Inammissibile
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 28/04/2025, n. 3581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3581 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03581/2025REG.PROV.COLL.
N. 00239/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 239 del 2023, proposto da
DA AC, rappresentata e difesa dagli avvocati Gaetano Rocco Fusco, Matteo Merolla, Pasquale Buonocore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Agerola, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 03450/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la nota depositata in data 7 aprile 2025 con la quale la parte appellante ha chiesto il passaggio in decisione della causa senza preventiva discussione;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2025 il Cons. Marco Valentini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Avanti il giudice di prime cure, l’originaria ricorrente, odierna appellante, ha chiesto accertarsi l’illegittimità del rigetto formatosi per silentium, per l'accertamento della conformità urbanistico-edilizia e per l'accertamento della compatibilità paesaggistica per la realizzazione di opere edili in assenza di titoli autorizzativi.
In particolare, la ricorrente è proprietaria di un fabbricato ad uso abitativo sito in Agerola alla via Salita Case Positano 1° Trav. n. 3, ricadente in zona E4 – agricola del vigente PRG, composto da due piani fuori terra, già oggetto di istanza di condono ex legge n. 47/85 relativamente al mutamento di destinazione da agricolo in abitativo, mediante la realizzazione di tramezzature, pavimentazione e creazione di tutti gli impianti a tal fine indispensabili.
Con il ricorso introduttivo, ha chiesto accertarsi l’illegittimità del rigetto formatosi per silentium sull’istanza ex art. 36 del d.P.R. n. 380/01 e il contestuale accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 del d.lgs. n. 42/04 in relazione ad ulteriori interventi sanzionati dal Comune di Agerola con l’ordinanza di demolizione n. 40/2012, consistenti in: - locale interrato ad uso garage – deposito; - nuova unità abitativa estesa circa mq. 80; - nuovo corpo di fabbrica adiacente al vecchio fabbricato e composto da un garage-deposito al piano seminterrato e cantina deposito al piano terra; - tettoia aperta sui laterali, con struttura portante in legno e copertura di tegole in argilla, di altezza mt. 2,60 ed estensione di circa mq. 38, con forno a legna.
Ha osservato il TAR che vanno dichiarate inammissibili le censure contenute nei motivi primo e secondo del ricorso, tenuto conto che esse si appuntano sul contenuto dell’ordinanza di demolizione n. 40/2012 che non è stata impugnata.
Quanto al silenzio, il primo giudice ha richiamato l’art. 36, comma 3, del d.P.R. n.380 del 2001, che configura a tutti gli effetti un'ipotesi di tipizzazione legale del silenzio serbato dall'Amministrazione. Una volta decorsi inutilmente i sessanta giorni, sulla domanda di accertamento di conformità si forma a tutti gli effetti un atto tacito di diniego, con conseguente onere a carico dell'interessato di impugnarlo, nel termine processuale di legge, anch'esso pari a sessanta giorni, decorrente dalla data di formazione dell'atto negativo tacito.
Nella fattispecie, ha rilevato il TAR che la parte ricorrente non ha fornito prova della doppia conformità delle opere rispetto, cioè, alla disciplina urbanistico-edilizia vigente alla data di realizzazione dell’abuso ed al momento di presentazione della domanda, evidenziando che nella citata ordinanza di demolizione il Comune ha posto in luce che le opere sono state eseguite in totale assenza del progetto strutturale depositato al competente ufficio del genio civile di Napoli, osservando come già tale circostanza osti all’accoglimento dell’istanza di sanatoria.
Ricadendo il Comune di Agerola in zona sismica, trova peraltro applicazione la disposizione di cui all’art. 94 del d.P.R. n. 380/2001.
La mancanza dell’ottenimento dell’autorizzazione sismica all’epoca della realizzazione degli abusi determina di per sé sola, argomenta il giudice di prime cure, il respingimento della domanda principale e di quella subordinata per la parte relativa ai garage interrati, essendo chiaro che anche per questi ultimi fosse indispensabile il rilascio dell’autorizzazione sismica prima dell’inizio dei lavori.
