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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 5766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5766 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
Terza Sezione Civile
Sezione specializzata in materia di imprese riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Salvatore Di Lonardo Presidente rel. /est.
Ilaria Grimaldi Giudice
Francesca Reale Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 26224/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad OGGETTO: “Altre controversie di competenza della Sez. Spec. dell'Impresa in materia societaria” (così in rubrica), e vertente
TRA
nata ad [...] il [...], C.F.: Parte_1
; C.F._1
, nato a [...] il [...], C.F.: ; CP_1 C.F._2
nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_2
; C.F._3
nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_3
; C.F._4
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. MARCELLO CAPUTO;
E
nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_4
, rappresentata e difesa dall'Avv. ROBERTO DE TILLA;
C.F._5
NONCHÉ
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 1 nata a [...] il [...], C.F.: Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. NADIA ROMEO. C.F._6
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: <A) Accertare e dichiarare che le quote pari al 50% del capitale sociale della pari al valore nominale di € 5.100,00=, CP_5
sono di pertinenza esclusiva dell'attrice , in quanto coniugata Parte_1
in regime di comunione legale dei beni con il compianto , Controparte_6
(C.F.: ), che era nato a [...] l'[...] e C.F._7
deceduto a NA in data 27/11/2008; B) Accertare e dichiarare che le altre quote, pari al restante 50% del capitale sociale della pari al CP_5
valore nominale di € 5,100,00=, sono cadute nella successione legittima del sig. (C.F.: ), che era nato a [...]_6 C.F._7
NS l'8/12/1931 e deceduto in data 27/11/2008, ab intestato, a NA, e che le stesse si sono devolute, pro quota, a norma dell'art. 581 c.c. in favore degli eredi legittimi, ovvero del coniuge superstite ( ) e dei Parte_1
cinque figli, di cui quattro legittimi ( , , ed ) CP_1 CP_2 CP_3 Parte_2
ed una naturale ( ); C) Conseguentemente, disporre la divisione delle P_
quote della con sede in UO (NA- cap. 80078) alla Controparte_7
Via Campana n°67, avente C.F. e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di NA , numero R.E.A. NA 337959, ai sensi delle norme di P.IVA_1
legge relative alla comunione dei beni tra i coniugi ed alla successione legittima (ex art.581 c.c.) tra coniuge superstite e figli, attribuendo alla sig.ra
nata ad [...] l'[...] (C.F.: Parte_1
) la quota pari al 66,665% del capitale sociale, e quindi C.F._1
di quote nominali di € 6.800,00= del capitale sociale;
al sig. , CP_1
nato a [...] il [...] (C.F.: ) la quota pari al C.F._2
6,667% del capitale sociale, e quindi di quote nominali di € 680,00= del capitale sociale;
, nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_2
) la quota pari al 6,667% del capitale sociale, e quindi di C.F._3
quote nominali di € 680,00= del capitale sociale;
, nata Controparte_3
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 2 a NA il 20/04/1969 (C.F.: , la quota pari al 6,667% C.F._4
del capitale sociale, e quindi di quote nominali di € 680,00= del capitale sociale;
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
la quota pari al 6,667% del capitale sociale, e quindi di C.F._6
quote nominali di € 680,00= del capitale sociale;
, nata a [...]
NA il 21/12/1965 (C.F.: ) la quota pari al 6,667% del C.F._5
capitale sociale, e quindi di quote nominali di € 680,00= del capitale sociale;
D) Ordinare al Conservatore del Registro delle Imprese di NA di iscrivere la emittenda ordinanza e specificatamente quanto sarà disposto dall'adito
Tribunale in merito ai precedenti capi A) e B), con effetto dalla data dell'apertura della successione (27/11/2008), o da quella che l'adito
Tribunale riterrà del caso, con esonero da ogni responsabilità da parte sua;
E)
Condannare solidalmente le convenute e al Parte_2 Controparte_4
pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre al rimborso delle spese generali e gli oneri accessori come per legge;
F) Emettere ogni altro provvedimento di giustizia>>.
Per : <1) Disporre la divisione della quota societaria, Parte_2
della caduta in successione legittima. 2) Ordinare al CP_5
Conservatore del registro delle Imprese di NA di iscrivere l'ordinanza di divisione della quota societaria. 3) Disporre la ripetizione della somma pari ad euro 110.000,00= versata dal Sig. , a titolo di acconto, in Parte_3
occasione della sottoscrizione del contratto preliminare di vendita del
16.12.2021. 4) Condannare, in solido, i Sigg. , , Parte_1 CP_1
e al pagamento delle spese e Controparte_2 Controparte_3
competenze di lite oltre spese generali ed accessori come per legge con attribuzione al sottoscritto procuratore>>.
Per <Si chiede l'accoglimento delle rassegnate Controparte_4
conclusioni sul punto della inammissibilità della domanda, della nomina del liquidatore societario e della nullità di tutte le attività compiute dopo la morte del socio unico>>.
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
⧫ L'oggetto del processo e le domande dei ricorrenti
Il presente giudizio, introdotto con ricorso ex art. 281 decies cpc depositato il 18 dicembre 2023, è volto ad ottenere la divisione delle quote sociali della società “ , già appartenenti ad . CP_5 Controparte_6
La società " fu costituita il 21 settembre 1981 da CP_5 CP_6
e Successivamente, con scrittura privata
[...] Persona_1
autenticata per Notar del 12 maggio 2006 Persona_2 [...]
cedette la propria quota di partecipazione ad . Persona_1 Controparte_6
Conseguentemente, la società assunse la forma di società unipersonale.
