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Ordinanza 14 aprile 2025
Ordinanza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, ordinanza 14/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. C.C. n. 449/2022
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Istruttore, Dott. Dario Albergo,
rilevato il deposito di note difensive autorizzate della sola parte convenuta , con Parte_1 cui argomenta ed insta nel senso dell'estinzione del giudizio, in subordine riproducendo le conclusioni di cui ai precedenti scritti difensivi (difetto di legittimazione passiva, nullità della citazione, infondatezza nel merito, istanza di cancellazione espressioni ex art. 89 c.p.c., condanna alle spese); rilevato il deposito di note scritte sostitutive d'udienza ad opera delle parti convenute: Parte_1
che insiste per l'estinzione del giudizio, ed in subordine insiste nella sua comparsa di
[...] costituzione, domandando che la causa sia posta in decisione;
e Presidenza Controparte_1 che, dichiarando espressamente di associarsi al contenuto delle difese di cui alle note autorizzate della predetta convenuta, chiede anch'essa anzitutto l'estinzione, ed in subordine il rigetto, con vittoria di spese;
a scioglimento della riserva assunta ex art. 127-ter c.p.c. alla scadenza del 19.03.2025 per il deposito di note scritte sostitutive d'udienza; rilevato che parte attrice introduceva il presente giudizio da sé medesima, avendo il titolo di
Avvocato, ex art. 86 c.p.c.;
rilevato che, con ordinanza a verbale del 30.06.2023, il G.I. rinviava la causa per precisazione delle conclusioni all'udienza del 08.05.2024 (disponendone la sostituzione con note scritte ex art. 127-ter c.p.c.);
rilevato che medio tempore, con deposito del 07.07.2023, la parte convenuta Parte_1 faceva rilevare l'intervenuta radiazione dall'esercizio della professione forense dell'attore dal 06.07.2023 (producendo relativa schermata relativa a quest'ultimo in relazione all'Albo professionale di Termini Imerese, del 07.07.2023 ore 17:19, recante effettivamente nota “RADIATO DALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE dal 06/07/2023”), ai fini delle relative determinazioni per l'interruzione del processo;
rilevato che in data 15.11.2023 si costituiva l'Avv. Ignazio Termine del Foro di Sciacca, quale nuovo difensore di parte attrice, depositando relativa comparsa e procura;
rilevato che, con ordinanza del 14.05.2024, all'esito di udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita da note scritte (rispetto alle quali la parte convenuta in via principale Parte_1 instava per l'estinzione del giudizio), il G.I. Alex Costanza rimetteva la causa al Collegio assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.;
1 rilevato che, con ordinanza del 12.10.2024, dandosi atto dell'accoglimento dell'istanza di astensione del suddetto G.I., il fascicolo passava nella titolarità del presente G.I., fissandosi udienza di prosecuzione (sostituita da note scritte) per il 15.01.2025;
rilevato che questo G.I., con ordinanza del 16.01.2025 (al cui iter argomentativo si rinvia), invitava le parti ad interloquire, assegnando apposito termine di 40 giorni per memorie, in relazione: “1) all'ipotesi di una eventuale già intervenuta estinzione del processo per inattività delle parti, sulla base delle eventuali premesse di una valenza meramente ricognitiva/dichiarativa delle dichiarazioni di interruzione e di estinzione del processo, ed eventualmente a prescindere da una formale dichiarazione di interruzione;
2) in caso di eventuale intervenuta estinzione, al profilo delle spese di giudizio”;
rilevato che, come sopra riferito, ha specificamente interloquito con apposite note autorizzate in favore dell'ipotesi estintiva la parte convenuta , mentre genericamente la parte Parte_1 convenuta ha fatto propria nelle note d'udienza la suddetta Controparte_2 difesa, traendone in via principale la conclusione dell'estinzione del giudizio;
rilevato che invece, sia come note di interlocuzione autorizzate, sia come ultime note sostitutive d'udienza, nulla ha depositato parte attrice;
considerato che
