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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 14/05/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1512/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Riggio Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1512/2024 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso promosso
DA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio dell'avv. D'ARMA MARIA VITTORIA, rappresentante e difensore
Ricorrente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Rettificazione di attribuzione di sesso di cui all'art. 1 L. n. 164/1982 ed art. 31 D.lgs. n.
150/2011.
Conclusioni della parti: Parte ricorrente come da verbale di causa del 22.1.2025 a cui si fa integrale rinvio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esposizione in fatto
1 Con ricorso depositato in data 19.11.2024, ha agito in giudizio per fare valere Parte_1 il proprio diritto ad ottenere l'attribuzione del sesso femminile, nonché di disporre la rettificazione del sesso anagrafico e il mutamento del nome da a “ ”. Pt_1 Per_1
A sostegno della propria richiesta parte ricorrente deduceva di soffrire– fin dall'età adolescenziale
– di disforia di genere a causa della mancata coincidenza tra il genere assegnatogli alla nascita, e il conseguente sesso fenotipico, e la propria identità di genere esponendo, in particolare, di aver avvertito, nel corso degli anni, un disagio per le sue ripercussioni nell'area sociale, lavorativa, familiare e soprattutto nelle relazioni affettive che ha determinato una sofferenza ciclicamente significativa.
Allegava di aver compiuto un percorso irreversibile di acquisizione di una nuova identità di genere
Male to Female (da uomo a donna) e di riconoscersi nel nome e non con quello Per_1
attribuito alla nascita di tanto da aver intrapreso nel mese di luglio del 2023 un percorso Pt_1 psicoterapeutico e di valutazione psicodiagnostica clinica per la transizione, all'esito del quale sceglieva di rivolgersi – nel mese di novembre 2023 – ad un endrocrinologo per avviare la terapia ormonale sostitutiva tesa ad indurre la scomparsa di alcune caratteristiche precipue della funzione sessuale maschile.
Deduceva, infine, di essersi sottoposto a diversi interventi chirurgici: rinoplastica, mastoplastica additiva e riattribuzione chirurgica del sesso (orchiectomia e costituzione di neovagina).
Chiedeva, infine, al Tribunale di: “1) in via principale accertare il diritto di parte ricorrente ad ottenere l'attribuzione di sesso femminile, e per l'effetto, disporre e conseguentemente attribuire a
il sesso femminile ed il nome di 2) ordinare all'Ufficiale dello Stato Parte_1 Per_1
Civile del Comune di Gela di effettuare la rettificazione e/o l'adeguamento/la correzione/la sostituzione dell'atto di nascita di , nel senso che laddove è indicato il “sesso Parte_1 maschile” sia rettificato, letto ed inteso “sesso femminile” e che laddove è indicato il nome di sia rettificato, letto ed inteso nel nome di 3) disporre e ordinare che ogni atto Pt_1 Per_1
dello Stato Civile riferito alla parte ricorrente sia assegnato il prenome di ed il nome Per_1 completo sia pertanto;
4) per l'effetto, disporre altresì che i competenti Uffici Parte_2
del Comune di nascita e di residenza di Gela, Prefettura, Questura, Motorizzazione civile, Agenzia del Territorio, Ministero della Pubblica Istruzione, procedano con l'annotazione della rettifica del sesso da maschile a femminile e del nominativo da a , onde Parte_1 Parte_2 consentire la rettificazione/l'adeguamento/correzione/sostituzione di tutti i documenti di riconoscimento, passaporto e/o licenze e/o abilitazioni e/o titoli di studio e/o atti della Pubblica
2 Amministrazione e/o attestanti la titolarità di beni immobili o beni mobili registrati, ivi compresi i documenti validi per l'espatrio”.
Fissata la prima udienza di comparizione e reso edotto il Pubblico Ministero – parte necessaria – della pendenza del presente giudizio, all'udienza del 22.1.2025 veniva sentita personalmente parte ricorrente la quale confermava la volontà di ottenere la rettificazione dell'attribuzione di sesso e riferiva al giudice delegato dal collegio le principali fasi del percorso di transizione intrapreso sin dalla metà del 2023.
