TRIB
Sentenza 1 maggio 2024
Sentenza 1 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 01/05/2024, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI in composizione collegiale
Dr.ssa Giuseppina Sanna Presidente rel. Dr.ssa Marta Guadalupi Giudice Dr.ssa Elisa Remonti Giudice
Ha emesso la seguente SENTENZA
Nella procedura 2012 /2022 promossa da lett.te dom.te presso il Parte_1 Parte_2 proc.avv SOTGIU MONICA le rappresenta e difende per delega a margine dell'atto di citazione ATTRICI CONTRO elett.te dom.to presso il proc.avv. SALVATORE RAFFAELE CP_1 che lo rappresenta e difende per delega a margine della comparsa di costituzione e risposte CONVENUTO
OGGETTO: azione di annullamento di testamento e divisione. CONCLUSIONI;
come da foglio telematico di precisazione delle conclusioni. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione, ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio e, premesso di essere figlie di
[...] CP_1 [...] deceduta in data 17.12.2021, soggetto sottoposta ad amministrazione Persona_1 di sostegno con provvedimento assunto in data 23.7.2014 la cui procedura era iniziata nell'anno 2013 e nella quale era stata espletata anche consulenza tecnica di ufficio, esponevano che al suo decesso il convenuto, fratello delle attrici, aveva provveduto a pubblicare il testamento pubblico della raccolto in data 16.1.2014 dal notaio R_ in Alghero;
evidenziavano come la coincidenza della redazione del testamento Per_2 con la vigenza della procedura per amministrazione di sostegno che aveva accertato la necessità di affiancare la con un amministratore a causa delle sue condizioni R_ che non le consentivano di essere capace di gestire le proprie risorse economiche, ponevano il problema della capacità di disporre della stessa al momento della disposizione testamentaria, concludevano per l'annullamento del testamento della non essendo la stessa al momento della redazione capace di disporre con R_ apertura della successione legittima sul patrimonio immobiliare e mobiliare della stessa. Il presente giudizio è stato preceduto da procedimento di sequestro giudiziario concesso dal Giudice adito e eseguito. Si costituiva contestando tutte le domande proposte e i motivi posti a CP_1 fondamento delle stesse, in particolare sosteneva la validità ed efficacia del testamento redatto dalla madre pienamente capace di disporre dei suoi Persona_1 beni, e ciò alla luce non solo del testamento pubblico ma anche delle numerose scritture redatte dalla stessa con le quali ribadiva le disposizioni e le motivazioni dell'esclusione delle figlie e delle attribuzioni effettuate a loro vantaggio, concludeva per il rigetto della domanda di annullamento del contratto. La causa istruita con produzioni documentali veniva presa in decisione sulle conclusioni assunte dalle parti con foglio telematico e all'esito delle memorie conclusionali depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che perché un soggetto possa disporre dei suoi beni per testamento, la legge richiede la piena capacità di agire del testatore e la piena capacità di intendere e di volere dello stesso con la conseguenza che ai sensi art. 591 c.c., deve ritenersi valido il testamento redatto da soggetto maggiorenne, che non sia stato dichiarato incapace. Devono di conseguenza essere dichiarate incapaci di testare tre categorie di soggetti: i minori, gli interdetti per infermità di mente (dal momento della pubblicazione della sentenza), nonché gli incapaci naturali, cioè coloro che, al momento della redazione del testamento, si provi essere stati incapaci di intendere e di volere per qualsiasi causa, anche transitoria, sebbene non interdetti. In conformità al principio sopra enunciato si potrebbe considerare la capacità di disporre per testamento come l'idoneità giuridica a disporre validamente delle proprie sostanze per il tempo in cui si avrà cessato di vivere mediante l'atto di ultima volontà. In dottrina si