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Sentenza 19 settembre 2024
Sentenza 19 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/09/2024, n. 35298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35298 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI PALERMO nel procedimento a carico di: UZ CH KI MA nato il [...] !,A-1 NVed avverso l'ordinanza del 13/02/2024 del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO AG;
lette/sentite le conclusioni del PG ANTONIO BALSAMO Il PG conclude per l'annullamento con rinvio nella parte in cui annulla l'ordinanza emessa dal GIP limitatamente al reato di cui al capo 4 e sostituisce la misura del carcere con gli AADD di cui al capo 3. udito il difensore L'avv. STELI Salvatore si riporta integralmente alla memoria depositata in data 10/05/2024 e chiede venga dichiarato il ricorso del PM inammissibile. Penale Sent. Sez. 1 Num. 35298 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: AG RAFFAELLO Data Udienza: 28/05/2024 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 13 febbraio 2024 il Tribunale di Palermo - costituito ai sensi dell'art. 309 cod.proc.pen. - ha annullato il titolo cautelare emesso nei confronti di UZ CH SL IM in riferimento ai capi n.2 (detenzione illecita di stupefacenti) e n.4 (violazione del divieto di frequentare pregiudicati). Quanto al reato di cui al capo n.3 (violazione di obblighi correlati alla sottoposizione alla sorveglianza speciale in tema di orario di rientro nella abitazione), la misura è stata rivalutata sotto il profilo della adeguatezza, con sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari (assistiti da presidio elettronico). 1.1 In motivazione si è affermato, in sintesi, che: a) quanto al coinvolgimento nel traffico di sostanze stupefacenti il Tribunale rileva la scarsa chiarezza e la ambiguità dei colloqui oggetto di captazione, il che si riflette inevitabilmente sul profilo di gravità indiziaria ritenuto dal Gip;
b) quanto alla frequentazione intervenuta tra l'indagato, sottoposto alla misura di prevenzione personale, e FA NI il Tribunale osserva che non vi è contezza della conoscenza, in capo a UZ, della qualità soggettiva di pregiudicato del FA, non potendo la stessa desumersi da alcune circostanze di fatto emergenti dal contesto relazionale;
c) quanto al profilo della scelta della misura sull'unico reato residuo (di cui al capo n.3) il Tribunale riconosce la sussistenza del pericolo di fuga e del pericolo di reiterazione e reputa adeguata la misura degli arresti domiciliari con presidio elettronico. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - il PM territoriale. Il ricorrente articola plurime censure. 2.1 Quanto al reato di cui al capo n.4 si deduce vizio di motivazione. In sostanza, si ritiene incompleto, sul piano cognitivo, il giudizio negativo in punto di gravità indiziaria, atteso che proprio dal contenuto delle conversazioni tra i due - riportate nel testo del ricorso - poteva evincersi la conoscenza in capo all'indagato delle attività illecite realizzate, non solo ad oggi, dal FA. 2.2 Quanto al capo n.3 il ricorrente deduce vizio di motivazione in punto di scelta della misura. 2 Si rappresenta che il complessivo profilo di gravità delle condotte oggetto di contestazione, ed il livello di correlate esigenze cautelari, era tale da imporre il ricorso alla misura maggiormente contenitiva, avendo UZ mostrato insofferenza ai controlli ed una personalità estremamente negativa, anche in riferimento ai probabili esiti di altro giudizio in corso (condanna in secondo grado per sequestro a scopo di estorsione ed altro alla pena di anni trenta di reclusione, sia pure sottoposta a giudizio di rinvio dopo annullamento della cassazione). 3. Ha depositato memoria la difesa di UZ CH SL IM. 3.1 Nell'atto si rappresenta che il primo motivo sarebbe meramente rivalutativo (sul contenuto delle captazioni) e che il secondo motivo denunzia una contraddittorietà che non è dato intravedere nel testo della decisione. 4. Il ricorso è fondato limitatamente al reato di cui al capo n.4 ed infondato nel resto. 