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Sentenza 19 marzo 2024
Sentenza 19 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 19/03/2024, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SULMONA In Nome del Popolo Italiano
Proc. N. 97/2024 R.G.
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dr.ssa Pierfilippo. Mazzagreco Presidente rel. dr.ssa Alessandra De Marco Giudice dr.ssa Francesca Pinacchio Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento promosso da:
, con l'avvocato MARGIOTTA ALESSANDRO, Parte_1
, con l'avvocato GUIDO FABIO, Parte_2
avente ad oggetto: Divorzio congiunto
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi, con ricorso depositato in data 12/02/2024, hanno esposto che: il giorno 13.4.2019, in Sulmona, hanno contratto matrimonio con rito civile, trascritto nei Registri dello Stato Civile del suddetto Comune – Atti di Matrimonio Parte I, n.4,
Anno 2019; dall'unione matrimoniale è nato il figlio Per_1
Hanno dunque domandato che l'udienza di comparizione fosse sostituita dalla trattazione scritta e, non essendovi volontà di riconciliarsi, hanno chiesto che fosse pronunciato il divorzio congiunto alle condizioni congiuntamente specificate.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole. Il Collegio ritiene che, stante le ragioni indicate nel ricorso e la manifestata volontà di non riconciliarsi, le condizioni concordate possano essere integralmente recepite, essendo conformi a legge e rispondenti agli interessi morali e materiali della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale pronuncia il divorzio congiunto dei coniugi:
[...]
Parte_3
i quali si atterranno alle seguenti condizioni:
1) dichiara che i coniugi ridetti, rinunciano vicendevolmente ad ogni forma di mantenimento o assegno divorzile avendo definito i loro rapporti ed essendo allo stato entrambi economicamente indipendenti;
2) dichiara lo scioglimento alle stesse condizioni di cui all'Omologa del 28.12.2022;
3) dispone la trasmissione della sentenza di divorzio all'ufficio dello stato civile per le annotazioni, ex art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
PIANO GENITORIALE
Ai dell'art. 473 bis n. 12 c.p.c., i sigg.ri propongono il seguente piano genitoriale, con principale riferimento alla relazione che il figlio minore collocato in via Per_1 prevalente presso la madre, dovrà conservare con i suoi genitori e le rispettive famiglie di origine:
1)-il Sig. , verserà ogni 15 del mese la somma di euro 300,00 mensili Parte_1
a titolo di mantenimento per il minore in favore della madre Per_1 Parte_2 somma con rivalutazione Istat secondo legge;
2) -il padre si assume per intero il pagamento del costo della scuola Parte_1 calcio frequentata dal figlio pari a circa 500 euro annui;
Per_1
3) -la madre si accolla le spese straordinarie afferenti il minore Parte_2 al 100%; Per_1
4) -il figlio minore stante la sua minore età, sarà affidato ad entrambi i genitori Per_1 che avranno l'impegno di assumere concordemente tutte le decisioni principali che riguardano la loro vita;
a) il minore vivrà nella casa in Sulmona alla via Fonte Per_1
D'Amore n. 41/A, i genitori stabiliscono concordemente che il padre avrà facoltà di vedere il figlio e tenerlo con sè quando vorrà e previo accordo con la madre e comunque secondo le modalità, le date e gli orari di seguito indicate e compatibilmente con i loro impegni lavorativi;
b) il padre potrà tenere con se il minore almeno due pomeriggi a settimana dalle ore 17.00 alle ore 21.00 Per_1 compatibilmente con i propri impegni di lavoro e con quelli della madre così da mantenere l'impegno lavorativo;
c) il padre potrà pernottare e tenere con se ogni due fine settimana il figlio e precisamente dalle ore 9.00 del sabato mattina alle ore Per_1
21.00 della domenica successiva presso l'abitazione ove vivrà; d) durante il periodo estivo restano ferme le condizioni precedenti, ma i coniugi si accorderanno per trascorrere ciascuno le vacanze, anche fuori dalla città, con il proprio figlio in relazione ai loro turni di lavoro e ciò per almeno quindici giorni consecutivi nel corso dei mesi di giugno, luglio ed agosto, salvo diverso accordo tra i genitori;
e) durante le vacanze natalizie e pasquali il minore starà con l'uno o l'altro dei genitori, ad anni alterni, sempre previo accordo, soprattutto per fronteggiare le esigenze lavorative dei genitori, che potrebbero essere impegnati anche nei giorni festivi;
f) i coniugi consentiranno ai nonni materni e paterni di avere rapporti con il minore ma sempre tenendo conto delle esigenze e degli impegni dettati dal genitore allocatario;
g) i coniugi prestano sin da ora reciproco consenso all'espatrio;
5) -qualora il padre conduca il figlio in una località di villeggiatura, dovrà comunicare alla madre il luogo di destinazione e la durata del soggiorno, assicurando in ogni caso alla sig.ra il contatto quotidiano con il figlio;
analogo impegno Parte_2 sarà assunto dalla sig.ra nei confronti del padre nel caso in cui trascorra un Parte_2 periodo di vacanza con il figlio;
6) -il padre si impegna affinchè il minore abbia contatti graduali con eventuali nuove compagne.
Così deciso in Sulmona, nella Camera di Consiglio del 19.3.2024
Il Presidente Est.