dibatte circa la possibilità di derivare la capacità a testare dalla capacità giuridica - intesa come attitudine a essere titolare di diritti e doveri giuridici derivanti dal testamento - oppure dalla capacità d'agire - intesa come la capacità di compiere atti di disposizione dei propri interessi. La prima tesi fonda sul principio che il testamento è un atto personalissimo, che non ammette rappresentanza. Pertanto, l'incapace è impossibilitato a diventare soggetto del potere o dovere risultante dal testamento. Per contro , a sostegno della seconda tesi , si prende in considerazione il fatto che il testamento dell'incapace non è nullo ma, come disposto dal codice all'art. 591 c.c., annullabile, sanzione posta a tutela della sfera giuridica privata. Pertanto, detto atto è giuridicamente rilevante sin dal momento del suo perfezionamento ed efficace al momento dell'apertura della successione, ma esposto al rischio di perdere tali effetti per eventuale azione di annullamento da parte di un soggetto che vi abbia interesse. Va ulteriormente osservato che i soggetti considerati legalmente capaci, cioè i maggiorenni e i non interdetti, sono di regola in grado di provvedere a se stessi. Il nostro ordinamento non trascura, comunque, il fatto che per cause diverse, può verificarsi che un soggetto non sia in grado di valutare adeguatamente le conseguenze degli atti che compie. In tali circostanze, si presuppone che la persona sia affetta da incapacità naturale o di fatto come previsto dall'art. 428 cc riferito proprio al soggetto che, sebbene legalmente capace, sia tuttavia incapace di intendere o di volere. Nella previsione dell'art. 428 cc possono rientrare diverse e molteplici situazioni inerenti non solo le condizioni psico sanitarie dei soggetti ma anche le condizioni psicologiche conseguenti a eventi gravi che colpiscono la vita delle persone, situazioni che sono complicate dal fatto che l'incapacità naturale può essere una condizione permanente oppure transitoria. Ciò che, comunque rileva, affinché l'incapacità naturale assuma importanza è il momento in cui il testamento sia stato disposto. In altri termini, si può definire l'incapacità naturale come uno stato, non giudizialmente dichiarato, del soggetto che non è in grado di intendere o di volere, per una qualsiasi causa, permanente o transitoria, sufficiente a tradursi in un difetto della volontà negoziale, che rende il testamento annullabile. Orbene, per la pluralità di situazioni che potrebbero verificarsi in concreto nel definire l'incapacità naturale, parte della dottrina ritiene che il legislatore nella redazione dell'art. 591 cc non si sia volutamente riferito all'infermità ma alla semplice incapacità naturale del testatore andando a coprire un ambito di operatività più ampio della infermità. Per chiarire l'applicazione di questa norma la Suprema Corte si è più volte espressa nel tentativo di definire la “capacità a testare” ovvero l'incapacità naturale che rileva ai fini della validità o mendo del testamento. La più risalente giurisprudenza affermava costantemente che “L'incapacità naturale del disponente che ai sensi dell'art. 591 cod. civ. determina l'invalidità del testamento non si identifica in una generica alterazione del normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà ma richiede che, a causa dell'infermità, il soggetto, al momento della redazione del testamento, sia assolutamente privo della coscienza del significato dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi, così da versare in analoghe a quelle che, con il concorso dell'abitualità, legittimano la pronuncia di interdizione. Ai fini del relativo giudizio il giudice di merito, in particolare, non può ignorare il contenuto dell'atto di ultima volontà e gli elementi di valutazione da esso desumibili, in relazione alla serietà, normalità e coerenza dalle disposizioni nonché ai sentimenti ed ai fini che risultano averle