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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 09/10/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1404/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1404/2024
Oggi 09/10/2025, alle ore 10.30, innanzi al giudice designato, dott. DA MO, sono presenti:
Per , nessun compare Parte_1
Per l'avv. DONATI MICHELA Controparte_1
Il giudice invita la parte a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
La parte precisa le conclusioni come da apposito foglio depositato telematicamente e discute la causa.
Il giudice, all'esito della discussione, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della parte motivazionale.
NA, 09/10/2025
Il giudice
DA MO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice DA MO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1404/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. Taffarel Vito, domiciliata in Altamura, viale Martiri 1799 n. 140, presso il difensore
- parte attrice - nei confronti di:
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. Donati Michela, domiciliata in Parma, via Cairoli n. 13, presso il difensore
- parte convenuta -
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “A) in via preliminare e pregiudiziale. Dichiararsi l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale di NA, per essere esclusivamente competente il
Tribunale Ordinario Civile di Potenza ovvero, subordinatamente e nel pur denegato caso, quello di Milano, per tutto quanto riportato nel relativo paragrafo di parte espositiva dell'atto di citazione, cui si fa espresso rinvio;
B) sempre in via preliminare e pregiudiziale, dichiararsi l'inammissibilità e la nullità del D.I. opposto, stante l'insussistenza dei presupposti per accedere a detto procedimento monitorio, per essere la prodotta documentazione priva di ogni valenza probatoria ed inidonea per l'emissione dell'opposto D.I. ex art. 634 co. 2 cp.c., con conseguente revoca dello stesso. Il tutto in forza di quanto riportato nel relativo paragrafo di parte espositiva, cui si fa espresso rinvio;
C) subordinatamente, nel merito nel merito, in ogni caso, dichiararsi che nulla è dovuto dalla soc.tà opponente nei confronti della ricorrente opposta, in ordine ai corrispettivi richiesti nell'opposto D.I., per non aver provato la domanda, integralmente contestata dall'opponente sia nell'an che nel quantum, il tutto in forza di quanto riportato nella corrispondente sezione sub. C) di parte espositiva, cui si fa espresso rinvio;
C.1)
Subordinatamente ed in ogni caso, previo riscontro dell'omesso e non considerato ulteriore versamento in acconto di €. 50.000,00= di cui al menzionato e prodotto bonifico del 24/07/2023, revocarsi l'opposto decreto ingiuntivo, non corrispondendo l'importo ingiunto con il saldo effettivo che si assume vantato a credito, risultando omissivo di detto ulteriore versato in acconto;
d) Per l'effetto revocare l'opposto decreto ingiuntivo telematico sopra riportato, rigettando integralmente l'avversa domanda;
il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge”.
Per parte convenuta: “piaccia all'adito Tribunale contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso e di legge: 1) in via principale, rigettare tutte le domande ed eccezioni, proposte dall'opponente siccome infondate e non provate e per l'effetto confermare l'opposto decreto ingiuntivo 17.07.2024 n. 503/2024 (R.G.n.1215/2024) del
Tribunale di NA;
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del suddetto decreto, condannare comunque “ (Cod.Fisc. e P.IVA: Parte_1
), con sede legale in 85013 NO di LU (PZ), Contrada Pezzalonga, P.IVA_1 in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro- tempore, sig. (Cod. Fisc.: , domiciliato in Controparte_2 C.F._1
Via Gianturco 18, Oppido Lucano – PZ), al pagamento a favore di Controparte_1 della somma capitale di € 221.361,03 ovvero di quell'altra maggior o minor
[...] somma che dovesse risultare in corso di causa e che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi moratori ex D.L.vo n.231/2002 dalla scadenza di ogni singola fattura (150 giorni data fattura fine mese) all'effettivo saldo. In ogni caso, condannare l'attrice in opposizione al pagamento delle spese e competenze del procedimento per ingiunzione e del presente giudizio di opposizione, oltre rimborso forfettario 15%, CPA 4% e IVA, se e come dovuta per legge, e altresì condannarla per responsabilità aggravata ex art. 96 comma I e comma
III c.p.c. In ogni caso, condannare l'attrice in opposizione al pagamento delle spese e competenze del procedimento per ingiunzione e del presente giudizio di opposizione, oltre rimborso forfettario 15%, CPA 4% e IVA, se e come dovuta per legge, e altresì condannarla per responsabilità aggravata ex art. 96 comma I e comma III cpc”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 503/2024 emesso dal Tribunale di NA in favore di Controparte_1
con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma capitale di euro
[...]
