Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 13/02/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott.ssa Marialuisa Crucitti Consigliere,
3) dott. Massimo Sereno Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1014/2018 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 6 novembre 2023 e vertente
T R A
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
l'11.09.1989, elettivamente domiciliato in Melito di Porto Salvo (RC), Via G. Pascoli
n. 16, presso lo studio dell'Avv. Domenica Tripodi (p.e.c.: Email_1
- fax: 0965/781704), che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante pro-tempore (P. IVA Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Messina, Via La Farina is. R, 91, presso lo P.IVA_1 studio dell'Avv. Giovanni Alessandro (p.e.c.: – Email_2
Fax: 0906010108), che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLATA
NONCHE'
Controparte_2
APPELLATO/CONTUMACE
**************
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1222/2018 resa dal Tribunale di Reggio
Calabria il 30.07.2018 nell'ambito del procedimento civile n. 100069/2010 R.G..
CONCLUSIONI
Si insiste nella rinnovazione della CTU per le argomentazioni esposte nell'atto introduttivo, che si intendono qui richiamate e trascritte. Si evidenzia che si era concordi con il CTU in relazione all'iter argomentativo seguito anche in ordine alla riconducibilità delle lesioni e al nesso di causalità con il sinistro per cui è causa, quello che si è criticato erano le conclusioni, a cui era giunto il CTU in ordine ai postumi invalidanti residuati in capo a parte attrice, giudizio che si discostava, notevolmente, con le conclusioni a cui era giunto il CTP.
Si insiste inoltre nell'accoglimento dell'appello, nella riforma dell'impugnata sentenza e delle richieste esplicate che si intendono qui tutte richiamate e trascritte.
Si chiede il rigetto di tutte le richieste ex adverso espletate perché infondate in fatto e diritto e si chiede in caso di non accoglimento della richiesta espletata il rinvio per la precisazione delle conclusioni.”; per la società assicuratrice appellata, nel seguente modo: “…precisa le conclusioni, insistendo in tutte le domande ed eccezioni di cui agli atti e verbali di causa;
per l'effetto, chiede il rigetto dell'appello principale proposto dal sig. nei suoi confronti, con la conferma Parte_1 in ogni sua parte dell'appellata sentenza e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali anche di questo grado di giudizio.
Si chiede, pertanto, che la causa venga assegnata a sentenza con la concessione dei termini di legge, per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così lo svolgersi del processo di primo grado è compendiato nella sentenza impugnata:
Nei fatti, l'attore esponeva che in tale data stava percorrendo a bordo della propria bici la via Roma, allorquando sarebbe stato urtato dall'autovettura Mitsubishi, tg. ZA 900 KX, condotta dal proprietario, sig ed assicurata presso la convenuta Società assicurativa. Controparte_2
Sempre a detta dell'attore, in conseguenza dell'urto, lo stesso cadeva a terra, procurandosi lesioni, quantificabili in euro 70.872,00 e, pertanto, si chiedeva che a tale cifra fossero condannati in solido il sig. e la società di assicurazioni con cui l'autovettura aveva stipulato regolare contratto di CP_2
RCA.
Costituitasi in giudizio, con comparsa del 18.10.2010, la oggi Controparte_3
deduceva che le circostanze riferite da controparte sollevavano non poche Controparte_4 perplessità, sia in ordine all'an, che al quantum debeatur della pretesa risarcitoria, non sussistendo agli atti la prova che i danni lamentati in citazione fossero conseguenza dell'incidente ivi descritto, del quale, comunque, avrebbe dovuto essere data prova del suo avvenimento.
Per questi motivi
, chiedeva il rigetto delle domande attrici, con condanna dell'attore al pagamento delle spese processuali.
In via istruttoria si ammetteva l'interrogatorio libero dell'attore, la prova per testi, nonché la consulenza medico legale, al fine di accertare la natura ed entità delle lesioni patite dall'attore.
