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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/04/2025, n. 1432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1432 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
9894/2024
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del Giudice
onorario Dott.ssa Laura Garofalo , all'esito dell'udienza del 31/03/2025, come sostituita ex art. 127 ter c.p. dal deposito telematico di note scritte , giusto precedente decreto del 21 marzo 2025,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 9894/2024 R.G. Lavoro , promosso
DA
, nato a [...] il [...] e residente in [...] , sc.l, Parte_1
c. f. in giudizio rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Sangiorgio, come C.F._1
da procura depositata in atti di giudizio , domiciliato presso il suo studio in Catania via Asiago 54;
RICORRENTE
CONTRO
con Sede in Roma via Giuseppe Grezar 14 c.f. Controparte_1
, in persona del procuratore , in qualità di Responsabile Atti P.IVA_1 Controparte_2
Introduttivi del Giudizio Sicilia , in giudizio rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Tudisca come da procura alle liti in atti di giudizio , domiciliato elettivamente presso il suo studio in Tusa ( ME )
via Antoci 32 ;
RESISTENTE
in persona del Presidente Controparte_3 legale rappresentante p. t. con sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21, c.f. ; P.IVA_2
in giudizio rappresentato e difeso dall'avv. Vincenza Marina Marinelli , dall'avv. Pier Luigi Toma-
selli , avv. Maria Rosaria Battiato, avv. Livia Gaezza, come da procura alle liti depositata in atti di giudizio , domiciliato in Catania Piazza della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale Inps;
RESISTENTE
oggetto : opposizione a sollecito pagamento ed avvisi di addebito
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/10/2024 parte attrice impugnava il sollecito di pagamento che gli era stato notificato , secondo quanto sosteneva , in data 02/10/2024 dall' Controparte_4
, sede di Catania , impugnava i sottesi avvisi di addebito emessi per complessivi euro 5269,26
[...]
e segnatamente :
avviso di addebito n. 59320170003043506 , relativo a contributi IVS , fissi percentuale entro il minimale con somme aggiuntive , che era riferito al 2016 , che risultava notificato il 02/10/2017
per un importo di euro 1.718,91;
avviso di addebito n. 593 2023 0002707275 000 in riferimento a contributi IVS Fissi / percentuale entro il minimale , con somme aggiuntive per l'anno 2021 , esponeva che la data di presunta notifi-
ca era quella del 18/11/2023, per un importo pari ad euro 3.550,35.
A sostegno della opposizione eccepiva e deduceva che con il primo avviso di addebito ( 593 2017
CP_ 0003043506 000) fosse incorsa in errore fatale considerando il ricorrente odierno decaduto dal beneficio della definizione agevolata cui era stato ammesso, secondo l'art. 1 comma 192 legge
145/2018, a causa di presunto mancato pagamento regolare delle rate previste.” In realtà il signor
ha versato le prime tre rate ( allegato 3,4, e5) ma successivamente a seguito dell'interve Parte_1
nuto condono( annullamento automatico )l' , attraverso esplicita comunicazione, Controparte_5
rimodulava il piano di rateazione con l'emissione di una nuova comunicazione( vedi allegato 5 ),
dove veniva indicato un importo globale di debito in € 207,30”. ( cfr. pag.
2-3 del ricorso ).
Pertanto , secondo la prospettazione del ricorrente odierno, anziché pagare come nella comunicazio ne originaria la somma di euro 556,20 , secondo la prima definizione agevolata , avrebbe dovuto versare la somme di euro 207, 30 secondo il nuovo condono e comunque secondo la nuova comunicazione di definizione agevolata. Poiché aveva già versato la somma complessiva di euro
393,78 , secondo le ricevute che produceva , che rappresentavano pagamenti che aveva già eseguito per la prima definizione agevolata , essendo l'importo versato superiore alla somma di 207,30 ,
riteneva di non dovere più nulla e di avere definito così , con tali pagamenti , le pendenze da defini re e non pagava più nulla .
Pertanto il primo avviso di addebito sarebbe frutto dell'erronea valutazione che cercava di CP_3
recuperare le somme a titolo di contributi 2016 , ritenendolo erroneamente decaduto.
Il secondo avviso di addebito , secondo la ricostruzione del ricorrente odierno , si ricollega a contri buti riferiti all'anno 2021 , secondo , terzo e quarto trimestre, cui il ricorrente era stato esonerato in quanto soggetto danneggiato dalla pandemia da Covid-19 , secondo l'istanza presentata ai sensi della legge 178/2020 che era stata accolta.
Il successivo recupero di tali contributi era dovuto alla circostanza della inesistenza di altre posizio-
ni debitorie verso . La pendenza della cartella sopra specificata del 2016 non consentiva più CP_3
il godimento dell'esonero contributivo . Il ricorrente continuava deducendo che “ Da ciò si evince ,
palesemente , che la seconda cartella è indissolubilmente legata alla prima, che si ripete , non do-
vrebbe esistere, in quanto , vista l'adesione alla definizione agevolata saldo e stralcio , poi ritenuta
per errore decaduta”.