Dr. Pierfilippo Mazzagreco
Proc. N. 97/2024 R.G.
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dr.ssa Pierfilippo. Mazzagreco Presidente rel. dr.ssa Alessandra De Marco Giudice dr.ssa Francesca Pinacchio Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento promosso da:
, con l'avvocato MARGIOTTA ALESSANDRO, Parte_1
, con l'avvocato GUIDO FABIO, Parte_2
avente ad oggetto: Divorzio congiunto
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi, con ricorso depositato in data 12/02/2024, hanno esposto che: il giorno 13.4.2019, in Sulmona, hanno contratto matrimonio con rito civile, trascritto nei Registri dello Stato Civile del suddetto Comune – Atti di Matrimonio Parte I, n.4,
Anno 2019; dall'unione matrimoniale è nato il figlio Per_1
Hanno dunque domandato che l'udienza di comparizione fosse sostituita dalla trattazione scritta e, non essendovi volontà di riconciliarsi, hanno chiesto che fosse pronunciato il divorzio congiunto alle condizioni congiuntamente specificate.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole. Il Collegio ritiene che, stante le ragioni indicate nel ricorso e la manifestata volontà di non riconciliarsi, le condizioni concordate possano essere integralmente recepite, essendo conformi a legge e rispondenti agli interessi morali e materiali della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale pronuncia il divorzio congiunto dei coniugi:
[...]
Parte_3
i quali si atterranno alle seguenti condizioni:
1) dichiara che i coniugi ridetti, rinunciano vicendevolmente ad ogni forma di mantenimento o assegno divorzile avendo definito i loro rapporti ed essendo allo stato entrambi economicamente indipendenti;
2) dichiara lo scioglimento alle stesse condizioni di cui all'Omologa del 28.12.2022;
3) dispone la trasmissione della sentenza di divorzio all'ufficio dello stato civile per le annotazioni, ex art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
PIANO GENITORIALE
Ai dell'art. 473 bis n. 12 c.p.c., i sigg.ri propongono il seguente piano genitoriale, con principale riferimento alla relazione che il figlio minore collocato in via Per_1 prevalente presso la madre, dovrà conservare con i suoi genitori e le rispettive famiglie di origine:
1)-il Sig. , verserà ogni 15 del mese la somma di euro 300,00 mensili Parte_1
a titolo di mantenimento per il minore in favore della madre Per_1 Parte_2 somma con rivalutazione Istat secondo legge;
2) -il padre si assume per intero il pagamento del costo della scuola Parte_1 calcio frequentata dal figlio pari a circa 500 euro annui;
Per_1
3) -la madre si accolla le spese straordinarie afferenti il minore Parte_2 al 100%; Per_1
4) -il figlio minore stante la sua minore età, sarà affidato ad entrambi i genitori Per_1 che avranno l'impegno di assumere concordemente tutte le decisioni principali che riguardano la loro vita;
a) il minore vivrà nella casa in Sulmona alla via Fonte Per_1
D'Amore n. 41/A, i genitori stabiliscono concordemente che il padre avrà facoltà di vedere il figlio e tenerlo con sè quando vorrà e previo accordo con la madre e comunque secondo le modalità, le date e gli orari di seguito indicate e compatibilmente con i loro impegni lavorativi;
b) il padre potrà tenere con se il minore almeno due pomeriggi a settimana dalle ore 17.00 alle ore 21.00 Per_1 compatibilmente con i propri impegni di lavoro e con quelli della madre così da mantenere l'impegno lavorativo;
c) il padre potrà pernottare e tenere con se ogni due fine settimana il figlio e precisamente dalle ore 9.00 del sabato mattina alle ore Per_1
21.00 della domenica successiva presso l'abitazione ove vivrà; d) durante il periodo estivo restano ferme le condizioni precedenti, ma i coniugi si accorderanno per trascorrere ciascuno le vacanze, anche fuori dalla città, con il proprio figlio in relazione ai loro turni di lavoro e ciò per almeno quindici giorni consecutivi nel corso dei mesi di giugno, luglio ed agosto, salvo diverso accordo tra i genitori;
e) durante le vacanze natalizie e pasquali il minore starà con l'uno o l'altro dei genitori, ad anni alterni, sempre previo accordo, soprattutto per fronteggiare le esigenze lavorative dei genitori, che potrebbero essere impegnati anche nei giorni festivi;
f) i coniugi consentiranno ai nonni materni e paterni di avere rapporti con il minore ma sempre tenendo conto delle esigenze e degli impegni dettati dal genitore allocatario;
g) i coniugi prestano sin da ora reciproco consenso all'espatrio;
5) -qualora il padre conduca il figlio in una località di villeggiatura, dovrà comunicare alla madre il luogo di destinazione e la durata del soggiorno, assicurando in ogni caso alla sig.ra il contatto quotidiano con il figlio;
analogo impegno Parte_2 sarà assunto dalla sig.ra nei confronti del padre nel caso in cui trascorra un Parte_2 periodo di vacanza con il figlio;
6) -il padre si impegna affinchè il minore abbia contatti graduali con eventuali nuove compagne.
Così deciso in Sulmona, nella Camera di Consiglio del 19.3.2024
Il Presidente Est.
Dr. Pierfilippo Mazzagreco