Rigetto
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 20/05/2025, n. 4338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4338 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04338/2025REG.PROV.COLL.
N. 00631/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 631 del 2024, proposto da
IN CA e AS LA S.p.A., rappresentati e difesi dagli avvocati Gianluigi Pellegrino, Claudio Vivani e Simone Abellonio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Gianluigi Pellegrino in Roma, corso del Rinascimento 11;
contro
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) n. 00577/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2025 il Cons. Roberta Ravasio;
Dato atto che nessuno è comparso per le parti costituite;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con Decreto n. 1/2020 del 12 febbraio 2020, a firma del Soprintendente Archivistico e Bibliografico del Piemonte e della Valle d'Aosta, è stato dichiarato l'interesse storico particolarmente importante della «Raccolta del design di automobili del XX secolo», costituita da 54 lotti di documenti tutti databili dalla seconda metà del XX secolo, di proprietà dell’odierno appellante, Sig. IN CA, raccolta detenuta da AS LA s.p.a. presso la sede di C.so Verona 36 in Torino: nel decreto la raccolta di disegni viene indicata come “complesso archivistico”.
2. L’indicato provvedimento è stato avversato dal sig. CA con ricorso proposto al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, avanti al quale l’ha impugnato, unitamente alla comunicazione di avvio del procedimento e agli atti presupposti.
3. All’esito del primo grado di giudizio il ricorso, con la sentenza in epigrafe indicata, è stato respinto.
4. Il sig. CA e AS LA s.p.a. hanno proposto appello.
5. Il Ministero si è costituito in giudizio, insistendo per la reiezione del gravame.
6. La causa è stata chiamata all’udienza pubblica del 27 marzo 2025, in occasione della quale è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
7. Con il primo motivo d’appello si deduce l’erroneità dell’appellata sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 3, lett. b), del D. L.vo n. 42/2004, oltre a insufficienza e contraddittorietà della motivazione.
7.1. La censura ha ad oggetto le statuizioni con cui il primo giudice ha respinto il secondo ed il terzo dei motivi di ricorso, le quali statuizioni si possono sintetizzare come segue:
- secondo la giurisprudenza consolidata la valutazione in ordine all'esistenza di un interesse culturale è prerogativa esclusiva dell'Amministrazione preposta alla gestione del vincolo, è manifestazione di ampia discrezionalità e può essere sindacata in sede giurisdizionale solo per manifesta illogicità o travisamento;
- la nozione di documenti archivistici, accolta dall'art. 10, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 42/2004, prescinde dalla natura e dal vincolo archivistico inteso nella sua dimensione esclusivamente oggettiva, potendosi estendere a tutte le testimonianze dell'attività di un artista o di un soggetto produttore che questi abbia inteso conservare in modo unitario, anche quale espressione della sua attività creativa nel corso del tempo;
- il vincolo archivistico è costituito da quel nesso che collega, in maniera logica e necessaria, tutta la documentazione costituente l’archivio di un soggetto, e tale nesso si può desumere sia da elementi oggettivi che soggettivi;
- l’Amministrazione ha individuato il vincolo archivistico nella capacità dell’insieme dei 54 disegni di testimoniare l’evoluzione del car design nella seconda metà del secolo XX; l’uso del termine “raccolta”, nel provvedimento impugnato, ha la mera funzione di descrivere l’oggetto della dichiarazione di interesse culturale e non mina “la naturalità” del vincolo archivistico;
- l’interesse culturale non si può mettere in dubbio per il fatto che alcuni disegni siano apparsi su riviste o esposti in musei, né per il fatto che si tratti di bozzetti o studi privi di “valore creativo” o che alcune istituzioni museali non abbiano espresso interesse all’acquisto.
7.2. L’appellante ritiene che l’appellata sentenza sia errata, prima di tutto, per aver omesso l’indagine circa la natura del c.d. vincolo archivistico e richiama, a tale proposito, la definizione di archivio fornita dalla Direzione Generale Archivi del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, che qualifica tale il “ complesso dei documenti prodotti o comunque acquisiti da un ente (magistrature, organi e uffici centrali e periferici dello Stato; enti pubblici territoriali e non territoriali; istituzioni private, famiglie e persone) durante lo svolgimento della propria attività. I documenti che compongono l’archivio sono pertanto collegati tra loro da un nesso logico e necessario detto vincolo archivistico …”. Il vincolo archivistico si creerebbe spontaneamente, sarebbe frutto di una attività pratica, amministrativa o giuridica, di sedimentazione di documenti, e in ciò si distinguerebbe dalle raccolte e dalle collezioni, che sono il risultato di un atto volontaristico. L’interesse storico dell’archivio sarebbe legato non solo e non tanto al contenuto dei singoli documenti, ma al soggetto che ha formato l’insieme dei documenti.