Verificata l'assenza dei contraddittori necessari di cui all'art. 31, co. 3 D.lgs. n. 150/2011 e acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero (Cfr. parere reso in data 17.12.2024), all'udienza del
22.1.2025 la causa – ritenuta dal giudice delegato matura per la decisione – veniva rimessa al collegio per la decisione.
2. Merito. Fondatezza della domanda
Tanto premesso, dal punto di vista processuale va osservato che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n.
150/2011 – applicabile ratione temporis al presente giudizio – “Le controversie aventi ad oggetto la rettificazione di attribuzione di sesso ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164, sono regolate dal rito dei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie, ove non diversamente disposto dal presente articolo. È competente il tribunale, in composizione collegiale, del luogo dove ha residenza l'attore. Il ricorso è notificato al coniuge e ai figli dell'attore e al giudizio partecipa il pubblico ministero”.
Nel caso di specie, non si ravvisa la presenza di contraddittori necessari rispetto all'istanza, atteso che dalle certificazioni prodotte in atti risulta che parte ricorrente non ha contratto matrimonio né ha generato figli (Cfr. certificazioni prodotte in allegato al ricorso).
Nel merito, occorre rammentare che la disforia di genere rappresenta una vera e propria condizione esistenziale, legata al mancato intimo riconoscimento del proprio sesso biologico e al profondo bisogno interiore di vivere in conformità e secondo i ruoli del sesso opposto, la quale genera la necessità di eliminare ogni dissonanza percepita tra soma e psiche, adeguando il primo alla seconda che nella connotazione sessuale, affettiva e sociale di un individuo assume portata dominante.
Parte ricorrente ha prodotto a sostegno della propria prospettazione la relazione redatta dalla dott.ssa psicologa-psicoterapeuta con cui ha avvitato il percorso Persona_2
psicoterapeutico e di valutazione psicodiagnostica clinica per la transizione di genere i cui esiti – per il metodo utilizzato e i criteri di valutazione adottati – appaiono senz'altro adeguati (Cfr. relazione allegata al ricorso introduttivo).
3 Ebbene, la dott.ssa ha riportato che parte ricorrente “nel tempo e nello spazio della Per_2
terapia, esprime, sin da subito, il malessere e il disagio profondo che prova nei confronti del proprio corpo, vissuto con un profondo senso di estraneità, ha una disforia di genere che lo porta a percepirsi donna in un corpo che ha caratteristiche maschili. (…) è una persona che non si riconosce nel genere maschile “assegnato” alla nascita, ha per questo adottato una identità di genere femminile, […] si rivolge a sè stesso parlando al femminile, pensa a sè stesso come ad una donna. (…) non riconoscendosi nel sesso di appartenenza ha una incongruenza di genere e ha manifestato il desiderio e la volontà, già maturato da tempo, di cambiare i propri connotati sessuale, percepiti come estranei, attraverso un insieme di terapie ormonali e terapie chirurgiche” tanto da indurla a sostenere esplicitamente l'invio dell'odierna ricorrente ad un medico endocrinologo specialista per la valutazione dell'avvio del trattamento ormonale sostitutivo.
Occorre, inoltre, considerare che parte ricorrente si è – in effetti – rivolta ad un endocrinologo, il
Prof. Dott. per avviare il trattamento femminilizzante con composti estrogenici ed Persona_3
antiandrogeno con ciproterone acetato che ha indotto la scomparsa di alcune caratteristiche precipue della funzione sessuale maschile – quali abolizione della fertilità e modifiche fenotipiche del corpo, come cambiamento della distribuzione del grasso corporeo e del sistema pilifero – così contribuendo a confermare il senso di identità femminile e la positività del percorso di transizione intrapreso.
In ordine, alla stabilità della determinazione della ricorrente – peraltro emersa anche in sede di audizione personale – appare opportuno richiamare le considerazione rese dal dott. con Persona_3 relazione dell'8.10.2024, il quale ha certificato la sussistenza delle modificazioni fenotipiche con caratteristiche di completa irreversibilità e stabilità anche determinate dagli interventi cui la ricorrente si è sottoposta nel corso del 2024 e, segnatamente: rinoplastica, mastoplastica additiva e riattribuzione chirurgica del sesso (orchiectomia e costituzione di neovagina), effettuata presso la clinica Ivan Manero, a Barcellona in Spagna (cfr. documentazione medica allegata al ricorso), per come confermata dalla stessa ricorrente in sede di udienza di comparizione.
