CA
Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 08/07/2025, n. 2418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2418 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 2026/2022
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Elena Garbo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al nr.2026 del ruolo generale dell'anno
2022 promossa con atto di citazione da
(C.F. ), e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), C.F._2
Parte_3 rappresentati e difesi dall'avv. BIONDI MARCO, giusta procura alle liti stesa in calce all'atto di citazione in grado di appello
CONTRO
RAPPRESENTATA DA Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t.
[...] P.IVA_1 con l'avv. LAZZARO FABRIZIO
APPELLATA rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio LAZZARO, giusta procura speciale stesa in calce alla comparsa di costituzione in grado di appello da considerarsi ad esso materialmente congiunta
Oggetto: Appello avverso ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. rep. n. 3228-22 n.
3773/2022, pronunciata dal Tribunale di Treviso, in data 15.09.2022 nel proc. n.r.g.
1687-22
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma integrale dell'impugnata ordinanza:
• in via preliminare, concedere la sospensione della provvisoria esecutività dell'ordinanza impugnata, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi degli artt. 351, comma 2, e 283 c.p.c.;
• in via principale, in accoglimento dell'appello, riformare integralmente, per i motivi esposti in narrativa, l'ordinanza n. 3773/2022, pronunciata dal Tribunale di Treviso, in data 15.09.2022 e notificata il 06.10.2022, resa nella causa iscritta al R.G. n. 1687/2022
e pertanto, accertare e dichiarare, ai sensi degli art. 1419 c.c., nulli gli articoli 2, 6 e 9 delle fideiussioni prestate, in quanto riproduttivi di clausole ritenute illegittime dalla
Banca d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2005, e quindi configurative di intese restrittive anti-concorrenziali in grave violazione con l'art. 2 della L. n. 287/90, ovvero per illiceità dell'oggetto, come meglio argomentato in narrativa;
• nel merito, in ragione della nullità parziale ex art. 1419 c.c. degli art. 2, 6 e 9, della fideiussione omnibus impugnata, dichiarare inesigibile il credito poiché non azionato nei termini previsti dall'art. 1957 c.c. per i motivi meglio argomentati e provati in narrativa;
• ordinare, anche inaudita altera parte, la cancellazione, per tutti i ricorrenti, dell'iscrizione presso le centrali rischi, effettuata poiché illegittima per i motivi nell'atto esposti;
• dichiarare l'inesistenza della conformità all'originale della procura alle liti concessa in favore dell'avvocato Fabrizio Lazzaro con il conseguente difetto dello ius postulandi e la conseguente inammissibilità degli atti compiuti da controparte;
• in ogni caso, condannare parte resistente alla rifusione delle spese di lite ex D.M.
55/2014, oltre spese e oneri accessori in favore dell'avvocato che si dichiara anticipatario sia per il primo che per il presente grado di giudizio
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento delle ragioni esposte nella presente comparsa di risposta rigettare le domande e le eccezioni, tutte, così come specificamente contestate nella narrativa del presente atto.
-In via Preliminare di rito: autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 106
c.p.c. e 269 c.p.c., la chiamata in causa in garanzia di con sede Controparte_3 legale in Milano alla Piazza F. Meda nr. 4 e sede amministrativa in Verona alla Piazza
Nogara nr. 2, capitale sociale di euro 7.100.000.000,00 i.v., Codice Fiscale, P. IVA e nr.
pag. 2/14 iscrizione al Registro delle Imprese di Milano iscritta al n. 2109611 del P.IVA_2
R.E.A. di Milano, Banca aderente al iscritto Parte_4 all'Albo della Banche al n. 8065, Capogruppo del Gruppo Bancario Controparte_4
quotata presso il Mercato Telematico Azionario gestito da
[...] Controparte_5
, ( bancario nato dalla fusione di con sede in Verona
[...] CP_6 Controparte_7 alla piazza Nogara nr. 2, cod. fisc., partita I.v.a. e nr. iscrizione al Registro delle Imprese di Verona , e con sede legale in Milano P.IVA_3 Controparte_8 alla piazza Filippo Meda nr. 4, cod. fisc., partita I.v.a. e nr. iscrizione al Registro delle
Imprese di Milano fusione avvenuta con atto in data 13 dicembre 2016 P.IVA_4 nr. 13501 rep. e nr. 7087 racc. a ministero dr. ), subentrato senza Persona_1 soluzione di continuità ai sensi dell'art. 9 del contratto di fusione di cui sopra in ogni rapporto attivo e passivo, garanzie, crediti e quant'altro già di PEC Controparte_7
e, di conseguenza, chiede che la Corte, Voglia differire, Email_1 la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio.
-In via Principale: Accogliere l'eccezione di Giudicato con piena conferma dell'Ordinanza impugnata n. 3773/2022, pronunciata dal Tribunale di Treviso, in data
15.09.2022 e notificata il 06.10.2022, per l'effetto dichiarare improponibili, improcedibili e comunque inammissibili le domande dagli stessi avanzate.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio dinanzi a domande/eccezioni nuove.
Rigettare la domanda di inibitoria poiché sfornita dei requisiti a sostegno del fumus boni iuris e del periculum in mora.
-Nel merito: rigettare le domande e le eccezioni tutte ex adverso formulate.
-In via subordinata nel merito: in caso di accoglimento anche parziale delle domande di parte appellante dichiarare che la chiamata in causa, è tenuta a manlevare CP_3 parte convenuta da ogni pretesa attorea condannando la stessa a rifondere quanto sarà eventualmente tenuta a pagare ai ricorrenti.
Con ogni riserva.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis e ss. c.p.c. depositato in data 21.3.2022 davanti al
Tribunale di Treviso, e chiedevano l'accertamento della Pt_1 Parte_2 nullità della fideiussione omnibus da essi prestata in favore della Controparte_9
a garanzia delle obbligazioni gravanti sulla società
[...] Parte_5 fino all'ammontare di euro 1.000.000,00.
[...]
pag. 3/14 A sostegno della domanda esponevano che:
- con lettera del 18.01.2011 la li aveva informati della Controparte_9 decadenza dal beneficio del termine, chiedendo il pagamento della somma di euro
736.669,33 nei confronti della società (debitore Parte_5 principale), nonchè della società (garante in virtù di Controparte_10 lettera di patronage "forte" rilasciata in data 11.1.2009) e dei fideiussori CP_11
, , , e in
[...] Parte_6 Parte_1 Parte_7 Parte_2 forza della fideiussione “omnibus” n. 000065282 rilasciata in data 1.09.2008 fino all'ammontare di € 1.000.000,00;
- su ricorso della era stato emesso nei confronti della Controparte_9 debitrice principale e di tutti i garanti dal Tribunale di Grosseto in data 04.11.2011 il decreto ingiuntivo n. 1013/11 per il pagamento della somma di euro 736.669,33, decreto non opposto e diventato esecutivo;
Cont
- da ultimo il credito era stato ceduto da alla società Controparte_3 CP_1
con contratto di cessione di crediti pecuniari in blocco ai sensi e per gli effetti
[...] della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 7/06/2018 parte seconda;
- le clausole n. 2, 6 e 9 delle fideiussioni da essi rilasciate erano nulle in quanto conformi alle clausole dello schema ABI ritenuto dalla Banca d' Italia, con provvedimento n. 55 del 2.05.2005, lesivo delle norme sulla concorrenza con conseguente nullità parziale della fideiussione;
- il credito, dunque, è inesigibile stante la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1957 c.c. per non avere la banca coltivato il diritto al recupero del credito nei sei mesi, decorrenti dal 18.1.2011.