ispirate” Cass.5620/1995; Cass.10571/1998; Cass.15480/2001; Cass.1444/2003. A decorrere dall'anno 2010 la Giurisprudenza inizia ad ampliare le fattispecie concrete nella quale appare ravvisabile la incapacità naturale a disporre per testamento facendo esplicito riferimento a “ una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice,”Cass.9081/2010; Cass.27351/2014;Cass.3934/2018. Siffatto ampliamento porta a ritenere che il Giudice del merito al fine di verificare se sussista al momento della redazione del testamento la capacità del testatore deve valutare non solo la sussistenza di una infermità, cioè di una situazione riconducibile a una condizione patologica, ma anche a qualsiasi causa che per la sua intensità e forza sia in grado di turbare la determinazione del testatore, ed inoltre con riferimento alla asserita causa fondata sull'infermità dovrà valutarne la sua natura permanente oppure transitoria ciò soprattutto ai fini della ripartizione dell'onere della prova. Il testamento della , oggi impugnato, è stato disposto con atto pubblico in R_ data 16 gennaio 2014 e ricevuto dal Notaio in Alghero. Per_2
In applicazione dei principi sopra esposti incombeva alle attrici dare la prova che al momento della redazione del testamento il si trovava in una Persona_1 situazione di incapacità naturale a causa delle sue condizioni di salute e sotto la pressione e il condizionamento dei genitori dei soggetti poi nominati eredi del suo patrimonio. Parte attrice allegava a riprova della incapacità della dovuta alle condizioni R_ di salute della testatrice copia dell'audizione resa dalla nel procedimento per R_ amministrazione di sostegno in data 17.12.2013, consulenza tecnica di ufficio disposta dal giudice titolare della procedura con provvedimento assunto all'udienza del 28.1.22014 conseguente nomina di un amministratore di sostegno;
produceva, inoltre, provvedimenti emessi dal Giudice Tutelare diretti a salvaguardare il patrimonio della dagli atti dispositivi del patrimonio comune posti in essere dal coniuge R_ [...]
, atti che venivano ad esistenza in pendenza della procedura di Per_3 amministrazione di sostegno. Emerge dall'audizione della davanti al Giudice, audizione effettuata in data R_
17.12.2013 antecedente alla redazione del testamento datata 16 gennaio 2014, che la amministranda non era in grado di riferire quali fossero i beni di sua proprietà, ove fossero ubicati, la loro consistenza, non sapeva dove fosse la sua abitazione ma riferiva che era di proprietà del figlio e che era in locazione, aveva scarsa conoscenza CP_1 del valore del danaro. Emerge dalla consulenza tecnica di ufficio espletata nel procedimento per amministrazione di sostegno che la è stata sentita per la prima volta dal perito R_ in data 10 marzo 2014, che la stessa presentava un deficit di memoria a breve e a lungo termine, evidente soprattutto nel richiamo differito in cui è assente la rievocazione spontanea…ridotta memoria semantica… presenti importanti deficit attentivi e di calcolo…. Presenta facile distraibilità e tangenzialità del pensione. Risultato del test somministrato 22,80 e al test dell'orologio 1su 5. Soggiunge il ctu che all'esito dei test esperiti la aveva limitata autonomia nel compimento delle attività quotidiane, R_ necessitando di aiuto per lavarsi, vestirsi, uscire di casa e cucinare, aveva difficoltà nel riconoscere il valore del danaro esprimendo le sue valutazioni in lire e in modo non certo e approssimativo. Evidenzia il disorientamento nel descrivere il patrimonio rispetto al quale dichiara di essere disinteressata e di non avere aspirazioni. Rileva in conclusione il ctu che la ha un deficit tale da inficiare le capacità della R_ paziente di autodeterminarsi, di comprendere e di strutturare i propri atti, soprattutto, quelli riguardanti la pianificazione, la gestione e la finalità di operazioni finanziarie e patrimoniali. All'esito della ctu viene nominato l'amministratore di sostegno.