All'udienza del 09.04.18 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali.>>.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Reggio Calabria così statuiva: “Il
Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria, definitivamente pronunciando sulla causa avente r.g. n. 100069/2010, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta ogni domanda;
- Condanna parte attrice al pagamento di euro 3,000,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfetario a titolo di spese di lite a favore dell ogg Controparte_5 Controparte_6
- Pone a carico di parte attrice le spese di Ctu liquidate con separato decreto.
- Dispone la trasmissione delle testimonianze rese nel presente giudizio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale al fine di emettere i provvedimenti ritenuti opportuni.”.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello, con atto di citazione notificato telematicamente il 14.12.2018, esponendo due lunghi ed Parte_1 articolati motivi di gravame.
Con il primo motivo denunciava l'asserita erronea ricostruzione del fatto esposto nella sentenza impugnata.
In buona sostanza, il Tribunale avrebbe liquidato con troppa superficialità l'esito della prova testimoniale espletata in prime cure, ritenendo non dimostrati i fatti di causa ed il nesso di causalità tra la condotta colposa posta in essere dal e Controparte_2
l'evento dannoso a seguito del quale il avrebbe riportato le gravi Parte_1 lesioni personali per le quali aveva avanzato richiesta di risarcimento danni, omettendo, di converso, di considerare le conclusioni cui era giunto il CTU, che avrebbe accertato la piena compatibilità delle lesioni con il sinistro per cui è causa.
Citava, a supporto di tale assunto, alcune sentenze della Suprema Corte (nn. 24589 del
2005, 16087 e 5434 del 2003 ed altre ancora).
La seconda censura atteneva ad una erronea valutazione della prova testimoniale, in aperta violazione dell'art. 116 c.p.c.
Secondo la tesi sostenuta dall'appellante, le testimonianze rese da e Testimone_1
sarebbero tutt'altro che confliggenti, presentando entrambe Testimone_2 elementi di univocità e di sostanziale convergenza, a nulla valendo le presunte incongruenze rilevate dal Tribunale che sarebbero state dovute unicamente al fatto che tra la data dell'occorso e quella dell'escussione dei testi erano intercorsi circa sei anni, di talché sarebbe stato del tutto plausibile un non perfetto ricordo di alcuni particolari.
Chiedeva, pertanto - previa istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata - la sua riforma, con la condanna dei convenuti in solido alla rifusione delle spese relative ad entrambi i gradi.
Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 21.05.2019, la che, eccependo Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità del gravame ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., ne chiedeva il rigetto, con la conferma della sentenza appellata e la condanna del alla rifusione delle spese di lite relative al presente grado di Parte_1 giudizio.
A seguito della dipartita dell'Avv. Domenico Alessandro, si costituiva in giudizio, per la convenuta l'Avv. Giovani Alessandro, con comparsa di Controparte_1 costituzione depositata telematicamente il 03.06.2024.
Benché ritualmente evocato in giudizio, rimaneva contumace. Controparte_2
Nel corso della trattazione nel presente grado non veniva svolta ulteriore attività istruttoria.
Indi, precisate le conclusioni, in epigrafe indicate, all'udienza collegiale del 06.11.2023
- svoltasi con le modalità di cui all'art. 83, VII comma, lett. H), D.L. n. 18/2020, convertito con modifiche in L. 27/2020 - su richiesta dei procuratori delle parti, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di il quale Controparte_2 benché regolarmente citato, non si è costituito.
Altrettanto in via preliminare vanno scrutinate le eccezioni di inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., sollevate dalla Compagnia di assicurazioni appellata con la propria comparsa di costituzione e risposta.
Le stesse sono prive di fondamento.
Ed infatti, a parte il primario e pleonastico rilievo che il filtro di ammissibilità del gravame è stato tacitamente superato in ragione del fatto che, allo stato, il giudizio de quo è in fase decisoria, va inoltre evidenziato che, per costante interpretazione della
Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. SS.UU. n. 27199/2017; in senso conforme, Cass. Civ. nn. 7675/2019; 13535/2018): “Gli artt. 342 e 434 del codice di rito civile (nel testo formulato dal DL 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134), vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, insieme ad essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello - il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata - che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali ovvero che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.”.
