere del committente offrirne la relativa prova;
prova che la parte ha offerto e le cui emergenze CP_2 sono state, sotto il profilo tecnico, confermate dalla c.t.u.
A fronte dell'evidenza dell'inadempimento della società appaltatrice convenuta in primo grado, incombeva su di essa l'onere della prova dell'asserito esatto adempimento delle opere commissionate;
prova che tuttavia non è stata offerta in alcun modo. Come noto, l'appaltatore che agisce in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo deve provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, ove il committente ne eccepisca l'inadempimento. Specularmente,
a fronte della contestazione di inadempimento sulla cui base si fonda la domanda della committente, spetta all'appaltatore, l'onere di fornire la prova del puntuale adempimento della propria obbligazione. L'azione di risoluzione e quella risarcitoria hanno difatti in comune con l'azione di adempimento l'elemento costitutivo fondamentale: per conseguenza, chi le propone è tenuto a provare soltanto l'esistenza del titolo, e non anche l'inadempienza dell'obbligato. Difatti il legislatore consente la sostituzione della domanda di adempimento con quella di risoluzione (art. 1453 c.c.), riconducendo l'uno e l'altro diritto a un'unica fattispecie, senza condizionare espressamente il mutamento della domanda all'accollo di un più ampio onere probatorio (Cassazione civile sez. I,
06/07/2023, n.19110).
21 Ebbene, si è limitata a dedurre il proprio adempimento senza CP_1 provarlo ed a negare valore probatorio alla documentazione dell'appellata, sulla base della ripetuta affermazione che essa sarebbe, ove mai, idonea solo a provare le inadempienze del geom. e non anche la sua responsabilità. Pt_1
Relativamente poi al punto in cui l'appellante incidentale si duole specificamente che il consulente tecnico ha dichiarato, nella risposta al quesito formulato dal giudice di primo grado, di non aver tenuto conto del verbale di sospensione dei lavori, poiché, sebbene indicato in allegato (al n. 5) alla citazione di CP_2 la stessa aveva, invece, depositato un diverso documento (il verbale di contestazione dell'omessa pulitura del cortile antistante gli immobili di sua proprietà), l'argomento vorrebbe dimostrare, senza tuttavia riuscirvi,
l'inattendibilità della consulenza espletata e di conseguenza l'erroneità della sentenza che su di essa si sarebbe conformata.
Ma tanto non ha alcun rilievo, giacché non è l'ordinanza di sospensione dei lavori a valere quale evidenza delle difformità delle opere rispetto agli atti progettuali e a quanto commissionato alla società appaltatrice. Tanto trova dimostrazione evidente nello stato di fatto delle opere realizzate, come accertato dalla c.t.u., oltre che dal perito di parte attrice. Nello stesso senso, inoltre, depone la mancata prova, da parte dell'appaltatrice, dell'esatta esecuzione delle opere commissionate, in ossequio alle regole di riparto dell'onere della prova come innanzi ricordate. Del resto, sebbene non ne abbia tenuto conto il consulente tecnico d'ufficio al fine di valutare le difformità e i vizi delle opere (che ha opportunamente accertato nel raffronto tra quelle eseguite e quelle oggetto degli atti progettuali: della DIA, del capitolato, del contratto di appalto), è stato adeguatamente valutato dal giudice di primo grado, quale fatto acquisito agli atti del processo, confermativo delle irregolarità emerse nella fase esecutiva dell'appalto. Difatti, la sospensione dei lavori per le difformità delle opere da eseguirsi, rispetto agli atti progettuali ed alla documentazione amministrativa, innanzitutto è fatto pacifico nel presente giudizio (ex art. 115 c.p.c.), in quanto dedotto e non contestato da tutte le parti processuali. A ciò si aggiunga che il
22 contenuto dell'ordinanza di sospensione dei lavori è elemento di prova acquisito al processo, giacché in versato in atti dalla stessa appaltatrice, quindi, valutato dal giudice di primo grado ai fini della sua decisione, in ossequio al principio di acquisizione. In ogni caso, il suo contenuto nulla aggiunge rispetto al fatto in sé dedotto dalle parti e risultato incontestato, ma al più vale ad offrire un riscontro di veridicità in ordine al fatto dedotto, già pacifico. Ne consegue che quanto deduce l'appellante incidentale non incrina le risultanze della CTU, che in modo analitico ed esaustivo ha riscontrato i puntuali quesiti posti dal giudice, con rilievi concreti, operati direttamente sulle opere realizzate.
Il giudice ha quindi correttamente accertato la sussistenza dei vizi e le difformità denunciati dalla committente e, per l'effetto, in accoglimento della domanda di quest'ultima, ha dichiarato risolto il contratto per grave inadempimento della società appellante incidentale, con condanna al risarcimento del danno.
Si deve, infine, rilevare l'infondatezza anche della censura con la quale l'appellante incidentale lamenta che non sia stata accolta, quanto meno, la domanda riconvenzionale con la quale si chiedeva la condanna della committente a pagare alla la somma di euro 18.500,00, riconosciuta CP_2 CP_1 dalla debitrice, nel contratto per cui è causa, come dovuta per opere di ristrutturazione già realizzate, collaudate e ritenute congrue. Infatti, il corrispettivo in questione, menzionato nell'art. 8 del contratto del 2.04.2016, era sì riconosciuto dalla committente come dovuto per precedenti interventi di ristrutturazione. Tuttavia, al successivo art. 10, le parti avevano altresì convenuto che anche questa somma dovesse essere pagata dalla committente solo “all'atto della vendita di uno dei due villini realizzati per conto della sig.ra ovvero entro un anno dalla consegna dei n.2 villini realizzati in CP_2 favore della predetta”. Tali presupposti, considerato il già accertato grave e sostanziale inadempimento dell'appaltatrice rispetto all'obbligazione di realizzare i villini in questione, non si sono perfezionati. Pertanto, in ragione dell'esplicita inclusione, concordemente voluta dalle parti, anche di tale corrispettivo all'interno del programma negoziale sinallagmatico per cui è causa, l'importo de
23 quo non è dovuto e la relativa domanda riconvenzionale va quindi comunque rigettata, come implicitamente ha già fatto il giudice di primo grado, non riconoscendo neppure tale credito della società appaltatrice.
Il primo motivo deve essere quindi rigettato integralmente.
8. Con il secondo motivo dell'appello incidentale, lamenta la CP_1
“Violazione ed errata interpretazione dell'art. 1458 c.c. in relazione alla domanda riconvenzionale spiegata da L'esponente società, avendo CP_1 documentato l'inadempimento della sig.ra agli impegni assunti nei CP_2 propri confronti in costanza dei due differenti rapporti, confida nella riforma della decisione gravata e nella condanna della sig.ra alla corresponsione CP_2 delle somme dovute a fronte delle prestazioni eseguite, proprio avuto riguardo al principio affermato dalla Suprema Corte nella sentenza citata dal Tribunale”
Deducendo i due rapporti contrattuali asseritamente intercorsi con l'appellata
(un primo contratto preliminare del 4.04.2014; un secondo preliminare del
4.02.2016 risolto per inadempimento della committente) l'appellante incidentale chiede che, in riforma della sentenza di primo grado, accertato il grave inadempimento dell'appellata, sia risolto il contratto e riconosciuto il corrispettivo per le opere eseguite.
Giova premettere che in materia di appalto, in base al principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, l'appaltatore, il quale chiede in giudizio il pagamento del corrispettivo convenuto, ha l'onere, allorché il committente ne alleghi l'inadempimento, di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte. Per cui, in base alla disciplina codicistica del tipo negoziale in esame, l'appaltatore che agisce in giudizio per il pagamento del corrispettivo pattuito ha l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa e quindi di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione conformemente al contratto e alle regole dell'arte (cfr. Cassazione civile sez. II, 23/09/2024, n.25410; Cassazione civile sez. II, 15/05/2024, n.13506); con l'effetto che la sua domanda non può essere
24 accolta nel caso in cui l'altra parte contesti il suo adempimento, come avvenuto nel caso di specie. Difatti, a mente degli artt. 1655 e ss. c.c. il diritto al corrispettivo sorge non già in forza della conclusione del contratto, che è fonte di obbligazioni, bensì in ragione dell'esatto adempimento delle opere che l'appaltatore si è obbligato ad eseguire in favore del committente, in considerazione della natura sinallagmatica del negozio. Per cui, l'appaltatore che pretenda il pagamento del corrispettivo pattuito ha l'onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, cioè di avere eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa.
Ebbene, tale prova non è stata data dall'odierno appellante incidentale, che alla ricostruzione dei fatti secondo proprie prospettazioni, non ha fatto corrispondere alcun riscontro fattuale in termini concreti e verificabili delle opere eseguite, mentre a giustificazione della mancata ultimazione di esse ha invocato la causa esterna, ossia la sospensione dei lavori disposta dall'autorità comunale.
