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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 06/10/2025, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Maddalena
Saturni, all'esito dell'udienza del 06/10/2025 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., viste le note scritte depositate dalle parti in vista dell'udienza odierna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 1162/2024
da:
) Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. DALLA RR
TI ( ) che la rappresenta e difende per procura C.F._2
alle liti allegata al ricorso.
ricorrente
Contro
:
Controparte_1 P.IVA_1
Resistente contumace
IN PUNTO: Altre ipotesi
Conclusioni: PER PARTE RICORRENTE
“NEL MERITO
i. Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad usufruire del
beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del
docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per
l'effetto:
ii. Condannare il a corrispondere, con le modalità Controparte_1
previste per l'erogazione della carta docente, in favore della ricorrente Pt_1
per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, l'importo
[...]
di €1.500,00, quale contributo alla sua formazione, oltre alla maggior
somma tra interessi e\o rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo
effettivo.
iii. Spese di lite integralmente rifuse da distrarsi a favore del difensore
costituito che si dichiara antistatario.
IN VIA ISTRUTTORIA
a) Si chiede di essere abilitati alla prova per testi sulle circostanze di cui ai
capitoli da 1 a 5 preceduti dalla locuzione “vero che”, espunti eventuali
giudizi e valutazioni. Si indica il teste . Testimone_1
b) In caso di contestazione in ordine ai servizi prestati si chiede all'Ill.mo
signor Giudice adito di voler ordinare ex art. 210 c.p.c. all'Amministrazione
di produrre la relativa documentazione ovvero richiedere d'ufficio ex art.
213 c.p.c. tali atti alla Pubblica Amministrazione.
c) Si producono i seguenti documenti […]”.
FATTO E DIRITTO
- 2 - Con ricorso depositato in data 12/07/2024 parte ricorrente ha Parte_1
adito questo Tribunale illustrando di aver prestato servizio d'insegnamento con contratto a tempo determinato alle dipendenze del
[...]
negli anni scolatici: Controparte_1
- 2021/22, con decorrenza dal 30/09/2021 al 30/06/2022;
- 2022/23, con decorrenza dal 05/09/2022 al 30/06/2023;
- 2023/24, con decorrenza dal 02/09/2023 al 30/06/2024;
e di non aver beneficiato della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente (c.d. «Carta
Elettronica del docente»).
Illustrando le ragioni per le quali ritiene di averne diritto chiedeva l'assegnazione della somma complessiva di € 1.500,00 relativa agli anni scolastici indicati.
Con le note di trattazione scritta del 16.9.2025 precisava di essere attualmente interna al sistema scolastico, avendo ricevuto un incarico come docente sino al 30/06/2026; invero l'allegazione presente nel testo delle note scritte indica il contratto scadente al giugno del 2025.
Vi è però da dire che il documento dimesso con le note del 16.9.2025 (ossia la comunicazione dell'agosto del 2025 di cui al doc. 14) rende evidente che la data indicata nelle note è erronea per un mero lapsus digiti e che, quindi,
il contratto di insegnamento a tempo determinato si deve intendere sino al prossimo 2026.
L'Amministrazione convenuta non si è costituita e con la presente sentenza la si dichiara contumace.
***
- 3 - In via pregiudiziale va affermata la giurisdizione del GO, non essendo stato richiesto l'annullamento di alcun atto di organizzazione (e dunque non controvertendosi della modalità di esercizio del potere di organizzazione della P.A. resistente), ma il riconoscimento della spettanza dell'emolumento erogato tramite la c.d. carta elettronica del docente.
Dal momento che tale beneficio viene fatto discendere direttamente da norme di legge in presenza di determinati presupposti, senza che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
Il è dotato di legittimazione passiva in quanto Controparte_1
datore di lavoro della ricorrente.
*
Nel merito, si osserva quanto segue.
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sent n. 29961/2023, sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile
2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4,
comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. CP_1
- 4 - 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma
121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze,
incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma
121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può
ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c.,
che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del
- 5 - conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
*
La Corte Giustizia dell'Unione Europea è pure intervenuta sulla questione a seguito di domanda pregiudiziale ex art. 267 TFUE.
