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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 20/10/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AOSTA in persona del dr. Maurizio D'Abrusco pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nella causa iscritta al n. RG. 791/2023 promossa da:
, nato ad [...] il [...] e residente in [...], Frazione Neyran Parte_1
104, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. IVAN PASQUETTAZ C.F._1
( - fax: ), elettivamente domiciliato Email_1 P.IVA_1
presso il suo studio in ST, Via Festaz n. 29
ATTORE
CONTRO
c.f. , nato ad [...] il [...], Controparte_1 CodiceFiscale_2
residente a [...] Fraz. Neyran n. 63, rappresentato e difeso dall'Avv.
DO RR, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in ST (AO), Av. Conseil des Commis n. 24
CONVENUTO
OGGETTO: risarcimento danni/responsabilità aquiliana
CONCLUSIONI
Conclusioni attoree:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito definitivamente rigettando, ogni diversa istanza ed eccezione avversaria, così disporre:
1. accertata e dichiarata la responsabilità di per il fatto Controparte_1 illecito commesso in danno di in data 08.01.2020, condannare Parte_1
e dichiarare tenuto al pagamento della somma di € € Controparte_1
78.342,88 comprensiva del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dall'attore, nonché delle ulteriori spese mediche sostenute e sostenende, ovvero
pagina 1 di 11 nella diversa somma accertanda in corso di causa, con maggiorazione di interessi legali dal 08.01.2020 alla proposizione della domanda e di interessi ex art. 1284
C.C. dalla proposizione domanda all'effettivo soddisfo, oltre della rivalutazione monetaria;
Condannare alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 da liquidarsi in applicazione dei valori massimi contemplati dal D.M. Parte_1
55/2014 oltre IVA 22%, C.P.A. 4% e R.F. 15% oltre che delle spese di C.T.U.
Conclusioni di parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione, riconvenzionale, accogliere le domande dell'attore e quindi:
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE, rigettare le domande di . Parte_1
NEL MERITO IN VIA DI SUBORDINE, accogliere le domande di , previa Parte_1 decurtazione del danno nella misura del 90% per corresponsabilità dell'attore, in relazione al danno che sarà effettivamente provato nel giudizio, detraendo l'acconto della somma versata con assegno di euro 2.200,00.
IN OGNI CASO, con vittoria di spese, diritti, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A.
AI SENSI DELL'ART. 93 C.P.C., il sottoscritto difensore chiede al Giudice che nella stessa sentenza di condanna alle spese distragga in favore suo gli onorari liquidati e non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio chiedendo di accertarne la Parte_2 Controparte_1
responsabilità per il fatto illecito commesso in suo danno in data 08.01.2020 e di condannarlo al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per complessivi euro 78.342,88, ovvero nella diversa somma accertata in causa, con maggiorazione di interessi legali dal
08.01.2020 alla proposizione della domanda e di interessi ex art. 1284 c. 4, c.c. dalla proposizione della domanda all'effettivo soddisfo, oltre rivalutazione monetaria e refusione delle spese del giudizio.
In citazione l'attore ha allegato, in sintesi, che: in data 08.01.2020, verso le ore 8.20, mentre accompagnava in auto i figli a scuola, in
Brissogne, Fraz. Moulin, incrociava il in auto;
CP_1
pagina 2 di 11 al ritorno, mentre si accingeva a raggiungere la madre, la quale si trovava dalla Tes_1
parrucchiera AW AU, in Quart, Via Monte Emilius, trovava ad attenderlo, sulla strada, il che, posizionatosi repentinamente in mezzo alla carreggiata, alzava un CP_1 pugno e tentava di fermarlo con fare minaccioso e con l'intento di aggredirlo;
per evitare di investire il era costretto a sterzare bruscamente per poi procedere CP_1
sulla propria strada, episodio cui assisteva la sorella, ; Persona_1
raggiunta la destinazione e sceso dalla propria auto, prima di accedere al locale in cui si trovava la madre, veniva raggiunto dal che lo aveva inseguito in auto;
CP_1
dopo una iniziale aggressione verbale rivolta anche alla madre, il colpiva esso CP_1
attore con un calcio, con degli schiaffi e con un pugno, cagionandogli una frattura nasale, una frattura costale, la distrazione del rachide cervicale, l'escoriazione della piramide nasale, un'escoriazione alla gamba destra, nonché danneggiando irreparabilmente i suoi occhiali da vista;
assistevano all'aggressione la madre, alla quale il rivolgeva frasi Tes_1 CP_1
minacciose, e la parrucchiera, AW AU;
la avvertiva immediatamente le forze dell'ordine e così intervenivano gli Agenti della Tes_1
Polizia di Stato e Persona_2 Persona_3
si recava, quindi, al pronto soccorso dell'Ospedale Umberto Parini di ST dal quale, dopo le cure del caso, veniva dimesso con la diagnosi di “frattura costale, frattura ossa nasali, distrazione rachide cervicale”; in data 09.01.2020, accusando gravi dolori, si recava nuovamente al pronto soccorso e, all'esito delle visite diagnostiche del caso, gli veniva consigliato un nuovo controllo nei giorni successivi;
il giorno 11.01.2020, si recava nuovamente in pronto soccorso ove veniva sottoposto ad ulteriori accertamenti strumentali, che confermavano le fratture e le lesioni, e ad una visita neurologica dalla quale emergeva la necessità di procedere ad ulteriori accertamenti;
l'1.02.2020, aveva dovuto acquistare un paio di occhiali nuovi al prezzo di € 1.139,00; in conseguenza dell'aggressione, manifestava, sin dai giorni immediatamente successivi, sintomi di una patologia psichica poi qualificata, in sede specialistica, come Disturbo da stress post traumatico;
si sottoponeva, così, a numerose visite e cure specialistiche, elencate nell'atto introduttivo, sostenendo le relative spese;
pagina 3 di 11 in conseguenza dell'aggressione, l'odierno convenuto veniva imputato del reato di cui all'art. 582 c.p. nel procedimento n. 185/RGNR – 279/2020/GIP presso il Tribunale di ST;
nell'ambito del procedimento penale, il a seguito di specifica istanza, veniva CP_1
ammesso alla messa alla prova e, in data 16.03.2022, constatato lo svolgimento della messa alla prova con esito positivo, dato atto del risarcimento di € 2.200,00 in favore della parte civile, il G.I.P. pronunciava sentenza di non doversi procedere nei confronti dell'imputato, odierno convenuto, per estinzione del reato contestato.
