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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/03/2025, n. 1130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1130 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA sez. II^ lavoro
Il Giudice del lavoro, dr. Luca Redavid, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura e deposito telematico del dispositivo, all'udienza in data 29/01/25 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta in materia di lavoro al n° 13259 del R.G. dell'anno 2022 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. R. Bolognesi in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo del giudizio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
Contro
Controparte_1 in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso dall'avv. G. Sottile in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione in giudizio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
RESISTENTE Oggetto: inquadramento superiore e demansionamento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21/04/22 il ricorrente indicato in epigrafe ha convenuto in giudizio la società indicata in epigrafe dinanzi al Tribunale di Roma – GL ed ha concluso chiedendo:
“accertare il diritto del sig. ll'inquadramento di cui al Livello I B Parte_1 del Contratto Integrativo Aziendale applicato al rapporto di lavoro a far data dal mese di febbraio 2012 e, per l'effetto, condannare in persona del Controparte_1
l.r.p.t., al pa-gamento delle differenze retributive (maturate nel periodo dal 1°aprile 2016 al 31 marzo 2022) meglio dettagliate in ricorso e nei conteggi notificati unitamente al presente atto, per un complessivo importo pari ad Euro 43.494,88, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, come per legge, di cui Euro 40.503,68 a titolo di differenze di retribuzione ed Euro 2.991,20 a titolo di incremento T.F.R.
1 Con condanna al pagamento delle spese di lite, ex d.m. n. 55 del 2014 e s.m.i., oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.” Fissata l'udienza di discussione, la società convenuta si è costituita in giudizio, contestando quanto ex adverso dedotto ed ha concluso chiedendo rigettare il ricorso, con vittoria di spese ed onorari. La causa, istruita con prova testimoniale e produzioni documentali, è stata discussa e decisa sulle conclusioni delle parti all'udienza del 29/01/25 con la lettura del dispositivo in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve, quindi, essere rigettato. In ordine alla domanda di inquadramento superiore occorre premettere che l'art. 2103 c.c. come novellato dall'art. 13 St. Lav., prevedeva “…il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di attribuzione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definita, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi…”. L'attuale formulazione dell'art. 2103 cod. civ. (come modificato dal d.lgs. n. 81/15 ed applicabile ratione temporis alla fattispecie de qua per il periodo successivo alla sua entrata in vigore ) dispone: “…Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello di inquadramento delle ultime effettivamente svolte … Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi…”. Costituisce onere della parte interessata provare l'effettivo svolgimento di mansioni inquadrabili nel livello superiore richiesto, avendo il lavoratore diritto alla qualifica corrispondente alle mansioni in concreto svolte in virtù del principio della costante e necessaria corrispondenza tra inquadramento e mansioni. A tal fine occorre, dapprima, accertare in fatto le attività in concreto svolte dal lavoratore, individuare, quindi, la qualifica rivendicata e le mansioni alla stessa riconducibili secondo la disciplina prevista dalla contrattazione collettiva e, infine, verificare che le prime corrispondano a queste ultime. A tal proposito la giurisprudenza della Cassazione ( e plurimis n. 2174/99) ha precisato che, ai fini della determinazione dell'inquadramento spettante al lavoratore alla stregua delle qualifiche previste dalla disciplina collettiva di diritto comune, il giudice del merito deve dapprima identificare le qualifiche o categorie, interpretando 2 le disposizioni collettive secondo i criteri di cui agli artt. 1362 e ss c.c.; deve, poi, accertare le mansioni di fatto esercitate e deve , infine, confrontare le categorie o qualifiche così identificate con le mansioni svolte in concreto. In generale, poi, costituisce onere della parte interessata che agisce in giudizio allegare tempestivamente e specificamente i fatti costitutivi, principali e secondari, del diritto fatto valere, e ciò sia in virtù del disposto dell'art. 414 c.p.c. che in virtù dei princìpi generali della domanda ex art. 99 c.p.c. e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato previsto in generale dall'art. 112 c.p.c.; e tale onere è evidentemente distinto e logicamente precedente rispetto all'onere della prova dei medesimi fatti allegati che incombe su chi vuol far valere il diritto vantato ai sensi dell'art. 2697 c.c. e che opera soltanto in caso di sufficiente allegazione dei fatti costitutivi del diritto. Costituisce, poi, onere sempre della parte interessata provare l'effettivo svolgimento di mansioni inquadrabili nel livello superiore richiesto, avendo nel regime privatistico il lavoratore privato diritto alla qualifica corrispondente alle mansioni in concreto svolte in virtù del principio della costante e necessaria corrispondenza tra inquadramento e mansioni. A tal proposito la giurisprudenza consolidata della Cassazione ( cfr. n. 54/90 - 2174/99 – 3528/99 – 2859/01 – 12156/03 – 11037/06 - 5128/07) ha precisato che nel procedimento logico – giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto delle attività in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria, interpretando le disposizioni collettive secondo criteri di cui agli artt. 1362 e ss c.c. e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. Sulla scorta di tali premesse generali occorre rilevare, innanzitutto, che parte ricorrente ha dedotto in ricorso che:
“1. Il sig. è stato assunto alle dipendenze di Parte_1 CP_1
(di seguito, anche solo ”), con contratto di lavoro
[...] Controparte_1 subordinato a tempo indeterminato full time, con decorrenza dal 19 novembre 2010econ inquadramento nel III livello del vigente CCNL Aziende del Terziario Distribuzione e Servizi (cfr. doc.01).
2. è una società controllata e soggetta all'attività di direzione e Controparte_1 coordinamento di ROMA CAPITALE.
3. La società resistente svolge attività operativa per ROMA CAPITALE nei settori della Pianificazione, Progettazione e Trasformazione del territorio. Garantisce, altresì, un supporto gestionale alla realizzazione dei progetti della Direzione Edilizia del Dipartimento Urbanistica.
4. Sin dalla sua assunzione il ricorrente è stato assegnato alla Direzione Condono Edilizio, presso la sede di in Via di Decima 96/102, a diretto riporto del Direttore Responsabile, CP_1
Dott. cfr. docc. 02, 03). Parte_2
3 5. In precedenza, sino al 31 ottobre 2010, il ricorrente è stato dipendente di CP_2 con qualifica di impiegato ed inquadramento nel livello3 C2 di cui al contratto aziendale all'epoca vigente presso la società.
6. L'assunzione del ricorrente alle dipendenze di è avvenuta Controparte_1 all'esito della sottoscrizione, in data28 ottobre 2010, del Verbale di Accordo Quadro tra il
, , e le OO.SS., presso CP_3 Controparte_1 CP_4 la Direzione Provinciale del Lavoro di nonché del verbale di conciliazione individuale CP_1 sottoscritto dal lavoratore in data 30 ottobre 2010.
7. Con lettera integrativa del 23 maggio 2011(cfr. doc.04), in esecuzione degli Accordi stipulati il 21 aprile 2011 con le OO.SS–con i quali è stata prevista l'armonizzazione tra la disciplina del rapporto di lavoro del personale ex e quella applicata al CP_2 personale dipendente di ricorrente è stato riconosciuto, con Parte_3 decorrenza dal 2 maggio 2011, il livello II A di cui al Contratto Integrativo Aziendale applicato da . Controparte_1
8. Sin dalla sua assunzione il ricorrente è stato assegnato presso la Direzione Condono Edilizio ove ha svolto le attività di istruttore delle pratiche di condono di cui alla Legge 326/2003 e delle pratiche collegate di cui alla Legge 47/1985 e Legge 724/1994, assegnato al Modulo diretto dalla Dott.ssa Persona_1
9. Con decorrenza dal mese di febbraio 2012il ricorrente–in possesso di diploma di geometra e con esperienza ventennale nell'istruttoria, controllo e validazione delle pratiche di cui alla Legge n. 326/2003(recante la disciplina sul condono edilizio, nell'ambito delle disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici)-ha svoltole mansioni di Capo Modulo.
10. Al ricorrente sono state assegnate pertanto tre risorse, da lui direttamente coordinate, con il compito di coadiuvarlo nello svolgimento dell'attività di Capo Modulo, ossia il geometra inquadrato nel livello 3°,il geometra pari livello del Persona_2 Persona_3 ricorrente e la sig.ra , che svolgeva attività amministrativa, quali gestire Persona_4
e segnalare le pratiche che transitavano nel Modulo sia in entrata che in uscita, tracciandone lo stato di lavorazione e le assegnazioni ai tecnici istruttori incaricati dal ricorrente.
11. Il ricorrente, con piena autonomia gestionale e coordinando operativamente le risorse a lui assegnatesi è occupato in via continuativa ed esclusiva dell'istruttoria delle istanze di condono edilizio assegnategli ovvero della loro lavorazione, verificandone la correttezza tecnico-amministrativa, nonché della loro validazione, interfacciandosi anche con l'utenza.
