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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/09/2025, n. 6544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6544 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 24/09/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 22030/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1 GERMOGLIO EMANUELE, con elezione di domicilio in VIA TORREGAVETA 2, BACOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, con il patrocinio dell'avv. MARIA PIA TEDESCHI con elezione di domicilio in VIA CP_2 A. DE GASPERI 55, NAPOLI;
RESISTENTE OGGETTO: ripetizione indebito assistenziale CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 16-10-2024, l'istante in epigrafe, titolare di assegno sociale da aprile 2008 esponeva che, in data 8-4-2022, l' aveva comunicato la revoca della prestazione e CP_2 un indebito, a seguito dell'accertamento di redditi di importo superiore ai limiti di legge derivante da locazione di immobili, a titolo di restituzione di ratei per il periodo dall'1-1-2022 al 30-4-2024, pari a € 18195,31; assumeva di essere in possesso dei requisiti reddituali per fruire dell'assegno sociale e della relativa maggiorazione atteso che, in data 15-6-2021, aveva ceduto l'azienda, cui afferivano le locazioni commerciali, cessando ogni attività; eccepiva, altresì, la decadenza e che, in ogni caso, le somme erano irripetibili per mancanza di dolo. Tanto premesso adiva il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, chiedendo dichiararsi la CP_ irreperibilità delle somme con condanna dell' al ripristino della prestazione. CP_ L' si costituiva in giudizio eccependo l'improcedibilità e la decadenza;
nel merito deduceva l'infondatezza della domanda per superamento dei limiti reddituali per gli anni dal 2021 al 2024 incidenti sul diritto al beneficio, derivanti da due contratti di locazione di immobili ad uso diverso dall'abitativo con scadenza nell'anno 2027.
****** Va disattesa l'eccezione di inammissibilità e improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento amministrativo. La natura dell'azione, che non è diretta al conseguimento di nessuna prestazione a carico CP_ dell' non soggiace alla disciplina generale di cui alla legge n. 88 del 1989 non essendo, peraltro, previsto alcun previo procedimento amministrativo. In proposito possono mutuarsi i principi espressi dalla Suprema Corte per la quale “Il termine di decadenza semestrale previsto dall'art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, non opera nell'ipotesi di impugnazione del provvedimento con cui, a seguito della revoca di un beneficio assistenziale, sia comunicata all'interessato la sussistenza di un indebito, dal momento che l'eventuale indebito trova una disciplina autonoma nel sistema normativo della ripetizione in materia assistenziale e che, in ogni caso, le norme sulla decadenza sono di stretta interpretazione e insuscettibili di applicazione analogica” (Cfr Cass. n. 26845 del 25/11/2020). La declinazione della natura autonoma del sistema di ripetizione in materia assistenziale porta, in via ulteriore, ad escludere la fondatezza dell'eccezione di decadenza ex art. 47 del dpr 639/1970. Passando, quindi, all'esame delle contestazioni sollevate dalla difesa dell'istante, risulta assorbente la fondatezza nel merito della domanda che va accolta nei limiti delle considerazioni che seguono.
