Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 20/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TRIESTE - SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trieste, Sezione civile, in composizione collegiale in persona di: dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente dott.ssa Gloria Carlesso Giudice relatore dott.ssa Sabrina Cicero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 5390/2024 R.G. promossa con ricorso depositato il 10 ottobre 2024
DA
, nato a [...] il [...], c.f.: , Parte_1 C.F._1
residente a [...](Trieste), rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana BENUSSI del
Foro di Trieste, c.f. , p.e.c. nel C.F._2 Email_1
cui studio elegge domicilio in Trieste, Largo Don Bonifacio n. l, unitamente e disgiuntamente all'avv. Mariapia MAIER, c.f.: , p.e.c.: C.F._3
ricorrente Email_2
contro
, nata a [...], Regno Unito il 24.03.1974, residente a 30, Controparte_1
APT 10 TRIQ SPINOLA PACEVILLE, SAN GILJAN, MALTA STJ3016
Resistente
Figli minori: e gemelli nati il 7 giugno 2012 a AL Per_1 Per_2
Oggetto: modifica delle condizioni di affidamento dei minori
1
l) Disporre l'affidamento esclusivo dei minori e Persona_3 Persona_4
al padre con collocamento presso di lui e spese interamente a Parte_1
carico del padre.
2) Prevedere che la madre possa vedere e tenere con sé i minori due week-end alternati al mese. Darsi atto che il diritto di visita della madre potrà essere modificato di comune accordo fra i genitori.
3) Prevedere che il padre continui a versare alla madre l'importo di 2.000,00 euro mensili per il suo mantenimento.
4) Darsi atto che il padre si impegna a provvedere al pagamento del biglietto aereo per consentire alla madre di recarsi nel luogo di domicilio dei bambini per esercitare il diritto di visita c che provvederà, inoltre, al pagamento del soggiorno della madre durante
l'esercizio di tale diritto.
5) Il padre si impegna ad incoraggiare e facilitare la comunicazione e le visite regolari tra i bambini e la madre. Terrà la madre informata sul domicilio dei bambini, sui piani significative e sulle attività e fornirà informazioni relative ai minori inclusi numeri di telefono per garantire che la madre rimanga aggiornata ed in grado di mantenere uno stretto rapporto con i bambini.
6) Darsi atto che si impegna a rinunciare alla richiesta Parte_1
economica di cui al procedimento pendente davanti al Tribunale di AL nei confronti della NO avente ad oggetto la richiesta di restituzione di Parte_2
16.800,00 euro.
7) Spese compensate.
Fatto e diritto
1.Il SI , in qualità di padre dei minori e Parte_1 Per_2
nati il 7 giugno 2012 a AL, ha promosso l'odierno procedimento per ottenere Per_1
la modifica delle condizioni di affidamento dei minori, invocando altresì l'adozione di provvedimenti indifferibili e urgenti ex art 473 bis.15 c.p.c.;
2 ha esposto di aver contratto matrimonio il 21 maggio 2009 a Londra con la NO
; che la coppia si trasferiva a AL nell'aprile 2011; che il 7 Controparte_1
giugno 2012 nascevano due gemelli e che la moglie prima di questo Per_1 Per_2
matrimonio aveva avuto da un altro compagno un figlio, che nel 2005 era stato Per_5
affidato alla nonna materna e che all'età di diciotto anni era deceduto tragicamente;
da allora la NO aveva cominciato ad abusare di sostanze alcoliche e stupefacenti, CP_1
con condotte violente nei confronti del marito e di abbandono nei confronti dei figli, tanto che per vari periodi il nucleo era stato preso in carico dai servizi sociali;
su iniziativa del SI , i coniugi si separavano davanti all'autorità Parte_1
maltese (in data 29 aprile 2021 Notaio ), liberandosi dai reciproci Persona_6
obblighi di coabitazione e assistenza, dichiarando che l'immobile sito al primo piano di
Lapsi Street St Julians non sarebbe stato più considerato abitazione familiare e ogni comunione sui beni mobili e immobili veniva sciolta (con un elenco dettagliato dei beni attribuiti all'uno e all'altra); nella previsione di una definitiva regolamentazione dei rapporti patrimoniali veniva stabilito anche il versamento della somma di euro 860.000 da parte del mediante pagamento di euro 10.000 al momento della firma Parte_3 Pt_4
dell'accordo di separazione e dei restanti 850.000 a rate mensili di euro 2000,00 ciascuna
(vds sub Porzione B prg (iii); la moglie sceglieva di riprendere il cognome da nubile CP_1
e rinunciava a ogni mantenimento (punto 6 i);
quanto ai figli minori, i genitori concordavano l'affidamento congiunto i figli (fino al compimento della maggiore età, rimarranno soggetti alla supervisione, alla custodia e all'autorità genitoriale di entrambe le parti;
tuttavia viene inteso e accettato che il principale responsabile dei suddetti minori è il Padre);
nell'accordo di separazione varie precisazioni riguardano i casi di emergenza, le decisioni urgenti, le singole festività, l'impegno a una reciproca informazione sulla scuola e la salute dei figli, gli accordi sulle vacanze e l'impegno a una collaborazione reciproca nell'interesse dei minori autorizzati a viaggiare con l'altro genitore, purché con il consenso del primo (vds punto 5 capi b), c), d) e), f), g), h), i), n), o), p), q); l'accordo prevede altresì l'obbligo per il padre di corrispondere alla madre un contributo al
3 mantenimento dei minori (pari a euro 250 settimanali) e di sostenere tutte le spese straordinarie (costi relativi alla formazione, alla salute e alle attività extracurriculari) nonché quelle di baby sitter (punto 5 sub j), k), l), m).