12. Nello specifico, il ricorrente ha svolto mansioni di direzione e coordinamento delle due risorse con profilo tecnico (geometra e geometra e della Persona_2 Persona_3 risorsa con profilo amministrativo ( ) a lui assegnate, occupandosi di Persona_4 distribuire ed assegnare le pratiche di condono alle predette risorse a cui era affidata l'istruttoria completa, finalizzata alla stampa della bozza di concessione in sanatoria, previa verifica e validazione di primo livello, affidata al ricorrente, il quale provvedeva a firmare e timbrare le predette bozze di concessione in qualità di responsabile dell'ufficio(cfr. doc. 05). 4 13. Il coordinamento del geometra è protratto sino al maggio 2013, sino ad ottobre CP_5
2014 quello del geometra mentre è proseguito nei successivi anni il coordinamento CP_6 della risorsa amministrativa ( ). Persona_4
14. Il ricorrente si è inoltre occupato, per le pratiche più complesse, di prendere contatti con l'utenza o con i tecnici delegati a rappresentarla, dando loro indicazioni sulla documentazione mancante e quindi da produrre.
15. Il ricorrente si è occupato personalmente inoltre di redigere –ove ravvisasse la mancanza di presupposti per il buon esito dell'istruttoria –le bozze di diniego al rilascio del titolo abilitativo in sanatoria.
16. Terminato l'iter istruttorio, il sig. inviava le pratiche direttamente al collaudo Pt_1 finale dei tecnici preposti sia di per Roma che di Roma Capitale. CP_1
17. L'assegnazione del ricorrente al ruolo di Capo Modulo, nell'ambito dell'Ufficio Operazioni2, Linea Istruttoria L. 326/03, diretta da risulta per tabulas, Persona_5 dall'esame degli organigrammi di cui alla disposizione organizzativa 03/2013 del 2 luglio 2013 (cfr. doc. 06).
18. Come si evince dall'organigramma allegato (cfr. doc. 06) all'interno dell' , vi era un' OPERATIVA ed un' Parte_4 CP_7 [...]
. Controparte_8
19. L'AREA OPERATIVA, diretta da era articolata in: CP_9
, diretto da Controparte_10 Persona_6
diretto da , articolato in: Linea Istruttoria L. Controparte_11 Persona_7
47/85 -1; Linea Istruttoria 47/85 -2; Linea Istruttoria 724/94-3;
-UFFICIO OPERAZIONI 2, diretto da P. articolato in: Linea Istruttoria 326/03 CP_12
-4 (alla quale era assegnato il ricorrente); Linea Istruttoria 326/03 -5; Linea Istruttoria Consorzi-6; Linea Reiezioni, Ricostr. -7; Linea Agibilità, Rettifiche -8. 20. Successivamente, con decorrenza dal 23 febbraio 2017, nel contesto di una più ampia riorganizzazione del SERVIZIO TECNICO-AMMINISTRATIVO Pt_5
, il ricorrente è stato assegnato
[...] [...]
(cfr. doc.07), Parte_6 alle dirette dipendenze del Responsabile dell'Ufficio, Architetto
[...]
ove in supporto al Responsabile dell'ufficio, si è occupato di istruire e interpretare Tes_1 le pratiche caratterizzate da una particolare complessità. Nell'ambito del predetto ufficio il ricorrente si è anche interfacciato con l'utenza su qualsiasi problematica che potesse ostacolare l'iter istruttorio, coadiuvando il Responsabile dell'Ufficio Attività di Supporto,
[...]
Per_6
21. Con successiva comunicazione del 23 novembre 2018 il ricorrente viene assegnato, con decorrenza dal 26 novembre 2018, alla Linea Istruttoria coordinata da Testimone_2
(cfr. doc. 08),sempre con il ruolo di Capo Modulo.
22. Il ricorrente ha continuato a svolgere le mansioni di Capo Modulo come si evince dal comunicato al personale del 24 luglio 2019 (cfr. doc.09), con il quale veniva resa nota la
5 nuova organizzazione interna delle Unità Condono Edilizio-Istruttoria e Parte_5
–Servizi dell'Area Attività di Scopo.
23. Secondo quanto indicato nella predetta nota organizzativa, al Capo Modulo è affidata
“l'istruttoria delle istanze attribuite dal Responsabile dell'Unità ovvero disposizione della lavorazione da parte dell'istruttore verificandone la correttezza tecnico-amministrativa. Validazioni di propria competenza (per volumetria) in aderenza al Manuale Operativo vigente. Nel caso di avvio del procedimento di rigetto, quando di competenza, redazione/validazione della bozza di preavviso, ovvero la bozza di DD di reiezione per la successiva sottoscrizione a cura del Responsabile dell'Unità”.
24. Con successiva comunicazione n. prot. 3501/2020 del 20 luglio 2020(cfr. doc.10), il ricorrente venivaassegnato con decorrenza dal 21 luglio2020, con sede di lavoro in Piazzale degli Archivi34/36.
25. In virtù di tale nuova assegnazione, protrattasi sino al mese di febbraio 2021, il ricorrente prendeva servizio presso il cantiere della Stazione Tiburtina Piazzale Ovest, alle dipendenze dell'Ing. , Responsabile dell'Unità Progettazione Infrastrutture, in Persona_8 affiancamento dell'Arch.
[...]
[...]
con le mansioni di assistente al coordinamento della sicurezza. Per tutto il periodo Per_9 di assegnazione alla predetta struttura al ricorrente veniva richiesto di relazionarsi sotto il profilo tecnico e di esecuzione dei lavori con i tecnici e le maestranze delle ditte appaltatrici, nell'ambito delle opere di riqualificazione della Stazione Tiburtina.
26. Con successiva comunicazione del 23 febbraio 2021(cfr. doc.11) il ricorrente veniva assegnato, con decorrenza dal 1° marzo 2021,presso l'Ufficio Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, presso la sede di Roma Capitale sita in via Petroselli n. 45, ove tuttora presta servizio, occupandosi di effettuare i sopralluoghi presso le strutture comunali per stabilire la corretta installazione e funzionamento delle strutture e degli accessori antincendio in stretta collaborazione con i dipendenti di Roma Capitale, Ing. e sig. Persona_10 [...]
Per_11
27. Nello specifico il ricorrente si è occupato (e si occupa tuttora) di verificare che le strutture antincendio rispondano ai requisiti di legge;
in caso positivo, il ricorrente appone la firma al verbale di immissione in possesso e lo trasmette, dopo la sottoscrizione del Dipartimento PAU, al dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione di Roma Capitale (cfr. doc. 12).
28. Il ricorrente, a fra data dal febbraio 2012, dunque, ha svolto le mansioni a lui affidate sempre in completa autonomia, coordinando le risorse di volta in volta a lui assegnate, con poteri di firma, alle dirette dipendenze dei Responsabili, dapprima, fino al 2017 del Dott.
[...]
(Responsabile Area) ed in seguito dell'Arch. (Responsabile dell'Ufficio CP_9 Tes_1
Supporto Procedimento Istruttoria Tecnica e Amministrativa).
29. Il sig. ha ininterrottamente lavorato per , Pt_1 Controparte_1 nell'ambito degli uffici in cui è stata continuativamente assegnato, mantenendo sempre lo stesso inquadramento nel livello II A di cui al Contratto integrativo aziendale.
6 30. Tuttavia, il ricorrente, ha sempre svolto, fin dal mese di febbraio 2012mansioni non riconducibili al livello di inquadramento contrattuale di appartenenza.
31. La declaratoria del livello II A del Contratto Integrativo Aziendale, applicato al rapporto, infatti, indica quali requisiti “Responsabilità tecniche di settore nell'ambito di competenze e/o progettuale e autonomia gestionale nell'ambito del settore di competenza e/o progetto.(…)Geometri, contabilizzatori, ragionieri e altri tecnicie/o professionalità di settore, autonomi nello svolgimento della propria mansione”. (cfr.doc. 13)
32. Il ricorrente, fin dal mese di febbraio 2012e ininterrottamente sino al febbraio 2020, ha sempre svolto con piena autonomia gestionale, le mansioni e attività assegnategli in qualità di Capo Modulo, come meglio descritto ai punti che precedono, coordinandole risorse assegnategli.
33. Le mansioni svolte a far data da febbraio 2012e sopra descritte sono tuttavia riconducibili alla declaratoria di cui al livello I B di cui al Contratto Integrativo Aziendale(cfr. doc. 13) applicato da , al quale appartengono i lavoratori in Controparte_1 possesso di “responsabilità tecniche dell'intero ambito di competenze e/o progetto e autonomia gestionale” e, all'interno di questo livello, sono individuati due profili/fasce di retribuzione, la B e la A, alle quali rispettivamente appartengono i “coordinatori operativi: progettisti o altre professionalità che coordinano operativamente il gruppo di lavoro e ne assumono la responsabilità e la firma ove richiesto” e i “progettisti o altre professionalità autonome nello svolgimento della propria mansione”
34. Sempre ai sensi del citato Contratto Integrativo Aziendale appartengono al II livello i lavoratori con “responsabilità tecniche di settore nell'ambito di competenza e/o progettuale e autonomia gestionale nell'ambito del settore di competenza e/o progetto”, in particolare, appartengono al livello II B, “geometri, contabilizzatori, computisti, ragionieri e altri tecnici e/o professionalità di settore, in grado di svolgere in autonomia la propria attività”.
