Sentenza 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 28/04/2026, n. 957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 957 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00957/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00224/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 224 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Serenella Eleonora Nicola ed Enrico Rabino, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
Comune di Asti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Ferraris, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della ordinanza -OMISSIS- adottata in data-OMISSIS- dal Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Asti, successivamente notificata in data -OMISSIS-, con la quale è stata ordinata la demolizione di opere non autorizzate ed asseritamente ritenute abusive,
nonché degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del procedimento; e per ogni ulteriore consequenziale statuizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Asti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2026 il dott. UC BE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO
Il Comune di Asti, con ordinanza -OMISSIS- del -OMISSIS-, ha ingiunto alla ricorrente la demolizione di alcune opere, ai sensi dell’art. 31 del d.p.r. n. 380/2001.
Avverso tale provvedimento l’interessata è insorta deducendo:
-violazione degli artt. 10, 22 e 31 del d.p.r. n. 380/2001; eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione; carenza di istruttoria e di motivazione; contraddittorietà, illogicità e sviamento.
Si è costituito il Comune di Asti.
All’udienza del 23 aprile 2026 la causa è stata posta in decisione.
RI
1.Con la prima parte dell’unico, articolato motivo di ricorso l’interessata deduce che l’impugnata ordinanza di demolizione non indica l’area da acquisire in caso di inottemperanza.
Il rilievo non è condivisibile.
La lamentata omissione non costituisce vizio di legittimità, in quanto all’omessa indicazione dell’area da acquisire può supplire il successivo atto di acquisizione, a fronte di accertata inottemperanza all’ordine di demolizione. Infatti la puntuale quantificazione della superficie è necessaria non ai fini della demolizione ma del successivo, eventuale provvedimento di acquisizione, il quale dovrà necessariamente individuare l’area che ne è oggetto.
Né si configura un’indeterminatezza dell’oggetto, giacché le opere ritenute abusive sono descritte in modo dettagliato nella gravata ordinanza.
2. Con la seconda parte dell’unico motivo di ricorso l’esponente deduce che le opere in questione, essendo di irrilevante entità, non necessitano di permesso di costruire, cosicché non potevano essere oggetto di misura demolitoria.
L’SS non ha pregio.
L’atto impugnato riguarda un manufatto ad uso abitativo di metri 15,10 per 4,10 su piattaforma in calcestruzzo (composto da cucina, due camere, bagno, disimpegno), due tettoie di metri 4,95 per 4,43 l’una e di metri 3,60 per 6,20 l’altra, un deposito per attrezzi di metri 12 per 1,85, una terza tettoia di metri 3,20 per 2,35, un container di metri 5,15 per 2,55 adibito a deposito, un capannone in blocchi in calcestruzzo, un basso fabbricato in muratura, un secondo container di metri 6 per 2,30, una recinzione costituita da pali e rete metallica.
Trattasi di opere di notevoli dimensioni, adibite ad un utilizzo stabile e concretanti una trasformazione del suolo permanente e non certo esigua (depone in tal senso anche la documentazione fotografica depositata in giudizio dal Comune). Esse, nel loro insieme, comportano un notevole impatto sul territorio, talché in considerazione della loro incidenza complessiva sull’originario assetto del luogo, devono ritenersi tutte assoggettate al permesso di costruire, la cui mancanza giustifica l’adozione dell’atto impugnato.
Invero, onde valutare l'incidenza sull'assetto del territorio di un intervento edilizio abusivo, consistente in una pluralità di opere, deve essere compiuto un apprezzamento globale, atteso che la considerazione atomistica di ciascun intervento non consente di comprenderne in modo adeguato l'impatto complessivo effettivo (Cons. Stato, VI, 23.10.2023, n. 9148).
Ne deriva che le stesse sono tutte assoggettate all’obbligo del rilascio del permesso di costruire, la cui assenza giustifica la sanzione demolitoria ex art. 31 del d.p.r. n. 380/2001.
3. Con la terza parte del motivo di ricorso l’esponente lamenta il difetto di una congrua motivazione, in quanto si tratterebbe di opera risalente nel tempo, tale da ingenerare l’affidamento circa la sua conservazione.
La doglianza non ha alcun pregio.