Invero, la sospensione dei lavori prova il contrario, in quanto, come innanzi già osservato, è stata disposta proprio in ragione di difformità delle opere eseguite rispetto a quanto previsto nella documentazione presentata all'autorità comunale ai fini dell'attività edilizia (in particolare la DIA del 2014)
Del resto, in base a quanto regolato dal contratto, l'appaltatore si obbligava espressamente all'esecuzione dei lavori in piena autonomia di gestione, ferma l'osservanza del progetto di cui alla DIA presentata, sicché ogni difformità delle opere deve essere imputata alla sua esecuzione (art. 11); nonché lo stesso si assumeva espressamente l'espletamento di tutte le pratiche amministrative correlate all'attività edilizia (art. 12). Per cui, non può qualificarsi quale causa di forza maggiore la sospensione dei lavori, che veniva disposta per ragioni imputabili all'appaltatore, che ha disatteso le previsioni progettuali, eseguendo opere difformi da quanto programmato.
Quanto agli effetti restitutori della risoluzione per inadempimento domandata dall'appellante incidentale, deve precisarsi, confermando le argomentazioni
25 logico-giuridiche del giudice di primo grado, che l'obbligo restitutorio del committente, basato sul corrispettivo originariamente pattuito, sorge in ragione di un contratto di appalto privato che venga risolto per inadempimento del committente;
il che pertanto presuppone l'esatto adempimento da parte dell'appaltatore e invece l'inadempimento imputabile del committente (cfr.
Cassazione civile sez. I, 04/02/2025, n. 2638). Circostanza questa tuttavia nient'affatto provata, essendo stato invece accertato, anche mediante puntuale ed esaustiva c.t.u., il grave inadempimento dell'appaltatore, allo stesso imputabile, quale causa dell'effetto risolutorio richiesto dalla committente;
il che esclude ogni pretesa restitutoria (e come si dirà avanti risarcitoria) da parte dell'appaltatore.
Tutto quanto precede premesso e considerato, il secondo motivo di appello non merita accoglimento e deve essere integralmente confermata la sentenza di primo grado.
All'interno dello stesso motivo di gravame l'appellante incidentale si duole anche che la sentenza gravata ha rigettato la domanda di risarcimento del danno, nelle plurime voci del danno per il mancato guadagno, da esposizione finanziaria, all'immagine ed esistenziale. Il rigetto del motivo di gravame comporta l'assorbimento del presente profilo di doglianza, posto che non può aversi danno conseguenza ove non è accertato il fatto generatore dello stesso, ossia l'inadempimento imputabile all'appellata che ne sarebbe la causa.
9. Va infine dichiarata inammissibile la censura, di cui si è detto al precedente paragrafo n. 6, con la quale l'appellante incidentale, come già dedotto in primo grado, vorrebbe escludere la propria responsabilità per l'inadempimento contestatole ed accertato, del quale sarebbe invece esclusivamente responsabile, quale direttore dei lavori, il geom. , ovvero l'appellante Pt_1 principale.
Invero, la censura si limita a ribadire la responsabilità professionale dello stesso tecnico, già accertata dal giudice a quo. Nulla di specifico dice invece il mezzo con riferimento alle ragioni per le quali la responsabilità dello stesso direttore
26 dei lavori dovrebbe escludere totalmente quella della medesima società appaltatrice, ritenuta invece concorrente dalla sentenza impugnata. Il generico riferimento, nella comparsa di risposta della società in primo grado, alla circostanza che essa avrebbe operato “limitandosi ad eseguire le direttive del
Geom. ”, neppure è stato riproposto e sviluppato in appello. Esso, in ogni Pt_1 caso, appare del tutto privo di riferimento alle modalità operative del caso concreto, con riferimento a specifiche lavorazioni e/o a singole direttive puntuali del direttore dei lavori ed alla loro incidenza sui vizi e le difformità accertate, per cui non attinge la ratio decidendi che la sentenza impugnata esprime nella ritenuta responsabilità concorrente e solidale dei due appellanti.
10. In definitiva, l'appello principale va dichiarato estinto e quello incidentale va rigettato.
Nei rapporti tra le parti costituite le spese di lite di questo grado devono essere rifuse dall' appellante incidentale, soccombente tanto nei confronti dell'appellata, quanto nei confronti dell'appellante principale ( ove si consideri che, a prescindere dai motivi di impugnazione incidentale adesivi rispetto ad alcuni dei motivi di cui all'appello principale, l'appellante incidentale ha chiesto anche il rigetto di altri motivi dell'appello principale, l'accertamento della responsabilità esclusiva del geom. Geom. e la condanna di quest'ultimo alle spese di lite Pt_1 dei due gradi di merito: cfr. pagg. 13 e 33 della comparsa di costituzione ed appello incidentale della . CP_1
Quanto alla liquidazione delle spese del presente grado relative al rapporto tra appellante principale ed appellata, deve considerarsi che la prima ha rinunciato agli atti del giudizio, chiedendo la compensazione delle spese di lite, e che la seconda ha manifestato la sua accettazione alla rinuncia, con ciò prestando sostanzialmente il consenso anche alla regolazione delle spese di lite. Tra le già menzionate parti, quindi, le spese si compensano.
Tra l'appellante incidentale e l'appellata, e tra l'appellante incidentale e l'appellante principale, le spese sono invece regolate dal criterio della soccombenza e si liquidano, a favore di ciascuna delle parti vittoriose, utilizzando
27 i parametri di cui al d.m. n. 55/2014 (aggiornati, da ultimo, con d. m. n.
147/2022), con riferimento allo scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00 ed ai valori medi per tutte le fasi, fatta salva quella di istruttoria/trattazione, che viene liquidata al minimo per la sua estrema semplicità nel caso di specie, in €
12.154,00 per compensi (€ 2.977,00 per fase di studio;
€ 1.911,00 per fase introduttiva;
€ 2.163,00 per fase di trattazione/istruttoria; € 5.103,00 per fase decisionale).
Il rigetto dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento, a carico della parte appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012, se dovuto (Cass. S.U.
20.2.2020 n. 4315).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti contro la sentenza del Tribunale di Velletri n. 394/2021, pubblicata in data 02.03.2021, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara estinto il giudizio limitatamente all'appello principale e compensa le spese di lite di questo grado tra l'appellante principale Parte_1
e l'appellata ;
[...] Controparte_2
2. rigetta l'appello incidentale e condanna l'appellante incidentale
[...]
alla rifusione, in favore dell'appellata e CP_1 Controparte_2 dell'appellante principale , delle spese di lite di Parte_1 questo grado, che liquida, a favore di ciascuna di tali parti, in complessivi
€ 12.154,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, ed oltre ad Iva e Cpa, come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di CP_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
28 Così deciso in Roma in data 20.11.2025
Il Presidente est. Michele Cataldi
29
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. Michele Cataldi Presidente rel.
- dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
- dott.ssa Matilde Carpinella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(artt. 352, comma 6, e 281 -sexies, co. 3, c.p.c.)
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5459 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, con l'Avv. Marco Porcelli Parte_1 C.F._1
) che la rappresenta e difende come da procura in atti CodiceFiscale_2
- APPELLANTE – E
), con l'Avv. Domenico Vizzone CP_1 P.IVA_1
), giusta procura in atti C.F._3
- APPELLATA ED APPELLANTE INCIDENTALE-
NONCHÉ
), con gli avv.ti Edoardo Controparte_2 C.F._4
CC ) e TE CC ), che, C.F._5 C.F._6 congiuntamente e disgiuntamente, la rappresentano e difendono come da procura in atti
- APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 394/2021 del Tribunale di Velletri, pubblicata in data 02.03.2021.
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'udienza di discussione del 20.11.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione convenne in giudizio innanzi il Controparte_2
Tribunale di Velletri il geom. e la per sentire accogliere Parte_1 CP_1 le seguenti conclusioni: “[…] accertare e dichiarare l'inadempimento della
[...] rispetto alle obbligazioni dalla medesima assunte nell'ambito del contratto CP_1 preliminare di permuta immobiliare, con particolare riferimento al contratto di appalto ad esso connesso e collegato, sottoscritto con la sig.ra
[...]
in data 2.4.2016, per le ragioni descritte in premessa del presente CP_2 atto e, per l'effetto, b) dichiarare la risoluzione del contratto succitato e di ogni
2 annesso e connesso contratto per grave fatto e colpa della società convenuta;
c) accertare e dichiarare l'inadempimento del geom. rispetto alle Parte_1 obbligazioni dal medesimo assunte nell'ambito dell'incarico conferitogli in relazione al cantiere sito in via Napoli n. 64 – Ardea (RM), meglio descritti in premessa del presente atto e, per l'effetto, d) condannare i convenuti, in via solidale ovvero concorrente, ciascuno nella misura di propria spettanza, al pagamento in favore della sig.ra della somma Controparte_2 indicativamente quantificata in € 200.000,00 (duecentomila/00) a titolo di risarcimento dei danni tutti, subiti e sudendi, in conseguenza dei predetti inadempimenti, per i motivi esposti nella narrativa del presente atto, ovvero in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, comunque comprensiva del danno emergente e del lucro cessante e di ogni voce di danno accertata ed accertanda, che potrà, ove ritenuto, essere liquidata anche in via equitativa, sulla scorta delle allegazioni e documentazione versata, nonché attraverso CTU che sin d'ora si richiede. Il tutto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo […]”.