Nel caso di specie non sarebbe ravvisabile un nesso logico e necessario tra i vari disegni della raccolta, la quale non costituisce l’esito di una attività di sedimentazione pratica, di un ente o dello stesso appellante; si tratta, semmai, di una serie di disegni raccolti per semplice interesse e diletto dell’appellante, costituendo, semmai, una collezione, e non un “archivio” nel senso tecnico del termine. L’appellata sentenza, comunque, sarebbe intrinsecamente contraddittoria in quanto, da un lato, riconosce che caratteristica essenziale del vincolo archivistico è la naturalità, d’altro lato afferma che, per la sussistenza di un vincolo archivistico, sarebbe sufficiente l’appartenenza dei vari documenti ad un medesimo soggetto.
7.3. Per quanto riguarda la qualificazione del bene oggetto del provvedimento impugnato, il Collegio osserva quanto segue.
7.3.1. Come riconosce anche l’appellante, non esiste una definizione legislativa e univoca di “archivio”. L’unica definizione normativa di cui si dispone si trova nel Glossario allegato al D.P.C.M. 13 novembre 2014 (“ Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni… ”), secondo cui è “archivio” il “ complesso organico di documenti, di fascicoli e di aggregazioni documentali di qualunque natura e formato, prodotti o comunque acquisiti da un soggetto produttore durante lo svolgimento dell’attività ”.
7.3.2. E’ utile rilevare che nello stesso Glossario, allegato al D.P.C.M. del 13 novembre 2014, si trova anche la definizione di “ aggregazione documentale informatica ”, la quale viene definita come “ aggregazione di documenti informatici o di fascicoli informatici, riuniti per caratteristiche omogenee, in relazione alla natura e alla forma dei documenti o in relazione all’oggetto e alla materia o in relazione alle funzioni dell’ente ”: si può quindi notare che solo in questa seconda definizione si pone l’accento sulla necessità che i documenti che compongono l’aggregazione abbiano caratteristiche omogenee, relative alle caratteristiche dei documenti o alle funzioni dell’ente.
7.3.3. Le definizioni che emergono dal citato Glossario, dunque, conducono ad affermare che ciò che caratterizza un archivio non è l’omogeneità dei documenti che lo compongono o la sussistenza di un qualche filo conduttore; segnatamente non è necessario che essi siano il frutto dell’attività di un unico soggetto o di più soggetti che svolgono attività omogenee o connesse. Ciò che, invece, contraddistingue un archivio è, piuttosto, (i) il fatto che i documenti costituiscono un “ complesso organico ”, siano, cioè, conservati in modo ordinato e sotto una gestione unitaria, in modo che ciascun documento possa essere rintracciato seguendo determinati criteri logici, nonché (ii) il fatto che tali documenti sono stati raccolti e ordinati in complesso da un unico soggetto che ne è venuto in possesso per ragioni connesse all’attività, pubblica o privata, da esso svolta: da questo punto di vista l’archivio risponde all’esigenza di documentare tale attività. Se si pensa, ad esempio, all’archivio di un personaggio storico o politico, non v’è dubbio che esso possa contenere documenti dal contenuto più disparato (corrispondenza, contratti, articoli di giornali, appunti, memorie, fotografie), di cui tale persona è venuta in possesso nel corso della vita: in quanto raccolti e ordinati da quel personaggio politico, l’insieme di tali documenti può allora considerarsi un archivio, ancorché composto da documenti del tutto disomogenei. Lo stesso può dirsi dell’insieme di documenti conservati da un qualsiasi ente, inteso come persona giuridica: non si può dubitare, infatti, che l’insieme di documenti conservati, ordinatamente, da un tale soggetto, possa costituire un archivio, indipendentemente dalla natura e dalla provenienza dei documenti, se e nella misura in cui siano stati acquisiti/prodotti da tale soggetto in connessione allo svolgimento della propria attività, della quale egli intende conservare evidenza.
7.3.4. Per tali ragioni si può affermare che il vincolo archivistico è definito dall’attività svolta dal soggetto che ha costituito e alimenta l’archivio, il quale non è altro che un insieme di documenti classificati, conservati in maniera tale da poter essere facilmente reperiti e consultati, sempre per finalità connesse con l’esercizio dell’attività.