Sotto altro profilo eccepiva deduceva l'omessa o irregolare notifica degli avvisi di addebito,
sottesi al sollecito di pagamento , deduceva la nullità dell'iscrizione a ruolo in ragione dell'omessa notifica degli avvisi di addebito, sostenendo che il ricorrente non ne avrebbe avuto mai conoscenza.
Deduceva l'omessa indicazione del responsabile del procedimento negli avvisi di addebito impugna ti , sotto altro profilo eccepiva la prescrizione dei crediti azionati.
Evidenziava altresì come l'omessa notifica degli avvisi di addebito mai conosciuti dal ricorrente odierno non consentivano alle parti resistenti odierne di procedere al recupero delle somme por-
tate da questi atti impugnati . Chiedeva che le somme di cui al sollecito di pagamento impugnato e portate dagli atti opposti fosse dichiarate illegittime e non dovute, con vittoria di spese di giudi –
zio. Il Tribunale fissava l'udienza di discussione al 12.02.2025 e successivamente in data 01/02/
CP_ 2025 si costituiva l' L' chiedeva il rigetto del ricorso per inammissibilità e tardività CP_3 e che il ricorso fosse dichiarato tardivo a fronte della regolare notifica degli avvisi di addebito non impugnati nel termine di cui all'art. 24 D.Lgs. 46/1999. Chiedeva comunque che il Tribunale
dichiarasse dovuti i contributi dal ricorrente per le causali evincibili dai medesimi avvisi di addebito tardivamente opposti. Nel caso in cui fosse accertata la prescrizione successiva alla notifica degli avvisi di addebito , sottesi al sollecito di pagamento , chiedeva che il tribunale riconoscesse l'esclusiva responsabilità dell'Agente di Riscossione.
Successivamente in data 07/02/2025 si costituiva l' a mezzo Controparte_1
proprio procuratore di fiducia che chiedeva il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e tardivo e proposto ben oltre il termine perentorio di legge di quaranta giorni , deduceva la tardività di tutte le doglianze di carattere formale proposte dal ricorrente odierno.
Evidenziava il mancato decorso di prescrizione dovuto non solo alla sospensione disposta dalla le-
gislazione emergenziale sanitaria da Covid-19, applicabile alla fattispecie in riferimento al'avviso di addebito notificato nel 2017 , ma eccepiva la notifica di atti interruttivi della prescrizione quali intimazione di pagamento nonché la stessa richiesta di adesione alla definizione agevolata presenta ta dal ricorrente odierno , riconosciuta quale atto interruttivo dalla giurisprudenza . Chiedeva per-
tanto il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
La causa veniva istruita documentalmente a mezzo deposito di note scritte autorizzate , successiva-
mente delegata alla discussione e decisione del presente procedimento all'esito dell'udienza del
26/02/2025, disposte le modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udien-
za del 31.03.2025, come da precedente decreto , scaduti i termini per le note contenenti istanze e conclusioni , come in atti depositate , la causa viene decisa con il presente provvedimento.
∗∗∗∗∗∗∗∗
Il ricorso proposto non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
Innanzi tutto non viene data prova in giudizio della tempestività del ricorso . Il ricorrente odierno deduce che l'atto impugnato , sollecito di pagamento , sia stato notificato in data 02/10/2024 ma non offre prova della notifica ricevuta in data indicata in ricorso.
Nemmeno dalla resistente odierna e dagli allegati in giudizio depositati si risa- Controparte_1
le alla prova della data di notifica del sollecito di pagamento, sebbene l'onere di provare la tempest vità del ricorso gravi comunque sul ricorrente principale.
Quanto alla possibilità di impugnare il sollecito di pagamento in giurisprudenza risulta consolidato l'orientamento della non tassatività degli atti impugnabili , indicati nell'art. 19 del D lgsl546/1992,
secondo tale orientamento sarebbero impugnabili anche atti non autoritativi , purché idonei a porta-
re a conoscenza i presupposti di fatto e le ragioni di diritto della pretesa impositiva o del diniego del diritto vantato dal contribuente ( cfr. Cass. sent. 25498/2017). In tal senso il sollecito di paga -
mento , in quanto mera ricognizione del debito , ha la sola funzione di invitare il contribuente al sol lecito pagamento del tributo , non incidendo nella sua sfera patrimoniale. Non rientrerebbe quindi ,
tra gli atti obbligatoriamente impugnabili , la Cassazione con sentenza 1823 /2010 ,con orienta-
mento seguito da giudici tributari , ha affermato che il sollecito di pagamento , in quanto non assimilabile ad un atto impositivo , mancando i requisiti essenziali previsti dal comma 2 dell'art.19 ,
non è un atto autonomamente impugnabile .