A sostegno della domanda l'allora attrice dedusse di essere proprietaria (in virtù di atto a rogito del notaio dell'1.4.2011; rep.26818) della porzione Persona_1 immobiliare sita in Ardea (RM) alla via Napoli n. 64, distinta al foglio 45, particella n. 247 al sub.501 (per quanto attiene l'abitazione, la corte e il locale ripostiglio) e al sub 503 - già sub 502 – (per quanto attiene all'originaria autorimessa); di aver eseguito il frazionamento del fabbricato, realizzando n. 6 unità immobiliari, censite ai subalterni nn. 505, 506, 507, 508, 509 e 510, e della corte di esclusiva pertinenza del predetto fabbricato, censita al subalterno n. 504; che con scrittura privata del 2.4.2016, denominata “contratto preliminare di permuta immobiliare”, a fronte dell'esecuzione di lavori di ristrutturazione straordinaria, ossia della realizzazione di n. 3 villini (entro il
25.09.2016) da parte di cui conferiva contestualmente incarico, si Controparte_1 era impegnata a cederle un'unità immobiliare sita in Ardea alla via Napoli n. 64, al foglio n. 45, particella n. 2457, al momento della sottoscrizione identificata
3 nella DIA presentata al comune di Ardea in data 24.1.2014 alla lettera B dell'elaborato grafico allegato;
che, in relazione all'obbligazione principale assunta dalla società convenuta, le parti facevano riferimento, sotto il profilo tecnico, al capitolato dei lavori allegato e ai progetti presentati presso il Comune di Ardea dal tecnico geom. con la DIA del 24.1.2014, mentre, sotto Parte_1 il profilo contrattuale, alle norme dettate in tema di appalto (cfr. art. 10 contratto atipico), pur ribadendo la natura atipica del contratto di cui alla predetta scrittura privata e in ogni caso l'invariabilità del corrispettivo pattuito per l'esecuzione delle opere appaltata;
che, in seguito a sopralluogo dell'autorità comunale in cui veniva disposta con ordinanza la sospensione dei lavori per riscontrate difformità tra le opere realizzande e quelle oggetto della documentazione ostesa all'amministrazione comunale, la società appaltatrice sospendeva i lavori;
che in data 30 maggio 2017, a seguito di accertamento compiuto da tecnico appositamente incaricato (Ing. ) si riscontravano difformità e vizi Persona_2 nelle opere commissionate, tanto in relazione agli elementi strutturali, quanto alla copertura, nonché alla violazione di norme tecniche specifiche, nonché altresì in difformità dal progetto approvato;
che a causa delle riscontrate difformità l'ing. formulava ipotesi di interventi da eseguire al fine di Per_2 regolarizzare le costruzioni medesime;
che i costi degli interventi di adeguamento strutturale e di completamento sarebbe ammontato ad un prezzo superiore al valore delle opere inizialmente commissionate;
che in data 25-
28/07/2017 la committente denunciava i vizi e le difformità riscontrate, tali da rendere le opere inadatte all'uso, ovvero in ogni caso da richiedere costi di adeguamento di importo superiore a quello dei costi di costruzione, con ciò manifestando la volontà di risolvere il contratto per il grave inadempimento dell'appaltatrice, salvo il risarcimento del danno;
a fronte della denuncia dei vizi da parte della committente, l'appaltatrice ometteva qualsivoglia riscontro, senza neppure offrire la rimozione dei vizi denunciati a proprie spese;
che la stessa committente provvedeva a denunciare tempestivamente i vizi e le difformità riscontrate anche al geom. in ragione dell'inadempimento da parte di sua Pt_1
4 delle obbligazioni assunte con l'incarico di progettista e di direttore di lavori per conto della committenza, nonché le ulteriori cui si era specificamente obbligato in forza del contratto concluso con la committente.
2. Nel giudizio instaurato da si costituirono i convenuti, Controparte_2 il geom. e la società appaltatrice, chiedendo il rigetto della domanda Pt_1 attorea;
in particolare la società appaltatrice propose domanda riconvenzionale con cui chiese, in via pregiudiziale, alla luce del riconoscimento di debito contenuto nel contratto preliminare del 4.2.2016, ricorrendone i presupposti, di pronunciare ai sensi dell'art. 186 bis o 186 ter c.p.c., ordinanza provvisoriamente esecutiva con la quale ingiungere alla stessa il pagamento della CP_2 somma di € 18.500,00, oltre IVA, maggiorata di interessi commerciali, maturati, maturandi e della rivalutazione monetaria dal 9.10.2014 fino all'effettivo soddisfo;
in via principale, accertato il grave inadempimento della medesima agli obblighi nascenti dal contratto del 4.2.2016, condannare la CP_2 stessa al pagamento alla società appaltatrice della somma di € 98.500, 00 oltre
IVA, oltre ad € 73.495,57 oltre IVA a titolo di spese sostenute per il villino oggetto di permuta non cedibile, maturata di interessi commerciali, maturati e maturandi, e delle rivalutazione monetaria dal 9.10.2014 fino all'effettivo soddisfo, con condanna della debitrice al risarcimento dei danni patrimoniali e non ad esso conseguenti, ivi compreso il danno da mancato guadagno, il danno da esposizione finanziaria, e il relativo danno all'immagine, il danno esistenziale, quantificati in € 50.000,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia, nonché al pagamento dell'ulteriore somma di € 18.500,00 oltre IVA, maggiorata di interessi commerciali, maturati e maturandi, e della rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese e competenze di causa.
A sostegno delle proprie domande riconvenzionali, dedusse che con CP_1
l'attrice erano stati conclusi due contratti: dal primo, relativo alla ristrutturazione di altre unità immobiliari, era residuato un debito di euro 18.500,00 oltre IVA, che la stessa committente aveva riconosciuto nel successivo contratto, ovvero in quello per cui è causa;
con un successivo contratto di permuta la stessa aveva
5 incaricato ancora una volta di realizzare tre villini sulle unità CP_1 immobiliari dapprima catastalmente modificate e, a fronte di ciò, si era impegnata, a titolo di corrispettivo, a cedere alla società appaltatrice la proprietà di uno dei villini realizzati;
che in data 21.7.2016, , a seguito di sopralluogo congiunto dell'Ufficio tecnico Comunale con il corpo della Polizia Locale, sul lotto di terreno sito in via Napoli 64, distinto in catasto al foglio 45 particella 2457, erano in corso opere edili, parti delle quali in difformità alle pratiche edilizie presentate presso gli uffici competenti del Comune di Ardea, per cui ne veniva disposta la sospensione;
che a quella data, nonostante avesse quasi CP_1 del tutto completato le opere commissionate, senza che le fosse denunciato alcun vizio e/o difformità, la committente sarebbe rimasta inadempiente alle obbligazioni contrattuali, altresì contravvenendo la previsione contrattuale (art. 5 contratto di permuta) che specificamente le imporrebbe il pagamento del corrispettivo anche nell'eventualità che i lavori non fossero ultimati per causa non imputabile all'appaltatore.
La diversa ricostruzione fattuale, ove è contestato il grave inadempimento dell'attrice, a fronte dell'adempimento della convenuta, è stata assunta a fondamento della pretesa di quest'ultima, azionata in riconvenzionale, chiedendo la condanna dell'attrice: al pagamento, a fronte delle opere eseguite, del corrispettivo pattuito nel preliminare di permuta;
nonché del corrispettivo ancora dovuto in forza del precedente contratto di appalto ed oggetto di riconoscimento da parte della debitrice nel successivo preliminare di permuta CP_2 dedotto in giudizio;
nonché al risarcimento dei danni da inadempimento sofferti da in specie nelle voci del: danno da mancato guadagno, da CP_1 esposizione finanziaria, all'immagine, esistenziale;
anche tenendo conto dell'incidenza economica positiva nel patrimonio dell'attrice del mancato pagamento del prezzo).
La causa veniva istruita con produzione documentale e ammissione di CTU, risultando superflua ogni ulteriore attività istruttoria.
6 3. Il Tribunale di Velletri, con la sentenza n. 394/2021 pubblicata il 2.3.2021 , in accoglimento della domanda proposta dall'attrice, così provvedeva: “1) dichiara la risoluzione del contratto di permuta-appalto inter partes;
2) condanna la parte convenuta Geom. e in solido al pagamento, a Parte_1 CP_1 favore di e a titolo di risarcimento del danno, della Controparte_2 complessiva somma di euro 157.455,35, ai valori del luglio del 2020, oltre all'ulteriore rivalutazione in base agli indici Istat da tale mese alla presente sentenza e agli interessi legali sulla somma così attualizzata dalla presente sentenza al saldo effettivo;
3) condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 7.800,00 per compenso ed euro
830,00 per spese, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta;
4) pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese di CTU, liquidate con separato decreto”.