Inoltre, la dott.ssa a relazionato che parte ricorrente si identifica pienamente nel genere Per_2
femminile e si relazione con la generalità dei consociati assumendo un ruolo conforme alla propria identità di genere, indossando “gonne, vestiti ed orecchini e trucco”; che la stessa “capisce di essere attratto dai ragazzi, ma non come un ragazzo verso un ragazzo, come in un orientamento di genere, ma come una ragazza verso un ragazzo”; conclude, infine, ritenendo che non vi siano controindicazioni “che invalidano il prosieguo e lo svolgimento della transizione fisica anagrafica e sessuale data la consapevolezza della condizione di irreversibilità, radicalità, definitività,
4 dell'identità di genere elettivo, la disforia di genere comporta un disagio che può essere eliminato con il riconoscimento del genere di elezione”.
Ciò, peraltro, risulta ulteriormente corroborato dalla circostanza che parte ricorrente si è già sottoposta a trattamenti chirurgici di adeguamento del soma alla sua personalità psico-sessuale femminile, sicché deve essere autorizzata la rettificazione dell'attribuzione di sesso da maschile a femminile in quanto necessaria ad assicurare alla persona il conseguimento della propria identità essendo chiaramente emersa la serietà, l'univocità e la stabilità del percorso di vita scelto nonché la compiutezza del suo approdo finale i cui esiti erano evidenti – alla luce degli elementi già esposti – anche prima della sottoposizione della ricorrente agli interventi chirurgici sopra indicati.
D'altro canto, come affermato dalla Corte Costituzionale, “l'imposizione di un determinato trattamento medico, sia esso ormonale, ovvero di riassegnazione chirurgica dei caratteri sessuali, costituirebbe una grave ed inammissibile limitazione del diritto all'identità di genere…(dovendosi)… lasciare all'apprezzamento del giudice, nell'ambito del procedimento di autorizzazione all'intervento chirurgico, l'effettiva necessità dello stesso, in relazione alle specificità del caso concreto…(e dovendosi)…ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione (Cfr. Corte Costituzionale, Sentenza n.
221/2015 del 21/10/2015, depositata in data 5/11/2015; Confermata anche da Sentenza n. 180/2017 del 20/6/2017, depositata in data 13/7/2017).
Nello solco di tale interpretazione la Suprema Corte di Cassazione ha peraltro statuito che “Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della
CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale (Cfr. Cassazione, Sentenza n.
15138 del 20/7/2015).
Rilevato, altresì, che neppure il Pubblico Ministero si è opposto all'accoglimento della domanda avanzata in sede di ricorso introduttivo e che anzi ha manifestato parere pienamente favorevole.
Deve parimenti accogliersi la domanda di mutamento del nome da “ ” a Parte_1
”, necessariamente conseguente alla rettificazione anagrafica del sesso e in Parte_2
considerazione della circostanza che parte ricorrente è già solita identificarsi con tale prenome.
5 In ordine alle spese processuali nulla deve disporsi in quanto le stesse rimarranno a carico di parte attrice, stante l'assenza di costituzione di eventuali controinteressati.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda proposta da parte ricorrente:
1) DISPONE rettificarsi l'attribuzione di sesso da maschile a femminile contenuta nei registri dello
Stato Civile, con riferimento alla persona di , nato a [...] il [...] (Atto di Parte_1
nascita n. 426, Parte I, Serie A – anno 1989);
2) DISPONE la rettificazione del nome di parte ricorrente, nel senso della sostituzione del prenome con “ , con conseguente annotazione negli atti dello Stato Pt_1 Per_1
Civile;
3) DISPONE che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia a cura del Cancellerie all'Ufficiale dello Stato civile di Gela per le relative annotazioni a margine degli atti relativi a parte ricorrente;
4) NULLA sulle spese.