Questo orientamento tuttavia ha avuto una battuta di arresto dinanzi pronunce della Suprema Corte
( cfr. sent. 10987/2011 e 18642/2012) secondo le quali il sollecito di pagamento va interpretato alla stregua di un avviso bonario e come tale è impugnabile , non essendo necessario il rispetto dei re-
quisiti previsti dal comma 2 dell'art. 19 , in quanto propri degli atti “ tipici”. Alla luce di questo orientamento si può affermare che il sollecito di pagamento non è un atto impugnabile in senso obbligatorio ma facoltativo , ove si contesti l'esistenza dell'atto impositivo con cui è sorto l'obbligo di pagamento .
Nella fattispecie il ricorrente contesta sia avvenuta la notifica degli avvisi di addebito portati dal sol lecito di pagamento , tuttavia tale affermazione viene smentita in giudizio dalle resistenti che offrono prova di regolare notifica sia degli avvisi di addebito che di successivi atti interruttivi di prescrizione .
Infatti l'avviso di addebito 59320170003043506 000 risulta notificato a mezzo PEC dall'istituto previdenziale al ricorrente odierno in data 02/10/2017 come da messaggio di consegna in atti depositato da . CP_3
Parimenti l'avviso di addebito 593 2023 0002707275 000 risulta notificato a mezzo Pec in data
18.11.2023, come risulta provato in atti dal messaggio di consegna depositato dall'istituto. Pertanto l'opposizione risulta inammissibile e tardiva perché proposta nei confronti degli atti portanti i contributi , appunto gli avvisi di addebito , divenuti ormai definitivi in quanto non op-
posti nel termine perentorio di quaranta giorni ex art. 24 D. lgs . 46/1999.
Pertanto sono inammissibili e tardive tutte le doglianze di carattere formale sollevate dal ricorrente in ordine alla mancata firma del responsabile del procedimento , del tutto infondata risulta l'omessa
CP_ notifica degli atti impugnati , smentita dai documenti offerti in giudizio dall' e dalla
[...]
. CP_1
Prive di pregio sono le osservazioni in ordine alla decadenza dalla definizione agevolata degli avvisi di addebito in cui il ricorrente non sarebbe incorso , poiché avrebbe pagato quanto dovuto e quanto stabilito dal piano rateale di definizione agevolata .
In realtà le affermazioni sono infondate e non basaate su legge . In caso di mancato o insufficiente o tardivo versamento di una rata, si decade dal beneficio della definizione agevolata, documentata dal ricorrente medesimo in allegato ( AT-29390201900326367151 ) e dalle tre quietanze dal medesimo prodotte . Chi non paga le rate stabilite in misura ridotta o in ritardo, perde i benefici della definizione agevolata e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della definizione e non determinano l'estinzione del debito residuo ,
così l'agente di riscossione prosegue l'attività di recupero dei crediti non riscossi . In tale caso i versamenti sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/1973.
Lo stesso documento in atti prodotto dal ricorrente , alla facciata n. 2, nota 6 , riporta tali effetti previsti dalla legge.
Decaduto dalla definizione agevolata e prodotte n. 3 ricevute di pagamento per € 393,78 a fronte di
€ 556,20 , il ricorrente viene ammesso ad altra procedura di definizione agevolata con successivo documento AT-29390201900326367151 , ammesso a seguito di dichiarazione per adesione del 03/
04/2019 prot. n. 106639 , in atti documentata.
Come si evince dalle procedure di definizione agevolata in atti depositate , si tratta della definizione dei debiti di cui all'art. 1 , commi 184 e 185 della legge 145/2018 cui l'odierno ricorrente è stato ammesso in entrambi i casi , per cui non risultano pertinenti i riferimenti allo stralcio automatico delle cartelle non superiori a mille euro affidati all' sino al 2015. In Controparte_1
ogni caso tale procedura è successiva nel tempo ed è stata introdotta con legge197/2022 , mentre le dichiarazioni di adesione del ricorrente sono del 2019 del 03/04/2019 protocollo 106639 per entrambe le procedure.
Con la seconda definizione agevolata , i carichi ammessi erano l'avviso di addebito 2017, sopra specificato nonché due cartelle di pagamento afferenti tributi , emesse da Controparte_6
e Direzione Provinciale Catania ufficio territoriale , come si evince dai documenti depositati dal ricorrente, ed il totale da versare era pari a 207,30.
A questo punto il ricorrente odierno che aveva pagato euro 393,78 non onorando tutte le rate ,
essendo già decaduto dalla prima definizione agevolata , imputa secondo la propria valutazione ,
il proprio pagamento alla successiva procedura di definizione agevolata e non paga rata alcuna ritenendo di avere in tale modalità definito ed estinto i propri debiti .