Sulla base di tali premesse, gli opponenti concludevano chiedendo l'accertamento della nullità delle clausole n. 2,6 e 9 della fideiussione, nonché l'accertamento della
“inesigibilità del credito poiché non azionato nei termini previsti dall'art. 1957 c.c.”; instavano, infine, per la cancellazione dell'iscrizione dei loro nominativi presso la
Centrale Rischi, in quanto illegittima.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva la cessionaria Controparte_1 tramite la mandataria a sua volta rappresentata da Controparte_12
la quale chiedeva di chiamare in giudizio la cedente Controparte_2 al fine di essere da questa manlevata in caso di accoglimento delle Controparte_3 domande dei ricorrenti.
pag. 4/14 Resisteva, comunque, alle domande, eccependo il giudicato formatosi a seguito della mancata opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1013/11 emesso dal Tribunale di
Grosseto nei confronti dei ricorrenti, ormai definitivo.
Disattesa la chiamata del terzo in assenza di litisconsorzio necessario, il Tribunale di
Treviso, con ordinanza depositata in data 6.10.2022, rigettava tutte le domande, rilevando che dalla mancata opposizione al decreto ingiuntivo n. 1013/11 del Tribunale di Grosseto emesso nei confronti dei ricorrenti in forza della fideiussione oggetto di causa, munito di formula esecutiva in data 10.11.2011 e ritualmente notificato il successivo 14.11.2011, era derivato il giudicato sostanziale “non solo sull'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stesso si fondano, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso monitorio ( cfr. Cass. civ.
Sez. III, 28.11.2017 n. 28318). Detto altrimenti, il decreto ingiuntivo emesso sulla scorta di una fideiussione contenente le clausole riproduttive del contenuto del modulo ABI e non opposto nei termini di legge, spiega effetti sostanziali e processuali del tutto equivalenti a quelli di una sentenza passata in giudicato per cui, coprendo il dedotto ed il deducibile , preclude la possibilità di agire per la nullità ed il risarcimento dei danni per violazione della normativa antitrust (CFR anche Cass. n. 22465/2018; n.
1221/2020; n. 12111/2020)”.
Le spese di lite venivano poste a carico dei ricorrenti.
2. Avverso l'ordinanza hanno proposto appello e affidato a tre Pt_1 Parte_2 motivi.
2.1. Con il primo motivo è denunciato il mancato accertamento da parte del Giudice di primo grado della inesigibilità del credito per decorrenza del termine ex art. 1957 c.c. sul presupposto della nullità della clausola per contrasto con la normativa Antitrust.
Secondo gli appellanti sarebbe provato documentalmente il decorso del termine di sei mesi previsto dall'art. 1957 c.c. a pena di decadenza, decorrente dal 18.1.2011, data di comunicazione della decadenza dal beneficio del termine da parte dell'originaria creditrice, posto che il deposito del ricorso per ingiunzione sarebbe avvenuto in data
22.10.2011, ben oltre il termine di sei mesi (precisamente dopo 9 mesi e 4 giorni).
Rilevano che la clausola con la quale il fideiussore si impegna a soddisfare il creditore a semplice richiesta non attribuisce al negozio la qualifica di contratto autonomo di garanzia, incompatibile con lo schema della fideiussione, e pertanto per impedire la decadenza la creditrice avrebbe dovuto ricorrere entro il termine prescritto a un mezzo di tutela processuale, volto ad ottenere, in via di cognizione o esecutivamente, secondo pag. 5/14 le forme e nei modi di legge, l'accertamento e il soddisfacimento delle proprie pretese del creditore, non essendo sufficiente la mera diffida stragiudiziale.
2.2. Con il secondo motivo si dolgono del mancato accoglimento della domanda di cancellazione del loro nominativo dalla Centrale Rischi, deducendo l'illegittimità della segnalazione per la mancanza del preavviso, previsto dall'art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e dall'art. 125, comma 3, del Testo Unico Bancario, in base al quale l'intermediario deve preavvertire il cliente almeno 15 giorni prima di procedere alla segnalazione e comunque in quanto basata su una fideiussione nulla.
2.3. Con il terzo motivo denunciano violazione del contraddittorio e mancanza della conformità all'originale dell'avversa procura alle liti, con conseguente difetto dello ius postulandi.
Deducono che all'udienza del 15.09.2022 il Tribunale di Treviso aveva concesso termine per note rinviando all'udienza dell'1.03.2023 per la discussione e la decisione, mentre inaspettatamente in data 06.10.2022, è stata depositata l'ordinanza n. 3773/2022 di rigetto del ricorso, comunicata in pari data. La mancata celebrazione dell'udienza successiva avrebbe precluso la proposizione dell'eccezione di mancanza di conformità all'originale dell'avversa procura alle liti.
2.4. L'illustrazione dei motivi di appello è preceduta da una premessa generale volta ad illustrare la nullità parziale della fideiussione per violazione della normativa antitrust per corrispondenza delle clausole a quelle di cui ai nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ritenuto contrario alla cd. legge antitrust dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 e l'inidoneità al giudicato del decreto ingiuntivo non opposto.
Gli appellanti sostengono che il decreto ingiuntivo non è idoneo ad acquisire efficacia di giudicato tenuto conto dell'omessa valutazione, da parte del giudice del procedimento monitorio, della natura abusiva delle clausole della fideiussione sulla base del principio affermato dalla Corte di Giustizia Europea (Grande Sezione), in base al quale
“l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del
Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non possa - per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità - successivamente controllare
l'eventuale carattere abusivo di tali clausole. La circostanza che, alla data in cui il
pag. 6/14 decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter essere qualificato come «consumatore» ai sensi di tale direttiva è irrilevante a tale riguardo”.
3. costituita tramite la mandataria a Controparte_1 Controparte_12 sua volta rappresentata da ha resistito all'appello Controparte_2 chiedendone il rigetto, osservando che:
- Il decreto ingiuntivo emesso sulla scorta di una fideiussione contenente le clausole riproduttive del contenuto del modulo ABI e non opposto nei termini di legge spiega effetti sostanziali e processuali del tutto equivalenti a quelli di una sentenza passata in giudicato per cui, coprendo il dedotto ed il deducibile, preclude la possibilità di agire per la nullità ed il risarcimento dei danni per violazione della normativa antitrust.
- La giurisprudenza europea invocata riguarda la tutela consumeristica, che non trova applicazione nel caso di specie per essere i debitori/fideiussori soci della società garantita e, dunque, non qualificabili come consumatori.
- Le clausole asseritamente nulle non vengono in rilievo nel caso di specie non essendo intervenuti pagamenti suscettibili di restituzione (clausola 2), non ricorrendo ragioni di invalidità dell'obbligazione (clausole 6 e 8) e perché, trattandosi di fideiussione con pagamento a prima richiesta, deve ritenersi che la banca si è tempestivamente attivata (clausola 7) tenuto conto che il passaggio a sofferenza è avvenuto il 19.8.2011, il decreto ingiuntivo è stato emesso il
4.11.2011 e l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale è avvenuta l'8.11.2011.
- La segnalazione alla centrale rischi è avvenuta in base alla normativa prevista nel TUB ed è obbligatoria.
- La procura alle liti – su cui nulla controparte ha dedotto nel termine assegnato dal giudice di prime cure – è stata rilasciata su documento cartaceo sottoscritto per autentica e poi firmato digitalmente all'atto del deposito telematico e richiamata nella comparsa di risposta ex art. 83 co. 3 c.p.c.
4. Fissata udienza di precisazione delle conclusioni per il 7.11.2023, con ordinanza del
6.2.2024 la causa veniva rimessa in istruttoria per verificare se vi fosse litispendenza, essendo nelle more intervenuta l'ordinanza depositata il 17.5.2023 dal Tribunale di
Grosseto in funzione di Giudice dell'esecuzione con cui, sul presupposto della qualità di consumatori in capo a e , sospendeva la procedura Parte_2 Parte_7 esecutiva (sulla base della sentenza Sezioni Unite n. 9479 del 6/04/2023) fino all'esito dell' opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., per la cui proposizione - in merito all'abusività delle clausole della fideiussione – concedeva termine di giorni quaranta.
pag. 7/14 Rilevava la Corte nell'ordinanza del 6.2.2024 “ è estranea al Parte_7 presente giudizio, mentre è uno degli appellanti, unitamente a Parte_2 [...]
a sua volta estranea al procedimento di opposizione all'esecuzione proposto Parte_1 davanti al Tribunale di Grosseto. Nella comparsa conclusionale, ha Parte_2 dedotto, ma non comprovato, di aver introdotto il giudizio di opposizione tardiva ex art.
