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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/11/2025, n. 3726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3726 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 10648/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 25.9.2025 da 1) Parte_1
Nata a Cernusco sul Naviglio (Mi) il 7.12.1984 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Ester Zanotta presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Milano il 29.12.1975 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Ester Zanotta presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in San Donato Milanese (Mi) il 14.06.2014 (anno 2014 atto n.8 parte 2 Serie A) In separazione legale dei beni. con il seguente figlio: pagina 1 di 6 nato a [...] il [...] cittadino italiano Parte_3
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25 settembre 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
• Dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_2 Parte_1
• Ordinare al Comune di San Donato Milanese (Mi) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra i coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte.
• Dichiarare che il marito sosterrà integralmente le spese legali.
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1. Il figlio minore è affidato, ex art. 337 ter c.c., in via condivisa ai genitori con collocamento prevalente, e contestuale fissazione della residenza anagrafica, presso la madre nella casa in
San Giuliano Milanese (Mi) Via Baracca 13 ove si trasfeririranno a partire da gennaio 2026.
2. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni e alle scelte più importanti relative alla vita del figlio (istruzione, educazione e salute), che verranno da loro concordemente assunte rispettando le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni del figlio.
3. I genitori dovranno tenersi comunque reciprocamente informati circa i fatti più importanti e la sana ed equilibrata crescita del figlio (a titolo esemplificativo: stato di salute, comportamento, apprendimento scolastico, rapporti con gli insegnanti e con i coetanei ecc.).
4. Il padre terrà con sé il figlio, tenendo conto delle sue esigenze e dei suoi impegni scolastici ed extra-scolastici, secondo il seguente calendario, derogabile solo su accordo delle parti:
a) A fine settimana alternati con la madre dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì con accompagnamento a scuola;
b) Il lunedì con pernottamento se la settimana termina con il week end paterno.
c) Il mercoledì ed il giovedì con pernottamento se la settimana termina con il week end materno;
pagina 2 di 6 d) Durante le vacanze natalizie, il padre ad anni alterni trascorrerà con il figlio la giornata del 25 dicembre o la cena del 24 della Vigilia.
e) Durante il resto delle vacanze natalizie i genitori trascorreranno con il figlio dal 26 al 1° gennaio sera e dal 1° gennaio sera al 6 gennaio secondo il principio dell'alternanza.
f) Durante le vacanze pasquali ed ogni altra festività nazionale in giorni di numero pari a quelli trascorsi con la madre, e comunque, secondo il principio dell'alternanza.
g) Durante le vacanze estive, secondo il principio dell'alternanza nella scelta, per 15 giorni anche non consecutivi in un periodo previamente concordato con la moglie entro il 31 maggio di ogni anno;
h) Nei c.d. “ponti infrannuali” festivi e religiosi (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre,
7/8 dicembre) e il carnevale, il figlio rimarrà con genitore a cui spetta il week end con i figli.
5. I coniugi concordano che la sig.ra con si trasferiranno in un immobile in Pt_1 Pt_3
locazione in San Giuliano Milanese (Mi) ed, invece la casa coniugale, di cui ha l'usufrutto il sig. rimarrà allo stesso. Pt_2
6. Il contratto di locazione sarà intestato alla sig.ra , ma il marito corrisponderà alla Pt_1
moglie un contributo mensile alla locazione entro il 5 di ogni mese come di seguito indicato:
- Per i primi 12 mesi: euro 900,00 mensili;
- Dal 13° mese al 18° mese: euro 800,00 mensili;
- Dal 19° mese al 24° mese: euro 600,00 mensili;
- Dal 25° mese in poi: euro 400,00 mensili.
7. Il Sig. a titolo di contributo al mantenimento del figlio verserà alla moglie l'importo Pt_2
mensile di euro 200,00 entro il giorno 5 di ogni mese con bonifico bancario, importo soggetto a rivalutazione Istat.
8. I coniugi concordano che l'Assegno Unico, di circa euro 360,00 mensili verrà richiesto e percepito interamente dalla mamma.
9. I coniugi concordano che l'indennità di frequenza percepita da di circa 330,00 Pt_3
mensili per nove mesi all'anno sarà utilizzata per pagare la rata della scuola privata. La differenza di retta sarà a carico esclusivo del papà.
pagina 3 di 6 10. Le spese straordinarie saranno a carico del padre al 100% così come regolamentate dalle linee guida del 14.11.2017 sottoscritte dal Presidente della Corte d'Appello di Milano.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
11. Il marito continuerà a consentire alla moglie, previ accordi e preavvisi, di utilizzare gratuitamente i locali del proprio studio professionale per svolgere l'attività di operatrice olistica.
12. Con l'esatto adempimento delle condizioni che precedono, fatta eccezione per gli obblighi paterni al mantenimento del figlio e del contributo alla locazione della moglie, i coniugi si dichiarano reciprocamente soddisfatti di ogni e qualunque pretesa connessa e discendente dalla convivenza coniugale e dichiarano di non avere alcuna ulteriore pretesa reciproca per alcun titolo, ragione, causa.
13. I coniugi si prestano sin d'ora reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti d'identità, propri e del figlio, validi per l'espatrio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando pagina 4 di 6 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio concordatario in San Donato Milanese (Mi) il 14.6.2014;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Donato Milanese (Mi) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale. Così deciso in Milano, il 19.11.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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