Anche nella seconda definizione agevolata ,( nota n. 6 pag. 2) , è riportato l'avviso afferente la decadenza dalla rottamazione nel caso di ritardo nel pagamento di rate , in caso di mancato pagamento o insufficiente pagamento .
Dalla documentazione in giudizio prodotta dal ricorrente e dalla medesima Agenzia Riscossione il ricorrente risulta pertanto decaduto ed il sollecito all'esame di giudizio tende a recuperare le som-
me ancora dovute .
Risultano dovuti i pagamenti dei contributi 2016 e 2021 portati dagli avvisi di addebito. Per i contri buti afferenti il 2016, ha tenuto conto dei pagamenti parziali eseguiti dal ricorrente tratte- CP_3
nendo l'importo a titolo di acconto a seguito della procedura ,la prima , di definizione agevolata , ex art. 19 DPR 602/1973 , come sopra richiamato .
Risulta infondata l'eccepita prescrizione dei crediti , portati dagli avvisi di addebito impugnati con il sollecito di pagamento e divenuti definitivi .
Entrambi gli avvisi di addebito sono stati notificati a mezzo Pec come documentato dall'Istituto in data 02/10/2017 e in data 18/11/2023 .
Alla data di inizio del giudizio , iscritto a ruolo nel 23/10/2024 , i crediti erano già definitivi in quanto non opposti in precedenza, tantomeno in giudizio parte ricorrente ha offerto prova di non averli ricevuti presso la propria PEC .
Pertanto si tratta di accertare se nella fattispecie ci sia stata prescrizione successiva alla notifica degli avvisi di addebito .
CP_ In ordine al n. 593 2017 0003043506 , notificato da a mezzo Pec il 02/10/2017 , si osserva che il ricorrente ha interrotto il decorso di prescrizione con istanza di adesione alla definizione agevola-
ta dei carichi , come il medesimo ha documentato.
Tale istanza o dichiarazione di adesione ( del 03/04/2019 protocollo 106639 ) interrompe i termini di prescrizione , come di recente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità ( Cass. Ordinanza 23/
10/2024 n. 27504 ). La richiesta di rateizzazione, facendo ritenere riconosciute le cartelle di pagamento relative alle somme che ne costituiscono l'oggetto , vale , di norma , quale atto interrut tivo della prescrizione e preclude , di regola , al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti . ( cass. Sez. V, n. 3414/ 2024 ).
A seguito dei parziali pagamento eseguiti dal ricorrente la definizione agevolata è stata revocata con provvedimento che risulta depositato in giudizio dalla resistente ( allegato 5 ) e la revoca CP_1
risulta data 08.08.2022 e la motivazione “ Mancato rispetto dei termini di pagamento del piano
tributi “.
Successivamente il 24 ottobre 2023 il Concessionario ha notificato al ricorrente ulteriore atto inter ruttivo , ovverosia intimazione pagamento n. 29320239028178867000 , parimenti documentato in atti dalla resistente ( allegato 6 ). CP_1
Inoltre successivamente la data di notifica ( 01.10.2017 ) tale decorso di prescrizione è stato sospeso durante il periodo emergenziale da Covid-19 per interventi normativi che hanno avuto per obietti vo la sospensione dell'attività di riscossione coattiva dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 , anche delle entrate locali . La norma di riferimento è rappresentata dall'art. 68 del D.L. 18/2020.
Pertanto nella fattispecie occorre aggiungere 542 giorni di sospensione al termine orinario di pre-
scrizione , come già ritenuto in numerose pronunce da questo Ufficio in casi analoghi. ( cfr. sent.
Tribunale Lavoro Catania n. 292/2023 ).
Pertanto, tenuto conto dell'interruzione di prescrizione e del periodo di sospensione , alla data di notifica del sollecito di pagamento 02/10/2024 i contributi non erano prescritti . In ordine all'avviso di addebito 593 20230002707275 , notificato a mezzo pec il 18.11.2023 ,
nessuna prescrizione risulta decorsa , nel merito la dovutezza dei contributi 2021 discende dallo stesso provvedimento di revoca della definizione agevolata emesso in data 08/08/2022 da CP_1
odierna resistente .
Il ricorso pertanto , risulta infondato per tutte le ragioni sopra specificate e non può trovare accogli mento . Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , definitivamente decidendo la causa n. 9894/2024 R.G. lavoro , disattesa ogni contraria istanza , eccezione , difesa , così prov vede :
Rigetta il ricorso , conferma gli atti impugnati con obbligo di pagamento delle somme ivi portate;
Condanna il ricorrente alle spese di giudizio nei confronti delle resistenti che liquida per ciascuna resistente in euro 884,5 oltre rimborso forfettario al 15% , iva e cpa come per legge.