Nella comparsa costitutiva il convenuto ha allegato, in sintesi, che: la mattina dell'8.01.2020 il lo incrociava in auto, ma non è vero che, al ritorno, egli Pt_2
avesse atteso il sulla strada, posizionandosi in mezzo alla carreggiata e alzando un pugno Pt_2
con fare minaccioso;
viceversa, il sterzando verso il bordo stradale dove esso convenuto si trovava, dapprima Pt_2
mostrava di volerlo investire per poi schivarlo all'ultimo momento;
sceso dalla propria auto, raggiungeva l'attore dopo averlo inseguito (ma solo per avere spiegazioni in ordine al tentato investimento), ma non è vero che, dopo una iniziale aggressione verbale in danno dell'attore e di sua madre, avesse colpito il con un calcio, Pt_2
con degli schiaffi e con un pugno;
viceversa, egli veniva coperto di insulti da madre e figlio e colpito a tradimento sia dal Pt_2
sia da sua madre, dopodiché reagiva colpendo con un solo schiaffo il Pt_2
non aveva rivolto frasi minacciose alla tanto che nel procedimento penale davanti al Tes_1
Giudice di Pace di ST per il contestato reato di minacce nei confronti di quest'ultima egli veniva assolto;
il Giudice di Pace ha ricostruito interamente l'episodio posto alla base della domanda qui formulata dal osservando, nella sentenza n. 74/21 del 15/06/2021, che esso convenuto Pt_2 aveva subito un “vile attacco” consistito, secondo quanto emerso nell'istruttoria, nell'aggressione subita con due calci (uno da ed uno da suo figlio Tes_1 [...]
) ed una sberla dal Pt_2 Pt_2
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., esperito tentativo di conciliazione, espletata l'istruttoria orale e la consulenza tecnica medico-legale, la causa è stata rimessa in decisione previa concessione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e le memorie di replica.
In punto di diritto, è utile fare una breve premessa.
pagina 4 di 11 Come è noto, le dichiarazioni della persona offesa in sede penale hanno valenza ben diversa dalle allegazioni della parte in sede civile.
E' solo in sede penale, infatti, che le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Cass. pen. SS.UU. n. 41461/2012).
Fatta questa premessa, va inoltre osservato che la scelta processuale dell'imputato di essere sottoposto al procedimento della messa alla prova per il reato di lesione personale non determina alcuna inversione dell'onere della prova in sede civile, laddove sia formulata domanda risarcitoria per il medesimo fatto illecito.
Circa le risultanze delle prove orali assunte all'udienza del 12.11.2024, si rileva che le contrastanti versioni delle parti hanno trovato parziale riscontro.
madre di , sentita in particolare sui capi 5 (Raggiunta la Tes_1 Parte_2
destinazione e sceso dalla propria auto, prima di riuscire ad accedere al locale in cui si trovava sua madre, l'odierno attore veniva raggiunto dal sig. che lo aveva CP_1 inseguito in auto) e 6 (Dopo una iniziale aggressione verbale in danno dell'attore e di sua madre nel frattempo sopraggiunta allertata dalle grida, il colpiva il Tes_1 CP_1
con un calcio, con degli schiaffi e con un pugno cagionandogli una frattura nasale, una Pt_2 frattura costale, la distrazione del rachide cervicale, l'escoriazione della piramide nasale, un'escoriazione alla gamba destra nonché danneggiando irreparabilmente i suoi occhiali da vista) della seconda memoria attorea, sul capo 5 rispondeva: “io ero nel negozio e ho visto mio figlio arrivare seguito dal sig. che gli urlava delle ingiurie”; sul capo 6 rispondeva: CP_1
“sì è vero confermo”. Adr: “non ho visto nessun altro nel piazzale antistante il negozio”.
sorella di , sentita in particolare sui capi 2 (Al ritorno, mentre il Persona_1 Parte_2
sig. si accingeva a raggiungere sua madre, la sig.ra la quale si trovava Pt_2 Tes_1 dalla parrucchiera AW AU, titolare dell'attività all'insegna «On n'est pas des anges» sita in Quart (AO), Via Monte Emilius trovava ad attenderlo sulla sua strada il sig.
[...]
che, posizionatosi repentinamente in mezzo alla carreggiata alzava un pugno e CP_2 tentava di fermarlo con fare minaccioso e con l'evidente intento di aggredirlo) e 3 (Il sig.
per evitare di investire il sig. era costretto a sterzare bruscamente per poi Pt_2 CP_1
procedere sulla propria strada) della seconda memoria attorea, rispondeva sul capo 2: “io ho pagina 5 di 11 visto mio fratello scendere giù per la strada con la macchina e seguendo con lo sguardo l'auto ho visto che frenava per non investire il sig. che era in mezzo alla strada e che lo CP_1
minacciava con il pugno alzato. Preciso che mio fratello lo ha evitato e ha proseguito per la sua strada;
sul capo 3 rispondeva: “Confermo”.
vicina di casa, sentita sul capo 2 della comparsa di costituzione del Testimone_2
convenuto (Vero che il giorno 18/05/2021 ho visto sterzare dirigendo la Parte_2 macchina verso che ha urlato “vuoi mettermi sotto?) rispondeva: “Preciso che CP_1
ricordo che la data fosse gennaio 2020 e confermo il resto”. Adr: “io mi sono affacciata alla finestra perché mio figlio aveva dimenticato le chiavi del furgone. Preciso che ho visto il sig. che sterzava per andare contro il che saliva a piedi a bordo strada. Adr: io Pt_2 CP_1
abito lì vicino in Frazione Neyran n. 25”.