Orbene, ritiene il Collegio che la al momento della Persona_1 redazione del testamento non avesse la capacità di disporre dei suoi beni per il futuro. Ciò avuto riguardo al fatto che già in data antecedente alla redazione del testamento la stessa davanti al Giudice Tutelare aveva mostrato quel deficit di comprensione, valutazione e conseguente autodeterminazione con riguardo al suo patrimonio. Alla data del 17.12.2013 la stessa non è stata in grado di riferire neppure quale fosse il suo patrimonio riferendo, peraltro, che delle questioni finanziarie non si occupava in quanto compito espletato dal coniuge. Deficit confermato con accertamento tecnico del tutto immune da vizi, in nessun modo sono stati contestati gli esiti dei test ai quali la
Il rilievo, comunque, inequivocabile posto dal ctu riguarda proprio la R_ memoria della che nell'audizione della stessa ha evidenziato la difficoltà di R_ ricordare ( memoria a breve e a lungo termine), difficoltà che non consente di ricordare il patrimonio, gli eventi e i luoghi e di conseguenza di determinarsi in ordine allo stesso. Siffatta situazione esistente al momento dell'audizione davanti al Giudice e successivamente conclamata dalla ctu deve ritenersi sussistente anche al momento della redazione del testamento, redazione avvenuta immediatamente dopo la previsione della nomina del ctu. Siffatte conclusioni non sono state contestate dal convenuto, anche egli presente nella procedura per amministrazione di sostegno, il quale fa riferimento esclusivamente a certificazione dello stato di salute della antecedente alla consulenza tecnica R_ di ufficio e, comunque, rilasciata da soggetto adito privatamente dal Persona_3
e nella quale si fa riferimento ai test eseguiti ma non si provvede alla allegazione degli stessi. La consulenza privata porta la data del 7.1.2014 ma non contiene alcun riferimento alle risposte date dalla , alle difficoltà che già aveva manifestato R_ in data antecedente davanti al Giudice in sede di audizione, non fa riferimento alcuno alle condizioni della memoria, alla capacità di valutare le proprie azioni con riferimento proprio alla audizione della stessa. Pertanto, stante la evidenziata genericità della relazione prodotta la stessa non è idonea a inficiare le conclusioni assunte dal ctu e neppure a contrastare gli elementi emersi dalla audizione della davanti al R_
Giudice. A supporto delle conclusioni di cui sopra evidenza, inoltre, il Collegio che la R_ non appariva in alcun modo capace di determinarsi anche ed in quanto per la gestione del suo , faceva esclusivo riferimento al marito il quale disponeva, Persona_3 come riferito dalla persino dello stipendio della moglie la quale riferiva al R_
Giudice di non sapere come venisse utilizzato. A riguardo non può essere trascurato il fatto che la disposizione della è identica in tutti gli aspetti , patrimoniali e R_ personali, alla disposizione testamentaria del a riprova dell'assenza Persona_3 totale di autonomia di determinazione della e di soggezione della stessa al R_ marito. Soggezione da ritenersi maggiormente pregnante attese le condizioni cognitive e determinative della che non era in grado né di valutarle né di contrapporsi R_ alle stesse e quindi di esprimere con coscienza e volontà le sue disposizioni per il futuro e stante la contrapposizione del all'amministrazione di sostegno. Persona_3
A riprova della pervasione del su tutto il patrimonio in comune con Persona_3 la è sufficiente osservare che egli ha stipulato promessa di vendita di un R_ immobile in comproprietà in corso di amministrazione di sostegno, vendita rispetto alla quale incamerava interamente la cauzione e che necessitava di intervento del GT il quale autorizzava l'amministratore di sostegno a recedere dalla promessa, stante l'incapacità della amministrata. Le numerose missive inviate al Giudice Tutelare e prodotte agli atti dal attestano la sua determinazione nel gestire il Persona_3 patrimonio della moglie a suo piacimento e secondo i suoi interessi. Concludendo avuto riguardo a quanto contenuto nel verbale di udienza del 17.12.2013, alla consulenza tecnica di ufficio espletata, al rapporto di dipendenza totale nella gestione del patrimonio della dal coniuge , deve ritenersi R_ Persona_3 che il testamento pubblico redatto da in data 16.1.2014 sia Persona_1 stato redatto in uno stato di totale incapacità della disponente e con conseguente annullamento e apertura della successione legittima sul patrimonio tutto appartenente alla al momento del suo decesso. R_
Spese al definitivo
P.Q.M.
Non definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta 1) Annulla il testamento pubblico di redatto in data Persona_1
16.1.2014 dr.ssa notaio in Alghero, dichiara aperta la successione Per_2 legittima sul patrimonio di;
Persona_1
2) Dispone la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza Sassari 28/04/2024 Il Presidente rel.
