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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 05/06/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
SENT. n.
R.C.F. n.
Cron. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente rel.
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 4647/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 22/04/2025 da
E Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. COSANO MARIA CRISTINA
avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 21/05/2006
in VITERBO (VT), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio
del Comune di VITERBO (VT), al n. 25, Parte 2, Serie A, anno 2006;
- preso atto che dall'unione sono nati i figli (06.08.2010) e Per_1
(04.06.2012), entrambi minorenni;
Per_2
- preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi dei figli minori;
Oggetto:
separazione
consensuale - preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi dei figli
minori;
- in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione dei sig.ri e Parte_1 Parte_2
, il cui matrimonio è stato celebrato in data 21/05/2006 in
[...]
VITERBO (VT), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di VITERBO (VT), al N. 25, Parte 2, Serie A, anno 2006, alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove riterrà opportuno. Dà atto che gli stessi si concedono il reciproco assenso al rilascio o rinnovo del passaporto per sé e per i minori;
2) dispone che i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale e dispone l'affidamento dei figlioli ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e fissazione della residenza dei minori con la madre in Udine (UD) via Basaldella n.c.14;
3) dà atto che la casa sita in Udine in via Basaldella n.c.14, che costituirà la residenza prevalente dei minori, censita al catasto urbano del detto
Comune al foglio 56 Mn. 147 sub 1 z.c. 2 cat. A/3 cl. 4 vani 10,0 Rendita euro 877,98 p.S1- T -1 e foglio 56 Mn. 147 sub. 2 z.c. 2 cat. C/2 cl. 6 mq.
95 Rendita euro 201,16 p.T-1 (il tutto corrispondente nel Catasto Terren del detto Comune alla particella foglio 56 Mn. 147 ente urbano di mq.
930), sarà di esclusiva proprietà della GN;
dà atto che Parte_1 detta intestazione avverrà in forza dell'atto di permuta al quale si sono obbligati i suoi genitori, il NO e la GN CP_1 Pt_3
nella loro qualità di attuali comproprietari del detto immobile, e
[...]
che, a loro volta si sono impegnati ad accettare in forza del medesimo contratto di permuta, la proprietà dell'immobile sito in Vetralla (VT) via
San Michele n.c. 1/B censito al catasto urbano del detto Comune al foglio
23 particella 385 sub. 5 Cat. A/2 cl. 2 vani 6 RCE 542,28= nonché della quota accessoria di 4/56 dell'area censita al catasto terreni del detto Comune al foglio 23 particella 476 Ha.
0.04.42 RDE 7,30 RAE 2.97=, attualmente in comproprietà tra gli odierni ricorrenti NO Pt_2
e , che ugualmente si sono obbligati a trasferire
[...] Parte_1
loro.
Dà atto che il NO assume l'impegno sin da ora a Parte_2
deviare gli effetti della permuta, rinunciando alla propria quota del 50% di proprietà dell'immobile sito in Udine in via Basaldella n.c. 14 oggetto del sopra precisato contratto di permuta, in favore della GN Pt_1
per la quota del 50% del diritto di usufrutto ed in favore dei figlioli
[...]
e la quota del 50% della nuda proprietà dell'immobile de Per_1 Per_2
quo sito in Udine via Basaldella n.c.14 sopra specificato, abitazione che andrà a costituire l'abitazione di residenza della madre e dei minori;
dà atto che il NO continuerà, quindi, ad abitare presso Parte_2 quella che è l'attuale abitazione familiare, in Udine in via della Polveriera
n.c. 94 (attuale residenza del nucleo familiare);
4) dispone che il padre, pertanto, potrà tenere con sé i figli quando vorrà nell'arco della settimana, previa telefonata, compatibilmente con eventuali esigenze di studio e di riposo dei figli e di lavoro del padre eventualmente anche con il pernotto, inoltre, a fine settimana alternati dal venerdì sera sino al lunedì mattina quando li accompagnerà a scuola o in medesimo orario in periodo non scolastico e ciò salvo diverso migliore accordo assunto tra i genitori;
dispone, quanto alle vacanze scolastiche natalizie che i genitori tengano con sé i figlioli a periodi alternati negli anni;
pertanto, dispone che e restino con un genitore dal Per_1 Per_2 termine della scuola al 30 di dicembre, e, quindi, con l'altro genitore dal
30 dicembre sino al rientro a scuola ( alternando i due periodi negli anni: pertanto, se un anno i figli trascorreranno il primo periodo con la madre l'anno successivo lo trascorreranno con il padre), tenendo conto anche delle ferie di entrambi i genitori e salvo diverso migliore accordo;
quanto alle vacanze scolastiche pasquali, dispone che e le Per_1 Per_2
trascorreranno alternando i genitori di anno in anno tenendo conto degli impegni lavorativi degli stessi e salvo diverso miglior accordo assunto tra i genitori che potranno decidere anche di dividere le giornate in modo diverso;