, indifferente, sentito sul capo 6 della comparsa di costituzione (Vero che ho Testimone_3
visto il signore che ha dato uno schiaffo ad facendogli cadere il cappellino. si CP_1 CP_1
è girato per raccogliere il cappellino e ha ricevuto un calcio dal signore nel sedere. In quel momento si è girato e ha dato uno schiaffone al signore) rispondeva: “Era l'8/1/2020, CP_1
non lavoravo, ero sulla strada e ho visto il sig. che urlava contro un altro signore CP_1 dicendogli: “hai cercato di investirmi, mi avresti potuto ammazzare”. Adr: “ero in un piazzale che costeggia la strada e questa persona ha iniziato a riprenderlo con il telefonino dandogli del pezzente e altre ingiurie. Dopo queste ingiurie entrambi si sono avvicinati al cortiletto che si trova dinanzi all'entrata principale della parrucchiera ed è uscita una signora con gli occhiali e ha iniziato ad inveire anche lei contro il dicendogli: “picchia una donna”. Dopo il CP_1 sig. ha risposto: “non picchio le donne” e in quel momento il signore ha dato uno CP_1
schiaffo ad facendogli cadere il cappellino, si è girato per raccogliere il CP_1 CP_1
cappellino e in quel momento il signore gli ha dato anche un calcio nel sedere. A quel punto si è girato e gli ha risposto anche lui con uno schiaffo”. Adr: “credo che il signore che CP_1 ho visto avesse gli occhiali”. Adr: “io sono andato via non ho visto altro”.
In definitiva, circa l'evento della lite, troverebbero conferma le due contrastanti dinamiche indicate dalle parti. Quella attorea, secondo cui il convenuto avrebbe aggredito il Pt_2
colpendolo in varie del corpo con un calcio, con degli schiaffi e con un pugno (come confermato dalla madre dell'attore) e quella allegata dal convenuto, secondo la quale questi avrebbe reagito con un unico schiaffo alla iniziale aggressione dell'attore sferrata con uno schiaffo e un calcio (come confermato dal teste . Tes_3
pagina 6 di 11 L'episodio si colloca certamente nell'ambito di conflittuali rapporti di vicinato, come si evince dagli atti delle indagini penali scaturite dal fatto oggetto di causa (prodotti con la citazione) e dalla ordinanza di reclamo del Tribunale civile di ST del dicembre 2020 su una questione di passaggio tra i fondi (prodotta con la seconda memoria attorea).
Inoltre, consta agli atti, dalle produzioni attoree allegate alla seconda memoria, che il
è stato condannato in primo e secondo grado per il reato di atti persecutori in danno CP_1
della madre dell'attore commesso tra l'anno 2018 e il luglio 2020.
Circa le ripercussioni fisiche dell'aggressione ai danni dell'attore, il CTU, con esaustiva e motivata valutazione a seguito dell'esame analitico di tutta la documentazione medica in atti e dei dati anamnestici, ha osservato: …… I pugni ed i calci subiti a seguito dell'aggressione e delle percosse, assurgono, senza dubbio alcuno, a ruolo di causa unica, esterna, violenta ed efficiente al determinismo delle lesioni riportate che interessarono, in particolare, il volto,
l'emicostato destro ed il collo che furono sottoposti ad ipersollecitazione meccanica condizionante il cedimento delle componenti ossee a livello delle ossa proprie del naso e del
IX arco costale di destra, mentre il rachide cervicale, anche in conseguenza della caduta al suolo, fu sottoposto a improvvisa e violenta accelerazione-decelerazione con conseguente brusca contrattura della muscolatura paravertebrale secondaria alla sollecitazione in iperflessione-iperestensione ……. In considerazione degli elementi anamnestici raccolti, ritengo, di esprimere un giudizio di plausibilità tra il criterio topografico e di idoneità lesiva e quindi di sussistenza del nesso di causa tra le modalità con cui venne a verificarsi il trauma e le lesioni riportate. Analogamente, dallo studio del supporto documentale, essendo pienamente soddisfatti i criteri medico legali della cronologia e della continuità fenomenica, appare attendibile il nesso di causa tra le lesioni riportate e gli attuali rilievi clinici, condizionanti anche da significativo scompenso algico funzionale della preesistente spondilouncoartrosi determinato dal trauma distrattivo riportato a carico del rachide cervicale, ancora marcatamente rettilineizzato al controllo rx-grafico del 12.08.2020, con conseguente peggioramento dello stato anteriore. Infine, occorre sottolineare che le indagini strumentali effettuate in sede di pronto soccorso, dimostrarono l'avvenuta frattura sia a carico delle ossa proprie del naso che del IX arco costale di destra, con conseguente pieno soddisfacimento di tutti i criteri previsti (strumentale, clinico e medico legale) per la valutazione del danno ……
pagina 7 di 11 Ed in effetti, le lesioni riscontrate al pronto soccorso di ST (lesioni al naso, lesioni di natura cervicale, lesioni al costato) risultano compatibili con la versione allegata dall'attore e confermata dalla madre circa la pluralità di colpi inferti.
Nel verbale di accesso n. 2020001392 del Pronto Soccorso Azienda USL della Valle d'ST del 08/01/2020 si legge infatti: “… in PS per aggressione da parte di persona nota con calci all'arto inferiore ed al bacino e pugni al volto … riferisce cervicalgia e dolore occhio sinistro
… E.O: escoriazioni a livello della piramide nasale e della gamba destra … dolore alla palpazione laterocervicale sinistra … dolore base emicostato destro laterale … respiro aspro diffuso … rx-grafia scheletro costale destro + ossa nasali: irregolarità corticale alla radice delle ossa nasali a sinistra;
possibile infrazione corticale IX arco costale da correlare con i dati clinici … diagnosi: frattura costale, frattura ossa nasali, distrazione rachide cervicale … si consiglia: riposo, collare cervicale 3-4 giorni poi gradualmente rimuove, Paracetamolo
1000 mg 3 cpr./ die per 5 giorni se non sufficiente integra con ibuprofene 600 mg 1 cpr, visita otorinolaringoiatrica domani, torna in PS se scarso controllo del dolore o altri sintomi … prognosi 25 (venticinque) giorni …”.
Vi è comunque prova della condotta provocatoria dell'attore.
Ed infatti, pur se è dubbio se il abbia effettivamente “finto” di investire il con Pt_2 CP_1 la propria auto (sul punto contrastano le versioni della sorella dell'attore e della vicina di casa le quali possono avere riferito in merito alla personale e soggettiva percezione di Tes_2
quanto accaduto), risulta provata l'iniziale aggressione da parte dello stesso di cui ha Pt_2
riferito il teste indifferente. Tes_3
Non v'è prova del nesso causale tra il presunto danno psichico e il fatto illecito per cui è causa.