Così deciso a Gela nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 9/5/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Roberto Riggio
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Riggio Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1512/2024 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso promosso
DA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio dell'avv. D'ARMA MARIA VITTORIA, rappresentante e difensore
Ricorrente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Rettificazione di attribuzione di sesso di cui all'art. 1 L. n. 164/1982 ed art. 31 D.lgs. n.
150/2011.
Conclusioni della parti: Parte ricorrente come da verbale di causa del 22.1.2025 a cui si fa integrale rinvio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esposizione in fatto
1 Con ricorso depositato in data 19.11.2024, ha agito in giudizio per fare valere Parte_1 il proprio diritto ad ottenere l'attribuzione del sesso femminile, nonché di disporre la rettificazione del sesso anagrafico e il mutamento del nome da a “ ”. Pt_1 Per_1
A sostegno della propria richiesta parte ricorrente deduceva di soffrire– fin dall'età adolescenziale
– di disforia di genere a causa della mancata coincidenza tra il genere assegnatogli alla nascita, e il conseguente sesso fenotipico, e la propria identità di genere esponendo, in particolare, di aver avvertito, nel corso degli anni, un disagio per le sue ripercussioni nell'area sociale, lavorativa, familiare e soprattutto nelle relazioni affettive che ha determinato una sofferenza ciclicamente significativa.
Allegava di aver compiuto un percorso irreversibile di acquisizione di una nuova identità di genere
Male to Female (da uomo a donna) e di riconoscersi nel nome e non con quello Per_1
attribuito alla nascita di tanto da aver intrapreso nel mese di luglio del 2023 un percorso Pt_1 psicoterapeutico e di valutazione psicodiagnostica clinica per la transizione, all'esito del quale sceglieva di rivolgersi – nel mese di novembre 2023 – ad un endrocrinologo per avviare la terapia ormonale sostitutiva tesa ad indurre la scomparsa di alcune caratteristiche precipue della funzione sessuale maschile.
Deduceva, infine, di essersi sottoposto a diversi interventi chirurgici: rinoplastica, mastoplastica additiva e riattribuzione chirurgica del sesso (orchiectomia e costituzione di neovagina).
Chiedeva, infine, al Tribunale di: “1) in via principale accertare il diritto di parte ricorrente ad ottenere l'attribuzione di sesso femminile, e per l'effetto, disporre e conseguentemente attribuire a
il sesso femminile ed il nome di 2) ordinare all'Ufficiale dello Stato Parte_1 Per_1
Civile del Comune di Gela di effettuare la rettificazione e/o l'adeguamento/la correzione/la sostituzione dell'atto di nascita di , nel senso che laddove è indicato il “sesso Parte_1 maschile” sia rettificato, letto ed inteso “sesso femminile” e che laddove è indicato il nome di sia rettificato, letto ed inteso nel nome di 3) disporre e ordinare che ogni atto Pt_1 Per_1
dello Stato Civile riferito alla parte ricorrente sia assegnato il prenome di ed il nome Per_1 completo sia pertanto;
4) per l'effetto, disporre altresì che i competenti Uffici Parte_2
del Comune di nascita e di residenza di Gela, Prefettura, Questura, Motorizzazione civile, Agenzia del Territorio, Ministero della Pubblica Istruzione, procedano con l'annotazione della rettifica del sesso da maschile a femminile e del nominativo da a , onde Parte_1 Parte_2 consentire la rettificazione/l'adeguamento/correzione/sostituzione di tutti i documenti di riconoscimento, passaporto e/o licenze e/o abilitazioni e/o titoli di studio e/o atti della Pubblica
2 Amministrazione e/o attestanti la titolarità di beni immobili o beni mobili registrati, ivi compresi i documenti validi per l'espatrio”.
Fissata la prima udienza di comparizione e reso edotto il Pubblico Ministero – parte necessaria – della pendenza del presente giudizio, all'udienza del 22.1.2025 veniva sentita personalmente parte ricorrente la quale confermava la volontà di ottenere la rettificazione dell'attribuzione di sesso e riferiva al giudice delegato dal collegio le principali fasi del percorso di transizione intrapreso sin dalla metà del 2023.