Con ordinanza del 18.05.2022 Causa C-450/21, ha ritenuto che “l'indennità
di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante
tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo
quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n.
107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione
continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo
indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il
, e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, CP_1
dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di
detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività
necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il
, dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio CP_1
precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in
modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali
- 6 - docenti” ed ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro
deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale
che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e CP_1
non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio CP_1
di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine
di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le
competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere
utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di
pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di
aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al
profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre
attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di
assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
*
Conformemente a quanto stabilito dal giudice della nomofilachia, va dichiarato il diritto di parte ricorrente a usufruire del beneficio economico di
Euro 500,00 annui per i tre anni scolastici dal 2021/22 al 2023/24, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del a mettere a CP_1
- 7 - disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di Euro 1.500,00
tramite il sistema della Carta elettronica.
La disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, infatti,
non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata e tale deve rimanere anche per i docenti a tempo determinato.
*
Le spese di lite vanno poste a carico di parte resistente e liquidate come in dispositivo ai minimi di tabella, per le 3 fasi studio, introduttiva e decisoria,
escludendo l'istruttoria che non si è tenuta, scaglione di valore ricompreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00 in base al decisum, con liquidazione al di sotto dei minimi di tariffa, avuto riguardo al carattere seriale del presente contenzioso, alla tipologia standard di ricorso introduttivo presentato al tribunale, vista la trattazione a distanza del procedimento.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, disattesa ogni altra domanda,
eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad Parte_1
usufruire del beneficio economico per gli aa.ss. dal 2021/22 al 2023/24
tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente;
- 8 - 2. condanna il convenuto a mettere a disposizione della parte CP_1
ricorrente l'importo complessivo di Euro 1.500,00 tramite il sistema della
Carta elettronica;
3. condanna il convenuto a rifondere in favore della parte CP_1
ricorrente le spese di lite che liquida in € 49,00 per esborsi, ed Euro 400,00
per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge. Con distrazione a favore del procuratore attoreo avv.
DALLA RR TI che si è dichiarato antistatario.
Treviso 06/10/2025
Il giudice del lavoro dott. Maddalena Saturni
- 9 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Maddalena
Saturni, all'esito dell'udienza del 06/10/2025 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., viste le note scritte depositate dalle parti in vista dell'udienza odierna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 1162/2024
da:
) Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. DALLA RR
TI ( ) che la rappresenta e difende per procura C.F._2
alle liti allegata al ricorso.
ricorrente
Contro
:
Controparte_1 P.IVA_1
Resistente contumace
IN PUNTO: Altre ipotesi
Conclusioni: PER PARTE RICORRENTE
“NEL MERITO
i. Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad usufruire del
beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del
docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per
l'effetto:
ii. Condannare il a corrispondere, con le modalità Controparte_1
previste per l'erogazione della carta docente, in favore della ricorrente Pt_1
per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, l'importo
[...]
di €1.500,00, quale contributo alla sua formazione, oltre alla maggior
somma tra interessi e\o rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo
effettivo.
iii. Spese di lite integralmente rifuse da distrarsi a favore del difensore
costituito che si dichiara antistatario.
IN VIA ISTRUTTORIA
a) Si chiede di essere abilitati alla prova per testi sulle circostanze di cui ai
capitoli da 1 a 5 preceduti dalla locuzione “vero che”, espunti eventuali
giudizi e valutazioni. Si indica il teste . Testimone_1
b) In caso di contestazione in ordine ai servizi prestati si chiede all'Ill.mo
signor Giudice adito di voler ordinare ex art. 210 c.p.c. all'Amministrazione
di produrre la relativa documentazione ovvero richiedere d'ufficio ex art.
213 c.p.c. tali atti alla Pubblica Amministrazione.
c) Si producono i seguenti documenti […]”.
FATTO E DIRITTO
- 2 - Con ricorso depositato in data 12/07/2024 parte ricorrente ha Parte_1
adito questo Tribunale illustrando di aver prestato servizio d'insegnamento con contratto a tempo determinato alle dipendenze del
[...]
negli anni scolatici: Controparte_1
- 2021/22, con decorrenza dal 30/09/2021 al 30/06/2022;
- 2022/23, con decorrenza dal 05/09/2022 al 30/06/2023;
- 2023/24, con decorrenza dal 02/09/2023 al 30/06/2024;
e di non aver beneficiato della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente (c.d. «Carta
Elettronica del docente»).