650 c.p.c. avverso il decreto monitorio, rubricato al n. R.G. 1188/2023. Con riferimento alla posizione di va verificata d'ufficio la litispendenza o Parte_2 il rapporto di continenza tra il presente giudizio e l'eventuale giudizio di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. pendente davanti al Tribunale di Grosseto.
La sussistenza di un rapporto di continenza tra cause, in quanto oggetto di eccezione in senso lato, può essere rilevata anche di ufficio dal giudice, e deve, altresì, essere decisa con riguardo alla situazione processuale esistente al momento della pronuncia della relativa statuizione (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8170 del 3/04/2013 Rv. 625654 - 01)” (…)
“Non risulta documentata, tuttavia, la proposizione dell'opposizione tardiva nel termine concesso dal Giudice dell'opposizione con l'ordinanza depositata in data
7.11.2023 e in assenza di produzione dell'atto introduttivo non è neppure possibile verificare la competenza del Giudice dell'opposizione su tutte le domande proposte nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 39 c.p.c.”.
Veniva, dunque, concesso termine alle parti fino al 31.7.2024 per dedurre sulla questione di litispendenza e sulle eventuali opposizioni tardive ex art. 650 c.p.c. proposte dagli odierni appellanti avverso il decreto ingiuntivo n. 1013/11 emesso dal
Tribunale di Grosseto in data 04.11.2011, producendo la relativa documentazione.
Parte appellante depositava opposizione ex art. 650 c.p.c. promossa dal solo
[...]
opponendosi alla declaratoria di litispendenza per mancata coincidenza delle Parte_2 parti e dell'oggetto dei due giudizi.
L'appellata produceva ordinanza del 30.5.2024 emessa dal giudice dell'opposizione tardiva di rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto.
Veniva, dunque, fissata udienza di precisazione delle conclusioni per l'11.2.2025.
In sede di comparsa conclusionale parte appellante ha insistito per la decisione della causa, rilevando che le opposizioni tardive non possono escludere né assorbire il presente giudizio di appello, in quanto il giudizio pendente a Grosseto ha ad oggetto l'esame del carattere abusivo delle clausole fideiussorie in un'ottica di tutela post- monitoria (ex art. 650 c.p.c.), sulla base dei principi stabiliti dalla CGUE e dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, mentre il presente giudizio d'appello è invece finalizzato pag. 8/14 alla riforma dell'ordinanza di rigetto emessa dal Tribunale di Treviso, che ha negato l'esame del merito per effetto della presunta autorità di giudicato del decreto ingiuntivo, senza considerare il sopravvenuto orientamento giurisprudenziale interno e comunitario,
e senza riconoscere ai sig.ri la qualifica di consumatori. Parte_2
L'appellata in sede di comparsa conclusionale ha allegato che il contenzioso allo stato pendente con i garanti in ordine al carattere abusivo delle clausole di cui Parte_2 alla garanzia dagli stessi prestata, è rappresentato dai seguenti giudizi:
-Giudizio di opposizione tardiva promosso da di cui al R.G. Parte_2
1188/2023 Grosseto dove, respinta la sospensione è calendarizzata udienza di comparizione al 23.09.2025;
-Giudizio di opposizione tardiva promosso da R.G. 1218/2023 Parte_7
Grosseto, rinviato per la discussione orale all'udienza del 08.04.2025;
-Giudizio di opposizione a precetto promosso da e portato Pt_2 Parte_1 al n. di R.G. 638/2022 Tribunale di Grosseto, definito con declaratoria di incompetenza in data 20.12.2022 in favore della sezione specializzata imprese;
- Giudizio pendente dinanzi il Tribunale di Roma, Sez. Imprese, al n. R.G. 18854/2021 promosso da MA, e rimesso in decisione in data Pt_7 Controparte_11
24.01.2025.
5. Preliminarmente sul motivo afferente la mancanza della conformità all'originale dell'avversa procura alle liti, con conseguente difetto dello ius postulandi.
L'eccezione è inammissibile oltre che infondata.
E, infatti, all'udienza del 15.9.2022 il giudice di primo grado concedeva al ricorrente termine di sette giorni per depositare telematicamente le note riproducenti le confutazioni effettuate in udienza.
Nelle note depositate il 19.9.2022 nulla è stato rilevato quanto al preteso difetto di procura, riportandosi i ricorrenti alle argomentazioni esposte nel ricorso introduttivo e così concludendo “la presente difesa si riporta integralmente al proprio atto introduttivo, ed insiste nell'accoglimento delle conclusioni ivi formulate, facendo chiarezza che oggetto del ricorso non è la declaratoria di nullità totale della fideiussione impugnata, come evidenziato più volte da controparte, bensì la nullità parziale, ai sensi dell'art. 1419 c.c., delle clausole nn. 2, 6 e 9 della stessa e conseguente inesigibilità del credito, anche alla luce della recentissima sentenza della
Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 41994/2021, meglio argomentato nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c.”.
pag. 9/14 In ogni caso, come osservato dall'appellata, la procura ad litem è stata rilasciata su documento cartaceo e sottoscritta per autentica e all'atto del deposito telematico firmata digitalmente e richiamata nella comparsa di costituzione di SPV del CP_1
22.07.2022 come stesa in calce all'atto stesso cui è da considerarsi materialmente congiunta.
L'art. 83, comma 3, c.p.c. dispone che “la procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici”.
Del resto la stessa Suprema Corte a Sezioni Unite (sent.n. 2077 del 19/01/2024) ha affermato che rientra nell'ipotesi di cui all'83, comma 3, c.p.c. la “copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore”.
6. L'appello va rigettato.
Rileva ai fini della decisione la natura del giudizio instaurato dai fideiussori e l'oggetto della domanda.
Si verte, nel caso di specie, in un autonomo giudizio introdotto dai fideiussori con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. finalizzato a far dichiarare l'inesigibilità del credito di euro
736.669,00 vantato da quale cessionaria di Controparte_1 Controparte_9 per intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c., previa declaratoria di nullità della clausola di deroga per violazione della normativa antitrust.
La qualifica di consumatori - invero solo genericamente allegata nel ricorso di I grado
(“anche il consumatore, quali quelli che sono gli odierni attori” pag. 7) salvo poi argomentare in sede di comparsa conclusionale di appello - viene dedotta al solo fine di superare il giudicato implicito sulla validità della clausola formatosi a seguito della mancata opposizione a decreto ingiuntivo.
Tuttavia, il superamento del giudicato ha un ambito circoscritto, essendo limitato alla tutela consumeristica e, quindi, alla valutazione di abusività della clausola ai sensi del
Codice del Consumo.
E' noto che, in materia, è intervenuta dapprima la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea del 17/05/2022 (in cause riunite C-693/19, 1503, e C- CP_13
831/19, Banco di Desio e della Brianza, a seguito di rinvio pregiudiziale disposto dal
Tribunale di Milano con ordinanze del 10 agosto 2019 e del 31 ottobre 2019) e, poi, quella delle Sezioni Unite della Suprema Corte in data 06/04/2023 n. 9479, rimodulando il principio dell'intangibilità del giudicato formatosi a seguito della pag. 10/14 mancata opposizione al decreto monitorio (che pacificamente dà luogo ad un vero e proprio giudicato, cfr. Cass.Sez. 2 n. 31636 del 04/11/2021 e così anche le stesse SU
9479/2023) al fine di garantire il principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE e individuando sia le modalità con cui il giudice dell'esecuzione deve procedere ad esaminare d'ufficio la natura non vessatoria delle clausole negoziali sia i rimedi a disposizione del debitore per farla valere.
