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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 09/07/2025, n. 1044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1044 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza distinta dal n. 1137 2020 R.G., promossa (rappr. e dif. Parte_1 dall'avv. ABATECOLA CLAUDIA) contro (rappr. e dif. dall'avv. CP_1
SANZONE VALENTINA) e contro (rappr. e dif. dall. AVV. GALEANO CP_2
MANLIO), avente ad oggetto: Obbligo contributivo del datore di lavoro;
rilevato
che il procuratore di ha dato atto dell'avvenuto annullamento dei CP_1 ruoli sottesi agli atti impugnati, con debito residuo pari a zero, portato dalle cartelle di pagamento oggetto del presente giudizio;
ciò per effetto di diversi sgravi;
che va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere;
che le spese processuali vanno compensate, venendo in considerazione discipline intervenute in corso di causa e tenuto conto della ratio legis sottesa allo stralcio dei ruoli in oggetto, che conduce all'annullamento automatico di tutte le posizione debitorie iscritte a ruolo, precludendo una valutazione sostanziale in merito alla fondatezza o meno della pretesa creditoria, alla cui riscossione, sostanzialmente, vi è rinuncia da parte dello Stato (argomenti in tal senso possono anche trarsi da Cass. civ., 27 aprile 2018, n. 10198).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa tra le parti le spese processuali. Ragusa, 9 luglio 2025.
Il Giudice del Lavoro (dott.ssa Claudia M. A. Catalano)
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza distinta dal n. 1137 2020 R.G., promossa (rappr. e dif. Parte_1 dall'avv. ABATECOLA CLAUDIA) contro (rappr. e dif. dall'avv. CP_1
SANZONE VALENTINA) e contro (rappr. e dif. dall. AVV. GALEANO CP_2
MANLIO), avente ad oggetto: Obbligo contributivo del datore di lavoro;
rilevato
che il procuratore di ha dato atto dell'avvenuto annullamento dei CP_1 ruoli sottesi agli atti impugnati, con debito residuo pari a zero, portato dalle cartelle di pagamento oggetto del presente giudizio;
ciò per effetto di diversi sgravi;
che va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere;
che le spese processuali vanno compensate, venendo in considerazione discipline intervenute in corso di causa e tenuto conto della ratio legis sottesa allo stralcio dei ruoli in oggetto, che conduce all'annullamento automatico di tutte le posizione debitorie iscritte a ruolo, precludendo una valutazione sostanziale in merito alla fondatezza o meno della pretesa creditoria, alla cui riscossione, sostanzialmente, vi è rinuncia da parte dello Stato (argomenti in tal senso possono anche trarsi da Cass. civ., 27 aprile 2018, n. 10198).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa tra le parti le spese processuali. Ragusa, 9 luglio 2025.
Il Giudice del Lavoro (dott.ssa Claudia M. A. Catalano)