Ed invero, v'è agli atti indicazione di possibili disturbi psichici, che affliggerebbero parte attrice, risalenti a circa venti anni orsono, come dallo stesso riferito nel test Profile of Pt_2
Mood States somministrato il 14/02/2025. Nella documentazione prodotta dall'attore, inoltre, non v'è traccia della prescrizione di psicoterapia o di trattamento farmacologico. Pacifica, peraltro, è l'accesa conflittualità tra le parti per questioni di vicinato futili e bagatellari, le quali hanno dato luogo a reciproche denunce penali e controversie civilistiche. Infine, gli atti persecutori giudicati in sede penale risultano consumati contro la madre dell'attore, alla quale
è stato liquidato complessivamente il danno in misura di euro 4.000 in ragione di quel clima di latente reciproca conflittualità alla quale tutti, almeno all'inizio, avevano contribuito (v. sentenza penale della Corte di Appello di Torino depositata il 10.01.2024).
pagina 8 di 11 Nel caso in esame, si discute di un episodio singolo, certamente produttivo di danno fisico, ma certamente marginale e bagatellare, in un contesto di provocazione da parte del danneggiato, episodio che certamente non può essere causa di un danno psichico di natura permanente quale quello ravvisato dal CTU.
Parte attrice ha diritto al risarcimento del danno biologico sia in relazione alla inabilità permanente sia in relazione alla inabilità temporanea (posto che rientra certamente nel danno biologico, ed è soggetto ad autonoma valutazione, il complesso degli effetti pregiudizievoli medio tempore prodotti dalla menomazione del diritto alla salute del soggetto leso).
Secondo il condivisibile orientamento espresso da Cass., sez. III civile, n. 12408/2015, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione all'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il
Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto.
Nella specie, si ritiene allora di fare applicazione delle tabelle milanesi 2024, vigenti al momento della decisione, in conformità al principio dell'effettivo e integrale risarcimento del danno che non consente di discostarsi dagli adeguamenti elaborati dalla prassi giurisprudenziale.
Circa il danno di natura fisica, il CTU ha accertato che in conseguenza delle lesioni riportate,
l'inabilità temporanea biologica si protrasse per complessivi 200 (duecento) giorni, di cui 40
(quaranta) al 50% e 160 (centosessanta) al 25%. Il danno fisica permanente si attesta sulla percentuale del 5% per esiti di distorsione rachide cervicale di grado II WAD, esiti di frattura di una costa, con callo dismorfico e/o plausibile sintomatologia dolorosa distrettuale, esiti di frattura delle ossa nasali.
In virtù delle vigenti tabelle del Tribunale di Milano, tenuto conto dell'età del soggetto leso all'epoca del sinistro, della percentuale di inabilità permanente, del punto base per il danno non patrimoniale, dei giorni di inabilità temporanea parziale, il danno risarcibile va determinato come segue:
Età del danneggiato alla data del sinistro 46 anni
Percentuale di invalidità permanente 5%
Punto danno biologico € 1.741,60
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 435,40
Punto danno non patrimoniale € 2.177,00
pagina 9 di 11 Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 40
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 160
Danno biologico risarcibile € 6.749,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 8.436,00
Con personalizzazione massima (max 50% del danno
€ 11.811,00 biologico)
Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.300,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 4.600,00
Totale danno biologico temporaneo € 6.900,00
Totale generale: € 15.336,00
Nessun'altra somma è dovuta a titolo di “personalizzazione” del danno in assenza di allegazioni specifiche e offerte di prova sul punto. Parte attrice non ha provato la sussistenza di specifici ed eccezionali elementi di fatto che giustifichino l'aumento del valore liquidabile.
Le sofferenze patite sono coerenti con il tipo di lesioni e di malattia sofferte in conseguenza dell'aggressione, cosicché non si ravvisano ragioni per cui il pregiudizio subito non possa ritenersi già assorbito nella liquidazione del danno secondo i criteri sopra indicati.
Il danno risarcibile all'attore è pari quindi alla somma di euro 15.336,00 per danno non patrimoniale ed euro 1.961,60 per danno patrimoniale relativo alle spese mediche e di cura sostenute in conseguenza delle lesioni subite, come accertato dal CTU, oltre ad euro 1.139 per l'acquisto degli occhiali come da scontrino in atti.
Non costituisce evidentemente danno risarcibile la spesa sostenuta per l'onorario corrisposto al consulente di parte incaricato prima della causa.
In ragione del contributo del danneggiato mediante la condotta provocatoria sopra descritta,
l'importo liquidabile a titolo risarcitorio deve essere decurtato nella misura del 50%, per complessivi euro 9.218,30, da cui va detratto l'importo di euro 2.200 versato all'attore in sede penale, e così per euro 7.018,30, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme pagina 10 di 11 rivalutate di anno in anno dalla data del sinistro alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché interessi legali da tale ultima data al saldo.
Le spese giudiziali per onorario vanno compensate per la metà in ragione dell'esito della causa, mentre la restante metà va posta a carico del convenuto il quale, con la sua sproporzionata reazione alla aggressione dell'attore, ha causato a questi un danno maggiore di quello risarcito in sede penale.
Le spese per onorario sono liquidate secondo i valori medi dello scaglione di riferimento, ex
DM 55/2014 e successive modifiche.
Le spese di CTU già liquidate vanno poste definitivamente a carico delle parti, nella misura del 50% a carico di ognuna, ferma la responsabilità solidale di tutte nei confronti del CTU.
PQM
Accoglie per quanto di ragione la domanda risarcitoria e per l'effetto condanna CP_1
al pagamento, in favore di , della somma di euro 7.018,30, oltre
[...] Parte_2
rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate di anno in anno dalla data del fatto alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché interessi legali da tale ultima data al saldo, nonché al pagamento della metà delle spese di lite per onorario liquidata in euro 2.538,50, oltre iva, cpa, rimb. forf. spese gen. come per legge, e al pagamento della somma di euro 786 per esborsi di contributo unificato e marca.
Compensa la restante metà delle spese per onorario.
Pone definitivamente a carico delle parti le spese di CTU già liquidate in causa, nella misura del 50% a carico di ognuna.