Sul punto, la Corte Europea ha sancito, appunto, che “l'art. 6, paragrafo 1, e l'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non possa - per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità - successivamente controllare l'eventuale carattere abusivo di tali clausole. La circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter essere qualificato come "consumatore" ai sensi di tale direttiva è irrilevante a tale riguardo”.
Le Sezioni Unite hanno, quindi, chiarito che, in mancanza di esame d'ufficio da parte del giudice del monitorio dell'eventuale carattere abusivo delle clausole, la decisione adottata, sebbene non opposta, è insuscettibile di dar luogo alla formazione, stabile ed intangibile, di un giudicato, così da consentire anche nella contigua sede esecutiva e, a maggior ragione, nella sede dell'opposizione all'esecuzione una riattivazione del contraddittorio impedito sulla questione pregiudiziale pretermessa attraverso il rimedio dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., ma per far accertare “(solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo” (SU 9479/2023).
Dunque, viene riaffermato il principio che il giudicato derivante da mancata opposizione del decreto ingiuntivo copre quanto espressamente dedotto ed anche il deducibile (ovvero le ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico, quindi la validità del titolo in base al quale il creditore agisce), ma, quanto a quest'ultimo, non pure le questioni in tema di tutela del consumatore assicurata dalla disciplina inderogabile eurounitaria, a meno che non siano pag. 11/14 state espressamente e, sia pur anche solo sommariamente, esaminate ed esplicitamente sottoposte al consumatore medesimo.
L'assenza di motivazione sulla natura non abusiva della clausola contrattuale equivale, dunque, all'assenza del giudicato sostanziale esclusivamente sulla questione afferente l'abusività o meno delle clausole del contratto azionato, restando, per contro, coperte dal giudicato tutte le altre questioni che esulano dalla tutela consumeristica.
Tale limitato controllo potrà essere fatto d'ufficio in ogni altro procedimento in cui quella decisione verrà messa in esecuzione oppure, su istanza del debitore, anche in un autonomo giudizio di cognizione avviato autonomamente dal consumatore anche anteriormente all'inizio dell'esecuzione.
Il sindacato sul punto è affidato al giudice dell'opposizione ex art. 650 c.p.c.
Così chiariti gli effetti del giudicato del decreto ingiuntivo non opposto e l'ambito del giudizio dell'opposizione ultratardiva consumeristica, deve escludersi la litispendenza tra il presente procedimento e quello – proposto dal solo – pendente Parte_2 avanti il Tribunale di Grosseto ex art. 650 c.p.c.
E, infatti, il presente giudizio riguarda la valutazione di nullità parziale della fideiussione per violazione della normativa antitrust, mentre il giudizio di opposizione ex art. 650 c.p.c. ha ad oggetto esclusivamente la valutazione di abusività della clausola contrattuale.
E ciò a prescindere dalle domande concretamente formulate in quella sede dalla parte
(giacchè dalla lettura dell'atto di opposizione tardiva emerge la riproposizione anche in quella sede della questione della violazione della normativa antitrust), che tende a sovrapporre la nullità ex art. 1419 c.c. derivante dalla violazione della normativa antitrust, che può essere invocata da qualsivoglia contraente alla nullità di protezione prevista a tutela del solo consumatore.
Le due nullità operano su piani e sotto profili diversi, anche se dedotte in relazione alla stessa clausola (nel caso di specie quella di deroga all'art. 1957 c.c., che potrebbe non essere nulla rispetto alla violazione della normativa antitrust e, invece, ritenuta abusiva ai fini della tutela consumeristica).
E mentre la prima, cioè quella relativa alla presunta nullità parziale per violazione della normativa antitrust, resta coperta dal giudicato formatosi a seguito della mancata opposizione al decreto ingiuntivo, la seconda, cioè quella afferente alla presunta abusività della clausola, è sub iudice quantomeno per e comunque Parte_2 eventualmente rivalutabile solo nelle forme dell'opposizione ex art. 650 c.p.c.
pag. 12/14 Dunque, ai limitati fini rilevanti nella presenta decisione, l'eccezione di giudicato opera in modo analogo per entrambi gli appellanti dovendosi ritenere coperta dal giudicato sostanziale conseguito alla mancata opposizione del decreto ingiuntivo
Valga, comunque, una ulteriore considerazione.
La violazione della normativa antitrust viene invocata al fine di vedere caducata la clausola di deroga al 1957 c.c. con conseguente liberazione dei fideiussori.
Tuttavia, nel caso di specie, la fideiussione omnibus è stata rilasciata in data 1.09.2008, quindi al di fuori dell'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della
Banca d'Italia operato nel 2005 con un onere della prova a carico dei fideiussori sulla perdurante sussistenza dell'intesa, che non è stato in alcun modo assolto (cfr. Cass.sez. 1 nr. n.8669 del 01/04/2025).
Inoltre, la fideiussione è stata rilasciata con clausola a prima richiesta (art. 7 del contratto di fideiussione sub doc. 1: “a semplice richiesta scritta”) ed è di per sé sufficiente a far ritenere l'istanza stragiudiziale idonea ad impedire la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. senza che sia necessaria un'azione giudiziale (Cass. Sez. 3 n. 22346 del
26/09/2017; in tal senso anche Cass. sez. 3 n.13078 del 21/05/2008). E nel caso di specie con la missiva raccomandata del 18.1.2011 la creditrice, contestualmente alla revoca degli affidamenti, che ha reso esigibile il debito, ha inviato, come risulta per tabulas, sia alla debitrice principale sia ai fideiussori una richiesta scritta di pagamento idonea ad impedire in modo definitivo la decadenza.
Il secondo motivo di appello è parimenti infondato, tenuto conto che la segnalazione alla Centrale Rischi a fronte della esposizione debitoria dei fideiussori era obbligatoria, mentre l'omesso preavviso (previsto in via generale dall'art. 125 co.3 TUB) sussiste unicamente per la prima segnalazione e, per la Centrale Rischi della Banca d'Italia, non costituisce di per sè causa di invalidità della segnalazione, ma semmai fonte di risarcimento del danno.
Gli appellanti hanno prodotto l'elenco delle segnalazioni in Centrale Rischi Banca
d'Italia a partire dall'anno 2019, senza in alcun modo contestualizzare rispetto a quale segnalazione doveva esserci e non vi sarebbe stato il preavviso e perché vi sarebbe tenuto il cessionario, a fronte di un passaggio a sofferenza risalente ancora al 2011.
7. Regolamentazione delle spese.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 come aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022 tenuto conto dell'attività svolta, della natura esclusivamente documentale della causa e del fatto che non vi sono state questioni pag. 13/14 diverse e ulteriori rispetto a quelle già enucleate in primo grado, con la sola eccezione della possibile litispendenza.
Il che giustifica la commisurazione del compenso in valori prossimi ai minimi per le fasi di studio e introduttiva e medi per la fase istruttoria (essendovi stata anche la decisione sulla istanza di inibitoria) e decisoria (tenuto conto del fatto che c'è stata rimessione in istruttoria), in assenza di nota spese depositata dall'appellata.
Il valore di riferimento è quello fino ad euro 1.000.000, 00 calcolato ai sensi dell'art. 6
DM 55/2014.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. rep. n. 3228-22 n.
3773/2022, pronunciata dal Tribunale di Treviso, in data 15.09.2022 nel proc. n.r.g.
