Art. 1.
A favore dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per i coltivatori diretti e' concesso dallo Stato, ad integrazione degli interventi di cui alla legge 29 giugno 1961, n. 576 , un contributo straordinario di lire 25 miliardi, da versarsi nelle seguenti rate annuali:
1966.......... lire 4 miliardi
1967.......... lire 5 miliardi
1968.......... lire 5,5 miliardi
1969.......... lire 5,5 miliardi.
1970.......... lire 5 miliardi
A favore dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per i coltivatori diretti e' concesso dallo Stato, ad integrazione degli interventi di cui alla legge 29 giugno 1961, n. 576 , un contributo straordinario di lire 25 miliardi, da versarsi nelle seguenti rate annuali:
1966.......... lire 4 miliardi
1967.......... lire 5 miliardi
1968.......... lire 5,5 miliardi
1969.......... lire 5,5 miliardi.
1970.......... lire 5 miliardi