Sentenza 29 gennaio 2024
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 26/11/2025, n. 9323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9323 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09323/2025REG.PROV.COLL.
N. 05925/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5925 del 2024, proposto da
A2a Airport Energy S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Eugenio Bruti Liberati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Aristide Police, Antonio Pugliese, Paolo Roberto Molea, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Aristide Police in Roma, viale Liegi n. 32;
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi n.12;
nei confronti
Ministero delle imprese e del made in Italy, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi n.12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione terza) n. 1741/2024 del 29 gennaio 2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A., del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle imprese e del made in Italy;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2025 il consigliere AR TE SC e udito per il GSE l’avvocato Raimondo d'Aquino di Caramanico per l’avvocato Aristide Police;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I fatti salienti della vicenda possono essere compendiati nei termini seguenti.
2. A2A Airport Energy S.r.l. è titolare di una centrale di cogenerazione, denominata Centrale di Linate – Milano Est, sita nel sedime dell’aeroporto di Milano Linate, nel comune di Milano e Peschiera Borromeo.
2.1. Con disposizione del 3 marzo 2004, n. 10 la Direzione centrale Ambiente – settore rifiuti ed energia della provincia di Milano ha autorizzato la centrale che è entrata in esercizio il 16 dicembre 2008.
2.2. In data 16 novembre 2009, l’odierna appellante, ai tempi denominata Malpensa Energia S.p.A., ha formulato istanza, pervenuta il 19 novembre 2009 e protocollata n. GSE/A20090160013, ai sensi dell’art. 4 comma 2 DM 24 ottobre 2005, chiedendo al GSE il riconoscimento della qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili (IAFR) per la sezione di cogenerazione della Centrale di Linate – Milano Est.
3. Con ricorso al T.a.r. per il Lazio la società ha impugnato il provvedimento, assunto implicitamente dal GSE sulla domanda per il riconoscimento dei certificati verdi per la produzione dell'anno 2015, come risultante dalla schermata caricata dal GSE sul proprio portale, nonché gli atti presupposti, conseguenti o comunque connessi, mentre con ricorso per motivi aggiunti presentati il 21 luglio 2017 ha esteso l’impugnazione alla nota prot. n. GSE/ECVP03/05/201700091590 del 3 maggio 2017, avente ad oggetto “Conguaglio successivo di certificati verdi, anno di riferimento 2015 – IAFR 4794”.
4. Con la sentenza oggetto di appello, il T.a.r. adito ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo “non recando l’impugnazione di provvedimento alcuno”, rigettato il ricorso per motivi aggiunti (osservando che “l’unitario carattere d’un impianto a rete di per sé non giustifica lo sforamento del termine finale”) e condannato la ricorrente alle spese.
5. Avverso il capo della sentenza con cui sono stati respinti i motivi aggiunti, la A2A Airport Energy S.r.l. (già SEA Energia S.p.A.) ha interposto ricorso, affidandolo ad un autonomo motivo di ricorso (esteso da pagina 9 a pagina 17), con il quale ha lamentato < Erroneità della sentenza di primo grado con riguardo ai due motivi di ricorso, entrambi recanti, sotto profili diversi, “Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 del D. Lgs. 20/2007. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 4 del D.M. 24 ottobre 2005, recante Direttive per la regolamentazione dell’emissione di certificati verdi alle produzioni di energia di cui all’articolo 1, comma 71, della l. 23 agosto 2004, n. 239. Eccesso di potere per irragionevolezza, ingiustizia manifesta. Violazione del principio di proporzionalità. Violazione del principio di tutela del legittimo affidamento. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. Eccesso di potere per carenza della motivazione. Eccesso di potere per contraddittorietà” >.
6. Il GSE si è costituito con atto di stile.
7. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ed il Ministero delle imprese e del made in Italy si sono costituiti in giudizio con atto di stile.
8. Con memoria versata in atti il 4 ottobre 2024, il GSE ha riaffermato l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse del gravame introduttivo, alla luce dell’intervenuta nota del GSE del 3 maggio 2017, ed eccepito l’infondatezza del ricorso.
9. In data 15 ottobre 2025, A2A Airport Energy S.p.A. ha dichiarato, con atto previamente notificato alle parti, di rinunciare all’appello, essendosi formato in giurisprudenza un orientamento contrario alle pretese dell’appellante, con richiesta di integrale compensazione delle spese processuali, alla luce delle circostanze del caso concreto e, in particolare, della novità delle questioni trattate all’epoca dell’introduzione dei giudizi di primo grado e del fatto che il quadro giurisprudenziale si è consolidato successivamente alla proposizione del presente appello.
10. All’udienza del 25 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
11. Al Collegio non rimane che prendere atto della dichiarazione di rinuncia all’appello notificata e depositata il 15 ottobre 2025 ai sensi dell’art. 84 c.p.a.
12. L’art. 84 c.p.a. prevede che “ La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall’avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale. Il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle. La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue. Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa ”.
Per costante giurisprudenza, il processo amministrativo è un processo di parti e quindi vige il principio della piena disponibilità dell’interesse al ricorso, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione (Cons. Stato, sez. II, 20 marzo 2025, n. 2321; sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848; id. 25 febbraio 2019, n. 1271 e n. 1275).
Nella fattispecie, a seguito della previa tempestiva notifica della dichiarazione dell’appellante, nulla hanno eccepito le parti appellate, sicché va disposta l’estinzione del giudizio.
13. Passando all’esame della liquidazione delle spese del giudizio, in ipotesi di rinuncia, il principio generale è quello della condanna alle spese in capo al rinunciante, salvo il diverso accordo delle parti, ovvero la decisione del giudice di compensarle ‘ avuto riguardo a ogni circostanza’ .
Nel caso in esame, il Collegio ritiene di valorizzare il quadro giurisprudenziale incerto alla data di proposizione del gravame al fine di pervenire ad una statuizione di compensazione.
14. In definitiva, stante la dichiarata rinuncia, e tenuto conto della sostanziale adesione degli appellati, va dichiarata l’estinzione del giudizio, con compensazione integrale delle spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, dichiara l’estinzione del giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
UL TR RB, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere
AR TE SC, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR TE SC | UL TR RB |
IL SEGRETARIO