L'accordo di separazione (prodotto sub doc. 1 allegato al ricorso) è stato omologato anche in sede di divorzio pronunciato ex art 66 C delle leggi maltesi dal
Tribunale civile (sezione diritto di famiglia) di AL (giudice Anthony Vella) (pratica
4/2023 in data 21 febbraio 2023).
Ha ricordato che, al di là di una serie di vicende di noncuranza e di abbandono da parte della madre, che nell'ottobre 2023 si trasferiva con i figli in Costa Rica dove poco dopo li raggiungeva la madre prendendo in affitto un distinto appartamento ma, a causa della propria condizione di dipendenza e abuso alcolico, i bambini permanevano sempre di più presso il padre avendo quasi paura di stare con la madre anche a causa delle persone che frequentavano il suo appartamento. A quel punto, il padre, terminata la scuola (primo anno di scuole medie in Costa Rica) decideva di tornare in Italia, a giugno 2024, e di stabilirsi a Trieste dove vivono la madre (nonna dei minori) e altri parenti;
prendeva in affitto un appartamento in Duino Aurisina, nel complesso di Portopiccolo dove ora abita con i minori, la compagna e il figlio di lei, (immobile denominato “Vetta Per_7 Per_8
sul Golfo, strada di Portopiccolo, loc Sistiana); i figli sono stati iscritti alla European
School of Trieste, al primo anno di scuola secondaria di primo grado, e continuano a frequentare da remoto il secondo anno di scuole medie in Costa Rica, scuola alla quale hanno riferito di essere affezionati e dove vorrebbero tornare.
Il ricorrente ha dunque chiesto un provvedimento indifferibile e urgente per veder disposto il collocamento esclusivo dei minori presso di sé e ogni intervento limitativo della responsabilità genitoriale della madre.
2. Disposta con decreto dell'11 ottobre 2024 la personale comparizione delle Parti, il giudice delegato per la trattazione ha sentito entrambi i minori (audizione videoregistrata svolta all'udeinza dell'8 novembre 2024); ha sentito anche la madre dei minori, personalmente comparsa, con la cautela di non poter incontrare i figli nel corso di
4 detta udienza;
la madre è comparsa con l'assistenza di un legale maltese il quale tuttavia non si è costituito in giudizio né ha depositato alcuna procura ad litem;
nessuna procura risulta conferita a un difensore italiano, benché, nella prospettiva di riceverla, l'avv. Elisa
Cantarutti del foro di Trieste si sia prestata ad assistere parte resistente durante la prima udienza di comparizione delle Parti dell'8 novembre 2024. La NO si è CP_1
limitata in seguito (il 29 novembre 2024) a inviare all'indirizzo mail del tribunale una propria memoria, da lei sola sottoscritta, con cui ha contestato le affermazioni del padre dichiarandosi preoccupata di venire esclusa dalle decisioni relative ai figli e chiedendo che venisse confermato l'affidamento condiviso dei minori. Tuttavia, dal punto di vista processuale, la NO va dichiarata contumace. CP_1
Va dato atto che nei giorni successivi all'audizione dei minori, la madre, essendosi fermata a Trieste, ha potuto vedere e stare con il figlio , non anche la figlia Per_1 Per_2
quest'ultima, infatti, mostratasi particolarmente sorpresa, se non addirittura
[...]
spaventata di fronte alla notizia che la madre potesse essere venuta in Italia, ha chiesto di non vederla;
i minori hanno tuttavia confermato che la madre era a conoscenza che i loro sarebbero venuti in Italia in vacanza smentendo l'affermazione che le sarebbero stati sottratti (al riguardo, la madre ha confermato che non esiste alcun procedimento avviato per sottrazione di minori né in Costa Rica, né a AL).
