Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alle seguenti Convenzioni adottate a Ginevra il 29 aprile 1958 dalla Conferenza delle Nazioni Unite si diritto del mare:
a) Convenzione sul mare territoriale e la zona contigua;
b) Convenzione sull'alto mare.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alle seguenti Convenzioni adottate a Ginevra il 29 aprile 1958 dalla Conferenza delle Nazioni Unite si diritto del mare:
a) Convenzione sul mare territoriale e la zona contigua;
b) Convenzione sull'alto mare.