ST, 20 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Maurizio D'Abrusco
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AOSTA in persona del dr. Maurizio D'Abrusco pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nella causa iscritta al n. RG. 791/2023 promossa da:
, nato ad [...] il [...] e residente in [...], Frazione Neyran Parte_1
104, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. IVAN PASQUETTAZ C.F._1
( - fax: ), elettivamente domiciliato Email_1 P.IVA_1
presso il suo studio in ST, Via Festaz n. 29
ATTORE
CONTRO
c.f. , nato ad [...] il [...], Controparte_1 CodiceFiscale_2
residente a [...] Fraz. Neyran n. 63, rappresentato e difeso dall'Avv.
DO RR, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in ST (AO), Av. Conseil des Commis n. 24
CONVENUTO
OGGETTO: risarcimento danni/responsabilità aquiliana
CONCLUSIONI
Conclusioni attoree:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito definitivamente rigettando, ogni diversa istanza ed eccezione avversaria, così disporre:
1. accertata e dichiarata la responsabilità di per il fatto Controparte_1 illecito commesso in danno di in data 08.01.2020, condannare Parte_1
e dichiarare tenuto al pagamento della somma di € € Controparte_1
78.342,88 comprensiva del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dall'attore, nonché delle ulteriori spese mediche sostenute e sostenende, ovvero
pagina 1 di 11 nella diversa somma accertanda in corso di causa, con maggiorazione di interessi legali dal 08.01.2020 alla proposizione della domanda e di interessi ex art. 1284
C.C. dalla proposizione domanda all'effettivo soddisfo, oltre della rivalutazione monetaria;
Condannare alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 da liquidarsi in applicazione dei valori massimi contemplati dal D.M. Parte_1
55/2014 oltre IVA 22%, C.P.A. 4% e R.F. 15% oltre che delle spese di C.T.U.
Conclusioni di parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione, riconvenzionale, accogliere le domande dell'attore e quindi:
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE, rigettare le domande di . Parte_1
NEL MERITO IN VIA DI SUBORDINE, accogliere le domande di , previa Parte_1 decurtazione del danno nella misura del 90% per corresponsabilità dell'attore, in relazione al danno che sarà effettivamente provato nel giudizio, detraendo l'acconto della somma versata con assegno di euro 2.200,00.
IN OGNI CASO, con vittoria di spese, diritti, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A.
AI SENSI DELL'ART. 93 C.P.C., il sottoscritto difensore chiede al Giudice che nella stessa sentenza di condanna alle spese distragga in favore suo gli onorari liquidati e non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio chiedendo di accertarne la Parte_2 Controparte_1
responsabilità per il fatto illecito commesso in suo danno in data 08.01.2020 e di condannarlo al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per complessivi euro 78.342,88, ovvero nella diversa somma accertata in causa, con maggiorazione di interessi legali dal
08.01.2020 alla proposizione della domanda e di interessi ex art. 1284 c. 4, c.c. dalla proposizione della domanda all'effettivo soddisfo, oltre rivalutazione monetaria e refusione delle spese del giudizio.
In citazione l'attore ha allegato, in sintesi, che: in data 08.01.2020, verso le ore 8.20, mentre accompagnava in auto i figli a scuola, in
Brissogne, Fraz. Moulin, incrociava il in auto;
CP_1
pagina 2 di 11 al ritorno, mentre si accingeva a raggiungere la madre, la quale si trovava dalla Tes_1
parrucchiera AW AU, in Quart, Via Monte Emilius, trovava ad attenderlo, sulla strada, il che, posizionatosi repentinamente in mezzo alla carreggiata, alzava un CP_1 pugno e tentava di fermarlo con fare minaccioso e con l'intento di aggredirlo;
per evitare di investire il era costretto a sterzare bruscamente per poi procedere CP_1
sulla propria strada, episodio cui assisteva la sorella, ; Persona_1
raggiunta la destinazione e sceso dalla propria auto, prima di accedere al locale in cui si trovava la madre, veniva raggiunto dal che lo aveva inseguito in auto;
CP_1
dopo una iniziale aggressione verbale rivolta anche alla madre, il colpiva esso CP_1
attore con un calcio, con degli schiaffi e con un pugno, cagionandogli una frattura nasale, una frattura costale, la distrazione del rachide cervicale, l'escoriazione della piramide nasale, un'escoriazione alla gamba destra, nonché danneggiando irreparabilmente i suoi occhiali da vista;
assistevano all'aggressione la madre, alla quale il rivolgeva frasi Tes_1 CP_1
minacciose, e la parrucchiera, AW AU;
la avvertiva immediatamente le forze dell'ordine e così intervenivano gli Agenti della Tes_1
Polizia di Stato e Persona_2 Persona_3
si recava, quindi, al pronto soccorso dell'Ospedale Umberto Parini di ST dal quale, dopo le cure del caso, veniva dimesso con la diagnosi di “frattura costale, frattura ossa nasali, distrazione rachide cervicale”; in data 09.01.2020, accusando gravi dolori, si recava nuovamente al pronto soccorso e, all'esito delle visite diagnostiche del caso, gli veniva consigliato un nuovo controllo nei giorni successivi;
il giorno 11.01.2020, si recava nuovamente in pronto soccorso ove veniva sottoposto ad ulteriori accertamenti strumentali, che confermavano le fratture e le lesioni, e ad una visita neurologica dalla quale emergeva la necessità di procedere ad ulteriori accertamenti;
l'1.02.2020, aveva dovuto acquistare un paio di occhiali nuovi al prezzo di € 1.139,00; in conseguenza dell'aggressione, manifestava, sin dai giorni immediatamente successivi, sintomi di una patologia psichica poi qualificata, in sede specialistica, come Disturbo da stress post traumatico;
si sottoponeva, così, a numerose visite e cure specialistiche, elencate nell'atto introduttivo, sostenendo le relative spese;
pagina 3 di 11 in conseguenza dell'aggressione, l'odierno convenuto veniva imputato del reato di cui all'art. 582 c.p. nel procedimento n. 185/RGNR – 279/2020/GIP presso il Tribunale di ST;
nell'ambito del procedimento penale, il a seguito di specifica istanza, veniva CP_1
ammesso alla messa alla prova e, in data 16.03.2022, constatato lo svolgimento della messa alla prova con esito positivo, dato atto del risarcimento di € 2.200,00 in favore della parte civile, il G.I.P. pronunciava sentenza di non doversi procedere nei confronti dell'imputato, odierno convenuto, per estinzione del reato contestato.