Catania 01/04/2025 il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del Giudice
onorario Dott.ssa Laura Garofalo , all'esito dell'udienza del 31/03/2025, come sostituita ex art. 127 ter c.p. dal deposito telematico di note scritte , giusto precedente decreto del 21 marzo 2025,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 9894/2024 R.G. Lavoro , promosso
DA
, nato a [...] il [...] e residente in [...] , sc.l, Parte_1
c. f. in giudizio rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Sangiorgio, come C.F._1
da procura depositata in atti di giudizio , domiciliato presso il suo studio in Catania via Asiago 54;
RICORRENTE
CONTRO
con Sede in Roma via Giuseppe Grezar 14 c.f. Controparte_1
, in persona del procuratore , in qualità di Responsabile Atti P.IVA_1 Controparte_2
Introduttivi del Giudizio Sicilia , in giudizio rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Tudisca come da procura alle liti in atti di giudizio , domiciliato elettivamente presso il suo studio in Tusa ( ME )
via Antoci 32 ;
RESISTENTE
in persona del Presidente Controparte_3 legale rappresentante p. t. con sede Centrale in Roma via Ciro il Grande 21, c.f. ; P.IVA_2
in giudizio rappresentato e difeso dall'avv. Vincenza Marina Marinelli , dall'avv. Pier Luigi Toma-
selli , avv. Maria Rosaria Battiato, avv. Livia Gaezza, come da procura alle liti depositata in atti di giudizio , domiciliato in Catania Piazza della Repubblica 26 presso Avvocatura Distrettuale Inps;
RESISTENTE
oggetto : opposizione a sollecito pagamento ed avvisi di addebito
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/10/2024 parte attrice impugnava il sollecito di pagamento che gli era stato notificato , secondo quanto sosteneva , in data 02/10/2024 dall' Controparte_4
, sede di Catania , impugnava i sottesi avvisi di addebito emessi per complessivi euro 5269,26
[...]
e segnatamente :
avviso di addebito n. 59320170003043506 , relativo a contributi IVS , fissi percentuale entro il minimale con somme aggiuntive , che era riferito al 2016 , che risultava notificato il 02/10/2017
per un importo di euro 1.718,91;
avviso di addebito n. 593 2023 0002707275 000 in riferimento a contributi IVS Fissi / percentuale entro il minimale , con somme aggiuntive per l'anno 2021 , esponeva che la data di presunta notifi-
ca era quella del 18/11/2023, per un importo pari ad euro 3.550,35.
A sostegno della opposizione eccepiva e deduceva che con il primo avviso di addebito ( 593 2017
CP_ 0003043506 000) fosse incorsa in errore fatale considerando il ricorrente odierno decaduto dal beneficio della definizione agevolata cui era stato ammesso, secondo l'art. 1 comma 192 legge
145/2018, a causa di presunto mancato pagamento regolare delle rate previste.” In realtà il signor
ha versato le prime tre rate ( allegato 3,4, e5) ma successivamente a seguito dell'interve Parte_1
nuto condono( annullamento automatico )l' , attraverso esplicita comunicazione, Controparte_5
rimodulava il piano di rateazione con l'emissione di una nuova comunicazione( vedi allegato 5 ),
dove veniva indicato un importo globale di debito in € 207,30”. ( cfr. pag.
2-3 del ricorso ).
Pertanto , secondo la prospettazione del ricorrente odierno, anziché pagare come nella comunicazio ne originaria la somma di euro 556,20 , secondo la prima definizione agevolata , avrebbe dovuto versare la somme di euro 207, 30 secondo il nuovo condono e comunque secondo la nuova comunicazione di definizione agevolata. Poiché aveva già versato la somma complessiva di euro
393,78 , secondo le ricevute che produceva , che rappresentavano pagamenti che aveva già eseguito per la prima definizione agevolata , essendo l'importo versato superiore alla somma di 207,30 ,
riteneva di non dovere più nulla e di avere definito così , con tali pagamenti , le pendenze da defini re e non pagava più nulla .
Pertanto il primo avviso di addebito sarebbe frutto dell'erronea valutazione che cercava di CP_3
recuperare le somme a titolo di contributi 2016 , ritenendolo erroneamente decaduto.
Il secondo avviso di addebito , secondo la ricostruzione del ricorrente odierno , si ricollega a contri buti riferiti all'anno 2021 , secondo , terzo e quarto trimestre, cui il ricorrente era stato esonerato in quanto soggetto danneggiato dalla pandemia da Covid-19 , secondo l'istanza presentata ai sensi della legge 178/2020 che era stata accolta.
Il successivo recupero di tali contributi era dovuto alla circostanza della inesistenza di altre posizio-
ni debitorie verso . La pendenza della cartella sopra specificata del 2016 non consentiva più CP_3
il godimento dell'esonero contributivo . Il ricorrente continuava deducendo che “ Da ciò si evince ,
palesemente , che la seconda cartella è indissolubilmente legata alla prima, che si ripete , non do-
vrebbe esistere, in quanto , vista l'adesione alla definizione agevolata saldo e stralcio , poi ritenuta
per errore decaduta”.