7.3.5. L’esistenza di un particolare nesso “orizzontale”, che può essere costituito dalla omogeneità del contenuto dei documenti, o dalla somiglianza delle situazioni e attività che vi fanno da sfondo, o dalla provenienza dal medesimo soggetto, caratterizza invece le “raccolte”, o le “collezioni”. Si può quindi avere: una raccolta delle lettere di un unico personaggio o una raccolta delle lettere dei soldati impegnati in un determinato conflitto; una raccolta delle fotografie relative ad una determinata situazione o una raccolta delle fotografie di un unico fotografo; e così via dicendo. L’esistenza di un nesso “orizzontale” tra documenti (o altra tipologia di beni) caratterizza dunque le raccolte, ma non si riscontra necessariamente nei documenti facenti parte di un archivio: ciò giustifica l’affermazione secondo cui le raccolte sono frutto di una attività volontaria di “selezione”. Le “raccolte” e le “collezioni”, dunque, non rispondono all’esigenza di documentare, a futura memoria, le operazioni svolte nell’ambito di una certa attività, ma evidenziano una finalità completamente differente, per lo più di natura intellettuale.
7.3.6. Ciò non significa, tuttavia, che anche nella creazione di un archivio non possa rintracciarsi un elemento volontaristico: il punto è che in tal caso la volontà del soggetto che costituisce l’archivio non è diretta a fare una cernita sul contenuto e sulla natura dei documenti, ma è piuttosto indirizzata alla conservazione e classificazione di documenti in quanto acquisiti/prodotti nello svolgimento di un’attività riferibile al soggetto che costituisce l’archivio.
7.3.7. Ciò premesso, il Collegio rileva che effettivamente l’oggetto del provvedimento impugnato non pare potersi qualificare in termini di “archivio”, in quanto i 54 lotti di disegni assoggettati a dichiarazione di interesse culturale sono accomunati dal relativo contenuto (ovvero il car design ) e, inoltre, non v’è prova che tali disegni siano stati acquisiti e conservati dall’appellante in occasione e per finalità connesse all’attività dallo stesso svolta: in definitiva, come rilevato dall’appellante, secondo quanto emerge dagli atti del giudizio si tratta di una raccolta, o collezione, di disegni, frutto di una selezione ispirata dal particolare interesse dell’appellante per il car design. Ciò spiega il motivo per cui l’atto impugnato definisce il bene assoggettato alla dichiarazione di interesse culturale con una locuzione perplessa, ovvero come “ complesso archivistico Raccolta del design di automobili del XX secolo ”: pare evidente che la RI fosse quantomeno incerta circa la corretta classificazione di tale complesso di documenti.
7.4. Chiarito quanto sopra, non si può però pervenire alla conclusione che la RI non potesse apporre, all’insieme dei 54 lotti di disegni, il vincolo culturale, e che dovesse semmai verificare e motivare l’interesse culturale per ciascuno dei disegni.
7.4.1. E’ vero che l’art. 10, comma 3, del D. L.vo n. 42/2004 menziona le “raccolte” e le “collezioni” solo al comma 3, lett. c) e lett. e), affermando che la valenza culturale di tali beni richiede l’apprezzamento di un interesse culturale “eccezionale”: si tratta di previsioni non applicabili al caso di specie poiché si riferiscono specificamente a raccolte di libri (lett. c) e a collezioni di oggetti (lett. e).
7.4.2. Tuttavia è evidente che i documenti che fanno parte di una raccolta, se appartenenti, come nel caso di specie, ad un unico soggetto, costituiscono una universalità di cose mobili ai sensi dell’art. 816 c.c., e, come tali, fruiscono di tutela anche come bene unitario, come si evince da vari articoli del codice civile (articoli 670, 771, 1160, 1170). Una “raccolta” di documenti, pertanto, se ed in quanto i documenti appartengano ad un unico soggetto può allora qualificarsi alla stregua di una cosa mobile della quale può essere dichiarato l’interesse culturale ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. a) o d), quando sussista un interesse culturale “particolarmente” importante. Opinando diversamente, ovvero sostenendo che le “raccolte” e le “collezioni” sono soggette a tutela solo se riferite a libri o oggetti, significherebbe privare irragionevolmente di tutela documenti che, letti nel loro insieme, acquistano un particolare significato culturale e che, pertanto, è opportuno mantenere uniti.