la radiazione dell'avvocato costituisce causa di interruzione del processo a norma dell'art. 301 c.p.c. “dal giorno della […] radiazione.”; considerato che l'art. 305 c.p.c. stabilisce che, nel caso di interruzione, il processo va proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue;
considerato che tale ultimo articolo è stato interessato (tra le altre, ma per quanto qui di interesse) da una pronuncia di incostituzionalità, ossia C. Cost. n. 139/1967, per la quale in sostanza il termine suddetto non andrebbe fatto decorrere dall'interruzione ma dal momento in cui la parte ne ha avuto conoscenza;
e ciò al fine di garantire l'effettività della ratio dell'interruzione, in particolare per quanto qui riguarda, in relazione al potenziale vulnus che la parte può patire da vicende interruttive che riguardano il suo avvocato;
ritenuto però che nel caso di specie, vista la coincidenza soggettiva di parte attrice con il difensore di se stessa, in quanto questa si difendeva da sé ex art. 86 c.p.c., non vi è alterità tra la persona della parte e la persona del difensore, e pertanto è da ritenersi che le superiori considerazioni (proprio perché, invece, basate su tale alterità) non possano essere utilizzate, in quanto è in sé evidente allora che la radiazione dall'esercizio della professione è immediatamente nota alla stessa parte che l'ha subita, qualora questa si difenda da sé ex art. 86 c.p.c.;
considerato peraltro che sul punto parte attrice non ha svolto alcuna deduzione, essendo suo onere, rispetto dunque a quanto si è desunto in precedenza;
ritenuto allora che l'interruzione si sia verificata nella realtà giuridica già in data 06.07.2023 (ossia dal giorno di decorrenza della radiazione), a prescindere da qualunque provvedimento dichiarativo della stessa, come peraltro si trae argomentativamente dalla recente Cass. Civ. Sez. 6-3, Ordinanza n. 13976 del 03/05/2022, per cui (pagg. 3-4) “viene in rilievo, in tal senso, il consolidato principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la morte (come la radiazione o la sospensione dall'albo) dell'unico difensore a mezzo del quale la parte è costituita nel giudizio di merito, determina automaticamente l'interruzione del processo, anche se il giudice e le altri parti non ne hanno avuto conoscenza (e senza, quindi, che occorra, perché si perfezioni la fattispecie
2 interruttiva, la dichiarazione o la notificazione dell'evento), con preclusione di ogni ulteriore attività processuale che, se compiuta, è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza (Cass.
2/11/2010, n. 22268; Cass. 28/10/2013, n. 24271; Cass., ord., 8/09/2017, n. 21002; Cass., ord., 12/11/2018, n. 28846; 24/01/2020, n. 1574)”; considerato che allora il termine per la costituzione in prosecuzione del processo (ex artt. 302-305
c.p.c.), tenuto anche conto della sospensione feriale, scadeva il 06.11.2023;
rilevato che la costituzione di nuovo difensore è invece intervenuta il 15.11.2023;
rilevato dunque che la costituzione di nuovo difensore è stata tardiva, in relazione ai termini di cui all'art. 305 c.p.c.;
rilevato che già l'art. 305 c.p.c. prevede esplicitamente l'estinzione del processo per il caso di tardiva prosecuzione/riassunzione;
rilevato in ogni caso che l'art. 307 comma 3 primo periodo c.p.c., in ordine all'estinzione per inattività delle parti, stabilisce che “Oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo.”;
rilevato che l'art. 307 comma 4 c.p.c. stabilisce che “l 'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”;
rilevato che, ai fini delle spese di giudizio, non può prescindersi dall'applicazione dell'art. 310 comma 4 c.p.c., il quale stabilisce che “Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.”;
rilevato che, su quest'ultimo profilo, Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 1513 del 26/01/2006 (Rv. 587106
- 01) ha affermato che “In materia di spese, allorquando insorga controversia in ordine alla estinzione del processo e tale controversia venga decisa con sentenza riprendono vigore i principi posti dagli articoli 91 e 92 cod. proc. civ., e, quindi, il criterio della soccombenza. […]”, poi sostanzialmente confermata anche da Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Sentenza n. 533 del 14/01/2016 (Rv.