Verificata l'assenza dei contraddittori necessari di cui all'art. 31, co. 3 D.lgs. n. 150/2011 e acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero (Cfr. parere reso in data 17.12.2024), all'udienza del
22.1.2025 la causa – ritenuta dal giudice delegato matura per la decisione – veniva rimessa al collegio per la decisione.
2. Merito. Fondatezza della domanda
Tanto premesso, dal punto di vista processuale va osservato che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n.
150/2011 – applicabile ratione temporis al presente giudizio – “Le controversie aventi ad oggetto la rettificazione di attribuzione di sesso ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164, sono regolate dal rito dei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie, ove non diversamente disposto dal presente articolo. È competente il tribunale, in composizione collegiale, del luogo dove ha residenza l'attore. Il ricorso è notificato al coniuge e ai figli dell'attore e al giudizio partecipa il pubblico ministero”.
Nel caso di specie, non si ravvisa la presenza di contraddittori necessari rispetto all'istanza, atteso che dalle certificazioni prodotte in atti risulta che parte ricorrente non ha contratto matrimonio né ha generato figli (Cfr. certificazioni prodotte in allegato al ricorso).
Nel merito, occorre rammentare che la disforia di genere rappresenta una vera e propria condizione esistenziale, legata al mancato intimo riconoscimento del proprio sesso biologico e al profondo bisogno interiore di vivere in conformità e secondo i ruoli del sesso opposto, la quale genera la necessità di eliminare ogni dissonanza percepita tra soma e psiche, adeguando il primo alla seconda che nella connotazione sessuale, affettiva e sociale di un individuo assume portata dominante.
Parte ricorrente ha prodotto a sostegno della propria prospettazione la relazione redatta dalla dott.ssa psicologa-psicoterapeuta con cui ha avvitato il percorso Persona_2
psicoterapeutico e di valutazione psicodiagnostica clinica per la transizione di genere i cui esiti – per il metodo utilizzato e i criteri di valutazione adottati – appaiono senz'altro adeguati (Cfr. relazione allegata al ricorso introduttivo).
3 Ebbene, la dott.ssa ha riportato che parte ricorrente “nel tempo e nello spazio della Per_2
terapia, esprime, sin da subito, il malessere e il disagio profondo che prova nei confronti del proprio corpo, vissuto con un profondo senso di estraneità, ha una disforia di genere che lo porta a percepirsi donna in un corpo che ha caratteristiche maschili. (…) è una persona che non si riconosce nel genere maschile “assegnato” alla nascita, ha per questo adottato una identità di genere femminile, […] si rivolge a sè stesso parlando al femminile, pensa a sè stesso come ad una donna. (…) non riconoscendosi nel sesso di appartenenza ha una incongruenza di genere e ha manifestato il desiderio e la volontà, già maturato da tempo, di cambiare i propri connotati sessuale, percepiti come estranei, attraverso un insieme di terapie ormonali e terapie chirurgiche” tanto da indurla a sostenere esplicitamente l'invio dell'odierna ricorrente ad un medico endocrinologo specialista per la valutazione dell'avvio del trattamento ormonale sostitutivo.
Occorre, inoltre, considerare che parte ricorrente si è – in effetti – rivolta ad un endocrinologo, il
Prof. Dott. per avviare il trattamento femminilizzante con composti estrogenici ed Persona_3
antiandrogeno con ciproterone acetato che ha indotto la scomparsa di alcune caratteristiche precipue della funzione sessuale maschile – quali abolizione della fertilità e modifiche fenotipiche del corpo, come cambiamento della distribuzione del grasso corporeo e del sistema pilifero – così contribuendo a confermare il senso di identità femminile e la positività del percorso di transizione intrapreso.
In ordine, alla stabilità della determinazione della ricorrente – peraltro emersa anche in sede di audizione personale – appare opportuno richiamare le considerazione rese dal dott. con Persona_3 relazione dell'8.10.2024, il quale ha certificato la sussistenza delle modificazioni fenotipiche con caratteristiche di completa irreversibilità e stabilità anche determinate dagli interventi cui la ricorrente si è sottoposta nel corso del 2024 e, segnatamente: rinoplastica, mastoplastica additiva e riattribuzione chirurgica del sesso (orchiectomia e costituzione di neovagina), effettuata presso la clinica Ivan Manero, a Barcellona in Spagna (cfr. documentazione medica allegata al ricorso), per come confermata dalla stessa ricorrente in sede di udienza di comparizione.