249.999,97, in ragione dell'omesso pagamento del prezzo dei beni indicati nelle fatture prodotte nel ricorso monitorio.
L'attrice deduceva:
- “l'incompetenza territoriale del Tribunale adito di NA, per essere competente il
Tribunale di Potenza ovvero, in via del tutto subordinata e nel pur denegato caso, quello di
Milano…nella fattispecie non vi è alcun contratto sottoscritto tra le parti. Ne consegue che nel momento in cui il richiedente, ovvero l'odierno opponente, ovvero la Parte_2
ha fatto l'ordine, il luogo di perfezionamento deve considerarsi il luogo in cui la
[...] predetta Cooperativa ha ricevuto ovvero è venuta a conoscenza dell'accettazione dello stesso da parte della soc.tà cedente Quindi, il luogo di Controparte_1 conclusione è NO di LU (PZ), sede sociale della , con conseguente Parte_2 competenza territoriale del Tribunale di Potenza…nella fattispecie, come abbiamo appena detto, non esiste nessun contratto sottoscritto dalle parti, né ordine alcuno contenente il prezzo. La ha azionato il credito solo su fatture, dalla stessa Controparte_1 emesse autonomamente, in cui si è autodeterminato in via unilaterale ed arbitraria il prezzo, prezzo che si contesta non essendo concordemente determinato ed accettato dall'opponente. Ne deriva che l'obbligazione deve ritenersi illiquida, dovendosi ricorrere a parametri esterni per quantificare il prezzo, e quindi il criterio del luogo di adempimento dell'obbligazione, cioè il "forum solutionis" non può essere utilizzato…in ogni caso nella fattispecie l'esecuzione, ovvero il pagamento non è previsto presso la sede sociale di
NA della opposta, ma il pagamento, come riportato in tutte le fatture elettroniche prodotte dallo stesso ricorrente opposto nel fascicolo monitorio, è previsto a mezzo bonifico bancario e domiciliato presso il c/c della IBAN: Controparte_1
[...] acceso presso la Banca Succursale di Milano (MI) della Bank of America Merrill Lynch. Conseguentemente, poiché il pagamento, come da fattura elettronica, era determinato ed imposto, mediante bonifico bancario sul c/c della soc.tà opposta intrattenuto presso la Banca di Milano, il luogo di esecuzione del pagamento è
Milano e non NA (sede sociale del creditore), con conseguente competenza territoriale del Tribunale di Milano…se invece si volesse considerare il foro generale, la competenza territoriale è sempre del Tribunale di Potenza, essendo la sede della società opponente in NO di LU”;
- che “stante l'assenza della richiamata documentazione prevista ed imposta dall'art. 634 co. 2 c.p.c., e per essere quella nel fascicolo monitorio del tutto priva di ogni valenza probatoria ed inidonea per l'emissione dell'opposto D.I., l'opposto DI va dichiarato inammissibile e nullo”;
- che “si contestano integralmente le fatture, nonché e comunque la documentazione tutta esibita da controparte, per non corrispondere alle obbligazioni, sia materialmente che soggettivamente, e ai prezzi ivi riportati e non convenuti dalle parti, documentazione tutta che, pertanto, non costituisce prova documentale né dell'esistenza, né dell'esatto ammontare del credito della ricorrente opposta”;
- che “si contestano anche i d.d.t. ex adverso prodotti, allegati nel fascicolo monitorio, di cui si disconoscono tutte le apocrife sottoscrizioni ivi risultanti apposte da parte del legale rappresentante della Coop. Agr. La Generale -non corrispondendo le relative firme a quella del Pres. del CdA sig. (come rilevabile da un semplice Controparte_2 confronto con quella apposta alla procura ad litem) e risultanti tutte diverse le une dalle altre e peraltro rappresentando più che delle firme, delle semplici quanto incomprensibili sigle apposte da terzi-, ed in alcune non è speso il nome della società essendo omesso il timbro societario ed apposta solo una sigla non leggibile”;
- la “erroneità dell'importo richiesto ed ingiunto, per omesso conteggio e scomputo del pagamento di ulteriori €. 50.000,00 di cui al bonifico del 24/07/2024 versati in acconto”.
Alla stregua di quanto evidenziato chiedeva Parte_1
l'accoglimento delle domande sopraccitate.