4. Con atto di citazione il geom. ha proposto tempestivo appello, con Pt_1 istanza ex art. 283 c.p.c. di sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza impugnata, chiedendo la riforma integrale della sentenza impugnata.
Nei termini di cui all'art. 343 c.p.c. si sono costituiti: l'appellata, CP_2 contestando la fondatezza del gravame e instando per il suo rigetto;
CP_1 che ha impugnato la medesima sentenza in via incidentale, con contestuale istanza di inibitoria.
Con ordinanza del 3.3.2022 la Corte adita ha rigettato le istanze di inibitoria proposte dall'appellante principale e da quello incidentale.
L'appellante principale, con apposito atto, sottoscritto personalmente e notificato a tutte le parti costituite, ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., con compensazione delle spese di lite.
Le parti hanno depositato note prima dell'udienza di discussione: l'appellata ha espresso accettazione alla rinuncia agli atti del giudizio con compensazione delle spese di lite, dichiarata dall'appellante principale;
l'appellante incidentale, invece, presa conoscenza della rinuncia dell'appellante principale, insiste
7 comunque per l'accoglimento della sua impugnazione incidentale, precisandone l'autonomia rispetto alle sorti di quella proposta in via principale.
All'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, ai sensi dell'art. 281-sexies, co.3, c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa, come da verbale. Al termine, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c.
5. Preliminarmente, in ordine alla rinuncia agli atti del processo formulata ai sensi dell'art. 306 c.p.c. dall'appellante principale, giova osservare che, sebbene nel sistema processuale vigente non si rinvenga un'espressa disciplina della rinunzia agli atti nel giudizio di impugnazione, non può dubitarsi, tuttavia, che essa sia ammissibile, perché l'art. 359 c.p.c. stabilisce che nel giudizio di appello si osservano, se applicabili, le norme regolatrici del giudizio di primo grado, dunque anche quella contenuta nell'art. 306 cod. proc. civ., dovendosi escludere la sua incompatibilità con il detto mezzo di gravame.
La rinuncia agli atti del giudizio ha il limitato effetto di porre fine, per iniziativa dello stesso appellante, ad un giudizio già in corso, senza rinuncia, peraltro, anche all'azione ovvero a maggior ragione al diritto sostanziale, e comporta il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunciarsi sul merito della domanda con conseguente dovere di dichiarare l'estinzione del processo, tuttavia, solo condizionatamente all'accettazione da tutte le parti costituite. Per cui, la peculiarità della rinuncia agli atti del giudizio è in ciò: è efficace in quanto accettata dalle parti costituite o in quanto non richieda accettazione (Cass. n.
5112/2014). In questa prospettiva, al fine della produzione dell'effetto estintivo conseguente alla rinuncia agli atti del giudizio, di primo grado o di appello che sia, la giurisprudenza reputa necessaria l'accettazione delle parti costituite soltanto nel caso in cui la parte, nei cui confronti la rinunzia è diretta, abbia interesse alla prosecuzione del processo;
interesse che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile, e che presuppone la proposizione, da parte sua, di richieste il cui integrale
8 accoglimento procurerebbe ad essa una utilità maggiore di quella che consegue con l'estinzione del processo.
Ebbene, nel caso che ci occupa, la parte che ha un interesse specifico a coltivare il giudizio di impugnazione è l'appellante incidentale tardivo, che ha manifestato in modo inequivoco un interesse antitetico all'estinzione del giudizio, insistendo per la trattazione nel merito del suo appello e non prestando accettazione alla rinuncia dell'appellante regolarmente notificatagli.
Tanto basta ad escludere, con riferimento all'appello incidentale, l'effetto estintivo di cui all'art. 306 c.p.c., senza impedire che la rinuncia dell'appellante incidentale produca comunque i suoi effetti estintivi con riferimento all'appello principale, con conseguente compensazione delle spese di questo grado, come richiesto dall'appellante principale rinunziante ed accettato dall'appellata (che ha infatti accettato la rinuncia, comprensiva della proposta compensazione delle spese, senza riserve al riguardo).
5.1. Tanto premesso, si pone comunque la questione dell'incidenza della rinuncia dell'appellante principale, con accettazione dell'appellata, sull'impugnazione incidentale tardiva, anche alla luce della disposizione di cui all'art. 334, co. 2, c.p.c., che condiziona le sorti dell'appello incidentale tardivo a quelle dell'appello principale, in particolare quando inammissibile (e, da ultimo, ex d.lgs. n. 149/2022, anche improcedibile, sebbene tale novella non sia applicabile alla fattispecie in esame).
Al riguardo, giova fare menzione della giurisprudenza di legittimità che esclude ogni efficacia caducatoria della rinuncia dell'appellante principale sull'appello incidentale tardivo (nel caso di specie, quello spiegato da . La CP_1
Cassazione ha avuto occasione di precisare che, nell'eventualità di appello incidentale tardivo ex art. 334 c.p.c., l'impugnazione tardiva non perde effetto in caso di rinunzia all'impugnazione principale, al fine di non rendere l'impugnante principale arbitro esclusivo dell'esito del giudizio (cfr. Cass. n.
27631/2022, che richiama Cass. n. 30782/2019 e Cass., S.U., n. 8925/2011).
Ciò vale purché l'appello tardivo non sia successivo alla rinuncia, perché
9 altrimenti si avallerebbe il fenomeno diametralmente opposto, ossia che l'arbitro del giudizio sia chi ha proposto appello non solo intempestivamente, ma anche dopo la rinunzia all'impugnazione principale. Pertanto, il principio di cui al secondo comma dell'art. 334 c.p.c. secondo cui, ove l'impugnazione principale sia stata dichiarata inammissibile, quella incidentale tardiva perde efficacia, non trova applicazione nell'ipotesi di rinuncia all'impugnazione principale;
tanto è in ragione del rilievo che la parte destinataria della rinuncia non avrebbe alcun potere di opporsi all'iniziativa dell'avversario, e implicando l'assimilazione di tale ipotesi a quelle dell'inammissibilità e dell'improcedibilità dell'impugnazione principale, la conclusione aberrante sarebbe quella di rimettere l'esito dell'impugnazione incidentale tardiva all'esclusiva volontà dell'impugnante principale (Cass. n.20686/2017).
Ne discende nel caso in esame che la rinuncia all'impugnazione principale non travolge con sé l'appello incidentale tardivo, che merita di essere esaminato.
5.2. Ciò posto, ancora in via preliminare, dovendo procedere all'esame dell'appello incidentale, occorre vagliarne ulteriormente l'ammissibilità, tendendo conto della posizione sostanziale e processuale dell'appellante incidentale tardivo, legato, secondo la sentenza impugnata, a quello principale da un vincolo di solidarietà passiva.
Invero, nel caso di specie, l'impugnazione di introdotta entro il CP_1 termine di costituzione di cui all'art. 343 c.p.c., risulta però proposta quando era ormai decorso il termine lungo (di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, essendone mancata la notifica) per impugnare la sentenza di primo grado, ovvero quando l'appellante incidentale era già decaduto dal potere di impugnativa in via principale.
Giova premettere che, tendenzialmente, in base al principio dell'interesse all'impugnazione, quella incidentale tardiva è ammissibile, a tutela della reale utilità della parte che la propone, tutte le volte in cui l'impugnazione principale mette in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale la parte aveva inizialmente prestato acquiescenza;
conseguentemente, è
10 ammissibile, sia quando riveste la forma della
contro
-impugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando assume le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell'impugnazione principale (Cass. n.
10477/2024); per cui l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando riveste le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale o da un'impugnazione incidentale tardiva (Cass., S.U., n. 8486/2024); per cui essa non incontra neppure limiti oggettivi, giacché “[…] può essere sollevata anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che investa un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371 c.p.c. e che occorre consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere comunque in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata” (Cass. n. 15100/2024).
Infatti (come rileva in motivazione Cass. n. 15100/2024, cit.) secondo l'indirizzo divenuto prevalente nella giurisprudenza di legittimità, a fronte di quello minoritario espresso da Cass. n. 6156/2018 e Cass. n. 27616/2019, è ammessa l'impugnazione incidentale tardiva (da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione) anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371 c.p.c.
La ratio della norma che si ricava dal sistema delle impugnazioni è quella di consentire alla parte parzialmente soccombente, che avrebbe di per sé accettato la sentenza di primo grado, di contrastare, con l'impugnazione tardiva, l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione il rapporto controverso e, quindi, l'assetto di interessi derivanti dalla pronuncia impugnata, senza subire
11 pregiudizio nell'apprezzamento delle proprie difese dalla iniziativa di controparte, la quale abbia magari impugnato la sentenza nell'ultimo giorno disponibile.