4.1 Quanto alla ritenuta carenza di gravità indiziarla sulla violazione del divieto di frequentare pregiudicati, è fondata la deduzione - introdotta dal ricorrente - di incompletezza argomentativa, posto che il numero degli incontri tra i due e l'oggetto delle discussioni captate (sia pure dovendosi tener conto dell'assenza di gravità indiziaria sull'accusa di traffico di stupefacenti) rappresentano dei potenziali indicatori logici (di conoscenza della altrui condizione soggettiva) che il Tribunale non valuta in modo analitico. Da ciò la necessità di rivalutazione, atteso che la prova della conoscenza di una particolare condizione soggettiva ben può derivare da indicatori logici (come affermato nella stessa decisione di questa Corte citata nella decisione impugnata, Sez. I n. 37163 del 19.7.2019, rv 276945). 4.2 Quanto al profilo della scelta della misura il ricorso è infondato. Va rilevato non soltanto che il Tribunale argomenta in modo del tutto logico le proprie opzioni (il che esclude la ricorrenza di un vizio argomentativo), restando in margini di opinabilità, ma soprattutto che il profilo della adeguatezza della misura va sempre rapportato al reato per cui si procede che - nel caso in esame - resta quello di cui all'art. 75 d.lgs. n.159 del 2011 sotto il limitato profilo della violazione degli orari di rientro. Si tratta, dunque, di una condotta che pur esprimendo insofferenza ai limiti della misura di prevenzione non esprime - in quanto tale - un elevato livello di pericolosità, non trattandosi di una 'totale sottrazione' al controllo di polizia. Né, d'altra parte, il livello di pericolosità del 3 Il Consigliere estensore Il Presidente soggetto può essere 'traslato' da un procedimento (quello ancora in corso per fatti di maggiore gravità) ad un altro, posto che l'incidente cautelare riflette essenzialmente il fatto specifico per cui si procede e le argomentazioni giurisdizionali vanno parametrate alla consistenza e gravità di 'quel' fatto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al delitto contestato al capo 4 della contestazione provvisoria, con rinvio per nuovo giudizio su detto capo al Tribunale di Palermo, Sezione per il riesame. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in data 28 maggio 2024
lette/sentite le conclusioni del PG ANTONIO BALSAMO Il PG conclude per l'annullamento con rinvio nella parte in cui annulla l'ordinanza emessa dal GIP limitatamente al reato di cui al capo 4 e sostituisce la misura del carcere con gli AADD di cui al capo 3. udito il difensore L'avv. STELI Salvatore si riporta integralmente alla memoria depositata in data 10/05/2024 e chiede venga dichiarato il ricorso del PM inammissibile. Penale Sent. Sez. 1 Num. 35298 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: AG RAFFAELLO Data Udienza: 28/05/2024 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 13 febbraio 2024 il Tribunale di Palermo - costituito ai sensi dell'art. 309 cod.proc.pen. - ha annullato il titolo cautelare emesso nei confronti di UZ CH SL IM in riferimento ai capi n.2 (detenzione illecita di stupefacenti) e n.4 (violazione del divieto di frequentare pregiudicati). Quanto al reato di cui al capo n.3 (violazione di obblighi correlati alla sottoposizione alla sorveglianza speciale in tema di orario di rientro nella abitazione), la misura è stata rivalutata sotto il profilo della adeguatezza, con sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari (assistiti da presidio elettronico). 1.1 In motivazione si è affermato, in sintesi, che: a) quanto al coinvolgimento nel traffico di sostanze stupefacenti il Tribunale rileva la scarsa chiarezza e la ambiguità dei colloqui oggetto di captazione, il che si riflette inevitabilmente sul profilo di gravità indiziaria ritenuto dal Gip;
b) quanto alla frequentazione intervenuta tra l'indagato, sottoposto alla misura di prevenzione personale, e FA NI il Tribunale osserva che non vi è contezza della conoscenza, in capo a UZ, della qualità soggettiva di pregiudicato del FA, non potendo la stessa desumersi da alcune circostanze di fatto emergenti dal contesto relazionale;