Si costituiva in giudizio la quale, argomentato circa Controparte_1 la fondatezza delle proprie pretese e l'infondatezza di quelle altrui, chiedeva il rigetto di ogni richiesta ex adverso formulata e, per l'effetto, la conferma di quanto statuito in via monitoria.
Il decreto ingiuntivo deve essere revocato per le ragioni che seguono.
Preliminarmente si evidenzia che l'importo oggetto del decreto ingiuntivo opposto è riconducibile all'intervenuta stipulazione di plurimi contratti di vendita. I contratti sono stati stipulati negli anni 2019, 2020, 2021 e 2022. I seguenti fatti sono pacifici tra le parti:
a) l'importo complessivo delle fatture degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 poste a fondamento della pretesa monitoria è pari a euro 1.155.622,32; b) l'attrice ha pagato alla convenuta l'importo di euro 610.174,94 (euro 147.365,11 in data 18.10.2019; euro
213.110,32 in data 24.12.2020; euro 100.000,00 in data 21.12.2021; euro 100.000,00 in data 10.03.2022; euro 26.822,31 in data 21.07.2022 ed euro 22.868,20 in data 25.04.2023).
Deve essere rigettata l'eccezione attorea di incompetenza territoriale del Tribunale di NA, stante l'applicazione del combinato disposto dell'art. 20 c.p.c., nella parte in cui esplicita la competenza del giudice del luogo in cui l'obbligazione deve eseguirsi, e dell'art. 1182 comma 3 c.c., nella parte in cui statuisce il dovere di adempiere un'obbligazione pecuniaria al domicilio del creditore al tempo della scadenza. Infatti, la sede legale della società è sita in NA e il credito vantato Controparte_1 dalla predetta è liquido, giacché il pattuito prezzo dei beni compravenduti è quello indicato nelle fatture prodotte nel procedimento. In relazione alla liquidità del credito è opportuno osservare che: 1) prima del deposito del ricorso monitorio, Parte_1 non ha mai comunicato alla controparte l'inesattezza dell'importo indicato nei
[...] documenti fiscali ma ha continuato a stipulare contratti di compravendita seguendo la medesima prassi negoziale. Nell'ipotesi in cui il prezzo indicato nelle fatture fosse stato errato ovvero non fosse stato concordato, l'attrice avrebbe segnalato la circostanza alla convenuta o quantomeno non avrebbe stipulato nuovi negozi;
2) nel bonifico del 24.7.2023 depositato in giudizio da si legge: “descrizione acconto Parte_1 Parte_1 su fatture”. La causale del pagamento dimostra che l'attrice era consapevole dalla correttezza degli importi indicati nei documenti fiscali;
3) è irragionevole ritenere che
[...]
abbia pagato l'importo di euro 610.174,94 senza avere alcuna Parte_1 consapevolezza dell'esattezza del prezzo di vendita dei beni acquistati. Diversamente da quanto asserito nell'atto di citazione, l'esistenza di una pattuizione avente ad oggetto la designazione del luogo di adempimento di una obbligazione pecuniaria rileva solamente in caso in cui il contraente esegua spontaneamente la prestazione di pagamento. Nella circostanza in cui il debitore sia inadempiente e il creditore abbia instaurato un procedimento allo scopo di ottenere la condanna del debitore alla corresponsione dell'importo dovuto, la determinazione della competenza territoriale segue il criterio previsto dal comma 3 dell'art. 1182 c.c. (cfr. Cass., Civ., Sez. 6 – 2 ord. n. 19894 del 23.9.2020 secondo cui “ai fini della determinazione della competenza territoriale in base al criterio del "forum destinatae solutionis", la designazione contrattuale, quale luogo per l'adempimento dell'obbligazione di pagare il prezzo della compravendita di beni mobili, di quello in cui si trova l'acquirente al momento della consegna della cosa opera solo nell'ipotesi dell'adempimento, mentre nel caso di inadempimento, seguito da azione giudiziale del venditore, riprende vigore il regolamento legale ex art. 1498, c.c., in virtù del quale il luogo del pagamento luogo coincide con quello del domicilio del venditore- creditore”).