i genitori, inoltre, si accorderanno di anno in anno per le vacanze estive in modo da consentire al padre di trascorrere almeno quindici giorni anche non continuativi con i figlioli, periodo da definire entro il termine dell'anno scolastico dei ragazzi;
5) prende atto che i genitori si impegnano a far frequentare e a coltivare il legame tra e e i nonni paterni e materni;
Per_1 Per_2
6) dispone che il padre versi alla GN , quale contributo Parte_1 al mantenimento ordinario dei figli minorenni l'assegno mensile dell'importo di euro 200,00 = ( euro 100,00= per ciascun figliolo) e ciò entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo accredito sul conto corrente intestato alla GN stessa e già noto al NO , Pt_1 Pt_2
assegno che verrà rivalutato annualmente come per legge secondo gli indici ISTAT;
le spese straordinarie di e sono poste a Per_1 Per_2
carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, come previste dal protocollo dell'Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia, sezione territoriale di Udine Prot. N. 3477/2015; il genitore che avrà anticipato il pagamento della spesa straordinaria dei figlioli per l'intero avrà diritto al rimborso del 50% della detta spesa su presentazione della pezza giustificativa all'altro genitore che effettuerà il rimborso entro 30 giorni dalla detta presentazione;
7) dà atto che l'Assegno Unico Universale INPS sarà interamente (100%)
a favore della madre collocataria dei minori;
8) nulla reciprocamente per assegni tra i coniugi in quanto autonomi ed autosufficienti;
9) dà atto che la vettura MERCEDES CLA targata FK734YE intestata al NO rimane in uso al NO;
la vettura Parte_2 Pt_2
FORD C MAX targata DW812KB resterà in uso alla GN Pt_1
;
[...]
10) dà atto che i coniugi dichiarano di avere già trovato un accordo circa la divisione dei beni mobili costituenti l'arredo della abitazione familiare.
11) dà atto che I coniugi dichiarano che tutte le clausole patrimoniali e le attribuzioni di cui all'accordo trasfuso nel ricorso si intendono essenziali e funzionali ai fini della soluzione consensuale della presente separazione personale, di talché gli stessi richiedono che ai relativi atti di esecuzione degli accordi così assunti siano applicati i benefici fiscali di legge.
12) Spese diritti ed onorari della presente procedura sono interamente compensati tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VITERBO (VT), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n.25, Parte 2, Serie A, del
Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2006.
Udine, li 03/06/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini
R.C.F. n.
Cron. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente rel.
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 4647/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 22/04/2025 da
E Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. COSANO MARIA CRISTINA
avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 21/05/2006
in VITERBO (VT), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio
del Comune di VITERBO (VT), al n. 25, Parte 2, Serie A, anno 2006;
- preso atto che dall'unione sono nati i figli (06.08.2010) e Per_1
(04.06.2012), entrambi minorenni;
Per_2
- preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi dei figli minori;
Oggetto:
separazione
consensuale - preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi dei figli
minori;
- in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione dei sig.ri e Parte_1 Parte_2
, il cui matrimonio è stato celebrato in data 21/05/2006 in
[...]
VITERBO (VT), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di VITERBO (VT), al N. 25, Parte 2, Serie A, anno 2006, alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove riterrà opportuno. Dà atto che gli stessi si concedono il reciproco assenso al rilascio o rinnovo del passaporto per sé e per i minori;
2) dispone che i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale e dispone l'affidamento dei figlioli ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e fissazione della residenza dei minori con la madre in Udine (UD) via Basaldella n.c.14;
3) dà atto che la casa sita in Udine in via Basaldella n.c.14, che costituirà la residenza prevalente dei minori, censita al catasto urbano del detto
Comune al foglio 56 Mn. 147 sub 1 z.c. 2 cat. A/3 cl. 4 vani 10,0 Rendita euro 877,98 p.S1- T -1 e foglio 56 Mn. 147 sub. 2 z.c. 2 cat. C/2 cl. 6 mq.
95 Rendita euro 201,16 p.T-1 (il tutto corrispondente nel Catasto Terren del detto Comune alla particella foglio 56 Mn. 147 ente urbano di mq.
930), sarà di esclusiva proprietà della GN;
dà atto che Parte_1 detta intestazione avverrà in forza dell'atto di permuta al quale si sono obbligati i suoi genitori, il NO e la GN CP_1 Pt_3
nella loro qualità di attuali comproprietari del detto immobile, e
[...]
che, a loro volta si sono impegnati ad accettare in forza del medesimo contratto di permuta, la proprietà dell'immobile sito in Vetralla (VT) via
San Michele n.c. 1/B censito al catasto urbano del detto Comune al foglio
23 particella 385 sub. 5 Cat. A/2 cl. 2 vani 6 RCE 542,28= nonché della quota accessoria di 4/56 dell'area censita al catasto terreni del detto Comune al foglio 23 particella 476 Ha.