Contestualmente fu approvato uno statuto aggiornato, con una denuncia di modifica che indicava l'adeguamento alle nuove norme di funzionamento della società.
In data 27/11/2008 morì a NA , lasciando quali eredi Controparte_6
la moglie, , i figli legittimi, , , e Parte_1 Parte_2 CP_1 CP_3
, nonché la figlia naturale, CP_2 P_
Nel richiedere la divisione giudiziale della quota, gli istanti premettono che e avevano contratto matrimonio il 23 Controparte_6 Parte_1
gennaio 1963 e che, in data 14/01/1978, con atto per Notar Persona_3
di NA, in virtù della legge 151/1975, avevano aderito al regime della comunione legale dei beni.
Conseguentemente, affermano che in virtù del regime di comunione legale esistente tra il de cuius e la coniuge, il 50% delle quote societarie era di spettanza della stessa , mentre il restante 50% era caduto in Parte_1
successione legittima e, ai sensi dell'articolo 581 del codice civile, doveva essere devoluto pro quota al coniuge superstite e ai cinque figli.
La domanda dei ricorrenti è dunque duplice: da un lato, si chiede di accertare che la quota pari al 50% del capitale sociale della è CP_5
di “pertinenza esclusiva dell'attrice , in quanto coniugata in Parte_1
regime di comunione legale dei beni con il compianto ”; Controparte_6
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 4 dall'altro, si vuole che il rimanente 50% venga suddiviso in tante quote, quanti sono gli eredi, secondo i criteri propri della successione legittima.
⧫ La posizione di Controparte_4
Ad entrambe le domande avanzate dai ricorrenti si oppone P_
, eccependone in via pregiudiziale l'inammissibilità, per difetto
[...]
delle condizioni richieste dagli artt. 281 decies e ss c.p.c.
Nel merito, la resistente contesta che le quote sociali della CP_5
appartenute al de cuius siano ricadute nella comunione Controparte_6
legale con;
ciò per due argomentazioni fondamentali. Parte_1
In primo luogo, invoca l'art. 179, lettera d), del codice civile, il quale esclude dalla comunione legale i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, asserendo che svolgeva l'attività di costruttore Controparte_6
immobiliare e che la società fu costituita proprio per lo svolgimento di tale tipo di attività imprenditoriale, per modo che la quota costituiva un bene personale, in quanto destinata all'esercizio della professione del socio.
In secondo luogo, richiama l'art. 179, lettera b), del codice civile, che esclude dalla comunione legale i beni acquisiti per effetto di donazione (ivi inclusa la donazione indiretta) ed afferma che l'acquisizione da parte di CP_6
della quota del 45% da nel maggio 2006
[...] Persona_1
configura una liberalità indiretta, in ragione della marcata sproporzione tra il valore nominale al quale avvenne la cessione (€ 4.590,00) e il valore effettivo della quota stessa.
Infine, eccepisce l'inammissibilità della domanda di divisione, in P_
ragione delle disposizioni dello statuto societario e, in particolare, di quelle contenuto nelle clausole nn. 7 e 8, per effetto delle quali la quota spettante al defunto socio non può essere divisa tra gli eredi, ma Controparte_6
deve necessariamente essere liquidata. Conseguentemente, e in considerazione del fatto che era socio unico della società, Controparte_6
la resistente afferma che la società ha "cessato di esistere con CP_5
la morte dell'unico socio e va liquidata". In ragione di tanto chiede che
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 5 venga dichiarato l'avvenuto scioglimento della società alla CP_5
data della morte del socio unico (27/11/2008), ai sensi dell'art. 2484, n. 3,
c.c., con contestuale nomina di un liquidatore che provveda alla liquidazione della quota del defunto socio unico ed alla ripartizione dell'attivo tra gli eredi.
⧫ La posizione di Parte_2
Si è costituita anche , la quale, pur aderendo alla Parte_2
richiesta di divisione della quota, ha contestato le azioni compiute dai ricorrenti sulla supposta ed erronea divisione automatica della quota.
Va detto, infatti, che – come si evince dalla lettura dell'atto introduttivo - i ricorrenti hanno posto in essere una serie di condotte basate sull'interpretazione (da essi ritenuta inizialmente corretta) che la quota sociale si fosse automaticamente frazionata tra gli eredi in base alle quote successorie risultanti dalla denuncia di successione. Tali azioni riguardano:
l'iscrizione presso il Registro delle Imprese della ripartizione delle quote secondo le percentuali successorie, in assenza di un formale atto di divisione;
l'esercizio dei diritti sociali (costituzione in assemblea e diritto di voto) uti singuli e in proporzione alle quote così registrate;
la sottoscrizione di un preliminare di cessione avente ad oggetto le "quote di loro pertinenza" (identificate secondo la ripartizione successoria) con
[...]
l'incasso di un acconto di euro 110.000,00 relativo a tale Parte_3
preliminare di cessione.
Questi atti riflettono il convincimento che la quota societaria fosse già ripartita e di loro individuale titolarità, consentendo azioni dispositive e di gestione societaria senza la necessità di un previo, formale atto di divisione.
