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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 22/12/2025, n. 2786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2786 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE SECONDA CIVILE
in persona del Dottor Luigi Pagliuca in funzione di giudice unico, visto l'art. 281 sexies cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1251 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente tra
(cod.fisc. ) Parte_1 C.F._1
con gli avv.ti Francesca De Nunzio e Pietro Plachesi
- opponente -
e
(p.iva. ) CP_1 P.IVA_1
con l'avv. Francesco Lizzani
- opposta -
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha richiesto ed ottenuto l'emissione nei confronti di di decreto ingiuntivo CP_1 Parte_1
per l'importo di euro 23.790,00, a titolo di saldo per lavori eseguiti sul rimorchio Cardi targato
AG01523 di proprietà dell'opponente. 1 E'pacifico che prima dell'emissione del decreto ingiuntivo fosse stato versato all'opposta anche un ulteriore acconto di euro 3.000,00 e, contestualmente all'opposizione, il ha corrisposto Pt_1
l'ulteriore somma di euro 5.000,00 (doc. 32 di parte opponente).
Pertanto, nel costituirsi in giudizio, ha ridotto la propria pretesa ad euro 15.790,00. CP_1
Con l'opposizione il in relazione alle lavorazioni inerenti al rimorchio, ha eccepito la Pt_1
mancanza di alcuni dei componenti addebitati, la sussistenza di vizi delle opere eseguite e l'eccessività del costo della manodopera applicato da parte opposta.
L'opponente ha poi evidenziato di avere affidato a anche le lavorazioni di allestimento CP_1
di una motrice marca Volvo Scania che aveva acquistato dalla con contratto (doc. 1 di CP_2
parte opponente) stipulato in data 22.10.21 (con previsione di pagamento del prezzo, in parte, mediante permuta del veicolo con il quale esercitava la propria attività di auto trasporto), contratto poi ceduto a nel luglio 2022 (cfr doc. 3 di parte opponente); che la motrice Parte_2
era stata consegnata all'opposta per le lavorazioni in data 7.12.2022 (doc. 6 di parte opponente); che nonostante nel contratto fosse stato previsto un periodo di tempo massimo di circa tre mesi per l'esecuzione dei lavori, aveva riconsegnato la motrice al (presso la che, CP_1 Pt_1 CP_2
su autorizzazione di avrebbe poi dovuto procedere all'immatricolazione) Parte_2
solamente in data 8.8.23 (doc. 10 di parte opponente), quindi con considerevole ritardo;
che il Pt_1
aveva consegnato il proprio precedente automezzo in permuta a in data 8.9.23, mentre CP_3
aveva ricevuto quello nuovo a seguito dell'immatricolazione (ritardata a causa della necessità, in applicazione del regolamento UE 2021/1228 entrato in vigore il 21.8.23, di installare una nuova versione di cronotachigrafo sui veicoli di nuova immatricolazione) solamente in data 9.10.23, rimanendo quindi privo per un mese dell'automezzo necessario per esercitare la propria attività di auto trasportatore;
che la motrice era stata riconsegnata priva di alcune componenti effettivamente pagate dal e che, a causa del ritardo nelle lavorazioni, l'opponente aveva patito un consistente Pt_1
danno patrimoniale (per l'esecuzione di riparazioni sul vecchio automezzo, prima della consegna in permuta a per mancato guadagno durante il periodo delle riparazioni del vecchio CP_2
automezzo e durante il mese di indisponibilità totale di automezzi;
per maggior spesa di carburante
2 per il periodo di tempo in cui era stato costretto ad utilizzare il vecchio automezzo), quantificabile complessivamente in euro 25.999,00.
Su tali premesse, quindi, il ha chiesto in via riconvenzionale la condanna di al Pt_1 CP_1
risarcimento del predetto danno patrimoniale, da compensarsi con le somme eventualmente riconosciute ancora a credito dell'opposta per le lavorazioni eseguite sul rimorchio.
ha eccepito l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dal in CP_1 Pt_1
quanto fondata su diverso rapporto contrattuale e non ricorrendo, a suo avviso, i presupposti previsti dall'art 36 cpc per la trattazione unitaria con la domanda di pagamento proposta da parte opposta.
Nel merito ha contestato la fondatezza di tutte le difese, eccezioni e pretese del CP_1 Pt_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente al pagamento della somma di euro 15.790,00 (al netto degli ulteriori acconti per euro 8.000,00, di cui si è detto).