Nel caso in esame la forma/contenuto dell'atto di appello risulta pienamente conforme ai superiori dettami, essendo stati chiaramente enucleati in esso le questioni e i punti della sentenza impugnata oggetto di contestazione, nonché espressamente indicate le assunte violazioni di legge, così che questo Giudice è stato posto sufficientemente in condizione di comprendere con chiarezza quale sia il tenore delle proposte censure, nonché le ragioni della loro stessa proposizione, a nulla rilevando – in tale contesto - la mancata formale predisposizione di un progetto alternativo di sentenza, né il mancato uso di particolari formule sacramentali.
Entrambi i motivi di appello possono essere trattati congiuntamente, per mera comodità espositiva e stante la loro intima connessione.
La decisione impugnata è ineccepibile sotto l'aspetto logico-motivazione, di talché non si presta ad alcuna censura.
Nel caso in esame, occorre rilevare che il seppur avendo allegato Parte_1 di essere stato investito – in data 22.06.2006, in Via Roma di Melito Porto Salvo – a bordo della propria bicicletta, dal veicolo MITSUBISHI tg. ZA 900 KX, e di essere, per l'effetto, caduto a terra riportando gravi lesioni al braccio sinistro, non ha di fatto fornito alcun elemento valido a corroborare l'affermata circostanza, né, in questa sede possono valere i tentativi di demandare unicamente alla C.T.U. la plausibilità e la pretesa fondatezza del suo assunto, che rimane in ogni caso carente di prova anche a seguito delle evidenti discrasie emerse dalle dichiarazioni testimoniali raccolte nel giudizio svoltosi dinnanzi al Tribunale di Reggio Calabria.
Di contro, tutti gli elementi probatori acquisiti nel corso dell'istruttoria di primo grado tendono a smentire le tesi attoree che non hanno avuto alcuna fattuale dimostrazione in ordine alla riconducibilità delle lesioni patite dal al sinistro Parte_1 asseritamente causato dal con il proprio autoveicolo. Controparte_2
Il Tribunale, infatti, ha correttamente motivato in ordine ai dubbi emersi a seguito delle circostanze riferite dai testi e in sede di Testimone_1 Testimone_2 escussione testimoniale.
Relativamente alle dichiarazioni rese da , che ha dichiarato: “Posso Testimone_1 riferire sull'incidente per cui è causa perché mi trovavo a bordo del fuoristrada condotto dal sig . Posso precisare che l'incidente è avvenuto nel giugno 2006 CP_2 intorno alle ore 18,30 – 19,00. Mentre procedevamo lungo la via XIX Agosto con direzione monte – mare per immetterci sulla via Roma direzione Reggio giunto all'intersezione con la via Roma il conducente il fuoristrada ha urtato lievemente una bici che percorreva detta via Roma. Preciso che l'urto avveniva nella parte posteriore della bicicletta in quanto il fuoristrada stava per svoltare sulla destra. In conseguenza del lieve contatto il sig cadeva a terra e accusava dolori al braccio sinistro(…)”, Pt_1 nonché “(…) Penso che il sig. ed il sig. non si conoscessero (…) CP_2 Pt_1 preciso ulteriormente che non ho avuto modo di capire che il sig. e il Sig. Pt_1
si conoscessero, tanto più che fossero cognati (…) Insieme al sig. CP_2 CP_2 abbiamo portato il ragazzo in ospedale. Preciso che il sig. era intontito. Il Pt_1 ragazzo presentava graffi anche in altre parti del corpo(…)”, va rilevato, al pari di quanto già fatto dal Tribunale, che le stesse, a rigor di logica, non collimano, per alcuni aspetti di primaria importanza, con la versione fornita dall'attore sia nella premessa dell'atto di citazione che nel corso dell'interrogatorio libero reso dinnanzi al Giudice di prime cure.