Nella comparsa costitutiva il convenuto ha allegato, in sintesi, che: la mattina dell'8.01.2020 il lo incrociava in auto, ma non è vero che, al ritorno, egli Pt_2
avesse atteso il sulla strada, posizionandosi in mezzo alla carreggiata e alzando un pugno Pt_2
con fare minaccioso;
viceversa, il sterzando verso il bordo stradale dove esso convenuto si trovava, dapprima Pt_2
mostrava di volerlo investire per poi schivarlo all'ultimo momento;
sceso dalla propria auto, raggiungeva l'attore dopo averlo inseguito (ma solo per avere spiegazioni in ordine al tentato investimento), ma non è vero che, dopo una iniziale aggressione verbale in danno dell'attore e di sua madre, avesse colpito il con un calcio, Pt_2
con degli schiaffi e con un pugno;
viceversa, egli veniva coperto di insulti da madre e figlio e colpito a tradimento sia dal Pt_2
sia da sua madre, dopodiché reagiva colpendo con un solo schiaffo il Pt_2
non aveva rivolto frasi minacciose alla tanto che nel procedimento penale davanti al Tes_1
Giudice di Pace di ST per il contestato reato di minacce nei confronti di quest'ultima egli veniva assolto;
il Giudice di Pace ha ricostruito interamente l'episodio posto alla base della domanda qui formulata dal osservando, nella sentenza n. 74/21 del 15/06/2021, che esso convenuto Pt_2 aveva subito un “vile attacco” consistito, secondo quanto emerso nell'istruttoria, nell'aggressione subita con due calci (uno da ed uno da suo figlio Tes_1 [...]
) ed una sberla dal Pt_2 Pt_2
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., esperito tentativo di conciliazione, espletata l'istruttoria orale e la consulenza tecnica medico-legale, la causa è stata rimessa in decisione previa concessione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e le memorie di replica.
In punto di diritto, è utile fare una breve premessa.
pagina 4 di 11 Come è noto, le dichiarazioni della persona offesa in sede penale hanno valenza ben diversa dalle allegazioni della parte in sede civile.
E' solo in sede penale, infatti, che le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Cass. pen. SS.UU. n. 41461/2012).
Fatta questa premessa, va inoltre osservato che la scelta processuale dell'imputato di essere sottoposto al procedimento della messa alla prova per il reato di lesione personale non determina alcuna inversione dell'onere della prova in sede civile, laddove sia formulata domanda risarcitoria per il medesimo fatto illecito.
Circa le risultanze delle prove orali assunte all'udienza del 12.11.2024, si rileva che le contrastanti versioni delle parti hanno trovato parziale riscontro.
madre di , sentita in particolare sui capi 5 (Raggiunta la Tes_1 Parte_2
destinazione e sceso dalla propria auto, prima di riuscire ad accedere al locale in cui si trovava sua madre, l'odierno attore veniva raggiunto dal sig. che lo aveva CP_1 inseguito in auto) e 6 (Dopo una iniziale aggressione verbale in danno dell'attore e di sua madre nel frattempo sopraggiunta allertata dalle grida, il colpiva il Tes_1 CP_1
con un calcio, con degli schiaffi e con un pugno cagionandogli una frattura nasale, una Pt_2 frattura costale, la distrazione del rachide cervicale, l'escoriazione della piramide nasale, un'escoriazione alla gamba destra nonché danneggiando irreparabilmente i suoi occhiali da vista) della seconda memoria attorea, sul capo 5 rispondeva: “io ero nel negozio e ho visto mio figlio arrivare seguito dal sig. che gli urlava delle ingiurie”; sul capo 6 rispondeva: CP_1
“sì è vero confermo”. Adr: “non ho visto nessun altro nel piazzale antistante il negozio”.
sorella di , sentita in particolare sui capi 2 (Al ritorno, mentre il Persona_1 Parte_2
sig. si accingeva a raggiungere sua madre, la sig.ra la quale si trovava Pt_2 Tes_1 dalla parrucchiera AW AU, titolare dell'attività all'insegna «On n'est pas des anges» sita in Quart (AO), Via Monte Emilius trovava ad attenderlo sulla sua strada il sig.
[...]
che, posizionatosi repentinamente in mezzo alla carreggiata alzava un pugno e CP_2 tentava di fermarlo con fare minaccioso e con l'evidente intento di aggredirlo) e 3 (Il sig.
per evitare di investire il sig. era costretto a sterzare bruscamente per poi Pt_2 CP_1
procedere sulla propria strada) della seconda memoria attorea, rispondeva sul capo 2: “io ho pagina 5 di 11 visto mio fratello scendere giù per la strada con la macchina e seguendo con lo sguardo l'auto ho visto che frenava per non investire il sig. che era in mezzo alla strada e che lo CP_1
minacciava con il pugno alzato. Preciso che mio fratello lo ha evitato e ha proseguito per la sua strada;
sul capo 3 rispondeva: “Confermo”.
vicina di casa, sentita sul capo 2 della comparsa di costituzione del Testimone_2
convenuto (Vero che il giorno 18/05/2021 ho visto sterzare dirigendo la Parte_2 macchina verso che ha urlato “vuoi mettermi sotto?) rispondeva: “Preciso che CP_1
ricordo che la data fosse gennaio 2020 e confermo il resto”. Adr: “io mi sono affacciata alla finestra perché mio figlio aveva dimenticato le chiavi del furgone. Preciso che ho visto il sig. che sterzava per andare contro il che saliva a piedi a bordo strada. Adr: io Pt_2 CP_1
abito lì vicino in Frazione Neyran n. 25”.