Come evidenziato da parte ricorrente nelle note autorizzate, “il teste di parte ricorrente
, collega del ricorrente dal 2010 al 2018, ha dichiarato: Persona_5
“Confermo che dal 2012 il ricorrente ha svolto mansioni di Capo Modulo, in tale funzione era responsabile dell'attività di tre dipendenti che si chiamavano e una sig.ra Per_2 Per_3 di nome . Sia questi dipendenti che il ricorrente si occupavano dell'istruttoria delle pratiche di condono. Era il ricorrente ad assegnare le pratiche di condono ai tre dipendenti che ho indicato. Il ricorrente seguiva l'attività di tali dipendenti e all'esito validava con timbro e firma le regolarità dell'istruttoria svolta. A seguito della validazione il ricorrente si occupava di inviare le pratiche già istruite per i collaudi stampando anche una bozza della concessione in sanatoria. Era previsto un collaudo interno svolto da e un collaudo svolto Controparte_1 dal Preciso che il ricorrente ha svolto l'attività che ho indicato almeno sino CP_3 al 2018 quando sono andato via io. Mi risulta che il ricorrente sia stato assegnato all'Ufficio Supporto Procedimento Istruttoria Tecnica e Amministrativa successivamente a quando sono andato via io. Confermo che il responsabile di tale ufficio era l'Architetto Testimone_1
(…). Preciso che oltre ai tre dipendenti che ho prima indicato anche il ricorrente si occupava personalmente dell'istruttoria delle pratiche di condono. Preciso che il sig. era Per_2
7 inquadrato nel 3°livello, il sig. era inquadrato nel 2°livello e la sig.ra mi Per_3 sembra fosse inquadrata nel 3°livello. Io presso l'ufficio svolgevo il ruolo di Capo Pt_5
Linea. Preciso che all'esito dell'istruttoria e dopo la sua validazione da parte del ricorrente, quest'ultimo preparava o una bozza per il dinego della concessione in sanatoria o una bozza per il diniego della concessione in sanatoria. Io, in qualità di Capo Linea, ero superiore gerarchico del ricorrente e avevo inquadramento nel 1°livello. Preciso che fino a 450 metri cubi il ricorrente aveva il potere anche di negare o accogliere le domande di concessione in sanatoria. Per le pratiche superiori a 450 metri cubi, il ricorrente emetteva un parere che poi veniva convalidato da me quale Capo Linea. Successivamente alla mia convalida, il diniego o rilascio della concessione in sanatoria veniva emesso dopo i collaudi, dall'ufficio Condono del Comune di Preciso che per le pratiche inferiori a 450 metri cubi il ricorrente CP_1 predisponeva una bozza per il diniego o il rilascio della concessione in sanatoria che non veniva validata da me quale Capo Linea, fermo restando che il provvedimento definitivo di diniego o di rilascio di tale titolo spettava all'ufficio Condono del Comune di (…). CP_1
Confermo che il ricorrente nello svolgimento della sua attività doveva osservare quanto previsto dal Manuale Operativo predisposto da Risorse per . CP_1
Il secondo teste di parte ricorrente, ha dichiarato: “Ricordo che il sig. Persona_11 ha lavorato presso l'Ufficio Antincendio dall'inizio del 2021 (…) si occupava della Pt_1 verifica della corrispondenza e a volte provvedeva a stilare le risposte. Si occupava inoltre dei sopralluoghi per la immissione in possesso degli impianti e dei presidi antincendio e inoltre dei sopralluoghi per la verifica dei lavori da effettuare sugli impianti antincendio. Il ricorrente sottoscriveva i verbali di immissione in possesso sia quelli che arrivavano al sottoscritto, sia i verbali di immissione in possesso destinati all'Ufficio del Patrimonio del Comune di . CP_1
Il teste di parte resistente, , ha dichiarato: “Conosco il Testimone_3 ricorrente in quanto tra il 2011 ed il 2016 ho lavorato come Responsabile dell'Area operativa dell'Unità Condono di Risorse Per Ricordo che la struttura di cui ero Responsabile era CP_1 suddivisa in linee operative e al di sotto vi erano i Moduli Istruttori e il ricorrente era uno dei Capi Modulo e in particolare si occupava delle istruttorie delle pratiche di condono relative alla legge 326/2003 (…). Il ricorrente in quanto Capo Modulo si occupava di coordinare l'attività di due istruttori e se non ricordo male. Preciso che il ricorrente Per_2 Per_3 normalmente affidava ai sig.ri e le pratiche di istruttoria da espletare (...). Per_2 Per_3
Preciso che le pratiche di istruttoria venivano assegnate ai Capi Modulo dalla Direzione dell'Unità che decideva anche la priorità da assegnare alle varie pratiche. Le proposte di accoglimento o diniego delle istruttorie venivano fatte dal ricorrente, venivano controllate a fasi alterne o dal Capo Linea o dalla Direzione dell'Unità. Ciò a causa dell'eccessivo numero di pratiche. Preciso che per le pratiche relative a cubature superiori ad un certo limite il controllo e la validazione spettava al Capo Ufficio che era il superiore gerarchico del Capo Modulo. Per le pratiche relative alle cubature inferiori la procedura di validazione e controllo era quella che ho prima indicato”. Concorda il Giudice con quanto sostenuto dalla società convenuta secondo la quale all'esito dell'istruttoria documentale ed orale svolta non è stata raggiunta la prova sufficiente ad asseverare che il ricorrente avesse discrezionalità di poteri e l'autonomia di gestione né la responsabilità tecnica dell'intero ambito di competenza o di progetto previste dalla declaratoria contrattuale del livello IB° del contratto integrativo
8 aziendale invocato, avendo invece svolto mansioni del tutto compatibili con l'inquadramento di appartenenza nel livello II° nel quale è inquadrato il personale “con responsabilità tecniche di settore nell'ambito di competenza e/o progettuale e autonomia decisionale nell'ambito del settore di competenza e/o progetto”. Dall'istruttoria svolta, secondo la condivisibile ricostruzione effettuata dalla società nelle note autorizzate, “è emerso che il ricorrente, quale capo modulo, fosse preposto a una sottostruttura della linea istruttoria n. 3, la cui responsabilità era affidata al Capo Linea D'Acapito, quest'ultimo inquadrato sì, quale responsabile tecnico dell'ufficio e dunque dell'intero ambito di competenza, nel I livello del ccnl integrativo aziendale. A conferma di quanto sino ad ora esposto si riporta quanto emerso dall'espletata istruttoria. Ecco i passaggi più salienti della deposizione del teste di parte ricorrente Persona_5
“(…) Io presso l'Ufficio Condono svolgevo (n.d,r. le mansioni) di . Preciso che Tes_4 all'esito dell'istruttoria e dopo la sua validazione da parte del ricorrente, quest'ultimo preparava o una bozza per il diniego o una bozza per il rilascio della concessione in sanatoria. Io, in qualità di capolinea, ero superiore gerarchico del ricorrente e avevo inquadramento nel 1° livello. Preciso che fino a 450 metri cubi aveva anche il potere di negare o accogliere la domanda di concessione in sanatoria. Per le pratiche superiori a 450 metri cubi, il ricorrente emetteva un parere che poi veniva convalidato da me quale capo linea. Successivamente alla mia convalida il diniego o rilascio della concessione in sanatoria veniva emesso dopo i collaudi dall'Ufficio Condono del Comune di Preciso che per le pratiche inferiori a 450 metri CP_1 cubi il ricorrente predisponeva una bozza per il diniego o il rilascio della concessione in sanatoria che non veniva validata da me quale Capo Linea. fermo restando che il provvedimento definitivo di diniego o rilascio di tale titolo spettava all'Ufficio del Pt_5
Comune di Preciso inoltre che la bozza dei provvedimenti di diniego o rilascio della CP_1 concessione veniva successivamente firmata anche dalla Direzione della Società a seguito del collaudo interno. Confermo che il ricorrente nello svolgimento della sua attività doveva osservare quanto previsto nel manuale operativo predisposto dalla Società Risorse per Roma”. Tale deposizione, con le dovute precisazioni fatte dal teste nel corso Tes_5 dell'espletamento della prova, è in linea con quanto dichiarato dati testi di parte convenuta. Ecco quanto dichiarato dall'Arch. “conosco il ricorrente dal 2010/2011 Testimone_1 circa in quanto ha lavorato presso l'Ufficio Condono della Società Risorse per Roma (….), dove lavoro attualmente anche io dal 2010; dal 2022 come Direttore. Confermo quanto mi si legge:
- sul capitolo 12 della memoria (n.d.r.: “Il ricorrente, dal 2011 al 2020, come capo modulo di una sottostruttura di una linea istruttoria, è stato dunque sempre inserito nella medesima posizione gerarchica, con sottoposizione al Responsabile della Linea Istruttoria che è stato il sig. inquadrato nel livello 1 A dal 2011 al 2016 e il sig. inquadrato nel Per_5 Tes_2 livello 1B, dal 2017 al 2020”).