CP_ E' documentato e pacifico che l' con comunicazioni dell'8-4-2024 ha inviato all'istante la comunicazione di revoca della prestazione dell'assegno sociale e di indebito per la restituzione dei ratei della prestazione assistenziale, corrisposta per il periodo all'1-1-2022 al 30-4-2024. La tesi difensiva di parte ricorrente si fonda su un duplice profilo: mancata percezione dei redditi derivanti dalla locazione commerciale degli immobili funzionali all'esercizio dell'azienda ceduta in epoca coeva alle predette locazioni;
irripetibilità delle somme perché la percezione dei ratei sarebbe avvenuta per incolpevole affidamento nella sussistenza del diritto alla prestazione. Quanto a quest'ultimo profilo, in punto di diritto, appare utile rammentare il quadro normativo e giurisprudenziale in materia di indebito assistenziale. Seppure è corretto affermare che in tale ambito non si applichi la disciplina dell'art.13 1. 412/1991, che si riferisce all'indebito previdenziale, non è men vero tuttavia che nel settore non si applichi nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c.. Vanno bensì applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza della Suprema Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura. In termini generali, la Corte ha da sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. Picone, v. pure n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento". Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorchè pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004). Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione
- e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)". In altri termini, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come
2 nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato". (Cass. n. 26036 del 15/10/2019; Cass. n. 28771 del 09/11/2018). Nella stessa traccia motivazionale, si colloca anche la più recente giurisprudenza (Cass. Sez. L., n. 13915 del 20/05/2021) secondo cui " In tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili - quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della l. n. 448 del 2001 -, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.". In altri termini, ai fini della ripetizione, il principio che deve orientare l'indagine giudiziale è che (v. anche Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18) sia necessario il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens. Si ricorda che lo stesso art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 - prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al 2 ottobre 2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali- preveda, nello stesso comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale ( , Ministero dell'Economia, Agenzia dell'Entrate) si debba procedere a CP_2 stabilire le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito. Si è, quindi, più nello specifico, ritenuto che, per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, non è sufficiente il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato, compatibile con una mera dimenticanza (Cass. n. 31372/2019); sotto altra angolazione (Cass. n. 28771/2018), una situazione di dolo comprovato dell'accipiens potrebbe sussistere "ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme". Il dolo, poi, non è comunque configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere, (Cass. n. 13223 del 30/06/2020), essendo, invece, sempre necessario accertare che si sia in presenza di un comportamento intenzionale del percipiente e dell'assenza di una condizione di affidamento (Cass. n. 24617 del 10/08/2022). CP_ Venendo all'esame del caso di specie, nulla affatto ha allegato l' per escludere un affidamento incolpevole. Tale prova, invero, non è stata affatto fornita, né appare configurabile in via presuntiva. Al contrario è documentato che i contratti di locazione di cui si discute furono tempestivamente comunicati e registrati presso l'Agenzia delle Entrate (v. estratto Punto fisco, nella produzione CP_ dell' ricevute di registrazione del servizio telematico Entratel). CP_ Trattandosi, pertanto, di dati dei quali l' aveva possibilità di conoscenza e che non risultano stati occultati, va pertanto affermato che secondo le ragioni fin qui precisate le prestazioni erogate al pensionato non fossero ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l'indebito dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna idonea allegazione in relazione al dolo comprovato. Alle medesime conclusioni si perviene quanto alla domanda di ripristino della prestazione dalla data della intervenuta revoca (30-4-2024).
