Sentenza 27 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 27/02/2026, n. 1396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1396 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01396/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03604/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3604 del 2025, proposto da MA La RA, rappresentata e difesa dall'avvocato Davide Carotenuto, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in PO, via Toledo 256 Palazzo Berio;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di PO, domiciliataria ex lege in PO, via Diaz 11;
per l’ottemperanza
della sentenza n. 5768/2024 resa dal Tribunale di PO Nord Sezione Lavoro nel giudizio rg. n. 3405/2023, pubblicata in data 20 dicembre 2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa OS LM nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La signora MA La RA agisce per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 5768/2024 del 20 dicembre 2024 a mezzo della quale il Tribunale di PO Nord Sezione Lavoro ha accertato il diritto della parte ricorrente al riconoscimento integrale degli anni di servizio prestati in servizio di ruolo nella scuola materna e, per l’effetto, ha condannato l’Amministrazione scolastica resistente al pagamento della somma complessiva di € 6,763,00 oltre accessori previsti per legge.
2. Significa che a seguito della notificazione dell’anzidetta decisione il Ministero ha proceduto unicamente alla liquidazione delle somme spettanti ai procuratori costituiti in giudizio mentre alcun pagamento è stato disposto in favore della ricorrente, con ogni conseguenza in ordine all’inottemperanza al giudicato civile.
3. L’amministrazione si è costituita in giudizio con memoria di stile senza contestare la domanda azionata.
4. Con memorie del 26 novembre 2025 la parte ricorrente ha ribadito che non risulta, ad oggi, che il Ministero resistente abbia proceduto al riconoscimento dell’anzianità di servizio della ricorrente e, segnatamente per il periodo di attività prestata presso la scuola materna dal 1° settembre 1987 al 31 agosto 1993, e quindi alla liquidazione delle somme spettanti come determinate in sede di giudizio civile.
5. Alla luce della documentazione versata in atti sussistono tutti i presupposti di cui all'art. 114 c.p.a, avuto segnatamente riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all'inutile decorso del termine ante quem di cui all'art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.
6. In tali termini, il ricorso deve essere accolto, con conseguenziale ordine all'intimata Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della presente decisione, alla puntuale e integrale esecuzione della sentenza ottemperanda, in osservanza del dispositivo del titolo in questa sede azionato.
7. Per il caso di ulteriore inerzia dell’Amministrazione oltre il termine assegnato si nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale per il personale scolastico - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dell'ufficio, ovvero dell'Amministrazione periferica, dotato di idonea competenza tecnica, il quale provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione;
8. Ritenuto di dover, al riguardo, precisare che:
a) il munus di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all'Amministrazione di appartenenza (cfr. C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015; Tar Campania, PO, Sez. VII, ord. n. 2039/2019);
b) il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con particolare riferimento, per l'utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all'art. 55 del citato D.P.R., all'art. 8 della l. n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75 e, per le ulteriori spese di adempimento dell'incarico, all'art. 56 del citato D.P.R.;
c) tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002, con l'ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull'attività svolta, bensì con il compimento dell'ultimo atto di esecuzione della presente sentenza;
d) il commissario ad acta è tenuto a effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con deposito all'interno del relativo fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato "Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali", rinvenibile sul sito web della G.A., Portale dell'Avvocato - Processo Amministrativo Telematico - Documentazione operativa e modulistica, che deve essere compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente e inoltrato all'indirizzo PEC risultante dall'elenco denominato "Indirizzi PEC per il PAT".
9. Deve altresì disporsi, a carico dell'Amministrazione resistente e a favore della ricorrente, come richiesto, il pagamento della penalità di mora di cui all'articolo 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza e fino all'effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla data di scadenza del termine concesso all'Amministrazione per adempiere (dovendosi ritenere, a tal punto, onere della parte interessata attivarsi per l'insediamento del Commissario ad acta).
10. Non merita invece favorevole delibazione la domanda ex art. 112 comma 3 c.p.a. dal momento il danno da “ritardata esecuzione” della sentenza ottemperanda non solo è dedotto in modo generico ma soprattutto non è assistito neppure da un principio di prova quanto all’idoneità concreta del ritardo ad influire negativamente sulla “condizione economica” e sulla “sfera psicologica” dell’istante.
11. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo con attribuzione al procuratore della parte ricorrente, avvocato Davide Carotenuto, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e per l'effetto:
a) ordina all'Amministrazione resistente di dare esecuzione al titolo azionato nei modi e nei termini specificati in motivazione;
b) condanna l'Amministrazione al pagamento, in favore della ricorrente, della penalità di mora, di cui all'art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali calcolati sulla somma dovuta, con la decorrenza e fino al termine indicati in motivazione;
c) nomina Commissario ad acta, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Direttore generale per il personale scolastico - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dell'ufficio, ovvero dell'Amministrazione periferica, dotato di idonea competenza tecnica, il quale provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione;
d) respinge la domanda ex art. 112 comma 3 c.p.a;
e) condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del presente giudizio, nella misura complessiva di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre IVA, CPA e spese generali, se spettanti, e contributo unificato, se ed in quanto versato, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
La Segreteria è incaricata di comunicare la presente sentenza alle parti e al commissario ad acta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in PO nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LM AS Di PO, Presidente
OS LM, Primo Referendario, Estensore
Alessandra Vallefuoco, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OS LM | LM AS Di PO |
IL SEGRETARIO