TRIB
Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 21/07/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2628/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice relatore
Dott.ssa Giusy CIAMPA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 2628/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso Parte_1
l'Avv. CONTIN DANIELA che lo rappresenta e difende per procura in atti,
e
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso CP_1
l'Avv. LINGUA PIER PAOLO che lo rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Separazione consensuale e Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 i sigg.ri e Parte_1 [...]
hanno esposto: CP_1
pagina 1 di 3 di aver contratto matrimonio concordatario in AL il 15/09/2012 , optando per il regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 35, parte II, Serie A, dell'anno 2012; che dal matrimonio è nata la figlia a Cuneo, l'.11.6.2019; Per_1
che la convivenza è diventata intollerabile;
che ricorrono pertanto le condizioni di legge per dichiararsi la separazione dei coniugi e, una volta decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza parziale del 14.11.2024 è stata omologata la separazione e con ordinanza in pari data la causa è stata rimessa in istruttoria per la trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con note scritte depositate il 29.5.2025 e il 3.6.2025 le parti hanno confermato di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso.
Il PM è intervenuto nel giudizio e ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso.
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
La sentenza di separazione è infatti passata in giudicato e sono decorsi sei mesi dall'autorizzazione a vivere separatamente senza che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia stata ricostituita.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
I patti e le condizioni fissati dai coniugi non sono infatti contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per la figlia minore nata dal matrimonio.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili della trascrizione del matrimonio religioso concordatario contratto il
15/09/2012 in AL da , nato a [...] il [...], e da Parte_1
, nato a [...] il [...], matrimonio trascritto nei Registri di CP_1
Matrimonio dello Stato Civile del Comune di AL al N. 35, parte II Serie A, anno 2012, alle seguenti
CONDIZIONI
1. Confermare il provvedimento della separazione pagina 2 di 3 MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AL di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 03/07/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice relatore
Dott.ssa Giusy CIAMPA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 2628/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso Parte_1
l'Avv. CONTIN DANIELA che lo rappresenta e difende per procura in atti,
e
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso CP_1
l'Avv. LINGUA PIER PAOLO che lo rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Separazione consensuale e Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 i sigg.ri e Parte_1 [...]
hanno esposto: CP_1
pagina 1 di 3 di aver contratto matrimonio concordatario in AL il 15/09/2012 , optando per il regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 35, parte II, Serie A, dell'anno 2012; che dal matrimonio è nata la figlia a Cuneo, l'.11.6.2019; Per_1
che la convivenza è diventata intollerabile;
che ricorrono pertanto le condizioni di legge per dichiararsi la separazione dei coniugi e, una volta decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza parziale del 14.11.2024 è stata omologata la separazione e con ordinanza in pari data la causa è stata rimessa in istruttoria per la trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con note scritte depositate il 29.5.2025 e il 3.6.2025 le parti hanno confermato di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso.
Il PM è intervenuto nel giudizio e ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso.
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
La sentenza di separazione è infatti passata in giudicato e sono decorsi sei mesi dall'autorizzazione a vivere separatamente senza che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia stata ricostituita.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
I patti e le condizioni fissati dai coniugi non sono infatti contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per la figlia minore nata dal matrimonio.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili della trascrizione del matrimonio religioso concordatario contratto il
15/09/2012 in AL da , nato a [...] il [...], e da Parte_1
, nato a [...] il [...], matrimonio trascritto nei Registri di CP_1
Matrimonio dello Stato Civile del Comune di AL al N. 35, parte II Serie A, anno 2012, alle seguenti
CONDIZIONI
1. Confermare il provvedimento della separazione pagina 2 di 3 MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AL di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 03/07/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 3 di 3