Sotto altro profilo eccepiva deduceva l'omessa o irregolare notifica degli avvisi di addebito,
sottesi al sollecito di pagamento , deduceva la nullità dell'iscrizione a ruolo in ragione dell'omessa notifica degli avvisi di addebito, sostenendo che il ricorrente non ne avrebbe avuto mai conoscenza.
Deduceva l'omessa indicazione del responsabile del procedimento negli avvisi di addebito impugna ti , sotto altro profilo eccepiva la prescrizione dei crediti azionati.
Evidenziava altresì come l'omessa notifica degli avvisi di addebito mai conosciuti dal ricorrente odierno non consentivano alle parti resistenti odierne di procedere al recupero delle somme por-
tate da questi atti impugnati . Chiedeva che le somme di cui al sollecito di pagamento impugnato e portate dagli atti opposti fosse dichiarate illegittime e non dovute, con vittoria di spese di giudi –
zio. Il Tribunale fissava l'udienza di discussione al 12.02.2025 e successivamente in data 01/02/
CP_ 2025 si costituiva l' L' chiedeva il rigetto del ricorso per inammissibilità e tardività CP_3 e che il ricorso fosse dichiarato tardivo a fronte della regolare notifica degli avvisi di addebito non impugnati nel termine di cui all'art. 24 D.Lgs. 46/1999. Chiedeva comunque che il Tribunale
dichiarasse dovuti i contributi dal ricorrente per le causali evincibili dai medesimi avvisi di addebito tardivamente opposti. Nel caso in cui fosse accertata la prescrizione successiva alla notifica degli avvisi di addebito , sottesi al sollecito di pagamento , chiedeva che il tribunale riconoscesse l'esclusiva responsabilità dell'Agente di Riscossione.
Successivamente in data 07/02/2025 si costituiva l' a mezzo Controparte_1
proprio procuratore di fiducia che chiedeva il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e tardivo e proposto ben oltre il termine perentorio di legge di quaranta giorni , deduceva la tardività di tutte le doglianze di carattere formale proposte dal ricorrente odierno.
Evidenziava il mancato decorso di prescrizione dovuto non solo alla sospensione disposta dalla le-
gislazione emergenziale sanitaria da Covid-19, applicabile alla fattispecie in riferimento al'avviso di addebito notificato nel 2017 , ma eccepiva la notifica di atti interruttivi della prescrizione quali intimazione di pagamento nonché la stessa richiesta di adesione alla definizione agevolata presenta ta dal ricorrente odierno , riconosciuta quale atto interruttivo dalla giurisprudenza . Chiedeva per-
tanto il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
La causa veniva istruita documentalmente a mezzo deposito di note scritte autorizzate , successiva-
mente delegata alla discussione e decisione del presente procedimento all'esito dell'udienza del
26/02/2025, disposte le modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udien-
za del 31.03.2025, come da precedente decreto , scaduti i termini per le note contenenti istanze e conclusioni , come in atti depositate , la causa viene decisa con il presente provvedimento.
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Il ricorso proposto non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
Innanzi tutto non viene data prova in giudizio della tempestività del ricorso . Il ricorrente odierno deduce che l'atto impugnato , sollecito di pagamento , sia stato notificato in data 02/10/2024 ma non offre prova della notifica ricevuta in data indicata in ricorso.
Nemmeno dalla resistente odierna e dagli allegati in giudizio depositati si risa- Controparte_1
le alla prova della data di notifica del sollecito di pagamento, sebbene l'onere di provare la tempest vità del ricorso gravi comunque sul ricorrente principale.
Quanto alla possibilità di impugnare il sollecito di pagamento in giurisprudenza risulta consolidato l'orientamento della non tassatività degli atti impugnabili , indicati nell'art. 19 del D lgsl546/1992,
secondo tale orientamento sarebbero impugnabili anche atti non autoritativi , purché idonei a porta-
re a conoscenza i presupposti di fatto e le ragioni di diritto della pretesa impositiva o del diniego del diritto vantato dal contribuente ( cfr. Cass. sent. 25498/2017). In tal senso il sollecito di paga -
mento , in quanto mera ricognizione del debito , ha la sola funzione di invitare il contribuente al sol lecito pagamento del tributo , non incidendo nella sua sfera patrimoniale. Non rientrerebbe quindi ,
tra gli atti obbligatoriamente impugnabili , la Cassazione con sentenza 1823 /2010 ,con orienta-
mento seguito da giudici tributari , ha affermato che il sollecito di pagamento , in quanto non assimilabile ad un atto impositivo , mancando i requisiti essenziali previsti dal comma 2 dell'art.19 ,
non è un atto autonomamente impugnabile .
