Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 11/04/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1524/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
dott. Michele Ruvolo Presidente
dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice
dott. Carlo Maria Bucalo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1524/2024 R.G.V.G., congiuntamente promossa da:
, nato ad [...] il [...] (C.F.: ), con l'Avv. Controparte_1 CodiceFiscale_1
Francesco Di Vita (pec domiciliazione: e Email_1
nata ad [...] il [...] (C. F.: , con l'Avv. Parte_1 C.F._2
Fabio Altese (pec domiciliazione: Email_2
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: ricorso congiunto per cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., da ultimo depositate, con cui le parti hanno concluso riportandosi al ricorso congiunto al quale si rinvia.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Trapani al n. 120, Parte 2, Serie A,
Uff. 1, anno 2004 e dalla cui unione sono state generate due figlie, , nata ad [...]_1
il 13.12.2005 (maggiorenne ma non economicamente indipendente) e , nata ad [...]
CE (TP) il 3.8.2010 - hanno proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni:
“RECIPROCA ASSOLUZIONE DELL'OBBLIGO DELLA COABITAZIONE
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
SULL'AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO DELLE FIGLIE E . Persona_2 Per_1
La figlia minore (nata ad [...] il [...]) e la figlia (nata ad [...] il Persona_2 Per_1
13/12/2005), quest'ultima maggiorenne ma ancora non economicamente indipendente poiché
frequentante l'Università di Palermo, facoltà di ingegneria, rimarranno affidate ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione del padre sita nel Comune di SI
(TP) nella via Torre di Mezzo, n. 60. In merito al diritto di visita, nell'intento di favorire i rapporti interpersonali tra genitori e figlie, i primi potranno vedere le seconde quando vorranno,
compatibilmente con le loro esigenze e con il consenso dell'altro genitore che dovrà essere avvisato almeno 24 ore prima.
SUL MANTENIMENTO DELLE FIGLIE ER E Persona_2
La sig.ra corrisponderà al sig. la somma complessiva di Euro 300,00 a titolo di Pt_1 CP_1
contributo al mantenimento di entrambe le figlie.
Nello specifico il contributo al mantenimento sarà versato con le seguenti modalità: la somma di €
150,00, riferita al mantenimento della figlia maggiore andrà accreditata in un conto Per_1
corrente/carta prepagata intestata alla maggiorenne.
La restante parte, pari ad € 150,00 verrà corrisposta direttamente al Sig. dalla Sig.ra CP_1
Pt_1
Gli assegni familiari/assegno unico di entrambe le figlie saranno percepiti dal sig. CP_1
Con riguardo alle spese straordinarie ciascuna parte vi parteciperà nella misura del 50%, per la cui analitica individuazione e regolamentazione del regime di ripartizione si fa rinvio al protocollo d'intesa fra la prima sezione civile del Tribunale di Roma ed il locale Consiglio dell'Ordine degli avvocati siglato in data 17/12/2014, richiamato dall'art. 12 del protocollo adottato in data 22/11/2018
dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani d'intesa con l'Assemblea dei Magistrati del
Tribunale di Trapani.
RESPONSABILITA' GENITORIALE
La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e dell'aspirazioni dei figli.
Resta inteso che limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore potrà esercitare la responsabilità separatamente durante il periodo in cui la prole starà con lui.
Essi adotteranno congiuntamente tutte le decisioni aventi rilievo rispetto alla crescita fisica, sociale e psicologica della minore ed assicureranno alle loro figlie la possibilità di conservare e mantenere rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
OBBLIGO DI MANTENIMENTO
I coniugi dichiarano espressamente di rinunciare al mantenimento in quanto economicamente autosufficienti.
IMMOBILI
L'immobile corrispondente in Catasto alla particella 128 del foglio 19 del Comune di SI, con arredi e corredi, sito in SI (TP) nella Via Torre di Mezzo n.60, rimarrà nella disponibilità
del sig. che ne è il legittimo nudo proprietario e degli altri soggetti usufruttuari. CP_1
Le rate residue del mutuo ipotecario n. 00-48007075 acceso presso per Controparte_2
l'acquisto dell'immobile in precedenza descritto, pari ad € 9.867,45 (saldo a debito aggiornato al
30.4.2024) saranno corrisposte fino ad estinzione del finanziamento dal sig. Controparte_1
I due appartamenti siti in SI (Tp) nella Via Torre di Mezzo n.46, corrispondenti in Catasto
alle particelle 138, sub. 1, e 138, sub. 2, del foglio 19 del medesimo comune di SI,
rimarranno, con i relativi arredi e corredi, nella disponibilità della sig.ra (salvo quanto Pt_1
infra si dirà in relazione al locale garage), che ne è la legittima proprietaria. Al signor in ogni modo, competerà il diritto di utilizzare in via esclusiva il locale garage di CP_1
pertinenza dell'unità abitativa corrispondente in catasto alla particella 138, sub. 1, del foglio 19 di
SI, per tutto il tempo in cui detto immobile resterà di proprietà della signora Pt_1
I coniugi convengono inoltre un diritto di prelazione in favore del marito sugli immobili siti in
SI (TP) nella Via Torre di Mezzo n.46, nel caso in cui la moglie decidesse di venderli.
RECIPROCO CONSENSO AL RILASCIO DEI PASSORTI TURISTICI (O DI ALTRI
DOCUMENTI VALIDI PER L'ESPATRIO)
Ciascuno dei coniugi assume l'obbligo di fare tutto quanto gli sarà richiesto per il rilascio in favore dell'altro del passaporto turistico e di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio”.
I ricorrenti hanno rinunciato, liberamente alla presenza fisica in udienza, avvalendosi della facoltà di depositare note scritte di trattazione ex art. 473bis 51, co. 2, secondo periodo,
c.p.c. (cfr. p. 3 del ricorso introduttivo).
Con note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. da ultimo depositate, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di voler procedere alla cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso congiunto ex art. 473bis.51 c.p.c..
***
Si osserva che, nel caso di specie, sussistono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda posto che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di
Trapani. I coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Tanto premesso, il Tribunale accoglie la domanda volta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Le condizioni concordate e sopra riportate vanno poste a fondamento del pronunciando divorzio in quanto non contrarie a norme imperative, né all'ordine pubblico, né all'interesse dei figli.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 19.6.2004 in Trapani (TP) da , nato ad [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
) e nata ad [...] il [...] (C. F.: CodiceFiscale_1 Parte_1
, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello C.F._2
Stato Civile del Comune di Trapani al n. 120, Parte 2, Serie A, Uff. 1, anno 2004, alle condizioni indicate in parte motiva;
nulla per le spese;
dispone che questa sentenza, in copia autentica, una volta passata in giudicato venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Trapani,
in data 10.04.2025
Il Giudice Rel./Est.
Carlo Maria Bucalo
Il Presidente
Michele Ruvolo