Illustrando le ragioni per le quali ritiene di averne diritto chiedeva l'assegnazione della somma complessiva di € 1.500,00 relativa agli anni scolastici indicati.
Con le note di trattazione scritta del 16.9.2025 precisava di essere attualmente interna al sistema scolastico, avendo ricevuto un incarico come docente sino al 30/06/2026; invero l'allegazione presente nel testo delle note scritte indica il contratto scadente al giugno del 2025.
Vi è però da dire che il documento dimesso con le note del 16.9.2025 (ossia la comunicazione dell'agosto del 2025 di cui al doc. 14) rende evidente che la data indicata nelle note è erronea per un mero lapsus digiti e che, quindi,
il contratto di insegnamento a tempo determinato si deve intendere sino al prossimo 2026.
L'Amministrazione convenuta non si è costituita e con la presente sentenza la si dichiara contumace.
***
- 3 - In via pregiudiziale va affermata la giurisdizione del GO, non essendo stato richiesto l'annullamento di alcun atto di organizzazione (e dunque non controvertendosi della modalità di esercizio del potere di organizzazione della P.A. resistente), ma il riconoscimento della spettanza dell'emolumento erogato tramite la c.d. carta elettronica del docente.
Dal momento che tale beneficio viene fatto discendere direttamente da norme di legge in presenza di determinati presupposti, senza che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
Il è dotato di legittimazione passiva in quanto Controparte_1
datore di lavoro della ricorrente.
*
Nel merito, si osserva quanto segue.
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sent n. 29961/2023, sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile
2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4,
comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. CP_1
- 4 - 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma
121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze,
incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma
121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può
ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c.,
che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del
- 5 - conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
*
La Corte Giustizia dell'Unione Europea è pure intervenuta sulla questione a seguito di domanda pregiudiziale ex art. 267 TFUE.
Con ordinanza del 18.05.2022 Causa C-450/21, ha ritenuto che “l'indennità
di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante
tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo
quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n.
107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione
continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo
indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il
, e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, CP_1
dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di
detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività
necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il
, dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio CP_1
precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in
modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali
- 6 - docenti” ed ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro
deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale
che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e CP_1
non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio CP_1
di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine
di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le
competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere
utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di
pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di
aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al
profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre
attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di
assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
*
Conformemente a quanto stabilito dal giudice della nomofilachia, va dichiarato il diritto di parte ricorrente a usufruire del beneficio economico di
Euro 500,00 annui per i tre anni scolastici dal 2021/22 al 2023/24, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del a mettere a CP_1
- 7 - disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di Euro 1.500,00
tramite il sistema della Carta elettronica.
La disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, infatti,
non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata e tale deve rimanere anche per i docenti a tempo determinato.
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Le spese di lite vanno poste a carico di parte resistente e liquidate come in dispositivo ai minimi di tabella, per le 3 fasi studio, introduttiva e decisoria,
escludendo l'istruttoria che non si è tenuta, scaglione di valore ricompreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00 in base al decisum, con liquidazione al di sotto dei minimi di tariffa, avuto riguardo al carattere seriale del presente contenzioso, alla tipologia standard di ricorso introduttivo presentato al tribunale, vista la trattazione a distanza del procedimento.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, disattesa ogni altra domanda,
eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad Parte_1
usufruire del beneficio economico per gli aa.ss. dal 2021/22 al 2023/24
tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente;
- 8 - 2. condanna il convenuto a mettere a disposizione della parte CP_1
ricorrente l'importo complessivo di Euro 1.500,00 tramite il sistema della
Carta elettronica;
3. condanna il convenuto a rifondere in favore della parte CP_1
ricorrente le spese di lite che liquida in € 49,00 per esborsi, ed Euro 400,00
per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge. Con distrazione a favore del procuratore attoreo avv.
DALLA RR TI che si è dichiarato antistatario.
Treviso 06/10/2025
Il giudice del lavoro dott. Maddalena Saturni
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