Di contro, afferma che, fino a quando non venga Parte_2
formalizzato e iscritto un atto di divisione avente i requisiti di legge, la quota debba essere considerata unica e indivisa. In questo stato di comproprietà, l'esercizio dei diritti sociali è consentito esclusivamente tramite la figura del rappresentante comune. Ne segue che – ad avviso della
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 6 resistente - le azioni compiute dai ricorrenti (l'esercizio individuale dei diritti sociali e la disposizione di parti della quota) sono avvenute in violazione di tali principi. Pertanto, stante la natura indebita dell'incasso da parte dei ricorrenti della somma di euro 110.000,00 per la cessione di quote ancora indivise, la convenuta ha avanzato “domanda di ripetizione”.
⧫ Ammissibilità del rito
Il Collegio ritiene che il procedimento semplificato ex art. 281 decies c.p.c. sia certamente ammissibile nel caso in esame. Invero, le domande proposte
- accertamento della quota caduta in successione e conseguente frazionamento tra tutti i coeredi – ben possono essere esaminate e decise sulla base della sola documentazione prodotta, senza alcuna istruzione complessa.
⧫ Accertamento della quota della coniuge, Parte_1
Con riguardo al merito, la prima istanza a cui il Tribunale è chiamato a dare risposta è quella di “accertare e dichiarare che le quote pari al 50% del capitale sociale della pari al valore nominale di € 5.100,00=, CP_5
sono di pertinenza esclusiva dell'attrice , in quanto coniugata Parte_1
in regime di comunione legale dei beni con il compianto ”. Controparte_6
La domanda merita accoglimento.
Sulla questione, la tesi sostenuta dalla resistente , così Controparte_4
come sopra esposta, non è condivisibile, non trovando adeguato fondamento né in diritto, né in fatto sulla base delle fonti documentali acquisite.
In punto di diritto, la giurisprudenza e la dottrina prevalenti sono consolidate nel ritenere che le partecipazioni sociali in società di capitali, come le quote di acquistate da un coniuge in regime di comunione CP_5
legale durante il matrimonio, rientrino nella comunione legale ai sensi dell'articolo 177, comma 1, lettera a), del codice civile. Tale conclusione si basa sulla considerazione che le quote di S.r.l. costituiscono un "bene", esprimendo una posizione contrattuale obiettivata assimilabile a un bene
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 7 mobile immateriale, e che il loro acquisto rientra nella categoria degli
"acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio".
L'eccezione prevista dall'articolo 179, lettera d), del codice civile, invocata dalla resistente, riguardante i beni destinati all'esercizio della professione del coniuge, non può estendersi al caso di specie, in quanto, tra le altre considerazioni, risulta dall'atto costitutivo della società che CP_6
svolgeva l'attività di "operaio". La mera asserzione che i fondi
[...]
fossero "familiari" non è sufficiente ad escludere la presunzione di comunione legale, né la generica indicazione della presunta attività di
"costruttore immobiliare" senza un'esplicita e provata connessione causale con l'utilizzo di beni personali ai fini di tale attività, esclude l'operatività del regime di comunione per l'acquisizione della partecipazione sociale.
Neppure può ritenersi provato che la cessione di quota da parte di Per_1
in favore di costituisse una “liberalità indiretta”, per Controparte_6
modo che deve ritenersi che le quote sociali, acquisite in costanza di matrimonio e in regime di comunione legale (cfr. estratto di matrimonio in atti, con relativa annotazione attestante la scelta dei coniugi in ordine al loro regime patrimonale), siano entrate a far parte della comunione stessa.
Conseguentemente, al momento del decesso di , l'asse Controparte_6
ereditario dello stesso comprendeva unicamente la quota del 50% delle partecipazioni della in quanto il restante 50% era già di CP_5
titolarità della coniuge in virtù del regime di comunione legale.
La successione ab intestato si è quindi aperta unicamente su una quota del
50%.
⧫ La divisibilità della quota di caduta in successione Controparte_6
Deve ora affrontarsi la questione della sorte della partecipazione sociale detenuta da nella seguito del suo decesso. Controparte_6 CP_5
In proposito, merita anzitutto di essere evidenziato che con sentenza n.
10004/2024 emessa da questo Tribunale in data 20/11/2024 è stata
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 8 “dichiara aperta la successione di , nato a [...]_6
il 08/12/1931 e deceduto in NA, ab intestato in data 28/11/2008, per
5/15 in favore di , e nella misura di 2/15 ciascuno in favore di Parte_1
, , , e Parte_2 CP_1 Controparte_2 Controparte_3
. Controparte_4
Deve poi escludersi, alla luce dei più recenti spunti interpretativi, che a seguito della morte di , la sua partecipazione sociale si sia divisa CP_6
automaticamente tra gli eredi pro quota, necessitando, al contrario di un atto formale di divisione.
Come è noto, la circolazione delle partecipazioni nelle S.r.l. per successione a causa di morte è, di norma, libera da vincoli. Tuttavia, lo statuto può prevedere clausole che limitano tale trasferimento (art. 2469 c.c.).
L'obiettivo è bilanciare la compattezza della compagine sociale con l'esigenza di garantire agli eredi il controvalore delle partecipazioni. L'art. 2469 c.c. consente allo statuto della S.r.l. di prevedere il divieto assoluto di trasferimento delle quote e qualora ciò sia previsto, il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 c.c. Questo garantisce agli eredi la liquidazione della quota.
Nel caso in esame, lo statuto della contiene specifiche CP_5
disposizioni che regolano la materia.
In particolare, l'articolo 7 dello statuto prevede l'indivisibilità delle quote di partecipazione e stabilisce che, in caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari debbano essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del codice civile.