Da un lato la circostanza che si tratti di intervento edilizio abusivo di remota realizzazione non è dimostrata, dall’altro il provvedimento repressivo di abusi edilizi ha natura rigidamente vincolata ex art. 31 del d.p.r. n. 380/2001, talché, a fronte dell’illecito permanente costituito dall’esistenza dell’abuso edilizio, è irrilevante l’epoca della sua realizzazione. Il fatto che si configuri, con l’opera priva di titolo edilizio, un illecito permanente preclude la configurabilità di un affidamento meritevole di tutela in capo al destinatario dell’ordine di demolizione. Quest’ultimo è sempre tenuto a porre fine alla permanenza dell’illecito.
4. Con la quarta parte del motivo di gravame la ricorrente lamenta la violazione del principio di proporzionalità alla luce della giurisprudenza della Corte EDU, in quanto il manufatto costituisce abitazione esclusiva della ricorrente e sarebbe stato possibile regolarizzare le opere in questione.
Il rilievo è infondato.
La comunicazione di avvio del procedimento risale al -OMISSIS-, talché la ricorrente ha avuto tempo per procurarsi un alloggio alternativo a quello in cui abita.
Inoltre, il giudizio di proporzionalità tra la posizione del privato e l’interesse pubblico alla salvaguardia del territorio è al più astrattamente prospettabile in relazione ad atti con cui è data esecuzione all’ordine demolitorio. Peraltro non risulta comprovato che si tratti di abitazione esclusiva della ricorrente.
5. In ogni caso, la sanzione demolitoria è puntualmente identificata nei presupposti e nei contenuti dal legislatore, con la conseguenza che il potere di repressione ex art. 31 del d.p.r. n. 380/2001 è rigidamente vincolato e non si presta ad adattamenti dettati dalla situazione specifica dell’interessato. La legittimità dell’ordine demolitorio non è mai subordinata alla effettuazione di un giudizio di proporzionalità tra interesse pubblico e diritto individuale al rispetto della vita privata e familiare ex art. 8 CEDU, e dunque tra il diritto all’abitazione e l’interesse pubblico alla tutela del territorio. Comunque il giudizio medesimo non può che far prevalere l’interesse pubblico alla tutela del territorio ogni volta che l’interessato abbia avuto da un lato piena consapevolezza dell’illecito edilizio e, dall’altro lato, un ampio margine di tempo per rimediare all’abuso (TAR Lazio, Roma, II, 13.2.2023, n. 2465). Come più volte affermato dal Consiglio di Stato, nemmeno l’esecuzione dell’ordine di demolizione di un immobile abusivo contrasta con l’art. 8 CEDU; una tale collisione non è neppure stata mai affermata in via di principio dalla Corte EDU, posto che plurime sue pronunce hanno invece osservato che dalla richiamata norma non sia in alcun modo desumibile la sussistenza di un diritto assoluto ad occupare un immobile, anche se abusivo, solo perché casa familiare (Cons. Stato, VI, 6.2.2023 n. 1253). Men che meno l’ingiunzione demolitoria viola in astratto il diritto individuale a vivere nel proprio legittimo domicilio, poiché, al contrario, afferma in concreto il diritto della collettività a rimuovere la lesione di un bene o interesse costituzionalmente tutelato e a ripristinare l’equilibrio urbanistico-edilizio (cfr. Cass. civ., III, 17.1.2020 n. 844; Cons. Stato, VI, 11.5.2022 n. 3704; TAR Campania, Salerno, II, 13.2.2025, n. 312): TAR Piemonte, II, 30.3.2026, n. 749.
6. Privo di pregio è il riferimento alla possibilità di regolarizzare i manufatti de quibus , in quanto il Comune è tenuto a valutare la possibilità di conservare le opere realizzate senza permesso di costruire unicamente a fronte di istanza di sanatoria edilizia, nella fattispecie mancante.
7. La domanda istruttoria proposta dalla ricorrente deve essere disattesa, in quanto la documentazione depositata in giudizio dalle parti consente una esauriente valutazione della controversia.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente a corrispondere al Comune la somma di euro 3.000 (tremila) oltre accessori di legge, a titolo di spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
UC BE, Presidente, Estensore
Savio Picone, Consigliere
Marco Costa, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| UC BE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.