638488 - 01) e Cass. Civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 20073 del 14/07/2021 (Rv. 662015 - 01), che specificano che si tratta però del caso in cui dunque si abbia controversia sul punto e si decida con sentenza;
considerato che
nel caso di specie non ci si trova in quest'ultima situazione, in quanto: tutte le parti convenute costituite, a seguito di apposito invito a interloquire, hanno richiesto in via principale la declaratoria di estinzione;
mentre sul punto parte attrice non ha interloquito;
e dunque non si può dire che vi sia controversia sul punto, con la conseguenza che sarà pianamente applicabile il predetto art. 310 comma 4 c.p.c.;
ritenuto allora che la presente causa possa essere chiusa direttamente con la presente ordinanza di estinzione da parte del G.I.;
ritenuto di nulla statuire in ordine alle istanze ex art. 89 c.p.c., in ragione di tale tipologia di esito del giudizio, tenuto anche conto del carattere discrezionale dell'esercizio di tale potere giudiziale d'ufficio, avente carattere ordinatorio e non decisorio, e dunque come tale altresì sottratto all'obbligo di motivazione, ed insuscettibile di impugnazione (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 3487 del
3 12/02/2009 (Rv. 606734 - 01); Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 14659 del 14/07/2015 (Rv. 636164 -
01); Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27616 del 03/12/2020 (Rv. 660056 - 01));
visti gli artt. 301, 305, 307 comma 3 e 310 comma 4 c.p.c.;
P.Q.M.
1) DICHIARA l'estinzione del processo;
2) DICHIARA che le spese del processo estinto restino a carico delle parti che le hanno anticipate;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Caltanissetta, 14.04.2025
Il Giudice Istruttore
Dario Albergo
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TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Istruttore, Dott. Dario Albergo,
rilevato il deposito di note difensive autorizzate della sola parte convenuta , con Parte_1 cui argomenta ed insta nel senso dell'estinzione del giudizio, in subordine riproducendo le conclusioni di cui ai precedenti scritti difensivi (difetto di legittimazione passiva, nullità della citazione, infondatezza nel merito, istanza di cancellazione espressioni ex art. 89 c.p.c., condanna alle spese); rilevato il deposito di note scritte sostitutive d'udienza ad opera delle parti convenute: Parte_1
che insiste per l'estinzione del giudizio, ed in subordine insiste nella sua comparsa di
[...] costituzione, domandando che la causa sia posta in decisione;
e Presidenza Controparte_1 che, dichiarando espressamente di associarsi al contenuto delle difese di cui alle note autorizzate della predetta convenuta, chiede anch'essa anzitutto l'estinzione, ed in subordine il rigetto, con vittoria di spese;
a scioglimento della riserva assunta ex art. 127-ter c.p.c. alla scadenza del 19.03.2025 per il deposito di note scritte sostitutive d'udienza; rilevato che parte attrice introduceva il presente giudizio da sé medesima, avendo il titolo di
Avvocato, ex art. 86 c.p.c.;
rilevato che, con ordinanza a verbale del 30.06.2023, il G.I. rinviava la causa per precisazione delle conclusioni all'udienza del 08.05.2024 (disponendone la sostituzione con note scritte ex art. 127-ter c.p.c.);
rilevato che medio tempore, con deposito del 07.07.2023, la parte convenuta Parte_1 faceva rilevare l'intervenuta radiazione dall'esercizio della professione forense dell'attore dal 06.07.2023 (producendo relativa schermata relativa a quest'ultimo in relazione all'Albo professionale di Termini Imerese, del 07.07.2023 ore 17:19, recante effettivamente nota “RADIATO DALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE dal 06/07/2023”), ai fini delle relative determinazioni per l'interruzione del processo;
rilevato che in data 15.11.2023 si costituiva l'Avv. Ignazio Termine del Foro di Sciacca, quale nuovo difensore di parte attrice, depositando relativa comparsa e procura;