0.04.42 RDE 7,30 RAE 2.97=, attualmente in comproprietà tra gli odierni ricorrenti NO Pt_2
e , che ugualmente si sono obbligati a trasferire
[...] Parte_1
loro.
Dà atto che il NO assume l'impegno sin da ora a Parte_2
deviare gli effetti della permuta, rinunciando alla propria quota del 50% di proprietà dell'immobile sito in Udine in via Basaldella n.c. 14 oggetto del sopra precisato contratto di permuta, in favore della GN Pt_1
per la quota del 50% del diritto di usufrutto ed in favore dei figlioli
[...]
e la quota del 50% della nuda proprietà dell'immobile de Per_1 Per_2
quo sito in Udine via Basaldella n.c.14 sopra specificato, abitazione che andrà a costituire l'abitazione di residenza della madre e dei minori;
dà atto che il NO continuerà, quindi, ad abitare presso Parte_2 quella che è l'attuale abitazione familiare, in Udine in via della Polveriera
n.c. 94 (attuale residenza del nucleo familiare);
4) dispone che il padre, pertanto, potrà tenere con sé i figli quando vorrà nell'arco della settimana, previa telefonata, compatibilmente con eventuali esigenze di studio e di riposo dei figli e di lavoro del padre eventualmente anche con il pernotto, inoltre, a fine settimana alternati dal venerdì sera sino al lunedì mattina quando li accompagnerà a scuola o in medesimo orario in periodo non scolastico e ciò salvo diverso migliore accordo assunto tra i genitori;
dispone, quanto alle vacanze scolastiche natalizie che i genitori tengano con sé i figlioli a periodi alternati negli anni;
pertanto, dispone che e restino con un genitore dal Per_1 Per_2 termine della scuola al 30 di dicembre, e, quindi, con l'altro genitore dal
30 dicembre sino al rientro a scuola ( alternando i due periodi negli anni: pertanto, se un anno i figli trascorreranno il primo periodo con la madre l'anno successivo lo trascorreranno con il padre), tenendo conto anche delle ferie di entrambi i genitori e salvo diverso migliore accordo;
quanto alle vacanze scolastiche pasquali, dispone che e le Per_1 Per_2
trascorreranno alternando i genitori di anno in anno tenendo conto degli impegni lavorativi degli stessi e salvo diverso miglior accordo assunto tra i genitori che potranno decidere anche di dividere le giornate in modo diverso;
i genitori, inoltre, si accorderanno di anno in anno per le vacanze estive in modo da consentire al padre di trascorrere almeno quindici giorni anche non continuativi con i figlioli, periodo da definire entro il termine dell'anno scolastico dei ragazzi;
5) prende atto che i genitori si impegnano a far frequentare e a coltivare il legame tra e e i nonni paterni e materni;
Per_1 Per_2
6) dispone che il padre versi alla GN , quale contributo Parte_1 al mantenimento ordinario dei figli minorenni l'assegno mensile dell'importo di euro 200,00 = ( euro 100,00= per ciascun figliolo) e ciò entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo accredito sul conto corrente intestato alla GN stessa e già noto al NO , Pt_1 Pt_2
assegno che verrà rivalutato annualmente come per legge secondo gli indici ISTAT;
le spese straordinarie di e sono poste a Per_1 Per_2
carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, come previste dal protocollo dell'Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia, sezione territoriale di Udine Prot. N. 3477/2015; il genitore che avrà anticipato il pagamento della spesa straordinaria dei figlioli per l'intero avrà diritto al rimborso del 50% della detta spesa su presentazione della pezza giustificativa all'altro genitore che effettuerà il rimborso entro 30 giorni dalla detta presentazione;
7) dà atto che l'Assegno Unico Universale INPS sarà interamente (100%)
a favore della madre collocataria dei minori;
8) nulla reciprocamente per assegni tra i coniugi in quanto autonomi ed autosufficienti;
9) dà atto che la vettura MERCEDES CLA targata FK734YE intestata al NO rimane in uso al NO;
la vettura Parte_2 Pt_2
FORD C MAX targata DW812KB resterà in uso alla GN Pt_1
;
[...]
10) dà atto che i coniugi dichiarano di avere già trovato un accordo circa la divisione dei beni mobili costituenti l'arredo della abitazione familiare.
11) dà atto che I coniugi dichiarano che tutte le clausole patrimoniali e le attribuzioni di cui all'accordo trasfuso nel ricorso si intendono essenziali e funzionali ai fini della soluzione consensuale della presente separazione personale, di talché gli stessi richiedono che ai relativi atti di esecuzione degli accordi così assunti siano applicati i benefici fiscali di legge.
12) Spese diritti ed onorari della presente procedura sono interamente compensati tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VITERBO (VT), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n.25, Parte 2, Serie A, del
Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2006.
Udine, li 03/06/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini