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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 15/07/2025, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1812/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U., Dott. Antonietta
Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1812 R.G.A.C., anno 2024, avente ad oggetto: risarcimento danni, assegnata in decisione nell'udienza del 18.06.2025, vertente
TRA
, el.te dom.ta presso lo studio dell'avv. Parte_1
Vito Pacca, che la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce all'atto di citazione
Attrice
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1
Convenuta contumace
Conclusioni: parte attrice ha concluso come da verbale del
18.06.2025
Svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato il 03.06.2024,
conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
affinché fosse condannata al pagamento della CP_1 pagina 1 di 7 somma di € 35.000,00 a titolo di risarcimento del danno. A sostegno della propria domanda, parte attrice deduceva che in seguito all'acquisto di un'autovettura modello Fiat 500 X Sport targata GJ941PD, in data 14.10.2023 la targa e il documento di circolazione del veicolo erano ritirati in seguito ad un controllo dei Carabinieri del Nucleo Operativo di Benevento in quanto l'automobile era stata già oggetto di un provvedimento amministrativo che ne inibiva la circolazione.
Pertanto, l'attrice demandava la condanna della controparte al risarcimento dei danni patiti.
La rimaneva contumace. Controparte_1
Concessi i termini di cui all'art. 189 c.p.c., all'udienza del
18.06.2025 la causa erano assegnata in decisione.
Motivi della decisione
Parte attrice acquistava presso la Controparte_1
un'autovettura Fiat 500 X Sport, consegnata all'acquirente in data 05.04.2022 priva di libretto di circolazione, che era trasmesso solo il 10.05.2022.
Successivamente, in data 14.10.2023, presso un posto di blocco dei Carabinieri del Nucleo Operativo di Benevento in Via Pietro
Nenni (BN), la apprendeva che il veicolo era stato già Parte_1
oggetto di un provvedimento amministrativo che ne inibiva la circolazione. Era dunque disposto il fermo amministrativo, come da verbale allegato, con conseguente ritiro della targa e del documento di circolazione.
Secondo quanto dedotto dall'attrice, l'autovettura, al momento dell'acquisto, era già sottoposta a procedimento amministrativo,
pagina 2 di 7 seppure all'insaputa dell'acquirente che, ignara dello stesso, aveva circolato sino ai controlli effettuati.
Svolte tali premesse in fatto, in diritto, l'art. 2697 c.c. dispone che “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono fondamento”. Quindi, chi vuol far valere in giudizio un diritto deve fornire adeguata prova dei fatti costitutivi che ne hanno determinato l'origine. In particolare, in tema di risoluzione del contratto, il contraente che demanda la risoluzione ha l'onere di provare l'esistenza del titolo, ma anche l'adempimento della propria prestazione, non essendo tenuto a fornire prova dell'inadempimento dell'obbligato. L'attore è tenuto a provare il fatto che legittima la risoluzione e le circostanze per cui assume specifica rilevanza, affinché sia possibile accertare che l'inadempimento stesso sia imputabile quanto meno a titolo di colpa.
Nella specie, si ritiene che parte attrice abbia adempiuto il proprio onere probatorio. La produceva infatti il Parte_1
verbale dei Carabinieri del 14.10.2023 e la successiva denuncia querela, da cui emerge l'effettiva ignoranza incolpevole della sull'illegittimo acquisto, nonché il bonifico a saldo Parte_1
dell'importo (fascicolo parte attrice).
Benchè non esplicitamente richiesta, dalla formulazione della domanda emerge che il presupposto dei danni patiti sia la risoluzione contrattuale, che potrebbe giustificare la richiesta del controvalore dell'autovettura acquistata.
Sussistono pertanto i presupposti per dichiarare risolto il contratto intercorrente tra l'attrice e la Controparte_1
Tenuto conto delle deduzioni della parte, con riferimento alla pagina 3 di 7 natura e all'oggetto della controversia, dagli atti risulta chiaramente che la convenuta abbia consapevolmente occultato la presenza di una procedura amministrativa;
l'inadempimento appare dunque di non scarsa importanza, vista l'impossibilità di utilizzo dell'autovettura.
In tal senso, “la pronuncia di risoluzione del contratto può avere natura costitutiva o meramente dichiarativa, in conseguenza della causa di scioglimento del rapporto prospettata ed accolta;
in particolare, l'azione di risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 c.c., è volta ad ottenere una pronuncia costitutiva diretta a sciogliere il vincolo contrattuale, previo accertamento da parte del giudice della gravità dell'inadempimento (…)” (Cass. civ. n. 36918/2021).
Pertanto, il contratto stipulato da con Parte_1
la società deve essere considerato Controparte_1
risolto per inadempimento di quest'ultima.
L'autovettura Fiat 500 X Sport targata GJ941PD che, da quanto risulta dalla documentazione allegata, è ancora nella disponibilità dell'attrice; nondimeno, il diritto ad ottenere la restituzione delle prestazioni rimaste senza causa a seguito della pronuncia di risoluzione del contratto, pur sorgendo ipso iure per effetto della pronuncia risolutoria, soggiace al principio della domanda, cosicché il giudice non può pronunciare d'ufficio la condanna alla restituzione delle prestazioni.
La ha diritto al rimborso del prezzo pagato per Parte_1
un'autovettura che non può utilizzare;
l'attrice ha infatti prodotto il bonifico effettuato in favore della controparte in data
24.02.2022, per la somma di € 20.000,00. Secondo la pagina 4 di 7 ricostruzione di parte attrice, l'acquirente avrebbe versato la somma di € 1.500,00 in contanti per poi procedere al pagamento a saldo. Occorre evidenziare tuttavia che, a sostegno, manca la prova del suddetto pagamento. Parte attrice non ha prodotto una quietanza di pagamento ex art. 1199 c.c. ovvero altra documentazione da cui possa evincersi l'avvenuto versamento e la riferibilità al finanziamento in esame. Né può desumersi una mancata contestazione di parte convenuta, in quanto la contumacia integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria ovvero non contestativa dei fatti allegati dall'attore (v. sen. Cass. sez. II ord.
n. 7860/2021).
Ne consegue che deve riconoscersi alla la sola somma Parte_1
di € 20.000,00.
Con riferimento ai danni patiti dall'attrice per l'impossibilità di utilizzo dell'automobile a causa del fermo amministrativo, erano allegate le fatture per il noleggio di altre vetture per una somma totale di € 2.650,00 (all. fatture noleggio, fascicolo parte attrice).
Il diritto al risarcimento del danno deve essere dunque ricondotto al solo danno emergente, in termini di perdita economica subita dalla parte che, pur avendo versato l'importo dovuto per l'acquisto dell'automobile, stante l'indisponibilità della stessa, era costretta a noleggiare altri veicoli.
Per cui, deve essere riconosciuta in favore di Parte_1
la somma di € 2.650,00 a titolo di risarcimento del
[...]
danno, oltre interessi sulla somma liquidata che decorrono dalla domanda giudiziale.