- sul capitolo 13 (n.d.r.: “quale capo modulo, il ricorrente si è sempre occupato dell'istruttoria delle stanze di condono attribuite al responsabile della linea al suo modulo”)
- sul capitolo 14 (n.d.r. “le predette attività istruttorie sono state svolte dal ricorrente in stretta aderenza al manuale operativo di Risorse per allegato al contratto di servizio stipulato CP_1 con Roma Capitale”)
9 - sul capitolo 16 (n.d.r.: “il ricorrente quale capo modulo si è occupato di verificare il rispetto da parte dell'istanze di condono dei requisiti indicati nel manuale operativo, nonché di raccogliere i vari contributi endoprocedimentali, il cui contenuto è sempre rimasto di competenza e di responsabilità dell'ufficio emittente”)
- sul capitolo 17 (n.d.r.: “il ricorrente, all'esito dell'espletate verifiche istruttorie, ha elaborato una proposta interna di accoglimento o di rigetto dell'istanza, che ha sottoposto prima alla valutazione intermedia del capolinea e/o del capo ufficio e poi alla valutazione definitiva del responsabile dell'unità”):
- sul capitolo 18 (n.d.r. “il ricorrente, quale capo modulo, non ha, dunque, mai avuto nessun potere decisionale, nè di firma, rispetto all'esito dell'istanze di condono di cui ha gestito la fase istruttoria, potendo formulare solo proposte di accoglimento e di rigetto che non avevano nessuna valenza esterna”);
- sul capitolo 19 (n.d.r.: “nel caso di decisione di rigetto dell'istanza da parte del responsabile dell'unità, il ricorrente ha predisposto la bozza del provvedimento di diniego da sottoporre alla firma dello stesso”);
- sul capitolo 20 (n.d.r.: “ugualmente, in caso di decisione di accoglimento dell'istanza di condono da parte del responsabile dell'unità, il ricorrente ha predisposto la bozza del provvedimento di accoglimento che ha sottoposto alla firma dello stesso”);
- sul capitolo 21 (n.d.r. “tutte tali attività sono state svolte dal ricorrente sotto la direzione e il coordinamento del capolinea del momento, di volta in volta, ha deciso quale pratica affidare al modulo del ricorrente e quale priorità dare alla lavorazione delle stesse, controllandone la corretta esecuzione e validando o meno le proposte del ricorrente”) “preciso che le pratiche di istruttoria venivano affidate alle linee secondo un criterio cronologico e quindi non era il capolinea a dare la priorità alla lavorazione delle pratiche. In caso di valutazione di volumetria bassa dell'abuso era il capo modulo a proporre il diniego o l'accoglimento dell'istanza di condono e tale proposta veniva validata dal vice direttore o dal direttore dell'ufficio (…); in caso di volumetria più alta di abuso era prevista la validazione da parte del capo ufficio o del capo area”. (…) Preciso che era il capo linea a distribuire le pratiche di istruttoria ai vari capi modulo”;
- sul capitolo 22 (n.d.r.: “In ragione di tali ripartizione di compiti e responsabilità tra capo modulo e capo linea, inquadra nel 1 livello del CCNL i lavoratori Controparte_1 addetti alle mansioni di Capo Linea Persona_13 Testimone_2 Per_14
[...] Persona_1 Persona_15 Persona_16 Persona_17
e nel II livello Persona_18 Persona_19 Persona_20 Persona_21 del CCNL i lavoratori addetti al ruolo di capo modulo , Persona_22 Per_23
, ,
[...] Persona_24 Persona_25 Persona_26 Per_27 Persona_28
) “confermo che erano inquadrati nel II livello i capi modulo Persona_29 Persona_30 indicati nel capitolo che mi si legge”;
- Sul capitolo 23 (n.d.r.: “Si contesta che il ricorrente, dal febbraio 2017 al novembre 2018, sia stato allocato alle dirette dipendenze dell'Arch. ove, secondo le Testimone_1 contestate deduzioni di controparte, si sarebbe occupato, a supporto del responsabile dell'Ufficio, delle pratiche caratterizzate da una particolare complessità”) “confermo che nel periodo febbraio 2017 – novembre 2018 quando è andato in pensione il capo linea D'Acapito sono stato io il superiore gerarchico del ricorrente che svolgeva attività di capo modulo”.
10 Anche l'altro teste di parte convenuta dott. che ha “conosciuto il Testimone_3 ricorrente in quanto tra il 2011 e il 2016 ho lavorato come Responsabile dell'Area Operativa Unità Condono di Risorse per CP_1
Ricordo che la struttura di cui io ero responsabile era suddivisa in linee operative e al di sotto vi erano i Moduli Istruttori e il ricorrente era uno dei Capi Modulo e in particolare si occupava delle istruttorie sulle pratiche di condono relative alla legge 326/2003” ha confermato i capitoli 9, 10, 14, 16, 17, 18, 20 e 25 della memoria. Sul capitolo 26 della memoria, il teste ha escluso che “il ricorrente si occupasse di coordinare o visionare l'attività della sig.ra che faceva parte di una segreteria centralizzata Persona_4
e si interfacciava con tutti i moduli e il responsabile di tale segretaria era il responsabile della linea operativa che si chiamava Gaetano D'PI. Sul capitolo 21, il teste ha così riferito: “preciso che le pratiche di istruttoria venivano assegnate ai capi modulo dalla Direzione dell'unità che decideva anche le priorità da assegnare alle varie pratiche. Le proposte di accoglimento o diniego delle istanze che venivano fatte dal ricorrente venivano controllate a fasi alterne o dal Capo Linea o dalla Direzione dell'unità. Ciò a causa dell'eccessivo numero di pratiche. Preciso che le pratiche relative a una cubatura superiore a un certo livello il controllo e la validazione spettava al Capo Ufficio che era il superiore gerarchico del Capo linea. Per le pratiche relative alle cubature inferiori la procedura di validazione e controllo era quella che ho prima indicato”. L'altro teste di parte ricorrente ha riferito in ordine alle attività di supporto tecnico gestionale dell'ufficio antincendio della svolte dall' nell'dal febbraio Parte_7 Pt_1
2021 sino a quando nel settembre 2022 ha iniziato a usufruire del congedo straordinario di cui alla l. n. 104/1992., confermando che l' non avesse poteri decisionali e non Pt_1 coordinasse altre risorse. Ecco quanto dichiarato dal teste “Conosco il ricorrente in quanto ho lavorato Testimone_6 presso l'Ufficio Manutenzione Antincendio del Comune di fino al 23 giugno 2022, data CP_1 in cui sono andato in pensione. Ricordo che il sig. ha lavorato presso l' Pt_1 [...]
dall'inizio del 2021. Il ricorrente presso tale ufficio si occupava della verifica CP_13 della corrispondenza e a volte provvedeva a stilare le proposte. Si occupava, inoltre, sopralluoghi per la immissione in possesso degli impianti e dei presidi antincendio e inoltre dei sopralluoghi per la verifica dei lavori da effettuare sugli impianti antincendio, Il ricorrente sottoscriveva i verbali di immissione in possesso sia quelli che arrivavano al sottoscritto sia i verbali di immissione in possesso destinati all'Ufficio del Patrimonio del Comune di CP_1
Escludo che il ricorrente coordinasse altri dipendenti. Io ero il Responsabile dell'Ufficio poi c'era il Capo Servizio e il Dirigente Ing. ”. Persona_31
Dall'espletata istruttoria è, dunque, emerso che al ricorrente quale capo modulo fosse affidata “l'istruttoria delle istanze attribuite dal Responsabile dell'Unità ovvero disposizione della lavorazione da parte dell'istruttore verificandone la correttezza tecnico-amministrativa. Validazioni di propria competenza (per volumetria) in aderenza al Manuale Operativo vigente. Nel caso di avvio del procedimento di rigetto, quando di competenza, redazione/validazione della bozza di preavviso, ovvero la bozza di DD di reiezione per la successiva sottoscrizione a cura del Responsabile dell'Unità” e che, quindi, non fosse responsabile dell'intero ambito e/o settore di competenza ma sia stato sempre
11 sottoposto gerarchicamente al capo linea, responsabile dell'intero ambito di competenza (la linea istruttoria), e che non avesse poteri decisionali finali in ordine alle istanze di condono o poteri di firma con valenza esterna, mentre le mansioni svolte risultano del tutto compatibili con l'inquadramento posseduto nel II° livello nel quale sono inquadrati i lavoratori “con responsabilità tecniche di settore nell'ambito di competenza e/o progettuale e autonomia gestionale nell'ambito del settore di competenze e/o progetto”. Dall'infondatezza della domanda di inquadramento superiore discende anche l'infondatezza della domanda relativa alle differenze economiche conseguenti maturate. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM n. 55/14 e succ. modif. ( DM n. 147/22) seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., non sussistendo ragioni per la loro compensazione totale o parziale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa: rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 6.000,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge. Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Roma, 29/01/25 IL GIUDICE
Luca Redavid
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA sez. II^ lavoro
Il Giudice del lavoro, dr. Luca Redavid, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura e deposito telematico del dispositivo, all'udienza in data 29/01/25 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta in materia di lavoro al n° 13259 del R.G. dell'anno 2022 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. R. Bolognesi in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo del giudizio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
Contro
Controparte_1 in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso dall'avv. G. Sottile in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione in giudizio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
RESISTENTE Oggetto: inquadramento superiore e demansionamento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21/04/22 il ricorrente indicato in epigrafe ha convenuto in giudizio la società indicata in epigrafe dinanzi al Tribunale di Roma – GL ed ha concluso chiedendo:
“accertare il diritto del sig. ll'inquadramento di cui al Livello I B Parte_1 del Contratto Integrativo Aziendale applicato al rapporto di lavoro a far data dal mese di febbraio 2012 e, per l'effetto, condannare in persona del Controparte_1
l.r.p.t., al pa-gamento delle differenze retributive (maturate nel periodo dal 1°aprile 2016 al 31 marzo 2022) meglio dettagliate in ricorso e nei conteggi notificati unitamente al presente atto, per un complessivo importo pari ad Euro 43.494,88, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, come per legge, di cui Euro 40.503,68 a titolo di differenze di retribuzione ed Euro 2.991,20 a titolo di incremento T.F.R.
1 Con condanna al pagamento delle spese di lite, ex d.m. n. 55 del 2014 e s.m.i., oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.” Fissata l'udienza di discussione, la società convenuta si è costituita in giudizio, contestando quanto ex adverso dedotto ed ha concluso chiedendo rigettare il ricorso, con vittoria di spese ed onorari. La causa, istruita con prova testimoniale e produzioni documentali, è stata discussa e decisa sulle conclusioni delle parti all'udienza del 29/01/25 con la lettura del dispositivo in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve, quindi, essere rigettato. In ordine alla domanda di inquadramento superiore occorre premettere che l'art. 2103 c.c. come novellato dall'art. 13 St. Lav., prevedeva “…il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di attribuzione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definita, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi…”. L'attuale formulazione dell'art. 2103 cod. civ. (come modificato dal d.lgs. n. 81/15 ed applicabile ratione temporis alla fattispecie de qua per il periodo successivo alla sua entrata in vigore ) dispone: “…Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello di inquadramento delle ultime effettivamente svolte … Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi…”. Costituisce onere della parte interessata provare l'effettivo svolgimento di mansioni inquadrabili nel livello superiore richiesto, avendo il lavoratore diritto alla qualifica corrispondente alle mansioni in concreto svolte in virtù del principio della costante e necessaria corrispondenza tra inquadramento e mansioni. A tal fine occorre, dapprima, accertare in fatto le attività in concreto svolte dal lavoratore, individuare, quindi, la qualifica rivendicata e le mansioni alla stessa riconducibili secondo la disciplina prevista dalla contrattazione collettiva e, infine, verificare che le prime corrispondano a queste ultime. A tal proposito la giurisprudenza della Cassazione ( e plurimis n. 2174/99) ha precisato che, ai fini della determinazione dell'inquadramento spettante al lavoratore alla stregua delle qualifiche previste dalla disciplina collettiva di diritto comune, il giudice del merito deve dapprima identificare le qualifiche o categorie, interpretando 2 le disposizioni collettive secondo i criteri di cui agli artt. 1362 e ss c.c.; deve, poi, accertare le mansioni di fatto esercitate e deve , infine, confrontare le categorie o qualifiche così identificate con le mansioni svolte in concreto. In generale, poi, costituisce onere della parte interessata che agisce in giudizio allegare tempestivamente e specificamente i fatti costitutivi, principali e secondari, del diritto fatto valere, e ciò sia in virtù del disposto dell'art. 414 c.p.c. che in virtù dei princìpi generali della domanda ex art. 99 c.p.c. e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato previsto in generale dall'art. 112 c.p.c.; e tale onere è evidentemente distinto e logicamente precedente rispetto all'onere della prova dei medesimi fatti allegati che incombe su chi vuol far valere il diritto vantato ai sensi dell'art. 2697 c.c. e che opera soltanto in caso di sufficiente allegazione dei fatti costitutivi del diritto. Costituisce, poi, onere sempre della parte interessata provare l'effettivo svolgimento di mansioni inquadrabili nel livello superiore richiesto, avendo nel regime privatistico il lavoratore privato diritto alla qualifica corrispondente alle mansioni in concreto svolte in virtù del principio della costante e necessaria corrispondenza tra inquadramento e mansioni. A tal proposito la giurisprudenza consolidata della Cassazione ( cfr. n. 54/90 - 2174/99 – 3528/99 – 2859/01 – 12156/03 – 11037/06 - 5128/07) ha precisato che nel procedimento logico – giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto delle attività in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria, interpretando le disposizioni collettive secondo criteri di cui agli artt. 1362 e ss c.c. e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. Sulla scorta di tali premesse generali occorre rilevare, innanzitutto, che parte ricorrente ha dedotto in ricorso che:
“1. Il sig. è stato assunto alle dipendenze di Parte_1 CP_1
(di seguito, anche solo ”), con contratto di lavoro
[...] Controparte_1 subordinato a tempo indeterminato full time, con decorrenza dal 19 novembre 2010econ inquadramento nel III livello del vigente CCNL Aziende del Terziario Distribuzione e Servizi (cfr. doc.01).
2. è una società controllata e soggetta all'attività di direzione e Controparte_1 coordinamento di ROMA CAPITALE.
3. La società resistente svolge attività operativa per ROMA CAPITALE nei settori della Pianificazione, Progettazione e Trasformazione del territorio. Garantisce, altresì, un supporto gestionale alla realizzazione dei progetti della Direzione Edilizia del Dipartimento Urbanistica.
4. Sin dalla sua assunzione il ricorrente è stato assegnato alla Direzione Condono Edilizio, presso la sede di in Via di Decima 96/102, a diretto riporto del Direttore Responsabile, CP_1
Dott. cfr. docc. 02, 03). Parte_2
3 5. In precedenza, sino al 31 ottobre 2010, il ricorrente è stato dipendente di CP_2 con qualifica di impiegato ed inquadramento nel livello3 C2 di cui al contratto aziendale all'epoca vigente presso la società.
6. L'assunzione del ricorrente alle dipendenze di è avvenuta Controparte_1 all'esito della sottoscrizione, in data28 ottobre 2010, del Verbale di Accordo Quadro tra il
, , e le OO.SS., presso CP_3 Controparte_1 CP_4 la Direzione Provinciale del Lavoro di nonché del verbale di conciliazione individuale CP_1 sottoscritto dal lavoratore in data 30 ottobre 2010.
7. Con lettera integrativa del 23 maggio 2011(cfr. doc.04), in esecuzione degli Accordi stipulati il 21 aprile 2011 con le OO.SS–con i quali è stata prevista l'armonizzazione tra la disciplina del rapporto di lavoro del personale ex e quella applicata al CP_2 personale dipendente di ricorrente è stato riconosciuto, con Parte_3 decorrenza dal 2 maggio 2011, il livello II A di cui al Contratto Integrativo Aziendale applicato da . Controparte_1
8. Sin dalla sua assunzione il ricorrente è stato assegnato presso la Direzione Condono Edilizio ove ha svolto le attività di istruttore delle pratiche di condono di cui alla Legge 326/2003 e delle pratiche collegate di cui alla Legge 47/1985 e Legge 724/1994, assegnato al Modulo diretto dalla Dott.ssa Persona_1
9. Con decorrenza dal mese di febbraio 2012il ricorrente–in possesso di diploma di geometra e con esperienza ventennale nell'istruttoria, controllo e validazione delle pratiche di cui alla Legge n. 326/2003(recante la disciplina sul condono edilizio, nell'ambito delle disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici)-ha svoltole mansioni di Capo Modulo.
10. Al ricorrente sono state assegnate pertanto tre risorse, da lui direttamente coordinate, con il compito di coadiuvarlo nello svolgimento dell'attività di Capo Modulo, ossia il geometra inquadrato nel livello 3°,il geometra pari livello del Persona_2 Persona_3 ricorrente e la sig.ra , che svolgeva attività amministrativa, quali gestire Persona_4
e segnalare le pratiche che transitavano nel Modulo sia in entrata che in uscita, tracciandone lo stato di lavorazione e le assegnazioni ai tecnici istruttori incaricati dal ricorrente.
11. Il ricorrente, con piena autonomia gestionale e coordinando operativamente le risorse a lui assegnatesi è occupato in via continuativa ed esclusiva dell'istruttoria delle istanze di condono edilizio assegnategli ovvero della loro lavorazione, verificandone la correttezza tecnico-amministrativa, nonché della loro validazione, interfacciandosi anche con l'utenza.