L'istituto della impugnazione incidentale tardiva garantisce, in attesa della decisione da cui dipende la definitiva regolamentazione degli interessi dedotti dalle parti in causa, un ragionevole bilanciamento delle facoltà processuali delle stesse ed evita l'inutile moltiplicazione dei giudizi. Deve così consentirsi alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con i principi della cd. parità delle armi tra le parti e della ragionevole durata del processo, atteso che una diversa, e più restrittiva, interpretazione indurrebbe ciascuna parte a cautelarsi proponendo un'autonoma impugnazione tempestiva sulla statuizione rispetto alla quale è rimasta soccombente, con inevitabile proliferazione dei processi di impugnazione
(Cass. n. 18415 del 2018). Tale indirizzo rinviene ulteriori ragioni di rafforzamento nel recente arresto delle Sezioni Unite (Cass., S.U., n. 8486 del
2024), che, come accennato sopra, ammette l'impugnazione incidentale tardiva anche quando rivesta le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale.
Deve inoltre considerarsi che l'arresto di Cass., S.U., n. 8486 del 2024,aveva per oggetto in particolare la fattispecie dell'impugnazione incidentale tardiva del condebitore, adesiva rispetto all'impugnazione principale di altro coobbligato: impugnazione tardiva che si è ritenuta ammissibile ex art. 334 c.p.c., sul presupposto che l'impugnazione del condebitore, essendo potenzialmente idonea ad incidere sul diritto di regresso degli altri coobbligati verso il condebitore vittorioso all' esito dell'impugnazione, legittimi i primi ad aderire tardivamente all'impugnazione proposta dal secondo.
Ed il giudice di legittimità ha ritenuto che l'ammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva rivolta contro parti diverse dall'impugnante principale va valutata in concreto e non in astratto, in base al contenuto della sentenza
12 impugnata;
pertanto, se quest'ultima pure avesse erroneamente qualificato come solidale un'obbligazione in realtà parziaria, dovrebbero applicarsi i principi giurisprudenziali in tema di solidarietà e, dunque, ritenersi ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva, proposta da uno dei condebitori qualificati come solidali nei confronti del creditore, ed adesiva all'impugnazione principale proposta da altro condebitore nei confronti del medesimo creditore (Cass. n.
20935/2024). Nel caso di specie, la sentenza di primo grado ha ritenuto condebitori solidali l'appellante principale e quello incidentale.
Alla luce della giurisprudenza di legittimità evocata, che ha progressivamente superato i limiti oggettivi e soggettivi di ammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva, nell'ottica dell'interesse della parte alla riforma delle statuizioni di primo grado ogni quale volta vi sia il rischio di una sua modifica in ragione dell'impugnazione da altri spiegata, quella in esame deve considerarsi ammessa.
6. Occorre quindi esaminare il contenuto di merito dell'appello incidentale proposto da con il quale l'appellante incidentale tardiva da un lato CP_1 aderisce, ma con le precisazioni che seguono, alle difese dell'appellante principale;
da altro lato propone due motivi di gravame in via incidentale, riproponendo quanto già dedotto in primo grado.
Quanto al primo dei profili cennati, nelle conclusioni l'appellante chiede “in via preliminare, in accoglimento del primo motivo d'appello proposto dal Geom.
, dichiarare la nullità della sentenza di primo grado stante la omessa Parte_1 pronuncia sulle eccezioni preliminari, ritualmente sollevate dallo stesso sin dalla comparsa di costituzione e risposa avanti al Tribunale, con condanna alle spese del doppio grado del giudizio”. Tali “eccezioni preliminari”, avuto riguardo al contenuto espositivo complessivo dello stesso appello incidentale, e delle sue conclusioni, riguarderebbero innanzitutto le questioni di rito relative all'assunta
“nullità della citazione in giudizio ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 163 n. 3) e 4) e 164, comma 4°, c.p.c.” e la pretesa inammissibilità della domanda attrice di primo grado, per la pendenza di altro
13 giudizio. Su nessuna di tali questioni può configurarsi un'omessa pronuncia del giudice a quo, dovendo ritenersi necessariamente implicito il loro rigetto nell'accesso del giudice a quo al merito della controversia, con la decisione qui impugnata. Infatti, il vizio di omessa pronunzia è configurabile solo nel caso di mancato esame di questioni di merito, e non anche di eccezioni pregiudiziali di rito (cfr. ex plurimis Cass. n. 10422/2019; Cass. n. 25154/2018). Pertanto, non sussiste l'omessa pronuncia denunziata dall'appellante principale con il motivo cui aderisce l'appellante incidentale. Di conseguenza, l'appellante principale non poteva limitarsi a denunziare la mancanza di una decisione sulle relative eccezioni, ma avrebbe dovuto censurarne, con adeguate e specifiche argomentazioni, l'implicito rigetto.
Lo stesso deve dirsi quanto alla “Decadenza dalla garanzia per vizi e prescrizione della relativa azione”, già eccepita, con riferimento esclusivo alla propria posizione personale, nel capo b) della comparsa di risposta di primo grado dal geom. , che successivamente, nel suo appello principale, ha censurato Pt_1 meramente l'omessa pronuncia del Tribunale anche su tale eccezione.
Premesso che l'appellante incidentale, aderendo all'appello principale, ha sul punto chiesto l'accoglimento del motivo proposto dal geom. , deve Pt_1 innanzitutto rilevarsi che anche in questo caso non sussiste la pretesa omessa pronuncia, in quanto tale vizio non ricorre ove la decisione comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione, da ritenersi ravvisabile quando la pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia, nel senso che la domanda o l'eccezione, pur non espressamente trattate, siano superate e travolte dalla soluzione di altra questione, il cui esame presuppone, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza (Cass. n.
25710/2024, ex plurimis). L'accoglimento della domanda attrice nei confronti del geom. comporta infatti necessariamente il rigetto dell'eccezione di Pt_1 decadenza formulata da quest'ultimo, ex art. 1667 c.c., con riferimento esclusivo alla propria responsabilità.
14 Pertanto, non sussiste l'omessa pronuncia denunziata dall'appellante principale con il motivo cui aderisce l'appellante incidentale.
Di conseguenza, l'appellante principale non poteva limitarsi a denunziare la mancanza di una decisione sulle relative eccezioni, ma avrebbe dovuto censurarne, con adeguate e specifiche argomentazioni, l'implicito rigetto.
Giova in ogni caso aggiungere che comunque, per come è stata formulata,
l'eccezione dell'appellante principale è comunque infondata, atteso che la sua responsabilità nei confronti della non deriva dal contratto di CP_2 appalto, ma dal contratto d'opera professionale con il quale la stessa gli ha conferito l'incarico di direttore dei lavori. Pertanto, CP_2 dell'inadempimento delle obbligazioni derivanti da tale titolo il geom. è Pt_1 chiamato a rispondere a prescindere dalla invocata disciplina di cui all'art. 1667
c.c.
Infine, in parte qua, l'adesione della all'appello principale appare CP_1
anche contraddittoria con il resto delle difese dell'appellante incidentale, in specie con quelle con cui si assume invece la responsabilità esclusiva proprio del geom. . Infatti, l'ipotetico accoglimento dell'eccezione di decadenza del Pt_1 geom. , limitata alla sua posizione personale, comporterebbe piuttosto la Pt_1 liberazione dell'appellante principale, condebitore in solido, con conseguente ampliamento della responsabilità della CP_3
. Proseguendo nell'esame dell'appello incidentale, deve rilevarsi che
[...] gli argomenti con i quali l'appellante incidentale intenda escludere la propria responsabilità verso l'appellata, con la conseguente pretesa responsabilità esclusiva del coobbligato solidale appellante principale, non sono affatto adesivi alle difese di quest'ultimo e non possono essere presi in considerazione se non con riferimento ai motivi dell'appello incidentale che ripropongano quanto già dedotto in primo grado, quindi nei limiti di cui al paragrafo che segue.
Non configura dunque adesione all'appello principale il riferimento alla” omessa istruttoria che, se consentita, avrebbe dimostrato la infondatezza della domanda nei confronti del Geom. ”. In realtà, con tale argomentazione, l' Parte_1
15 appellante incidentale non aderisce affatto al relativo motivo proposto con l'appello incidentale, tanto che nel corpo del medesimo motivo d'appello incidentale chiede piuttosto “il rigetto dell'appello cosi come proposto sul punto e la riforma della sentenza in senso opposto a quello richiesto dall'appellante principale, con la condanna in via esclusiva proprio del Geom.
”, e nelle conclusioni espressamente formula “opposizione Parte_1
all'ammissione della prova per testi richiesta dal Geom. ”. Pt_1
Invero, si tratta di un motivo con il quale l'appellante incidentale, riproponendo difese già esposte in primo grado, intende piuttosto insistere per l'esclusione della propria responsabilità. Pertanto, se ne tratterà infra, in coda agli ulteriori motivi d'appello incidentale, non meramente adesivi all'appello principale.