3 In proposito deve, invero, evidenziarsi che è documentato che i contratti di locazione furono oggetto della cessione di azienda e che, pertanto, alcun reddito ha percepito l'istante a tale titolo. In particolare, dalla documentazione in atti risulta, infatti, che il contratto di locazione, avvenuto in data 15-6-2021, in favore della società Queen srl, dell'immobile di via Sibilla 14A, per effetto della coeva cessione di azienda in favore della società effettivamente ha seguito Parte_1 le sorti dell'azienda ceduta (v. atti notarili di cessione di azienda e di locazione del 15-6-2021), sicché alcun canone di locazione ha, nella sostanza, percepito l'istante. Analogamente è documentato che l'altro contratto di locazione immobiliare, del 4-2-2021, del diverso immobile sito in via Sibilla 14, in favore della società per il quale fu Parte_2 pattuito un canone annuo di € 35.000,00, è stato parimenti oggetto di cessione, in data 15-6-2021, in favore della società acquirente l'azienda (v. estratto registro Agenzia delle Entrate di cessione del contratto). Conforta le conclusioni cui si è pervenuti anche il certificato reddituale dell'Agenzia delle Entrate che attesta che alcun reddito è stato percepito dall'istante per gli anni in contestazione. Va, in definitiva dichiarata l'illegittimità della richiesta di indebito dell'8-4-2022 e, in via successiva, la sussistenza del diritto dell'istante al ripristino dell'assegno sociale dalla data della intervenuta revoca. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: 1) dichiara l'irripetibilità dell'importo di € 18195,31, per il periodo dall'1- 1-2022 al 30-4-2024, di cui alla richiesta di indebito dell'8-4-2024; 2) dichiara il diritto dell'istante CP_ al ripristino dell'assegno sociale a decorrere dall'1 maggio 2024; 3) condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore dell'istante che si liquidano in € 2350,00 comprensivi di spese forfettarie, oltre Iva e Cpa, con attribuzione all'vv.to antistatario. Così deciso in data 24/09/2025 . il Giudice Dott. Giovanna Picciotti
4
con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1 GERMOGLIO EMANUELE, con elezione di domicilio in VIA TORREGAVETA 2, BACOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
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, con il patrocinio dell'avv. MARIA PIA TEDESCHI con elezione di domicilio in VIA CP_2 A. DE GASPERI 55, NAPOLI;
RESISTENTE OGGETTO: ripetizione indebito assistenziale CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 16-10-2024, l'istante in epigrafe, titolare di assegno sociale da aprile 2008 esponeva che, in data 8-4-2022, l' aveva comunicato la revoca della prestazione e CP_2 un indebito, a seguito dell'accertamento di redditi di importo superiore ai limiti di legge derivante da locazione di immobili, a titolo di restituzione di ratei per il periodo dall'1-1-2022 al 30-4-2024, pari a € 18195,31; assumeva di essere in possesso dei requisiti reddituali per fruire dell'assegno sociale e della relativa maggiorazione atteso che, in data 15-6-2021, aveva ceduto l'azienda, cui afferivano le locazioni commerciali, cessando ogni attività; eccepiva, altresì, la decadenza e che, in ogni caso, le somme erano irripetibili per mancanza di dolo. Tanto premesso adiva il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, chiedendo dichiararsi la CP_ irreperibilità delle somme con condanna dell' al ripristino della prestazione. CP_ L' si costituiva in giudizio eccependo l'improcedibilità e la decadenza;
nel merito deduceva l'infondatezza della domanda per superamento dei limiti reddituali per gli anni dal 2021 al 2024 incidenti sul diritto al beneficio, derivanti da due contratti di locazione di immobili ad uso diverso dall'abitativo con scadenza nell'anno 2027.
****** Va disattesa l'eccezione di inammissibilità e improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento amministrativo. La natura dell'azione, che non è diretta al conseguimento di nessuna prestazione a carico CP_ dell' non soggiace alla disciplina generale di cui alla legge n. 88 del 1989 non essendo, peraltro, previsto alcun previo procedimento amministrativo. In proposito possono mutuarsi i principi espressi dalla Suprema Corte per la quale “Il termine di decadenza semestrale previsto dall'art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, non opera nell'ipotesi di impugnazione del provvedimento con cui, a seguito della revoca di un beneficio assistenziale, sia comunicata all'interessato la sussistenza di un indebito, dal momento che l'eventuale indebito trova una disciplina autonoma nel sistema normativo della ripetizione in materia assistenziale e che, in ogni caso, le norme sulla decadenza sono di stretta interpretazione e insuscettibili di applicazione analogica” (Cfr Cass. n. 26845 del 25/11/2020). La declinazione della natura autonoma del sistema di ripetizione in materia assistenziale porta, in via ulteriore, ad escludere la fondatezza dell'eccezione di decadenza ex art. 47 del dpr 639/1970. Passando, quindi, all'esame delle contestazioni sollevate dalla difesa dell'istante, risulta assorbente la fondatezza nel merito della domanda che va accolta nei limiti delle considerazioni che seguono.