12. Nello specifico, il ricorrente ha svolto mansioni di direzione e coordinamento delle due risorse con profilo tecnico (geometra e geometra e della Persona_2 Persona_3 risorsa con profilo amministrativo ( ) a lui assegnate, occupandosi di Persona_4 distribuire ed assegnare le pratiche di condono alle predette risorse a cui era affidata l'istruttoria completa, finalizzata alla stampa della bozza di concessione in sanatoria, previa verifica e validazione di primo livello, affidata al ricorrente, il quale provvedeva a firmare e timbrare le predette bozze di concessione in qualità di responsabile dell'ufficio(cfr. doc. 05). 4 13. Il coordinamento del geometra è protratto sino al maggio 2013, sino ad ottobre CP_5
2014 quello del geometra mentre è proseguito nei successivi anni il coordinamento CP_6 della risorsa amministrativa ( ). Persona_4
14. Il ricorrente si è inoltre occupato, per le pratiche più complesse, di prendere contatti con l'utenza o con i tecnici delegati a rappresentarla, dando loro indicazioni sulla documentazione mancante e quindi da produrre.
15. Il ricorrente si è occupato personalmente inoltre di redigere –ove ravvisasse la mancanza di presupposti per il buon esito dell'istruttoria –le bozze di diniego al rilascio del titolo abilitativo in sanatoria.
16. Terminato l'iter istruttorio, il sig. inviava le pratiche direttamente al collaudo Pt_1 finale dei tecnici preposti sia di per Roma che di Roma Capitale. CP_1
17. L'assegnazione del ricorrente al ruolo di Capo Modulo, nell'ambito dell'Ufficio Operazioni2, Linea Istruttoria L. 326/03, diretta da risulta per tabulas, Persona_5 dall'esame degli organigrammi di cui alla disposizione organizzativa 03/2013 del 2 luglio 2013 (cfr. doc. 06).
18. Come si evince dall'organigramma allegato (cfr. doc. 06) all'interno dell' , vi era un' OPERATIVA ed un' Parte_4 CP_7 [...]
. Controparte_8
19. L'AREA OPERATIVA, diretta da era articolata in: CP_9
, diretto da Controparte_10 Persona_6
diretto da , articolato in: Linea Istruttoria L. Controparte_11 Persona_7
47/85 -1; Linea Istruttoria 47/85 -2; Linea Istruttoria 724/94-3;
-UFFICIO OPERAZIONI 2, diretto da P. articolato in: Linea Istruttoria 326/03 CP_12
-4 (alla quale era assegnato il ricorrente); Linea Istruttoria 326/03 -5; Linea Istruttoria Consorzi-6; Linea Reiezioni, Ricostr. -7; Linea Agibilità, Rettifiche -8. 20. Successivamente, con decorrenza dal 23 febbraio 2017, nel contesto di una più ampia riorganizzazione del SERVIZIO TECNICO-AMMINISTRATIVO Pt_5
, il ricorrente è stato assegnato
[...] [...]
(cfr. doc.07), Parte_6 alle dirette dipendenze del Responsabile dell'Ufficio, Architetto
[...]
ove in supporto al Responsabile dell'ufficio, si è occupato di istruire e interpretare Tes_1 le pratiche caratterizzate da una particolare complessità. Nell'ambito del predetto ufficio il ricorrente si è anche interfacciato con l'utenza su qualsiasi problematica che potesse ostacolare l'iter istruttorio, coadiuvando il Responsabile dell'Ufficio Attività di Supporto,
[...]
Per_6
21. Con successiva comunicazione del 23 novembre 2018 il ricorrente viene assegnato, con decorrenza dal 26 novembre 2018, alla Linea Istruttoria coordinata da Testimone_2
(cfr. doc. 08),sempre con il ruolo di Capo Modulo.
22. Il ricorrente ha continuato a svolgere le mansioni di Capo Modulo come si evince dal comunicato al personale del 24 luglio 2019 (cfr. doc.09), con il quale veniva resa nota la
5 nuova organizzazione interna delle Unità Condono Edilizio-Istruttoria e Parte_5
–Servizi dell'Area Attività di Scopo.
23. Secondo quanto indicato nella predetta nota organizzativa, al Capo Modulo è affidata
“l'istruttoria delle istanze attribuite dal Responsabile dell'Unità ovvero disposizione della lavorazione da parte dell'istruttore verificandone la correttezza tecnico-amministrativa. Validazioni di propria competenza (per volumetria) in aderenza al Manuale Operativo vigente. Nel caso di avvio del procedimento di rigetto, quando di competenza, redazione/validazione della bozza di preavviso, ovvero la bozza di DD di reiezione per la successiva sottoscrizione a cura del Responsabile dell'Unità”.
24. Con successiva comunicazione n. prot. 3501/2020 del 20 luglio 2020(cfr. doc.10), il ricorrente venivaassegnato con decorrenza dal 21 luglio2020, con sede di lavoro in Piazzale degli Archivi34/36.
25. In virtù di tale nuova assegnazione, protrattasi sino al mese di febbraio 2021, il ricorrente prendeva servizio presso il cantiere della Stazione Tiburtina Piazzale Ovest, alle dipendenze dell'Ing. , Responsabile dell'Unità Progettazione Infrastrutture, in Persona_8 affiancamento dell'Arch.
[...]
[...]
con le mansioni di assistente al coordinamento della sicurezza. Per tutto il periodo Per_9 di assegnazione alla predetta struttura al ricorrente veniva richiesto di relazionarsi sotto il profilo tecnico e di esecuzione dei lavori con i tecnici e le maestranze delle ditte appaltatrici, nell'ambito delle opere di riqualificazione della Stazione Tiburtina.
26. Con successiva comunicazione del 23 febbraio 2021(cfr. doc.11) il ricorrente veniva assegnato, con decorrenza dal 1° marzo 2021,presso l'Ufficio Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, presso la sede di Roma Capitale sita in via Petroselli n. 45, ove tuttora presta servizio, occupandosi di effettuare i sopralluoghi presso le strutture comunali per stabilire la corretta installazione e funzionamento delle strutture e degli accessori antincendio in stretta collaborazione con i dipendenti di Roma Capitale, Ing. e sig. Persona_10 [...]
Per_11
27. Nello specifico il ricorrente si è occupato (e si occupa tuttora) di verificare che le strutture antincendio rispondano ai requisiti di legge;
in caso positivo, il ricorrente appone la firma al verbale di immissione in possesso e lo trasmette, dopo la sottoscrizione del Dipartimento PAU, al dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione di Roma Capitale (cfr. doc. 12).
28. Il ricorrente, a fra data dal febbraio 2012, dunque, ha svolto le mansioni a lui affidate sempre in completa autonomia, coordinando le risorse di volta in volta a lui assegnate, con poteri di firma, alle dirette dipendenze dei Responsabili, dapprima, fino al 2017 del Dott.
[...]
(Responsabile Area) ed in seguito dell'Arch. (Responsabile dell'Ufficio CP_9 Tes_1
Supporto Procedimento Istruttoria Tecnica e Amministrativa).
29. Il sig. ha ininterrottamente lavorato per , Pt_1 Controparte_1 nell'ambito degli uffici in cui è stata continuativamente assegnato, mantenendo sempre lo stesso inquadramento nel livello II A di cui al Contratto integrativo aziendale.
6 30. Tuttavia, il ricorrente, ha sempre svolto, fin dal mese di febbraio 2012mansioni non riconducibili al livello di inquadramento contrattuale di appartenenza.
31. La declaratoria del livello II A del Contratto Integrativo Aziendale, applicato al rapporto, infatti, indica quali requisiti “Responsabilità tecniche di settore nell'ambito di competenze e/o progettuale e autonomia gestionale nell'ambito del settore di competenza e/o progetto.(…)Geometri, contabilizzatori, ragionieri e altri tecnicie/o professionalità di settore, autonomi nello svolgimento della propria mansione”. (cfr.doc. 13)
32. Il ricorrente, fin dal mese di febbraio 2012e ininterrottamente sino al febbraio 2020, ha sempre svolto con piena autonomia gestionale, le mansioni e attività assegnategli in qualità di Capo Modulo, come meglio descritto ai punti che precedono, coordinandole risorse assegnategli.
33. Le mansioni svolte a far data da febbraio 2012e sopra descritte sono tuttavia riconducibili alla declaratoria di cui al livello I B di cui al Contratto Integrativo Aziendale(cfr. doc. 13) applicato da , al quale appartengono i lavoratori in Controparte_1 possesso di “responsabilità tecniche dell'intero ambito di competenze e/o progetto e autonomia gestionale” e, all'interno di questo livello, sono individuati due profili/fasce di retribuzione, la B e la A, alle quali rispettivamente appartengono i “coordinatori operativi: progettisti o altre professionalità che coordinano operativamente il gruppo di lavoro e ne assumono la responsabilità e la firma ove richiesto” e i “progettisti o altre professionalità autonome nello svolgimento della propria mansione”
34. Sempre ai sensi del citato Contratto Integrativo Aziendale appartengono al II livello i lavoratori con “responsabilità tecniche di settore nell'ambito di competenza e/o progettuale e autonomia gestionale nell'ambito del settore di competenza e/o progetto”, in particolare, appartengono al livello II B, “geometri, contabilizzatori, computisti, ragionieri e altri tecnici e/o professionalità di settore, in grado di svolgere in autonomia la propria attività”.