L'articolo 8, invece, dispone che il trasferimento della quota mortis causa è disciplinato dall'articolo 2284 del codice civile.
Occorre, a questo punto, interpretare congiuntamente e sistematicamente tali previsioni statutarie alla luce della normativa vigente per le società a responsabilità limitata.
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 9 Il rinvio all'articolo 2284 c.c. contenuto nell'articolo 8 dello statuto di una
S.r.l. si presenta atipico rispetto alla disciplina propria delle società di capitali, segnatamente l'articolo 2469 c.c., che regola i limiti statutari alla circolazione delle partecipazioni (incluso il trasferimento mortis causa).
Mentre l'art. 2284 c.c. prevede come effetto legale predefinito per le società di persone la liquidazione della quota agli eredi e lo scioglimento del vincolo sociale del defunto, l'articolo 2469 c.c. per le S.r.l. stabilisce che, qualora l'atto costitutivo preveda l'intrasferibilità delle partecipazioni o ne subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali o di altri soci senza prevederne le condizioni e i limiti, o ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento mortis causa, agli eredi spetta il diritto di recesso, e quindi alla liquidazione della partecipazione secondo i criteri legali (art. 2473 c.c.) o statutari se più favorevoli. Una possibile e necessaria interpretazione adeguatrice di tale clausola statutaria (Art. 8), volta a renderla compatibile con il regime delle S.r.l., conduce a ritenere che essa esprima la volontà dei soci originari di limitare il trasferimento mortis causa delle quote, escludendo il subentro automatico degli eredi nella qualità di soci, e attivando ex lege il diritto degli eredi alla liquidazione della quota secondo la disciplina delle S.r.l.
Quanto all'articolo 7, la previsione statutaria dell'indivisibilità delle quote di partecipazione è pacificamente ammessa e pienamente legittima nell'ordinamento delle S.r.l. Tale clausola ha una sua precipua funzione, garantendo che la partecipazione, anche se in comproprietà tra più soggetti
(come nel caso di successione ereditaria), rimanga formalmente un'unità e che la volontà relativa a tale partecipazione venga manifestata in modo unitario di fronte all'ente. È per questa ragione che, in presenza di una partecipazione in comproprietà, la legge e lo statuto impongono ai comproprietari di nominare un rappresentante comune per l'esercizio dei diritti sociali verso la società.
All'evidenza, la clausola statutaria di indivisibilità (Art. 7) ha una diretta
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 10 incidenza sulle modalità di scioglimento della comunione ereditaria che ha ad oggetto la quota sociale stessa. Essa, infatti, ha l'effetto primario di impedire il suo formale frazionamento in quote minori distinte agli effetti sociali. La clausola significa che la quota non può essere materialmente frazionata e suddivisa in tante distinte quote minori quante sono le porzioni spettanti a ciascun coerede nell'eredità; il che è esattamente ciò che viene chiesto dai ricorrenti.
Pertanto, in presenza di una clausola statutaria di indivisibilità (Art. 7), la divisione tra i coeredi non può realizzarsi mediante la creazione di nuove e distinte quote individuali per ciascuno di essi. La clausola di indivisibilità condiziona la divisione nei rapporti tra coeredi nel senso che impone il trattamento della quota come un blocco unitario che non può essere spezzettato per l'attribuzione formale a più soggetti.
Ne segue che la domanda, in quanto specificamente volta ad ottenere la suddivisione di tale quota societaria in tante quote distinte quante sono le porzioni ereditarie spettanti a ciascuno degli eredi, non può essere accolta, ponendosi in contrasto con la citata disposizione statutaria.
⧫ Le domande avanzate da e quelle di scioglimento Parte_2
della società e di nomina del liquidatore formulate da P_
.
[...]
Le domande avanzate da , di ripetizione e di nullità degli Parte_2
atti compiuti dai ricorrenti, a prescindere da ogni ulteriore considerazione, sono inammissibili in quanto tardivamente proposte con comparsa depositata il 10 giugno 2024, il giorno precedente all'udienza fissata per la comparizione delle parti.
Parimenti inammissibili sono le richieste formulate da , Controparte_4
volte ad ottenere lo scioglimento della società, la nomina di un liquidatore e la nullità degli atti compiuti dai ricorrenti, in quanto mai formulate come
"domande riconvenzionali".
In sintesi, le eccezioni e richieste avanzate dalle convenute Parte_2
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 11 e , per come espresse e in ragione della loro CP_6 Controparte_4
natura, non possono essere prese in considerazione in questo giudizio di divisione, e devono essere dichiarate inammissibili per i motivi di rito sopra esposti.
Poiché la lite si è conclusa con la reciproca soccombenza, le spese restano integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di NA – Sezione Specializzata in materia di imprese, nella composizione di cui sopra, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- a) accerta e dichiara che le quote pari al 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale della società pari al valore nominale di € CP_5
5.100,00, sono di pertinenza esclusiva della ricorrente , in Parte_1
quanto acquisite in costanza di matrimonio e in regime di comunione legale dei beni con il coniuge , deceduto il 27/11/2008; Controparte_6
- b) rigetta la domanda di divisione avanzata dai ricorrenti;
- c) dichiara inammissibili le domande proposte dalle resistenti Parte_2
e ;
[...] Controparte_4
- d) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in NA il 12 febbraio 2025
Il Presidente est.