Il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, poiché all'udienza del 25.2.2025 il procuratore della convenuta ha ridotto la pretesa avanzata in questo giudizio all'importo capitale di euro 221.361,03 (“l'avv. Donanti riduce la pretesa avanzata in questo giudizio all'importo capitale di euro 221.361,03”). Il nuovo importo preteso dalla convenuta è dimostrato, in quanto l'attrice ha riconosciuto l'esistenza del credito nell'elaborato riepilogativo dei creditori allegato al documento denominato “relazione di presentazione della società e della sua situazione economica-finanziaria e patrimoniale, con contestuale progetto di piano di risanamento” (cfr. doc. n. 22 di parte convenuta).
Per completezza espositiva si rileva comunque che:
I) l'eccezione attorea relativa “all'erroneità dell'importo richiesto ed ingiunto, per omesso conteggio e scomputo del pagamento di ulteriori €. 50.000,00” è infondata. Sul punto si osserva che la convenuta ha dedotto che “come risulta dai movimenti bancari relativi ai pagamenti l'attrice in opposizione ha effettuato pagamenti per complessivi € 610.174,94 e il pagamento di € 50.000,00 del 24.07.2023 (con valuta il 26.07.2023) è stato correttamente conteggiato nella somma complessiva dei pagamenti eseguiti con l'unica notazione che nel ricorso per decreto ingiuntivo detto pagamento è stato conteggiato nel pagamento complessivo di € 147.365,11 del 18.10.2019 per un mero refuso dovuto alla collocazione grafica dei tre movimenti bancari (quello relativo al pagamento del 24 luglio
2023 è stato infatti inserito fra le due contabili del 18.10.2019). Quindi in data 18.10.2019 sono stati eseguiti solo due pagamenti: uno di € 50.000,00 e un secondo di € 47.365,11 per totali € 97.365,11”. Tenuto conto del principio di distribuzione dell'onere della prova in ambito contrattuale, era onere dell'attrice dimostrare gli intervenuti pagamenti e tale onere non è stato assolto, poiché l'interessata ha prodotto in giudizio solamente il bonifico del
24.7.2023;
II) il disconoscimento attoreo delle sottoscrizioni dei documenti di trasporto prodotti dalla convenuta è irrilevante, giacché la parte non ha contestato la ricezione della merce compravenduta. Inoltre, la consegna dei beni è dimostrata, poiché è pacifico tra le parti il fatto che abbia corrisposto alla convenuta la somma di Parte_1 euro 610.174,94. Nel caso in cui non avesse consegnato i Controparte_1 beni, l'attrice non avrebbe certamente pagato il prezzo di vendita. Inoltre, i contraenti avevano concordato che il pagamento del prezzo dei beni doveva essere effettuato “150 GG Pa DF ”, e cioè doveva essere effettuato 150 giorni dopo l'ultimo giorno del mese di emissione della fattura.
Considerato che
l'ultima fattura emessa da Controparte_1
è datata 18.3.2022, in assenza di contestazioni, il pagamento di euro 50.000,00
[...] del 24.7.2023 prova la ricezione di tutti i beni indicati nei documenti fiscali.
In conclusione, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e
[...]
deve essere condannata a corrispondere a Parte_1 Controparte_1 la somma di euro 221.361,03, oltre interessi legali di mora disciplinati dal D.Lgs. n.
[...]
231/2002, in assenza di alcuna specificazione, dal deposito del ricorso monitorio
(10.7.2024) sino al saldo.
In applicazione dei principi generali di economia e logica processuale, le restanti questioni prospettate dalle parti sono assorbite, in quanto inidonee a procurare alle stesse una qualsivoglia aggiuntiva concreta utilità
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia.
Non può essere accolta la richiesta di condanna per responsabilità processuale aggravata, quale sanzione dell'inosservanza del dovere di lealtà e probità cui ciascuna parte è tenuta, poiché il carattere temerario della lite presuppone la consapevolezza circa l'infondatezza delle tesi sostenute ovvero il mancato uso della diligenza necessaria all'acquisizione di una siffatta coscienza. Nella presente fattispecie, è insussistente l'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, riscontrandosi esclusivamente la formulazione di una domanda infondata.
P.Q.M.
Il Tribunale di NA, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni istanza ed eccezione, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna a corrispondere a Parte_1 Controparte_1 la somma di euro 221.361,03, oltre interessi legali di mora disciplinati dal D.Lgs. n.
[...]