Inoltre, richiama il TAR la sentenza di questo Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1874/2019, dalla quale si evince che “(….) la sanatoria di cui all’art. 36, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, si fonda sul rilascio di un provvedimento abilitativo sanante da parte della competente Amministrazione, sempre possibile previo accertamento di conformità o di non contrasto delle opere abusive non assentite agli strumenti urbanistici vigenti nel momento della realizzazione e in quello della richiesta, previo accertamento di compatibilità paesaggistica nelle ipotesi in cui l’area sia assoggettata a vincolo paesaggistico e che è tassativamente limitato alle sole fattispecie contemplate dall’art. 167 comma 4, d.lg. 22 gennaio 2004, n. 42, come da ultimo sostituito per effetto dell’art. 27, d.lg. 24 marzo 2006, n. 157(….) ”, rilevando che dalla relazione tecnico-descrittiva che correda l’istanza di sanatoria emerge l’insussistenza della doppia conformità delle opere abusive richiesta dall’art 36 D.P.R. 380/2001, né al momento della realizzazione delle opere, né al tempo della presentazione della domanda di sanatoria.
Infine, il Tar ha evidenziato che l’accertamento di compatibilità paesaggistica postuma non è possibile per i manufatti oggetto dell’istanza in quanto costituenti volume (anche interrato) o superficie (come la tettoia), per i quali l’art. 167, comma 4, del d. lgs. n. 42 del 2004 esclude la sanatoria.
Conclusivamente, il primo giudice ha respinto il ricorso.
Avverso la sentenza impugnata in data11 gennaio 2023 è stato depositato ricorso in appello.
All’udienza pubblica dell’8 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso da parte del Collegio, ai sensi dell’articolo 73, comma 3, c.p.a., di un possibile profilo di inammissibilità dell’appello in considerazione del fatto che non è stata contestata la statuizione della sentenza impugnata relativa alla preclusione per l’accertamento di conformità derivante dalla presenza nelle opere di aumenti di volumetria o di superficie.
DIRITTO
In sede di appello è stato dedotto:
- ERROR IN IUDICANDO – CARENZA E DIFETTO DI ISTRUTTORIA – TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – ERRONEITÀ DELLA SENTENZA PER INTRINSECA ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE
Con il primo motivo, argomenta l’appellante circa la asserita sussistenza della doppia conformità rispetto alla disciplina urbanistico-edilizia vigente alla data di realizzazione delle opere ed al momento di presentazione degli accertamenti di conformità (c.d. istanze di sanatoria) nonché relativamente alla violazione e falsa applicazione della normativa di zona del P.R.G. agerolese approvato con decreto del Presidente della Comunità Montana dei Monti Lattari, Penisola Sorrentina n° 01 del 16.03.2006.
-ERROR IN IUDICANDO – ERRONEITÀ DELLA SENTENZA PER INTRINSECA ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE – TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – NULLITÀ DEL RIGETTO TACITO PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 1° COMMA LETT. E.6), 22, 36 E 37 DEL D.P.R. 380/2001, ART. 13 DELLA L. 47/85 ED ART. 97 DELLA COST. – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – CONTRADDITTORIETÀ ED ILLOGICITÀ”
Con il secondo motivo, l’appellante invoca l’erroneo impianto motivazionale della sentenza impugnata che perviene ad esplicitamente affermare e statuire quello che l’Ente locale appellato ha implicitamente ed indirettamente affermato col maturato silenzio-diniego-rigetto dell’accertamento di compatibilità edilizia e paesaggistica, ovvero che anche l’edificazione della tettoia, realizzata con struttura portante in legno e copertura di tegole di argilla, tanto per un’esigua superficie coperta di circa mq 38 ed altezza media di circa m 2,60, doveva essere assentita con il rilascio del permesso di costruire, laddove, viceversa, siffatta statuizione non è affatto giuridicamente corretta, non solo per essere il manufatto in questione privo di una propria autonomia funzionale per essere, invero, posto a servizio esclusivo del limitrofo legittimo fabbricato già di proprietà dell’appellante, costituendo ed integrando, quindi, mera pertinenza di tale regolare edificio, ma precipuamente per non dar luogo ad alcun incremento volumetrico e, pertanto, anch’essa giovandosi per la sua legittima edificazione del mero regime dell’autorizzazione edilizia o Dichiarazione d’Inizio Attività (DIA) oppure Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).