Questo orientamento tuttavia ha avuto una battuta di arresto dinanzi pronunce della Suprema Corte
( cfr. sent. 10987/2011 e 18642/2012) secondo le quali il sollecito di pagamento va interpretato alla stregua di un avviso bonario e come tale è impugnabile , non essendo necessario il rispetto dei re-
quisiti previsti dal comma 2 dell'art. 19 , in quanto propri degli atti “ tipici”. Alla luce di questo orientamento si può affermare che il sollecito di pagamento non è un atto impugnabile in senso obbligatorio ma facoltativo , ove si contesti l'esistenza dell'atto impositivo con cui è sorto l'obbligo di pagamento .
Nella fattispecie il ricorrente contesta sia avvenuta la notifica degli avvisi di addebito portati dal sol lecito di pagamento , tuttavia tale affermazione viene smentita in giudizio dalle resistenti che offrono prova di regolare notifica sia degli avvisi di addebito che di successivi atti interruttivi di prescrizione .
Infatti l'avviso di addebito 59320170003043506 000 risulta notificato a mezzo PEC dall'istituto previdenziale al ricorrente odierno in data 02/10/2017 come da messaggio di consegna in atti depositato da . CP_3
Parimenti l'avviso di addebito 593 2023 0002707275 000 risulta notificato a mezzo Pec in data
18.11.2023, come risulta provato in atti dal messaggio di consegna depositato dall'istituto. Pertanto l'opposizione risulta inammissibile e tardiva perché proposta nei confronti degli atti portanti i contributi , appunto gli avvisi di addebito , divenuti ormai definitivi in quanto non op-
posti nel termine perentorio di quaranta giorni ex art. 24 D. lgs . 46/1999.
Pertanto sono inammissibili e tardive tutte le doglianze di carattere formale sollevate dal ricorrente in ordine alla mancata firma del responsabile del procedimento , del tutto infondata risulta l'omessa
CP_ notifica degli atti impugnati , smentita dai documenti offerti in giudizio dall' e dalla
[...]
. CP_1
Prive di pregio sono le osservazioni in ordine alla decadenza dalla definizione agevolata degli avvisi di addebito in cui il ricorrente non sarebbe incorso , poiché avrebbe pagato quanto dovuto e quanto stabilito dal piano rateale di definizione agevolata .
In realtà le affermazioni sono infondate e non basaate su legge . In caso di mancato o insufficiente o tardivo versamento di una rata, si decade dal beneficio della definizione agevolata, documentata dal ricorrente medesimo in allegato ( AT-29390201900326367151 ) e dalle tre quietanze dal medesimo prodotte . Chi non paga le rate stabilite in misura ridotta o in ritardo, perde i benefici della definizione agevolata e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della definizione e non determinano l'estinzione del debito residuo ,
così l'agente di riscossione prosegue l'attività di recupero dei crediti non riscossi . In tale caso i versamenti sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/1973.
Lo stesso documento in atti prodotto dal ricorrente , alla facciata n. 2, nota 6 , riporta tali effetti previsti dalla legge.
Decaduto dalla definizione agevolata e prodotte n. 3 ricevute di pagamento per € 393,78 a fronte di
€ 556,20 , il ricorrente viene ammesso ad altra procedura di definizione agevolata con successivo documento AT-29390201900326367151 , ammesso a seguito di dichiarazione per adesione del 03/
04/2019 prot. n. 106639 , in atti documentata.
Come si evince dalle procedure di definizione agevolata in atti depositate , si tratta della definizione dei debiti di cui all'art. 1 , commi 184 e 185 della legge 145/2018 cui l'odierno ricorrente è stato ammesso in entrambi i casi , per cui non risultano pertinenti i riferimenti allo stralcio automatico delle cartelle non superiori a mille euro affidati all' sino al 2015. In Controparte_1
ogni caso tale procedura è successiva nel tempo ed è stata introdotta con legge197/2022 , mentre le dichiarazioni di adesione del ricorrente sono del 2019 del 03/04/2019 protocollo 106639 per entrambe le procedure.
Con la seconda definizione agevolata , i carichi ammessi erano l'avviso di addebito 2017, sopra specificato nonché due cartelle di pagamento afferenti tributi , emesse da Controparte_6
e Direzione Provinciale Catania ufficio territoriale , come si evince dai documenti depositati dal ricorrente, ed il totale da versare era pari a 207,30.
A questo punto il ricorrente odierno che aveva pagato euro 393,78 non onorando tutte le rate ,
essendo già decaduto dalla prima definizione agevolata , imputa secondo la propria valutazione ,
il proprio pagamento alla successiva procedura di definizione agevolata e non paga rata alcuna ritenendo di avere in tale modalità definito ed estinto i propri debiti .