Dopo l'espletamento delle prove orali, in accoglimento dell'invito in tale senso del Giudice, all'udienza del 20.2.25 le parti si sono accordate per definire le reciproche pretese e contestazioni relative ai lavori inerenti il rimorchio (oltre che la pretesa relativa alla mancata fornitura di alcuni componenti della motrice), riconoscendo a favore di un credito finale a saldo di euro CP_1
12.500,00 (già considerati gli acconti per euro 8.000,00 di cui sopra e con definizione delle contestazioni dell'opponente relative all'eccessività del costo della manodopera, ai vizi e alle incompletezze delle lavorazioni del rimorchio ed alla mancanza del paraspruzzi della motrice).
Persiste invece controversia in ordine alla pretesa risarcitoria per il ritardo nelle lavorazioni inerenti alla motrice, sicché la causa è stata trattenuta in decisione in relazione a tale profilo e l'eventuale credito accertato a favore del dovrà poi essere oggetto di compensazione con quello di euro Pt_1
12.500,00 come sopra definito a favore di con finale determinazione del rapporto CP_1
dare/avere tra le parti.
Ciò premesso va in primo luogo rigettata l'eccezione di inammissibilità della domanda riconvenzionale di risarcimento danni, sollevata da CP_1
3 Invero, tenuto conto che quelli relativi al rimorchio (oggetto della domanda di pagamento dell'opposta) e quelli inerenti alla motrice (oggetto della domanda risarcitoria dell'opponente) sono lavori eseguiti da sullo stesso mezzo complessivamente considerato (quello utilizzato CP_1
dal per l'esercizio della sua attività di auto trasportatore) e nel medesimo periodo di tempo, pur Pt_1
essendo formalmente diverso il titolo delle due domande, deve comunque ritenersi sussistente un collegamento oggettivo tra le stesse, che ne rende opportuna la trattazione unitaria nel medesimo processo, sicché la domanda riconvenzionale deve ritenersi ammissibile (cfr Cass. 5484/24, Cass.
533/20, Cass. 15271/06).
Nel merito della domanda va evidenziato che nell'accordo contrattuale (cfr offerta/ordine n. 258/22 in data 11.11.22: doc. 4 di parte opponente) erano state indicate 3/4 settimane per la preparazione dei materiali e 6/8 settimane per l'esecuzione delle lavorazioni sicché – come correttamente evidenziato da parte opponente – in base agli accordi l'allestimento della motrice avrebbe dovuto essere completato in circa tre mesi.
L'opponente ha poi affermato che tale periodo di tempo dovrebbe essere computato a partire dal
7.12.22, ossia dal momento in cui la motrice era stata consegnata a per le lavorazioni CP_1
(cfr doc. 6 di parte opponente).
L'opposta sostiene invece che i tempi delle lavorazioni dovevano essere computati solo a partire dal momento in cui la società di leasing (a cui il si era rivolto per finanziare sia l'acquisto della Pt_1
motrice, sia gli interventi di allestimento) avrebbe definitivamente approvato l'operazione finanziaria.
Invero, solo a partire da questo momento avrebbe potuto provvedere ad ordinare il CP_1
materiale da utilizzare per l'allestimento del mezzo.
Secondo l'opposta l'approvazione definitiva da parte della società di leasing sarebbe intervenuta solamente in data 17.2.23 e, successivamente, si sarebbe verificato un ritardo nel reperimento dei materiali di circa due mesi rispetto ai tempi previsti (come detto in circa un mese), sicché – considerato anche che il periodo di tempo di 6/8 settimane per le lavorazioni era solo indicativo e non pattuito come essenziale – la consegna al della motrice assemblata in data 8.8.23 dovrebbe Pt_1
4 ritenersi tempestiva e, conseguentemente, non sussisterebbe il colpevole ritardo eccepito da parte opponente.
In proposito va evidenziato che, in assenza di indicazione espressa nel contratto della data da cui avrebbero dovuto decorrere i termini per le lavorazioni ed essendo incontestato che anche gli interventi sulla motrice avrebbero dovuto essere finanziati con il contratto di leasing, è del tutto condivisibile – nonché conforme ad un'interpretazione dell'accordo secondo buona fede –
l'affermazione dell'opposta secondo cui sarebbe stato necessario attendere l'approvazione definitiva della società di leasing prima di procedere all'ordine dei materiali, con conseguente decorso dei termini contrattuali.
Del tutto ragionevolmente, infatti, le parti dovevano essere certe della sussistenza della necessaria copertura finanziaria, prima di dare esecuzione agli accordi compendiati nell'offerta/ordine n.
258/22 del 11.11.22.
Invero, come risulta dal doc. 5 di parte opponente, l'approvazione definitiva della pratica di leasing da parte di Scania Finance Italy spa era espressamente subordinata al rilascio della garanzia sull'operazione da parte di Medio credito centrale, sicché doveva attendersi la conferma dell'erogazione di tale garanzia, prima di procedere con la materiale erogazione delle somme da parte della suddetta società di leasing.