Ed invero, quanto alla circostanza che il teste abbia dichiarato di non sapere se Tes_1
l'attore ed il si conoscessero, nonostante, in sede di Controparte_2 interrogatorio libero, il abbia ammesso di essere suo cognato, non Parte_1
è affatto credibile che entrambi non abbiano fatto riferimento al loro rapporto di affinità durante lo svolgimento dell'intera vicenda (momento del sinistro e successivo accompagnamento dell'infortunato presso il Pronto Soccorso con l'autovettura dell'investitore).
Altrettanto incoerente è l'affermazione del relativamente alle Testimone_1 presunte altre lesioni subite dall'infortunato (“graffi anche in altre parti del corpo”, peraltro non riscontrabili neanche nel referto stilato dai medici del Pronto Soccorso nell'immediatezza dell'accaduto) con quanto di contro ammesso dal
[...]
in sede di interrogatorio, avendo quest'ultimo riferito che, oltre ad aver Pt_1 sbattuto “…con il gomito sinistro contro l'asfalto…”, non ha “…riportato contusioni in altre parti del corpo…”.
Né, inoltre, soccorrono, al fine di corroborare le tesi difensive sostenute dall'odierno appellante, le dichiarazioni rese dal teste . Testimone_2
Ed infatti, costui, dopo avere fornito, prima facie, una versione plausibile della dinamica del sinistro - facendo presumere che si trovasse nei pressi del luogo dell'incidente - cade in un'ingiustificabile contraddizione laddove dapprima riferisce di non aver dato le proprie generalità a nessuna delle parti coinvolte, salvo infine affermare di essere stato “…poi contattato (dal) padre del ragazzo per rendere la testimonianza, avendomi visto lui”, non chiarendo meglio, tuttavia, nel prosieguo dell'escussione testimoniale, dove il padre dell'attore lo avrebbe visto ed anzi deducendosi, con un discreto margine di certezza, che le circostanze di tempo e di luogo sopra indicate coincidessero con quelle del sinistro per cui è causa.
Di contro, va detto che né il in sede di interrogatorio, né il Parte_1 [...] hanno fatto alcun riferimento all'eventuale presenza sul luogo dell'occorso Tes_1 del padre dell'attore, di talché si può ragionevolmente arguire che quest'ultimo non fosse affatto presente sui luoghi di causa, anche perché, se ci fosse stato, avrebbe sicuramente soccorso il proprio figlio e lo avrebbe accompagnato di persona in
Ospedale, o quanto meno in compagnia del in ragione del Controparte_2 rapporto di affinità esistente.
Per tale motivo le dichiarazioni del teste non sono attendibili e Testimone_2 non offrono alcuno spunto utile alla ricostruzione della dinamica del sinistro asseritamente patito dall'attore per causa del Controparte_2
A ciò si aggiunga, inoltre, che - per come correttamente rilevato dal Tribunale – alcuna fotografia ritraente la bicicletta è stata mai prodotta in atti, circostanza alquanto singolare, atteso che, avendo i testimoni riferito che il punto d'urto si era concretizzato tra il veicolo condotto dal e la parte posteriore della bicicletta, Controparte_2 sarebbe stato quanto meno opportuno fornire un utile riscontro alle predette dichiarazioni al fine di corroborare le tesi attoree.
Neanche condivisibile è il rilievo effettuato dall'appellante con riferimento alle conclusioni riportate nella C.T.U. versata in atti - secondo cui vi sarebbe compatibilità tra le lesioni subite dal e la caduta da questi riportata - dovendosi Parte_1 ciò intendere esclusivamente nel senso che l'infortunio è sì dipendente da una caduta dalla bicicletta, ma non significa tuttavia che il sinistro per cui è causa sia riconducibile alla condotta di guida attribuita al non potendosi di converso Controparte_2 escludere che il sia caduto dalla bicicletta per fatto proprio. Parte_1
In proposito si rammenta che la C.T.U., per dottrina e giurisprudenza unanimi, è un mezzo istruttorio (ma non una prova) sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice del merito il quale vi ricorre quando risulta necessario, per accertare i fatti del procedimento, l'impiego di conoscenze tecniche o scientifiche particolari che vanno al di là della cultura media, e delle quali egli non dispone.