7.4.3. Nel caso di specie il provvedimento impugnato richiama genericamente l’art. 10, comma 3, del D. L.vo n. 42/20024, e motiva la sussistenza, nella “Raccolta” di disegni di che trattasi, di un “ interesse storico particolarmente importante ”: in particolare, va sottolineato che in nessun passaggio l’atto impugnato, né la comunicazione di avvio di procedimento, richiamano l’art. 10, comma 3, lett. b).
7.4.4. Alla luce di tale motivazione, e tenuto conto di quanto sopra detto in ordine alla possibilità di sottoporre a tutela anche le universalità di documenti, la questione, sollevata dall’appellante, circa il fatto che i disegni di che trattasi costituiscono una “raccolta” e non un “archivio”, e circa il fatto che la motivazione della sentenza sarebbe, sul punto, contraddittoria, è priva di rilevanza, poiché in ogni caso la RI aveva il potere di assoggettare a tutela i disegni, intesi come raccolta unitaria, ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. a) o lett. d), del D. L.vo n. 42/2004.: sicché gli originari motivi di ricorso II e III, che partivano dal presupposto che la raccolta di disegni fosse stata assoggettata a tutela ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. b), del D. L.vo n. 42/2004, avrebbero dovuto essere respinti per quanto sopra detto e per la ragione che il richiamo alla lett. b), dell’art. 10, comma 3, citato, non è pertinente.
7.5. L’appellata sentenza va quindi confermata, in parte qua , con diversa motivazione; correlativamente il primo motivo d’appello va respinto.
8. Con il secondo motivo d’appello si deduce erroneità dell’appellata sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 3, lett. b), del D. L.vo n. 42/2004, erroneità e contraddittorietà della motivazione, violazione dell’art. 42 della Costituzione e dei principi sanciti dall’art. 1, comma 2, del Protocollo addizionale alla CEDU.
8.1. La censura si rivolge, prima di tutto, alla statuizione secondo cui spettava agli appellanti offrire elementi di valutazione “ per discriminare sul piano quantitativo la presenza del vincolo archivistico ”, ed inoltre al capo della sentenza in cui si legge che “ il fatto che alcune delle opere siano comparse in riviste di settore, che disegni simili siano già esposti in musei e l’assenza di “rarità” dei singoli pezzi, non possono essere utilizzati quali elementi discretivi per la valutazione del valore storico di un bene culturale […] giacché questo significherebbe accettare l’idea che se le opere di un artista vengono riprodotte su molte riviste o se lo stresso realizzi un rilevante numero di opere d’arte, queste perdano di per sé valore culturale. Conclusioni del tutto incompatibili con la ratio sottesa al sistema di tutela di cui agli artt. 10 e ss. del D. Lgs. 42/2004 ”.
Secondo parte appellante il TAR si sarebbe acriticamente adeguato alla posizione della RI, e muoverebbe dall’erroneo presupposto di fatto secondo cui ciascun disegno, che compone la “raccolta”, costituirebbe un’opera d’arte o di artista, ciò che invece non corrisponde a realtà.
8.2. Sotto diverso profilo parte appellante lamenta la contraddittorietà della sentenza per non aver riconosciuto l’inadeguatezza della motivazione del provvedimento impugnato: il quale definisce l’insieme di disegni come “Raccolta del design di automobili del XX secolo”, pur dando atto che i documenti sono tutti databili alla seconda metà del XX secolo; in ogni caso 54 disegni sarebbero del tutto insufficienti a rappresentare la storia del car design di tutto il XX secolo, sicché la RI avrebbe dovuto spiegare come un numero così limitato di opere sia idoneo a rappresentare 100 anni di storia dell’automobile.
8.3. Gli appellanti contestano, ancora, l’affermazione del TAR secondo cui “ inconferente risulta la circostanza per cui alcune istituzioni museali non abbiano manifestato interesse all’acquisto. Ciò, infatti, non è necessariamente indice della non significatività culturale dei beni ma ben potrebbe rappresentare la non appetibilità commerciale della collocazione degli stessi sul mercato ”: gli appellanti sostengono che le valutazioni dei musei si fondano solo sull’interesse culturale, sicché la mancanza di interesse ad acquistare i disegni in parola sarebbe indicativa della mancanza di interesse culturale.
8.4. Infine gli appellanti contestano la statuizione secondo cui “ il fatto che molte opere costituirebbero tavole di lavoro e non la prima rappresentazione dell’attività creativa del designer nonché la riferibilità dei disegni ad autoveicoli di scarso valore creativo, sono argomenti non conferenti con il tipo di valutazione condotto dall’amministrazione con il tipo di tutela offerto dal D. Lgs. 42/2004 ”: si tratterebbe, invece, di elementi che il provvedimento impugnato utilizza per argomentare la sussistenza dell’interesse culturale, ma con la finalità di evitare di dare conto dell’interesse culturale di ogni singolo disegno che compone la raccolta.