Salvatore Di Lonardo
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
Terza Sezione Civile
Sezione specializzata in materia di imprese riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Salvatore Di Lonardo Presidente rel. /est.
Ilaria Grimaldi Giudice
Francesca Reale Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 26224/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad OGGETTO: “Altre controversie di competenza della Sez. Spec. dell'Impresa in materia societaria” (così in rubrica), e vertente
TRA
nata ad [...] il [...], C.F.: Parte_1
; C.F._1
, nato a [...] il [...], C.F.: ; CP_1 C.F._2
nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_2
; C.F._3
nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_3
; C.F._4
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. MARCELLO CAPUTO;
E
nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_4
, rappresentata e difesa dall'Avv. ROBERTO DE TILLA;
C.F._5
NONCHÉ
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 1 nata a [...] il [...], C.F.: Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. NADIA ROMEO. C.F._6
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: <A) Accertare e dichiarare che le quote pari al 50% del capitale sociale della pari al valore nominale di € 5.100,00=, CP_5
sono di pertinenza esclusiva dell'attrice , in quanto coniugata Parte_1
in regime di comunione legale dei beni con il compianto , Controparte_6
(C.F.: ), che era nato a [...] l'[...] e C.F._7
deceduto a NA in data 27/11/2008; B) Accertare e dichiarare che le altre quote, pari al restante 50% del capitale sociale della pari al CP_5
valore nominale di € 5,100,00=, sono cadute nella successione legittima del sig. (C.F.: ), che era nato a [...]_6 C.F._7
NS l'8/12/1931 e deceduto in data 27/11/2008, ab intestato, a NA, e che le stesse si sono devolute, pro quota, a norma dell'art. 581 c.c. in favore degli eredi legittimi, ovvero del coniuge superstite ( ) e dei Parte_1
cinque figli, di cui quattro legittimi ( , , ed ) CP_1 CP_2 CP_3 Parte_2
ed una naturale ( ); C) Conseguentemente, disporre la divisione delle P_
quote della con sede in UO (NA- cap. 80078) alla Controparte_7
Via Campana n°67, avente C.F. e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di NA , numero R.E.A. NA 337959, ai sensi delle norme di P.IVA_1
legge relative alla comunione dei beni tra i coniugi ed alla successione legittima (ex art.581 c.c.) tra coniuge superstite e figli, attribuendo alla sig.ra
nata ad [...] l'[...] (C.F.: Parte_1
) la quota pari al 66,665% del capitale sociale, e quindi C.F._1
di quote nominali di € 6.800,00= del capitale sociale;
al sig. , CP_1
nato a [...] il [...] (C.F.: ) la quota pari al C.F._2
6,667% del capitale sociale, e quindi di quote nominali di € 680,00= del capitale sociale;
, nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_2
) la quota pari al 6,667% del capitale sociale, e quindi di C.F._3
quote nominali di € 680,00= del capitale sociale;
, nata Controparte_3
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 2 a NA il 20/04/1969 (C.F.: , la quota pari al 6,667% C.F._4
del capitale sociale, e quindi di quote nominali di € 680,00= del capitale sociale;
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
la quota pari al 6,667% del capitale sociale, e quindi di C.F._6
quote nominali di € 680,00= del capitale sociale;
, nata a [...]
NA il 21/12/1965 (C.F.: ) la quota pari al 6,667% del C.F._5
capitale sociale, e quindi di quote nominali di € 680,00= del capitale sociale;
D) Ordinare al Conservatore del Registro delle Imprese di NA di iscrivere la emittenda ordinanza e specificatamente quanto sarà disposto dall'adito
Tribunale in merito ai precedenti capi A) e B), con effetto dalla data dell'apertura della successione (27/11/2008), o da quella che l'adito
Tribunale riterrà del caso, con esonero da ogni responsabilità da parte sua;
E)
Condannare solidalmente le convenute e al Parte_2 Controparte_4
pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre al rimborso delle spese generali e gli oneri accessori come per legge;
F) Emettere ogni altro provvedimento di giustizia>>.
Per : <1) Disporre la divisione della quota societaria, Parte_2
della caduta in successione legittima. 2) Ordinare al CP_5
Conservatore del registro delle Imprese di NA di iscrivere l'ordinanza di divisione della quota societaria. 3) Disporre la ripetizione della somma pari ad euro 110.000,00= versata dal Sig. , a titolo di acconto, in Parte_3
occasione della sottoscrizione del contratto preliminare di vendita del
16.12.2021. 4) Condannare, in solido, i Sigg. , , Parte_1 CP_1
e al pagamento delle spese e Controparte_2 Controparte_3
competenze di lite oltre spese generali ed accessori come per legge con attribuzione al sottoscritto procuratore>>.
Per <Si chiede l'accoglimento delle rassegnate Controparte_4
conclusioni sul punto della inammissibilità della domanda, della nomina del liquidatore societario e della nullità di tutte le attività compiute dopo la morte del socio unico>>.
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
⧫ L'oggetto del processo e le domande dei ricorrenti
Il presente giudizio, introdotto con ricorso ex art. 281 decies cpc depositato il 18 dicembre 2023, è volto ad ottenere la divisione delle quote sociali della società “ , già appartenenti ad . CP_5 Controparte_6
La società " fu costituita il 21 settembre 1981 da CP_5 CP_6
e Successivamente, con scrittura privata
[...] Persona_1
autenticata per Notar del 12 maggio 2006 Persona_2 [...]
cedette la propria quota di partecipazione ad . Persona_1 Controparte_6
Conseguentemente, la società assunse la forma di società unipersonale.