1687-22;
2) condanna e a rifondere a le Parte_1 Parte_2 Controparte_1 spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 17.000,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) gli appellanti e sono obbligati a versare un Parte_1 Parte_2 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater del D.P.R. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 20.05.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Elena Garbo Caterina Passarelli
pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 2026/2022
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Elena Garbo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al nr.2026 del ruolo generale dell'anno
2022 promossa con atto di citazione da
(C.F. ), e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), C.F._2
Parte_3 rappresentati e difesi dall'avv. BIONDI MARCO, giusta procura alle liti stesa in calce all'atto di citazione in grado di appello
CONTRO
RAPPRESENTATA DA Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t.
[...] P.IVA_1 con l'avv. LAZZARO FABRIZIO
APPELLATA rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio LAZZARO, giusta procura speciale stesa in calce alla comparsa di costituzione in grado di appello da considerarsi ad esso materialmente congiunta
Oggetto: Appello avverso ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. rep. n. 3228-22 n.
3773/2022, pronunciata dal Tribunale di Treviso, in data 15.09.2022 nel proc. n.r.g.
1687-22
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma integrale dell'impugnata ordinanza:
• in via preliminare, concedere la sospensione della provvisoria esecutività dell'ordinanza impugnata, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi degli artt. 351, comma 2, e 283 c.p.c.;
• in via principale, in accoglimento dell'appello, riformare integralmente, per i motivi esposti in narrativa, l'ordinanza n. 3773/2022, pronunciata dal Tribunale di Treviso, in data 15.09.2022 e notificata il 06.10.2022, resa nella causa iscritta al R.G. n. 1687/2022
e pertanto, accertare e dichiarare, ai sensi degli art. 1419 c.c., nulli gli articoli 2, 6 e 9 delle fideiussioni prestate, in quanto riproduttivi di clausole ritenute illegittime dalla
Banca d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2005, e quindi configurative di intese restrittive anti-concorrenziali in grave violazione con l'art. 2 della L. n. 287/90, ovvero per illiceità dell'oggetto, come meglio argomentato in narrativa;
• nel merito, in ragione della nullità parziale ex art. 1419 c.c. degli art. 2, 6 e 9, della fideiussione omnibus impugnata, dichiarare inesigibile il credito poiché non azionato nei termini previsti dall'art. 1957 c.c. per i motivi meglio argomentati e provati in narrativa;
• ordinare, anche inaudita altera parte, la cancellazione, per tutti i ricorrenti, dell'iscrizione presso le centrali rischi, effettuata poiché illegittima per i motivi nell'atto esposti;
• dichiarare l'inesistenza della conformità all'originale della procura alle liti concessa in favore dell'avvocato Fabrizio Lazzaro con il conseguente difetto dello ius postulandi e la conseguente inammissibilità degli atti compiuti da controparte;
• in ogni caso, condannare parte resistente alla rifusione delle spese di lite ex D.M.
55/2014, oltre spese e oneri accessori in favore dell'avvocato che si dichiara anticipatario sia per il primo che per il presente grado di giudizio
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento delle ragioni esposte nella presente comparsa di risposta rigettare le domande e le eccezioni, tutte, così come specificamente contestate nella narrativa del presente atto.
-In via Preliminare di rito: autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 106
c.p.c. e 269 c.p.c., la chiamata in causa in garanzia di con sede Controparte_3 legale in Milano alla Piazza F. Meda nr. 4 e sede amministrativa in Verona alla Piazza
Nogara nr. 2, capitale sociale di euro 7.100.000.000,00 i.v., Codice Fiscale, P. IVA e nr.
pag. 2/14 iscrizione al Registro delle Imprese di Milano iscritta al n. 2109611 del P.IVA_2
R.E.A. di Milano, Banca aderente al iscritto Parte_4 all'Albo della Banche al n. 8065, Capogruppo del Gruppo Bancario Controparte_4
quotata presso il Mercato Telematico Azionario gestito da
[...] Controparte_5
, ( bancario nato dalla fusione di con sede in Verona
[...] CP_6 Controparte_7 alla piazza Nogara nr. 2, cod. fisc., partita I.v.a. e nr. iscrizione al Registro delle Imprese di Verona , e con sede legale in Milano P.IVA_3 Controparte_8 alla piazza Filippo Meda nr. 4, cod. fisc., partita I.v.a. e nr. iscrizione al Registro delle
Imprese di Milano fusione avvenuta con atto in data 13 dicembre 2016 P.IVA_4 nr. 13501 rep. e nr. 7087 racc. a ministero dr. ), subentrato senza Persona_1 soluzione di continuità ai sensi dell'art. 9 del contratto di fusione di cui sopra in ogni rapporto attivo e passivo, garanzie, crediti e quant'altro già di PEC Controparte_7
e, di conseguenza, chiede che la Corte, Voglia differire, Email_1 la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio.
-In via Principale: Accogliere l'eccezione di Giudicato con piena conferma dell'Ordinanza impugnata n. 3773/2022, pronunciata dal Tribunale di Treviso, in data
15.09.2022 e notificata il 06.10.2022, per l'effetto dichiarare improponibili, improcedibili e comunque inammissibili le domande dagli stessi avanzate.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio dinanzi a domande/eccezioni nuove.
Rigettare la domanda di inibitoria poiché sfornita dei requisiti a sostegno del fumus boni iuris e del periculum in mora.
-Nel merito: rigettare le domande e le eccezioni tutte ex adverso formulate.
-In via subordinata nel merito: in caso di accoglimento anche parziale delle domande di parte appellante dichiarare che la chiamata in causa, è tenuta a manlevare CP_3 parte convenuta da ogni pretesa attorea condannando la stessa a rifondere quanto sarà eventualmente tenuta a pagare ai ricorrenti.
Con ogni riserva.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis e ss. c.p.c. depositato in data 21.3.2022 davanti al
Tribunale di Treviso, e chiedevano l'accertamento della Pt_1 Parte_2 nullità della fideiussione omnibus da essi prestata in favore della Controparte_9
a garanzia delle obbligazioni gravanti sulla società
[...] Parte_5 fino all'ammontare di euro 1.000.000,00.
[...]
pag. 3/14 A sostegno della domanda esponevano che:
- con lettera del 18.01.2011 la li aveva informati della Controparte_9 decadenza dal beneficio del termine, chiedendo il pagamento della somma di euro
736.669,33 nei confronti della società (debitore Parte_5 principale), nonchè della società (garante in virtù di Controparte_10 lettera di patronage "forte" rilasciata in data 11.1.2009) e dei fideiussori CP_11
, , , e in
[...] Parte_6 Parte_1 Parte_7 Parte_2 forza della fideiussione “omnibus” n. 000065282 rilasciata in data 1.09.2008 fino all'ammontare di € 1.000.000,00;
- su ricorso della era stato emesso nei confronti della Controparte_9 debitrice principale e di tutti i garanti dal Tribunale di Grosseto in data 04.11.2011 il decreto ingiuntivo n. 1013/11 per il pagamento della somma di euro 736.669,33, decreto non opposto e diventato esecutivo;
Cont
- da ultimo il credito era stato ceduto da alla società Controparte_3 CP_1
con contratto di cessione di crediti pecuniari in blocco ai sensi e per gli effetti
[...] della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 7/06/2018 parte seconda;
- le clausole n. 2, 6 e 9 delle fideiussioni da essi rilasciate erano nulle in quanto conformi alle clausole dello schema ABI ritenuto dalla Banca d' Italia, con provvedimento n. 55 del 2.05.2005, lesivo delle norme sulla concorrenza con conseguente nullità parziale della fideiussione;
- il credito, dunque, è inesigibile stante la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1957 c.c. per non avere la banca coltivato il diritto al recupero del credito nei sei mesi, decorrenti dal 18.1.2011.
