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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 27/03/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente rel.
Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice
Dott. Matteo Aranci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F.: ) Parte_1 CodiceFiscale_1
e da
(C.F.: ), entrambi rappresentati e difesi Parte_2 CodiceFiscale_2 dall'Avvocato ANTONIOLUIGI IACOMINO
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 8.01.2025, contenente l'indicazione ELle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico ELle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di scioglimento EL matrimonio civile.
In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio, in data 4.09.2003 a OR EL EC
(NA) (atto trascritto nei Registri ELlo Stato Civile di suddetto Comune al n. 86, Serie C, P. 2, anno
2003) e che dall'unione coniugale è nato il figlio (22.10.2001), maggiorenne ed Per_1 economicamente autosufficiente;
che, in data 24.09.2013, i coniugi si sono separati consensualmente innanzi al Tribunale di Lodi, con verbale omologato in data 1.10.2013, e che essi hanno dichiarato di rinunciare consensualmente reciprocamente a qualsiasi contributo economico, avendo il figlio maggiorenne raggiunto una indipendenza economica, per la quale non necessita più il versamento ELl'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione consensuale di Euro 300,00.
Le condizioni di cui il Tribunale prende atto sono – come trascritte dall'atto introduttivo e precisate nelle note conclusive – le seguenti:
“dichiarare lo scioglimento EL matrimonio tra di loro contratto in data 04.09.2003; matrimonio trascritto/iscritto nei Registri ELlo stato civile EL Comune di OR EL EC al n.86, Serie, P 2 S.
C anno 2003; ordinare al Comune di OR EL EC di annotare l'emananda sentenza a margine ELl'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali”.
Su istanza ELle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte;
nelle proprie note, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insistito per le domande in atti. Co Data comunicazione al degli atti EL procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale e spirituale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza ELle condizioni all'interesse ELle parti, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento ELle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara lo scioglimento EL matrimonio contratto tra e Parte_1 in data 4.09.2003 a OR EL EC (atto trascritto presso i Registri Parte_2 ELlo Stato civile di suddetto Comune al n. 86, Serie C, P. 2, anno 2003);
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese ELla procedura;
4) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica EL dispositivo ELla sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile EL Comune di OR EL EC (NA), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 26/03/2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Ada Cappello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente rel.
Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice
Dott. Matteo Aranci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F.: ) Parte_1 CodiceFiscale_1
e da
(C.F.: ), entrambi rappresentati e difesi Parte_2 CodiceFiscale_2 dall'Avvocato ANTONIOLUIGI IACOMINO
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 8.01.2025, contenente l'indicazione ELle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico ELle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di scioglimento EL matrimonio civile.
In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio, in data 4.09.2003 a OR EL EC
(NA) (atto trascritto nei Registri ELlo Stato Civile di suddetto Comune al n. 86, Serie C, P. 2, anno
2003) e che dall'unione coniugale è nato il figlio (22.10.2001), maggiorenne ed Per_1 economicamente autosufficiente;
che, in data 24.09.2013, i coniugi si sono separati consensualmente innanzi al Tribunale di Lodi, con verbale omologato in data 1.10.2013, e che essi hanno dichiarato di rinunciare consensualmente reciprocamente a qualsiasi contributo economico, avendo il figlio maggiorenne raggiunto una indipendenza economica, per la quale non necessita più il versamento ELl'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione consensuale di Euro 300,00.
Le condizioni di cui il Tribunale prende atto sono – come trascritte dall'atto introduttivo e precisate nelle note conclusive – le seguenti:
“dichiarare lo scioglimento EL matrimonio tra di loro contratto in data 04.09.2003; matrimonio trascritto/iscritto nei Registri ELlo stato civile EL Comune di OR EL EC al n.86, Serie, P 2 S.
C anno 2003; ordinare al Comune di OR EL EC di annotare l'emananda sentenza a margine ELl'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali”.
Su istanza ELle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte;
nelle proprie note, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insistito per le domande in atti. Co Data comunicazione al degli atti EL procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale e spirituale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza ELle condizioni all'interesse ELle parti, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento ELle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara lo scioglimento EL matrimonio contratto tra e Parte_1 in data 4.09.2003 a OR EL EC (atto trascritto presso i Registri Parte_2 ELlo Stato civile di suddetto Comune al n. 86, Serie C, P. 2, anno 2003);
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese ELla procedura;
4) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica EL dispositivo ELla sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile EL Comune di OR EL EC (NA), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 26/03/2025
Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Ada Cappello