pagina 5 di 7 In conclusione, la domanda è parzialmente accolta. Deve essere dichiarato risolto il contratto tra e Parte_1
E questa va condannata al pagamento in Controparte_1
favore della della somma di € 20.000,00, quale Parte_1
importo versato, e € 2.650,00 a titolo di danno emergente.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da avverso Parte_1
così provvede: Controparte_1
1) Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto, dichiara la risoluzione del contratto di cui alla citazione, condannando parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice della somma di
€ 22.650,00, oltre interessi dalla domanda;
2) Condanna la al pagamento delle spese di Controparte_1
lite che liquida in € 500,00 per la fase di studio, € 380,00 per la fase introduttiva, € 800,00 per la fase decisionale, con distrazione in favore dell'avv. Pacca Vito che si è dichiarato antistatario, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Benevento, 14.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa A. Genovese
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa
Francesca Caropreso, Funzionario Addetto all'Ufficio per il processo pagina 6 di 7 pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U., Dott. Antonietta
Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1812 R.G.A.C., anno 2024, avente ad oggetto: risarcimento danni, assegnata in decisione nell'udienza del 18.06.2025, vertente
TRA
, el.te dom.ta presso lo studio dell'avv. Parte_1
Vito Pacca, che la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce all'atto di citazione
Attrice
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1
Convenuta contumace
Conclusioni: parte attrice ha concluso come da verbale del
18.06.2025
Svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato il 03.06.2024,
conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
affinché fosse condannata al pagamento della CP_1 pagina 1 di 7 somma di € 35.000,00 a titolo di risarcimento del danno. A sostegno della propria domanda, parte attrice deduceva che in seguito all'acquisto di un'autovettura modello Fiat 500 X Sport targata GJ941PD, in data 14.10.2023 la targa e il documento di circolazione del veicolo erano ritirati in seguito ad un controllo dei Carabinieri del Nucleo Operativo di Benevento in quanto l'automobile era stata già oggetto di un provvedimento amministrativo che ne inibiva la circolazione.
Pertanto, l'attrice demandava la condanna della controparte al risarcimento dei danni patiti.
La rimaneva contumace. Controparte_1
Concessi i termini di cui all'art. 189 c.p.c., all'udienza del
18.06.2025 la causa erano assegnata in decisione.
Motivi della decisione
Parte attrice acquistava presso la Controparte_1
un'autovettura Fiat 500 X Sport, consegnata all'acquirente in data 05.04.2022 priva di libretto di circolazione, che era trasmesso solo il 10.05.2022.
Successivamente, in data 14.10.2023, presso un posto di blocco dei Carabinieri del Nucleo Operativo di Benevento in Via Pietro
Nenni (BN), la apprendeva che il veicolo era stato già Parte_1
oggetto di un provvedimento amministrativo che ne inibiva la circolazione. Era dunque disposto il fermo amministrativo, come da verbale allegato, con conseguente ritiro della targa e del documento di circolazione.
Secondo quanto dedotto dall'attrice, l'autovettura, al momento dell'acquisto, era già sottoposta a procedimento amministrativo,
pagina 2 di 7 seppure all'insaputa dell'acquirente che, ignara dello stesso, aveva circolato sino ai controlli effettuati.
Svolte tali premesse in fatto, in diritto, l'art. 2697 c.c. dispone che “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono fondamento”. Quindi, chi vuol far valere in giudizio un diritto deve fornire adeguata prova dei fatti costitutivi che ne hanno determinato l'origine. In particolare, in tema di risoluzione del contratto, il contraente che demanda la risoluzione ha l'onere di provare l'esistenza del titolo, ma anche l'adempimento della propria prestazione, non essendo tenuto a fornire prova dell'inadempimento dell'obbligato. L'attore è tenuto a provare il fatto che legittima la risoluzione e le circostanze per cui assume specifica rilevanza, affinché sia possibile accertare che l'inadempimento stesso sia imputabile quanto meno a titolo di colpa.
Nella specie, si ritiene che parte attrice abbia adempiuto il proprio onere probatorio. La produceva infatti il Parte_1
verbale dei Carabinieri del 14.10.2023 e la successiva denuncia querela, da cui emerge l'effettiva ignoranza incolpevole della sull'illegittimo acquisto, nonché il bonifico a saldo Parte_1
dell'importo (fascicolo parte attrice).
Benchè non esplicitamente richiesta, dalla formulazione della domanda emerge che il presupposto dei danni patiti sia la risoluzione contrattuale, che potrebbe giustificare la richiesta del controvalore dell'autovettura acquistata.
Sussistono pertanto i presupposti per dichiarare risolto il contratto intercorrente tra l'attrice e la Controparte_1
Tenuto conto delle deduzioni della parte, con riferimento alla pagina 3 di 7 natura e all'oggetto della controversia, dagli atti risulta chiaramente che la convenuta abbia consapevolmente occultato la presenza di una procedura amministrativa;
l'inadempimento appare dunque di non scarsa importanza, vista l'impossibilità di utilizzo dell'autovettura.