CP_ E' documentato e pacifico che l' con comunicazioni dell'8-4-2024 ha inviato all'istante la comunicazione di revoca della prestazione dell'assegno sociale e di indebito per la restituzione dei ratei della prestazione assistenziale, corrisposta per il periodo all'1-1-2022 al 30-4-2024. La tesi difensiva di parte ricorrente si fonda su un duplice profilo: mancata percezione dei redditi derivanti dalla locazione commerciale degli immobili funzionali all'esercizio dell'azienda ceduta in epoca coeva alle predette locazioni;
irripetibilità delle somme perché la percezione dei ratei sarebbe avvenuta per incolpevole affidamento nella sussistenza del diritto alla prestazione. Quanto a quest'ultimo profilo, in punto di diritto, appare utile rammentare il quadro normativo e giurisprudenziale in materia di indebito assistenziale. Seppure è corretto affermare che in tale ambito non si applichi la disciplina dell'art.13 1. 412/1991, che si riferisce all'indebito previdenziale, non è men vero tuttavia che nel settore non si applichi nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c.. Vanno bensì applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza della Suprema Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura. In termini generali, la Corte ha da sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. Picone, v. pure n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento". Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorchè pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004). Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione
- e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)". In altri termini, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come
2 nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato". (Cass. n. 26036 del 15/10/2019; Cass. n. 28771 del 09/11/2018). Nella stessa traccia motivazionale, si colloca anche la più recente giurisprudenza (Cass. Sez. L., n. 13915 del 20/05/2021) secondo cui " In tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili - quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della l. n. 448 del 2001 -, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.". In altri termini, ai fini della ripetizione, il principio che deve orientare l'indagine giudiziale è che (v. anche Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18) sia necessario il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens. Si ricorda che lo stesso art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 - prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al 2 ottobre 2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali- preveda, nello stesso comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale ( , Ministero dell'Economia, Agenzia dell'Entrate) si debba procedere a CP_2 stabilire le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito. Si è, quindi, più nello specifico, ritenuto che, per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, non è sufficiente il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato, compatibile con una mera dimenticanza (Cass. n. 31372/2019); sotto altra angolazione (Cass. n. 28771/2018), una situazione di dolo comprovato dell'accipiens potrebbe sussistere "ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme". Il dolo, poi, non è comunque configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere, (Cass. n. 13223 del 30/06/2020), essendo, invece, sempre necessario accertare che si sia in presenza di un comportamento intenzionale del percipiente e dell'assenza di una condizione di affidamento (Cass. n. 24617 del 10/08/2022). CP_ Venendo all'esame del caso di specie, nulla affatto ha allegato l' per escludere un affidamento incolpevole. Tale prova, invero, non è stata affatto fornita, né appare configurabile in via presuntiva. Al contrario è documentato che i contratti di locazione di cui si discute furono tempestivamente comunicati e registrati presso l'Agenzia delle Entrate (v. estratto Punto fisco, nella produzione CP_ dell' ricevute di registrazione del servizio telematico Entratel). CP_ Trattandosi, pertanto, di dati dei quali l' aveva possibilità di conoscenza e che non risultano stati occultati, va pertanto affermato che secondo le ragioni fin qui precisate le prestazioni erogate al pensionato non fossero ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l'indebito dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna idonea allegazione in relazione al dolo comprovato. Alle medesime conclusioni si perviene quanto alla domanda di ripristino della prestazione dalla data della intervenuta revoca (30-4-2024).
3 In proposito deve, invero, evidenziarsi che è documentato che i contratti di locazione furono oggetto della cessione di azienda e che, pertanto, alcun reddito ha percepito l'istante a tale titolo. In particolare, dalla documentazione in atti risulta, infatti, che il contratto di locazione, avvenuto in data 15-6-2021, in favore della società Queen srl, dell'immobile di via Sibilla 14A, per effetto della coeva cessione di azienda in favore della società effettivamente ha seguito Parte_1 le sorti dell'azienda ceduta (v. atti notarili di cessione di azienda e di locazione del 15-6-2021), sicché alcun canone di locazione ha, nella sostanza, percepito l'istante. Analogamente è documentato che l'altro contratto di locazione immobiliare, del 4-2-2021, del diverso immobile sito in via Sibilla 14, in favore della società per il quale fu Parte_2 pattuito un canone annuo di € 35.000,00, è stato parimenti oggetto di cessione, in data 15-6-2021, in favore della società acquirente l'azienda (v. estratto registro Agenzia delle Entrate di cessione del contratto). Conforta le conclusioni cui si è pervenuti anche il certificato reddituale dell'Agenzia delle Entrate che attesta che alcun reddito è stato percepito dall'istante per gli anni in contestazione. Va, in definitiva dichiarata l'illegittimità della richiesta di indebito dell'8-4-2022 e, in via successiva, la sussistenza del diritto dell'istante al ripristino dell'assegno sociale dalla data della intervenuta revoca. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: 1) dichiara l'irripetibilità dell'importo di € 18195,31, per il periodo dall'1- 1-2022 al 30-4-2024, di cui alla richiesta di indebito dell'8-4-2024; 2) dichiara il diritto dell'istante CP_ al ripristino dell'assegno sociale a decorrere dall'1 maggio 2024; 3) condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore dell'istante che si liquidano in € 2350,00 comprensivi di spese forfettarie, oltre Iva e Cpa, con attribuzione all'vv.to antistatario. Così deciso in data 24/09/2025 . il Giudice Dott. Giovanna Picciotti
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