c) quanto al profilo della scelta della misura sull'unico reato residuo (di cui al capo n.3) il Tribunale riconosce la sussistenza del pericolo di fuga e del pericolo di reiterazione e reputa adeguata la misura degli arresti domiciliari con presidio elettronico. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - il PM territoriale. Il ricorrente articola plurime censure. 2.1 Quanto al reato di cui al capo n.4 si deduce vizio di motivazione. In sostanza, si ritiene incompleto, sul piano cognitivo, il giudizio negativo in punto di gravità indiziaria, atteso che proprio dal contenuto delle conversazioni tra i due - riportate nel testo del ricorso - poteva evincersi la conoscenza in capo all'indagato delle attività illecite realizzate, non solo ad oggi, dal FA. 2.2 Quanto al capo n.3 il ricorrente deduce vizio di motivazione in punto di scelta della misura. 2 Si rappresenta che il complessivo profilo di gravità delle condotte oggetto di contestazione, ed il livello di correlate esigenze cautelari, era tale da imporre il ricorso alla misura maggiormente contenitiva, avendo UZ mostrato insofferenza ai controlli ed una personalità estremamente negativa, anche in riferimento ai probabili esiti di altro giudizio in corso (condanna in secondo grado per sequestro a scopo di estorsione ed altro alla pena di anni trenta di reclusione, sia pure sottoposta a giudizio di rinvio dopo annullamento della cassazione). 3. Ha depositato memoria la difesa di UZ CH SL IM. 3.1 Nell'atto si rappresenta che il primo motivo sarebbe meramente rivalutativo (sul contenuto delle captazioni) e che il secondo motivo denunzia una contraddittorietà che non è dato intravedere nel testo della decisione. 4. Il ricorso è fondato limitatamente al reato di cui al capo n.4 ed infondato nel resto. 4.1 Quanto alla ritenuta carenza di gravità indiziarla sulla violazione del divieto di frequentare pregiudicati, è fondata la deduzione - introdotta dal ricorrente - di incompletezza argomentativa, posto che il numero degli incontri tra i due e l'oggetto delle discussioni captate (sia pure dovendosi tener conto dell'assenza di gravità indiziaria sull'accusa di traffico di stupefacenti) rappresentano dei potenziali indicatori logici (di conoscenza della altrui condizione soggettiva) che il Tribunale non valuta in modo analitico. Da ciò la necessità di rivalutazione, atteso che la prova della conoscenza di una particolare condizione soggettiva ben può derivare da indicatori logici (come affermato nella stessa decisione di questa Corte citata nella decisione impugnata, Sez. I n. 37163 del 19.7.2019, rv 276945). 4.2 Quanto al profilo della scelta della misura il ricorso è infondato. Va rilevato non soltanto che il Tribunale argomenta in modo del tutto logico le proprie opzioni (il che esclude la ricorrenza di un vizio argomentativo), restando in margini di opinabilità, ma soprattutto che il profilo della adeguatezza della misura va sempre rapportato al reato per cui si procede che - nel caso in esame - resta quello di cui all'art. 75 d.lgs. n.159 del 2011 sotto il limitato profilo della violazione degli orari di rientro. Si tratta, dunque, di una condotta che pur esprimendo insofferenza ai limiti della misura di prevenzione non esprime - in quanto tale - un elevato livello di pericolosità, non trattandosi di una 'totale sottrazione' al controllo di polizia. Né, d'altra parte, il livello di pericolosità del 3 Il Consigliere estensore Il Presidente soggetto può essere 'traslato' da un procedimento (quello ancora in corso per fatti di maggiore gravità) ad un altro, posto che l'incidente cautelare riflette essenzialmente il fatto specifico per cui si procede e le argomentazioni giurisdizionali vanno parametrate alla consistenza e gravità di 'quel' fatto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al delitto contestato al capo 4 della contestazione provvisoria, con rinvio per nuovo giudizio su detto capo al Tribunale di Palermo, Sezione per il riesame. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in data 28 maggio 2024