La decisione del padre di stabilirsi qui per un periodo appare dettata dalla possibilità di assicurare ai figli un periodo di stabilità, entro una rete di affetti connessi alla presenza dei parenti del padre a Trieste. I minori si sono detti contenti della scuola, delle attività che svolgono e hanno un buon rapporto con la compagna del padre e del figlio di lei, , ormai maggiorenne;
il loro inserimento nel tessuto sociale è stato Per_8
in ogni occasione confermato dal padre, in udienza.
3. Nelle more del giudizio, i difensori del padre hanno fatto pervenire copia di un accordo che i genitori avevano raggiunto, sottoscritto il 2 dicembre 2024 in vista dell'udienza fissata per il 3 dicembre 2024; all'udienza tuttavia il giudice, in mancanza della presenza della madre e in mancanza di qualsiasi attestazione di autenticità della sua
5 sottoscrizione, ha preferito adottare dei provvedimenti provvisori coerenti con il contenuto dell'accordo di cui si riporta il testo:
(…) preso atto che né durante l'udienza dell'8 novembre 2024 né in seguito la NO si è costituita in giudizio;
Considerato Parte_5 tuttavia che all'udienza odierna, 3 dicembre 2024, gli avvocati del ricorrente hanno prodotto un accordo che hanno sottoscritto i genitori il 2 dicembre 2024 e sul quale risulta apposta la firma in copia della resistente e la firma dell'avv. Luke Chapman che si dichiara legale della NO ritenuto che per le Controparte_1 condizioni ivi concordate, questo giudice ritiene necessario che sia sottoscritto personalmente dalle parti stesse in una udienza appositamente fissata e che, in via temporanea e urgente, possa essere adottato un provvedimento che, con riguardo all'oggetto del presente giudizio, possa essere conforme alle condizioni concordate;
dette condizioni, infatti, risultano coerenti con l'interesse dei minori che, trovandosi
a Trieste da giugno 2024 sono stati iscritti e frequentano regolarmente la scuola media inferiore presso la European School of Trieste, e possono godere di una stabilità adeguata alle esigenze della loro età, mantenendo un rapporto regolare di visita con la madre che può viaggiare e venirli a trovare, onerandosi il padre di ogni spesa di trasferta;
ritenuto, dunque di adottare in via provvisoria un provvedimento che riflette le condizioni concordate nella parte che interessa il presente giudizio;
p.q.m.
1.dispone l'affidamento esclusivo dei minori e Persona_3 Per_4
al padre con collocamento presso il padre che
[...] Parte_1 si onera di ogni spesa, ordinaria e straordinaria, di mantenimento dei minori;
2. dispone che la madre, , possa vedere e Parte_5 tenere con sé i minori due week-end alternati al mese (o in un tempo maggiore se concordato da entrambi i genitori), in un luogo scelto di comune accordo dai genitori e comunque rispettoso degli interessi, degli impegni e dei bisogni dei minori stessi e che le spese di trasferta (volo e soggiorno) siano a carico del SI
; Parte_1
3.Il padre si impegna ad incoraggiare e facilitare la comunicazione e le visite regolari tra i bambini e la madre;
terrà la madre informata sul domicilio dei bambini e su ogni attività e decisione importante relativa alla salute, alle scelte scolastiche e ricreative e sportive, comunicando i loro numeri di telefono per assicurare che la madre possa mantenere una relazione con i figli;
6
4. Il padre continuerà a versare alla NO la somma Controparte_1 di euro 2000 (duemila) al mese come previsto nelle condizioni di separazione (punto
12-porzione B punto iii) accordo di separazione redatto dal notaio il Persona_6
29 aprile 2021
Il 17 gennaio 2024, presenti entrambi i genitori, il giudice ha ricevuto la sottoscrizione delle condizioni trascritte in epigrafe.
4.Questo Tribunale rileva in primo luogo che i minori, all'epoca della separazione dei genitori residenti a AL, si sono trasferiti per alcuni mesi in Costa Rica e da giugno
2024 si trovano in Italia, precisamente dall'estate scorsa, in provincia di Trieste: il padre ha sottoscritto un contratto di locazione il 14 settembre 2024 e ivi ha trasferito la residenza dei minori dal 3 ottobre 2024; la residenza anagrafica dei minori è dunque in Italia e il comune di Duino Aurisina costituisce anche la residenza abituale dei minori ove si consideri che è stata radicata in funzione del percorso scolastico intrapreso in Italia e che si completerà con il primo anno della scuola secondaria di primo grado presso la European
School of Trieste.