Giuseppina Sanna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI in composizione collegiale
Dr.ssa Giuseppina Sanna Presidente rel. Dr.ssa Marta Guadalupi Giudice Dr.ssa Elisa Remonti Giudice
Ha emesso la seguente SENTENZA
Nella procedura 2012 /2022 promossa da lett.te dom.te presso il Parte_1 Parte_2 proc.avv SOTGIU MONICA le rappresenta e difende per delega a margine dell'atto di citazione ATTRICI CONTRO elett.te dom.to presso il proc.avv. SALVATORE RAFFAELE CP_1 che lo rappresenta e difende per delega a margine della comparsa di costituzione e risposte CONVENUTO
OGGETTO: azione di annullamento di testamento e divisione. CONCLUSIONI;
come da foglio telematico di precisazione delle conclusioni. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione, ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio e, premesso di essere figlie di
[...] CP_1 [...] deceduta in data 17.12.2021, soggetto sottoposta ad amministrazione Persona_1 di sostegno con provvedimento assunto in data 23.7.2014 la cui procedura era iniziata nell'anno 2013 e nella quale era stata espletata anche consulenza tecnica di ufficio, esponevano che al suo decesso il convenuto, fratello delle attrici, aveva provveduto a pubblicare il testamento pubblico della raccolto in data 16.1.2014 dal notaio R_ in Alghero;
evidenziavano come la coincidenza della redazione del testamento Per_2 con la vigenza della procedura per amministrazione di sostegno che aveva accertato la necessità di affiancare la con un amministratore a causa delle sue condizioni R_ che non le consentivano di essere capace di gestire le proprie risorse economiche, ponevano il problema della capacità di disporre della stessa al momento della disposizione testamentaria, concludevano per l'annullamento del testamento della non essendo la stessa al momento della redazione capace di disporre con R_ apertura della successione legittima sul patrimonio immobiliare e mobiliare della stessa. Il presente giudizio è stato preceduto da procedimento di sequestro giudiziario concesso dal Giudice adito e eseguito. Si costituiva contestando tutte le domande proposte e i motivi posti a CP_1 fondamento delle stesse, in particolare sosteneva la validità ed efficacia del testamento redatto dalla madre pienamente capace di disporre dei suoi Persona_1 beni, e ciò alla luce non solo del testamento pubblico ma anche delle numerose scritture redatte dalla stessa con le quali ribadiva le disposizioni e le motivazioni dell'esclusione delle figlie e delle attribuzioni effettuate a loro vantaggio, concludeva per il rigetto della domanda di annullamento del contratto. La causa istruita con produzioni documentali veniva presa in decisione sulle conclusioni assunte dalle parti con foglio telematico e all'esito delle memorie conclusionali depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che perché un soggetto possa disporre dei suoi beni per testamento, la legge richiede la piena capacità di agire del testatore e la piena capacità di intendere e di volere dello stesso con la conseguenza che ai sensi art. 591 c.c., deve ritenersi valido il testamento redatto da soggetto maggiorenne, che non sia stato dichiarato incapace. Devono di conseguenza essere dichiarate incapaci di testare tre categorie di soggetti: i minori, gli interdetti per infermità di mente (dal momento della pubblicazione della sentenza), nonché gli incapaci naturali, cioè coloro che, al momento della redazione del testamento, si provi essere stati incapaci di intendere e di volere per qualsiasi causa, anche transitoria, sebbene non interdetti. In conformità al principio sopra enunciato si potrebbe considerare la capacità di disporre per testamento come l'idoneità giuridica a disporre validamente delle proprie sostanze per il tempo in cui si avrà cessato di vivere mediante l'atto di ultima volontà. In dottrina si dibatte circa la possibilità di derivare la capacità a