Art. 1.
Le disposizioni di cui alla legge 7 febbraio 1949, n. 32 , relative alla proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra si applicano anche per il periodo 15 aprile-31 dicembre 1949.
Le disposizioni di cui alla legge 7 febbraio 1949, n. 32 , relative alla proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra si applicano anche per il periodo 15 aprile-31 dicembre 1949.