, indifferente, sentito sul capo 6 della comparsa di costituzione (Vero che ho Testimone_3
visto il signore che ha dato uno schiaffo ad facendogli cadere il cappellino. si CP_1 CP_1
è girato per raccogliere il cappellino e ha ricevuto un calcio dal signore nel sedere. In quel momento si è girato e ha dato uno schiaffone al signore) rispondeva: “Era l'8/1/2020, CP_1
non lavoravo, ero sulla strada e ho visto il sig. che urlava contro un altro signore CP_1 dicendogli: “hai cercato di investirmi, mi avresti potuto ammazzare”. Adr: “ero in un piazzale che costeggia la strada e questa persona ha iniziato a riprenderlo con il telefonino dandogli del pezzente e altre ingiurie. Dopo queste ingiurie entrambi si sono avvicinati al cortiletto che si trova dinanzi all'entrata principale della parrucchiera ed è uscita una signora con gli occhiali e ha iniziato ad inveire anche lei contro il dicendogli: “picchia una donna”. Dopo il CP_1 sig. ha risposto: “non picchio le donne” e in quel momento il signore ha dato uno CP_1
schiaffo ad facendogli cadere il cappellino, si è girato per raccogliere il CP_1 CP_1
cappellino e in quel momento il signore gli ha dato anche un calcio nel sedere. A quel punto si è girato e gli ha risposto anche lui con uno schiaffo”. Adr: “credo che il signore che CP_1 ho visto avesse gli occhiali”. Adr: “io sono andato via non ho visto altro”.
In definitiva, circa l'evento della lite, troverebbero conferma le due contrastanti dinamiche indicate dalle parti. Quella attorea, secondo cui il convenuto avrebbe aggredito il Pt_2
colpendolo in varie del corpo con un calcio, con degli schiaffi e con un pugno (come confermato dalla madre dell'attore) e quella allegata dal convenuto, secondo la quale questi avrebbe reagito con un unico schiaffo alla iniziale aggressione dell'attore sferrata con uno schiaffo e un calcio (come confermato dal teste . Tes_3
pagina 6 di 11 L'episodio si colloca certamente nell'ambito di conflittuali rapporti di vicinato, come si evince dagli atti delle indagini penali scaturite dal fatto oggetto di causa (prodotti con la citazione) e dalla ordinanza di reclamo del Tribunale civile di ST del dicembre 2020 su una questione di passaggio tra i fondi (prodotta con la seconda memoria attorea).
Inoltre, consta agli atti, dalle produzioni attoree allegate alla seconda memoria, che il
è stato condannato in primo e secondo grado per il reato di atti persecutori in danno CP_1
della madre dell'attore commesso tra l'anno 2018 e il luglio 2020.
Circa le ripercussioni fisiche dell'aggressione ai danni dell'attore, il CTU, con esaustiva e motivata valutazione a seguito dell'esame analitico di tutta la documentazione medica in atti e dei dati anamnestici, ha osservato: …… I pugni ed i calci subiti a seguito dell'aggressione e delle percosse, assurgono, senza dubbio alcuno, a ruolo di causa unica, esterna, violenta ed efficiente al determinismo delle lesioni riportate che interessarono, in particolare, il volto,
l'emicostato destro ed il collo che furono sottoposti ad ipersollecitazione meccanica condizionante il cedimento delle componenti ossee a livello delle ossa proprie del naso e del
IX arco costale di destra, mentre il rachide cervicale, anche in conseguenza della caduta al suolo, fu sottoposto a improvvisa e violenta accelerazione-decelerazione con conseguente brusca contrattura della muscolatura paravertebrale secondaria alla sollecitazione in iperflessione-iperestensione ……. In considerazione degli elementi anamnestici raccolti, ritengo, di esprimere un giudizio di plausibilità tra il criterio topografico e di idoneità lesiva e quindi di sussistenza del nesso di causa tra le modalità con cui venne a verificarsi il trauma e le lesioni riportate. Analogamente, dallo studio del supporto documentale, essendo pienamente soddisfatti i criteri medico legali della cronologia e della continuità fenomenica, appare attendibile il nesso di causa tra le lesioni riportate e gli attuali rilievi clinici, condizionanti anche da significativo scompenso algico funzionale della preesistente spondilouncoartrosi determinato dal trauma distrattivo riportato a carico del rachide cervicale, ancora marcatamente rettilineizzato al controllo rx-grafico del 12.08.2020, con conseguente peggioramento dello stato anteriore. Infine, occorre sottolineare che le indagini strumentali effettuate in sede di pronto soccorso, dimostrarono l'avvenuta frattura sia a carico delle ossa proprie del naso che del IX arco costale di destra, con conseguente pieno soddisfacimento di tutti i criteri previsti (strumentale, clinico e medico legale) per la valutazione del danno ……
pagina 7 di 11 Ed in effetti, le lesioni riscontrate al pronto soccorso di ST (lesioni al naso, lesioni di natura cervicale, lesioni al costato) risultano compatibili con la versione allegata dall'attore e confermata dalla madre circa la pluralità di colpi inferti.
Nel verbale di accesso n. 2020001392 del Pronto Soccorso Azienda USL della Valle d'ST del 08/01/2020 si legge infatti: “… in PS per aggressione da parte di persona nota con calci all'arto inferiore ed al bacino e pugni al volto … riferisce cervicalgia e dolore occhio sinistro
… E.O: escoriazioni a livello della piramide nasale e della gamba destra … dolore alla palpazione laterocervicale sinistra … dolore base emicostato destro laterale … respiro aspro diffuso … rx-grafia scheletro costale destro + ossa nasali: irregolarità corticale alla radice delle ossa nasali a sinistra;
possibile infrazione corticale IX arco costale da correlare con i dati clinici … diagnosi: frattura costale, frattura ossa nasali, distrazione rachide cervicale … si consiglia: riposo, collare cervicale 3-4 giorni poi gradualmente rimuove, Paracetamolo
1000 mg 3 cpr./ die per 5 giorni se non sufficiente integra con ibuprofene 600 mg 1 cpr, visita otorinolaringoiatrica domani, torna in PS se scarso controllo del dolore o altri sintomi … prognosi 25 (venticinque) giorni …”.
Vi è comunque prova della condotta provocatoria dell'attore.
Ed infatti, pur se è dubbio se il abbia effettivamente “finto” di investire il con Pt_2 CP_1 la propria auto (sul punto contrastano le versioni della sorella dell'attore e della vicina di casa le quali possono avere riferito in merito alla personale e soggettiva percezione di Tes_2
quanto accaduto), risulta provata l'iniziale aggressione da parte dello stesso di cui ha Pt_2
riferito il teste indifferente. Tes_3
Non v'è prova del nesso causale tra il presunto danno psichico e il fatto illecito per cui è causa.