In tal senso, “la pronuncia di risoluzione del contratto può avere natura costitutiva o meramente dichiarativa, in conseguenza della causa di scioglimento del rapporto prospettata ed accolta;
in particolare, l'azione di risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 c.c., è volta ad ottenere una pronuncia costitutiva diretta a sciogliere il vincolo contrattuale, previo accertamento da parte del giudice della gravità dell'inadempimento (…)” (Cass. civ. n. 36918/2021).
Pertanto, il contratto stipulato da con Parte_1
la società deve essere considerato Controparte_1
risolto per inadempimento di quest'ultima.
L'autovettura Fiat 500 X Sport targata GJ941PD che, da quanto risulta dalla documentazione allegata, è ancora nella disponibilità dell'attrice; nondimeno, il diritto ad ottenere la restituzione delle prestazioni rimaste senza causa a seguito della pronuncia di risoluzione del contratto, pur sorgendo ipso iure per effetto della pronuncia risolutoria, soggiace al principio della domanda, cosicché il giudice non può pronunciare d'ufficio la condanna alla restituzione delle prestazioni.
La ha diritto al rimborso del prezzo pagato per Parte_1
un'autovettura che non può utilizzare;
l'attrice ha infatti prodotto il bonifico effettuato in favore della controparte in data
24.02.2022, per la somma di € 20.000,00. Secondo la pagina 4 di 7 ricostruzione di parte attrice, l'acquirente avrebbe versato la somma di € 1.500,00 in contanti per poi procedere al pagamento a saldo. Occorre evidenziare tuttavia che, a sostegno, manca la prova del suddetto pagamento. Parte attrice non ha prodotto una quietanza di pagamento ex art. 1199 c.c. ovvero altra documentazione da cui possa evincersi l'avvenuto versamento e la riferibilità al finanziamento in esame. Né può desumersi una mancata contestazione di parte convenuta, in quanto la contumacia integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria ovvero non contestativa dei fatti allegati dall'attore (v. sen. Cass. sez. II ord.
n. 7860/2021).
Ne consegue che deve riconoscersi alla la sola somma Parte_1
di € 20.000,00.
Con riferimento ai danni patiti dall'attrice per l'impossibilità di utilizzo dell'automobile a causa del fermo amministrativo, erano allegate le fatture per il noleggio di altre vetture per una somma totale di € 2.650,00 (all. fatture noleggio, fascicolo parte attrice).
Il diritto al risarcimento del danno deve essere dunque ricondotto al solo danno emergente, in termini di perdita economica subita dalla parte che, pur avendo versato l'importo dovuto per l'acquisto dell'automobile, stante l'indisponibilità della stessa, era costretta a noleggiare altri veicoli.
Per cui, deve essere riconosciuta in favore di Parte_1
la somma di € 2.650,00 a titolo di risarcimento del
[...]
danno, oltre interessi sulla somma liquidata che decorrono dalla domanda giudiziale.
pagina 5 di 7 In conclusione, la domanda è parzialmente accolta. Deve essere dichiarato risolto il contratto tra e Parte_1
E questa va condannata al pagamento in Controparte_1
favore della della somma di € 20.000,00, quale Parte_1
importo versato, e € 2.650,00 a titolo di danno emergente.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da avverso Parte_1
così provvede: Controparte_1
1) Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto, dichiara la risoluzione del contratto di cui alla citazione, condannando parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice della somma di
€ 22.650,00, oltre interessi dalla domanda;
2) Condanna la al pagamento delle spese di Controparte_1
lite che liquida in € 500,00 per la fase di studio, € 380,00 per la fase introduttiva, € 800,00 per la fase decisionale, con distrazione in favore dell'avv. Pacca Vito che si è dichiarato antistatario, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Benevento, 14.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa A. Genovese
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa
Francesca Caropreso, Funzionario Addetto all'Ufficio per il processo pagina 6 di 7 pagina 7 di 7