7. Quanto ai motivi di gravame autonomamente proposti in via incidentale, con il primo di essi lamenta il “Difetto di motivazione su un punto CP_1 decisivo della controversia, avendo il primo giudice affermato la risoluzione per inadempimento contrattuale della , quando invece ricorrevano i CP_1 presupposti dell'inadempimento della sig.ra . Violazione Controparte_4 della disciplina dettata dall'art. 1669 c.c.”
Sostiene l'appellante incidentale che il Tribunale avrebbe errato nel valutare la condotta esecutiva di in quanto ella sarebbe inadempiente alle CP_2 obbligazioni assunte con il contratto che lo stesso qualifica “preliminare di permuta”, sottoscritto in data 04.02.2016: in specie l'appellata sarebbe inadempiente rispetto al pagamento del corrispettivo residuo (per la ristrutturazione di quattro unità immobiliari di sua proprietà già eseguite dalla società appaltatrice in adempimento di un precedente appalto) che la stessa avrebbe riconosciuto come dovuto nel predetto preliminare per la CP_2 somma di euro 18.500,00; nonché, a fronte della realizzazione di tre villini ad opera della l'appellata sarebbe rimasta inadempiente CP_1 all'obbligazione del corrispettivo in parte pari a complessivi euro 80.000,00, oltre
IVA, in altra parte rappresentato dal trasferimento in favore della società appaltatrice della proprietà di una delle unità immobiliari commissionate.
16 Deduce inoltre l'appellante incidentale che avrebbe esattamente eseguito le opere commissionate e che alla data del 21.7.2016 esse erano quasi del tutto completate, senza che la committente avesse mai contestato alcun vizio e/o difformità; che, tuttavia, a quella stessa data, il Comune di Ardea, a seguito di sopralluogo in cui riscontrava l'esecuzione di opere edili, parti delle quali in difformità alle pratiche edilizie presentate presso gli uffici competenti, aveva disposto la sospensione dei lavori;
che, quindi, la sospensione dei lavori non consentiva il completamente delle opere;
che ciononostante l'interruzione forzata dei lavori per causa non imputabile all'appaltatrice non esonerava la committente dal pagamento integrale delle opere realizzate fino a quel momento in osservanza delle previsioni di cui al preliminare (cfr. pag. 5 del contratto preliminare di permuta); che, in conclusione, nonostante i costi dei materiali e della manodopera, le opere eseguite, all'appaltatrice non era stato corrisposto quanto dovuto: né il compenso pattuito, né il trasferimento a favore della stessa appellante incidentale dell'immobile di cui al preliminare del 2016.
Per cui l'appellante incidentale si duole che il giudice, nonostante il grave inadempimento dell'appellata, abbia accolto la domanda di quest'ultima, fondando la sua decisione sulla documentazione dalla stessa prodotta, che
[...] contesta, in quanto afferma trattarsi di documenti di parte e in ogni caso CP_1 nient'affatto probanti in ordine agli asseriti inadempimenti dell'appaltatrice, ma, ove mai, utili alla prova delle responsabilità del geom. , in quanto Pt_1 dimostrano le irregolarità degli atti progettuali e delle pratiche amministrative.
Dovendo procedere con ordine alla disamina dei profili di doglianza sollevati dall'appellante incidentale, giova innanzitutto premettere l'infondatezza della censura con la quale lamenta, come già in primo grado, che alla data CP_1 del 21.7.2016 (ovvero fino a quando il Comune di Ardea, a seguito di sopralluogo, ha disposto con ordinanza la sospensione dei lavori per le difformità delle opere edili) essa aveva completato quasi del tutto le opere pattuite con la committente, senza che le fosse mai stata contestata dalla committente alcuna irregolarità e/o difformità. Invero, tale eccezione appare irrilevante ai sensi
17 dell'art. 1667, co.2, c.c., atteso che in tema di appalto, l'obbligo di denunziare,
a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla loro scoperta, le difformità o i vizi dell'opera, ex art. 1667, comma 2, c.c., presuppone che tale scoperta sia avvenuta dopo l'accettazione dell'opera, espressa, tacita o presunta, avvenuta,
a cura del committente, al momento della consegna o della verifica (Cass. n.
18409/2025).
Nel caso di specie, l'incompletezza delle opere (dedotta dalla stessa appellante),
l'intervenuta sospensione degli ulteriori lavori e la conseguente mancanza di una accettazione espressa o tacita dell'opera da parte della committente escludono che sia decorso il termine decadenziale.
Quanto alle ulteriori censure, giova ripercorrere, poiché ineccepibili, i passaggi logici seguiti dal giudice di primo grado, che ha anzitutto atteso all'esatta qualificazione del rapporto contrattuale intercorso tra le odierne parti processuali. Nella specie, sul rilievo della prevalenza delle prestazioni di facere rispetto a quella di dare, il giudice di primo grado ha correttamente ascritto il contratto concluso tra le parti di cui è causa al tipo dell'appalto, da cui l'applicazione della relativa disciplina, nonché di quella generale in tema di inadempimento di contratti sinallagmatici (nella specie gli artt. 1453 e 1458 c.c. su risoluzione da inadempimento e conseguenti effetti).
Pertanto, essendo state spiegate contrapposte domande di risoluzione per inadempimento contrattuale, il Tribunale ha indagato gli inadempimenti reciprocamente contestati tra le parti, committente e appaltatore, onde valutare la gravità e l'imputabilità ai fini dell'effetto risolutorio richiesto, nonché della condanna al risarcimento del danno-conseguenza. La decisione impugnata è incensurabile giacché ha fatto piana applicazione alla pacifica giurisprudenza di legittimità secondo cui, al fine di stabilire se sussista l'inadempimento che legittima la risoluzione e a quale parte vada imputato: “Nel caso in cui siano proposte contrapposte domande di risoluzione per inadempimento contrattuale occorre procedere ad un giudizio di comparazione in ordine al comportamento di entrambe le parti, che terrà conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche
18 e soprattutto dei rapporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute, e della incidenza di queste sulla funzione economico-sociale del contratto” (cfr. Cass. n. 2992 del 17/02/2004; n. 26943 del 15/12/2006; n.
18932 del 27/09/2016).
Il giudice di primo grado ha ampiamente motivato in ordine agli elementi probatori offerti dall'attrice a fondamento della sua pretesa, quindi, a dimostrazione del fatto costitutivo della sua domanda di risoluzione ed al risarcimento dei danni, ossia i gravi vizi e le difformità tra quanto progettato e commissionato e le opere effettivamente realizzate dalla società appaltatrice, anche in violazione di norme tecniche e regolamenti edilizi.
Le inadempienze sono state difatti provate non solo sulla scorta della documentazione prodotta (che l'appellante incidentale contesta limitandosi a negarne la valenza probatoria senza nulla in concreto aggiungere a contestazione del contenuto di essa) e, in particolare, della dettagliata relazione del perito di parte, ma altresì alla luce della c.t.u. espletata in primo grado, dalle cui risultanze è emersa senza dubbio l'incompletezza delle opere eseguite, nonché la loro inesattezza, considerato che le stesse sono risultate del tutto inadatte all'uso di destinazione.
In senso contrario alle generiche deduzioni dell'appellante incidentale deve rilevarsi che, in disparte la discrezionalità del giudice nel valutare il materiale probatorio, salvo il vizio della motivazione - che non ricorre nel caso di specie -, in ogni caso, la documentazione offerta da in primo grado è stata CP_2 scrupolosamente vagliata dal Tribunale in uno con gli altri elementi di prova, in particolare emergenti dalle risultanze dell'approfondita CTU espletata.
Il giudice di prime cure si è, difatti, avvalso dell'ausilio della consulenza tecnica d'ufficio, onde riscontrare in termini concreti e puntuali l'inadempimento allegato dall'attrice, anche con l'ausilio della consulenza di parte, quindi, al fine di valutare la sussistenza dei vizi e delle difformità denunciate dalla committente.
In particolare, il consulente tecnico d'ufficio, previo esame degli atti progettuali, con accesso ai luoghi, ha verificato le opere in concreto realizzate da CP_1
19 ed ha concluso che esse non erano state completate e che necessitavano di interventi complessi, soprattutto strutturali, essendo state eseguite in difformità del contratto, del progetto depositato presso la PA nonché senza rispetto delle regole dell'arte. In specie: “[…] gli errori di costruzione sono molteplici. Partendo dalla fondazione, fino alla realizzazione della copertura, la struttura degli stessi immobili, non è idonea per essere adibita ad abitazione” (in ordine al quesito n.
2 della CTU); “[…] i tre villini realizzati sono difformi al progetto depositato con
DIA in data 23.1.2014 e 24.1.2014, per diversa consistenza e sagoma dei due immobili […] Tali difformità rendono gli immobili inagibili”.