Sulla base di tali premesse, gli opponenti concludevano chiedendo l'accertamento della nullità delle clausole n. 2,6 e 9 della fideiussione, nonché l'accertamento della
“inesigibilità del credito poiché non azionato nei termini previsti dall'art. 1957 c.c.”; instavano, infine, per la cancellazione dell'iscrizione dei loro nominativi presso la
Centrale Rischi, in quanto illegittima.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva la cessionaria Controparte_1 tramite la mandataria a sua volta rappresentata da Controparte_12
la quale chiedeva di chiamare in giudizio la cedente Controparte_2 al fine di essere da questa manlevata in caso di accoglimento delle Controparte_3 domande dei ricorrenti.
pag. 4/14 Resisteva, comunque, alle domande, eccependo il giudicato formatosi a seguito della mancata opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1013/11 emesso dal Tribunale di
Grosseto nei confronti dei ricorrenti, ormai definitivo.
Disattesa la chiamata del terzo in assenza di litisconsorzio necessario, il Tribunale di
Treviso, con ordinanza depositata in data 6.10.2022, rigettava tutte le domande, rilevando che dalla mancata opposizione al decreto ingiuntivo n. 1013/11 del Tribunale di Grosseto emesso nei confronti dei ricorrenti in forza della fideiussione oggetto di causa, munito di formula esecutiva in data 10.11.2011 e ritualmente notificato il successivo 14.11.2011, era derivato il giudicato sostanziale “non solo sull'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stesso si fondano, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso monitorio ( cfr. Cass. civ.
Sez. III, 28.11.2017 n. 28318). Detto altrimenti, il decreto ingiuntivo emesso sulla scorta di una fideiussione contenente le clausole riproduttive del contenuto del modulo ABI e non opposto nei termini di legge, spiega effetti sostanziali e processuali del tutto equivalenti a quelli di una sentenza passata in giudicato per cui, coprendo il dedotto ed il deducibile , preclude la possibilità di agire per la nullità ed il risarcimento dei danni per violazione della normativa antitrust (CFR anche Cass. n. 22465/2018; n.
1221/2020; n. 12111/2020)”.
Le spese di lite venivano poste a carico dei ricorrenti.
2. Avverso l'ordinanza hanno proposto appello e affidato a tre Pt_1 Parte_2 motivi.
2.1. Con il primo motivo è denunciato il mancato accertamento da parte del Giudice di primo grado della inesigibilità del credito per decorrenza del termine ex art. 1957 c.c. sul presupposto della nullità della clausola per contrasto con la normativa Antitrust.
Secondo gli appellanti sarebbe provato documentalmente il decorso del termine di sei mesi previsto dall'art. 1957 c.c. a pena di decadenza, decorrente dal 18.1.2011, data di comunicazione della decadenza dal beneficio del termine da parte dell'originaria creditrice, posto che il deposito del ricorso per ingiunzione sarebbe avvenuto in data
22.10.2011, ben oltre il termine di sei mesi (precisamente dopo 9 mesi e 4 giorni).
Rilevano che la clausola con la quale il fideiussore si impegna a soddisfare il creditore a semplice richiesta non attribuisce al negozio la qualifica di contratto autonomo di garanzia, incompatibile con lo schema della fideiussione, e pertanto per impedire la decadenza la creditrice avrebbe dovuto ricorrere entro il termine prescritto a un mezzo di tutela processuale, volto ad ottenere, in via di cognizione o esecutivamente, secondo pag. 5/14 le forme e nei modi di legge, l'accertamento e il soddisfacimento delle proprie pretese del creditore, non essendo sufficiente la mera diffida stragiudiziale.
2.2. Con il secondo motivo si dolgono del mancato accoglimento della domanda di cancellazione del loro nominativo dalla Centrale Rischi, deducendo l'illegittimità della segnalazione per la mancanza del preavviso, previsto dall'art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e dall'art. 125, comma 3, del Testo Unico Bancario, in base al quale l'intermediario deve preavvertire il cliente almeno 15 giorni prima di procedere alla segnalazione e comunque in quanto basata su una fideiussione nulla.
2.3. Con il terzo motivo denunciano violazione del contraddittorio e mancanza della conformità all'originale dell'avversa procura alle liti, con conseguente difetto dello ius postulandi.
Deducono che all'udienza del 15.09.2022 il Tribunale di Treviso aveva concesso termine per note rinviando all'udienza dell'1.03.2023 per la discussione e la decisione, mentre inaspettatamente in data 06.10.2022, è stata depositata l'ordinanza n. 3773/2022 di rigetto del ricorso, comunicata in pari data. La mancata celebrazione dell'udienza successiva avrebbe precluso la proposizione dell'eccezione di mancanza di conformità all'originale dell'avversa procura alle liti.
2.4. L'illustrazione dei motivi di appello è preceduta da una premessa generale volta ad illustrare la nullità parziale della fideiussione per violazione della normativa antitrust per corrispondenza delle clausole a quelle di cui ai nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ritenuto contrario alla cd. legge antitrust dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 e l'inidoneità al giudicato del decreto ingiuntivo non opposto.
Gli appellanti sostengono che il decreto ingiuntivo non è idoneo ad acquisire efficacia di giudicato tenuto conto dell'omessa valutazione, da parte del giudice del procedimento monitorio, della natura abusiva delle clausole della fideiussione sulla base del principio affermato dalla Corte di Giustizia Europea (Grande Sezione), in base al quale
“l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del
Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non possa - per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità - successivamente controllare
l'eventuale carattere abusivo di tali clausole. La circostanza che, alla data in cui il
pag. 6/14 decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter essere qualificato come «consumatore» ai sensi di tale direttiva è irrilevante a tale riguardo”.
3. costituita tramite la mandataria a Controparte_1 Controparte_12 sua volta rappresentata da ha resistito all'appello Controparte_2 chiedendone il rigetto, osservando che:
- Il decreto ingiuntivo emesso sulla scorta di una fideiussione contenente le clausole riproduttive del contenuto del modulo ABI e non opposto nei termini di legge spiega effetti sostanziali e processuali del tutto equivalenti a quelli di una sentenza passata in giudicato per cui, coprendo il dedotto ed il deducibile, preclude la possibilità di agire per la nullità ed il risarcimento dei danni per violazione della normativa antitrust.
- La giurisprudenza europea invocata riguarda la tutela consumeristica, che non trova applicazione nel caso di specie per essere i debitori/fideiussori soci della società garantita e, dunque, non qualificabili come consumatori.
- Le clausole asseritamente nulle non vengono in rilievo nel caso di specie non essendo intervenuti pagamenti suscettibili di restituzione (clausola 2), non ricorrendo ragioni di invalidità dell'obbligazione (clausole 6 e 8) e perché, trattandosi di fideiussione con pagamento a prima richiesta, deve ritenersi che la banca si è tempestivamente attivata (clausola 7) tenuto conto che il passaggio a sofferenza è avvenuto il 19.8.2011, il decreto ingiuntivo è stato emesso il
4.11.2011 e l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale è avvenuta l'8.11.2011.
- La segnalazione alla centrale rischi è avvenuta in base alla normativa prevista nel TUB ed è obbligatoria.
- La procura alle liti – su cui nulla controparte ha dedotto nel termine assegnato dal giudice di prime cure – è stata rilasciata su documento cartaceo sottoscritto per autentica e poi firmato digitalmente all'atto del deposito telematico e richiamata nella comparsa di risposta ex art. 83 co. 3 c.p.c.
4. Fissata udienza di precisazione delle conclusioni per il 7.11.2023, con ordinanza del
6.2.2024 la causa veniva rimessa in istruttoria per verificare se vi fosse litispendenza, essendo nelle more intervenuta l'ordinanza depositata il 17.5.2023 dal Tribunale di
Grosseto in funzione di Giudice dell'esecuzione con cui, sul presupposto della qualità di consumatori in capo a e , sospendeva la procedura Parte_2 Parte_7 esecutiva (sulla base della sentenza Sezioni Unite n. 9479 del 6/04/2023) fino all'esito dell' opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., per la cui proposizione - in merito all'abusività delle clausole della fideiussione – concedeva termine di giorni quaranta.
pag. 7/14 Rilevava la Corte nell'ordinanza del 6.2.2024 “ è estranea al Parte_7 presente giudizio, mentre è uno degli appellanti, unitamente a Parte_2 [...]
a sua volta estranea al procedimento di opposizione all'esecuzione proposto Parte_1 davanti al Tribunale di Grosseto. Nella comparsa conclusionale, ha Parte_2 dedotto, ma non comprovato, di aver introdotto il giudizio di opposizione tardiva ex art.