Contestualmente fu approvato uno statuto aggiornato, con una denuncia di modifica che indicava l'adeguamento alle nuove norme di funzionamento della società.
In data 27/11/2008 morì a NA , lasciando quali eredi Controparte_6
la moglie, , i figli legittimi, , , e Parte_1 Parte_2 CP_1 CP_3
, nonché la figlia naturale, CP_2 P_
Nel richiedere la divisione giudiziale della quota, gli istanti premettono che e avevano contratto matrimonio il 23 Controparte_6 Parte_1
gennaio 1963 e che, in data 14/01/1978, con atto per Notar Persona_3
di NA, in virtù della legge 151/1975, avevano aderito al regime della comunione legale dei beni.
Conseguentemente, affermano che in virtù del regime di comunione legale esistente tra il de cuius e la coniuge, il 50% delle quote societarie era di spettanza della stessa , mentre il restante 50% era caduto in Parte_1
successione legittima e, ai sensi dell'articolo 581 del codice civile, doveva essere devoluto pro quota al coniuge superstite e ai cinque figli.
La domanda dei ricorrenti è dunque duplice: da un lato, si chiede di accertare che la quota pari al 50% del capitale sociale della è CP_5
di “pertinenza esclusiva dell'attrice , in quanto coniugata in Parte_1
regime di comunione legale dei beni con il compianto ”; Controparte_6
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 4 dall'altro, si vuole che il rimanente 50% venga suddiviso in tante quote, quanti sono gli eredi, secondo i criteri propri della successione legittima.
⧫ La posizione di Controparte_4
Ad entrambe le domande avanzate dai ricorrenti si oppone P_
, eccependone in via pregiudiziale l'inammissibilità, per difetto
[...]
delle condizioni richieste dagli artt. 281 decies e ss c.p.c.
Nel merito, la resistente contesta che le quote sociali della CP_5
appartenute al de cuius siano ricadute nella comunione Controparte_6
legale con;
ciò per due argomentazioni fondamentali. Parte_1
In primo luogo, invoca l'art. 179, lettera d), del codice civile, il quale esclude dalla comunione legale i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, asserendo che svolgeva l'attività di costruttore Controparte_6
immobiliare e che la società fu costituita proprio per lo svolgimento di tale tipo di attività imprenditoriale, per modo che la quota costituiva un bene personale, in quanto destinata all'esercizio della professione del socio.
In secondo luogo, richiama l'art. 179, lettera b), del codice civile, che esclude dalla comunione legale i beni acquisiti per effetto di donazione (ivi inclusa la donazione indiretta) ed afferma che l'acquisizione da parte di CP_6
della quota del 45% da nel maggio 2006
[...] Persona_1
configura una liberalità indiretta, in ragione della marcata sproporzione tra il valore nominale al quale avvenne la cessione (€ 4.590,00) e il valore effettivo della quota stessa.
Infine, eccepisce l'inammissibilità della domanda di divisione, in P_
ragione delle disposizioni dello statuto societario e, in particolare, di quelle contenuto nelle clausole nn. 7 e 8, per effetto delle quali la quota spettante al defunto socio non può essere divisa tra gli eredi, ma Controparte_6
deve necessariamente essere liquidata. Conseguentemente, e in considerazione del fatto che era socio unico della società, Controparte_6
la resistente afferma che la società ha "cessato di esistere con CP_5
la morte dell'unico socio e va liquidata". In ragione di tanto chiede che
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 5 venga dichiarato l'avvenuto scioglimento della società alla CP_5
data della morte del socio unico (27/11/2008), ai sensi dell'art. 2484, n. 3,
c.c., con contestuale nomina di un liquidatore che provveda alla liquidazione della quota del defunto socio unico ed alla ripartizione dell'attivo tra gli eredi.
⧫ La posizione di Parte_2
Si è costituita anche , la quale, pur aderendo alla Parte_2
richiesta di divisione della quota, ha contestato le azioni compiute dai ricorrenti sulla supposta ed erronea divisione automatica della quota.
Va detto, infatti, che – come si evince dalla lettura dell'atto introduttivo - i ricorrenti hanno posto in essere una serie di condotte basate sull'interpretazione (da essi ritenuta inizialmente corretta) che la quota sociale si fosse automaticamente frazionata tra gli eredi in base alle quote successorie risultanti dalla denuncia di successione. Tali azioni riguardano:
l'iscrizione presso il Registro delle Imprese della ripartizione delle quote secondo le percentuali successorie, in assenza di un formale atto di divisione;
l'esercizio dei diritti sociali (costituzione in assemblea e diritto di voto) uti singuli e in proporzione alle quote così registrate;
la sottoscrizione di un preliminare di cessione avente ad oggetto le "quote di loro pertinenza" (identificate secondo la ripartizione successoria) con
[...]
l'incasso di un acconto di euro 110.000,00 relativo a tale Parte_3
preliminare di cessione.
Questi atti riflettono il convincimento che la quota societaria fosse già ripartita e di loro individuale titolarità, consentendo azioni dispositive e di gestione societaria senza la necessità di un previo, formale atto di divisione.