8.5. Gli appellanti, infine, sottolineano che la qualificazione in termini di “complesso archivistico” dei disegni comporta un regime di tutela più restrittivo, che potrebbe giustificarsi solo a fronte di una istruttoria completa e precisa, che nel caso di specie è stata omessa grazie allo stratagemma di qualificare i disegni come “complesso archivistico”.
8.6. Anche questa censura non può essere valutata favorevolmente.
8.6.1. Merita ribadire, in primo luogo, che la raccolta di disegni di che trattasi costituiva, già da un punto di vista meramente civilistico, una universalità di beni, sicché il fatto che la RI li abbia poi considerati, anche ai fini della tutela culturale, come bene unitario non costituisce una forzatura, ma una naturale conseguenza della realtà effettiva.
8.6.2. Il provvedimento impugnato motiva con sufficiente chiarezza e ragionevolezza le ragioni dell’interesse culturale, determinato sia dal prestigio di alcuni degli autori dei disegni, sia dal prestigio delle case produttrici e delle automobili oggetto di riproduzione nei disegni e bozzetti. La RI ha quindi rilevato che nell’insieme i disegni consentono di ricostruire la storia dell’automobile, del modo di lavorare di stilisti, carrozzieri e case produttrici di automobili e, infine, anche del gusto estetico applicato alla produzione industriale.
8.6.3. Si tratta di una motivazione che è indubbiamente espressione dell’ampia discrezionalità di cui dispone la RI nell’individuare l’interesse culturale, e che, peraltro, è anche scevra dai soli vizi che consentono al giudice amministrativo di sindacare l’esercizio della discrezionalità amministrativa.
8.6.4. Al riguardo si rammenta che tale sindacato risulta possibile solo quando le scelte dell’amministrazioni risultino inficiate da macroscopica illogicità o travisamento di fatto, che nella specie non si ravvisano. In particolare, il titolo impresso all’insieme dei disegni, “ Raccolta del design di automobili del XX secolo ”, non è incoerente con la circostanza che i disegni siano databili solo alla seconda metà del XX secolo, ma nella sua elasticità consente alla raccolta di essere arricchita dall’eventuale ritrovamento di ulteriori disegni, databili alla prima metà del XX secolo, senza che ciò comporti la necessità di modificare il nome della raccolta.
8.6.5. La circostanza che i disegni non abbiano finalità artistiche o decorative, che rappresentino autovetture prive di caratteristiche di design significative; il fatto che analoghe raccolte siano state poste in vendita in numerosi altri siti di aste o di antiquariato, o pubblicati su monografie e riviste del settore; la mancanza di interesse ad acquistare la raccolta da parte del Museo dell’Automobile di Torino e del MoMa di New York, non sono significative, perché:
- l’interesse culturale non coincide con l’interesse artistico, sicché ben può costituire bene culturale un bene che nulla ha di artistico, ma che però è evocativo da diverso punto di vista: nel caso di specie, per l’appunto, il provvedimento impugnato evidenzia come l’insieme di tutti questi disegni presenta un interesse storico, nella misura in cui consente di ricostruire il modo di lavorare di determinati professionisti, delle case produttrici di automobili, nonché il gusto estetico applicato in un ambito industriale, nel XX secolo Non è peraltro inutile rilevare che il diritto di autore tutela, oltre alle opere di natura strettamente artistica, tutte le opere dell’ingegno che siano caratterizzate da originalità, e l’originalità può anche esprimersi nel modo in cui vari elementi siano composti e messi in collegamento tra loro: ciò conferma che anche una raccolta di opere di non particolare valore artistico può avere carattere di originalità ed essere apprezzata per ragioni diverse da quelle artistiche;
- l’interesse culturale non è suscitato, nel caso di specie, dall’unicità o rarità dei disegni, ma dalla riunione di essi in una raccolta, che ne consente l’esame e il confronto contestuale, senza dover effettuare complicate ricerche: per questa ragione non rileva l’avvenuta pubblicazione di alcuni disegni su alcune riviste di settore;
- i motivi per cui dei noti musei dell’automobile non hanno manifestato interesse ad acquistare i disegni per cui è causa sono ignoti, possono essere svariati, ma comunque il comportamento di una istituzione museale non può costituire un riferimento per stabilire la sussistenza, o meno, di un interesse culturale;
- la raccolta di che trattasi potrà non essere esauriente, per il limitato numero di disegni, ma certamente è qualcosa che aiuta ad acquisire o approfondire la conoscenza e la comprensione del car design , oltre che degli altri aspetti già richiamati.