650 c.p.c. avverso il decreto monitorio, rubricato al n. R.G. 1188/2023. Con riferimento alla posizione di va verificata d'ufficio la litispendenza o Parte_2 il rapporto di continenza tra il presente giudizio e l'eventuale giudizio di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. pendente davanti al Tribunale di Grosseto.
La sussistenza di un rapporto di continenza tra cause, in quanto oggetto di eccezione in senso lato, può essere rilevata anche di ufficio dal giudice, e deve, altresì, essere decisa con riguardo alla situazione processuale esistente al momento della pronuncia della relativa statuizione (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8170 del 3/04/2013 Rv. 625654 - 01)” (…)
“Non risulta documentata, tuttavia, la proposizione dell'opposizione tardiva nel termine concesso dal Giudice dell'opposizione con l'ordinanza depositata in data
7.11.2023 e in assenza di produzione dell'atto introduttivo non è neppure possibile verificare la competenza del Giudice dell'opposizione su tutte le domande proposte nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 39 c.p.c.”.
Veniva, dunque, concesso termine alle parti fino al 31.7.2024 per dedurre sulla questione di litispendenza e sulle eventuali opposizioni tardive ex art. 650 c.p.c. proposte dagli odierni appellanti avverso il decreto ingiuntivo n. 1013/11 emesso dal
Tribunale di Grosseto in data 04.11.2011, producendo la relativa documentazione.
Parte appellante depositava opposizione ex art. 650 c.p.c. promossa dal solo
[...]
opponendosi alla declaratoria di litispendenza per mancata coincidenza delle Parte_2 parti e dell'oggetto dei due giudizi.
L'appellata produceva ordinanza del 30.5.2024 emessa dal giudice dell'opposizione tardiva di rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto.
Veniva, dunque, fissata udienza di precisazione delle conclusioni per l'11.2.2025.
In sede di comparsa conclusionale parte appellante ha insistito per la decisione della causa, rilevando che le opposizioni tardive non possono escludere né assorbire il presente giudizio di appello, in quanto il giudizio pendente a Grosseto ha ad oggetto l'esame del carattere abusivo delle clausole fideiussorie in un'ottica di tutela post- monitoria (ex art. 650 c.p.c.), sulla base dei principi stabiliti dalla CGUE e dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, mentre il presente giudizio d'appello è invece finalizzato pag. 8/14 alla riforma dell'ordinanza di rigetto emessa dal Tribunale di Treviso, che ha negato l'esame del merito per effetto della presunta autorità di giudicato del decreto ingiuntivo, senza considerare il sopravvenuto orientamento giurisprudenziale interno e comunitario,
e senza riconoscere ai sig.ri la qualifica di consumatori. Parte_2
L'appellata in sede di comparsa conclusionale ha allegato che il contenzioso allo stato pendente con i garanti in ordine al carattere abusivo delle clausole di cui Parte_2 alla garanzia dagli stessi prestata, è rappresentato dai seguenti giudizi:
-Giudizio di opposizione tardiva promosso da di cui al R.G. Parte_2
1188/2023 Grosseto dove, respinta la sospensione è calendarizzata udienza di comparizione al 23.09.2025;
-Giudizio di opposizione tardiva promosso da R.G. 1218/2023 Parte_7
Grosseto, rinviato per la discussione orale all'udienza del 08.04.2025;
-Giudizio di opposizione a precetto promosso da e portato Pt_2 Parte_1 al n. di R.G. 638/2022 Tribunale di Grosseto, definito con declaratoria di incompetenza in data 20.12.2022 in favore della sezione specializzata imprese;
- Giudizio pendente dinanzi il Tribunale di Roma, Sez. Imprese, al n. R.G. 18854/2021 promosso da MA, e rimesso in decisione in data Pt_7 Controparte_11
24.01.2025.
5. Preliminarmente sul motivo afferente la mancanza della conformità all'originale dell'avversa procura alle liti, con conseguente difetto dello ius postulandi.
L'eccezione è inammissibile oltre che infondata.
E, infatti, all'udienza del 15.9.2022 il giudice di primo grado concedeva al ricorrente termine di sette giorni per depositare telematicamente le note riproducenti le confutazioni effettuate in udienza.
Nelle note depositate il 19.9.2022 nulla è stato rilevato quanto al preteso difetto di procura, riportandosi i ricorrenti alle argomentazioni esposte nel ricorso introduttivo e così concludendo “la presente difesa si riporta integralmente al proprio atto introduttivo, ed insiste nell'accoglimento delle conclusioni ivi formulate, facendo chiarezza che oggetto del ricorso non è la declaratoria di nullità totale della fideiussione impugnata, come evidenziato più volte da controparte, bensì la nullità parziale, ai sensi dell'art. 1419 c.c., delle clausole nn. 2, 6 e 9 della stessa e conseguente inesigibilità del credito, anche alla luce della recentissima sentenza della
Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 41994/2021, meglio argomentato nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c.”.
pag. 9/14 In ogni caso, come osservato dall'appellata, la procura ad litem è stata rilasciata su documento cartaceo e sottoscritta per autentica e all'atto del deposito telematico firmata digitalmente e richiamata nella comparsa di costituzione di SPV del CP_1
22.07.2022 come stesa in calce all'atto stesso cui è da considerarsi materialmente congiunta.
L'art. 83, comma 3, c.p.c. dispone che “la procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici”.
Del resto la stessa Suprema Corte a Sezioni Unite (sent.n. 2077 del 19/01/2024) ha affermato che rientra nell'ipotesi di cui all'83, comma 3, c.p.c. la “copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore”.
6. L'appello va rigettato.
Rileva ai fini della decisione la natura del giudizio instaurato dai fideiussori e l'oggetto della domanda.
Si verte, nel caso di specie, in un autonomo giudizio introdotto dai fideiussori con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. finalizzato a far dichiarare l'inesigibilità del credito di euro
736.669,00 vantato da quale cessionaria di Controparte_1 Controparte_9 per intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c., previa declaratoria di nullità della clausola di deroga per violazione della normativa antitrust.
La qualifica di consumatori - invero solo genericamente allegata nel ricorso di I grado
(“anche il consumatore, quali quelli che sono gli odierni attori” pag. 7) salvo poi argomentare in sede di comparsa conclusionale di appello - viene dedotta al solo fine di superare il giudicato implicito sulla validità della clausola formatosi a seguito della mancata opposizione a decreto ingiuntivo.
Tuttavia, il superamento del giudicato ha un ambito circoscritto, essendo limitato alla tutela consumeristica e, quindi, alla valutazione di abusività della clausola ai sensi del
Codice del Consumo.
E' noto che, in materia, è intervenuta dapprima la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea del 17/05/2022 (in cause riunite C-693/19, 1503, e C- CP_13
831/19, Banco di Desio e della Brianza, a seguito di rinvio pregiudiziale disposto dal
Tribunale di Milano con ordinanze del 10 agosto 2019 e del 31 ottobre 2019) e, poi, quella delle Sezioni Unite della Suprema Corte in data 06/04/2023 n. 9479, rimodulando il principio dell'intangibilità del giudicato formatosi a seguito della pag. 10/14 mancata opposizione al decreto monitorio (che pacificamente dà luogo ad un vero e proprio giudicato, cfr. Cass.Sez. 2 n. 31636 del 04/11/2021 e così anche le stesse SU
9479/2023) al fine di garantire il principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE e individuando sia le modalità con cui il giudice dell'esecuzione deve procedere ad esaminare d'ufficio la natura non vessatoria delle clausole negoziali sia i rimedi a disposizione del debitore per farla valere.