Come evidenziato da parte ricorrente nelle note autorizzate, “il teste di parte ricorrente
, collega del ricorrente dal 2010 al 2018, ha dichiarato: Persona_5
“Confermo che dal 2012 il ricorrente ha svolto mansioni di Capo Modulo, in tale funzione era responsabile dell'attività di tre dipendenti che si chiamavano e una sig.ra Per_2 Per_3 di nome . Sia questi dipendenti che il ricorrente si occupavano dell'istruttoria delle pratiche di condono. Era il ricorrente ad assegnare le pratiche di condono ai tre dipendenti che ho indicato. Il ricorrente seguiva l'attività di tali dipendenti e all'esito validava con timbro e firma le regolarità dell'istruttoria svolta. A seguito della validazione il ricorrente si occupava di inviare le pratiche già istruite per i collaudi stampando anche una bozza della concessione in sanatoria. Era previsto un collaudo interno svolto da e un collaudo svolto Controparte_1 dal Preciso che il ricorrente ha svolto l'attività che ho indicato almeno sino CP_3 al 2018 quando sono andato via io. Mi risulta che il ricorrente sia stato assegnato all'Ufficio Supporto Procedimento Istruttoria Tecnica e Amministrativa successivamente a quando sono andato via io. Confermo che il responsabile di tale ufficio era l'Architetto Testimone_1
(…). Preciso che oltre ai tre dipendenti che ho prima indicato anche il ricorrente si occupava personalmente dell'istruttoria delle pratiche di condono. Preciso che il sig. era Per_2
7 inquadrato nel 3°livello, il sig. era inquadrato nel 2°livello e la sig.ra mi Per_3 sembra fosse inquadrata nel 3°livello. Io presso l'ufficio svolgevo il ruolo di Capo Pt_5
Linea. Preciso che all'esito dell'istruttoria e dopo la sua validazione da parte del ricorrente, quest'ultimo preparava o una bozza per il dinego della concessione in sanatoria o una bozza per il diniego della concessione in sanatoria. Io, in qualità di Capo Linea, ero superiore gerarchico del ricorrente e avevo inquadramento nel 1°livello. Preciso che fino a 450 metri cubi il ricorrente aveva il potere anche di negare o accogliere le domande di concessione in sanatoria. Per le pratiche superiori a 450 metri cubi, il ricorrente emetteva un parere che poi veniva convalidato da me quale Capo Linea. Successivamente alla mia convalida, il diniego o rilascio della concessione in sanatoria veniva emesso dopo i collaudi, dall'ufficio Condono del Comune di Preciso che per le pratiche inferiori a 450 metri cubi il ricorrente CP_1 predisponeva una bozza per il diniego o il rilascio della concessione in sanatoria che non veniva validata da me quale Capo Linea, fermo restando che il provvedimento definitivo di diniego o di rilascio di tale titolo spettava all'ufficio Condono del Comune di (…). CP_1
Confermo che il ricorrente nello svolgimento della sua attività doveva osservare quanto previsto dal Manuale Operativo predisposto da Risorse per . CP_1
Il secondo teste di parte ricorrente, ha dichiarato: “Ricordo che il sig. Persona_11 ha lavorato presso l'Ufficio Antincendio dall'inizio del 2021 (…) si occupava della Pt_1 verifica della corrispondenza e a volte provvedeva a stilare le risposte. Si occupava inoltre dei sopralluoghi per la immissione in possesso degli impianti e dei presidi antincendio e inoltre dei sopralluoghi per la verifica dei lavori da effettuare sugli impianti antincendio. Il ricorrente sottoscriveva i verbali di immissione in possesso sia quelli che arrivavano al sottoscritto, sia i verbali di immissione in possesso destinati all'Ufficio del Patrimonio del Comune di . CP_1
Il teste di parte resistente, , ha dichiarato: “Conosco il Testimone_3 ricorrente in quanto tra il 2011 ed il 2016 ho lavorato come Responsabile dell'Area operativa dell'Unità Condono di Risorse Per Ricordo che la struttura di cui ero Responsabile era CP_1 suddivisa in linee operative e al di sotto vi erano i Moduli Istruttori e il ricorrente era uno dei Capi Modulo e in particolare si occupava delle istruttorie delle pratiche di condono relative alla legge 326/2003 (…). Il ricorrente in quanto Capo Modulo si occupava di coordinare l'attività di due istruttori e se non ricordo male. Preciso che il ricorrente Per_2 Per_3 normalmente affidava ai sig.ri e le pratiche di istruttoria da espletare (...). Per_2 Per_3
Preciso che le pratiche di istruttoria venivano assegnate ai Capi Modulo dalla Direzione dell'Unità che decideva anche la priorità da assegnare alle varie pratiche. Le proposte di accoglimento o diniego delle istruttorie venivano fatte dal ricorrente, venivano controllate a fasi alterne o dal Capo Linea o dalla Direzione dell'Unità. Ciò a causa dell'eccessivo numero di pratiche. Preciso che per le pratiche relative a cubature superiori ad un certo limite il controllo e la validazione spettava al Capo Ufficio che era il superiore gerarchico del Capo Modulo. Per le pratiche relative alle cubature inferiori la procedura di validazione e controllo era quella che ho prima indicato”. Concorda il Giudice con quanto sostenuto dalla società convenuta secondo la quale all'esito dell'istruttoria documentale ed orale svolta non è stata raggiunta la prova sufficiente ad asseverare che il ricorrente avesse discrezionalità di poteri e l'autonomia di gestione né la responsabilità tecnica dell'intero ambito di competenza o di progetto previste dalla declaratoria contrattuale del livello IB° del contratto integrativo
8 aziendale invocato, avendo invece svolto mansioni del tutto compatibili con l'inquadramento di appartenenza nel livello II° nel quale è inquadrato il personale “con responsabilità tecniche di settore nell'ambito di competenza e/o progettuale e autonomia decisionale nell'ambito del settore di competenza e/o progetto”. Dall'istruttoria svolta, secondo la condivisibile ricostruzione effettuata dalla società nelle note autorizzate, “è emerso che il ricorrente, quale capo modulo, fosse preposto a una sottostruttura della linea istruttoria n. 3, la cui responsabilità era affidata al Capo Linea D'Acapito, quest'ultimo inquadrato sì, quale responsabile tecnico dell'ufficio e dunque dell'intero ambito di competenza, nel I livello del ccnl integrativo aziendale. A conferma di quanto sino ad ora esposto si riporta quanto emerso dall'espletata istruttoria. Ecco i passaggi più salienti della deposizione del teste di parte ricorrente Persona_5
“(…) Io presso l'Ufficio Condono svolgevo (n.d,r. le mansioni) di . Preciso che Tes_4 all'esito dell'istruttoria e dopo la sua validazione da parte del ricorrente, quest'ultimo preparava o una bozza per il diniego o una bozza per il rilascio della concessione in sanatoria. Io, in qualità di capolinea, ero superiore gerarchico del ricorrente e avevo inquadramento nel 1° livello. Preciso che fino a 450 metri cubi aveva anche il potere di negare o accogliere la domanda di concessione in sanatoria. Per le pratiche superiori a 450 metri cubi, il ricorrente emetteva un parere che poi veniva convalidato da me quale capo linea. Successivamente alla mia convalida il diniego o rilascio della concessione in sanatoria veniva emesso dopo i collaudi dall'Ufficio Condono del Comune di Preciso che per le pratiche inferiori a 450 metri CP_1 cubi il ricorrente predisponeva una bozza per il diniego o il rilascio della concessione in sanatoria che non veniva validata da me quale Capo Linea. fermo restando che il provvedimento definitivo di diniego o rilascio di tale titolo spettava all'Ufficio del Pt_5
Comune di Preciso inoltre che la bozza dei provvedimenti di diniego o rilascio della CP_1 concessione veniva successivamente firmata anche dalla Direzione della Società a seguito del collaudo interno. Confermo che il ricorrente nello svolgimento della sua attività doveva osservare quanto previsto nel manuale operativo predisposto dalla Società Risorse per Roma”. Tale deposizione, con le dovute precisazioni fatte dal teste nel corso Tes_5 dell'espletamento della prova, è in linea con quanto dichiarato dati testi di parte convenuta. Ecco quanto dichiarato dall'Arch. “conosco il ricorrente dal 2010/2011 Testimone_1 circa in quanto ha lavorato presso l'Ufficio Condono della Società Risorse per Roma (….), dove lavoro attualmente anche io dal 2010; dal 2022 come Direttore. Confermo quanto mi si legge:
- sul capitolo 12 della memoria (n.d.r.: “Il ricorrente, dal 2011 al 2020, come capo modulo di una sottostruttura di una linea istruttoria, è stato dunque sempre inserito nella medesima posizione gerarchica, con sottoposizione al Responsabile della Linea Istruttoria che è stato il sig. inquadrato nel livello 1 A dal 2011 al 2016 e il sig. inquadrato nel Per_5 Tes_2 livello 1B, dal 2017 al 2020”).