Ed invero, v'è agli atti indicazione di possibili disturbi psichici, che affliggerebbero parte attrice, risalenti a circa venti anni orsono, come dallo stesso riferito nel test Profile of Pt_2
Mood States somministrato il 14/02/2025. Nella documentazione prodotta dall'attore, inoltre, non v'è traccia della prescrizione di psicoterapia o di trattamento farmacologico. Pacifica, peraltro, è l'accesa conflittualità tra le parti per questioni di vicinato futili e bagatellari, le quali hanno dato luogo a reciproche denunce penali e controversie civilistiche. Infine, gli atti persecutori giudicati in sede penale risultano consumati contro la madre dell'attore, alla quale
è stato liquidato complessivamente il danno in misura di euro 4.000 in ragione di quel clima di latente reciproca conflittualità alla quale tutti, almeno all'inizio, avevano contribuito (v. sentenza penale della Corte di Appello di Torino depositata il 10.01.2024).
pagina 8 di 11 Nel caso in esame, si discute di un episodio singolo, certamente produttivo di danno fisico, ma certamente marginale e bagatellare, in un contesto di provocazione da parte del danneggiato, episodio che certamente non può essere causa di un danno psichico di natura permanente quale quello ravvisato dal CTU.
Parte attrice ha diritto al risarcimento del danno biologico sia in relazione alla inabilità permanente sia in relazione alla inabilità temporanea (posto che rientra certamente nel danno biologico, ed è soggetto ad autonoma valutazione, il complesso degli effetti pregiudizievoli medio tempore prodotti dalla menomazione del diritto alla salute del soggetto leso).
Secondo il condivisibile orientamento espresso da Cass., sez. III civile, n. 12408/2015, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione all'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il
Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto.
Nella specie, si ritiene allora di fare applicazione delle tabelle milanesi 2024, vigenti al momento della decisione, in conformità al principio dell'effettivo e integrale risarcimento del danno che non consente di discostarsi dagli adeguamenti elaborati dalla prassi giurisprudenziale.
Circa il danno di natura fisica, il CTU ha accertato che in conseguenza delle lesioni riportate,
l'inabilità temporanea biologica si protrasse per complessivi 200 (duecento) giorni, di cui 40
(quaranta) al 50% e 160 (centosessanta) al 25%. Il danno fisica permanente si attesta sulla percentuale del 5% per esiti di distorsione rachide cervicale di grado II WAD, esiti di frattura di una costa, con callo dismorfico e/o plausibile sintomatologia dolorosa distrettuale, esiti di frattura delle ossa nasali.
In virtù delle vigenti tabelle del Tribunale di Milano, tenuto conto dell'età del soggetto leso all'epoca del sinistro, della percentuale di inabilità permanente, del punto base per il danno non patrimoniale, dei giorni di inabilità temporanea parziale, il danno risarcibile va determinato come segue:
Età del danneggiato alla data del sinistro 46 anni
Percentuale di invalidità permanente 5%
Punto danno biologico € 1.741,60
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 435,40
Punto danno non patrimoniale € 2.177,00
pagina 9 di 11 Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 40
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 160
Danno biologico risarcibile € 6.749,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 8.436,00
Con personalizzazione massima (max 50% del danno
€ 11.811,00 biologico)
Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.300,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 4.600,00
Totale danno biologico temporaneo € 6.900,00
Totale generale: € 15.336,00
Nessun'altra somma è dovuta a titolo di “personalizzazione” del danno in assenza di allegazioni specifiche e offerte di prova sul punto. Parte attrice non ha provato la sussistenza di specifici ed eccezionali elementi di fatto che giustifichino l'aumento del valore liquidabile.
Le sofferenze patite sono coerenti con il tipo di lesioni e di malattia sofferte in conseguenza dell'aggressione, cosicché non si ravvisano ragioni per cui il pregiudizio subito non possa ritenersi già assorbito nella liquidazione del danno secondo i criteri sopra indicati.
Il danno risarcibile all'attore è pari quindi alla somma di euro 15.336,00 per danno non patrimoniale ed euro 1.961,60 per danno patrimoniale relativo alle spese mediche e di cura sostenute in conseguenza delle lesioni subite, come accertato dal CTU, oltre ad euro 1.139 per l'acquisto degli occhiali come da scontrino in atti.
Non costituisce evidentemente danno risarcibile la spesa sostenuta per l'onorario corrisposto al consulente di parte incaricato prima della causa.
In ragione del contributo del danneggiato mediante la condotta provocatoria sopra descritta,
l'importo liquidabile a titolo risarcitorio deve essere decurtato nella misura del 50%, per complessivi euro 9.218,30, da cui va detratto l'importo di euro 2.200 versato all'attore in sede penale, e così per euro 7.018,30, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme pagina 10 di 11 rivalutate di anno in anno dalla data del sinistro alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché interessi legali da tale ultima data al saldo.
Le spese giudiziali per onorario vanno compensate per la metà in ragione dell'esito della causa, mentre la restante metà va posta a carico del convenuto il quale, con la sua sproporzionata reazione alla aggressione dell'attore, ha causato a questi un danno maggiore di quello risarcito in sede penale.
Le spese per onorario sono liquidate secondo i valori medi dello scaglione di riferimento, ex
DM 55/2014 e successive modifiche.
Le spese di CTU già liquidate vanno poste definitivamente a carico delle parti, nella misura del 50% a carico di ognuna, ferma la responsabilità solidale di tutte nei confronti del CTU.
PQM
Accoglie per quanto di ragione la domanda risarcitoria e per l'effetto condanna CP_1
al pagamento, in favore di , della somma di euro 7.018,30, oltre
[...] Parte_2
rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate di anno in anno dalla data del fatto alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché interessi legali da tale ultima data al saldo, nonché al pagamento della metà delle spese di lite per onorario liquidata in euro 2.538,50, oltre iva, cpa, rimb. forf. spese gen. come per legge, e al pagamento della somma di euro 786 per esborsi di contributo unificato e marca.
Compensa la restante metà delle spese per onorario.
Pone definitivamente a carico delle parti le spese di CTU già liquidate in causa, nella misura del 50% a carico di ognuna.
ST, 20 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Maurizio D'Abrusco
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