Anche nella seconda definizione agevolata ,( nota n. 6 pag. 2) , è riportato l'avviso afferente la decadenza dalla rottamazione nel caso di ritardo nel pagamento di rate , in caso di mancato pagamento o insufficiente pagamento .
Dalla documentazione in giudizio prodotta dal ricorrente e dalla medesima Agenzia Riscossione il ricorrente risulta pertanto decaduto ed il sollecito all'esame di giudizio tende a recuperare le som-
me ancora dovute .
Risultano dovuti i pagamenti dei contributi 2016 e 2021 portati dagli avvisi di addebito. Per i contri buti afferenti il 2016, ha tenuto conto dei pagamenti parziali eseguiti dal ricorrente tratte- CP_3
nendo l'importo a titolo di acconto a seguito della procedura ,la prima , di definizione agevolata , ex art. 19 DPR 602/1973 , come sopra richiamato .
Risulta infondata l'eccepita prescrizione dei crediti , portati dagli avvisi di addebito impugnati con il sollecito di pagamento e divenuti definitivi .
Entrambi gli avvisi di addebito sono stati notificati a mezzo Pec come documentato dall'Istituto in data 02/10/2017 e in data 18/11/2023 .
Alla data di inizio del giudizio , iscritto a ruolo nel 23/10/2024 , i crediti erano già definitivi in quanto non opposti in precedenza, tantomeno in giudizio parte ricorrente ha offerto prova di non averli ricevuti presso la propria PEC .
Pertanto si tratta di accertare se nella fattispecie ci sia stata prescrizione successiva alla notifica degli avvisi di addebito .
CP_ In ordine al n. 593 2017 0003043506 , notificato da a mezzo Pec il 02/10/2017 , si osserva che il ricorrente ha interrotto il decorso di prescrizione con istanza di adesione alla definizione agevola-
ta dei carichi , come il medesimo ha documentato.
Tale istanza o dichiarazione di adesione ( del 03/04/2019 protocollo 106639 ) interrompe i termini di prescrizione , come di recente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità ( Cass. Ordinanza 23/
10/2024 n. 27504 ). La richiesta di rateizzazione, facendo ritenere riconosciute le cartelle di pagamento relative alle somme che ne costituiscono l'oggetto , vale , di norma , quale atto interrut tivo della prescrizione e preclude , di regola , al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti . ( cass. Sez. V, n. 3414/ 2024 ).
A seguito dei parziali pagamento eseguiti dal ricorrente la definizione agevolata è stata revocata con provvedimento che risulta depositato in giudizio dalla resistente ( allegato 5 ) e la revoca CP_1
risulta data 08.08.2022 e la motivazione “ Mancato rispetto dei termini di pagamento del piano
tributi “.
Successivamente il 24 ottobre 2023 il Concessionario ha notificato al ricorrente ulteriore atto inter ruttivo , ovverosia intimazione pagamento n. 29320239028178867000 , parimenti documentato in atti dalla resistente ( allegato 6 ). CP_1
Inoltre successivamente la data di notifica ( 01.10.2017 ) tale decorso di prescrizione è stato sospeso durante il periodo emergenziale da Covid-19 per interventi normativi che hanno avuto per obietti vo la sospensione dell'attività di riscossione coattiva dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 , anche delle entrate locali . La norma di riferimento è rappresentata dall'art. 68 del D.L. 18/2020.
Pertanto nella fattispecie occorre aggiungere 542 giorni di sospensione al termine orinario di pre-
scrizione , come già ritenuto in numerose pronunce da questo Ufficio in casi analoghi. ( cfr. sent.
Tribunale Lavoro Catania n. 292/2023 ).
Pertanto, tenuto conto dell'interruzione di prescrizione e del periodo di sospensione , alla data di notifica del sollecito di pagamento 02/10/2024 i contributi non erano prescritti . In ordine all'avviso di addebito 593 20230002707275 , notificato a mezzo pec il 18.11.2023 ,
nessuna prescrizione risulta decorsa , nel merito la dovutezza dei contributi 2021 discende dallo stesso provvedimento di revoca della definizione agevolata emesso in data 08/08/2022 da CP_1
odierna resistente .
Il ricorso pertanto , risulta infondato per tutte le ragioni sopra specificate e non può trovare accogli mento . Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di Catania in funzione di Giudice del Lavoro , definitivamente decidendo la causa n. 9894/2024 R.G. lavoro , disattesa ogni contraria istanza , eccezione , difesa , così prov vede :
Rigetta il ricorso , conferma gli atti impugnati con obbligo di pagamento delle somme ivi portate;
Condanna il ricorrente alle spese di giudizio nei confronti delle resistenti che liquida per ciascuna resistente in euro 884,5 oltre rimborso forfettario al 15% , iva e cpa come per legge.
Catania 01/04/2025 il Giudice onorario
Dott.ssa Laura Garofalo