Dall'istruttoria orale (cfr deposizione del teste è poi emerso che, effettivamente, proprio in Tes_1
data 17.2.23 era stata data conferma a dell'intervenuta approvazione definitiva CP_1
dell'operazione da parte della società di leasing.
E'quindi da tale data che vanno computati i tempi contrattuali sopra indicati.
Pertanto, tenuto conto per un verso del fatto che non ha dimostrato che si fosse CP_1
verificato un ritardo di circa due mesi nell'approvvigionamento dei materiali e considerata, per altro verso, una minima tolleranza di ritardo da parte del committente (giustificata anche in ragione del fatto che i termini per la consegna non erano stati definiti come perentori nel contratto), deve ritenersi che per eseguire l'obbligazione senza colpevole ritardo, avrebbe dovuto CP_1
riconsegnare il mezzo assemblato al entro la fine di maggio/l'inizio del mese di giugno 2023 Pt_1
5 (ossia decorsi al massimo tre mesi e mezzo dall'approvazione del finanziamento da parte della società di leasing).
Pertanto, posto che il mezzo era stato invece riconsegnato al (presso ) solamente in Pt_1 CP_2
data 8.8.23 (doc. 10 di parte opponente), a è imputabile un colpevole ritardo di circa due CP_1
mesi nell'esecuzione delle lavorazioni.
Ciò chiarito, in relazione alle singole voci di danno lamentate da parte opponente, si osserva quanto segue.
Quanto alla pretesa di rimborso delle spese relative alle riparazioni del vecchio automezzo targato
FV711BY va evidenziato:
- che quella di euro 777,86 relativa a riparazione in data 9.3.23 (cfr fattura 10241 del 30.3.23: doc.
28 di parte opponente) e quella di euro 267,12 relativa a riparazione in data 11.5.23 (cfr fattura
10428 in data 31.5.23: doc. 29 di parte opponente) – essendo intervenute durante il periodo di tempo in cui (per quanto sopra osservato) non era ancora addebitabile a un ritardo nella CP_1
lavorazione – non possono evidentemente essere poste a carico dell'opposta;
- che quella di euro 1.258,43 di cui alla fattura n.1 del 15.9.23 (doc. 30 di parte opponente), in mancanza di diversa specifica indicazione nel documento, deve ritenersi inerente a prestazioni eseguite nella medesima data della fattura (o, al massimo, nei giorni immediatamente precedenti), quindi in momento in cui – secondo le stesse allegazioni dell'opponente - la proprietà dell'automezzo era già stata trasferita a (invero la fattura di vendita era stata emessa in CP_2
data 31.8.23 e saldata in data 8.9.23: cfr doc. 11 di parte opponente). Non si comprendono (né sono state esplicitate), quindi, le ragioni per cui il costo di tali riparazioni avrebbe dovuto gravare sul invece che sulla nuova proprietaria . Pt_1 CP_2
E, conseguentemente, non può neppure giustificarsi l'accollo di tale costo a come CP_1
pretenderebbe invece parte opponente.
All'impossibilità di addebitare a il costo delle riparazioni del vecchio automezzo CP_1
consegue, ovviamente, anche quella di imputare a responsabilità dell'opposta il pregiudizio per
6 mancato guadagno patito dal per tutto il periodo di tempo in cui, a causa del fermo in officina Pt_1
per le riparazioni, non aveva potuto utilizzare l'automezzo per la sua attività di autotrasporto.
Quanto al danno da lucro cessante per la impossibilità di esercitare l'attività di auto trasporto dal
8.9.23 (momento in cui il aveva consegnato a il vecchio automezzo) sino al 9.10.23 Pt_1 CP_2
(momento in cui, una volta completata la immatricolazione da parte di su incarico di CP_2
, la nuova motrice era stata consegnata al va evidenziato che: Pt_2 Pt_1
a) anche nel caso in cui la consegna della motrice da al fosse tempestivamente CP_1 Pt_1
intervenuta a fine maggio/inizio giugno 2023, l'opponente – una volta consegnato il vecchio automezzo a – sarebbe comunque rimasto privo di una motrice con cui esercitare CP_2
l'attività di auto trasporto per tutto il tempo necessario per procedere all'immatricolazione, sicché il danno economico lamentato si sarebbe comunque verificato;
b) anche a voler ammettere che i tempi di immatricolazione della motrice per cui è causa si sarebbero allungati (rispetto a quelli abituali) a causa della necessità (a partire dal 21.8.23) di installare il nuovo cronotachigrafo previsto dalla normativa comunitaria ed anche a voler ritenere che tale allungamento dei tempi non si sarebbe verificato in caso di puntuale consegna della motrice al nei tempi concordati, risulterebbe allora ingiustificata ed irragionevole la scelta del di Pt_1 Pt_1
consegnare il vecchio automezzo a prima dell'immatricolazione del nuovo, tenuto conto CP_2
anche del fatto che solo mediante la consegna finale della nuova motrice immatricolata sarebbe stato compiutamente adempiuto (da subentrata a ) il contratto Parte_2 CP_2
stipulato con il in data 22.10.21 (doc. 1 di parte opponente) e considerato che non era affatto Pt_1
prevista in tale contratto (le cui pattuizioni valevano ovviamente anche per la cessionaria
[...]