Sussiste dunque la giurisdizione del giudice italiano e anche la competenza del territoriale del tribunale di Trieste ai fini della adozione dei provvedimenti di modifica delle condizioni di separazione/divorzio riguardanti l'affidamento, il collocamento e il mantenimento dei minori. Si consideri peraltro che entrambi i minori sono muniti del passaporto italiano e di un passaporto britannico essendo per discendenza, iure sanguinis, cittadini italiani per parte di padre e cittadini inglesi per parte di madre;
i genitori nell'accordo di separazione si sono dati l'assenso al rinnovo dei passaporti e dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i minori.
Nell'accordo in esame, la madre ha consentito a che i minori risiedano con il padre, il quale provvederà integralmente al loro mantenimento e a ogni spesa ordinaria e straordinaria, continuando a rispettare l'impegno economico assunto verso la madre al momento della separazione (2000 euro al mese); il diritto di visita è assicurato dalla possibilità per la madre di venire almeno due weekend al mese a Trieste con viaggio aereo e albergo pagati dal padre dei minori, che si è impegnato a mantenere e incoraggiare le
7 comunicazioni telefoniche o le videochiamate, essendo rimesso ai genitori stessi di trovare di volta in volta un accordo per periodi di visita più lunghi, o di periodi di vacanza da trascorrere con la madre, nel rispetto dei bisogni, degli impegni, delle esigenze dei minori stessi.
Questo Collegio ritiene, dunque, che l'accordo dei genitori consenta la modifica delle condizioni di divorzio, quanto all'affidamento dei minori e al loro collocamento presso il padre, il quale si fa carico di ogni spesa ordinaria e straordinaria: tale nuova condizione consente di ritenere (implicitamente) revocato l'obbligo per il padre di corrispondere alla madre un contributo per il mantenimento dei minori (già stabilito nella misura di euro 125 ciascuno a settimana nell'accordo di separazione e che si giustificava a fronte di un affidamento condiviso e di un collocamento presso la madre o quantomeno paritario).
Ritiene questo collegio che il diritto alla bigenitorialità dei minori sia garantito dalla possibilità di mantenere (e riconquistare) un rapporto con la madre, seppure l'affidamento in modo esclusivo al padre – concordato dai genitori - correlato ora alla scelta di risiedere in provincia di Trieste oneri solo quest'ultimo di ogni responsabilità e decisione inerente alla vita dei minori e riguardante la loro salute, l'istruzione,
l'educazione.
Questo Collegio dispone dunque la modifica delle condizioni di separazione/divorzio nei termini concordati dai genitori stessi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, nel procedimento promosso da
Parte_1
Contro
, Parte_5
preso atto del nuovo accordo delle parti, sottoscritto il 17 gennaio 2025
8 modifica
le condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale civile di AL del
21 febbraio 2023 n. 472023 AGV nei termini concordati dai genitori dei minori e in particolare
dispone
1) che i minori e siano affidati in via Persona_3 Persona_4
esclusiva al padre con collocamento presso il padre, che Parte_1
si fa carico in via esclusiva delle spese ordinarie e straordinarie per il loro mantenimento;
2) che la madre possa vedere e tenere con sé i minori due week-end alternati al mese. il diritto di visita della madre potrà essere modificato di comune accordo fra i genitori.
3) che il padre provveda al pagamento del biglietto aereo per consentire alla madre di recarsi nel luogo di domicilio dei bambini per esercitare il diritto di visita dei minori, provvedendo, inoltre, al pagamento del soggiorno della madre durante le visite
4) che il padre incoraggi e faciliti la comunicazione e le visite regolari tra i bambini e la madre;
si impegni a tenere la madre informata sul domicilio dei bambini, sui piani significative e sulle attività e a fornire informazioni relative ai minori inclusi numeri di telefono per garantire che la madre rimanga aggiornata ed in grado di mantenere uno stretto rapporto con i figli.
5) che il padre continui a versare alla madre l'importo di 2.000,00 euro mensili come stabiliti nell'accordo di separazione del 29 aprile 2021 (punto 12-porzione B punto
iii) richiamato nella sentenza di divorzio del 21 febbraio 2023;
Dà atto che si impegna a rinunciare alla richiesta economica di cui Parte_1
al procedimento pendente davanti al Tribunale di AL nei confronti della NO
avente ad oggetto la richiesta di restituzione di 16.800,00 Parte_2
euro, somma cui rinuncia.
9 Spese compensate.
Trieste, 17 gennaio 2024
Il giudice estensore il presidente
Dott.ssa Gloria Carlesso dott.ssa Anna Lucia Fanelli
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