In specie, il CTU ha finanche analizzato e descritto la natura dei vizi riscontrati, concludendo che, sulla scorta di rilievi obiettivi eseguiti in loco e tenuto contro dell'approfondito esame delle risultanze di indagine, si è giunti alla determinazione che la costruzione dei due corpi di fabbrica riscontra i seguenti vizi: a. Il progetto depositato con le due DIA richiamate, per l'immobile A, prevedeva una sagoma e superfici diverse da quelle realizzate;
b. Il progetto delle strutture, depositato presso l'ex Genio Civile, prevedeva una struttura in cemento armato, con fondazione 40 × 60 cm, con pilasti in c.a. 30 × 30 cm e un cordolo di sommità. Nella realtà la fondazione realizzata ha le dimensioni 40
× 40, non sono stati realizzati i pilasti in c.a. 30 × 30 cm e neanche il cordolo in sommità in c.a. dim. 30 × 30 cm. Anche le travi di copertura in legno hanno luci maggiori e sono di sezione inferiore a quella di calcolo. Pertanto, i vizi riscontrati sono riconducibili alla realizzazione di una struttura completamente diversa da quelle progettata dall'Arch. I vizi riscontrati rendono CP_5 completamente inagibili i tre villini, poiché le strutture non possono essere collaudate ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. 380/2001. […] Allo stato attuale, i villini sono incommerciabili e non fruibili, ovvero non possono essere oggetto di compravendita, in quanto sugli stessi sono presenti delle irregolarità edilizie/urbanistiche che devono essere sanate, previa presentazione di
Segnalazione Certificata di Inizio Lavori a Sanatoria e devono essere eseguiti lavori di adeguamento alla normativa antisismica […]”
20 Ne discende che il giudice di primo grado ha fatto corretta applicazione delle regole di riparto dell'onere della prova in materia di inadempimento risolutorio: ha difatti accertato che la committente, che agiva per la risoluzione e il risarcimento del danno, ha fornito la prova della fonte negoziale del proprio diritto e non si è limitata all'allegazione dell'inadempimento della controparte, bensì ha offerto la prova dei vizi e delle difformità, mediante l'ampia documentazione, comprensiva degli atti progettuali e della consulenza di tecnico di parte, da cui risultano le opere commissionate e la difformità di esse rispetto a quelle eseguite e neppure completata;
nonché con richiesta di ammissione della c.t.u. sulle opere eseguite. Nella peculiare ipotesi, come quella in esame, in cui si contesta il vizio e/o difformità dell'opera è onere del committente offrirne la relativa prova;
prova che la parte ha offerto e le cui emergenze CP_2 sono state, sotto il profilo tecnico, confermate dalla c.t.u.
A fronte dell'evidenza dell'inadempimento della società appaltatrice convenuta in primo grado, incombeva su di essa l'onere della prova dell'asserito esatto adempimento delle opere commissionate;
prova che tuttavia non è stata offerta in alcun modo. Come noto, l'appaltatore che agisce in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo deve provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, ove il committente ne eccepisca l'inadempimento. Specularmente,
a fronte della contestazione di inadempimento sulla cui base si fonda la domanda della committente, spetta all'appaltatore, l'onere di fornire la prova del puntuale adempimento della propria obbligazione. L'azione di risoluzione e quella risarcitoria hanno difatti in comune con l'azione di adempimento l'elemento costitutivo fondamentale: per conseguenza, chi le propone è tenuto a provare soltanto l'esistenza del titolo, e non anche l'inadempienza dell'obbligato. Difatti il legislatore consente la sostituzione della domanda di adempimento con quella di risoluzione (art. 1453 c.c.), riconducendo l'uno e l'altro diritto a un'unica fattispecie, senza condizionare espressamente il mutamento della domanda all'accollo di un più ampio onere probatorio (Cassazione civile sez. I,
06/07/2023, n.19110).
21 Ebbene, si è limitata a dedurre il proprio adempimento senza CP_1 provarlo ed a negare valore probatorio alla documentazione dell'appellata, sulla base della ripetuta affermazione che essa sarebbe, ove mai, idonea solo a provare le inadempienze del geom. e non anche la sua responsabilità. Pt_1
Relativamente poi al punto in cui l'appellante incidentale si duole specificamente che il consulente tecnico ha dichiarato, nella risposta al quesito formulato dal giudice di primo grado, di non aver tenuto conto del verbale di sospensione dei lavori, poiché, sebbene indicato in allegato (al n. 5) alla citazione di CP_2 la stessa aveva, invece, depositato un diverso documento (il verbale di contestazione dell'omessa pulitura del cortile antistante gli immobili di sua proprietà), l'argomento vorrebbe dimostrare, senza tuttavia riuscirvi,
l'inattendibilità della consulenza espletata e di conseguenza l'erroneità della sentenza che su di essa si sarebbe conformata.
Ma tanto non ha alcun rilievo, giacché non è l'ordinanza di sospensione dei lavori a valere quale evidenza delle difformità delle opere rispetto agli atti progettuali e a quanto commissionato alla società appaltatrice. Tanto trova dimostrazione evidente nello stato di fatto delle opere realizzate, come accertato dalla c.t.u., oltre che dal perito di parte attrice. Nello stesso senso, inoltre, depone la mancata prova, da parte dell'appaltatrice, dell'esatta esecuzione delle opere commissionate, in ossequio alle regole di riparto dell'onere della prova come innanzi ricordate. Del resto, sebbene non ne abbia tenuto conto il consulente tecnico d'ufficio al fine di valutare le difformità e i vizi delle opere (che ha opportunamente accertato nel raffronto tra quelle eseguite e quelle oggetto degli atti progettuali: della DIA, del capitolato, del contratto di appalto), è stato adeguatamente valutato dal giudice di primo grado, quale fatto acquisito agli atti del processo, confermativo delle irregolarità emerse nella fase esecutiva dell'appalto. Difatti, la sospensione dei lavori per le difformità delle opere da eseguirsi, rispetto agli atti progettuali ed alla documentazione amministrativa, innanzitutto è fatto pacifico nel presente giudizio (ex art. 115 c.p.c.), in quanto dedotto e non contestato da tutte le parti processuali. A ciò si aggiunga che il
22 contenuto dell'ordinanza di sospensione dei lavori è elemento di prova acquisito al processo, giacché in versato in atti dalla stessa appaltatrice, quindi, valutato dal giudice di primo grado ai fini della sua decisione, in ossequio al principio di acquisizione. In ogni caso, il suo contenuto nulla aggiunge rispetto al fatto in sé dedotto dalle parti e risultato incontestato, ma al più vale ad offrire un riscontro di veridicità in ordine al fatto dedotto, già pacifico. Ne consegue che quanto deduce l'appellante incidentale non incrina le risultanze della CTU, che in modo analitico ed esaustivo ha riscontrato i puntuali quesiti posti dal giudice, con rilievi concreti, operati direttamente sulle opere realizzate.
Il giudice ha quindi correttamente accertato la sussistenza dei vizi e le difformità denunciati dalla committente e, per l'effetto, in accoglimento della domanda di quest'ultima, ha dichiarato risolto il contratto per grave inadempimento della società appellante incidentale, con condanna al risarcimento del danno.
Si deve, infine, rilevare l'infondatezza anche della censura con la quale l'appellante incidentale lamenta che non sia stata accolta, quanto meno, la domanda riconvenzionale con la quale si chiedeva la condanna della committente a pagare alla la somma di euro 18.500,00, riconosciuta CP_2 CP_1 dalla debitrice, nel contratto per cui è causa, come dovuta per opere di ristrutturazione già realizzate, collaudate e ritenute congrue. Infatti, il corrispettivo in questione, menzionato nell'art. 8 del contratto del 2.04.2016, era sì riconosciuto dalla committente come dovuto per precedenti interventi di ristrutturazione. Tuttavia, al successivo art. 10, le parti avevano altresì convenuto che anche questa somma dovesse essere pagata dalla committente solo “all'atto della vendita di uno dei due villini realizzati per conto della sig.ra ovvero entro un anno dalla consegna dei n.2 villini realizzati in CP_2 favore della predetta”. Tali presupposti, considerato il già accertato grave e sostanziale inadempimento dell'appaltatrice rispetto all'obbligazione di realizzare i villini in questione, non si sono perfezionati. Pertanto, in ragione dell'esplicita inclusione, concordemente voluta dalle parti, anche di tale corrispettivo all'interno del programma negoziale sinallagmatico per cui è causa, l'importo de
23 quo non è dovuto e la relativa domanda riconvenzionale va quindi comunque rigettata, come implicitamente ha già fatto il giudice di primo grado, non riconoscendo neppure tale credito della società appaltatrice.
Il primo motivo deve essere quindi rigettato integralmente.