- sul capitolo 13 (n.d.r.: “quale capo modulo, il ricorrente si è sempre occupato dell'istruttoria delle stanze di condono attribuite al responsabile della linea al suo modulo”)
- sul capitolo 14 (n.d.r. “le predette attività istruttorie sono state svolte dal ricorrente in stretta aderenza al manuale operativo di Risorse per allegato al contratto di servizio stipulato CP_1 con Roma Capitale”)
9 - sul capitolo 16 (n.d.r.: “il ricorrente quale capo modulo si è occupato di verificare il rispetto da parte dell'istanze di condono dei requisiti indicati nel manuale operativo, nonché di raccogliere i vari contributi endoprocedimentali, il cui contenuto è sempre rimasto di competenza e di responsabilità dell'ufficio emittente”)
- sul capitolo 17 (n.d.r.: “il ricorrente, all'esito dell'espletate verifiche istruttorie, ha elaborato una proposta interna di accoglimento o di rigetto dell'istanza, che ha sottoposto prima alla valutazione intermedia del capolinea e/o del capo ufficio e poi alla valutazione definitiva del responsabile dell'unità”):
- sul capitolo 18 (n.d.r. “il ricorrente, quale capo modulo, non ha, dunque, mai avuto nessun potere decisionale, nè di firma, rispetto all'esito dell'istanze di condono di cui ha gestito la fase istruttoria, potendo formulare solo proposte di accoglimento e di rigetto che non avevano nessuna valenza esterna”);
- sul capitolo 19 (n.d.r.: “nel caso di decisione di rigetto dell'istanza da parte del responsabile dell'unità, il ricorrente ha predisposto la bozza del provvedimento di diniego da sottoporre alla firma dello stesso”);
- sul capitolo 20 (n.d.r.: “ugualmente, in caso di decisione di accoglimento dell'istanza di condono da parte del responsabile dell'unità, il ricorrente ha predisposto la bozza del provvedimento di accoglimento che ha sottoposto alla firma dello stesso”);
- sul capitolo 21 (n.d.r. “tutte tali attività sono state svolte dal ricorrente sotto la direzione e il coordinamento del capolinea del momento, di volta in volta, ha deciso quale pratica affidare al modulo del ricorrente e quale priorità dare alla lavorazione delle stesse, controllandone la corretta esecuzione e validando o meno le proposte del ricorrente”) “preciso che le pratiche di istruttoria venivano affidate alle linee secondo un criterio cronologico e quindi non era il capolinea a dare la priorità alla lavorazione delle pratiche. In caso di valutazione di volumetria bassa dell'abuso era il capo modulo a proporre il diniego o l'accoglimento dell'istanza di condono e tale proposta veniva validata dal vice direttore o dal direttore dell'ufficio (…); in caso di volumetria più alta di abuso era prevista la validazione da parte del capo ufficio o del capo area”. (…) Preciso che era il capo linea a distribuire le pratiche di istruttoria ai vari capi modulo”;
- sul capitolo 22 (n.d.r.: “In ragione di tali ripartizione di compiti e responsabilità tra capo modulo e capo linea, inquadra nel 1 livello del CCNL i lavoratori Controparte_1 addetti alle mansioni di Capo Linea Persona_13 Testimone_2 Per_14
[...] Persona_1 Persona_15 Persona_16 Persona_17
e nel II livello Persona_18 Persona_19 Persona_20 Persona_21 del CCNL i lavoratori addetti al ruolo di capo modulo , Persona_22 Per_23
, ,
[...] Persona_24 Persona_25 Persona_26 Per_27 Persona_28
) “confermo che erano inquadrati nel II livello i capi modulo Persona_29 Persona_30 indicati nel capitolo che mi si legge”;
- Sul capitolo 23 (n.d.r.: “Si contesta che il ricorrente, dal febbraio 2017 al novembre 2018, sia stato allocato alle dirette dipendenze dell'Arch. ove, secondo le Testimone_1 contestate deduzioni di controparte, si sarebbe occupato, a supporto del responsabile dell'Ufficio, delle pratiche caratterizzate da una particolare complessità”) “confermo che nel periodo febbraio 2017 – novembre 2018 quando è andato in pensione il capo linea D'Acapito sono stato io il superiore gerarchico del ricorrente che svolgeva attività di capo modulo”.
10 Anche l'altro teste di parte convenuta dott. che ha “conosciuto il Testimone_3 ricorrente in quanto tra il 2011 e il 2016 ho lavorato come Responsabile dell'Area Operativa Unità Condono di Risorse per CP_1
Ricordo che la struttura di cui io ero responsabile era suddivisa in linee operative e al di sotto vi erano i Moduli Istruttori e il ricorrente era uno dei Capi Modulo e in particolare si occupava delle istruttorie sulle pratiche di condono relative alla legge 326/2003” ha confermato i capitoli 9, 10, 14, 16, 17, 18, 20 e 25 della memoria. Sul capitolo 26 della memoria, il teste ha escluso che “il ricorrente si occupasse di coordinare o visionare l'attività della sig.ra che faceva parte di una segreteria centralizzata Persona_4
e si interfacciava con tutti i moduli e il responsabile di tale segretaria era il responsabile della linea operativa che si chiamava Gaetano D'PI. Sul capitolo 21, il teste ha così riferito: “preciso che le pratiche di istruttoria venivano assegnate ai capi modulo dalla Direzione dell'unità che decideva anche le priorità da assegnare alle varie pratiche. Le proposte di accoglimento o diniego delle istanze che venivano fatte dal ricorrente venivano controllate a fasi alterne o dal Capo Linea o dalla Direzione dell'unità. Ciò a causa dell'eccessivo numero di pratiche. Preciso che le pratiche relative a una cubatura superiore a un certo livello il controllo e la validazione spettava al Capo Ufficio che era il superiore gerarchico del Capo linea. Per le pratiche relative alle cubature inferiori la procedura di validazione e controllo era quella che ho prima indicato”. L'altro teste di parte ricorrente ha riferito in ordine alle attività di supporto tecnico gestionale dell'ufficio antincendio della svolte dall' nell'dal febbraio Parte_7 Pt_1
2021 sino a quando nel settembre 2022 ha iniziato a usufruire del congedo straordinario di cui alla l. n. 104/1992., confermando che l' non avesse poteri decisionali e non Pt_1 coordinasse altre risorse. Ecco quanto dichiarato dal teste “Conosco il ricorrente in quanto ho lavorato Testimone_6 presso l'Ufficio Manutenzione Antincendio del Comune di fino al 23 giugno 2022, data CP_1 in cui sono andato in pensione. Ricordo che il sig. ha lavorato presso l' Pt_1 [...]
dall'inizio del 2021. Il ricorrente presso tale ufficio si occupava della verifica CP_13 della corrispondenza e a volte provvedeva a stilare le proposte. Si occupava, inoltre, sopralluoghi per la immissione in possesso degli impianti e dei presidi antincendio e inoltre dei sopralluoghi per la verifica dei lavori da effettuare sugli impianti antincendio, Il ricorrente sottoscriveva i verbali di immissione in possesso sia quelli che arrivavano al sottoscritto sia i verbali di immissione in possesso destinati all'Ufficio del Patrimonio del Comune di CP_1
Escludo che il ricorrente coordinasse altri dipendenti. Io ero il Responsabile dell'Ufficio poi c'era il Capo Servizio e il Dirigente Ing. ”. Persona_31
Dall'espletata istruttoria è, dunque, emerso che al ricorrente quale capo modulo fosse affidata “l'istruttoria delle istanze attribuite dal Responsabile dell'Unità ovvero disposizione della lavorazione da parte dell'istruttore verificandone la correttezza tecnico-amministrativa. Validazioni di propria competenza (per volumetria) in aderenza al Manuale Operativo vigente. Nel caso di avvio del procedimento di rigetto, quando di competenza, redazione/validazione della bozza di preavviso, ovvero la bozza di DD di reiezione per la successiva sottoscrizione a cura del Responsabile dell'Unità” e che, quindi, non fosse responsabile dell'intero ambito e/o settore di competenza ma sia stato sempre
11 sottoposto gerarchicamente al capo linea, responsabile dell'intero ambito di competenza (la linea istruttoria), e che non avesse poteri decisionali finali in ordine alle istanze di condono o poteri di firma con valenza esterna, mentre le mansioni svolte risultano del tutto compatibili con l'inquadramento posseduto nel II° livello nel quale sono inquadrati i lavoratori “con responsabilità tecniche di settore nell'ambito di competenza e/o progettuale e autonomia gestionale nell'ambito del settore di competenze e/o progetto”. Dall'infondatezza della domanda di inquadramento superiore discende anche l'infondatezza della domanda relativa alle differenze economiche conseguenti maturate. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM n. 55/14 e succ. modif. ( DM n. 147/22) seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., non sussistendo ragioni per la loro compensazione totale o parziale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa: rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 6.000,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge. Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Roma, 29/01/25 IL GIUDICE
Luca Redavid
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