rilevato che, con ordinanza del 14.05.2024, all'esito di udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita da note scritte (rispetto alle quali la parte convenuta in via principale Parte_1 instava per l'estinzione del giudizio), il G.I. Alex Costanza rimetteva la causa al Collegio assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.;
1 rilevato che, con ordinanza del 12.10.2024, dandosi atto dell'accoglimento dell'istanza di astensione del suddetto G.I., il fascicolo passava nella titolarità del presente G.I., fissandosi udienza di prosecuzione (sostituita da note scritte) per il 15.01.2025;
rilevato che questo G.I., con ordinanza del 16.01.2025 (al cui iter argomentativo si rinvia), invitava le parti ad interloquire, assegnando apposito termine di 40 giorni per memorie, in relazione: “1) all'ipotesi di una eventuale già intervenuta estinzione del processo per inattività delle parti, sulla base delle eventuali premesse di una valenza meramente ricognitiva/dichiarativa delle dichiarazioni di interruzione e di estinzione del processo, ed eventualmente a prescindere da una formale dichiarazione di interruzione;
2) in caso di eventuale intervenuta estinzione, al profilo delle spese di giudizio”;
rilevato che, come sopra riferito, ha specificamente interloquito con apposite note autorizzate in favore dell'ipotesi estintiva la parte convenuta , mentre genericamente la parte Parte_1 convenuta ha fatto propria nelle note d'udienza la suddetta Controparte_2 difesa, traendone in via principale la conclusione dell'estinzione del giudizio;
rilevato che invece, sia come note di interlocuzione autorizzate, sia come ultime note sostitutive d'udienza, nulla ha depositato parte attrice;
considerato che
la radiazione dell'avvocato costituisce causa di interruzione del processo a norma dell'art. 301 c.p.c. “dal giorno della […] radiazione.”; considerato che l'art. 305 c.p.c. stabilisce che, nel caso di interruzione, il processo va proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue;
considerato che tale ultimo articolo è stato interessato (tra le altre, ma per quanto qui di interesse) da una pronuncia di incostituzionalità, ossia C. Cost. n. 139/1967, per la quale in sostanza il termine suddetto non andrebbe fatto decorrere dall'interruzione ma dal momento in cui la parte ne ha avuto conoscenza;
e ciò al fine di garantire l'effettività della ratio dell'interruzione, in particolare per quanto qui riguarda, in relazione al potenziale vulnus che la parte può patire da vicende interruttive che riguardano il suo avvocato;
ritenuto però che nel caso di specie, vista la coincidenza soggettiva di parte attrice con il difensore di se stessa, in quanto questa si difendeva da sé ex art. 86 c.p.c., non vi è alterità tra la persona della parte e la persona del difensore, e pertanto è da ritenersi che le superiori considerazioni (proprio perché, invece, basate su tale alterità) non possano essere utilizzate, in quanto è in sé evidente allora che la radiazione dall'esercizio della professione è immediatamente nota alla stessa parte che l'ha subita, qualora questa si difenda da sé ex art. 86 c.p.c.;
considerato peraltro che sul punto parte attrice non ha svolto alcuna deduzione, essendo suo onere, rispetto dunque a quanto si è desunto in precedenza;
ritenuto allora che l'interruzione si sia verificata nella realtà giuridica già in data 06.07.2023 (ossia dal giorno di decorrenza della radiazione), a prescindere da qualunque provvedimento dichiarativo della stessa, come peraltro si trae argomentativamente dalla recente Cass. Civ. Sez. 6-3, Ordinanza n. 13976 del 03/05/2022, per cui (pagg. 3-4) “viene in rilievo, in tal senso, il consolidato principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la morte (come la radiazione o la sospensione dall'albo) dell'unico difensore a mezzo del quale la parte è costituita nel giudizio di merito, determina automaticamente l'interruzione del processo, anche se il giudice e le altri parti non ne hanno avuto conoscenza (e senza, quindi, che occorra, perché si perfezioni la fattispecie
2 interruttiva, la dichiarazione o la notificazione dell'evento), con preclusione di ogni ulteriore attività processuale che, se compiuta, è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza (Cass.