8. Con il secondo motivo dell'appello incidentale, lamenta la CP_1
“Violazione ed errata interpretazione dell'art. 1458 c.c. in relazione alla domanda riconvenzionale spiegata da L'esponente società, avendo CP_1 documentato l'inadempimento della sig.ra agli impegni assunti nei CP_2 propri confronti in costanza dei due differenti rapporti, confida nella riforma della decisione gravata e nella condanna della sig.ra alla corresponsione CP_2 delle somme dovute a fronte delle prestazioni eseguite, proprio avuto riguardo al principio affermato dalla Suprema Corte nella sentenza citata dal Tribunale”
Deducendo i due rapporti contrattuali asseritamente intercorsi con l'appellata
(un primo contratto preliminare del 4.04.2014; un secondo preliminare del
4.02.2016 risolto per inadempimento della committente) l'appellante incidentale chiede che, in riforma della sentenza di primo grado, accertato il grave inadempimento dell'appellata, sia risolto il contratto e riconosciuto il corrispettivo per le opere eseguite.
Giova premettere che in materia di appalto, in base al principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, l'appaltatore, il quale chiede in giudizio il pagamento del corrispettivo convenuto, ha l'onere, allorché il committente ne alleghi l'inadempimento, di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte. Per cui, in base alla disciplina codicistica del tipo negoziale in esame, l'appaltatore che agisce in giudizio per il pagamento del corrispettivo pattuito ha l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa e quindi di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione conformemente al contratto e alle regole dell'arte (cfr. Cassazione civile sez. II, 23/09/2024, n.25410; Cassazione civile sez. II, 15/05/2024, n.13506); con l'effetto che la sua domanda non può essere
24 accolta nel caso in cui l'altra parte contesti il suo adempimento, come avvenuto nel caso di specie. Difatti, a mente degli artt. 1655 e ss. c.c. il diritto al corrispettivo sorge non già in forza della conclusione del contratto, che è fonte di obbligazioni, bensì in ragione dell'esatto adempimento delle opere che l'appaltatore si è obbligato ad eseguire in favore del committente, in considerazione della natura sinallagmatica del negozio. Per cui, l'appaltatore che pretenda il pagamento del corrispettivo pattuito ha l'onere di provare di avere esattamente adempiuto la propria obbligazione, cioè di avere eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa.
Ebbene, tale prova non è stata data dall'odierno appellante incidentale, che alla ricostruzione dei fatti secondo proprie prospettazioni, non ha fatto corrispondere alcun riscontro fattuale in termini concreti e verificabili delle opere eseguite, mentre a giustificazione della mancata ultimazione di esse ha invocato la causa esterna, ossia la sospensione dei lavori disposta dall'autorità comunale.
Invero, la sospensione dei lavori prova il contrario, in quanto, come innanzi già osservato, è stata disposta proprio in ragione di difformità delle opere eseguite rispetto a quanto previsto nella documentazione presentata all'autorità comunale ai fini dell'attività edilizia (in particolare la DIA del 2014)
Del resto, in base a quanto regolato dal contratto, l'appaltatore si obbligava espressamente all'esecuzione dei lavori in piena autonomia di gestione, ferma l'osservanza del progetto di cui alla DIA presentata, sicché ogni difformità delle opere deve essere imputata alla sua esecuzione (art. 11); nonché lo stesso si assumeva espressamente l'espletamento di tutte le pratiche amministrative correlate all'attività edilizia (art. 12). Per cui, non può qualificarsi quale causa di forza maggiore la sospensione dei lavori, che veniva disposta per ragioni imputabili all'appaltatore, che ha disatteso le previsioni progettuali, eseguendo opere difformi da quanto programmato.
Quanto agli effetti restitutori della risoluzione per inadempimento domandata dall'appellante incidentale, deve precisarsi, confermando le argomentazioni
25 logico-giuridiche del giudice di primo grado, che l'obbligo restitutorio del committente, basato sul corrispettivo originariamente pattuito, sorge in ragione di un contratto di appalto privato che venga risolto per inadempimento del committente;
il che pertanto presuppone l'esatto adempimento da parte dell'appaltatore e invece l'inadempimento imputabile del committente (cfr.
Cassazione civile sez. I, 04/02/2025, n. 2638). Circostanza questa tuttavia nient'affatto provata, essendo stato invece accertato, anche mediante puntuale ed esaustiva c.t.u., il grave inadempimento dell'appaltatore, allo stesso imputabile, quale causa dell'effetto risolutorio richiesto dalla committente;
il che esclude ogni pretesa restitutoria (e come si dirà avanti risarcitoria) da parte dell'appaltatore.
Tutto quanto precede premesso e considerato, il secondo motivo di appello non merita accoglimento e deve essere integralmente confermata la sentenza di primo grado.
All'interno dello stesso motivo di gravame l'appellante incidentale si duole anche che la sentenza gravata ha rigettato la domanda di risarcimento del danno, nelle plurime voci del danno per il mancato guadagno, da esposizione finanziaria, all'immagine ed esistenziale. Il rigetto del motivo di gravame comporta l'assorbimento del presente profilo di doglianza, posto che non può aversi danno conseguenza ove non è accertato il fatto generatore dello stesso, ossia l'inadempimento imputabile all'appellata che ne sarebbe la causa.
9. Va infine dichiarata inammissibile la censura, di cui si è detto al precedente paragrafo n. 6, con la quale l'appellante incidentale, come già dedotto in primo grado, vorrebbe escludere la propria responsabilità per l'inadempimento contestatole ed accertato, del quale sarebbe invece esclusivamente responsabile, quale direttore dei lavori, il geom. , ovvero l'appellante Pt_1 principale.
Invero, la censura si limita a ribadire la responsabilità professionale dello stesso tecnico, già accertata dal giudice a quo. Nulla di specifico dice invece il mezzo con riferimento alle ragioni per le quali la responsabilità dello stesso direttore
26 dei lavori dovrebbe escludere totalmente quella della medesima società appaltatrice, ritenuta invece concorrente dalla sentenza impugnata. Il generico riferimento, nella comparsa di risposta della società in primo grado, alla circostanza che essa avrebbe operato “limitandosi ad eseguire le direttive del
Geom. ”, neppure è stato riproposto e sviluppato in appello. Esso, in ogni Pt_1 caso, appare del tutto privo di riferimento alle modalità operative del caso concreto, con riferimento a specifiche lavorazioni e/o a singole direttive puntuali del direttore dei lavori ed alla loro incidenza sui vizi e le difformità accertate, per cui non attinge la ratio decidendi che la sentenza impugnata esprime nella ritenuta responsabilità concorrente e solidale dei due appellanti.
10. In definitiva, l'appello principale va dichiarato estinto e quello incidentale va rigettato.
Nei rapporti tra le parti costituite le spese di lite di questo grado devono essere rifuse dall' appellante incidentale, soccombente tanto nei confronti dell'appellata, quanto nei confronti dell'appellante principale ( ove si consideri che, a prescindere dai motivi di impugnazione incidentale adesivi rispetto ad alcuni dei motivi di cui all'appello principale, l'appellante incidentale ha chiesto anche il rigetto di altri motivi dell'appello principale, l'accertamento della responsabilità esclusiva del geom. Geom. e la condanna di quest'ultimo alle spese di lite Pt_1 dei due gradi di merito: cfr. pagg. 13 e 33 della comparsa di costituzione ed appello incidentale della . CP_1
Quanto alla liquidazione delle spese del presente grado relative al rapporto tra appellante principale ed appellata, deve considerarsi che la prima ha rinunciato agli atti del giudizio, chiedendo la compensazione delle spese di lite, e che la seconda ha manifestato la sua accettazione alla rinuncia, con ciò prestando sostanzialmente il consenso anche alla regolazione delle spese di lite. Tra le già menzionate parti, quindi, le spese si compensano.
Tra l'appellante incidentale e l'appellata, e tra l'appellante incidentale e l'appellante principale, le spese sono invece regolate dal criterio della soccombenza e si liquidano, a favore di ciascuna delle parti vittoriose, utilizzando
27 i parametri di cui al d.m. n. 55/2014 (aggiornati, da ultimo, con d. m. n.
147/2022), con riferimento allo scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00 ed ai valori medi per tutte le fasi, fatta salva quella di istruttoria/trattazione, che viene liquidata al minimo per la sua estrema semplicità nel caso di specie, in €
12.154,00 per compensi (€ 2.977,00 per fase di studio;
€ 1.911,00 per fase introduttiva;
€ 2.163,00 per fase di trattazione/istruttoria; € 5.103,00 per fase decisionale).
Il rigetto dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento, a carico della parte appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012, se dovuto (Cass. S.U.
20.2.2020 n. 4315).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti contro la sentenza del Tribunale di Velletri n. 394/2021, pubblicata in data 02.03.2021, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara estinto il giudizio limitatamente all'appello principale e compensa le spese di lite di questo grado tra l'appellante principale Parte_1
e l'appellata ;
[...] Controparte_2
2. rigetta l'appello incidentale e condanna l'appellante incidentale
[...]
alla rifusione, in favore dell'appellata e CP_1 Controparte_2 dell'appellante principale , delle spese di lite di Parte_1 questo grado, che liquida, a favore di ciascuna di tali parti, in complessivi
€ 12.154,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, ed oltre ad Iva e Cpa, come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di CP_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
28 Così deciso in Roma in data 20.11.2025
Il Presidente est. Michele Cataldi
29