Inoltre, la dott.ssa a relazionato che parte ricorrente si identifica pienamente nel genere Per_2
femminile e si relazione con la generalità dei consociati assumendo un ruolo conforme alla propria identità di genere, indossando “gonne, vestiti ed orecchini e trucco”; che la stessa “capisce di essere attratto dai ragazzi, ma non come un ragazzo verso un ragazzo, come in un orientamento di genere, ma come una ragazza verso un ragazzo”; conclude, infine, ritenendo che non vi siano controindicazioni “che invalidano il prosieguo e lo svolgimento della transizione fisica anagrafica e sessuale data la consapevolezza della condizione di irreversibilità, radicalità, definitività,
4 dell'identità di genere elettivo, la disforia di genere comporta un disagio che può essere eliminato con il riconoscimento del genere di elezione”.
Ciò, peraltro, risulta ulteriormente corroborato dalla circostanza che parte ricorrente si è già sottoposta a trattamenti chirurgici di adeguamento del soma alla sua personalità psico-sessuale femminile, sicché deve essere autorizzata la rettificazione dell'attribuzione di sesso da maschile a femminile in quanto necessaria ad assicurare alla persona il conseguimento della propria identità essendo chiaramente emersa la serietà, l'univocità e la stabilità del percorso di vita scelto nonché la compiutezza del suo approdo finale i cui esiti erano evidenti – alla luce degli elementi già esposti – anche prima della sottoposizione della ricorrente agli interventi chirurgici sopra indicati.
D'altro canto, come affermato dalla Corte Costituzionale, “l'imposizione di un determinato trattamento medico, sia esso ormonale, ovvero di riassegnazione chirurgica dei caratteri sessuali, costituirebbe una grave ed inammissibile limitazione del diritto all'identità di genere…(dovendosi)… lasciare all'apprezzamento del giudice, nell'ambito del procedimento di autorizzazione all'intervento chirurgico, l'effettiva necessità dello stesso, in relazione alle specificità del caso concreto…(e dovendosi)…ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione (Cfr. Corte Costituzionale, Sentenza n.
221/2015 del 21/10/2015, depositata in data 5/11/2015; Confermata anche da Sentenza n. 180/2017 del 20/6/2017, depositata in data 13/7/2017).
Nello solco di tale interpretazione la Suprema Corte di Cassazione ha peraltro statuito che “Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della
CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale (Cfr. Cassazione, Sentenza n.
15138 del 20/7/2015).
Rilevato, altresì, che neppure il Pubblico Ministero si è opposto all'accoglimento della domanda avanzata in sede di ricorso introduttivo e che anzi ha manifestato parere pienamente favorevole.
Deve parimenti accogliersi la domanda di mutamento del nome da “ ” a Parte_1
”, necessariamente conseguente alla rettificazione anagrafica del sesso e in Parte_2
considerazione della circostanza che parte ricorrente è già solita identificarsi con tale prenome.
5 In ordine alle spese processuali nulla deve disporsi in quanto le stesse rimarranno a carico di parte attrice, stante l'assenza di costituzione di eventuali controinteressati.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda proposta da parte ricorrente:
1) DISPONE rettificarsi l'attribuzione di sesso da maschile a femminile contenuta nei registri dello
Stato Civile, con riferimento alla persona di , nato a [...] il [...] (Atto di Parte_1
nascita n. 426, Parte I, Serie A – anno 1989);
2) DISPONE la rettificazione del nome di parte ricorrente, nel senso della sostituzione del prenome con “ , con conseguente annotazione negli atti dello Stato Pt_1 Per_1
Civile;
3) DISPONE che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia a cura del Cancellerie all'Ufficiale dello Stato civile di Gela per le relative annotazioni a margine degli atti relativi a parte ricorrente;
4) NULLA sulle spese.
Così deciso a Gela nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 9/5/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Roberto Riggio
6