2/11/2010, n. 22268; Cass. 28/10/2013, n. 24271; Cass., ord., 8/09/2017, n. 21002; Cass., ord., 12/11/2018, n. 28846; 24/01/2020, n. 1574)”; considerato che allora il termine per la costituzione in prosecuzione del processo (ex artt. 302-305
c.p.c.), tenuto anche conto della sospensione feriale, scadeva il 06.11.2023;
rilevato che la costituzione di nuovo difensore è invece intervenuta il 15.11.2023;
rilevato dunque che la costituzione di nuovo difensore è stata tardiva, in relazione ai termini di cui all'art. 305 c.p.c.;
rilevato che già l'art. 305 c.p.c. prevede esplicitamente l'estinzione del processo per il caso di tardiva prosecuzione/riassunzione;
rilevato in ogni caso che l'art. 307 comma 3 primo periodo c.p.c., in ordine all'estinzione per inattività delle parti, stabilisce che “Oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo.”;
rilevato che l'art. 307 comma 4 c.p.c. stabilisce che “l 'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”;
rilevato che, ai fini delle spese di giudizio, non può prescindersi dall'applicazione dell'art. 310 comma 4 c.p.c., il quale stabilisce che “Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.”;
rilevato che, su quest'ultimo profilo, Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 1513 del 26/01/2006 (Rv. 587106
- 01) ha affermato che “In materia di spese, allorquando insorga controversia in ordine alla estinzione del processo e tale controversia venga decisa con sentenza riprendono vigore i principi posti dagli articoli 91 e 92 cod. proc. civ., e, quindi, il criterio della soccombenza. […]”, poi sostanzialmente confermata anche da Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Sentenza n. 533 del 14/01/2016 (Rv.
638488 - 01) e Cass. Civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 20073 del 14/07/2021 (Rv. 662015 - 01), che specificano che si tratta però del caso in cui dunque si abbia controversia sul punto e si decida con sentenza;
considerato che
nel caso di specie non ci si trova in quest'ultima situazione, in quanto: tutte le parti convenute costituite, a seguito di apposito invito a interloquire, hanno richiesto in via principale la declaratoria di estinzione;
mentre sul punto parte attrice non ha interloquito;
e dunque non si può dire che vi sia controversia sul punto, con la conseguenza che sarà pianamente applicabile il predetto art. 310 comma 4 c.p.c.;
ritenuto allora che la presente causa possa essere chiusa direttamente con la presente ordinanza di estinzione da parte del G.I.;
ritenuto di nulla statuire in ordine alle istanze ex art. 89 c.p.c., in ragione di tale tipologia di esito del giudizio, tenuto anche conto del carattere discrezionale dell'esercizio di tale potere giudiziale d'ufficio, avente carattere ordinatorio e non decisorio, e dunque come tale altresì sottratto all'obbligo di motivazione, ed insuscettibile di impugnazione (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 3487 del
3 12/02/2009 (Rv. 606734 - 01); Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 14659 del 14/07/2015 (Rv. 636164 -
01); Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27616 del 03/12/2020 (Rv. 660056 - 01));
visti gli artt. 301, 305, 307 comma 3 e 310 comma 4 c.p.c.;
P.Q.M.
1) DICHIARA l'estinzione del processo;
2) DICHIARA che le spese del processo estinto restino a carico delle parti che le hanno anticipate;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Caltanissetta, 14.04.2025
Il Giudice Istruttore
Dario Albergo
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