la consegna del mezzo dato in permuta in momento anteriore a quella della Parte_2
nuova motrice. Pertanto, nell'ipotesi in esame il pregiudizio lamentato si sarebbe verificato in conseguenza della decisione (del tutto ingiustificata) del di consegnare il vecchio automezzo in Pt_1
anticipo rispetto alla consegna finale del nuovo mezzo da parte di (su incarico di CP_2
), sicché l'opponente non può pretendere di addebitare all'opposta le conseguenze Pt_2
pregiudizievoli di tale sua scelta.
7 Quanto, infine, alla pretesa di rimborso dei maggiori costi di carburante asseritamente sostenuti a causa della necessità di continuare ad utilizzare la vecchia motrice per un periodo di tempo superiore, a causa del ritardo nella consegna della nuova, va evidenziato che il avrebbe dovuto Pt_1
dimostrare in primo luogo i chilometri percorsi nel periodo di tempo che va da inizio giugno 2023
(momento in cui, per quanto osservato, avrebbe dovuto avvenire la consegna della nuova motrice da parte di all'8.8.23 (momento di effettiva consegna della motrice). CP_1
E, a tal fine non sono evidentemente idonei i documenti prodotti sub. 34, 36 e 37 dal Pt_1
trattandosi di semplici conteggi ovvero di dichiarazioni (peraltro neppure sottoscritte) che provengono unilateralmente dallo stesso opponente, in quanto tali non idonei a costituire prova scritta.
E, peraltro, un'eventuale CTU (richiesta dall'opponente) potrebbe al più accertare il maggior costo chilometrico del carburante della vecchia motrice rispetto alla nuova, ma non certo il chilometraggio percorso dalla vecchia motrice nel periodo sopra indicato (l'accertamento tecnico, quindi, è superfluo ai fini della decisione).
Anche la pretesa risarcitoria in esame, quindi, non può essere accolta.
In conclusione, la domanda di risarcimento danni proposta in via riconvenzionale dal va Pt_1
integralmente rigettata e pertanto, all'esito del giudizio, l'opponente va condannato a pagare a per intero, la somma di euro 12.500,00 concordata dalle parti all'udienza del 20.2.25 CP_1
per le lavorazioni eseguite sul rimorchio (importo da maggiorarsi di interessi al tasso di cui all'art. 1284, c. 4 cc dalla data di pubblicazione della sentenza sino al saldo).
E, ovviamente, la riduzione della pretesa dell'opposta comporta la revoca del decreto ingiuntivo, in quanto emesso per un maggior importo.
L'intervenuto accordo in merito alla pretesa azionata con il decreto ingiuntivo ed alle contestazioni mosse dall'opponente in merito alla stessa può giustificare solo la compensazione di metà delle spese di lite sostenute da la quale, stante l'integrale rigetto della domanda CP_1
riconvenzionale, ha diritto al rimborso della residua metà di tali spese, che si liquidano per l'intero
8 nell'importo di euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre spese generali 15%, cpa ed iva se dovuta.
PQM
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione:
- rigetta la domanda riconvenzionale di risarcimento danni proposta da nei confronti Parte_1
di CP_1
- revoca il decreto ingiuntivo opposto e – già al netto degli ulteriori acconti versati dall'opponente per complessivi euro 8.000,00 - condanna al pagamento a favore di della Parte_1 CP_1
residua somma di euro 12.500,00 (oltre interessi al tasso di cui all'art 1284, c. 4 cc a partire dalla pubblicazione della presente sentenza), a saldo delle riparazioni eseguite sul rimorchio Cardi targato
AG01523;
- condanna al pagamento a favore di della somma di euro 2.538,50 per Parte_1 CP_1
compenso professionale, oltre spese generali 15%, cpa ed iva se dovuta, a titolo di rimborso di ½ delle spese di lite;
spese compensate per il residuo ½.
Così deciso in Verona, il 22.12.2025 Il Giudice
Dott. Luigi Pagliuca
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