testare dalla capacità giuridica - intesa come attitudine a essere titolare di diritti e doveri giuridici derivanti dal testamento - oppure dalla capacità d'agire - intesa come la capacità di compiere atti di disposizione dei propri interessi. La prima tesi fonda sul principio che il testamento è un atto personalissimo, che non ammette rappresentanza. Pertanto, l'incapace è impossibilitato a diventare soggetto del potere o dovere risultante dal testamento. Per contro , a sostegno della seconda tesi , si prende in considerazione il fatto che il testamento dell'incapace non è nullo ma, come disposto dal codice all'art. 591 c.c., annullabile, sanzione posta a tutela della sfera giuridica privata. Pertanto, detto atto è giuridicamente rilevante sin dal momento del suo perfezionamento ed efficace al momento dell'apertura della successione, ma esposto al rischio di perdere tali effetti per eventuale azione di annullamento da parte di un soggetto che vi abbia interesse. Va ulteriormente osservato che i soggetti considerati legalmente capaci, cioè i maggiorenni e i non interdetti, sono di regola in grado di provvedere a se stessi. Il nostro ordinamento non trascura, comunque, il fatto che per cause diverse, può verificarsi che un soggetto non sia in grado di valutare adeguatamente le conseguenze degli atti che compie. In tali circostanze, si presuppone che la persona sia affetta da incapacità naturale o di fatto come previsto dall'art. 428 cc riferito proprio al soggetto che, sebbene legalmente capace, sia tuttavia incapace di intendere o di volere. Nella previsione dell'art. 428 cc possono rientrare diverse e molteplici situazioni inerenti non solo le condizioni psico sanitarie dei soggetti ma anche le condizioni psicologiche conseguenti a eventi gravi che colpiscono la vita delle persone, situazioni che sono complicate dal fatto che l'incapacità naturale può essere una condizione permanente oppure transitoria. Ciò che, comunque rileva, affinché l'incapacità naturale assuma importanza è il momento in cui il testamento sia stato disposto. In altri termini, si può definire l'incapacità naturale come uno stato, non giudizialmente dichiarato, del soggetto che non è in grado di intendere o di volere, per una qualsiasi causa, permanente o transitoria, sufficiente a tradursi in un difetto della volontà negoziale, che rende il testamento annullabile. Orbene, per la pluralità di situazioni che potrebbero verificarsi in concreto nel definire l'incapacità naturale, parte della dottrina ritiene che il legislatore nella redazione dell'art. 591 cc non si sia volutamente riferito all'infermità ma alla semplice incapacità naturale del testatore andando a coprire un ambito di operatività più ampio della infermità. Per chiarire l'applicazione di questa norma la Suprema Corte si è più volte espressa nel tentativo di definire la “capacità a testare” ovvero l'incapacità naturale che rileva ai fini della validità o mendo del testamento. La più risalente giurisprudenza affermava costantemente che “L'incapacità naturale del disponente che ai sensi dell'art. 591 cod. civ. determina l'invalidità del testamento non si identifica in una generica alterazione del normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà ma richiede che, a causa dell'infermità, il soggetto, al momento della redazione del testamento, sia assolutamente privo della coscienza del significato dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi, così da versare in analoghe a quelle che, con il concorso dell'abitualità, legittimano la pronuncia di interdizione. Ai fini del relativo giudizio il giudice di merito, in particolare, non può ignorare il contenuto dell'atto di ultima volontà e gli elementi di valutazione da esso desumibili, in relazione alla serietà, normalità e coerenza dalle disposizioni nonché ai sentimenti ed ai fini che risultano averle ispirate” Cass.5620/1995; Cass.10571/1998; Cass.15480/2001; Cass.1444/2003. A