Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 30/03/2026, n. 1498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1498 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01498/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03113/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3113 del 2025, proposto da
RR ST AR, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Fusari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l’ottemperanza
alla sentenza del Tribunale di Milano n. 1984/2024 pubblicata in data 18.04.2024
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 il dott. BR NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza n. 1984/2024, pubblicata in data 18.04.2024, il Tribunale di Milano ha condannato l’Amministrazione resistente a mettere a disposizione della ricorrente la carta docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 per l’importo di euro 500,00 annui, “oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo”.
Quanto alle spese ha condannato il Ministero a rimborsarle, con distrazione in favore del procuratore costituito.
La ricorrente agisce per l’ottemperanza, al fine di conseguire la carta docente e gli accessori individuati dal titolo in epigrafe.
Va precisato che l’ottemperanza non si estende alle spese di lite liquidate dalla sentenza del Tribunale di Milano, in quanto in relazione ad esse, distratte in favore del difensore, non è stata esperita l’azione di ottemperanza nel presente giudizio.
Il Tribunale osserva, in primo luogo, come rispetto al titolo della cui ottemperanza si tratta – passato in giudicato e notificato ritualmente - sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
La ricorrente ha dichiarato che la sentenza è stata ottemperata per la parte capitale del debito, essendo stata accreditata la carta docente per gli anni indicati nella sentenza da ottemperare, mentre non sono stati versati gli accessori ed in particolare la “maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo” ed ha prodotto la relativa documentazione giustificativa.
L’Amministrazione, costituita in giudizio, non ha fornito alcun chiarimento sul punto.
Il credito, quindi, non è contestato nell’an e nel quantum dalla parte resistente, neppure per quanto attiene al pagamento degli accessori indicati nella sentenza da ottemperare.
In tale contesto, a fronte di pagamenti solo parziali, deve essere dichiarata l’inottemperanza dell’amministrazione resistente, con conseguente fondatezza in parte qua del ricorso proposto, stante il mancato versamento della maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria, secondo quanto stabilito dalla sentenza in epigrafe.
Considerato che l’Amministrazione ha provveduto ad accreditare la carta docente per gli anni di spettanza, così eseguendo parzialmente il titolo in epigrafe, il Tribunale ritiene di assegnare all’Amministrazione stessa il termine di 120 giorni, decorrente dalla comunicazione della presente sentenza, per il pagamento degli importi ancora dovuti a titolo di accessori.
L’avvenuto accreditamento della carta docente induce a soprassedere, allo stato, dalla nomina di un Commissario ad acta.
In definitiva, il ricorso è parzialmente fondato, secondo quanto dianzi esposto e deve essere accolto in parte qua.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in euro 800,00, oltre accessori (cfr. Cons. St. n. 3897/2025; id, n. 4431/2025; id, n. 7269/2025; id., n. 7316/2025), con distrazione in favore del difensore della ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
Definitivamente pronunciando:
1) accoglie in parte il ricorso, accerta l’inottemperanza parziale dell’Amministrazione resistente e assegna all’Amministrazione stessa il termine di 120 giorni per completare i pagamenti dovuti, provvedendo al versamento della maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria, secondo quanto determinato dalla sentenza indicata in epigrafe;
2) condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, liquidandole in euro 800,00 (ottocento), oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore della ricorrente dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD GO, Presidente
BR NA, Consigliere, Estensore
Valentina Santina Mameli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BR NA | RD GO |
IL SEGRETARIO