Di contro, afferma che, fino a quando non venga Parte_2
formalizzato e iscritto un atto di divisione avente i requisiti di legge, la quota debba essere considerata unica e indivisa. In questo stato di comproprietà, l'esercizio dei diritti sociali è consentito esclusivamente tramite la figura del rappresentante comune. Ne segue che – ad avviso della
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 6 resistente - le azioni compiute dai ricorrenti (l'esercizio individuale dei diritti sociali e la disposizione di parti della quota) sono avvenute in violazione di tali principi. Pertanto, stante la natura indebita dell'incasso da parte dei ricorrenti della somma di euro 110.000,00 per la cessione di quote ancora indivise, la convenuta ha avanzato “domanda di ripetizione”.
⧫ Ammissibilità del rito
Il Collegio ritiene che il procedimento semplificato ex art. 281 decies c.p.c. sia certamente ammissibile nel caso in esame. Invero, le domande proposte
- accertamento della quota caduta in successione e conseguente frazionamento tra tutti i coeredi – ben possono essere esaminate e decise sulla base della sola documentazione prodotta, senza alcuna istruzione complessa.
⧫ Accertamento della quota della coniuge, Parte_1
Con riguardo al merito, la prima istanza a cui il Tribunale è chiamato a dare risposta è quella di “accertare e dichiarare che le quote pari al 50% del capitale sociale della pari al valore nominale di € 5.100,00=, CP_5
sono di pertinenza esclusiva dell'attrice , in quanto coniugata Parte_1
in regime di comunione legale dei beni con il compianto ”. Controparte_6
La domanda merita accoglimento.
Sulla questione, la tesi sostenuta dalla resistente , così Controparte_4
come sopra esposta, non è condivisibile, non trovando adeguato fondamento né in diritto, né in fatto sulla base delle fonti documentali acquisite.
In punto di diritto, la giurisprudenza e la dottrina prevalenti sono consolidate nel ritenere che le partecipazioni sociali in società di capitali, come le quote di acquistate da un coniuge in regime di comunione CP_5
legale durante il matrimonio, rientrino nella comunione legale ai sensi dell'articolo 177, comma 1, lettera a), del codice civile. Tale conclusione si basa sulla considerazione che le quote di S.r.l. costituiscono un "bene", esprimendo una posizione contrattuale obiettivata assimilabile a un bene
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 7 mobile immateriale, e che il loro acquisto rientra nella categoria degli
"acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio".
L'eccezione prevista dall'articolo 179, lettera d), del codice civile, invocata dalla resistente, riguardante i beni destinati all'esercizio della professione del coniuge, non può estendersi al caso di specie, in quanto, tra le altre considerazioni, risulta dall'atto costitutivo della società che CP_6
svolgeva l'attività di "operaio". La mera asserzione che i fondi
[...]
fossero "familiari" non è sufficiente ad escludere la presunzione di comunione legale, né la generica indicazione della presunta attività di
"costruttore immobiliare" senza un'esplicita e provata connessione causale con l'utilizzo di beni personali ai fini di tale attività, esclude l'operatività del regime di comunione per l'acquisizione della partecipazione sociale.
Neppure può ritenersi provato che la cessione di quota da parte di Per_1
in favore di costituisse una “liberalità indiretta”, per Controparte_6
modo che deve ritenersi che le quote sociali, acquisite in costanza di matrimonio e in regime di comunione legale (cfr. estratto di matrimonio in atti, con relativa annotazione attestante la scelta dei coniugi in ordine al loro regime patrimonale), siano entrate a far parte della comunione stessa.
Conseguentemente, al momento del decesso di , l'asse Controparte_6
ereditario dello stesso comprendeva unicamente la quota del 50% delle partecipazioni della in quanto il restante 50% era già di CP_5
titolarità della coniuge in virtù del regime di comunione legale.
La successione ab intestato si è quindi aperta unicamente su una quota del
50%.
⧫ La divisibilità della quota di caduta in successione Controparte_6
Deve ora affrontarsi la questione della sorte della partecipazione sociale detenuta da nella seguito del suo decesso. Controparte_6 CP_5
In proposito, merita anzitutto di essere evidenziato che con sentenza n.
10004/2024 emessa da questo Tribunale in data 20/11/2024 è stata
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 8 “dichiara aperta la successione di , nato a [...]_6
il 08/12/1931 e deceduto in NA, ab intestato in data 28/11/2008, per
5/15 in favore di , e nella misura di 2/15 ciascuno in favore di Parte_1
, , , e Parte_2 CP_1 Controparte_2 Controparte_3
. Controparte_4
Deve poi escludersi, alla luce dei più recenti spunti interpretativi, che a seguito della morte di , la sua partecipazione sociale si sia divisa CP_6
automaticamente tra gli eredi pro quota, necessitando, al contrario di un atto formale di divisione.
Come è noto, la circolazione delle partecipazioni nelle S.r.l. per successione a causa di morte è, di norma, libera da vincoli. Tuttavia, lo statuto può prevedere clausole che limitano tale trasferimento (art. 2469 c.c.).
L'obiettivo è bilanciare la compattezza della compagine sociale con l'esigenza di garantire agli eredi il controvalore delle partecipazioni. L'art. 2469 c.c. consente allo statuto della S.r.l. di prevedere il divieto assoluto di trasferimento delle quote e qualora ciò sia previsto, il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 c.c. Questo garantisce agli eredi la liquidazione della quota.
Nel caso in esame, lo statuto della contiene specifiche CP_5
disposizioni che regolano la materia.
In particolare, l'articolo 7 dello statuto prevede l'indivisibilità delle quote di partecipazione e stabilisce che, in caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari debbano essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del codice civile.