decorrere dall'anno 2010 la Giurisprudenza inizia ad ampliare le fattispecie concrete nella quale appare ravvisabile la incapacità naturale a disporre per testamento facendo esplicito riferimento a “ una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice,”Cass.9081/2010; Cass.27351/2014;Cass.3934/2018. Siffatto ampliamento porta a ritenere che il Giudice del merito al fine di verificare se sussista al momento della redazione del testamento la capacità del testatore deve valutare non solo la sussistenza di una infermità, cioè di una situazione riconducibile a una condizione patologica, ma anche a qualsiasi causa che per la sua intensità e forza sia in grado di turbare la determinazione del testatore, ed inoltre con riferimento alla asserita causa fondata sull'infermità dovrà valutarne la sua natura permanente oppure transitoria ciò soprattutto ai fini della ripartizione dell'onere della prova. Il testamento della , oggi impugnato, è stato disposto con atto pubblico in R_ data 16 gennaio 2014 e ricevuto dal Notaio in Alghero. Per_2
In applicazione dei principi sopra esposti incombeva alle attrici dare la prova che al momento della redazione del testamento il si trovava in una Persona_1 situazione di incapacità naturale a causa delle sue condizioni di salute e sotto la pressione e il condizionamento dei genitori dei soggetti poi nominati eredi del suo patrimonio. Parte attrice allegava a riprova della incapacità della dovuta alle condizioni R_ di salute della testatrice copia dell'audizione resa dalla nel procedimento per R_ amministrazione di sostegno in data 17.12.2013, consulenza tecnica di ufficio disposta dal giudice titolare della procedura con provvedimento assunto all'udienza del 28.1.22014 conseguente nomina di un amministratore di sostegno;
produceva, inoltre, provvedimenti emessi dal Giudice Tutelare diretti a salvaguardare il patrimonio della dagli atti dispositivi del patrimonio comune posti in essere dal coniuge R_ [...]
, atti che venivano ad esistenza in pendenza della procedura di Per_3 amministrazione di sostegno. Emerge dall'audizione della davanti al Giudice, audizione effettuata in data R_
17.12.2013 antecedente alla redazione del testamento datata 16 gennaio 2014, che la amministranda non era in grado di riferire quali fossero i beni di sua proprietà, ove fossero ubicati, la loro consistenza, non sapeva dove fosse la sua abitazione ma riferiva che era di proprietà del figlio e che era in locazione, aveva scarsa conoscenza CP_1 del valore del danaro. Emerge dalla consulenza tecnica di ufficio espletata nel procedimento per amministrazione di sostegno che la è stata sentita per la prima volta dal perito R_ in data 10 marzo 2014, che la stessa presentava un deficit di memoria a breve e a lungo termine, evidente soprattutto nel richiamo differito in cui è assente la rievocazione spontanea…ridotta memoria semantica… presenti importanti deficit attentivi e di calcolo…. Presenta facile distraibilità e tangenzialità del pensione. Risultato del test somministrato 22,80 e al test dell'orologio 1su 5. Soggiunge il ctu che all'esito dei test esperiti la aveva limitata autonomia nel compimento delle attività quotidiane, R_ necessitando di aiuto per lavarsi, vestirsi, uscire di casa e cucinare, aveva difficoltà nel riconoscere il valore del danaro esprimendo le sue valutazioni in lire e in modo non certo e approssimativo. Evidenzia il disorientamento nel descrivere il patrimonio rispetto al quale dichiara di essere disinteressata e di non avere aspirazioni. Rileva in conclusione il ctu che la ha un deficit tale da inficiare le capacità della R_ paziente di autodeterminarsi, di comprendere e di strutturare i propri atti, soprattutto, quelli riguardanti la pianificazione, la gestione e la finalità di operazioni finanziarie e patrimoniali. All'esito della ctu viene nominato l'amministratore di sostegno.