ERROR IN IUDICANDO – ERRONEITÀ DELLA SENTENZA PER INTRINSECA ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE – TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 86 E 94 D.P.R. 380/2001
Con il terzo motivo, relativo al mancato ottenimento dell’autorizzazione sismica, argomenta l’appellante che il suddetto ostativo dato motivazionale è intriso dall’evidente vizio genetico e prospettico di non valutare, considerare e stimare che si versa, nel caso di specie, al cospetto di un accertamento di conformità postumo, ovvero che consegue non solo alla realizzazione delle opere edilizie in questione ma, bensì, alla loro completa ultimazione, dimodoché il rispetto della normativa sismica, in virtù dell’antecedente esecuzione delle opere edilizie, non può di certo più costituire verifica antecedente alle stesse, ovvero l’acclarata esecuzione in assenza dell’autorizzazione sismica non può determinare di per sé sola il respingimento della domanda di sanatoria, necessitando, viceversa, la verifica in corpore vili del concreto rispetto al momento edificatorio della normativa e dei principi di prevenzione sismica.
-ERROR IN IUDICANDO – ERRONEITÀ DELLA SENTENZA PER INTRINSECA ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE – TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 141 E 167 D.LVO 42/2004
Con il quarto motivo, evidenzia l’appellante che la sentenza impugnata perviene a negare la possibilità anche del conseguimento dell’accertamento di compatibilità paesaggistica postuma, per come configurato dall’art. 167 del d.lgs. n. 42/200, poiché l’istanza di sanatoria sarebbe corredata da “una serie di lavori di manutenzione straordinaria necessari a rendere l’opera compatibile con gli strumenti urbanistici esistenti”, il che, a detta del Collegio di prime cure, dimostrerebbe che la "doppia conformità" delle opere abusive richiesta dall’art 36 D.P.R. 380/2001 non sussisteva, evidentemente, né al momento della realizzazione delle opere, né al tempo della presentazione della domanda di sanatoria. I
Invero, nel caso di specie, evidenzia l’appellante, non trattasi di opere di completamento o additive, laddove è pur vero, tuttavia, che non può radicalmente escludersi che il provvedimento di sanatoria possa congiuntamente abilitare l’interessato alla realizzazione di interventi di mero completamento del fabbricato abusivo, senza incrementi volumetrici o di superfici, che possano contribuire a mitigare l’impatto paesaggistico del manufatto, rendendolo maggiormente coerente con il contesto ambientale.
L’appello è inammissibile.
L’assenza delle parti alla udienza non preclude la possibilità di definire la controversia in relazione a una questione rilevata d’ufficio e prospettata in udienza ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a..
Osserva, infatti, il Collegio che l’appellante non ha formulato alcuna specifica censura circa il passaggio della sentenza di prime cure in cui la pretesa è negata perché si tratta di interventi per i quali l’autorizzazione paesaggistica postuma non può essere ammessa in quanto preclusa dall’articolo 167 del decreto legislativo n. 42/2004, in quanto si tratta di interventi comportano nuova volumetria o nuova superficie.
Tale statuizione dell’impugnata sentenza costituisce una ragione autonoma che preclude l’accoglimento della pretesa dedotta in giudizio dal ricorrente e la assenza di contestazione rende l’appello inammissibile, poiché alcuna utilità potrebbe trarre l’appellante dall’accoglimento delle altre censure.
Non costituisce contestazione il riferimento alla assenza di aumento di volume dell’intervento consistente nella realizzazione di una tettoria, in quanto per tale opera il Tar ha fatto riferimento all’aumento di superficie e anche tale statuizione non è stata oggetto di rilievi in sede di appello.
Per completezza, di tali ulteriori censure va rilevata comunque l’assenza di profili di fondatezza.
Appaiono estranei, in particolare, alla sentenza impugnata, i dedotti profili di carenza di istruttoria e di illogicità della motivazione.
Ha ragione il primo giudice, infatti, a rilevare da un lato la legittimità del silenzio serbato dall’amministrazione quale compiuta applicazione dell'art. 36, comma 3, del d.P.R. n.380/2001, dall’altro l’assenza di prova, dedotta dagli atti di causa, della doppia conformità delle opere rispetto alla disciplina urbanistico-edilizia vigente alla data di realizzazione dell’abuso ed al momento di presentazione della domanda.
Né può essere accolto quanto dedotto circa il mancato ottenimento dell’autorizzazione sismica in quanto, come pure correttamente evidenziato dal primo giudice, la mancanza dell’ottenimento dell’autorizzazione sismica all’epoca della realizzazione degli abusi determina di per sé sola il respingimento della domanda principale e di quella subordinata per la parte relativa ai garage interrati, essendo chiaro che anche per questi ultimi fosse indispensabile il rilascio dell’autorizzazione sismica prima dell’inizio dei lavori.
L’appello, pertanto, va dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese, non essendo la parte appellata costituita in giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
Marco Valentini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Valentini | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO