Ordinanza collegiale 15 marzo 2024
Ordinanza collegiale 28 agosto 2024
Sentenza 23 dicembre 2024
Rigetto
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 07/10/2025, n. 7817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7817 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07817/2025REG.PROV.COLL.
N. 02414/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2414 del 2025, proposto da
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Rosa Maria Privitera, Valentina Di Vincenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di IN, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Mele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 23267/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di IN;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 settembre 2025 il Cons. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti gli avvocati Valentina Di Vincenzo e Maurizio Mele;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso in riassunzione ritualmente notificato il Comune di IN ha adito il TAR Lazio, per ottenere la condanna della Regione Lazio al pagamento della residua somma di € 1.006,095,30, oltre interessi legali dal dovuto sino al soddisfo e spese di lite, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, quale retribuzione corrisposta dal Comune di IN da gennaio 2011 a luglio 2013 ai lavoratori socialmente utili stabilizzati dal Comune in forza del Protocollo d’Intesa stipulato con la Regione Lazio.
In punto di fatto esso ha rappresentato che, in virtù del Protocollo d’intesa sottoscritto con la Regione Lazio in data 27.12.2010, come modificato e integrato dall’Accordo 22.12.2011, il Comune, nell’ambito del progetto di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, aveva proceduto all’assunzione di n. 36 unità lavorative, con obbligo per la Regione di provvedere alla corresponsione degli emolumenti retributivi e previdenziali.
Il credito di cui il Comune ha chiesto la soddisfazione derivava dalla mancata copertura finanziaria da parte della Regione Lazio dei contratti individuali di lavoro a tempo determinato per i LSU relativamente alle annualità 2012 e 2013, avendo quest’ultima erogato a favore dell’ente un finanziamento inferiore a quello concordato, e residuando per il 2013 un debito complessivo di € 1.006.095,30, di cui il Comune ha chiesto la corresponsione con la proposizione del predetto giudizio.
Costituitasi in giudizio, la Regione Lazio ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 23267/24 il TAR Lazio ha accolto il ricorso.
Avverso tale statuizione giudiziale la Regione Lazio ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) error in iudicando nella parte in cui il TAR Lazio ha ritenuto il legittimo affidamento del comune di IN; 2) error in iudicando nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto prevalente il legittimo affidamento del comune di IN rispetto all’esercizio dell’autotutela della Amministrazione; 3) error in iudicando nella parte in cui il TAR Lazio ha ritenuto che non vi fosse difetto di competenza del funzionario regionale.
Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, il rigetto del ricorso proposto dal Comune ricorrente in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di IN ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza pubblica del 25.9.2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. L’appello è infondato.
3. Con i primi due motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente, per comunanza delle relative censure, l’appellante lamenta l’erroneità della pronuncia del giudice di prime cure, nella parte in cui esso ha ritenuto la sussistenza di un legittimo affidamento tutelabile in favore del Comune.
L’assunto è infondato.
4. Questo Consiglio di Stato, con pronuncia n. 1290/18, resa in una controversia analoga, ha affermato che:
“ le assunzioni in parola sono comunque avvenute sulla scorta di una normativa di fonte regionale (anch’essa censurata nelle sue linee di fondo dai Magistrati contabili) e in attuazione di protocolli di intesa, dai quali emergeva in modo univoco che la provvista delle assunzioni per cui è causa fosse posta a carico della Regione, che vi avrebbe provveduto attraverso fondi di provenienza UE (in quanto tali, esclusi in via di principio dalle spese di personale);
- alla luce di tale non corretta prospettazione (imputabile, come si è detto, all’Istituzione regionale nel suo complesso), poteva certamente risultare scusabile l’errore dei Comuni interessati i quali, persuasi del fatto che gli oneri in parola non rientrassero fra le proprie spese di personale, avevano altresì ritenuto che tali spese potessero prescindere dal generale ciclo della programmazione. Non va dimenticato al riguardo che l’equivoco in questione è stato ingenerato (e comunque aggravato) dalla stessa previsione di legge regionale la quale non aveva collegato le procedure di stabilizzazione a una previa programmazione dei fabbisogni, ma – in modo del tutto vago e laconico – alla promozione di “specifiche azioni progettuali dirette alla ricollocazione lavorativa, sulla base di accordi e convenzioni stipulati con i soggetti pubblici e privati interessati” (in tal senso l’art. 3, comma 1, lettera m) della più volte richiamata legge regionale n. 21 del 2002). Non è del resto contestato in atti che, attraverso la stipula degli accordi e delle convenzioni con la Regione, i comuni interessati abbiano soddisfatto i presupposti e le condizioni di erogazione che emergevano dalla pertinente normativa di fonte regionale ” (C.d.S, V, sent. n. 1290/18 cit.).
5. A ciò aggiungasi altresì che nelle Determinazioni regionali n. B01543 del 19 marzo 2012 e n. B06997 del 3 ottobre 2012, nonché nelle Delibere di Giunta regionale n. 352 del 29 luglio 2011 e n. 54 del 17 febbraio 2012, di ratifica e attuazione del Protocollo d’Intesa stipulato il 30.12.2010 si dà esplicitamente atto, con riferimento anche al Comune di IN (presente nell’allegato elenco dei destinatari dei pagamenti), che “ l’obbligazione si è perfezionata ed è venuta a scadenza nel momento in cui gli enti beneficiari hanno effettuato le assunzioni e presentato i rendiconti finali relativi ai costi sostenuti al 31/12/2011 o, nel caso delle procedure di assunzione avviate entro il 31/12/2011 hanno presentato, in base al CCNL di riferimento, la stima dei costi da sostenere per il primo semestre 2012 ”.
Pertanto, è la stessa Regione ad avere ratificato il proprio precedente operato, la qual cosa radica in capo al Comune la sussistenza di un legittimo affidamento all’erogazione delle somme occorrenti per il pagamento degli emolumenti ai lavoratori stabilizzati.
6. Tali conclusioni non sono smentite dal fatto che le erogazioni in esame fossero state imputate a fondi comunitari, laddove era poi emerso (anche all’esito dei controlli operati della Corte di conti) la non correttezza di tale operato. Sul punto, questo Consiglio di Stato, con la citata sentenza n. 1290/18, ha condivisibilmente chiarito che: “ l’indubbia legittimità degli atti di annullamento adottati dalla regione su impulso della Sezione di controllo della Corte dei conti non comporta ex se la legittimità degli atti con cui la stessa Regione ha disposto in danno dei Comuni interessati (ivi compreso il Comune di NO) la restituzione delle somme in precedenza erogate e che il Comune aveva destinato all’assunzione dei lavoratori socialmente utili interessati dalle procedure di stabilizzazione di cui alla legge regionale n. 21 del 2002 ”.
7. Le suddette conclusioni in punto di affidamento legittimo in capo al Comune non appaiono smentite neanche dalla nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. n. 18546/05, visto il notevole lasso di tempo (oltre cinque anni) intercorrente tra tale nota e la stipula degli accordi con la Regione, la qual cosa, anche in virtù del pieno coinvolgimento di quest’ultima nella stipula di tali accordi, ha verosimilmente indotto il civico ente a ritenere che i profili di criticità allora evidenziati dovessero dirsi cessati.
8. Similmente, nessun argomento, in punto di esclusione del legittimo affidamento del Comune nella vicenda in esame, può desumersi dalle note regionali prot. n. 7337 del 16.1.2014 e 123732 del 3.7.2013, atteso che il Comune ha chiesto il pagamento delle somme occorrenti per la stabilizzazione dei LSU sino al luglio 2013, e pertanto sino alla comunicazione del 21.6.2013, con cui la Regione ha rappresentato la natura non comunitaria dei fondi utilizzati.
9. Per tali considerazioni, i primi due motivi di gravame sono infondati, e vanno dunque disattesi.
10. Va altresì rigettato il terzo motivo di gravame, con il quale si deduce l’incompetenza del funzionario regionale. Sul punto, è sufficiente osservare che, con le citate Determinazioni regionali n. B01543 del 19 marzo 2012 e n. B06997 del 3 ottobre 2012, nonché con Delibere di Giunta regionale n. 352 del 29 luglio 2011 e n. 54 del 17 febbraio 2012, la Regione ha dato atto del perfezionamento dell’obbligazione di pagamento (“ l’obbligazione si è perfezionata ed è venuta a scadenza nel momento in cui gli enti beneficiari hanno effettuato le assunzioni e presentato i rendiconti finali relativi ai costi sostenuti al 31/12/2011 ”), ratificando in tal modo l’operato del funzionario regionale.
10. Alla luce di tali considerazioni, l’appello è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
11. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la Regione Lazio al rimborso delle spese di lite sostenute dal Comune di IN, che si liquidano in € 3.000 per onorario, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Francesco Caringella |
IL SEGRETARIO