Articolo 2 della Legge 31 gennaio 1968, n. 50
Articolo 1Articolo 3
Versione
2 marzo 1968
Art. 2.
Il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia ed il Banco di Sardegna destineranno le somme loro conferite ai sensi dell'articolo precedente, in tutto o in parte, ad aumento dei rispettivi capitali di fondazione e fondi in dotazione secondo quanto sara' disposto con i decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con i quali saranno approvate le modifiche da apportarsi agli statuti dei Banchi predetti.
Le eventuali somme residue saranno destinate ad appositi fondi di riserva speciale a copertura dei rischi inerenti alle operazioni di credito effettuate ai sensi dei rispettivi statuti.
Entrata in vigore il 2 marzo 1968