Sul punto, la Corte Europea ha sancito, appunto, che “l'art. 6, paragrafo 1, e l'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non possa - per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità - successivamente controllare l'eventuale carattere abusivo di tali clausole. La circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter essere qualificato come "consumatore" ai sensi di tale direttiva è irrilevante a tale riguardo”.
Le Sezioni Unite hanno, quindi, chiarito che, in mancanza di esame d'ufficio da parte del giudice del monitorio dell'eventuale carattere abusivo delle clausole, la decisione adottata, sebbene non opposta, è insuscettibile di dar luogo alla formazione, stabile ed intangibile, di un giudicato, così da consentire anche nella contigua sede esecutiva e, a maggior ragione, nella sede dell'opposizione all'esecuzione una riattivazione del contraddittorio impedito sulla questione pregiudiziale pretermessa attraverso il rimedio dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., ma per far accertare “(solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo” (SU 9479/2023).
Dunque, viene riaffermato il principio che il giudicato derivante da mancata opposizione del decreto ingiuntivo copre quanto espressamente dedotto ed anche il deducibile (ovvero le ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico, quindi la validità del titolo in base al quale il creditore agisce), ma, quanto a quest'ultimo, non pure le questioni in tema di tutela del consumatore assicurata dalla disciplina inderogabile eurounitaria, a meno che non siano pag. 11/14 state espressamente e, sia pur anche solo sommariamente, esaminate ed esplicitamente sottoposte al consumatore medesimo.
L'assenza di motivazione sulla natura non abusiva della clausola contrattuale equivale, dunque, all'assenza del giudicato sostanziale esclusivamente sulla questione afferente l'abusività o meno delle clausole del contratto azionato, restando, per contro, coperte dal giudicato tutte le altre questioni che esulano dalla tutela consumeristica.
Tale limitato controllo potrà essere fatto d'ufficio in ogni altro procedimento in cui quella decisione verrà messa in esecuzione oppure, su istanza del debitore, anche in un autonomo giudizio di cognizione avviato autonomamente dal consumatore anche anteriormente all'inizio dell'esecuzione.
Il sindacato sul punto è affidato al giudice dell'opposizione ex art. 650 c.p.c.
Così chiariti gli effetti del giudicato del decreto ingiuntivo non opposto e l'ambito del giudizio dell'opposizione ultratardiva consumeristica, deve escludersi la litispendenza tra il presente procedimento e quello – proposto dal solo – pendente Parte_2 avanti il Tribunale di Grosseto ex art. 650 c.p.c.
E, infatti, il presente giudizio riguarda la valutazione di nullità parziale della fideiussione per violazione della normativa antitrust, mentre il giudizio di opposizione ex art. 650 c.p.c. ha ad oggetto esclusivamente la valutazione di abusività della clausola contrattuale.
E ciò a prescindere dalle domande concretamente formulate in quella sede dalla parte
(giacchè dalla lettura dell'atto di opposizione tardiva emerge la riproposizione anche in quella sede della questione della violazione della normativa antitrust), che tende a sovrapporre la nullità ex art. 1419 c.c. derivante dalla violazione della normativa antitrust, che può essere invocata da qualsivoglia contraente alla nullità di protezione prevista a tutela del solo consumatore.
Le due nullità operano su piani e sotto profili diversi, anche se dedotte in relazione alla stessa clausola (nel caso di specie quella di deroga all'art. 1957 c.c., che potrebbe non essere nulla rispetto alla violazione della normativa antitrust e, invece, ritenuta abusiva ai fini della tutela consumeristica).
E mentre la prima, cioè quella relativa alla presunta nullità parziale per violazione della normativa antitrust, resta coperta dal giudicato formatosi a seguito della mancata opposizione al decreto ingiuntivo, la seconda, cioè quella afferente alla presunta abusività della clausola, è sub iudice quantomeno per e comunque Parte_2 eventualmente rivalutabile solo nelle forme dell'opposizione ex art. 650 c.p.c.
pag. 12/14 Dunque, ai limitati fini rilevanti nella presenta decisione, l'eccezione di giudicato opera in modo analogo per entrambi gli appellanti dovendosi ritenere coperta dal giudicato sostanziale conseguito alla mancata opposizione del decreto ingiuntivo
Valga, comunque, una ulteriore considerazione.
La violazione della normativa antitrust viene invocata al fine di vedere caducata la clausola di deroga al 1957 c.c. con conseguente liberazione dei fideiussori.
Tuttavia, nel caso di specie, la fideiussione omnibus è stata rilasciata in data 1.09.2008, quindi al di fuori dell'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della
Banca d'Italia operato nel 2005 con un onere della prova a carico dei fideiussori sulla perdurante sussistenza dell'intesa, che non è stato in alcun modo assolto (cfr. Cass.sez. 1 nr. n.8669 del 01/04/2025).
Inoltre, la fideiussione è stata rilasciata con clausola a prima richiesta (art. 7 del contratto di fideiussione sub doc. 1: “a semplice richiesta scritta”) ed è di per sé sufficiente a far ritenere l'istanza stragiudiziale idonea ad impedire la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. senza che sia necessaria un'azione giudiziale (Cass. Sez. 3 n. 22346 del
26/09/2017; in tal senso anche Cass. sez. 3 n.13078 del 21/05/2008). E nel caso di specie con la missiva raccomandata del 18.1.2011 la creditrice, contestualmente alla revoca degli affidamenti, che ha reso esigibile il debito, ha inviato, come risulta per tabulas, sia alla debitrice principale sia ai fideiussori una richiesta scritta di pagamento idonea ad impedire in modo definitivo la decadenza.
Il secondo motivo di appello è parimenti infondato, tenuto conto che la segnalazione alla Centrale Rischi a fronte della esposizione debitoria dei fideiussori era obbligatoria, mentre l'omesso preavviso (previsto in via generale dall'art. 125 co.3 TUB) sussiste unicamente per la prima segnalazione e, per la Centrale Rischi della Banca d'Italia, non costituisce di per sè causa di invalidità della segnalazione, ma semmai fonte di risarcimento del danno.
Gli appellanti hanno prodotto l'elenco delle segnalazioni in Centrale Rischi Banca
d'Italia a partire dall'anno 2019, senza in alcun modo contestualizzare rispetto a quale segnalazione doveva esserci e non vi sarebbe stato il preavviso e perché vi sarebbe tenuto il cessionario, a fronte di un passaggio a sofferenza risalente ancora al 2011.
7. Regolamentazione delle spese.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 come aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022 tenuto conto dell'attività svolta, della natura esclusivamente documentale della causa e del fatto che non vi sono state questioni pag. 13/14 diverse e ulteriori rispetto a quelle già enucleate in primo grado, con la sola eccezione della possibile litispendenza.
Il che giustifica la commisurazione del compenso in valori prossimi ai minimi per le fasi di studio e introduttiva e medi per la fase istruttoria (essendovi stata anche la decisione sulla istanza di inibitoria) e decisoria (tenuto conto del fatto che c'è stata rimessione in istruttoria), in assenza di nota spese depositata dall'appellata.
Il valore di riferimento è quello fino ad euro 1.000.000, 00 calcolato ai sensi dell'art. 6
DM 55/2014.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. rep. n. 3228-22 n.
3773/2022, pronunciata dal Tribunale di Treviso, in data 15.09.2022 nel proc. n.r.g.
1687-22;
2) condanna e a rifondere a le Parte_1 Parte_2 Controparte_1 spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 17.000,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) gli appellanti e sono obbligati a versare un Parte_1 Parte_2 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater del D.P.R. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 20.05.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Elena Garbo Caterina Passarelli
pag. 14/14