L'articolo 8, invece, dispone che il trasferimento della quota mortis causa è disciplinato dall'articolo 2284 del codice civile.
Occorre, a questo punto, interpretare congiuntamente e sistematicamente tali previsioni statutarie alla luce della normativa vigente per le società a responsabilità limitata.
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 9 Il rinvio all'articolo 2284 c.c. contenuto nell'articolo 8 dello statuto di una
S.r.l. si presenta atipico rispetto alla disciplina propria delle società di capitali, segnatamente l'articolo 2469 c.c., che regola i limiti statutari alla circolazione delle partecipazioni (incluso il trasferimento mortis causa).
Mentre l'art. 2284 c.c. prevede come effetto legale predefinito per le società di persone la liquidazione della quota agli eredi e lo scioglimento del vincolo sociale del defunto, l'articolo 2469 c.c. per le S.r.l. stabilisce che, qualora l'atto costitutivo preveda l'intrasferibilità delle partecipazioni o ne subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali o di altri soci senza prevederne le condizioni e i limiti, o ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento mortis causa, agli eredi spetta il diritto di recesso, e quindi alla liquidazione della partecipazione secondo i criteri legali (art. 2473 c.c.) o statutari se più favorevoli. Una possibile e necessaria interpretazione adeguatrice di tale clausola statutaria (Art. 8), volta a renderla compatibile con il regime delle S.r.l., conduce a ritenere che essa esprima la volontà dei soci originari di limitare il trasferimento mortis causa delle quote, escludendo il subentro automatico degli eredi nella qualità di soci, e attivando ex lege il diritto degli eredi alla liquidazione della quota secondo la disciplina delle S.r.l.
Quanto all'articolo 7, la previsione statutaria dell'indivisibilità delle quote di partecipazione è pacificamente ammessa e pienamente legittima nell'ordinamento delle S.r.l. Tale clausola ha una sua precipua funzione, garantendo che la partecipazione, anche se in comproprietà tra più soggetti
(come nel caso di successione ereditaria), rimanga formalmente un'unità e che la volontà relativa a tale partecipazione venga manifestata in modo unitario di fronte all'ente. È per questa ragione che, in presenza di una partecipazione in comproprietà, la legge e lo statuto impongono ai comproprietari di nominare un rappresentante comune per l'esercizio dei diritti sociali verso la società.
All'evidenza, la clausola statutaria di indivisibilità (Art. 7) ha una diretta
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 10 incidenza sulle modalità di scioglimento della comunione ereditaria che ha ad oggetto la quota sociale stessa. Essa, infatti, ha l'effetto primario di impedire il suo formale frazionamento in quote minori distinte agli effetti sociali. La clausola significa che la quota non può essere materialmente frazionata e suddivisa in tante distinte quote minori quante sono le porzioni spettanti a ciascun coerede nell'eredità; il che è esattamente ciò che viene chiesto dai ricorrenti.
Pertanto, in presenza di una clausola statutaria di indivisibilità (Art. 7), la divisione tra i coeredi non può realizzarsi mediante la creazione di nuove e distinte quote individuali per ciascuno di essi. La clausola di indivisibilità condiziona la divisione nei rapporti tra coeredi nel senso che impone il trattamento della quota come un blocco unitario che non può essere spezzettato per l'attribuzione formale a più soggetti.
Ne segue che la domanda, in quanto specificamente volta ad ottenere la suddivisione di tale quota societaria in tante quote distinte quante sono le porzioni ereditarie spettanti a ciascuno degli eredi, non può essere accolta, ponendosi in contrasto con la citata disposizione statutaria.
⧫ Le domande avanzate da e quelle di scioglimento Parte_2
della società e di nomina del liquidatore formulate da P_
.
[...]
Le domande avanzate da , di ripetizione e di nullità degli Parte_2
atti compiuti dai ricorrenti, a prescindere da ogni ulteriore considerazione, sono inammissibili in quanto tardivamente proposte con comparsa depositata il 10 giugno 2024, il giorno precedente all'udienza fissata per la comparizione delle parti.
Parimenti inammissibili sono le richieste formulate da , Controparte_4
volte ad ottenere lo scioglimento della società, la nomina di un liquidatore e la nullità degli atti compiuti dai ricorrenti, in quanto mai formulate come
"domande riconvenzionali".
In sintesi, le eccezioni e richieste avanzate dalle convenute Parte_2
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 11 e , per come espresse e in ragione della loro CP_6 Controparte_4
natura, non possono essere prese in considerazione in questo giudizio di divisione, e devono essere dichiarate inammissibili per i motivi di rito sopra esposti.
Poiché la lite si è conclusa con la reciproca soccombenza, le spese restano integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di NA – Sezione Specializzata in materia di imprese, nella composizione di cui sopra, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- a) accerta e dichiara che le quote pari al 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale della società pari al valore nominale di € CP_5
5.100,00, sono di pertinenza esclusiva della ricorrente , in Parte_1
quanto acquisite in costanza di matrimonio e in regime di comunione legale dei beni con il coniuge , deceduto il 27/11/2008; Controparte_6
- b) rigetta la domanda di divisione avanzata dai ricorrenti;
- c) dichiara inammissibili le domande proposte dalle resistenti Parte_2
e ;
[...] Controparte_4
- d) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in NA il 12 febbraio 2025
Il Presidente est.
Salvatore Di Lonardo
Il presente provvedimento reca firma digitale Pag. 12