231/2002 dal 10.7.2024 sino al saldo;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
che si liquidano in euro 10.000,00 per compensi Controparte_1 professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
NA, 09/10/2025
Il giudice
DA MO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1404/2024
Oggi 09/10/2025, alle ore 10.30, innanzi al giudice designato, dott. DA MO, sono presenti:
Per , nessun compare Parte_1
Per l'avv. DONATI MICHELA Controparte_1
Il giudice invita la parte a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
La parte precisa le conclusioni come da apposito foglio depositato telematicamente e discute la causa.
Il giudice, all'esito della discussione, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della parte motivazionale.
NA, 09/10/2025
Il giudice
DA MO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice DA MO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1404/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. Taffarel Vito, domiciliata in Altamura, viale Martiri 1799 n. 140, presso il difensore
- parte attrice - nei confronti di:
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. Donati Michela, domiciliata in Parma, via Cairoli n. 13, presso il difensore
- parte convenuta -
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “A) in via preliminare e pregiudiziale. Dichiararsi l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale di NA, per essere esclusivamente competente il
Tribunale Ordinario Civile di Potenza ovvero, subordinatamente e nel pur denegato caso, quello di Milano, per tutto quanto riportato nel relativo paragrafo di parte espositiva dell'atto di citazione, cui si fa espresso rinvio;
B) sempre in via preliminare e pregiudiziale, dichiararsi l'inammissibilità e la nullità del D.I. opposto, stante l'insussistenza dei presupposti per accedere a detto procedimento monitorio, per essere la prodotta documentazione priva di ogni valenza probatoria ed inidonea per l'emissione dell'opposto D.I. ex art. 634 co. 2 cp.c., con conseguente revoca dello stesso. Il tutto in forza di quanto riportato nel relativo paragrafo di parte espositiva, cui si fa espresso rinvio;
C) subordinatamente, nel merito nel merito, in ogni caso, dichiararsi che nulla è dovuto dalla soc.tà opponente nei confronti della ricorrente opposta, in ordine ai corrispettivi richiesti nell'opposto D.I., per non aver provato la domanda, integralmente contestata dall'opponente sia nell'an che nel quantum, il tutto in forza di quanto riportato nella corrispondente sezione sub. C) di parte espositiva, cui si fa espresso rinvio;
C.1)
Subordinatamente ed in ogni caso, previo riscontro dell'omesso e non considerato ulteriore versamento in acconto di €. 50.000,00= di cui al menzionato e prodotto bonifico del 24/07/2023, revocarsi l'opposto decreto ingiuntivo, non corrispondendo l'importo ingiunto con il saldo effettivo che si assume vantato a credito, risultando omissivo di detto ulteriore versato in acconto;
d) Per l'effetto revocare l'opposto decreto ingiuntivo telematico sopra riportato, rigettando integralmente l'avversa domanda;
il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge”.
Per parte convenuta: “piaccia all'adito Tribunale contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso e di legge: 1) in via principale, rigettare tutte le domande ed eccezioni, proposte dall'opponente siccome infondate e non provate e per l'effetto confermare l'opposto decreto ingiuntivo 17.07.2024 n. 503/2024 (R.G.n.1215/2024) del
Tribunale di NA;
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del suddetto decreto, condannare comunque “ (Cod.Fisc. e P.IVA: Parte_1
), con sede legale in 85013 NO di LU (PZ), Contrada Pezzalonga, P.IVA_1 in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro- tempore, sig. (Cod. Fisc.: , domiciliato in Controparte_2 C.F._1
Via Gianturco 18, Oppido Lucano – PZ), al pagamento a favore di Controparte_1 della somma capitale di € 221.361,03 ovvero di quell'altra maggior o minor
[...] somma che dovesse risultare in corso di causa e che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi moratori ex D.L.vo n.231/2002 dalla scadenza di ogni singola fattura (150 giorni data fattura fine mese) all'effettivo saldo. In ogni caso, condannare l'attrice in opposizione al pagamento delle spese e competenze del procedimento per ingiunzione e del presente giudizio di opposizione, oltre rimborso forfettario 15%, CPA 4% e IVA, se e come dovuta per legge, e altresì condannarla per responsabilità aggravata ex art. 96 comma I e comma
III c.p.c. In ogni caso, condannare l'attrice in opposizione al pagamento delle spese e competenze del procedimento per ingiunzione e del presente giudizio di opposizione, oltre rimborso forfettario 15%, CPA 4% e IVA, se e come dovuta per legge, e altresì condannarla per responsabilità aggravata ex art. 96 comma I e comma III cpc”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 503/2024 emesso dal Tribunale di NA in favore di Controparte_1
con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma capitale di euro
[...]
249.999,97, in ragione dell'omesso pagamento del prezzo dei beni indicati nelle fatture prodotte nel ricorso monitorio.
L'attrice deduceva:
- “l'incompetenza territoriale del Tribunale adito di NA, per essere competente il
Tribunale di Potenza ovvero, in via del tutto subordinata e nel pur denegato caso, quello di
Milano…nella fattispecie non vi è alcun contratto sottoscritto tra le parti. Ne consegue che nel momento in cui il richiedente, ovvero l'odierno opponente, ovvero la Parte_2
ha fatto l'ordine, il luogo di perfezionamento deve considerarsi il luogo in cui la
[...] predetta Cooperativa ha ricevuto ovvero è venuta a conoscenza dell'accettazione dello stesso da parte della soc.tà cedente Quindi, il luogo di Controparte_1 conclusione è NO di LU (PZ), sede sociale della , con conseguente Parte_2 competenza territoriale del Tribunale di Potenza…nella fattispecie, come abbiamo appena detto, non esiste nessun contratto sottoscritto dalle parti, né ordine alcuno contenente il prezzo. La ha azionato il credito solo su fatture, dalla stessa Controparte_1 emesse autonomamente, in cui si è autodeterminato in via unilaterale ed arbitraria il prezzo, prezzo che si contesta non essendo concordemente determinato ed accettato dall'opponente. Ne deriva che l'obbligazione deve ritenersi illiquida, dovendosi ricorrere a parametri esterni per quantificare il prezzo, e quindi il criterio del luogo di adempimento dell'obbligazione, cioè il "forum solutionis" non può essere utilizzato…in ogni caso nella fattispecie l'esecuzione, ovvero il pagamento non è previsto presso la sede sociale di
NA della opposta, ma il pagamento, come riportato in tutte le fatture elettroniche prodotte dallo stesso ricorrente opposto nel fascicolo monitorio, è previsto a mezzo bonifico bancario e domiciliato presso il c/c della IBAN: Controparte_1
[...] acceso presso la Banca Succursale di Milano (MI) della Bank of America Merrill Lynch. Conseguentemente, poiché il pagamento, come da fattura elettronica, era determinato ed imposto, mediante bonifico bancario sul c/c della soc.tà opposta intrattenuto presso la Banca di Milano, il luogo di esecuzione del pagamento è
Milano e non NA (sede sociale del creditore), con conseguente competenza territoriale del Tribunale di Milano…se invece si volesse considerare il foro generale, la competenza territoriale è sempre del Tribunale di Potenza, essendo la sede della società opponente in NO di LU”;
- che “stante l'assenza della richiamata documentazione prevista ed imposta dall'art. 634 co. 2 c.p.c., e per essere quella nel fascicolo monitorio del tutto priva di ogni valenza probatoria ed inidonea per l'emissione dell'opposto D.I., l'opposto DI va dichiarato inammissibile e nullo”;
- che “si contestano integralmente le fatture, nonché e comunque la documentazione tutta esibita da controparte, per non corrispondere alle obbligazioni, sia materialmente che soggettivamente, e ai prezzi ivi riportati e non convenuti dalle parti, documentazione tutta che, pertanto, non costituisce prova documentale né dell'esistenza, né dell'esatto ammontare del credito della ricorrente opposta”;
- che “si contestano anche i d.d.t. ex adverso prodotti, allegati nel fascicolo monitorio, di cui si disconoscono tutte le apocrife sottoscrizioni ivi risultanti apposte da parte del legale rappresentante della Coop. Agr. La Generale -non corrispondendo le relative firme a quella del Pres. del CdA sig. (come rilevabile da un semplice Controparte_2 confronto con quella apposta alla procura ad litem) e risultanti tutte diverse le une dalle altre e peraltro rappresentando più che delle firme, delle semplici quanto incomprensibili sigle apposte da terzi-, ed in alcune non è speso il nome della società essendo omesso il timbro societario ed apposta solo una sigla non leggibile”;
- la “erroneità dell'importo richiesto ed ingiunto, per omesso conteggio e scomputo del pagamento di ulteriori €. 50.000,00 di cui al bonifico del 24/07/2024 versati in acconto”.
Alla stregua di quanto evidenziato chiedeva Parte_1
l'accoglimento delle domande sopraccitate.
Si costituiva in giudizio la quale, argomentato circa Controparte_1 la fondatezza delle proprie pretese e l'infondatezza di quelle altrui, chiedeva il rigetto di ogni richiesta ex adverso formulata e, per l'effetto, la conferma di quanto statuito in via monitoria.
Il decreto ingiuntivo deve essere revocato per le ragioni che seguono.
Preliminarmente si evidenzia che l'importo oggetto del decreto ingiuntivo opposto è riconducibile all'intervenuta stipulazione di plurimi contratti di vendita. I contratti sono stati stipulati negli anni 2019, 2020, 2021 e 2022. I seguenti fatti sono pacifici tra le parti:
a) l'importo complessivo delle fatture degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 poste a fondamento della pretesa monitoria è pari a euro 1.155.622,32; b) l'attrice ha pagato alla convenuta l'importo di euro 610.174,94 (euro 147.365,11 in data 18.10.2019; euro
213.110,32 in data 24.12.2020; euro 100.000,00 in data 21.12.2021; euro 100.000,00 in data 10.03.2022; euro 26.822,31 in data 21.07.2022 ed euro 22.868,20 in data 25.04.2023).
Deve essere rigettata l'eccezione attorea di incompetenza territoriale del Tribunale di NA, stante l'applicazione del combinato disposto dell'art. 20 c.p.c., nella parte in cui esplicita la competenza del giudice del luogo in cui l'obbligazione deve eseguirsi, e dell'art. 1182 comma 3 c.c., nella parte in cui statuisce il dovere di adempiere un'obbligazione pecuniaria al domicilio del creditore al tempo della scadenza. Infatti, la sede legale della società è sita in NA e il credito vantato Controparte_1 dalla predetta è liquido, giacché il pattuito prezzo dei beni compravenduti è quello indicato nelle fatture prodotte nel procedimento. In relazione alla liquidità del credito è opportuno osservare che: 1) prima del deposito del ricorso monitorio, Parte_1 non ha mai comunicato alla controparte l'inesattezza dell'importo indicato nei
[...] documenti fiscali ma ha continuato a stipulare contratti di compravendita seguendo la medesima prassi negoziale. Nell'ipotesi in cui il prezzo indicato nelle fatture fosse stato errato ovvero non fosse stato concordato, l'attrice avrebbe segnalato la circostanza alla convenuta o quantomeno non avrebbe stipulato nuovi negozi;
2) nel bonifico del 24.7.2023 depositato in giudizio da si legge: “descrizione acconto Parte_1 Parte_1 su fatture”. La causale del pagamento dimostra che l'attrice era consapevole dalla correttezza degli importi indicati nei documenti fiscali;
3) è irragionevole ritenere che
[...]
abbia pagato l'importo di euro 610.174,94 senza avere alcuna Parte_1 consapevolezza dell'esattezza del prezzo di vendita dei beni acquistati. Diversamente da quanto asserito nell'atto di citazione, l'esistenza di una pattuizione avente ad oggetto la designazione del luogo di adempimento di una obbligazione pecuniaria rileva solamente in caso in cui il contraente esegua spontaneamente la prestazione di pagamento. Nella circostanza in cui il debitore sia inadempiente e il creditore abbia instaurato un procedimento allo scopo di ottenere la condanna del debitore alla corresponsione dell'importo dovuto, la determinazione della competenza territoriale segue il criterio previsto dal comma 3 dell'art. 1182 c.c. (cfr. Cass., Civ., Sez. 6 – 2 ord. n. 19894 del 23.9.2020 secondo cui “ai fini della determinazione della competenza territoriale in base al criterio del "forum destinatae solutionis", la designazione contrattuale, quale luogo per l'adempimento dell'obbligazione di pagare il prezzo della compravendita di beni mobili, di quello in cui si trova l'acquirente al momento della consegna della cosa opera solo nell'ipotesi dell'adempimento, mentre nel caso di inadempimento, seguito da azione giudiziale del venditore, riprende vigore il regolamento legale ex art. 1498, c.c., in virtù del quale il luogo del pagamento luogo coincide con quello del domicilio del venditore- creditore”).
Il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, poiché all'udienza del 25.2.2025 il procuratore della convenuta ha ridotto la pretesa avanzata in questo giudizio all'importo capitale di euro 221.361,03 (“l'avv. Donanti riduce la pretesa avanzata in questo giudizio all'importo capitale di euro 221.361,03”). Il nuovo importo preteso dalla convenuta è dimostrato, in quanto l'attrice ha riconosciuto l'esistenza del credito nell'elaborato riepilogativo dei creditori allegato al documento denominato “relazione di presentazione della società e della sua situazione economica-finanziaria e patrimoniale, con contestuale progetto di piano di risanamento” (cfr. doc. n. 22 di parte convenuta).
Per completezza espositiva si rileva comunque che:
I) l'eccezione attorea relativa “all'erroneità dell'importo richiesto ed ingiunto, per omesso conteggio e scomputo del pagamento di ulteriori €. 50.000,00” è infondata. Sul punto si osserva che la convenuta ha dedotto che “come risulta dai movimenti bancari relativi ai pagamenti l'attrice in opposizione ha effettuato pagamenti per complessivi € 610.174,94 e il pagamento di € 50.000,00 del 24.07.2023 (con valuta il 26.07.2023) è stato correttamente conteggiato nella somma complessiva dei pagamenti eseguiti con l'unica notazione che nel ricorso per decreto ingiuntivo detto pagamento è stato conteggiato nel pagamento complessivo di € 147.365,11 del 18.10.2019 per un mero refuso dovuto alla collocazione grafica dei tre movimenti bancari (quello relativo al pagamento del 24 luglio
2023 è stato infatti inserito fra le due contabili del 18.10.2019). Quindi in data 18.10.2019 sono stati eseguiti solo due pagamenti: uno di € 50.000,00 e un secondo di € 47.365,11 per totali € 97.365,11”. Tenuto conto del principio di distribuzione dell'onere della prova in ambito contrattuale, era onere dell'attrice dimostrare gli intervenuti pagamenti e tale onere non è stato assolto, poiché l'interessata ha prodotto in giudizio solamente il bonifico del
24.7.2023;
II) il disconoscimento attoreo delle sottoscrizioni dei documenti di trasporto prodotti dalla convenuta è irrilevante, giacché la parte non ha contestato la ricezione della merce compravenduta. Inoltre, la consegna dei beni è dimostrata, poiché è pacifico tra le parti il fatto che abbia corrisposto alla convenuta la somma di Parte_1 euro 610.174,94. Nel caso in cui non avesse consegnato i Controparte_1 beni, l'attrice non avrebbe certamente pagato il prezzo di vendita. Inoltre, i contraenti avevano concordato che il pagamento del prezzo dei beni doveva essere effettuato “150 GG Pa DF ”, e cioè doveva essere effettuato 150 giorni dopo l'ultimo giorno del mese di emissione della fattura.
Considerato che
l'ultima fattura emessa da Controparte_1
è datata 18.3.2022, in assenza di contestazioni, il pagamento di euro 50.000,00
[...] del 24.7.2023 prova la ricezione di tutti i beni indicati nei documenti fiscali.
In conclusione, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e
[...]
deve essere condannata a corrispondere a Parte_1 Controparte_1 la somma di euro 221.361,03, oltre interessi legali di mora disciplinati dal D.Lgs. n.
[...]
231/2002, in assenza di alcuna specificazione, dal deposito del ricorso monitorio
(10.7.2024) sino al saldo.
In applicazione dei principi generali di economia e logica processuale, le restanti questioni prospettate dalle parti sono assorbite, in quanto inidonee a procurare alle stesse una qualsivoglia aggiuntiva concreta utilità
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia.
Non può essere accolta la richiesta di condanna per responsabilità processuale aggravata, quale sanzione dell'inosservanza del dovere di lealtà e probità cui ciascuna parte è tenuta, poiché il carattere temerario della lite presuppone la consapevolezza circa l'infondatezza delle tesi sostenute ovvero il mancato uso della diligenza necessaria all'acquisizione di una siffatta coscienza. Nella presente fattispecie, è insussistente l'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, riscontrandosi esclusivamente la formulazione di una domanda infondata.
P.Q.M.
Il Tribunale di NA, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni istanza ed eccezione, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna a corrispondere a Parte_1 Controparte_1 la somma di euro 221.361,03, oltre interessi legali di mora disciplinati dal D.Lgs. n.
[...]
231/2002 dal 10.7.2024 sino al saldo;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
che si liquidano in euro 10.000,00 per compensi Controparte_1 professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
NA, 09/10/2025
Il giudice
DA MO