8.7. In conclusione, le ragioni addotte da parte appellante per sostenere la non ricorrenza dell’interesse culturale particolarmente rilevante sono inconsistenti e, ad ogni buon conto, inidonee a consentire il sindacato del giudice amministrativo sulle scelte discrezionali dell’amministrazione.
8.8. Va pertanto respinto anche il secondo motivo d’appello.
9. Con il terzo ed ultimo motivo d’appello si censura la statuizione che ha respinto l’originario primo motivo di ricorso affermando che “ l’amministrazione, nel dichiarare ininfluenti, sul piano formale e sostanziale, le argomentazioni contenute nelle memorie di parte e confermando quanto già dedotto nei precedenti atti, ha esplicitato un giudizio sintetico di non attinenza delle stesse all’istruttoria procedimentale. Ciò risulta sufficiente a dimostrare di aver tenuto in considerazione i rilievi mossi dall’interessata e a dare contezza delle ragioni che ne hanno giustificato il superamento ”.
Secondo l’appellante tale statuizione implicherebbe, in pratica, l’abolizione di qualsiasi onere motivazionale in capo all’Amministrazione, che invece è presidio della sfera giuridica dei destinatari, specialmente nei confronti di atti connotati da elevato contenuto tecnico-discrezionale. L’identità tra la motivazione indicata nell’atto impugnata e quella a suo tempo posta a corredo della comunicazione di avvio del procedimento dimostrerebbe, peraltro, che l’Amministrazione non avrebbe esaminato con la dovuta attenzione le osservazioni pervenute.
9.1. La censura è infondata sulla base del rilievo che AS LA S.p.A., nelle osservazioni rassegnate dopo la comunicazione di avvio del procedimento, ha contestato in radice l’idoneità della raccolta a dare una idea della storia dell’automobile, assumendo trattarsi di materiale eterogeneo, raccolto “senza alcuna linea guida”; per ognuno dei lotti ha poi indicato commenti specifici, evidenziando talora la produzione straniera dell’auto riprodotta, l’esistenza di ulteriori copie del disegno, l’assenza di fase creativa, l’assenza di firma; e, in generale, l’inidoneità del disegno a contribuire alla conoscenza del design dell’automobile.
9.2. Orbene, per giurisprudenza consolidata, l’amministrazione non è tenuta a confutare puntualmente ogni rilievo dell’interessato ( ex multis : Cons. Stato, Sez. V, n. 7933 del 2 ottobre 2024) “ essendo sufficiente che dalla motivazione si evinca che l'amministrazione abbia tenuto conto, nel loro complesso, di quelle osservazioni e controdeduzioni per la corretta formazione della propria volontà ”: un onere di motivazione specifico deve pertanto ritenersi sussistente allorquando le osservazioni pervenute dall’interessato siano tali da evidenziare circostanze di fatto misconosciute all’amministrazione o l’erronea applicazione di norme o principi di diritto, così da far sorgere il serio dubbio sulla correttezza dell’esito del procedimento prefigurato dall’Amministrazione.
9.3. Nel caso di specie si constata che le osservazioni di LA si risolvevano nella indicazione di circostanze già note alla RI (o quantomeno non è provato che la RI non ne fosse già a conoscenza) o nell’affermazione, sulla base della personale convinzione dell’autore delle osservazioni, della irrilevanza dei disegni ai fini della ricostruzione della storia del design dell’automobile; pertanto, al cospetto di osservazioni simili, che si compendiavano in un sindacato sulla discrezionalità dell’Amministrazione, questa non poteva ritenersi tenuta ad esternare una motivazione più specifica circa le ragioni per cui riteneva ininfluenti le osservazioni presentate da LA.
10. L’appello va conclusivamente respinto e la sentenza impugnata va confermata con motivazione parzialmente diversa.
11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e conferma la sentenza impugnata con motivazione parzialmente diversa.
Condanna parte appellante al pagamento, in favore della resistente Amministrazione, delle spese relative al presente grado di giudizio, che si liquidano in €. 4.000,00 (quattromila), oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carmine Volpe, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberta Ravasio | Carmine Volpe |
IL SEGRETARIO