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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/07/2025, n. 3754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3754 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE III CIVILE Composta dai magistrati Dott. Giulio Cataldi Presidente Dott. Michele Caccese Giudice Dott. Pasquale Ucci Giudice relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4959/2024 del R.G.A.C. riservata in decisione il 09/07/2025 pendente TRA
(c.f.: , in persona del procuratore speciale dott. Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
in forza di procura speciale dell'11.03.2023 - Rep. n. 50144, Racc. n. 15086 - per Notaio
[...] dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Monticelli Paoloandrea (c.f. Persona_1
, come da procura su foglio separato;
C.F._1
APPELLANTE E
nato a [...] il [...] (c.f.: ) e CP_1 C.F._2 CP_2 nata a [...] il [...] (c.f.: ), entrambi rappresentati e
[...] C.F._3 difesi dall'Avv. TUCCILLO GIANLUCA (c.f. ) e dell'Avv. C.F._4
PISCITELLI GIANLUIGI (c.f. ) come da procura su foglio separato;
C.F._5
APPELLATI
(c.f.: ) Controparte_3 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 7.11.2024, ha convenuto Parte_1 in giudizio, dinanzi a questa Corte, e , nonché CP_1 CP_2 Controparte_4
per proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 8539/2024,
[...] pubblicata in data 8.11.2024, con la quale, in accoglimento parziale della domanda proposta e , rideterminava il saldo del contratto di conto corrente n. 39287 alla data del CP_1 CP_2
31.12.2012, in € 28.647,45; rigettava le domande riconvenzionali proposte da
[...]
compensava integralmente le spese di lite tra gli attori e Controparte_5 Parte_1 condannava la convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, Controparte_5
1 delle spese di lite e poneva le spese delle due c.t.u., a carico definitivo della suddetta parte convenuta. L'appellante, quale cessionaria del ramo di azienda della ha chiesto di Controparte_6 dichiarare l'improponibilità, l'improcedibilità, l'inammissibilità e l'infondatezza di tutte le deduzioni e richieste formulate dal correntista e, comunque, rigettare nel merito le domande promosse nei confronti della in via subordinata, di procedere alla rideterminazione del Pt_1 saldo del rapporto regolato in conto corrente oggetto di causa dichiarando la prescrizione decennale delle rimesse aventi natura solutoria operate dal correntista sul detto c/c., anche laddove esistesse un fido di fatto, procedendo ad un nuovo accertamento tecnico-contabile a mezzo CTU, con applicazione delle condizioni contrattuali e della capitalizzazione trimestrale per il periodo non prescritto;
in ogni caso, procedere alla corretta qualificazione della fideiussione prestata da quale contratto autonomo di garanzia, con ogni CP_2 consequenziale statuizione in ordine alla carenza di legittimazione della garante in ordine alle eccezioni relative ai rapporti di credito e di conto corrente intrattenuti dal correntista;
riformare la sentenza impugnata in ordine alla liquidazione delle spese di lite e procedere alla loro rideterminazione, ivi rendendo ogni consequenziale statuizione riterrà in sua giustizia. Il tutto con vittoria di spese legali e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio. Instaurato il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio e , CP_1 CP_2 contestando la fondatezza dell'appello, di cui hanno chiesto il rigetto. Alla prima udienza di trattazione del 2.4.2025, la causa è stata rinviata, per la verifica dell'esito delle trattative per il bonario componimento della lite pendenti tra le parti, all'udienza del 2.7.2025, nella quale nessuno è comparso e, pertanto, la causa è stata rinviata, ex artt. 181 e 309 c.p.c., all'udienza del 9.7.2025; alla predetta udienza del 9.7.2025, di cui è stata data regolare comunicazione alle parti, nessuno è comparso e la causa è stata riservata in decisione ex art. 350 bis c.p.c. In conseguenza della mancata comparizione delle parti all'udienza del 2.7.2025 ed alla successiva udienza del 9.7.2025 deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, con contestuale dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 50, comma 1, d.l. 25.6.2008, n. 112, convertito in legge 6.8.2008, n. 133, applicabile ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore del citato decreto 112/2008, e, quindi, a far data dal 25.6.2008, e, pertanto, applicabile al giudizio in esame, introdotto in primo grado nell'anno 2012), applicabile nei giudizi di secondo grado in ragione del rinvio operato dall'art. 359 cod. proc. civ.
Ai sensi dell'art. 338 c.p.c., all'estinzione del giudizio di appello consegue il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel provvedimento estinto, circostanza, quest'ultima, che non ricorre nel caso di specie. Nulla va disposto in relazione alle spese processuali del presente giudizio di appello, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
2 La Corte di Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio di appello, ex art. 181, comma 1, c.p.c;
2) Nulla per le spese processuali relative al presente giudizio di appello. Così deciso in Napoli, il 9/07/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente Dott. Pasquale Ucci dott. Giulio Cataldi
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