Orbene, ritiene il Collegio che la al momento della Persona_1 redazione del testamento non avesse la capacità di disporre dei suoi beni per il futuro. Ciò avuto riguardo al fatto che già in data antecedente alla redazione del testamento la stessa davanti al Giudice Tutelare aveva mostrato quel deficit di comprensione, valutazione e conseguente autodeterminazione con riguardo al suo patrimonio. Alla data del 17.12.2013 la stessa non è stata in grado di riferire neppure quale fosse il suo patrimonio riferendo, peraltro, che delle questioni finanziarie non si occupava in quanto compito espletato dal coniuge. Deficit confermato con accertamento tecnico del tutto immune da vizi, in nessun modo sono stati contestati gli esiti dei test ai quali la
Il rilievo, comunque, inequivocabile posto dal ctu riguarda proprio la R_ memoria della che nell'audizione della stessa ha evidenziato la difficoltà di R_ ricordare ( memoria a breve e a lungo termine), difficoltà che non consente di ricordare il patrimonio, gli eventi e i luoghi e di conseguenza di determinarsi in ordine allo stesso. Siffatta situazione esistente al momento dell'audizione davanti al Giudice e successivamente conclamata dalla ctu deve ritenersi sussistente anche al momento della redazione del testamento, redazione avvenuta immediatamente dopo la previsione della nomina del ctu. Siffatte conclusioni non sono state contestate dal convenuto, anche egli presente nella procedura per amministrazione di sostegno, il quale fa riferimento esclusivamente a certificazione dello stato di salute della antecedente alla consulenza tecnica R_ di ufficio e, comunque, rilasciata da soggetto adito privatamente dal Persona_3
e nella quale si fa riferimento ai test eseguiti ma non si provvede alla allegazione degli stessi. La consulenza privata porta la data del 7.1.2014 ma non contiene alcun riferimento alle risposte date dalla , alle difficoltà che già aveva manifestato R_ in data antecedente davanti al Giudice in sede di audizione, non fa riferimento alcuno alle condizioni della memoria, alla capacità di valutare le proprie azioni con riferimento proprio alla audizione della stessa. Pertanto, stante la evidenziata genericità della relazione prodotta la stessa non è idonea a inficiare le conclusioni assunte dal ctu e neppure a contrastare gli elementi emersi dalla audizione della davanti al R_
Giudice. A supporto delle conclusioni di cui sopra evidenza, inoltre, il Collegio che la R_ non appariva in alcun modo capace di determinarsi anche ed in quanto per la gestione del suo , faceva esclusivo riferimento al marito il quale disponeva, Persona_3 come riferito dalla persino dello stipendio della moglie la quale riferiva al R_
Giudice di non sapere come venisse utilizzato. A riguardo non può essere trascurato il fatto che la disposizione della è identica in tutti gli aspetti , patrimoniali e R_ personali, alla disposizione testamentaria del a riprova dell'assenza Persona_3 totale di autonomia di determinazione della e di soggezione della stessa al R_ marito. Soggezione da ritenersi maggiormente pregnante attese le condizioni cognitive e determinative della che non era in grado né di valutarle né di contrapporsi R_ alle stesse e quindi di esprimere con coscienza e volontà le sue disposizioni per il futuro e stante la contrapposizione del all'amministrazione di sostegno. Persona_3
A riprova della pervasione del su tutto il patrimonio in comune con Persona_3 la è sufficiente osservare che egli ha stipulato promessa di vendita di un R_ immobile in comproprietà in corso di amministrazione di sostegno, vendita rispetto alla quale incamerava interamente la cauzione e che necessitava di intervento del GT il quale autorizzava l'amministratore di sostegno a recedere dalla promessa, stante l'incapacità della amministrata. Le numerose missive inviate al Giudice Tutelare e prodotte agli atti dal attestano la sua determinazione nel gestire il Persona_3 patrimonio della moglie a suo piacimento e secondo i suoi interessi. Concludendo avuto riguardo a quanto contenuto nel verbale di udienza del 17.12.2013, alla consulenza tecnica di ufficio espletata, al rapporto di dipendenza totale nella gestione del patrimonio della dal coniuge , deve ritenersi R_ Persona_3 che il testamento pubblico redatto da in data 16.1.2014 sia Persona_1 stato redatto in uno stato di totale incapacità della disponente e con conseguente annullamento e apertura della successione legittima sul patrimonio tutto appartenente alla al momento del suo decesso. R_
Spese al definitivo
P.Q.M.
Non definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta 1) Annulla il testamento pubblico di redatto in data Persona_1
16.1.2014 dr.ssa notaio in Alghero, dichiara aperta la successione Per_2 legittima sul patrimonio di;
Persona_1
2) Dispone la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza Sassari 28/04/2024 Il Presidente rel.
Giuseppina Sanna