La C.T.U. è, dunque, uno strumento di valutazione, sotto il profilo tecnico-scientifico, di dati già acquisiti che non può essere utilizzato al fine di esonerare le parti dall'onus probandi gravante su di esse e può contenere elementi idonei a formare il convincimento del giudice.
Peraltro, il ricorso all'ausilio di un consulente tecnico implica soltanto una integrazione delle conoscenze del giudice, il quale non si spoglia affatto dei propri poteri decisori: ed invero, “il giudice di merito non può ritenersi vincolato dalle deduzioni tratte dai C.T.U. in base agli accertamenti tecnici, essendo suo precipuo compito trarre autonomamente logiche conclusioni, giuridiche e di merito, sulla base del materiale probatorio acquisito” (cfr. Cassazione civile, sez. I, 20 luglio 2001, n. 9922).
Come ritenuto dalla costante giurisprudenza di legittimità, è nel potere discrezionale del giudice disattendere le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, senza dover disporre un'ulteriore perizia, purché disponga di elementi istruttori e di cognizioni proprie, integrati da presunzioni e da nozioni di comune esperienza sufficienti a dar conto della decisione adottata e addirittura “detta decisione può essere censurata in sede di legittimità solo ove la soluzione scelta non risulti sufficiente mente motivata” (cfr. ibidem).
Le valutazioni espresse dal C.T.U., infatti, non hanno efficacia vincolante per il giudice, che può legittimamente disattenderle attraverso una valutazione critica che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo indicare in particolare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del
C.T.U..
Com'è noto, il Giudice può affidare al consulente tecnico non solo l'incarico di valutare i fatti da lui stesso accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente).
Nel primo caso la consulenza presuppone l'avvenuto espletamento dei mezzi di prova ed ha per oggetto la valutazione dei fatti i cui elementi sono già stati completamente provati dalle parti.
Nel secondo caso, la consulenza può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, purché la parte quanto meno deduca il fatto che pone a fondamento del proprio diritto e l'accertamento implichi cognizioni tecniche che il Giudice non possiede.
Giammai, tuttavia, la consulenza può servire ad esonerare la parte dal fornire la prova che le spetta di fornire in base ai principi che regolano l'onere relativo.
In conclusione, si può ragionevolmente affermare che nessuna prova del sinistro è stata fornita dall'attore in assolvimento dell'onere probatorio su di egli gravante ex art. 2697
c.c., di talché l'appello deve essere integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo, in base al disposto dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come aggiornato dal successivo
D.M. n. 147 del 13/08/2022, secondo i parametri minimi per i giudizi contenziosi, attesa la bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto devolute in questa fase, ed in rapporto al valore della causa (€. 70.000,00), in complessivi €. 7.160,00, in favore di in persona del legale rappresentante pro-Controparte_7 tempore, di cui €. 1.489,00 per la fase di studio, €. 956,00 per la fase introduttiva, €. 2.163,00 per la fase istruttoria ed €. 2.552,00 per la fase decisionale, oltre accessori come per legge.
Nessuna statuizione sulle spese di lite viene adottata in favore di CP_2
stante la sua contumacia.
[...]
Sussistono, altresì, i presupposti per l'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.p.r. 115/2002, in quanto l'impugnazione è stata respinta integralmente.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con Parte_1 atto di citazione notificato telematicamente in data 14.09.2018, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di Controparte_2
2) Rigetta l'appello;
3) Condanna alla rifusione delle spese relative al presente Parte_1 giudizio in favore di in persona del legale Controparte_7 rappresentante pro tempore, che liquida in complessivi €. 7.160,00, oltr e IVA e CAP ed oltre accessori;
4) Nulla sulle spese in favore di Controparte_2
5) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 1-quater, del D.p.r. 115/2002, attesta che l'impugnazione è stata respinta integralmente.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 5 dicembre 2024.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Massimo Sereno) (dott.ssa Patrizia Morabito)